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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10128/2018
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Troianiello presso il Parte_1 cui studio elett. dom. in Caserta alla via Gennaro Tescione n. 209
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
Gianfranco Della Valle presso il cui studio elett. dom. in Castel Morrone alla via Alberto Altieri n.
145
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2018 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe esponeva:
a) di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 01.09.2010 al 27.10.2017 sebbene formalmente inquadrata, dapprima, in forza di un fittizio contratto a progetto stipulato in data
31.05.2012 e, successivamente, a far data dal 01.12.2015, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, inquadramento nel V livello del CCNL Commercio – Terziario e qualifica di impiegata amministrativa;
b) di aver svolto, per l'intero periodo, le mansioni di capo ufficio amministrativo e commerciale analiticamente indicate in ricorso, riconducibili al superiore I livello del CCNL di categoria;
c) di aver osservato, per l'intera durata del rapporto, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30;
d) che il rapporto cessava in data 27.10.2017 a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa;
e) di aver percepito la retribuzione nella misura analiticamente indicata in ricorso, per il periodo privo di formale inquadramento, nonché gli importi di cui ai prospetti paga per il restante periodo di svolgimento del rapporto;
f) di non aver percepito alcunché a titolo di ore di lavoro straordinario prestate, 13^, 14^ mensilità per il periodo dal 2010 al 2015, indennità sostitutiva delle ferie non godute, permessi, TFR ed indennità sostitutiva del preavviso;
g) di avere percepito, in ogni caso, una paga sperequata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto ex art. 36 Cost..
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva a questo giudice di: accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nelle modalità di cui al ricorso;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel superiore livello I del CCNL Commercio, ovvero, in subordine, nei livelli II,
III e IV della medesima contrattazione collettiva;
accertare e dichiarare la ricorrenza della giusta causa delle dimissioni con conseguente diritto alla indennità sostitutiva del preavviso;
per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 206640,42 (in caso di riconoscimento del I livello) ovvero, in subordine, in caso di riconoscimento dei livelli inferiori, delle somme analiticamente indicate in ricorso, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta che, in via preliminare, eccepiva la nullità del ricorso e, nel merito, contestava integralmente la domanda chiedendone il rigetto in quanto infondata. Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento dell'importo di euro 2540,35 a titolo di canoni di noleggio dell'autoveicolo aziendale impropriamente utilizzato nonché dell'importo di euro 453,33 e di euro 1418,00 quali somme pagate per sanzioni elevate per violazioni del codice della strada perpetrate dalla dipendente alla guida dell'autoveicolo aziendale.
Espletata l'attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Rileva preliminarmente il Tribunale come vada rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, al n. 4) che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda.
Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art.156 comma 2 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997; Cass. 4296/1998;
Cass. 7089/1999), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto - che poco o nulla viene a sapere dei fatti per i quali si procede - ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale.
Ebbene nel caso di specie l'analisi complessiva del contenuto del ricorso - ma anche l'esame analitico dello stesso - evidenziano la presenza di tutti gli elementi indispensabili ai fini di cui sopra. Chiaramente indicato è il periodo lavorativo in questione, le pretese economiche fatte valere, le causali delle stesse, il loro ammontare. Alcuna incertezza può riscontrarsi in merito sia al petitum che alla causa petendi.
Nel merito, il ricorso è solo in parte fondato e, pertanto, va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex plurimis Cass.
7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in una prestazione di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano in premessa l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore indefettibile presupposto logico- giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione - ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Tanto premesso, ed applicando i summenzionati principi alla fattispecie di causa, rileva il Tribunale come, valutate le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata unitamente alla documentazione in atti, parte ricorrente, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non è riuscita a fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente per l'intero periodo dedotto in ricorso, in particolare, per il periodo antecedente la formale assunzione avvenuta, inizialmente, in data 31.05.2012 per come di seguito si dirà diffusamente.
