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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 21/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 739/2022 promossa da:
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Massimo Ricci, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
E
(C.F./P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Iacopini, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
C.F./P.IVA ) – contumace;
Controparte_2 P.IVA_3
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo l' Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
1 “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione per le causali di cui in premessa, revocare o modificare in parte qua l'ordinanza 29.6.2021, impugnata, resa nella procedura esecutiva presso terzi n.214/2020;
accertare e dichiarare che il credito di cui in premessa ( è stato oggetto di Controparte_2 cessione perfezionata con atto del Notaio in data 8.9.2014, rep.114444, raccolta 19330, registrato il Per_1
12.9.2014 e notificata con raccomandata A/R n.13956717586-6 del 16.9.2014 (allegati), pertanto la cessione del credito è opponibile al creditore procedente così come i Controparte_4 precedenti pignoramenti di cui alla dichiarazione del terzo (allegata). Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi”.
A sostegno delle proprie domande, la parte attrice, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, deduceva che:
1. l' di Ascoli Piceno aveva promosso, presso il Controparte_5
Tribunale di Fermo, la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi iscritta a R.G. n.
214/2020 nei confronti della individuando, quale terzo pignorato, la Parte_1
conduttrice di beni immobili di proprietà dell'esecutata, in forza di un Controparte_2 contratto di affitto di azienda;
2. con ordinanza del 29.06.2021, il G.E. procedeva all'assegnazione delle somme, ritenendo inopponibile al creditore procedente la cessione del credito conclusa con atto pubblico, registrato in data 12.09.2014;
3. la dichiarazione del soggetto terzo pignorato nella quale veniva Controparte_2 dato atto dell'avvenuta cessione del credito, benché non contestata, era stata ritenuta non sorretta da idoneo riscontro probatorio con riferimento alla prova del perfezionamento della notifica dell'atto di cessione e/o dell'accettazione della medesima in data anteriore a quella della notifica, al terzo pignorato, dell'atto di pignoramento. Più nello specifico, la Controparte_2 aveva reso la seguente dichiarazione: “il credito derivante dal citato contratto di affitto di azienda
[...]
è stato oggetto di cessione alla per atto Notaio Controparte_6 Persona_2 rep.114.444, racc. 19.330, registrato il 12.9.2014 fino alla concorrenza di Euro 420.833 (al netto dell'IVA), somma che viene pagata con rate annuali di €. 50.000,00, quindi per l'intero ammontare del canone annuo di affitto di azienda al netto dell'IVA”; e poi “ci sono in coda due precedenti pignoramenti rispetto ai quali il G.E. del Tribunale di Fermo, in data 18.5.2015 ha assegnato… i creditori assegnatari, stante la precedente cessione di credito alla stanno ricevendo la residua somma di €.5000,00 CP_7 ciascuno;
tutte le somme dovute a sono quindi oggetto di cessione di credito e di precedenti Parte_1
2 pignoramenti presso terzi con assegnazione di somme in forza di provvedimento del Giudice dell'esecuzione in data 18.5.2015”;
4. il G.E., nel provvedimento impugnato, rilevava che “ai sensi dell'art. 2914 c.c. non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione sebbene anteriori al pignoramento le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
che perché la cessione di crediti futuri (o meglio come nel caso di specie, crediti maturandi traenti origine in un unico rapporto) in pregiudizio del creditore pignorante sia opponibile ex art.
2914, n. 2, è necessario che la notifica — o l'accettazione — della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa art. 1265 anteriore al pignoramento (Cass. n. 8961/2010); che nel caso di specie non è stato dedotto dal terzo pignorato (debitor debitoris) alcun elemento da cui emerga la notifica della cessione del credito prima del pignoramento, così come non è stato allegato o prodotto alcun atto da cui emerge la accettazione della cessione anteriore al pignoramento”. Pertanto, ritenendo che “la cessione del credito non è opponibile alla procedura”, il G.E. assegnava al creditore procedente, in pagamento del credito, una somma determinata in base all'entità del canone di locazione corrisposto periodicamente dal terzo pignorato, fino alla concorrenza dell'importo oggetto dell'atto di pignoramento;
5. avverso detta ordinanza l'attrice proponeva opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c. in quanto, contrariamente a quanto statuito nell'ordinanza impugnata, la cessione del credito era stata notificata in data 16.09.2014, per mezzo di raccomandata A-R, a cura del
Notaio che aveva redatto l'atto di cessione del credito, in data 8.9.2014, Persona_2 rep.114444, raccolta 19330, registrato il 12.9.2014;
6. con provvedimento del 22.10.2021, il G.E. sospendeva, inaudita altera parte, l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 29.06.2021 e, con ordinanza del 05.03.2022, confermava la detta sospensione, con contestuale concessione del termine per l'introduzione del giudizio di merito;
7. ancorché tale provvedimento non arrecasse alcun pregiudizio alle ragioni creditorie dell' , dal momento che il credito dalla stessa vantato nei Controparte_5 confronti dell'opponente sarebbe stato, comunque, soddisfatto all'esito della procedura esecutiva, nella quale la posizione del creditore procedente risultava in coda a due pignoramenti precedenti, dall'altro lato, doveva evidenziarsi che il perfezionamento della cessione del credito in favore della costituiva il presupposto per la positiva estinzione dell'esposizione CP_7 debitoria della nei confronti di quest'ultima. Ed invero, nell'eventualità Parte_1 della sospensione dei versamenti da parte della società ceduta ciò Controparte_2 avrebbe verosimilmente causato la proposizione, da parte dell'istituto di credito, di azioni giudiziali finalizzate al recupero del credito, con conseguente grave danno in capo all'odierna opponente.
