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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 17/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 16/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019
TRA
( CF rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Vittorio Rossi e dall'Avv. Mattia Gianfelice, giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
( P.Iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Alessio Calabrò giusta procura in atti
Opposta
OGGETTO: opposizione avverso Decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di denaro.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
si rivolgeva al Tribunale di Rieti per ottenere la emissione del Controparte_1
Decreto Ingiuntivo n. 554/2018 (R.G. n. 1495/2018) con il quale veniva intimato al sig.
di pagare a la somma di € 17.347,38 oltre Parte_1 Controparte_1
interessi e spese di lite in quanto creditrice di tale somma in virtù di contratto di finanziamento n. 7063475 da restituirsi in 120 quote mensili consecutive di euro 254,00
cadauna per cessione di un quinto della retribuzione percepita dal da Pt_1
UM . Non venivano pagare diverse rate e nello specifico da Controparte_2
gennaio 2016 ad aprile 2018 e veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine e la (subentrata nella titolarità dei rapporti) presentava ingiunzione di Parte_2
pagamento.
si opponeva al decreto ingiuntivo n. 554/2018 impugnando e Parte_1
contestando la richiesta e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia
l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare a) negare la provvisoria esecutorietà
ex art. 648 c.p.c. e per le motivazioni estese su estese e per la documentazione prodotta;
b)
accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del
procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 1 bis d.lgs n. 28 del 2010; c) autorizzare la
chiamata in garanzia e manleva del terzo ex art. 269 c.p.c. per Controparte_3
inadempimento contrattuale. Nel merito d) annullare e revocare il decreto ingiuntivo n.
554/2018 opposto, per tutti i motivi predetti;
in via riconvenzionale e) condannare
[...]
al risarcimento dei danni nella misura minima di €. 18.000,00 oppure in Controparte_3
quella che l'On. Giudice adito riterrà di giustizia anche in via equitativa, trattandosi di danno
non patrimoniale. “ Riferiva l'opponente che, assunto da Controparte_4
come addetto al servizio pubblico di linea a tempo indeterminato, a seguito della dismissione dei servizi all'interno del Comune di vedeva ceduto, con il suo CP_3
consenso, il contratto a a decorrere dal 01.05.2013. In data 04.04.2008 CP_3
stipulava un contratto di cessione del quinto dello stipendio con la Coges Pt_1
Finanziaria spa (a cui subentrava la ISPF -Intesa San Paolo Finance) per un
2 finanziamento da estinguere in rate mensili. Sostiene l'opponente che il nuovo datore di lavoro, nonostante la trattenuta sulla busta paga per la cessione di un quinto, non provvedeva al versamento di quanto dovuto alla Finanziaria. L'opponente, accertato tale evento, presentava in data 29.10.2018 ( e quindi ante ingiunzione) ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc per ottenere la condanna della “di pagare al ricorrente le CP_3
predette somme per la cessione del quinto nel periodo dal febbraio 2015 incluso a settembre 2018
incluso pari ad euro 11.938,00 in sola linea capitale , per euro 254,00 mensili oltre alla
rivalutazione ed interessi legali. Per il Fondo Pensionistico Piamo per TFR dovuti pari ad euro
1.800 per euro 100,00 mensili dal 01.06.2017 …”. Eccepiva la opponente che il giudizio in questione era ancora pendente alla data di presentazione della opposizione a decreto ingiuntivo. Chiedeva, quindi, la chiamata in causa della per inadempimento CP_3
contrattuale in quanto il datore di lavoro non aveva provveduto a pagare le somme dal beneficiario. Inoltre spiegava domanda riconvenzionale sempre nei confronti di CP_3
per risarcimento del danno subito e quantificato in ragione di euro 18.000,00.
[...]
Contestava infine l'ammontare della ingiunzione in quanto un contratto di finanziamento veniva stipulato con in data 06.02.2012 e in precedenza ovvero in CP_5
data 04.04.2008 veniva stipulato il finanziamento con la . Parte_2
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando Controparte_6
l'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adìto, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge:
– rigettare l'opposizione e le domande tutte ex adverso svolte siccome infondate in fatto e diritto
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 554/2018
del Tribunale di Rieti. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente
giudizio, oltre accessori di legge.”. Sosteneva che a far data dal 27.02.2017 Controparte_6
subentrava nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, riferibili ad
[...]
giusta atto di fusione per incorporazione . A seguito di scissione parziale CP_7
ex art. 2506 e ss. c.c., ( Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A.) diveniva CP_7
beneficiaria a far data dal 01.04.2013 del ramo organizzato per le attività di credito al consumo e cessione del quinto dello stipendio/pensione/delegazione di pagamento di
3 Neos Finance S.p.A. Detta società stipulava in data 06.02.2012 con il Sig. Parte_1
il contratto di finanziamento n. 7063475 per 17.207,00, come depositato in atti,
[...]
da restituirsi mediante la cessione pro solvendo di n. 120 quote mensili consecutive di €
254,00 cadauna della retribuzione percepita da In seguito Controparte_4
al mancato pagamento di alcune rate e stante la dichiarata decadenza dal beneficio del termine, l'opposto agiva in via monitoria per il pagamento della complessiva somma di
€ 17.347,38. di cui:
1) € 7.112,00 per quote scadute ed impagate;
2) € 10.196,64 quale capitale residuo alla rata n. 74 del piano di ammortamento del finanziamento inter partes, ovvero quando dichiarata la decadenza dal beneficio del termine ( € 11.684,00 – € 1.487,36 quale storno degli interessi nominali).
Alla udienza di prima comparizione il giudice si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, non accoglieva la richiesta di chiamata in causa della e CP_8
invitava le parti ad introdurre la mediazione obbligatoria per la procedibilità del giudizio.
Alla successiva udienza del 18.09.2020 verificato l'esito negativo della mediazione concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Alla udienza del 21.05.2021 tenutasi in modalità telematica, il Giudice verificato che non venivano formulate istanza istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta relative all'udienza del 07.10.2022, a cui era stata rinviata la causa, la causa veniva tratteneva in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 L'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto.
Parte opposta ha provveduto ad allegare sia nella fase monitoria che in quella a cognizione piena: a) contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e relativo piano di ammortamento;
2) certificato dimostrativo della retribuzione;
3) atto di benestare;
4) decadenza dal beneficio del termine;
5) estratto conto;
6) mandato di pagamento estinzione precedente prestito Coges Finanziaria, conteggi e relativa quietanza per € 13.993,40 del 29.02.2012; 7) quietanza per € 3.213,69 in data in data
29.02.2012 a saldo del finanziamento erogato. Tutta documentazione idonea a provare l'esistenza e l'ammontare del credito azionato. Il contratto di finanziamento riporta in modo esplicito le informazioni relative al TAEG e TEG calcolato secondo le formule e le istruzioni della Banca d'Italia vigenti ratione temporis e il sig. , nel Pt_1
sottoscrivere il contratto, ha accettato le condizioni ivi indicate e non ha sollevato alcun genere di contestazioni.
In seguito alla comunicazione inviata il 01.08.2018 con la quale parte opponente veniva reso edotto della decadenza dal beneficio, il sig. non presentava alcuna Pt_1
osservazione o contestazione sulla richiesta avanzata dalla società opposta. Solo in seguito alla notifica della ingiunzione di pagamento venivano sollevate le eccezioni in merito al mancato pagamento del debito da parte del datore di lavoro. Parte opponente ha eccepito che nell'ambito del giudizio di urgenza promosso contro il datore di lavoro
( Giudizio R.G. n. 34164/2018) il Giudice ha ritenuto nella sentenza n. 6677/2019 che “
l'unico soggetto legittimato a chiedere il versamento delle quote trattenute (cioè
l'adempimento dell'obbligazione) è il cessionario del credito e quindi la società
finanziaria (Cass. 17727/18)”. Tuttavia tale considerazione ha il suo fondamento nella
5 misura in cui il debitore principale informi la finanziaria della decurtazione delle somme dalla busta paga e il conseguente mancato versamento al terzo a cui il credito veniva ceduto. Nel caso di cui ci si occupa, laddove la finanziaria informava il debitore con lettera raccomandata del 01.08.2018 della decadenza dal beneficio, questi non dava riscontro a detta missiva, né veniva inviata al datore di lavoro una richiesta di spiegazioni in merito. Dall'estratto conto prodotto dalla si rileva come Parte_2
sino al 2015 non vi sono pagamenti per restituzione delle rate di finanziamento, mentre dal 2016 le rate venivano regolarmente pagate sino ad aprile 2018 con indicazione del capitale residuo alla rata n. 74 del piano di ammortamento per un importo di euro
10.196,64, .