Ed, infatti, quanto al periodo di svolgimento del rapporto, deve evidenziarsi che, a seguito dell'attività istruttoria svolta, non ha trovato sufficiente ed adeguato riscontro la tesi di parte attrice relativamente alla circostanza dell'inizio del rapporto a far data dal 01.09.2010.
Sul punto nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire fatti sufficientemente precisi e ben circostanziati sotto il profilo temporale, dovendosi ritenere le dichiarazioni rese al riguardo assolutamente generiche.
Verifichiamo le deposizioni testimoniali.
Il teste escusso all'udienza del 23 giugno 2022, ha dichiarato: “…Conosco la Testimone_1 ricorrente, siamo amici di vecchia data, ci conosciamo dal 2003/2004; io svolgo l'attività di consulente finanziario;
in passato ho seguito sia la ricorrente che la sua famiglia per pratiche in ambito finanziario. Per un periodo di tempo la ricorrente ha collaborato anche con me come libero professionista, dal 2008 al 2010. Conosco la società resistente in quanto ho conosciuto il sig.
in occasione di una consulenza finanziaria che ho effettuato alla società; se non Parte_2 erro ciò è accaduto nel 2009; ho curato solo una pratica che è durata circa due mesi;
con me all'epoca collaborava la ricorrente per cui in quella occasione la ricorrente ha conosciuto il sig.
e dopo ha avuto una proposta di lavoro da parte sua, all'inizio è stato per qualche Pt_2 giorno a settimana, dopo iniziò un rapporto fisso ed infatti la ricorrente non ha più proseguito il rapporto di collaborazione con me. Che io sappia la ricorrente non conosceva già il sig. . Pt_2 CP_ Dopo la prima pratica nel 2009, ho curato diverse pratiche per la , nel periodo dal 2010 al
2017. In questo periodo mi recavo in azienda almeno una volta ogni tre quattro mesi;
ogni pratica comportava la permanenza in azienda per diversi giorni per l'istruzione della pratica;
potevano essere tre o quattro giorni consecutivi o due o tre giorni a settimana, dipendeva da ciò che si doveva preparare per la documentazione;
quando non ero presente mi sentivo telefonicamente con la ricorrente, telefonavo sempre in azienda perché la ricorrente quando era in azienda non utilizzava il suo cellulare personale. Io mi interfacciavo con il sig. il quale mi diceva che Pt_2 per tutta la parte documentale e burocratica dovevo interfacciarmi con la ricorrente. Per il periodo dal 2010 al 2017 ho sempre visto la ricorrente in azienda. Io mi interfacciavo con la ricorrente per la istruzione delle pratiche di finanziamento in quanto la ricorrente preparava tutta la documentazione necessaria. Mi recavo in azienda negli orari più disparati, sia di mattina che nel tardo pomeriggio, di solito o di mattina ad inizio giornata o a chiusura nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18.30/19.00. La ricorrente si occupava di tutto quello che riguardava il lato amministrativo, ma la vedevo anche interfacciarsi con il magazzino e con i dipendenti. So che qualche volta accompagnava anche i titolari in banca, diciamo che curava un po' tutto quello che era l'attività aziendale. C'erano altri impiegati amministrativi. Era il sig. che dava indicazioni alla ricorrente sul lavoro da Pt_2 svolgere, mi è capitato di vedere questa circostanza sia in occasione delle pratiche di finanziamento che curavo, è capitato anche che in occasioni di riunioni con il lui si Pt_2 alzasse per dare indicazioni alla ricorrente. So che la ricorrente stava in azienda tutta la giornata perché se dovevo chiamarla dovevo farlo