3 Si costituiva in giudizio l' , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_5 seguenti conclusioni:
“(…) che venga tutelato il proprio interesse alla migliore realizzazione del suo credito tributario – già oggetto di assegnazione in data 29.06.2021- di euro 179.896,65 oltre interessi come disposto nel titolo maturati e maturandi fino al saldo e l'importo della tassa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione
29.06.21.
Pur non opponendosi alla collocazione del proprio credito in coda alla cessionaria ed ai CP_7 successivi assegnatari, chiede che nessuna spesa e/o anticipazione relativa al presente procedimento venga addossata alla opposta rilevando come nessuna mancanza e/o irregolarità sia Controparte_1 alla stessa imputabile. L'atto di cui si controverte, infatti, ovvero il documento attestante la notifica della cessione, è stato prodotto solo in sede di opposizione agli atti esecutivi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 30.01.2025, le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In via preliminare, rilevata la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_2
Nel merito, il Tribunale osserva come l'odierna opposizione agli atti esecutivi prenda le mosse dall'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione di somme, pronunciata, in data
29.06.2021, in seno alla procedura esecutiva iscritta a R.G. n. 214/2020, a sua volta, promossa dall' con atto di pignoramento presso terzi nei Parte_2 confronti del terzo pignorato fino alla concorrenza del credito Controparte_2 vantato dal debitore esecutato
[...] ha, proposto opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., Parte_3 impugnando la predetta ordinanza nella parte in cui è stata dichiarata l'inopponibilità, al creditore procedente, della cessione del credito, vantato dall'odierna opponente, nei confronti del terzo pignorato sulla scorta del rilievo per il quale, nel caso di Controparte_2 specie, non fosse stato dedotto dal terzo pignorato (debitor debitoris) alcun elemento da cui inferire la notifica della cessione del credito prima del pignoramento, al pari della mancata allegazione di qualsivoglia atto da cui potesse evincersi l'accettazione della cessione in data anteriore al pignoramento (cfr. doc. 6 fascicolo parte opponente).
Con l'opposizione in questione, rispetto alla quale il presente giudizio costituisce la fase di merito, la ha inteso censurare l'ordinanza gravata, rilevando come la Parte_1
4 cessione fosse stata ritualmente notificata al terzo pignorato nella data certa del 16.09.2014 e, dunque, antecedentemente alla notifica, da parte della convenuta opposta, dell'atto di pignoramento presso terzi, risalente al 20.02.2020.
Osserva il Tribunale come, proprio in base a detto ultimo motivo, il G.E. sospendeva l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione.
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, per quanto di ragione.
Dagli atti di causa emerge agevolmente come, a conferma di quanto dichiarato, ex art. 547 c.p.c., dal terzo pignorato il credito nei confronti dello stesso Controparte_2 vantato dalla a titolo di canone di affitto di azienda, sia stato oggetto di Parte_1 cessione del credito pro solvendo, a mezzo di atto pubblico notarile, concluso in data 08.09.2014 e registrato in data 12.09.2014, in favore della Controparte_8
(cfr. doc. 1 nonché doc. denominato “atto di cessione di credito Notaio ”, allegato
[...] Per_1 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., nel fascicolo di parte opponente).
Più in particolare, dal richiamato atto di cessione risulta che la Parte_1 fosse creditrice della in forza di un contratto di affitto di azienda - Controparte_2 stipulato mediante scrittura privata, del 19.05.2014, autenticata nelle sottoscrizioni in pari data - avente durata di 9 anni e 5 mesi, che prevedeva l'obbligo, in capo all'affittuario, di corrispondere al locatore un canone di affitto annuo di euro 50.000,00, oltre IVA (cfr. doc. denominato “contratto di affitto”, allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., nel fascicolo di parte opponente).
