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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/07/2024, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Composto dai signori Magistrati:
Dott. Luigi Cirillo - Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis – Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti - Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 214/2024 tra
) nato a [...] il (CF: C.F. 1 Parte 1
1) nata in [...] ilC.F. 2 17.11.1971 e Parte 2 (CF:
12.05.1963, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Schiavi
RICORRENTI
E
C.F. 3 ) nata a [...] il TR 1 (CF:
31.1.2006 e ivi residente a[...]
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero che all'udienza del 02.07.2024 si è associato alla richiesta di interdizione
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso: "dichiarare l'interdizione di TR_1 (CF:
) nata a [...] il [...], e procedere alla nomina C.F. 3 Parte 1 (CF: C.F. 1quale tutore della stessa il padre nato a San
Benedetto del Tronto il 17.11.1971 con trasmissione degli atti al competente giudice tutelare.
Con compensazione delle spese di lite";
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
'I ricorrenti Parte_1 e Parte 2 in qualità di genitori di TR 1 , hanno chiesto la pronuncia dell'interdizione della figlia, in ragione della assoluta incapacità della medesima di provvedere ai suoi interessi, a causa dell'infermità mentale abituale in cui ella versa, essendo affetta da sindrome di Down, presentando in particolare un "disturbo dello spettro autistico di livello 3", una “disabilità intellettiva di grado grave”, un perturiodismo, "assenza di linguaggio verbale", un nistagmo oltre che un bruxismo, con conseguente pregiudizio totale della capacità di autodeterminazione nonché nell'espletamento delle normali attività della vita.
L'interdicenda, alla quale il ricorso è stato notificato, non si è costituita.
Dalla documentazione depositata in atti e dall'esame dell'interdicenda emerge con evidenza la necessità di dover disporre una misura di protezione a tutela di TR_1
In particolare, dalla documentazione medica allegata al ricorso (certificato di data 30.09.2006 della Commissione Sanitaria per gli invalidi civili, certificati di data 30.03.2020 e 12.02.2023 della dott.ssa Persona 1 e certificato datato 15.03.2018 del reparto cure tutelari dell'ASUR 5) risulta che TR 1 presenta sindrome di down, disturbo dello spettro autistico livello 3, disabilità intellettiva di grado grave, pertiroidismo, nistagmo e bruxismo;
“presenta capacità intellettive riferibili ad una fascia di ritardo grave, con assenza di linguaggio e di comunicazione intenzionale"; "non possiede alcuna autonomia personale o sociale"; "Presenta un importante deficit nell'interazione sociale, con contatto di sguardo sporadico, mancata risposta al richiamo verbale, indifferenza rispetto all'estraneo, sia adulto sia pari, forte restrizione della attenzione condivisa, sporadicità del gesto indicativo, quasi esclusivamente richiestivo".
L'esame dell'interdicenda, compiuto all'udienza del 02.07.2024, ha confermato la necessità di disporre una misura di protezione in favore di TR 1 , la quale non è stata in grado di rispondere ad alcuna delle domande che le sono state proposte dal Giudice.
La domanda proposta dai ricorrenti va accolta, essendo emersa la sussistenza dei presupposti legittimanti l'interdizione di TR 1
In base al disposto dell'art. 414 c.c. - Persone che possono essere interdette – “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".
A seguito delle modifiche introdotte con la L. 6/2004, ai fini della pronuncia di interdizione l'art. 414 c.c. postula non solo l'abituale infermità di mente dell'interdicendo, ma anche l'inadeguatezza di altri strumenti idonei ad assicurare un'adeguata protezione della persona.