sul telefono fisso dell'azienda; era in azienda dalle 8.30 alle 18,30 perché per appuntamenti, per avere un momento per parlare con tranquillità lei mi dava sempre o l'orario della mattina o del tardo pomeriggio. All'inizio la ricorrente ha lavorato solo per qualche giorno alla settimana, poi credo che abbia lavorato tutti i giorni della settimana. Non so di preciso come è cessato il rapporto di lavoro della ricorrente, posso dire che un giorno chiamai in azienda e mi dissero che lei non c'era perché aveva avuto un intervento. Io vedevo la ricorrente parlare con varie persone in azienda, credo si trattasse di fornitori o di rappresentanti. Ho visto la ricorrente effettuare i pagamenti delle fatture, anche le mie, era il sig. che le diceva di Pt_2 pagarmi. E' capitato che mentre preparavamo le pratiche la ricorrente venisse interrotta perché CP_ doveva andare in magazzino o da altri dipendenti. Spesso presentavo dei miei clienti alla per collaborazioni;
so che poi sono stati stipulati dei contratti;
non ho visto personalmente che la ricorrente stipulasse tali contratti;
ho saputo che sono state intrattenute delle collaborazioni tra la CP_
ed alcuni miei clienti. Non ho mai riconosciuto alcuna somma alla ricorrente per le pratiche CP_ di finanziamento che effettuavo con l' ”. CP_ Il teste escusso alla medesima udienza, ha affermato: “…Conosco la società , è Tes_2 una mia cliente da diversi anni, io svolgo l'attività di broker assicurativo;
conosco anche il sig.
, siamo amici di vecchia data. Conosco la ricorrente, in quanto il padre della Parte_2 ricorrente con l'azienda di famiglia erano miei clienti;
così ho conosciuto la ricorrente, in quanto lei lavorava nella azienda del papà; non ricordo di preciso il periodo, sarà stato nel 2006-2007 ma non ricordo precisamente. So che la ricorrente ha lavorato per la società convenuta, tanto so perché quando andavo in azienda, mi capitava di prendere il caffè con la ricorrente, visto che la conoscevo. Non ricordo di preciso il periodo in cui la ricorrente ha lavorato per la società convenuta, ci siamo visti diverse volte quando andavo a portare le polizze ma non ricordo la data, credo cinque, sei anni fa. Non conosco le mansioni specifiche della ricorrente, so che curava la parte amministrativa. Quando portavo le polizze in azienda spesso c'era anche la ricorrente. Non riesco a ricordare per quanto tempo ho visto la ricorrente in azienda, ciè per quanti anni. Alla CP_ scadenza della polizza contattavo i clienti, tra cui la , o tramite mail tramite telefono;
capitava che lo comunicassi al sig. anche in via informale quando ci incontravamo a Castel Pt_2
Morrone, visto che ci vedevamo come amici. Non so chi curasse i rapporti con i fornitori in azienda. Riconosco il documento prodotto dalla ricorrente in allegato 26 della produzione di parte che mi viene mostrato: la mail di provenienza è la mia, si tratta di un preventivo. Mi è capitato di interfacciarmi con la ricorrente per l'invio delle polizze ai fini della partecipazione alle gare di appalto. Per i pagamenti delle polizze ricevevo i bonifici, non so chi faceva il bonifico. Non ricordo se sono stati fatti pagamenti in assegno, non ricordo, per contanti lo escludo. E' potuto capitare che sia io che i miei collaboratori chiamassimo in azienda per chiedere il pagamento delle polizze, adesso non ricordo con chi parlavo. L'azienda aveva varie polizze, sia per i mezzi, la flotta che per la rc dell'impresa, e le fideiussioni per partecipare alle gare di appalto”.
