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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 21/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13271/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
in proprio e n. q. di legale rappr.te della Parte_1 Controparte_1
(Avv. VIVONA GIANLUCA)
[...]
ricorrente
CONTRO
(Dott. MORREALE PEPPUCCIO) Controparte_2
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.280,50, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 17/09/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 24/0317 prot. n. 10940 e prot. n. 10945 del 12/04/2024, n. 24/0318 prot. n. 10944 e prot. n. 10941 del 12/04/2024 e n. 24/0319 prot. n. 10942 e prot. n. 10943 del 12/04/2024 - tutte notificate in data
03/08/2024 a seguito dell'accertamento ispettivo iniziato dagli Ispettori del Lavoro, ufficiali di P.G.
dell' di , in data 30/07/2019 e conclusosi con il verbale unico di accertamento Controparte_2 CP_2
del 2/07/2020 - con le quali venivano rispettivamente applicate la “… sanzione amministrativa di euro
86.400,00 per asserita violazione dell'art. 3 comma 3, del d. l. 12/2002 come sostituito dall'art. 22, comma
1, del d.lgs. 151/15 (impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto); - O.I. 24/0317; - la sanzione amministrativa di euro 2.400,00 per asserita violazione delle
disposizioni di cui al d. l. 112/2008 n. 112 convertito in legge n. 133/2008, art. 39 comma 7, come sostituto
dall'art. 22 comma 5 del d.lgs. 151/2015 (omessa indicazione nel LUL dei dati relativi alla prestazione
lavorativa) – O.I. 24/0318; - la sanzione amministrativa di euro 3.360,00 per asserita violazione delle
disposizioni di cui all'art. 9 comma 1 d.lgs. 66/2003 (mancata osservanza del periodo di riposo settimanale)
– O.I. 24/0319…”; il ricorrente rappresentava e deduceva, in particolare, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione della loro infondatezza e contraddittorietà.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 19/12/2024, l' Controparte_2
resistente – eccepita preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di giorni trenta di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 – chiedeva rigettarsi il ricorso, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti e fissata udienza di discussione e decisione, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate con note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
In via preliminare, deve ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dall' resistente, atteso che i Giudici di legittimità hanno chiarito che la sospensione feriale dei CP_2
termini processuali opera nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, in materia di sanzioni di lavoro,
in tutte le controversie diverse dall'omissione totale o parziale dei contributi (cfr. Cass. S.U. 2145/2021).
Ne consegue, nel caso di specie, la tempestività dell'opposizione.
Nel merito, giova premettere che il principio secondo il quale grava sull'amministrazione, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, dell'illecito (da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018, n. 24691) risulta temperato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav. 8 gennaio 2014, n. 166; Cass. sez. lav. 14
maggio 2014, n. 10427) che riconosce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità secondo i fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo loro: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua
presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale,
nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a
prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice
ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della
indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque
argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della
decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata
intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a
querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale. Ciò in
conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005).
In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi deve, inoltre, precisarsi che “… l'esclusione di un'efficacia
diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori
non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in
giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua
l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi
e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L.
sentenza n. 3525 del 22.2.2005) il principio … secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti
previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi
attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti
segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il
quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro
specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori
mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427).
Quanto sopra chiarito risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, come sempre ritenuto dalla Corte
di Cassazione (cfr. sul punto Cass. 23229/04), può attribuirsi maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime,
perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono, quindi, costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass.
09/11/2010, n.22743; 02/10/2008, n.24416; 14/04/2008, n.9812; 06/06/2008, n.15073).
1. Orbene, nel caso di specie, l'applicazione dei principi sopra detti non può che indurre a riconoscere ed attribuire alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva valore probatorio pieno, ovvero ed in ogni caso non può che indurre a ravvisare, in tali dichiarazioni, elementi probatori idonei e sufficienti allo scopo di ritenere dimostrate le circostanze riferite dai lavoratori, in modo univoco, ai pubblici ufficiali.
Ed infatti, l'esame attento e scrupoloso delle dichiarazioni in questione mostra sia la specificità ed esaustività
del loro contenuto circa la natura e le modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro di cui si discute - sì da rendere superflua l'escussione testimoniale dei lavoratori nel presente giudizio (tanto più che la prova per testi articolata dalla parte resistente risulta formulata in modo eccessivamente generico, mentre quella articolata dal ricorrente non aggiunge alcunché al contenuto dei predetti verbali) – sia la perfetta coincidenza e corrispondenza degli elementi di fatto riferiti da tutti i lavoratori, i quali, difatti, seppur sentiti nell'immediatezza, non sono incorsi in alcuna contraddizione.
