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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies cpc, che fa parte integrante del verbale d'udienza del 28.03.25 e che deposita in via telematica.
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3654 del Ruolo Generale dell'anno 2022
avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to Alessandro Ingrasciotta ed elett.te domiciliata presso il suo Parte_1
studio in Salerno, alla via Manganario, 24
ATTRICE
E
Comune di Salerno – in persona del Sindaco p.t. - rapp.to e difeso dall'avv.to Assunta Portento ed elett.te domiciliato in Marcianise, alla via G. Siani, 2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Comune di Parte_1
Salerno – in persona del Sindaco p.t. – al fine di sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma di €. 28.544,93, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta avvenuta in data 19.09.19, ore 12.30 circa, in via S. Robertelli in Salerno.
L'attrice - premettendo di essere caduta a causa di una buca presente sul manto stradale di un'area destinata, nelle ore diurne, al mercato rionale, non segnalata né visibile, – eccepiva la responsabilità esclusiva del convenuto Comune di Salerno, per il verificatosi sinistro, oggetto causa.
Con propria comparsa, si costituiva il Comune di Salerno – in persona del Sindaco p.t. - , il quale concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e condanna dell'attrice alle spese.
Successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti, espletata la prova testimoniale e depositata la ctu medico-legale, la causa veniva rinviata per le conclusioni e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 28.03.25.
La domanda è parzialmente fondata.
È pacifico che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. di 2051 cc, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo(Cass.23919/13).
In premessa si osserva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la presente fattispecie relativa ad un caso di incidente avvenuto su strada pubblica ai danni di un utente, va inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc. Tale responsabilità, per i danni da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, affinchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Presupposto di questa responsabilità è l'obbligo della P.A. di provvedere alla manutenzione delle strade pubbliche di sua proprietà (obbligo discendente non solo da specifiche norme dell'ordinamento ma anche dal generale obbligo di custodia incombente sul proprietario). Pertanto, il danneggiato che invochi detta responsabilità non è onerato dalla dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto (Cass. 3651/06). Di contro, il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito.
È bene precisare che la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che l'imprevedibilità dell'evento – quale elemento idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno – non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi cioè nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza.
L'evento relativo alla caduta viene confermato in sede di prova testimoniale dai sigg. Tes_1
e presenti al momento del sinistro. Il primo teste conferma il luogo in cui è
[...] Testimone_2
avvenuto il sinistro, riconoscendolo dalle foto mostrategli, e dichiara di aver visto cadere la a Pt_1
causa di una buca, con attorno rifiuti ortofrutticoli, presente sull'asfalto, precisamente in prossimità di una bancarella di frutta. Anche il secondo teste conferma le circostanze circa l'avvenimento e le modalità della caduta.
Può dunque confermarsi l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Tuttavia occorre considerare anche altro aspetto della vicenda.
Si osserva, che in tema di responsabilità da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione all'art. 1227 cc, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Nel caso di specie, pur essendo confermata la caduta e la presenza della buca non segnalata, con presenza di materiale di risulta del mercato, non può escludersi un concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento considerato che esso è avvenuto in orario diurno (ore 12:30 circa) in un giorno del mese di settembre e in luogo sicuramente abbastanza affollato di persone e di bancarelle, ove occorre maggiore attenzione in relazione ai propri spostamenti. In un tale contesto di tempo e di luogo, la situazione di pericolo non era imprevedibile e, anzi, era facilmente evitabile, usando la normale diligenza con una dovuta attenzione.
Alla luce di tali considerazioni e in applicazione dei dettami giurisprudenziali per i quali, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc, la condotta della danneggiata può rilevare per valutarne il concorso di colpa ex art. 1227 cc, si ritiene equo diminuire del 50% il risarcimento spettante all'attrice, in virtù del concorso del suo fatto colposo alla produzione del sinistro e quindi dell'evento danno. Passando dunque all'esame del quantum, si ritiene di aderire alle conclusioni del ctu come risultanti dalla espletata perizia.
Nel caso di specie si applicano le tabelle di Milano, che rappresentano uno strumento di valutazione del danno biologico e non patrimoniale per stabilire l'entità del risarcimento da corrispondere alla vittima di un evento dannoso.
Secondo quanto riportato dal ctu, la ha riportato un trauma della spalla dx con la frattura Pt_1 dell'estremo prossimale dell'omero destro trattata chirurgicamente con intervento di osteosintesi mediante chiodi Nancy. Tenuto conto delle valutazioni esposte dal ctu, alle quali questo giudice ritiene attenersi, in quanto supportata dalla documentazione in atti e sorretta da argomentazioni logiche e lineari, il totale stimato del danno ammonta ad €.19.433,00 , di cui €. 12.498,00 per danno non patrimoniale risarcibile ed €.5.635,00 per totale danno biologico temporaneo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese mediche documentate, sono comprese. Non ci sono i presupposti per una personalizzazione del danno biologico.
Il predetto importo totale deve essere ridotto al 50% per il riscontrato concorso di colpa, per cui all'attrice vanno riconosciuti complessivi €.9.717,00, oltre rivalutazione monetarie e interessi legali.
Per le motivazioni esposte, la domanda va parzialmente accolta
Giusti motivi ricorrono per compensare tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda proposta e, dichiarata la responsabilità al 50% nella causazione del sinistro, condanna il Comune di Salerno al pagamento, in favore di Pt_1
della somma di €. 9.717,00, a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione
[...]
monetaria dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e interessi legali sulle somme via via rivalutate fino al soddisfo;
2) Pone a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di ctu;
3) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 28.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Paola Corabi