Ciò che rileva, quindi, ai fini della pronuncia di interdizione, non è unicamente il grado, più o meno intenso, d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, bensì la ritenuta inadeguatezza degli altri strumenti di tutela dovendosi, tale ultima valutazione, compiersi “tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie" (Cass., 12.6.2006, n. 13584; CASS., 22.4.2009, n. 9628). La scelta tra i diversi istituti previsti dal legislatore a tutela della persona (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) deve, quindi, essere effettuata tenendo in considerazione il fatto che l'interdizione, in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano ha, comunque, carattere residuale, e deve essere riservata a quelle fattispecie in cui nessun'altra misura sarebbe idonea a conseguire l'effetto protettivo. La legge n. 6/04 ha, infatti, introdotto il principio per cui, a fronte di una persona non in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi, è necessario ricorrere a strumenti di tutela che ne sacrifichino il meno possibile la capacità di agire.
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno dato conto dell'abituale e stabile condizione di infermità mentale di TR 1 : in particolare, dalla documentazione medica in atti
(certificato di data 30.09.2006 della Commissione Sanitaria per gli invalidi civili, certificati di data 30.03.2020 e 12.02.2023 della dott.ssa Persona 1 e certificato datato 15.03.2018 del reparto cure tutelari dell'ASUR 5) si evince che la stessa è affetta da sindrome di down, disturbo dello spettro autistico livello 3, disabilità intellettiva di grado grave, pertiroidismo, nistagmo e bruxismo;
"presenta capacità intellettive riferibili ad una fascia di ritardo grave, con assenza di linguaggio e di comunicazione intenzionale"; "non possiede alcuna autonomia personale o sociale"; "Presenta un importante deficit nell'interazione sociale, con contatto di sguardo sporadico, mancata risposta al richiamo verbale, indifferenza rispetto all'estraneo, sia adulto sia pari, forte restrizione della attenzione condivisa, sporadicità del gesto indicativo, quasi esclusivamente richiestivo".
,Le predette risultanze documentali hanno trovato conferma nell'esame di TR 1 da cui è emerso come la stessa non è stata in grado di rispondere ad alcuna delle domande che le sono state proposte dal Giudice.
TR_1 può quindi ritenersi priva della piena capacità di autodeterminarsi, di programmare e di adempiere gli impegni di una vita relazionale, nonché di amministrare e di provvedere convenientemente ai propri interessi, patrimoniali e non. Ella si trova pertanto certamente in uno stato di abituale infermità di mente tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi.
Ciò posto, la gravità e stabilità della sua condizione e, quindi, la natura permanente della sua incapacità, destinata a protrarsi per tutto il tempo della sua esistenza, nonché la necessità di assicurarle una protezione totale, a fronte della sua incapacità di compiere coscientemente atti di ordinaria amministrazione rendono la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, nel caso concreto, inadeguata: essa dovrebbe infatti essere necessariamente accompagnata dall'attribuzione all'amministratore anche del potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e dalla contemporanea esclusione della facoltà per la beneficiaria di porli in essere autonomamente, il che renderebbe l'amministrazione di sostegno priva di significato, in assenza di residui spazi di autonomia per la beneficiaria.
L'interdizione appare, quindi, nel caso di specie, misura più tutelante ed adeguata per CP_1
[...] Si ritiene opportuno confermare, quale tutore provvisorio, la nomina del padre dell'interdicenda, Parte 1 il quale si è reso disponibile ad assumere tale incarico, avendo già rivestito tale ruolo sino al raggiungimento della maggiore età della figlia
CP_1La domanda dei ricorrenti va pertanto accolta, dovendosi dichiarare l'interdizione di
[...] con conferma del padre Parte 1 quale tutore provvisorio, disponendosi inoltre la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per quanto di competenza.
La natura della controversia e l'assenza di opposizione al ricorso giustificano l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio avente R.G. n. 214/2024, così provvede:
TR_1 nata a [...] il [...] e ivi
- dichiara l'interdizione di residente a[...];
Parte 1 (CF: C.F.
1- conferma la nomina del Sig.
) nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], padre di TR_1 quale tutore provvisorio dell'interdetta;
- dichiara irripetibili le spese di causa;
-manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c. e per la trasmissione degli atti all'ufficio del Giudice Tutelare.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25.07.2024.