Inoltre, il contratto di cessione, espressamente, prevedeva che la a Parte_1 maggiore garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento fondiario a tasso misto, stipulato con la Controparte_8
cedesse pro solvendo alla il predetto credito, il cui importo complessivo, alla
[...] CP_8 data della stipula del negozio in esame, ammontava, per conforme dichiarazione delle parti, a circa 420.833,00 euro (cfr. pag. 2 del doc. denominato “atto di cessione di credito Notaio ” Per_1 citato).
Il suddetto atto di cessione risulta notificato al debitore ceduto in data 16.09.2014 (cfr. doc. 2 nel fascicolo di parte opponente).
Tanto premesso in punto di fatto, osserva il Tribunale come l'art. 2914 comma 1, n. 2
c.c. risolve il conflitto tra il pignoramento presso terzi e le cessioni di crediti, dettando la regola per cui quest'ultima prevale sul pignoramento solo nel caso in cui essa sia stata notificata al debitore ceduto, ovvero sia stata accettata da quest'ultimo, prima della notificazione del pignoramento, circostanza ricorrente – come visto – nel caso di specie. Diversamente, detta
5 cessione, anche se anteriore al pignoramento, è inopponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti.
In questi termini, il terzo pignorato potrà, pertanto, rendere legittimamente una dichiarazione negativa affermando di non essere più debitore del debitore esecutato, avendo quest'ultimo ceduto il credito vantato nei suoi confronti, solo laddove precisi, come avvenuto nella specie, la data della notificazione o accettazione della cessione o, quantomeno, la sua anteriorità rispetto alla notificazione del pignoramento.
Le superiori osservazioni, poi, devono essere arricchite con riguardo alla ipotesi di cessione di crediti futuri – ricorrente nel caso di specie – vertendosi in un caso di pagamenti relativi a canoni di affitto a scadere.
Sul punto, occorre, infatti, distinguere tra i crediti maturandi che trovano origine – come nel caso che ci occupa – in un rapporto già esistente, dai crediti di tipo eventuale che non è certo se vengano ad esistenza. Con riferimento ai primi, secondo la giurisprudenza, la cessione prevale sul pignoramento, purché sia stata notificata o accettata prima del pignoramento mentre resta irrilevante nel momento in cui operi effettivamente l'effetto traslativo della cessione (cfr., in termini, Cass. 21/12/2005, n. 28300). Diversamente, la cessione dei crediti eventuali, e cioè di quei crediti non identificati in tutti gli elementi soggettivi e oggettivi, è opponibile al ceto creditorio solo se sia stata notificata o accettata dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento (cfr. Cass. 26/10/2002, n. 15141).
Appurata, dunque, la legittimità della cessione di crediti futuri e la loro piena riconducibilità nello spettro applicativo dell'art. 2914, comma 1, n. 2 c.c., osserva, a questo punto, il Tribunale come l'opponibilità della cessione del credito nel caso citato resti comunque limitata temporalmente ad una durata di tre anni decorrenti dalla data della medesima cessione, secondo quanto dettato dall'art. 2918 c.c..
Per effetto di tale norma, invero, le cessioni prevalgono sul pignoramento anche per un tempo eccedente i tre anni soltanto se siano state trascritte prima della notificazione di quest'ultimo.
A tal riguardo deve rilevarsi, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui l'art. 2918 c.c., circoscrivendo il proprio ambito di applicazione, prevede che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante “le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni” a meno che non siano state trascritte anteriormente al pignoramento, ha affermato che tale disposizione debba essere interpretata estensivamente, ricomprendendovi non soltanto i crediti derivanti dal sinallagma contrattuale relativo a contratti di locazione, bensì anche quelli riconducibili – come nel caso che ci occupa - a contratti di affitto di azienda.
6 La Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di specificare sul punto come “l'art. 2643
n.9 cod. civ., là dove dispone che sono soggetti all'onere della trascrizione 'gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni', si riferisce anche ai corrispettivi per l'affitto di un'azienda, fra i cui beni sia compreso un immobile, in quanto la figura dell'affitto di azienda, di cui all'art. 2562 cod. civ. è riconducibile a quella fattispecie di locazione indicata dall'art. 1615 cod. civ. con l'espressione 'gestione e godimento della cosa produttiva' e, pertanto, la nozione di
'fitto', di cui al detto n.9 è idonea a comprendere anche il corrispettivo dell'affitto di azienda.” (cfr., ex multis,
Cass. Civ., sez. III n.26701/2018).