Il teste , escusso all'udienza del 22.12.2022, ha affermato: “…Sono il cugino della Testimone_3 ricorrente. Conosco la società resistente, io ho lavorato, dal dicembre 2004 al dicembre 2019, alle dipendenze della società che era la società, all'epoca, del capannone in locazione CP_2 CP_ all' inoltre la società presso la quale lavoravo aveva rapporti commerciali con la in CP_1 CP_ quanto nei locali aziendali vi erano i distributori della . Io lavorava in ufficio sito in località
Spartimento, condominio , nel comune di Pastorano, in un edificio che adiacente al Parte_3 CP_ capannone dato in locazione alla;
si trattava di un complesso industriale con 9 capannoni. Io svolgevo mansioni amministrative, lavoravo dalle 07.30 alle 19.00, dal lunedì al venerdì ed il sabato mezza giornata;
infatti, essendo sia io che la ricorrente di Caserta, al lavoro venivamo insieme al lavoro;
la mattina arrivavamo insieme, la sera spesso dovevo aspettare la ricorrente che terminasse di lavorare in quanto a volte finiva dopo di me. Durante l'orario di lavoro vedevo la ricorrente;
io per le mie mansioni mi occupavo delle relazioni con i fornitori, con le banche;
io mi interfacciavo con la ricorrente sia per il pagamento del canone mensile di locazione da parte CP_ CP_ dell' , sia per il pagamento delle quote ordinarie condominiali che competevano alla e che spesso si accumulavano in quanto non venivano pagate regolarmente.
Per questi motivi
io contattavo la ricorrente per esporre il problema e prendere appuntamento e mi recavo lì e ci incontravamo;
nell'incontro eravamo presenti in tre, io, la ricorrente ed il sig. , ed Pt_2 insieme elaboravamo dei piani di rientro. Inoltre visto che all'interno del nostro immobile avevamo CP_ dei distributori della contattavo la ricorrente quando non funzionavano i distributori, per cui chiamavo la ricorrente per richiedere gli interventi di manutenzione. Sempre durante la locazione, inoltre, la società dove lavoravo ha fatto dei lavori all'interno del capannone per cui la ricorrente mi contattava per la ultimazione degli interventi ovvero quando vi erano degli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile che competevano alla società proprietaria. Inoltre mi interfacciavo con lei per i pagamenti delle fatture, la ricorrente si interfacciava con il sig.
per predisporre i pagamenti. La società per la quale ho lavorato ha concesso in Pt_2
CP_ CP_ locazione alla il capannone dal 2011 al 2018. I distributori vennero installati presso la
CP_ più o meno nello stesso periodo. La ricorrente ha lavorato presso la dal 2011 al 2018, conosco questa circostanza in quanto andavamo insieme a lavoro;
non ricordo di averla vista
CP_ CP_ prima lavorare alla . Non so di preciso come sono cessati i rapporti tra la ricorrente e la .
CP_ Io andavo spesso nei locali della , quando andavo mi intrattenevo il tempo della riunione, per circa un'oretta; quando andavo per richiedere interventi di manutenzione, quando non telefonavo ed andavo di persona, mi intrattenevo per circa dieci minuti;
poi mi intrattenevo la sera quando aspettavo la ricorrente che terminasse di lavorare, di solito in questi casi aspettavo nella sua CP_ stanza. Le volte che sono andato alla , ho visto la ricorrente dare istruzioni ai dipendenti per il giro che dovevano fare il giorno dopo, sentivo che chiamava i fornitori, poi la vedevo che stava con il sig. e parlava con lui su come organizzare la giornata e del lavoro da svolgere;
ho Pt_2 visto il sig. dare alla ricorrente indicazioni sul lavoro da svolgere. Il Capannone si Pt_2 trovava dove ho prima riferito, la contrada è Torre Lupara, località Spartimento, condominio CP_
, il capannone che la società dove lavoravo aveva dato in locazione ad era il Parte_3 capannone n.
9. Nell'ultimo periodo, negli ultimi sei sette mesi del 2018 io e la ricorrente non andavamo sempre insieme con la macchina, capitava che andavamo al lavoro autonomamente. CP_ Ricordo che la ricorrente ha lavorato presso la dal 2011 al 2018 perché l'associo al periodo in cui la società per cui lavoravo ha concesso in locazione l'immobile; preciso che avevamo avuto due colloqui preliminari in precedenza per definire i termini della locazione, nel periodo di CP_ ottobre/novembre 2010, non ricordo di preciso quando;
poi la è materialmente venuta nel capannone a Pastorano nel gennaio del 2011. In occasione di questi due incontri preliminari ci CP_ siamo incontrati in un capannone che la aveva a Castel Morrone. Per andare a lavoro, quando ci recavamo insieme la ricorrente ed io, utilizzavamo la mia macchina, una toyota Yaris”.