Sul punto, è sufficiente, ad esempio, osservare che la lavoratrice testualmente ha riferito che: Testimone_1
“Dal 15 novembre 2017 lavoro in questa casa di riposo svolgendo la mansione di OSS operatrice socio
sanitario … Ho osservato i seguenti turni di lavoro: dalle ore 8:00 alle ore 14:00, dalle 14:00 alle 20:00 e
dalle 20:00 alle ore 8:00 senza riposo settimanale … Riepilogando osservo 42 ore settimanali percepisco la
retribuzione di euro 600,00 con assegno bancario e 200,00 euro in contanti con una ricevuta a suo dire
fiscale …. Ho sempre lavorato continuativamente senza riposo in questo lavoro con turno di pomeriggio (14
-20) turno mattina (8-14) turno notte del giorno dopo (20-8) e riprendo con il giorno successivo con il turno
14-20 quindi senza alcun riposo settimanale…”.
La lavoratrice ha riferito che: “… Dal 2 ottobre 2017 lavoro presso questa casa di riposo Testimone_2
svolgendo la mansione di operatrice … All'atto dell'assunzione ho contattato il sig. il quale mi Parte_1
ha fatto firmare un contratto a prestazione … Questa casa di riposto è gestita dal sig. … Ad Parte_1
ogni modo io non ho aderito ad alcuna forma di associazione lavoro da eseguirsi come volontaria. Preciso
che non sono socio di alcuna associazione. Per quello che mi riguarda personalmente lavoro come operatrice
e vengo retribuita dal sig. che è anche il proprietario della casa. Quindi sin dall'assunzione Parte_1 osservo i seguenti turni che osservano anche i miei colleghi … I turni sono: alle ore 8:00 alle ore 14:00; dalle
ore 14:00 alle ore 20:00 e dalle ore 20:00 alle ore 8:00. Ogni turno siamo occupati un solo operatore e al
giorno facciamo due/uno turni di notte senza alcun riposo settimanale per un totale di ore 42 ore settimanali
… Percepisco la retribuzione mensile di euro 800,00 …”.
Di analogo contenuto sono le dichiarazioni rese dagli altri lavoratori, così come le dichiarazioni rese dalla dipendente (sentita in data 30/07/2019 presso il Comando dei Carabinieri per la Tutela Testimone_3
del Lavoro – Nucleo Ispettorato del Lavoro).
Dunque, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva – complessivamente e criticamente valutate –
dimostrano certamente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ossia di un rapporto di lavoro caratterizzato da un effettivo vincolo di soggezione dei lavoratori al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Aggiungasi che, nel corso dello sviluppo giurisprudenziale e dottrinale in materia di accertamento della subordinazione, sono stati individuati ulteriori criteri volti ad agevolare l'interprete nell'accertamento positivo del rapporto subordinato;
tra questi possono citarsi l'osservanza di un orario, l'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, la continuità e durata del rapporto, nonché la modalità di erogazione del compenso e la sua predeterminazione;
elementi, questi, tutti esistenti nel caso in esame e che, dunque, confermano e corroborano la prova circa l'esistenza, nel caso di specie, di un rapporto di lavoro subordinato.
Nel contesto sopra descritto e chiaramente emergente dalle dichiarazioni rese dai lavoratori - in modo genuino e spontaneo - nessuna rilevanza può certamente riconoscersi ai contratti di lavoro autonomo occasionale prodotti dal ricorrente al momento della sua costituzione in giudizio, essendo stata raggiunta piena prova circa lo svolgimento dell'attività lavorativa in questione con le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato;
sul punto, non nuoce precisare che alcuni degli stessi lavoratori hanno riferito di avere sottoscritto, al momento dell'assunzione, un contratto di prestazione occasionale (la dipendente , ad esempio, ha riferito Testimone_4
che “… Preciso che all'atto dell'assunzione ho firmato un contratto di prestazione occasionale. In realtà io
lavoro quattro giorni alla settimana sin dalla mia assunzione 05/06/2017 …”).
Ne consegue, quindi, la legittimità e fondatezza dell'Ordinanza Ingiunzione n. 24/0317 in questa sede opposta,
con la quale è stata contestata l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
2. In ordine all'Ordinanza Ingiunzione n. 24/0318 – con la quale è stata contestata la violazione dell'art. 39,
comma 7 del D.L. n. 112/2008 - non può condividersi la doglianza articolata dal ricorrente, in quanto l'art. 3
quinquies del D.L. n. 112/2002 (che escluderebbe secondo la prospettazione attorea l'applicazione dell'art. 39,
comma 7, del D.L. n. 112/2008 in caso di impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto) fa espresso riferimento all'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legge e, quindi,
alla sola ipotesi in cui, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, trovi applicazione l'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria prevista da tale disposizione di legge per le ipotesi indicate alle lettere a), b) e c).
