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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 639/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
EN ES, Relatore
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6489/2022 depositato il 09/12/2022
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montalto Uffugo - Piazza F. De Munno 87046 Montalto Uffugo CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5026 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RG 6489/2022 il signor Nominativo_1 rappresentato e difeso dal Dottore Commercialista Difensore_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, impugna e contesta l'avviso di accertamento esecutivo n. 5026/2022 notificatogli il 14/5/2022, con il quale il Comune di Montalto Uffugo accerta a carico della parte ricorrente la somma di Euro 5.666,00 per omesso versamento IMU relativa all'annualità 2016.
Parte ricorrente eccepisce l'infondatezza parziale della pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento impugnato per violazione della delibera del Consiglio Comunale del comune di Montalto Uffugo
(CS) n. 36 del 21/10/2015, poi confermata per il 2016, che ha approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nonché del prospetto dei terreni edificabili allegato, nel quale
è stato determinato il valore venale minimo di riferimento per le aree edificabili, poiché il valore dei terreni oggetto di contestazione risulta nettamente inferiore a quello indicato nell'avviso di accertamento.
Il Comune resistente sebbene ritualmente citato non si è costituito ne ha presentato proprie controdeduzioni a sostegno delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio considerato che il relatore nominato dott. Franco Ernesto Rubino in data 21/5/2025 si è dimesso lo sostituisce con il sottoscritto relatore. Nel merito la Corte ritiene che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento. Nel caso di specie il contenzioso verte sull'applicazione dell'imposta IMU sulle aree edificabili del comune di Montalto Uffugo.
Invero l'art. 1 comma 746, della Legge n. 160/2019, stabilisce che per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (Cfr
Cass. n. 6702/2020, confermativa di SS.UU. n. 25506/2006). Nella fattispecie in esame parte ricorrente contesta il valore venale minimo di riferimento determinato dall'Ente Resistente, poiché lo stesso risulta inferiore ai fini IMU a quello indicato nell'avviso di accertamento impugnato.
L'assunto sostenuto dal ricorrente viene avvalorato dalla perizia di stima a firma del tecnico abilitato Geom. Nominativo_2 allegata all'istanza di rettifica/annullamento in autotutela, relativa all'avviso di accertamento emesso dal Comune di Montalto Uffugo, che ritiene congruo ed in linea con il mercato locale attribuire al terreno in questione un prezzo al mq pari ad euro 22,00 per cui si ottiene un valore complessivo del terreno ricadente in zona di espansione C2 pari ad euro 220.440.00.
Peraltro il Comune di Montalto Uffugo sebbene ritualmente citato risulta contumace e quindi non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Infatti l'onere della prova incombe sull'Ufficio in base al principio generale stabilito dall'art. 2697 del Codice Civile nonché dalla legge 130/2022, secondo il quale spetta al soggetto attivo della pretesa, l'onere di darne giustificazione e conseguentemente, se la parte che agisce non prova, soccombe e quindi il fatto affermato e non provato, deve essere considerato inesistente. Infatti la legge n. 130/2022, tesa a riformare il processo tributario, ha inserito nell'art. 7 del D.
Lgs. 546/1992 il comma 5 bis, in virtù del quale compete all'Ente resistente l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, dimostrando in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, precisando fra l'altro che la decisione del Giudice dovrà trovare fondamento sugli elementi di prova forniti in giudizio e dovrà comportare l'annullamento dell'atto ove gli stessi risultino carenti o contraddittori (Cfr. Cass. 11101/2022; n. 17231/19), come nel caso di specie. Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo giudicante accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso previa rideterminazione dell'imposta IMU da parte dell'Ente Resistente in riferimento alla perizia di stima presentata dal Tecnico Geom. Nominativo_2. Condanna inoltre il Comune di Montalto Uffugo alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in Euro 950,00 oltre Iva e CPA come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c..
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
EN ES, Relatore
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6489/2022 depositato il 09/12/2022
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montalto Uffugo - Piazza F. De Munno 87046 Montalto Uffugo CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5026 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RG 6489/2022 il signor Nominativo_1 rappresentato e difeso dal Dottore Commercialista Difensore_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, impugna e contesta l'avviso di accertamento esecutivo n. 5026/2022 notificatogli il 14/5/2022, con il quale il Comune di Montalto Uffugo accerta a carico della parte ricorrente la somma di Euro 5.666,00 per omesso versamento IMU relativa all'annualità 2016.
Parte ricorrente eccepisce l'infondatezza parziale della pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento impugnato per violazione della delibera del Consiglio Comunale del comune di Montalto Uffugo
(CS) n. 36 del 21/10/2015, poi confermata per il 2016, che ha approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nonché del prospetto dei terreni edificabili allegato, nel quale
è stato determinato il valore venale minimo di riferimento per le aree edificabili, poiché il valore dei terreni oggetto di contestazione risulta nettamente inferiore a quello indicato nell'avviso di accertamento.
Il Comune resistente sebbene ritualmente citato non si è costituito ne ha presentato proprie controdeduzioni a sostegno delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio considerato che il relatore nominato dott. Franco Ernesto Rubino in data 21/5/2025 si è dimesso lo sostituisce con il sottoscritto relatore. Nel merito la Corte ritiene che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento. Nel caso di specie il contenzioso verte sull'applicazione dell'imposta IMU sulle aree edificabili del comune di Montalto Uffugo.
Invero l'art. 1 comma 746, della Legge n. 160/2019, stabilisce che per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (Cfr
Cass. n. 6702/2020, confermativa di SS.UU. n. 25506/2006). Nella fattispecie in esame parte ricorrente contesta il valore venale minimo di riferimento determinato dall'Ente Resistente, poiché lo stesso risulta inferiore ai fini IMU a quello indicato nell'avviso di accertamento impugnato.
L'assunto sostenuto dal ricorrente viene avvalorato dalla perizia di stima a firma del tecnico abilitato Geom. Nominativo_2 allegata all'istanza di rettifica/annullamento in autotutela, relativa all'avviso di accertamento emesso dal Comune di Montalto Uffugo, che ritiene congruo ed in linea con il mercato locale attribuire al terreno in questione un prezzo al mq pari ad euro 22,00 per cui si ottiene un valore complessivo del terreno ricadente in zona di espansione C2 pari ad euro 220.440.00.
Peraltro il Comune di Montalto Uffugo sebbene ritualmente citato risulta contumace e quindi non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Infatti l'onere della prova incombe sull'Ufficio in base al principio generale stabilito dall'art. 2697 del Codice Civile nonché dalla legge 130/2022, secondo il quale spetta al soggetto attivo della pretesa, l'onere di darne giustificazione e conseguentemente, se la parte che agisce non prova, soccombe e quindi il fatto affermato e non provato, deve essere considerato inesistente. Infatti la legge n. 130/2022, tesa a riformare il processo tributario, ha inserito nell'art. 7 del D.
Lgs. 546/1992 il comma 5 bis, in virtù del quale compete all'Ente resistente l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, dimostrando in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, precisando fra l'altro che la decisione del Giudice dovrà trovare fondamento sugli elementi di prova forniti in giudizio e dovrà comportare l'annullamento dell'atto ove gli stessi risultino carenti o contraddittori (Cfr. Cass. 11101/2022; n. 17231/19), come nel caso di specie. Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo giudicante accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso previa rideterminazione dell'imposta IMU da parte dell'Ente Resistente in riferimento alla perizia di stima presentata dal Tecnico Geom. Nominativo_2. Condanna inoltre il Comune di Montalto Uffugo alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in Euro 950,00 oltre Iva e CPA come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c..