Inoltre in sede di opposizione vengono prodotte solo alcune buste paga del 2018,
periodo in cui la finanziaria otteneva le somme di cui alla cessione del quinto. Non
vengono invece prodotte le buste paga del periodo in cui dall'estratto si evince il mancato pagamento, impedendo di fatto di veder superato in capo all'opponente il suo onere di dimostrare l'estinzione del debito o la sottrazione della somma per la cessione ed il mancato versamento al terzo beneficiario.
Spetterà in altra sede ottenere dal datore di lavoro la somma che oggi il lavoratore/opponente si è visto costretto a corrispondere alla per la Parte_2
ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Rieti dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa .
La parte opponente non è quindi riuscita a dimostrare l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto e pertanto l'opposizione deve ritenersi infondata e non provata e va respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
6 - Rigetta l'opposizione presentata dal sig. avverso il Decreto Parte_1
ingiuntivo n. n. 554/2018 emesso dal Tribunale di Rieti in data 04.11.2018 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- conferma il Decreto ingiuntivo n. 554/2018 e, per l'effetto, lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento dei compensi per il presente giudizio in favore di che vengono quantificate nella misura di euro 5.077,00 Controparte_6
oltre rimborso spese generali e oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Rieti in data 16.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tassi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019
TRA
( CF rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Vittorio Rossi e dall'Avv. Mattia Gianfelice, giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
( P.Iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Alessio Calabrò giusta procura in atti
Opposta
OGGETTO: opposizione avverso Decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di denaro.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
si rivolgeva al Tribunale di Rieti per ottenere la emissione del Controparte_1
Decreto Ingiuntivo n. 554/2018 (R.G. n. 1495/2018) con il quale veniva intimato al sig.
di pagare a la somma di € 17.347,38 oltre Parte_1 Controparte_1
interessi e spese di lite in quanto creditrice di tale somma in virtù di contratto di finanziamento n. 7063475 da restituirsi in 120 quote mensili consecutive di euro 254,00
cadauna per cessione di un quinto della retribuzione percepita dal da Pt_1
UM . Non venivano pagare diverse rate e nello specifico da Controparte_2
gennaio 2016 ad aprile 2018 e veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine e la (subentrata nella titolarità dei rapporti) presentava ingiunzione di Parte_2
pagamento.
si opponeva al decreto ingiuntivo n. 554/2018 impugnando e Parte_1
contestando la richiesta e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia
l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare a) negare la provvisoria esecutorietà
ex art. 648 c.p.c. e per le motivazioni estese su estese e per la documentazione prodotta;
b)
accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del
procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 1 bis d.lgs n. 28 del 2010; c) autorizzare la
chiamata in garanzia e manleva del terzo ex art. 269 c.p.c. per Controparte_3
inadempimento contrattuale. Nel merito d) annullare e revocare il decreto ingiuntivo n.