Ne consegue la legittimità e fondatezza dell'Ordinanza Ingiunzione n. 24/0318 in questa sede opposta.
3. Infine, in ordine all'Ordinanza Ingiunzione n. 24/0319, la fondatezza della contestazione emerge limpidamente dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza e, dunque, senza alcun tipo di filtro, dai dipendenti.
Ne consegue la legittimità e fondatezza di tale provvedimento.
4. Circa la doglianza attorea relativa al dedotto difetto di motivazione dei provvedimenti opposti, non può che dichiararsene l'infondatezza, atteso che l'ordinanza ingiunzione non richiede una motivazione dettagliata ed analitica, ben potendo essere motivata in modo succinto - indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato alla irrogazione della sanzione - e per relationem, ossia facendo riferimento ai precedenti atti del procedimento, come, ad esempio, il verbale di accertamento.
Anche la doglianza relativa alla dedotta erroneità del trattamento sanzionatorio applicato non può essere condivisa, giacché, dalla lettura dei provvedimenti opposti, emerge chiaramente che, per la determinazione delle sanzioni amministrative irrogate, siano stati utilizzati i criteri indicati dall'art. 11 della legge n. 689/1981
e tenuti in debito conto gli specifici elementi di fatto accertati in sede ispettiva ed espressamente richiamati nelle ordinanze ingiunzione opposte.
In sintesi, dall'esame delle ordinanze impugnate, si evincono tutti i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento delle stesse;
sul punto, deve richiamarsi il principio fissato dai Giudici di legittimità secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione non comportano nullità della violazione, in quanto il giudizio investe il rapporto e non l'atto. Ne consegue, quindi, che la motivazione possa desumersi, come già chiarito,
anche dal verbale di accertamento, quale atto presupposto alla successiva ordinanza ingiunzione, che nel caso in esame appare completo ed esaustivo.
◊ Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 52.001 ad euro 260.000 ridotti del 30% in considerazione della limitata attività svolta.
◊
Così deciso in Palermo, 09/06/2025
IL GOP
EMANUELA ALFIA IA LA FERLA
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 21/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13271/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
in proprio e n. q. di legale rappr.te della Parte_1 Controparte_1
(Avv. VIVONA GIANLUCA)
[...]
ricorrente
CONTRO
(Dott. MORREALE PEPPUCCIO) Controparte_2
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.280,50, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 17/09/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 24/0317 prot. n. 10940 e prot. n. 10945 del 12/04/2024, n. 24/0318 prot. n. 10944 e prot. n. 10941 del 12/04/2024 e n. 24/0319 prot. n. 10942 e prot. n. 10943 del 12/04/2024 - tutte notificate in data
03/08/2024 a seguito dell'accertamento ispettivo iniziato dagli Ispettori del Lavoro, ufficiali di P.G.
dell' di , in data 30/07/2019 e conclusosi con il verbale unico di accertamento Controparte_2 CP_2
del 2/07/2020 - con le quali venivano rispettivamente applicate la “… sanzione amministrativa di euro
86.400,00 per asserita violazione dell'art. 3 comma 3, del d. l. 12/2002 come sostituito dall'art. 22, comma
1, del d.lgs. 151/15 (impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto); - O.I. 24/0317; - la sanzione amministrativa di euro 2.400,00 per asserita violazione delle
disposizioni di cui al d. l. 112/2008 n. 112 convertito in legge n. 133/2008, art. 39 comma 7, come sostituto
dall'art. 22 comma 5 del d.lgs. 151/2015 (omessa indicazione nel LUL dei dati relativi alla prestazione
lavorativa) – O.I. 24/0318; - la sanzione amministrativa di euro 3.360,00 per asserita violazione delle
disposizioni di cui all'art. 9 comma 1 d.lgs. 66/2003 (mancata osservanza del periodo di riposo settimanale)
– O.I. 24/0319…”; il ricorrente rappresentava e deduceva, in particolare, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione della loro infondatezza e contraddittorietà.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 19/12/2024, l' Controparte_2
resistente – eccepita preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di giorni trenta di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 – chiedeva rigettarsi il ricorso, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti e fissata udienza di discussione e decisione, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate con note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
In via preliminare, deve ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dall' resistente, atteso che i Giudici di legittimità hanno chiarito che la sospensione feriale dei CP_2
termini processuali opera nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, in materia di sanzioni di lavoro,
in tutte le controversie diverse dall'omissione totale o parziale dei contributi (cfr. Cass. S.U. 2145/2021).