Sulla scorta della citata norma, deriva che i fenomeni negoziali modificativi e/o estintivi dei crediti derivanti da tali contratti – nei quali deve intendersi pacificamente ricompresa la cessione del credito c.d. pro solvendo in esame – che abbiano effetti ultra-triennali rispetto ai canoni non scaduti alla data del pignoramento, sono opponibili al creditore pignorante o intervenuto nell'esecuzione, ferma restando la prova della notifica al debitore ceduto di cui all'art. 2914 c.c., soltanto se trascritti anteriormente a tale data. Diversamente, in assenza di trascrizione, la cessione del credito relativa a canoni non ancora scaduti che eccedano il triennio sarà opponibile ai predetti soggetti unicamente entro il termine di un anno dalla data del pignoramento.
Tali disposizioni rinvengono il loro presupposto giuridico-formale nella norma dettata dall'art. 2643, n. 9 c.c., secondo cui “si devono rendere pubblici, col mezzo della trascrizione gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni”, mentre la loro ratio è desumibile dal disposto dell'art. 1605 c.c., secondo cui nei casi in cui la liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non risulti da atto scritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata) avente data certa anteriore al trasferimento, ex art. 2704 c.c., il terzo acquirente è tenuto a riconoscere soltanto le anticipazioni eseguite. La stessa ratio deve, quindi, identificarsi nell'esigenza di salvaguardare le ragioni del creditore pignorante, assoggettando il regime dell'opponibilità delle liberazioni e cessioni ultra-triennali alla regola della priorità delle trascrizioni, piuttosto, che a quella della data certa anteriore.
Passando ad esaminare il caso di specie, si è visto come, con atto pubblico notarile, concluso in data 08.09.2014 e registrato in data 12.09.2014, si è perfezionata la cessione pro solvendo del credito, vantato da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
a titolo di canoni dovuti in adempimento di un contratto di affitto di azienda, così determinando il mutamento della titolarità attiva del diritto di credito in favore della cessionaria
. Controparte_8
7 Tale cessione del credito, poi, fa riferimento a crediti futuri non esigibili – e, pertanto, non ancora scaduti – per un periodo eccedente i tre anni rispetto alla data dell'avvenuta cessione, dal momento che il summenzionato contratto di affitto di azienda, stipulato con scrittura privata autenticata del 19.05.2014, aveva una durata di 9 anni e 5 mesi.
Orbene, dai documenti versati in atti non risulta provato che l'atto di cessione del credito – relativo al contratto di affitto di azienda del 08.09.2014, avente durata di nove anni e cinque mesi e, pertanto, scadenza al 19.10.2023 – sia stato trascritto, secondo quanto previsto dall'art. 2643, n. 9, c.c..
Pertanto, ribadito che le cessioni relative a canoni non ancora scaduti al momento del pignoramento, eccedenti il triennio, sono opponibili ai creditori, ove non trascritte anteriormente al pignoramento, nei limiti dell'anno dalla data del pignoramento, purché risulti rispettata la clausola generale dell'essere detti atti dotati di una data certa anteriore al pignoramento, nella specie, deve essere accertato che la cessione del credito per cui è causa è opponibile, al creditore pignorante limitatamente a Parte_2 quei canoni non ancora scaduti per un periodo eccedente il triennio, nel rispetto, peraltro, del termine di un anno dalla data del pignoramento (20.02.2020).
In questi termini, l'ordinanza di assegnazione di somme impugnata deve essere parzialmente riformata, non essendo revocabile in dubbio l'inefficacia in parte qua del pignoramento per cui è causa, prevalendo sullo stesso la cessione del credito, pur nei limiti anzidetti.
Deve essere, pertanto, accertato il diritto della parte opposta ad agire esecutivamente nei confronti del terzo pignorato soltanto in relazione ai canoni annui non scaduti ed ancora dovuti, alla data del 20.02.2021 (vale a dire a decorrere dall'anno dalla data del pignoramento), pari ciascuno ad euro 50.000,00, oltre IVA, con il limite del termine ultimo di vigenza del contratto di affitto di azienda (19.10.2023), nonché del credito residuo, ove ancora dovuto, maggiorato degli interessi, secondo quanto indicato dal G.E. nell'ordinanza impugnata (cfr. doc.
6 fascicolo parte opponente).
L'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, da un lato, e la sostanziale assenza di contestazione e difesa nel merito da parte dell'opposta, dall'altro, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Quanto, invece, al riparto delle spese di lite nei confronti della Controparte_2 la contumacia della stessa giustifica parimenti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
739/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ dichiara la contumacia della Controparte_2
❖ in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara il diritto di
[...]