Il teste , escusso all'udienza del 28 settembre 2023, ha dichiarato: Testimone_4
“…Conosco la società convenuta in quanto è mia cliente, io sono un consulente del lavoro e ho rapporti di lavoro con la società da circa cinque anni, mi occupo della elaborazione dei cedolini paga per la società. La società mensilmente mi invia le presenze dei dipendenti via mail ed io elaboro i cedolini paga. Mi occupo anche di tutte le formalità legate alla gestione del rapporto di lavoro del personale, dalle assunzioni alle cessazioni dei rapporti. Mi reco raramente nella sede della società. Conosco la ricorrente, non di persona, so che collaborava con la società; ho ricevuto ogni tanto delle telefonate dalla Signora che mi telefonava per conto della società, ma Parte_1 non so nel dettaglio cosa facesse;
le telefonate vertevano su pratiche amministrative;
non ricordo di preciso il periodo, non l'ho sentita tante volte perché spesso mi chiamava il titolare, la sentivo in modo saltuario;
l'avrà sentita nel corso di un paio di anni saltuariamente ma non so dire di preciso per quali anni. Non ricordo se mi sono occupato della assunzione della ricorrente. Nulla posso riferire in ordine al rapporto intercorso tra la ricorrente e la convenuta. Riconosco la mail indicata nel documento che mi viene mostrato depositato nella produzione di parte ricorrente in allegato 27 ter;
l'account della mail è il mio però non so di preciso a cosa si riferiscano le fatture ivi indicate.
Confermo che ho ricevuto mail a firma della signora inviate dalla mail Parte_1 dell'amministrazione della società; non posso dire quante volte e con quale frequenza mi sono scambiato mail con la ricorrente in quanto non lo ricordo. I motivi sui quali potevamo sentirci erano amministrativi. Non ricordo di preciso il periodo in cui ho iniziato a collaborare come CP_ consulente con l' ”. Il tese , escusso all'udienza del 28 gennaio 2024, ha affermato: “…Conosco la Persona_1 ricorrente in quanto abbiamo avuto rapporti per motivi di lavoro;
infatti io, sin dal 2002, sono titolare di una società che fornisce soluzioni informatiche, software gestionali, sia di propria produzione che di terzi, per le società della distribuzione automatica, tra le altre. In particolare, la mia società ha avuto rapporti di fornitura con la dal 2013 sino ancora ad oggi. Ho CP_1 conosciuto la ricorrente quando la mia società ha iniziato ad avere il rapporto di fornitura con la CP_ società , ovvero dal 2013; ricordo di aver intrattenuto rapporti con la ricorrente sino al 2017.