Ne consegue, nel caso di specie, la tempestività dell'opposizione.
Nel merito, giova premettere che il principio secondo il quale grava sull'amministrazione, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, dell'illecito (da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018, n. 24691) risulta temperato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav. 8 gennaio 2014, n. 166; Cass. sez. lav. 14
maggio 2014, n. 10427) che riconosce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità secondo i fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo loro: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua
presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale,
nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a
prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice
ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della
indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque
argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della
decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata
intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a
querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale. Ciò in
conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005).
In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi deve, inoltre, precisarsi che “… l'esclusione di un'efficacia
diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori
non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in
giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua
l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi
e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L.
sentenza n. 3525 del 22.2.2005) il principio … secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti
previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi
attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti
segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il
quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro
specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori
mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427).
Quanto sopra chiarito risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, come sempre ritenuto dalla Corte
di Cassazione (cfr. sul punto Cass. 23229/04), può attribuirsi maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime,
perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono, quindi, costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass.
09/11/2010, n.22743; 02/10/2008, n.24416; 14/04/2008, n.9812; 06/06/2008, n.15073).
1. Orbene, nel caso di specie, l'applicazione dei principi sopra detti non può che indurre a riconoscere ed attribuire alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva valore probatorio pieno, ovvero ed in ogni caso non può che indurre a ravvisare, in tali dichiarazioni, elementi probatori idonei e sufficienti allo scopo di ritenere dimostrate le circostanze riferite dai lavoratori, in modo univoco, ai pubblici ufficiali.
Ed infatti, l'esame attento e scrupoloso delle dichiarazioni in questione mostra sia la specificità ed esaustività
del loro contenuto circa la natura e le modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro di cui si discute - sì da rendere superflua l'escussione testimoniale dei lavoratori nel presente giudizio (tanto più che la prova per testi articolata dalla parte resistente risulta formulata in modo eccessivamente generico, mentre quella articolata dal ricorrente non aggiunge alcunché al contenuto dei predetti verbali) – sia la perfetta coincidenza e corrispondenza degli elementi di fatto riferiti da tutti i lavoratori, i quali, difatti, seppur sentiti nell'immediatezza, non sono incorsi in alcuna contraddizione.
Sul punto, è sufficiente, ad esempio, osservare che la lavoratrice testualmente ha riferito che: Testimone_1
“Dal 15 novembre 2017 lavoro in questa casa di riposo svolgendo la mansione di OSS operatrice socio
sanitario … Ho osservato i seguenti turni di lavoro: dalle ore 8:00 alle ore 14:00, dalle 14:00 alle 20:00 e
dalle 20:00 alle ore 8:00 senza riposo settimanale … Riepilogando osservo 42 ore settimanali percepisco la
retribuzione di euro 600,00 con assegno bancario e 200,00 euro in contanti con una ricevuta a suo dire
fiscale …. Ho sempre lavorato continuativamente senza riposo in questo lavoro con turno di pomeriggio (14
-20) turno mattina (8-14) turno notte del giorno dopo (20-8) e riprendo con il giorno successivo con il turno
14-20 quindi senza alcun riposo settimanale…”.
La lavoratrice ha riferito che: “… Dal 2 ottobre 2017 lavoro presso questa casa di riposo Testimone_2
svolgendo la mansione di operatrice … All'atto dell'assunzione ho contattato il sig. il quale mi Parte_1
ha fatto firmare un contratto a prestazione … Questa casa di riposto è gestita dal sig. … Ad Parte_1
ogni modo io non ho aderito ad alcuna forma di associazione lavoro da eseguirsi come volontaria. Preciso
che non sono socio di alcuna associazione. Per quello che mi riguarda personalmente lavoro come operatrice
e vengo retribuita dal sig. che è anche il proprietario della casa. Quindi sin dall'assunzione Parte_1 osservo i seguenti turni che osservano anche i miei colleghi … I turni sono: alle ore 8:00 alle ore 14:00; dalle
ore 14:00 alle ore 20:00 e dalle ore 20:00 alle ore 8:00. Ogni turno siamo occupati un solo operatore e al
giorno facciamo due/uno turni di notte senza alcun riposo settimanale per un totale di ore 42 ore settimanali
… Percepisco la retribuzione mensile di euro 800,00 …”.
Di analogo contenuto sono le dichiarazioni rese dagli altri lavoratori, così come le dichiarazioni rese dalla dipendente (sentita in data 30/07/2019 presso il Comando dei Carabinieri per la Tutela Testimone_3
del Lavoro – Nucleo Ispettorato del Lavoro).