a procedere esecutivamente, nei confronti del terzo pignorato Controparte_5 CP_2
limitatamente ai canoni di affitto di azienda non scaduti relativi al periodo Controparte_2 compreso tra il 20.02.2021 e il 19.10.2023, fino a concorrenza del credito eventualmente residuo, oltre interessi maturati e maturandi come in parte motiva;
❖ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, il 21.05.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 739/2022 promossa da:
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Massimo Ricci, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
E
(C.F./P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Iacopini, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
C.F./P.IVA ) – contumace;
Controparte_2 P.IVA_3
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo l' Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
1 “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione per le causali di cui in premessa, revocare o modificare in parte qua l'ordinanza 29.6.2021, impugnata, resa nella procedura esecutiva presso terzi n.214/2020;
accertare e dichiarare che il credito di cui in premessa ( è stato oggetto di Controparte_2 cessione perfezionata con atto del Notaio in data 8.9.2014, rep.114444, raccolta 19330, registrato il Per_1
12.9.2014 e notificata con raccomandata A/R n.13956717586-6 del 16.9.2014 (allegati), pertanto la cessione del credito è opponibile al creditore procedente così come i Controparte_4 precedenti pignoramenti di cui alla dichiarazione del terzo (allegata). Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi”.
A sostegno delle proprie domande, la parte attrice, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, deduceva che:
1. l' di Ascoli Piceno aveva promosso, presso il Controparte_5
Tribunale di Fermo, la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi iscritta a R.G. n.
214/2020 nei confronti della individuando, quale terzo pignorato, la Parte_1
conduttrice di beni immobili di proprietà dell'esecutata, in forza di un Controparte_2 contratto di affitto di azienda;
2. con ordinanza del 29.06.2021, il G.E. procedeva all'assegnazione delle somme, ritenendo inopponibile al creditore procedente la cessione del credito conclusa con atto pubblico, registrato in data 12.09.2014;
3. la dichiarazione del soggetto terzo pignorato nella quale veniva Controparte_2 dato atto dell'avvenuta cessione del credito, benché non contestata, era stata ritenuta non sorretta da idoneo riscontro probatorio con riferimento alla prova del perfezionamento della notifica dell'atto di cessione e/o dell'accettazione della medesima in data anteriore a quella della notifica, al terzo pignorato, dell'atto di pignoramento. Più nello specifico, la Controparte_2 aveva reso la seguente dichiarazione: “il credito derivante dal citato contratto di affitto di azienda
[...]
è stato oggetto di cessione alla per atto Notaio Controparte_6 Persona_2 rep.114.444, racc. 19.330, registrato il 12.9.2014 fino alla concorrenza di Euro 420.833 (al netto dell'IVA), somma che viene pagata con rate annuali di €. 50.000,00, quindi per l'intero ammontare del canone annuo di affitto di azienda al netto dell'IVA”; e poi “ci sono in coda due precedenti pignoramenti rispetto ai quali il G.E. del Tribunale di Fermo, in data 18.5.2015 ha assegnato… i creditori assegnatari, stante la precedente cessione di credito alla stanno ricevendo la residua somma di €.5000,00 CP_7 ciascuno;
tutte le somme dovute a sono quindi oggetto di cessione di credito e di precedenti Parte_1
2 pignoramenti presso terzi con assegnazione di somme in forza di provvedimento del Giudice dell'esecuzione in data 18.5.2015”;
4. il G.E., nel provvedimento impugnato, rilevava che “ai sensi dell'art. 2914 c.c. non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione sebbene anteriori al pignoramento le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
che perché la cessione di crediti futuri (o meglio come nel caso di specie, crediti maturandi traenti origine in un unico rapporto) in pregiudizio del creditore pignorante sia opponibile ex art.
2914, n. 2, è necessario che la notifica — o l'accettazione — della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa art. 1265 anteriore al pignoramento (Cass. n. 8961/2010); che nel caso di specie non è stato dedotto dal terzo pignorato (debitor debitoris) alcun elemento da cui emerga la notifica della cessione del credito prima del pignoramento, così come non è stato allegato o prodotto alcun atto da cui emerge la accettazione della cessione anteriore al pignoramento”. Pertanto, ritenendo che “la cessione del credito non è opponibile alla procedura”, il G.E. assegnava al creditore procedente, in pagamento del credito, una somma determinata in base all'entità del canone di locazione corrisposto periodicamente dal terzo pignorato, fino alla concorrenza dell'importo oggetto dell'atto di pignoramento;
5. avverso detta ordinanza l'attrice proponeva opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c. in quanto, contrariamente a quanto statuito nell'ordinanza impugnata, la cessione del credito era stata notificata in data 16.09.2014, per mezzo di raccomandata A-R, a cura del
Notaio che aveva redatto l'atto di cessione del credito, in data 8.9.2014, Persona_2 rep.114444, raccolta 19330, registrato il 12.9.2014;
6. con provvedimento del 22.10.2021, il G.E. sospendeva, inaudita altera parte, l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 29.06.2021 e, con ordinanza del 05.03.2022, confermava la detta sospensione, con contestuale concessione del termine per l'introduzione del giudizio di merito;
7. ancorché tale provvedimento non arrecasse alcun pregiudizio alle ragioni creditorie dell' , dal momento che il credito dalla stessa vantato nei Controparte_5 confronti dell'opponente sarebbe stato, comunque, soddisfatto all'esito della procedura esecutiva, nella quale la posizione del creditore procedente risultava in coda a due pignoramenti precedenti, dall'altro lato, doveva evidenziarsi che il perfezionamento della cessione del credito in favore della costituiva il presupposto per la positiva estinzione dell'esposizione CP_7 debitoria della nei confronti di quest'ultima. Ed invero, nell'eventualità Parte_1 della sospensione dei versamenti da parte della società ceduta ciò Controparte_2 avrebbe verosimilmente causato la proposizione, da parte dell'istituto di credito, di azioni giudiziali finalizzate al recupero del credito, con conseguente grave danno in capo all'odierna opponente.
