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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1059/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1632/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF.Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001596000 IM,POSTE VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.05.2025, n. 1632/25, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 296 80202500001596/000, notificata a mezzo posta in data 26 marzo 2025 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620170041971711 000, notificata addì 21 febbraio 2018, relativa a I.r.p.e.f., add. com. e reg., sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2014, per un importo complessivo di € 455,67; alla cartella di pagamento n. 29620220034166789 000, notificata addì 7 luglio 2022, relativa a tassa automobilistica, sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di € 251,89; alla cartella di pagamento n. 29620230014181981 000, notificata addì 5 giugno 2023, relativa a tassa automobilistica, sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2020, per un importo complessivo di € 261,55;
La stessa deduceva: la illegittimità del fermo su veicolo destinato al trasporto di soggetto con disabilità al
100%, la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, l'intervenuta prescrizione dei crediti, con particolare riferimento al bollo auto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando analiticamente i motivi di ricorso.
L'Ufficio depositava prova documentale delle avvenute notifiche delle cartelle presupposte tramite relate a/r e documentava l'esistenza di un'istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente nel 2018.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'impugnazione per vizi delle cartelle poiché divenute definitive. Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate insistendo nel proprio operato essendo la cartella regolarmente notificata e riguardante imposte dichiarate e non versate. Si costituiva la Regione Sicilia insistendo nel proprio operato.
All'udienza del 19.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato
Dall'esame delle produzioni documentali di parte resistente risulta provato che le cartelle di pagamento poste alla base del fermo sono state ritualmente notificate al domicilio della ricorrente in data 21/02/2018, 07/07/2022 e 05/06/2023.
La mancata impugnazione delle stesse nei termini di legge (60 giorni) ha determinato la cristallizzazione del debito tributario.
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, l'impugnazione di un atto della riscossione per vizi relativi ad atti presupposti è ammessa solo se questi ultimi non sono stati regolarmente notificati. Nel caso di specie, la prova della notifica e la presenza di una istanza di rateazione sottoscritta dalla ricorrente in data 27/02/2018 (che costituisce pieno riconoscimento del debito) rendono inammissibili le doglianze relative al merito della pretesa e alla presunta mancata conoscenza degli atti.
Anche l'eccezione di prescrizione è parimenti infondata.
La notifica delle cartelle e i successivi pagamenti parziali derivanti dalla rateizzazione hanno interrotto il decorso del termine prescrizionale, il quale è nuovamente iniziato a decorrere dall'ultimo atto interruttivo, risultando ampiamente tempestiva l'emissione del preavviso di fermo notificato il 26/03/2025.
In merito alla richiesta di annullamento del fermo in ragione dello stato di invalidità della ricorrente, la
Corte osserva che non sussiste un automatismo normativo che escluda il veicolo dal fermo in assenza di prova specifica circa gli adattamenti tecnici necessari al trasporto. La ricorrente non ha fornito prova che il veicolo targato Targa_1 risulti dotato di allestimenti particolari o che sia l'unico mezzo idoneo al trasporto in regime di assoluta necessità, come richiesto dalla prassi amministrativa vigente. Si rileva, inoltre, che l'ente impositore ha manifestato disponibilità all'annullamento in via amministrativa previa presentazione della documentazione tecnica, ma tale circostanza non inficia la legittimità originaria dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 100,00 a favore di ogni parte resistente.
Così deciso in Palermo, il 19.02.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1632/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF.Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001596000 IM,POSTE VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.05.2025, n. 1632/25, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 296 80202500001596/000, notificata a mezzo posta in data 26 marzo 2025 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620170041971711 000, notificata addì 21 febbraio 2018, relativa a I.r.p.e.f., add. com. e reg., sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2014, per un importo complessivo di € 455,67; alla cartella di pagamento n. 29620220034166789 000, notificata addì 7 luglio 2022, relativa a tassa automobilistica, sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di € 251,89; alla cartella di pagamento n. 29620230014181981 000, notificata addì 5 giugno 2023, relativa a tassa automobilistica, sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2020, per un importo complessivo di € 261,55;
La stessa deduceva: la illegittimità del fermo su veicolo destinato al trasporto di soggetto con disabilità al
100%, la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, l'intervenuta prescrizione dei crediti, con particolare riferimento al bollo auto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando analiticamente i motivi di ricorso.
L'Ufficio depositava prova documentale delle avvenute notifiche delle cartelle presupposte tramite relate a/r e documentava l'esistenza di un'istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente nel 2018.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'impugnazione per vizi delle cartelle poiché divenute definitive. Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate insistendo nel proprio operato essendo la cartella regolarmente notificata e riguardante imposte dichiarate e non versate. Si costituiva la Regione Sicilia insistendo nel proprio operato.
All'udienza del 19.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato
Dall'esame delle produzioni documentali di parte resistente risulta provato che le cartelle di pagamento poste alla base del fermo sono state ritualmente notificate al domicilio della ricorrente in data 21/02/2018, 07/07/2022 e 05/06/2023.
La mancata impugnazione delle stesse nei termini di legge (60 giorni) ha determinato la cristallizzazione del debito tributario.
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, l'impugnazione di un atto della riscossione per vizi relativi ad atti presupposti è ammessa solo se questi ultimi non sono stati regolarmente notificati. Nel caso di specie, la prova della notifica e la presenza di una istanza di rateazione sottoscritta dalla ricorrente in data 27/02/2018 (che costituisce pieno riconoscimento del debito) rendono inammissibili le doglianze relative al merito della pretesa e alla presunta mancata conoscenza degli atti.
Anche l'eccezione di prescrizione è parimenti infondata.
La notifica delle cartelle e i successivi pagamenti parziali derivanti dalla rateizzazione hanno interrotto il decorso del termine prescrizionale, il quale è nuovamente iniziato a decorrere dall'ultimo atto interruttivo, risultando ampiamente tempestiva l'emissione del preavviso di fermo notificato il 26/03/2025.
In merito alla richiesta di annullamento del fermo in ragione dello stato di invalidità della ricorrente, la
Corte osserva che non sussiste un automatismo normativo che escluda il veicolo dal fermo in assenza di prova specifica circa gli adattamenti tecnici necessari al trasporto. La ricorrente non ha fornito prova che il veicolo targato Targa_1 risulti dotato di allestimenti particolari o che sia l'unico mezzo idoneo al trasporto in regime di assoluta necessità, come richiesto dalla prassi amministrativa vigente. Si rileva, inoltre, che l'ente impositore ha manifestato disponibilità all'annullamento in via amministrativa previa presentazione della documentazione tecnica, ma tale circostanza non inficia la legittimità originaria dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 100,00 a favore di ogni parte resistente.
Così deciso in Palermo, il 19.02.2026
Il Giudice Monocratico