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Rita De Angelis
IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Composto dai signori Magistrati:
Dott. Luigi Cirillo - Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis – Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti - Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 214/2024 tra
) nato a [...] il (CF: C.F. 1 Parte 1
1) nata in [...] ilC.F. 2 17.11.1971 e Parte 2 (CF:
12.05.1963, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Schiavi
RICORRENTI
E
C.F. 3 ) nata a [...] il TR 1 (CF:
31.1.2006 e ivi residente a[...]
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero che all'udienza del 02.07.2024 si è associato alla richiesta di interdizione
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso: "dichiarare l'interdizione di TR_1 (CF:
) nata a [...] il [...], e procedere alla nomina C.F. 3 Parte 1 (CF: C.F. 1quale tutore della stessa il padre nato a San
Benedetto del Tronto il 17.11.1971 con trasmissione degli atti al competente giudice tutelare.
Con compensazione delle spese di lite";
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
'I ricorrenti Parte_1 e Parte 2 in qualità di genitori di TR 1 , hanno chiesto la pronuncia dell'interdizione della figlia, in ragione della assoluta incapacità della medesima di provvedere ai suoi interessi, a causa dell'infermità mentale abituale in cui ella versa, essendo affetta da sindrome di Down, presentando in particolare un "disturbo dello spettro autistico di livello 3", una “disabilità intellettiva di grado grave”, un perturiodismo, "assenza di linguaggio verbale", un nistagmo oltre che un bruxismo, con conseguente pregiudizio totale della capacità di autodeterminazione nonché nell'espletamento delle normali attività della vita.
L'interdicenda, alla quale il ricorso è stato notificato, non si è costituita.
Dalla documentazione depositata in atti e dall'esame dell'interdicenda emerge con evidenza la necessità di dover disporre una misura di protezione a tutela di TR_1
In particolare, dalla documentazione medica allegata al ricorso (certificato di data 30.09.2006 della Commissione Sanitaria per gli invalidi civili, certificati di data 30.03.2020 e 12.02.2023 della dott.ssa Persona 1 e certificato datato 15.03.2018 del reparto cure tutelari dell'ASUR 5) risulta che TR 1 presenta sindrome di down, disturbo dello spettro autistico livello 3, disabilità intellettiva di grado grave, pertiroidismo, nistagmo e bruxismo;
“presenta capacità intellettive riferibili ad una fascia di ritardo grave, con assenza di linguaggio e di comunicazione intenzionale"; "non possiede alcuna autonomia personale o sociale"; "Presenta un importante deficit nell'interazione sociale, con contatto di sguardo sporadico, mancata risposta al richiamo verbale, indifferenza rispetto all'estraneo, sia adulto sia pari, forte restrizione della attenzione condivisa, sporadicità del gesto indicativo, quasi esclusivamente richiestivo".
L'esame dell'interdicenda, compiuto all'udienza del 02.07.2024, ha confermato la necessità di disporre una misura di protezione in favore di TR 1 , la quale non è stata in grado di rispondere ad alcuna delle domande che le sono state proposte dal Giudice.
La domanda proposta dai ricorrenti va accolta, essendo emersa la sussistenza dei presupposti legittimanti l'interdizione di TR 1
In base al disposto dell'art. 414 c.c. - Persone che possono essere interdette – “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".
A seguito delle modifiche introdotte con la L. 6/2004, ai fini della pronuncia di interdizione l'art. 414 c.c. postula non solo l'abituale infermità di mente dell'interdicendo, ma anche l'inadeguatezza di altri strumenti idonei ad assicurare un'adeguata protezione della persona.
Ciò che rileva, quindi, ai fini della pronuncia di interdizione, non è unicamente il grado, più o meno intenso, d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, bensì la ritenuta inadeguatezza degli altri strumenti di tutela dovendosi, tale ultima valutazione, compiersi “tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie" (Cass., 12.6.2006, n. 13584; CASS., 22.4.2009, n. 9628). La scelta tra i diversi istituti previsti dal legislatore a tutela della persona (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) deve, quindi, essere effettuata tenendo in considerazione il fatto che l'interdizione, in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano ha, comunque, carattere residuale, e deve essere riservata a quelle fattispecie in cui nessun'altra misura sarebbe idonea a conseguire l'effetto protettivo. La legge n. 6/04 ha, infatti, introdotto il principio per cui, a fronte di una persona non in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi, è necessario ricorrere a strumenti di tutela che ne sacrifichino il meno possibile la capacità di agire.
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno dato conto dell'abituale e stabile condizione di infermità mentale di TR 1 : in particolare, dalla documentazione medica in atti
(certificato di data 30.09.2006 della Commissione Sanitaria per gli invalidi civili, certificati di data 30.03.2020 e 12.02.2023 della dott.ssa Persona 1 e certificato datato 15.03.2018 del reparto cure tutelari dell'ASUR 5) si evince che la stessa è affetta da sindrome di down, disturbo dello spettro autistico livello 3, disabilità intellettiva di grado grave, pertiroidismo, nistagmo e bruxismo;
"presenta capacità intellettive riferibili ad una fascia di ritardo grave, con assenza di linguaggio e di comunicazione intenzionale"; "non possiede alcuna autonomia personale o sociale"; "Presenta un importante deficit nell'interazione sociale, con contatto di sguardo sporadico, mancata risposta al richiamo verbale, indifferenza rispetto all'estraneo, sia adulto sia pari, forte restrizione della attenzione condivisa, sporadicità del gesto indicativo, quasi esclusivamente richiestivo".
,Le predette risultanze documentali hanno trovato conferma nell'esame di TR 1 da cui è emerso come la stessa non è stata in grado di rispondere ad alcuna delle domande che le sono state proposte dal Giudice.
TR_1 può quindi ritenersi priva della piena capacità di autodeterminarsi, di programmare e di adempiere gli impegni di una vita relazionale, nonché di amministrare e di provvedere convenientemente ai propri interessi, patrimoniali e non. Ella si trova pertanto certamente in uno stato di abituale infermità di mente tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi.
Ciò posto, la gravità e stabilità della sua condizione e, quindi, la natura permanente della sua incapacità, destinata a protrarsi per tutto il tempo della sua esistenza, nonché la necessità di assicurarle una protezione totale, a fronte della sua incapacità di compiere coscientemente atti di ordinaria amministrazione rendono la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, nel caso concreto, inadeguata: essa dovrebbe infatti essere necessariamente accompagnata dall'attribuzione all'amministratore anche del potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e dalla contemporanea esclusione della facoltà per la beneficiaria di porli in essere autonomamente, il che renderebbe l'amministrazione di sostegno priva di significato, in assenza di residui spazi di autonomia per la beneficiaria.
L'interdizione appare, quindi, nel caso di specie, misura più tutelante ed adeguata per CP_1
[...] Si ritiene opportuno confermare, quale tutore provvisorio, la nomina del padre dell'interdicenda, Parte 1 il quale si è reso disponibile ad assumere tale incarico, avendo già rivestito tale ruolo sino al raggiungimento della maggiore età della figlia
CP_1La domanda dei ricorrenti va pertanto accolta, dovendosi dichiarare l'interdizione di
[...] con conferma del padre Parte 1 quale tutore provvisorio, disponendosi inoltre la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per quanto di competenza.
La natura della controversia e l'assenza di opposizione al ricorso giustificano l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio avente R.G. n. 214/2024, così provvede:
TR_1 nata a [...] il [...] e ivi
- dichiara l'interdizione di residente a[...];
Parte 1 (CF: C.F.
1- conferma la nomina del Sig.
) nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], padre di TR_1 quale tutore provvisorio dell'interdetta;
- dichiara irripetibili le spese di causa;
-manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c. e per la trasmissione degli atti all'ufficio del Giudice Tutelare.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25.07.2024.
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Rita De Angelis
IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Cirillo