3 Si costituiva in giudizio l' , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_5 seguenti conclusioni:
“(…) che venga tutelato il proprio interesse alla migliore realizzazione del suo credito tributario – già oggetto di assegnazione in data 29.06.2021- di euro 179.896,65 oltre interessi come disposto nel titolo maturati e maturandi fino al saldo e l'importo della tassa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione
29.06.21.
Pur non opponendosi alla collocazione del proprio credito in coda alla cessionaria ed ai CP_7 successivi assegnatari, chiede che nessuna spesa e/o anticipazione relativa al presente procedimento venga addossata alla opposta rilevando come nessuna mancanza e/o irregolarità sia Controparte_1 alla stessa imputabile. L'atto di cui si controverte, infatti, ovvero il documento attestante la notifica della cessione, è stato prodotto solo in sede di opposizione agli atti esecutivi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 30.01.2025, le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In via preliminare, rilevata la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_2
Nel merito, il Tribunale osserva come l'odierna opposizione agli atti esecutivi prenda le mosse dall'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione di somme, pronunciata, in data
29.06.2021, in seno alla procedura esecutiva iscritta a R.G. n. 214/2020, a sua volta, promossa dall' con atto di pignoramento presso terzi nei Parte_2 confronti del terzo pignorato fino alla concorrenza del credito Controparte_2 vantato dal debitore esecutato
[...] ha, proposto opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., Parte_3 impugnando la predetta ordinanza nella parte in cui è stata dichiarata l'inopponibilità, al creditore procedente, della cessione del credito, vantato dall'odierna opponente, nei confronti del terzo pignorato sulla scorta del rilievo per il quale, nel caso di Controparte_2 specie, non fosse stato dedotto dal terzo pignorato (debitor debitoris) alcun elemento da cui inferire la notifica della cessione del credito prima del pignoramento, al pari della mancata allegazione di qualsivoglia atto da cui potesse evincersi l'accettazione della cessione in data anteriore al pignoramento (cfr. doc. 6 fascicolo parte opponente).
Con l'opposizione in questione, rispetto alla quale il presente giudizio costituisce la fase di merito, la ha inteso censurare l'ordinanza gravata, rilevando come la Parte_1
4 cessione fosse stata ritualmente notificata al terzo pignorato nella data certa del 16.09.2014 e, dunque, antecedentemente alla notifica, da parte della convenuta opposta, dell'atto di pignoramento presso terzi, risalente al 20.02.2020.
Osserva il Tribunale come, proprio in base a detto ultimo motivo, il G.E. sospendeva l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione.
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, per quanto di ragione.
Dagli atti di causa emerge agevolmente come, a conferma di quanto dichiarato, ex art. 547 c.p.c., dal terzo pignorato il credito nei confronti dello stesso Controparte_2 vantato dalla a titolo di canone di affitto di azienda, sia stato oggetto di Parte_1 cessione del credito pro solvendo, a mezzo di atto pubblico notarile, concluso in data 08.09.2014 e registrato in data 12.09.2014, in favore della Controparte_8
(cfr. doc. 1 nonché doc. denominato “atto di cessione di credito Notaio ”, allegato
[...] Per_1 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., nel fascicolo di parte opponente).
Più in particolare, dal richiamato atto di cessione risulta che la Parte_1 fosse creditrice della in forza di un contratto di affitto di azienda - Controparte_2 stipulato mediante scrittura privata, del 19.05.2014, autenticata nelle sottoscrizioni in pari data - avente durata di 9 anni e 5 mesi, che prevedeva l'obbligo, in capo all'affittuario, di corrispondere al locatore un canone di affitto annuo di euro 50.000,00, oltre IVA (cfr. doc. denominato “contratto di affitto”, allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., nel fascicolo di parte opponente).
