Sentenza 7 agosto 2025
Ordinanza collegiale 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 07/08/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00753/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00985/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2024, proposto da:
IU CH, rappresentata e difesa dall'avvocata Marzia Cuoco, con domicilio fisico presso lo studio della stessa in Rivolta D’DA (CR) Via Arte e Mestieri 7 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 408/2024, resa all’esito del giudizio R.G. n. 189/2024, del Tribunale ordinario di Bergamo – Sezione Lavoro – pubblicata in data 19 aprile 2024 e notificata in data 21 aprile 2024 (Carta elettronica del docente e Retribuzione professionale docente)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 408 del 2024, pubblicata in data 19 aprile 2024, resa nel procedimento R.G.189/2024, con la quale il Tribunale ordinario di Bergamo, sez. Lavoro, ha così statuito “ accerta e dichiara il diritto della docente ricorrente ad ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli aa.ss. dal 2021/2022 al 2023/2024 per l’importo di € 500 annui e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta Docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; condanna il MIM a pagare alla docente ricorrente la somma di € 1.898,24 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.200 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario ”.
2. La ricorrente espone che la sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 21 aprile 2024, sia alla pec del Ministero (urp@postacert.istruzione.it) nonché alla pec dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it sia ai funzionari costituiti (pec uspbg.contenzioso@postacert.istruzione.it), sia alla pec dell’avvocatura distrettuale dello Stato (ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it) e che non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Bergamo del 29 novembre 2024 in atti.
3. Sempre nel ricorso viene dato atto come il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza pur essendo trascorso oltre un anno dalla sua pubblicazione, provvedendo al solo pagamento delle spese legali, mentre era decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
4. Alla stregua di quanto sopra esposto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’obbligo di dare completa esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 408/2024 e di ordinare a quest’ultimo di adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione della sentenza n. 408/2024, prescrivendo le relative modalità ed assegnando un termine non superiore a sessanta giorni per mettere a disposizione della ricorrente la carta docente nelle forme di legge, con accredito della somma di € 1.500 e per pagare alla stessa la somma di € 1.898,24, a titolo di RPD oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
5. In caso di perdurante inadempimento ha chiesto la nomina di un commissario ad acta affinché lo stesso provveda agli adempimenti sostitutivi, comprese le eventuali modifiche di bilancio, con spese a carico dell’Amministrazione e con facoltà di delega.
6. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile. Successivamente ha depositato “ Istanza di riunione ” nella quale viene rilevato come il ricorso per ottemperanza sia inserito nell’ambito “ del noto contenzioso di massa relativo all’estensione oggettiva e soggettiva del diritto alla c.d. carta docente ”, reso particolarmente gravoso dalla strategia processuale dei ricorrenti, i quali, dopo aver agito singolarmente, propongono distinti ricorsi di ottemperanza per ciascuna delle sentenze dei Giudici del Lavoro, con conseguente amplificazione degli oneri processuali a carico del Ministero.
7. Viene, pertanto, richiesto al Collegio di valutare l’opportunità di disporre la riunione dei ricorsi patrocinati dal medesimo studio legale, ai sensi degli artt. 70, 38, 39 c.p.a. e dell’art. 151 disp. att. c.p.c., nonché di adeguare l’importo delle spese liquidate in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite.
8. All’udienza camerale del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare va esaminata l’istanza di riunione proposta dalla difesa erariale.
La stessa non è meritevole di accoglimento, non essendo sufficiente ragione di connessione oggettiva l’identità della materia e delle questioni dibattute nei vari giudizi seriali, né sufficiente ragione di connessione soggettiva l’identità parziale (a gruppi di ricorsi) dello studio legale patrocinatore
La pur comprensibile finalità della difesa erariale di ridurre l’onere delle spese legali a carico dell’Amministrazione soccombente non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, riducendo (o annullando) le possibilità per i medesimi di conseguire il ristoro delle spese legali e, correlativamente, decurtando o vanificando ingiustamente l’esito vittorioso della lite, avente ad oggetto somme individualmente esigue, che verrebbero ancor più minimizzate dall’onere della parte pur vittoriosa di pagare il compenso del proprio difensore.
A diverse conclusioni, peraltro, questa Sezione è solita pervenire nei casi in cui l’Amministrazione provveda in corso di causa all’esecuzione delle sentenze di volta in volta azionate, in tali ipotesi ravvisandosi giusti motivi di compensazione, pure a fronte di un adempimento tardivo, nelle oggettive difficoltà organizzative rappresentate dalla difesa erariale, derivanti dalla serialità del contenzioso e dall’enorme mole di pratiche da evadere.
10. Può passarsi, a questo punto, a trattare il merito del ricorso. Questo è fondato e deve essere accolto.
11. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria in atti già richiamata.
12. Risulta ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, a mente del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”. La sentenza, infatti, è stata notificata in data 21 aprile 2024 e il ricorso è stato notificato in data 29 novembre 2024.
Per completezza, può altresì ricordarsi che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che per iniziare l'esecuzione forzata occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
13. Sono, pertanto, soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
14. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
15. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
16. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente– un commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, il quale darà corso al pagamento della somma spettante a titolo di “ Retribuzione Professionale Docente ” oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ed al pagamento, o comunque all’accredito sulla Carta del docente, delle somme spettanti alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
A quest’ultimo proposito, per completezza espositiva, può ricordarsi che l'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 (“ Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni ”), pacificamente applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo (cfr Tar Lecce, sez. II, 21 maggio 2019 n.808) dispone che “ Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma ”. Le modalità e le caratteristiche dell'ordine di pagamento di cui alla norma citata sono state stabilite con D.M. 1° ottobre 2002 e con D.M. 24 giugno 2015.
Sulla scorta delle disposizioni sopra richiamate la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'esecuzione delle sentenze deve avvenire, anche in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l'utilizzo dell'istituto del pagamento in conto sospeso (TAR Roma sez. II 23/2/2015 n.3062; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 05/08/2013, n.858; T.A.R. Roma, sez. I, 01/08/2012, n.7096), e ha inoltre chiarito che le norme di bilancio rappresentano vincoli con efficacia meramente interna, con la conseguenza che la mancanza di disponibilità di bilancio non può in alcun modo ostacolare la soddisfazione del creditore della pubblica amministrazione (TAR Pescara sez. I 1/12/2022 n.489; ma si v. anche TAR Bari sez. II 27/10/2021 n.1560, secondo la quale difficoltà di tipo contabile non possono essere di ostacolo all’esecuzione, in quanto l’Amministrazione, in base ad una normativa ormai interpretata e applicata da tempo secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, sarebbe comunque in condizione di disporre il pagamento, da regolare in conto sospeso).
Ciò vale sia per la Carta elettronica del Docente che per la Retribuzione professionale del Docente.
17. Infine, per ciò che riguarda il commissario ad acta, si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.
18. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’Avv. Marzia Cuoco, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Laura Marchio', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marchio' | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO