Articolo 1265 del Codice della navigazione
Articolo 1285Articolo 1287
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21 aprile 1942
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29 maggio 2006
Art. 1265
(Ricorso degli appartenenti alla ((personale aeronautico)) ).

Contro i provvedimenti disciplinari che applicano alla ((personale aeronautico)) le pene previste nei numeri 2 e 3 dell'articolo 1253 e nel terzo comma dell'articolo 1254, e' ammesso ricorso ad una commissione dei reclami.

La composizione ed il funzionamento di tale commissione, nonche' le forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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