Dunque, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva – complessivamente e criticamente valutate –
dimostrano certamente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ossia di un rapporto di lavoro caratterizzato da un effettivo vincolo di soggezione dei lavoratori al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Aggiungasi che, nel corso dello sviluppo giurisprudenziale e dottrinale in materia di accertamento della subordinazione, sono stati individuati ulteriori criteri volti ad agevolare l'interprete nell'accertamento positivo del rapporto subordinato;
tra questi possono citarsi l'osservanza di un orario, l'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, la continuità e durata del rapporto, nonché la modalità di erogazione del compenso e la sua predeterminazione;
elementi, questi, tutti esistenti nel caso in esame e che, dunque, confermano e corroborano la prova circa l'esistenza, nel caso di specie, di un rapporto di lavoro subordinato.
Nel contesto sopra descritto e chiaramente emergente dalle dichiarazioni rese dai lavoratori - in modo genuino e spontaneo - nessuna rilevanza può certamente riconoscersi ai contratti di lavoro autonomo occasionale prodotti dal ricorrente al momento della sua costituzione in giudizio, essendo stata raggiunta piena prova circa lo svolgimento dell'attività lavorativa in questione con le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato;
sul punto, non nuoce precisare che alcuni degli stessi lavoratori hanno riferito di avere sottoscritto, al momento dell'assunzione, un contratto di prestazione occasionale (la dipendente , ad esempio, ha riferito Testimone_4
che “… Preciso che all'atto dell'assunzione ho firmato un contratto di prestazione occasionale. In realtà io
lavoro quattro giorni alla settimana sin dalla mia assunzione 05/06/2017 …”).
Ne consegue, quindi, la legittimità e fondatezza dell'Ordinanza Ingiunzione n. 24/0317 in questa sede opposta,
con la quale è stata contestata l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
2. In ordine all'Ordinanza Ingiunzione n. 24/0318 – con la quale è stata contestata la violazione dell'art. 39,
comma 7 del D.L. n. 112/2008 - non può condividersi la doglianza articolata dal ricorrente, in quanto l'art. 3
quinquies del D.L. n. 112/2002 (che escluderebbe secondo la prospettazione attorea l'applicazione dell'art. 39,
comma 7, del D.L. n. 112/2008 in caso di impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto) fa espresso riferimento all'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legge e, quindi,
alla sola ipotesi in cui, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, trovi applicazione l'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria prevista da tale disposizione di legge per le ipotesi indicate alle lettere a), b) e c).
Ne consegue la legittimità e fondatezza dell'Ordinanza Ingiunzione n. 24/0318 in questa sede opposta.
3. Infine, in ordine all'Ordinanza Ingiunzione n. 24/0319, la fondatezza della contestazione emerge limpidamente dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza e, dunque, senza alcun tipo di filtro, dai dipendenti.
Ne consegue la legittimità e fondatezza di tale provvedimento.
4. Circa la doglianza attorea relativa al dedotto difetto di motivazione dei provvedimenti opposti, non può che dichiararsene l'infondatezza, atteso che l'ordinanza ingiunzione non richiede una motivazione dettagliata ed analitica, ben potendo essere motivata in modo succinto - indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato alla irrogazione della sanzione - e per relationem, ossia facendo riferimento ai precedenti atti del procedimento, come, ad esempio, il verbale di accertamento.
Anche la doglianza relativa alla dedotta erroneità del trattamento sanzionatorio applicato non può essere condivisa, giacché, dalla lettura dei provvedimenti opposti, emerge chiaramente che, per la determinazione delle sanzioni amministrative irrogate, siano stati utilizzati i criteri indicati dall'art. 11 della legge n. 689/1981
e tenuti in debito conto gli specifici elementi di fatto accertati in sede ispettiva ed espressamente richiamati nelle ordinanze ingiunzione opposte.
In sintesi, dall'esame delle ordinanze impugnate, si evincono tutti i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento delle stesse;
sul punto, deve richiamarsi il principio fissato dai Giudici di legittimità secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione non comportano nullità della violazione, in quanto il giudizio investe il rapporto e non l'atto. Ne consegue, quindi, che la motivazione possa desumersi, come già chiarito,
anche dal verbale di accertamento, quale atto presupposto alla successiva ordinanza ingiunzione, che nel caso in esame appare completo ed esaustivo.
◊ Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 52.001 ad euro 260.000 ridotti del 30% in considerazione della limitata attività svolta.
◊
Così deciso in Palermo, 09/06/2025
IL GOP
EMANUELA ALFIA IA LA FERLA
(firmato digitalmente a margine)