La ricorrente era il riferimento dell'azienda dal punto di vista del gestionale;
tutti i rapporti di informazione e di chiarimenti in merito al gestionale, o di attrezzatura era lei il punto di riferimento. Io avevo rapporti con la ricorrente telefonici e per mail;
capitava che ci vedessimo CP_ anche in presenza quando io andavo personalmente presso l' per la formazione o per chiarimenti laddove necessitavano della mia presenza. Nell'arco del periodo dal 2013 al 2017 mi CP_ sono recato di persona presso l' all'incirca dieci, quindici volte. Per quello che posso riferire, so che la ricorrente gestiva tutta la parte relativa al gestionale, ovvero il programma software;
la gestione di questo software comporta il controllo elettronico di tutti i distributori automatici e dell'operato dei tecnici che lavorano con i distributori anche dal punto di vista degli incassi. Credo che la ricorrente si occupasse di tutti questi controlli. Per quanto riguarda la nostra azienda lei si interfcciava con noi per chiedere hardware per l'effettuazione di controlli nonché per tutti i chiarimenti sull'uso del software. Avevo contatti con la ricorrente anche quando sollecitavo i pagamenti;
le fatture della mia società le inviavo per mail all'indirizzo di posta aziendale ed il pagamento mi veniva fatto per bonifico. Nulla posso riferire in ordine ai giorni ed agli orari di lavoro della ricorrente;
posso dire che tutte le volte che mi sono recato in azienda lei era presente;
io mi recavo in azienda di mattina e mi trattenevo per la giornata. Riconosco il documento di cui al
n. 25 dell'allegato di parte ricorrente che mi viene mostrato;
si tratta di una mail inviata dall'indirizzo di posta dell'amministrazione dell'Aida firmato dalla ricorrente ad un mio dipendente, sig. parla di una verifica su un report per il quale non quadravano Testimone_5
i dati;
spesso vi erano delle richieste di chiarimento di tale tipo provenienti dalla ricorrente per le quali non davamo spiegazioni;
nella specie si tratta delle erogazioni teoriche ovvero le aspettative di incasso rispetto ai prodotti inseriti che devono quadrare. Quando andavo in azienda la ricorrente era la mia interlocutrice quindi stavo con lei e trattavamo di tutte le questioni legate alla gestione del software per le quali era stata richiesta nell'occasione la mia presenza in azienda. In genere era presente anche il titolare, sig. , interloquiva anche lui per cui chiedeva Pt_2 determinate informazioni sul software in quanto la ricorrente ne aveva maggiore conoscenza. Io vedevo il titolare quando scendevo in azienda, non avevo rapporti telefonici o via mail con il titolare. Non so nello specifico di cosa si occupasse il sig. , presumo che in qualità di Pt_2 titolare si occupasse di tutta la gestione dell'azienda. Era la ricorrente che richiedeva il mio intervento in azienda, penso su richiesta del titolare ma era lei che richiedeva il mio intervento”. Infine, il teste escusso all'udienza del 28 maggio 2024, ha dichiarato: Testimone_6
“…Conosco la in quanto è una società mia cliente, io ho un deposito di bibite in Castel CP_1 CP_ CP_ Morrone e fornisco la dei miei prodotti;
lavoro con la da circa otto anni, anche di più, CP_ non ricordo di preciso. Non mi sono mai recato presso la di persona, io prendo solo gli ordini, della consegna non me ne occupo io. Gli ordini me li fa direttamente il sig. Parte_2 telefonicamente. Non conosco la signora , non ho mai sentito questo Parte_1 nominativo. Non ho mai parlato con nessun altro al di fuori del signor in relazione agli Pt_2 CP_ ordini fatti dalla società . I pagamenti delle fatture mi venivano fatti con bonifico bancario o con assegno da parte del signor;
non so chi si occupava materialmente di predisporre il Pt_2 bonifico. Anche in relazione all'aspetto dei pagamenti mi sono sempre relazionato solo ed CP_ esclusivamente con il sig. . La sede dell' adesso è a Castel Morrone, sulla Pt_2 fatturazione è sempre stata indicata questa sede;
negli ultimi anni la consegna l'abbiamo fatta a
Castel Morrone, per un periodo l'abbiamo fatta a Pastorano, ma non ricordo di preciso il periodo;
da ultimo la faccio a Castel Morrone”.
Orbene, rileva il giudicante che nessuno dei testi escussi ha fornito indicazioni sufficientemente precise e ben circostanziate temporalmente in ordine alla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro della ricorrente, risultando sul punto le testimonianze del tutto generiche e non in grado di arrecare utile supporto alla tesi attorea. Gli elementi di prova desumibili dalle testimonianze in atti appaiono, infatti, troppo scarni e generici per fondare un solido convincimento dell'espletamento, da parte della ricorrente, di una prestazione lavorativa avente i caratteri della subordinazione, ininterrottamente svolta, alle dipendenze della società convenuta, con le modalità e per l'intero periodo indicato nell'atto introduttivo.
