Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N 6541/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Giudice Dott. Mario Farina
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6541 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2023, promosso da:
Parte 1 nato a [...] il [...], (CF: C.F. 1 ), ed elettivamente domiciliato in Uta (CA) presso lo studio dell'avv. Pili Daniela che lo rappresenta e difende per procura speciale;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (CF: C.F. 2 ) ed ivi CP 1
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Silvia Maria Caboni, che la rappresenta e difende per procura speciale;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato Parte 1 ha richiesto la modifica delle disposizioni contenute nella sentenza n. 3082/2021 del 19.10.2021 con la quale il Tribunale di Cagliari, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti con sentenza non definitiva n. 1220/2021
del 19.04.2021, aveva disposto: l'assegnazione della casa coniugale alla CP_2, per viverci
l'affidamento condiviso dei minori con diritto di visita dei genitori non collocatari;
un contributo
Pt al mantenimento del figlio CP_3 da parte del di € 150,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie per entrambi i figli e alle spese ludico-sportive da suddividere nella misura del
50% ciascuno.
A sostegno della domanda ha dedotto che fin dall'inizio dell'anno corrente la resistente aveva reperito attività lavorativa presso un salone di parrucchiera a Cagliari e di conseguenza aveva richiesto di poter tenere con sé i figli nel solo fine settimana, fino al termine dell'anno scolastico,
rinunciando al contributo al mantenimento stabilito a suo carico.
Ha, inoltre, precisato, che i minori risultavano collocati presso il padre e solo il figlio minore si recava nel fine settimana dalla madre.
Ha dunque richiesto l'affidamento condiviso dei minori, la previsione del diritto di visita della madre durante i fine settimana, la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori stabilito a suo carico e la disposizione di tale obbligo a carico della CP 1 con la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
CP 1In data 25.07.2024 si è costituita in giudizio richiedendo il rigetto delle proposte di modifica avanzate dal ricorrente e richiedendo la conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento paritetico del figlio CP 3 presso entrambi i genitori lasciando,
invece, libero Per 1 di decidere i tempi di visita e permanenza presso la madre con la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50 % ciascuno.
All'udienza dell'08.10.2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo a definizione della vertenza in esame e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. Il Tribunale, visto l'accordo raggiunto tra le parti e ritenuto lo stesso conforme agli interessi della prole, provvede in modo conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Sull'accordo delle parti:
1) affida i figli minori, CP_4 (nato il [...]) e CP 3 (nato il [...]) ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre;
2) dispone che la madre potrà tenere con sé i figli il lunedì ed il mercoledì dal termine delle lezioni
Pt andrà a riprenderli nel luogo che sarà concordato tra le parti,sino alle ore 20.30, quando il e, a settimane alternate, dal termine delle lezioni del venerdì sino alle ore 20.30 della domenica;
le festività saranno alternate ed i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore nel periodo estivo;
Pt 3) la CP 1 rinuncia alla propria quota di assegno unico, che sarà percepito interamente dal e parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie;
Pt di corrispondere un contributo per il mantenimento di CP 3 4) revoca dell'obbligo del da gennaio del 2023;
5) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti