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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 12273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12273 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 4.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23507 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. BRASCA FRANCESCO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.6.2024, la ricorrente ha chiesto accertarsi l'inesistenza del credito vantato dall' nei suoi confronti con nota ricevuta in data 31.5.2024 relativo CP_1
ad un preteso indebito della de cuius maturato nel periodo agosto Persona_1
2012/giugno 2014.
A sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito vantato dall' e, nel merito, l'inesistenza dell'indebito e l'irripetibilità dell'indebito, per CP_1
assenza di prova della qualità di erede rivestita dalla ricorrente. Ha inoltre eccepito in subordine l'irripetibilità dell'indebito oltre la quota ereditaria della ricorrente.
Costituitosi in giudizio l' ha contestato l'avversa domanda chiedendone il rigetto. CP_1
1 1.E' in atti la nota datata 2.5.2024 ed indirizzata alla odierna ricorrente, avente CP_1
ad oggetto “Sollecito di pagamento di somme indebitamente percepite su pensione dalla
Sig.ra INV. CIV. n. 7058222”, con la quale l'ente, facendo seguito alla Persona_1
precedente comunicazione del 25.11.2019, intimava alla odierna ricorrente il pagamento della somma di € 3.448,59, indebitamente corrisposta alla de cuius nel Persona_1
periodo 1.8.2012 – 30.6.2014.
E' ammesso dalla stessa ricorrente che la de cuius è la di lei Persona_1 madre.
E' chiaro pertanto che l' ha richiesto alla ricorrente il pagamento della somma CP_1 indicata a titolo di ripetizione di indebito, proprio in qualità di erede della Per_1
2.La ricorrente eccepisce innanzitutto la prescrizione del credito vantato dall' CP_1 relativo al periodo 1.8.2012/30.6.2014.
E' in atti la nota datata 5.6.2014 contenente la comunicazione alla CP_1 Per_1 avente ad oggetto l'indebita percezione, nel periodo 1.8.2012/30.6.2014, dell'importo di €
11.480,51, a seguito della revoca della “pensione” conseguente all'insussistenza del requisito medico-legali, per come accertato con sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
581/2014.
Tale comunicazione risulta essere stata ricevuta dalla in data 24.6.2014. Per_1
Ciò consente di escludere che alla data di comunicazione oggi impugnata fosse decorso il termine decennale di prescrizione del credito vantato dall' a titolo di CP_1
ripetizione dell'indebito, tenuto anche conto del periodo di sospensione dei termini per complessivi 311 giorni prevista dalle disposizioni emergenziali di cui all'art. 37 del d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 ed all'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.
3. Nel merito, la ricorrente contesta l'esistenza dell'indebito.
E' tuttavia in atti la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma n. 581/2014, passata in giudicato, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 15947/2010 con la quale era stata rigettata la domanda della volta al riconoscimento dell'indennità Per_1 di accompagnamento a seguito di domanda amministrativa presentata in data 1.8.2008.
Risulta dunque che la ha percepito indebitamente l'indennità di Per_1 accompagnamento nel periodo per cui è causa, essendo stato accertato sia dal Tribunale con
2 sentenza del 2010 che dalla successiva Corte d'Appello, con sentenza definitiva del 2014,
l'insussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 L. 18/80.
4. Quanto alla ripetibilità dell'indebito, si osserva che nel corso dell'odierno interrogatorio libero, la ricorrente ha ammesso di aver accettato l'eredità compiendo atti incompatibili con la volontà di rinunciarvi, avendo provveduto, unitamente ai propri fratelli, alla vendita dell'immobile di proprietà della de cuius e di aver poi percepito in qualità di coerede quota del prezzo di vendita.
Ciò posto, precisato che “il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione
"pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica
(agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi. (così Cass. 17122/2020), si osserva che è stato depositato in atti l'atto notarile di vendita dell'immobile di proprietà della de cuius compiuto dalla ricorrente unitamente ai due fratelli coeredi, Per_1
ciascuno nell'ambito della propria quota di un terzo.
Ciò consente di ritenere provata la qualità di coerede della ricorrente ai fini della divisibilità pro quota del debito ereditario in misura di un terzo.
3 5. Pertanto accertato che l'indebito comunicato alla odierna ricorrente si riferisce non già alla sua quota, bensì all'intero (si veda la nota datata 17.4.2025 depositata dall'ente CP_1 con le note del 17.4.2025), in parziale accoglimento del ricorso, deve dichiararsi l'esistenza dell'indebito nella misura di € 3.448,59 e la ripetibilità della somma nei confronti della ricorrente, nella limitata misura di un terzo, corrispondente alla quota ereditaria della
Parte_1
6. Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti stante il limitato accoglimento della domanda attorea.
P.Q.M.
