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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 260/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, nel proc. n. 260 /2025 V.G.,
promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
PIAZZA MATTEJ N° 39 FORMIA (LT), presso lo studio dell'Avv. POMPEI CLINO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
e
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA XX Parte_2
SETTEMBRE N.10 FORMIA (LT), presso lo studio dell'Avv. APREA MATTIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 23.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.02.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 30.07.2022 in MINTURNO (LT) e di non aver avuto figli, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. le condizioni concordate dai coniugi sono conformi alla legge.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2637/2025 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
23.04.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in MINTURNO (LT) il 30/07/2022, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di MINTURNO (LT) dell'anno 2022, al n. 16, parte II, Serie A);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 23.4.2025
il Presidente estensore
Dott.ssa Michela Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, nel proc. n. 260 /2025 V.G.,
promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
PIAZZA MATTEJ N° 39 FORMIA (LT), presso lo studio dell'Avv. POMPEI CLINO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
e
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA XX Parte_2
SETTEMBRE N.10 FORMIA (LT), presso lo studio dell'Avv. APREA MATTIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 23.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.02.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 30.07.2022 in MINTURNO (LT) e di non aver avuto figli, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. le condizioni concordate dai coniugi sono conformi alla legge.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2637/2025 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
23.04.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in MINTURNO (LT) il 30/07/2022, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di MINTURNO (LT) dell'anno 2022, al n. 16, parte II, Serie A);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 23.4.2025
il Presidente estensore
Dott.ssa Michela Grillo