554/2018 opposto, per tutti i motivi predetti;
in via riconvenzionale e) condannare
[...]
al risarcimento dei danni nella misura minima di €. 18.000,00 oppure in Controparte_3
quella che l'On. Giudice adito riterrà di giustizia anche in via equitativa, trattandosi di danno
non patrimoniale. “ Riferiva l'opponente che, assunto da Controparte_4
come addetto al servizio pubblico di linea a tempo indeterminato, a seguito della dismissione dei servizi all'interno del Comune di vedeva ceduto, con il suo CP_3
consenso, il contratto a a decorrere dal 01.05.2013. In data 04.04.2008 CP_3
stipulava un contratto di cessione del quinto dello stipendio con la Coges Pt_1
Finanziaria spa (a cui subentrava la ISPF -Intesa San Paolo Finance) per un
2 finanziamento da estinguere in rate mensili. Sostiene l'opponente che il nuovo datore di lavoro, nonostante la trattenuta sulla busta paga per la cessione di un quinto, non provvedeva al versamento di quanto dovuto alla Finanziaria. L'opponente, accertato tale evento, presentava in data 29.10.2018 ( e quindi ante ingiunzione) ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc per ottenere la condanna della “di pagare al ricorrente le CP_3
predette somme per la cessione del quinto nel periodo dal febbraio 2015 incluso a settembre 2018
incluso pari ad euro 11.938,00 in sola linea capitale , per euro 254,00 mensili oltre alla
rivalutazione ed interessi legali. Per il Fondo Pensionistico Piamo per TFR dovuti pari ad euro
1.800 per euro 100,00 mensili dal 01.06.2017 …”. Eccepiva la opponente che il giudizio in questione era ancora pendente alla data di presentazione della opposizione a decreto ingiuntivo. Chiedeva, quindi, la chiamata in causa della per inadempimento CP_3
contrattuale in quanto il datore di lavoro non aveva provveduto a pagare le somme dal beneficiario. Inoltre spiegava domanda riconvenzionale sempre nei confronti di CP_3
per risarcimento del danno subito e quantificato in ragione di euro 18.000,00.
[...]
Contestava infine l'ammontare della ingiunzione in quanto un contratto di finanziamento veniva stipulato con in data 06.02.2012 e in precedenza ovvero in CP_5
data 04.04.2008 veniva stipulato il finanziamento con la . Parte_2
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando Controparte_6
l'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adìto, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge:
– rigettare l'opposizione e le domande tutte ex adverso svolte siccome infondate in fatto e diritto
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 554/2018
del Tribunale di Rieti. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente
giudizio, oltre accessori di legge.”. Sosteneva che a far data dal 27.02.2017 Controparte_6
subentrava nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, riferibili ad
[...]
giusta atto di fusione per incorporazione . A seguito di scissione parziale CP_7
ex art. 2506 e ss. c.c., ( Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A.) diveniva CP_7
beneficiaria a far data dal 01.04.2013 del ramo organizzato per le attività di credito al consumo e cessione del quinto dello stipendio/pensione/delegazione di pagamento di
3 Neos Finance S.p.A. Detta società stipulava in data 06.02.2012 con il Sig. Parte_1
il contratto di finanziamento n. 7063475 per 17.207,00, come depositato in atti,
[...]
da restituirsi mediante la cessione pro solvendo di n. 120 quote mensili consecutive di €
254,00 cadauna della retribuzione percepita da In seguito Controparte_4
al mancato pagamento di alcune rate e stante la dichiarata decadenza dal beneficio del termine, l'opposto agiva in via monitoria per il pagamento della complessiva somma di
€ 17.347,38. di cui:
1) € 7.112,00 per quote scadute ed impagate;
2) € 10.196,64 quale capitale residuo alla rata n. 74 del piano di ammortamento del finanziamento inter partes, ovvero quando dichiarata la decadenza dal beneficio del termine ( € 11.684,00 – € 1.487,36 quale storno degli interessi nominali).
Alla udienza di prima comparizione il giudice si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, non accoglieva la richiesta di chiamata in causa della e CP_8
invitava le parti ad introdurre la mediazione obbligatoria per la procedibilità del giudizio.
Alla successiva udienza del 18.09.2020 verificato l'esito negativo della mediazione concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Alla udienza del 21.05.2021 tenutasi in modalità telematica, il Giudice verificato che non venivano formulate istanza istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta relative all'udienza del 07.10.2022, a cui era stata rinviata la causa, la causa veniva tratteneva in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 L'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto.
Parte opposta ha provveduto ad allegare sia nella fase monitoria che in quella a cognizione piena: a) contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e relativo piano di ammortamento;
2) certificato dimostrativo della retribuzione;
3) atto di benestare;
4) decadenza dal beneficio del termine;
5) estratto conto;
6) mandato di pagamento estinzione precedente prestito Coges Finanziaria, conteggi e relativa quietanza per € 13.993,40 del 29.02.2012; 7) quietanza per € 3.213,69 in data in data
29.02.2012 a saldo del finanziamento erogato. Tutta documentazione idonea a provare l'esistenza e l'ammontare del credito azionato. Il contratto di finanziamento riporta in modo esplicito le informazioni relative al TAEG e TEG calcolato secondo le formule e le istruzioni della Banca d'Italia vigenti ratione temporis e il sig. , nel Pt_1
sottoscrivere il contratto, ha accettato le condizioni ivi indicate e non ha sollevato alcun genere di contestazioni.
In seguito alla comunicazione inviata il 01.08.2018 con la quale parte opponente veniva reso edotto della decadenza dal beneficio, il sig. non presentava alcuna Pt_1
osservazione o contestazione sulla richiesta avanzata dalla società opposta. Solo in seguito alla notifica della ingiunzione di pagamento venivano sollevate le eccezioni in merito al mancato pagamento del debito da parte del datore di lavoro. Parte opponente ha eccepito che nell'ambito del giudizio di urgenza promosso contro il datore di lavoro
( Giudizio R.G. n. 34164/2018) il Giudice ha ritenuto nella sentenza n. 6677/2019 che “
l'unico soggetto legittimato a chiedere il versamento delle quote trattenute (cioè
l'adempimento dell'obbligazione) è il cessionario del credito e quindi la società
finanziaria (Cass. 17727/18)”. Tuttavia tale considerazione ha il suo fondamento nella
5 misura in cui il debitore principale informi la finanziaria della decurtazione delle somme dalla busta paga e il conseguente mancato versamento al terzo a cui il credito veniva ceduto. Nel caso di cui ci si occupa, laddove la finanziaria informava il debitore con lettera raccomandata del 01.08.2018 della decadenza dal beneficio, questi non dava riscontro a detta missiva, né veniva inviata al datore di lavoro una richiesta di spiegazioni in merito. Dall'estratto conto prodotto dalla si rileva come Parte_2
sino al 2015 non vi sono pagamenti per restituzione delle rate di finanziamento, mentre dal 2016 le rate venivano regolarmente pagate sino ad aprile 2018 con indicazione del capitale residuo alla rata n. 74 del piano di ammortamento per un importo di euro
10.196,64, .
Inoltre in sede di opposizione vengono prodotte solo alcune buste paga del 2018,
periodo in cui la finanziaria otteneva le somme di cui alla cessione del quinto. Non
vengono invece prodotte le buste paga del periodo in cui dall'estratto si evince il mancato pagamento, impedendo di fatto di veder superato in capo all'opponente il suo onere di dimostrare l'estinzione del debito o la sottrazione della somma per la cessione ed il mancato versamento al terzo beneficiario.
Spetterà in altra sede ottenere dal datore di lavoro la somma che oggi il lavoratore/opponente si è visto costretto a corrispondere alla per la Parte_2
ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Rieti dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa .
La parte opponente non è quindi riuscita a dimostrare l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto e pertanto l'opposizione deve ritenersi infondata e non provata e va respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
6 - Rigetta l'opposizione presentata dal sig. avverso il Decreto Parte_1
ingiuntivo n. n. 554/2018 emesso dal Tribunale di Rieti in data 04.11.2018 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- conferma il Decreto ingiuntivo n. 554/2018 e, per l'effetto, lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento dei compensi per il presente giudizio in favore di che vengono quantificate nella misura di euro 5.077,00 Controparte_6
oltre rimborso spese generali e oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Rieti in data 16.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tassi
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