Inoltre, il contratto di cessione, espressamente, prevedeva che la a Parte_1 maggiore garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento fondiario a tasso misto, stipulato con la Controparte_8
cedesse pro solvendo alla il predetto credito, il cui importo complessivo, alla
[...] CP_8 data della stipula del negozio in esame, ammontava, per conforme dichiarazione delle parti, a circa 420.833,00 euro (cfr. pag. 2 del doc. denominato “atto di cessione di credito Notaio ” Per_1 citato).
Il suddetto atto di cessione risulta notificato al debitore ceduto in data 16.09.2014 (cfr. doc. 2 nel fascicolo di parte opponente).
Tanto premesso in punto di fatto, osserva il Tribunale come l'art. 2914 comma 1, n. 2
c.c. risolve il conflitto tra il pignoramento presso terzi e le cessioni di crediti, dettando la regola per cui quest'ultima prevale sul pignoramento solo nel caso in cui essa sia stata notificata al debitore ceduto, ovvero sia stata accettata da quest'ultimo, prima della notificazione del pignoramento, circostanza ricorrente – come visto – nel caso di specie. Diversamente, detta
5 cessione, anche se anteriore al pignoramento, è inopponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti.
In questi termini, il terzo pignorato potrà, pertanto, rendere legittimamente una dichiarazione negativa affermando di non essere più debitore del debitore esecutato, avendo quest'ultimo ceduto il credito vantato nei suoi confronti, solo laddove precisi, come avvenuto nella specie, la data della notificazione o accettazione della cessione o, quantomeno, la sua anteriorità rispetto alla notificazione del pignoramento.
Le superiori osservazioni, poi, devono essere arricchite con riguardo alla ipotesi di cessione di crediti futuri – ricorrente nel caso di specie – vertendosi in un caso di pagamenti relativi a canoni di affitto a scadere.
Sul punto, occorre, infatti, distinguere tra i crediti maturandi che trovano origine – come nel caso che ci occupa – in un rapporto già esistente, dai crediti di tipo eventuale che non è certo se vengano ad esistenza. Con riferimento ai primi, secondo la giurisprudenza, la cessione prevale sul pignoramento, purché sia stata notificata o accettata prima del pignoramento mentre resta irrilevante nel momento in cui operi effettivamente l'effetto traslativo della cessione (cfr., in termini, Cass. 21/12/2005, n. 28300). Diversamente, la cessione dei crediti eventuali, e cioè di quei crediti non identificati in tutti gli elementi soggettivi e oggettivi, è opponibile al ceto creditorio solo se sia stata notificata o accettata dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento (cfr. Cass. 26/10/2002, n. 15141).
Appurata, dunque, la legittimità della cessione di crediti futuri e la loro piena riconducibilità nello spettro applicativo dell'art. 2914, comma 1, n. 2 c.c., osserva, a questo punto, il Tribunale come l'opponibilità della cessione del credito nel caso citato resti comunque limitata temporalmente ad una durata di tre anni decorrenti dalla data della medesima cessione, secondo quanto dettato dall'art. 2918 c.c..
Per effetto di tale norma, invero, le cessioni prevalgono sul pignoramento anche per un tempo eccedente i tre anni soltanto se siano state trascritte prima della notificazione di quest'ultimo.
A tal riguardo deve rilevarsi, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui l'art. 2918 c.c., circoscrivendo il proprio ambito di applicazione, prevede che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante “le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni” a meno che non siano state trascritte anteriormente al pignoramento, ha affermato che tale disposizione debba essere interpretata estensivamente, ricomprendendovi non soltanto i crediti derivanti dal sinallagma contrattuale relativo a contratti di locazione, bensì anche quelli riconducibili – come nel caso che ci occupa - a contratti di affitto di azienda.
6 La Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di specificare sul punto come “l'art. 2643
n.9 cod. civ., là dove dispone che sono soggetti all'onere della trascrizione 'gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni', si riferisce anche ai corrispettivi per l'affitto di un'azienda, fra i cui beni sia compreso un immobile, in quanto la figura dell'affitto di azienda, di cui all'art. 2562 cod. civ. è riconducibile a quella fattispecie di locazione indicata dall'art. 1615 cod. civ. con l'espressione 'gestione e godimento della cosa produttiva' e, pertanto, la nozione di
'fitto', di cui al detto n.9 è idonea a comprendere anche il corrispettivo dell'affitto di azienda.” (cfr., ex multis,
Cass. Civ., sez. III n.26701/2018).