Accerta l'esistenza dell'indebito connesso alla revoca della pensione della de cuius
Per_1 dichiara la ripetibilità del detto indebito, nei confronti della ricorrente, nella limitata misura di un terzo, e dunque per l'importo di € 1.149,63; compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi
Roma 28.11.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 4.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23507 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. BRASCA FRANCESCO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.6.2024, la ricorrente ha chiesto accertarsi l'inesistenza del credito vantato dall' nei suoi confronti con nota ricevuta in data 31.5.2024 relativo CP_1
ad un preteso indebito della de cuius maturato nel periodo agosto Persona_1
2012/giugno 2014.
A sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito vantato dall' e, nel merito, l'inesistenza dell'indebito e l'irripetibilità dell'indebito, per CP_1
assenza di prova della qualità di erede rivestita dalla ricorrente. Ha inoltre eccepito in subordine l'irripetibilità dell'indebito oltre la quota ereditaria della ricorrente.
Costituitosi in giudizio l' ha contestato l'avversa domanda chiedendone il rigetto. CP_1
1 1.E' in atti la nota datata 2.5.2024 ed indirizzata alla odierna ricorrente, avente CP_1
ad oggetto “Sollecito di pagamento di somme indebitamente percepite su pensione dalla
Sig.ra INV. CIV. n. 7058222”, con la quale l'ente, facendo seguito alla Persona_1
precedente comunicazione del 25.11.2019, intimava alla odierna ricorrente il pagamento della somma di € 3.448,59, indebitamente corrisposta alla de cuius nel Persona_1
periodo 1.8.2012 – 30.6.2014.
E' ammesso dalla stessa ricorrente che la de cuius è la di lei Persona_1 madre.
E' chiaro pertanto che l' ha richiesto alla ricorrente il pagamento della somma CP_1 indicata a titolo di ripetizione di indebito, proprio in qualità di erede della Per_1
2.La ricorrente eccepisce innanzitutto la prescrizione del credito vantato dall' CP_1 relativo al periodo 1.8.2012/30.6.2014.
E' in atti la nota datata 5.6.2014 contenente la comunicazione alla CP_1 Per_1 avente ad oggetto l'indebita percezione, nel periodo 1.8.2012/30.6.2014, dell'importo di €
11.480,51, a seguito della revoca della “pensione” conseguente all'insussistenza del requisito medico-legali, per come accertato con sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
581/2014.
Tale comunicazione risulta essere stata ricevuta dalla in data 24.6.2014. Per_1
Ciò consente di escludere che alla data di comunicazione oggi impugnata fosse decorso il termine decennale di prescrizione del credito vantato dall' a titolo di CP_1
ripetizione dell'indebito, tenuto anche conto del periodo di sospensione dei termini per complessivi 311 giorni prevista dalle disposizioni emergenziali di cui all'art. 37 del d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 ed all'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.
3. Nel merito, la ricorrente contesta l'esistenza dell'indebito.
E' tuttavia in atti la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma n. 581/2014, passata in giudicato, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 15947/2010 con la quale era stata rigettata la domanda della volta al riconoscimento dell'indennità Per_1 di accompagnamento a seguito di domanda amministrativa presentata in data 1.8.2008.
Risulta dunque che la ha percepito indebitamente l'indennità di Per_1 accompagnamento nel periodo per cui è causa, essendo stato accertato sia dal Tribunale con
2 sentenza del 2010 che dalla successiva Corte d'Appello, con sentenza definitiva del 2014,
l'insussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 L. 18/80.
4. Quanto alla ripetibilità dell'indebito, si osserva che nel corso dell'odierno interrogatorio libero, la ricorrente ha ammesso di aver accettato l'eredità compiendo atti incompatibili con la volontà di rinunciarvi, avendo provveduto, unitamente ai propri fratelli, alla vendita dell'immobile di proprietà della de cuius e di aver poi percepito in qualità di coerede quota del prezzo di vendita.
Ciò posto, precisato che “il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione
"pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica
(agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi. (così Cass. 17122/2020), si osserva che è stato depositato in atti l'atto notarile di vendita dell'immobile di proprietà della de cuius compiuto dalla ricorrente unitamente ai due fratelli coeredi, Per_1
ciascuno nell'ambito della propria quota di un terzo.
Ciò consente di ritenere provata la qualità di coerede della ricorrente ai fini della divisibilità pro quota del debito ereditario in misura di un terzo.
3 5. Pertanto accertato che l'indebito comunicato alla odierna ricorrente si riferisce non già alla sua quota, bensì all'intero (si veda la nota datata 17.4.2025 depositata dall'ente CP_1 con le note del 17.4.2025), in parziale accoglimento del ricorso, deve dichiararsi l'esistenza dell'indebito nella misura di € 3.448,59 e la ripetibilità della somma nei confronti della ricorrente, nella limitata misura di un terzo, corrispondente alla quota ereditaria della
Parte_1
6. Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti stante il limitato accoglimento della domanda attorea.
P.Q.M.
Accerta l'esistenza dell'indebito connesso alla revoca della pensione della de cuius
Per_1 dichiara la ripetibilità del detto indebito, nei confronti della ricorrente, nella limitata misura di un terzo, e dunque per l'importo di € 1.149,63; compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi
Roma 28.11.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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