Sulla scorta della citata norma, deriva che i fenomeni negoziali modificativi e/o estintivi dei crediti derivanti da tali contratti – nei quali deve intendersi pacificamente ricompresa la cessione del credito c.d. pro solvendo in esame – che abbiano effetti ultra-triennali rispetto ai canoni non scaduti alla data del pignoramento, sono opponibili al creditore pignorante o intervenuto nell'esecuzione, ferma restando la prova della notifica al debitore ceduto di cui all'art. 2914 c.c., soltanto se trascritti anteriormente a tale data. Diversamente, in assenza di trascrizione, la cessione del credito relativa a canoni non ancora scaduti che eccedano il triennio sarà opponibile ai predetti soggetti unicamente entro il termine di un anno dalla data del pignoramento.
Tali disposizioni rinvengono il loro presupposto giuridico-formale nella norma dettata dall'art. 2643, n. 9 c.c., secondo cui “si devono rendere pubblici, col mezzo della trascrizione gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni”, mentre la loro ratio è desumibile dal disposto dell'art. 1605 c.c., secondo cui nei casi in cui la liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non risulti da atto scritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata) avente data certa anteriore al trasferimento, ex art. 2704 c.c., il terzo acquirente è tenuto a riconoscere soltanto le anticipazioni eseguite. La stessa ratio deve, quindi, identificarsi nell'esigenza di salvaguardare le ragioni del creditore pignorante, assoggettando il regime dell'opponibilità delle liberazioni e cessioni ultra-triennali alla regola della priorità delle trascrizioni, piuttosto, che a quella della data certa anteriore.
Passando ad esaminare il caso di specie, si è visto come, con atto pubblico notarile, concluso in data 08.09.2014 e registrato in data 12.09.2014, si è perfezionata la cessione pro solvendo del credito, vantato da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
a titolo di canoni dovuti in adempimento di un contratto di affitto di azienda, così determinando il mutamento della titolarità attiva del diritto di credito in favore della cessionaria
. Controparte_8
7 Tale cessione del credito, poi, fa riferimento a crediti futuri non esigibili – e, pertanto, non ancora scaduti – per un periodo eccedente i tre anni rispetto alla data dell'avvenuta cessione, dal momento che il summenzionato contratto di affitto di azienda, stipulato con scrittura privata autenticata del 19.05.2014, aveva una durata di 9 anni e 5 mesi.
Orbene, dai documenti versati in atti non risulta provato che l'atto di cessione del credito – relativo al contratto di affitto di azienda del 08.09.2014, avente durata di nove anni e cinque mesi e, pertanto, scadenza al 19.10.2023 – sia stato trascritto, secondo quanto previsto dall'art. 2643, n. 9, c.c..
Pertanto, ribadito che le cessioni relative a canoni non ancora scaduti al momento del pignoramento, eccedenti il triennio, sono opponibili ai creditori, ove non trascritte anteriormente al pignoramento, nei limiti dell'anno dalla data del pignoramento, purché risulti rispettata la clausola generale dell'essere detti atti dotati di una data certa anteriore al pignoramento, nella specie, deve essere accertato che la cessione del credito per cui è causa è opponibile, al creditore pignorante limitatamente a Parte_2 quei canoni non ancora scaduti per un periodo eccedente il triennio, nel rispetto, peraltro, del termine di un anno dalla data del pignoramento (20.02.2020).
In questi termini, l'ordinanza di assegnazione di somme impugnata deve essere parzialmente riformata, non essendo revocabile in dubbio l'inefficacia in parte qua del pignoramento per cui è causa, prevalendo sullo stesso la cessione del credito, pur nei limiti anzidetti.
Deve essere, pertanto, accertato il diritto della parte opposta ad agire esecutivamente nei confronti del terzo pignorato soltanto in relazione ai canoni annui non scaduti ed ancora dovuti, alla data del 20.02.2021 (vale a dire a decorrere dall'anno dalla data del pignoramento), pari ciascuno ad euro 50.000,00, oltre IVA, con il limite del termine ultimo di vigenza del contratto di affitto di azienda (19.10.2023), nonché del credito residuo, ove ancora dovuto, maggiorato degli interessi, secondo quanto indicato dal G.E. nell'ordinanza impugnata (cfr. doc.
6 fascicolo parte opponente).
L'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, da un lato, e la sostanziale assenza di contestazione e difesa nel merito da parte dell'opposta, dall'altro, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Quanto, invece, al riparto delle spese di lite nei confronti della Controparte_2 la contumacia della stessa giustifica parimenti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
739/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ dichiara la contumacia della Controparte_2
❖ in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara il diritto di
[...]
a procedere esecutivamente, nei confronti del terzo pignorato Controparte_5 CP_2
limitatamente ai canoni di affitto di azienda non scaduti relativi al periodo Controparte_2 compreso tra il 20.02.2021 e il 19.10.2023, fino a concorrenza del credito eventualmente residuo, oltre interessi maturati e maturandi come in parte motiva;
❖ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, il 21.05.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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