Venendo all'esame delle deposizioni testimoniali, rileva il giudicante come il teste ha Tes_1 reso dichiarazioni estremamente generiche e lacunose: il teste, non essendo un soggetto presente in via continuativa sul luogo di lavoro, non ha potuto riferire alcuna circostanza precisa in relazione alla durata del rapporto di lavoro nonché in ordine alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dell'istante, con precipuo riferimento ai giorni ed all'orario di lavoro che doveva osservare la ricorrente, nonché alle mansioni in concreto dalla stessa espletate per l'intera durata del rapporto. Per_ Anche le deposizioni rese dai testi e non possono arrecare utile apporto alla tesi di parte Tes_3 attorea. Ed, infatti, a ben vedere, nessuno di tali testi ha saputo riferire con precisione la data di inizio del rapporto di lavoro della ricorrente ed, in generale, fatti sufficientemente circostanziati in relazione alla durata del rapporto nonché alle concrete relative modalità di svolgimento. Le sia pur generiche circostanze riferite in relazione al periodo di lavoro nonché all'orario osservato dalla lavoratrice ed alle mansioni dalla medesima disimpegnate derivano invero piuttosto da una conoscenza de relato nonché dalla ricostruzione di fatti quali la frequentazione saltuaria del luogo di lavoro, che non assumono, pertanto, quel carattere di univocità e di certezza quale solo una conoscenza diretta di quanto accadeva all'interno dei luoghi ove si svolgeva l'attività lavorativa poteva garantire. Nulla, infine, i testi sono stati in grado di riferire in merito a chi e con quali modalità dava le direttive sul lavoro alla ricorrente, chi provvedeva al pagamento della retribuzione, se e a chi l'istante era tenuta a riferire della sua attività, se vi fosse qualcuno che esercitasse il potere disciplinare.
Prive di alcun rilievo devono ritenersi, poi, le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, Tes_2
e i quali nulla di preciso hanno dichiarato in ordine al rapporto di lavoro Tes_4 Tes_6 dedotto in giudizio.
Pertanto, in assenza di riferimenti temporali precisi e ben delimitati non può ritenersi provato lo svolgimento del rapporto di lavoro per il periodo antecedente alla data di formale assunzione avvenuta, per come dedotto dalla ricorrente e per quanto emergente dalla documentazione in atti, in data 31.05.2012 in forza di un contratto a progetto ovvero di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. buste paga, estratto contributivo in atti).
Al riguardo, rileva il giudicante come la società convenuta, costituendosi in giudizio, non ha documentato l'esistenza di un contratto scritto, né a progetto né di collaborazione, e, prima ancora, non ha svolto alcuna contestazione delle circostanze fattuali analiticamente indicate in ricorso, circostanze, peraltro, suffragate dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente che, unitamente, alle risultanze istruttorie, complessivamente considerate, consentono di ritenere provata la sussistenza tra la ricorrente e la società convenuta di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo dal 31.05.2012 al 27.10.2017.
Come è noto, quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, rilievo determinante assume la previsione di cui all'art. 416, comma 3,
c.p.c., a norma del quale “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che la contestazione, per essere tale, non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva quindi di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda.
Inoltre, la legge n. 69/2009 ha novellato l'art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione. L'art. 115 c.p.c. recita: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. La Cassazione si è espressa più volte su tale principio sostenendo: “Gli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, imponendo al convenuto
l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. n. 761/2002).
Orbene, alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle evenienze processuali emergenti nonché del comportamento processuale della parte convenuta che non ha specificamente contestato i fatti posti a fondamento della domanda attorea, deve rilevarsi che, in ordine al periodo di lavoro, lo stesso deve ritenersi provato nei limiti delle risultanze documentali acquisite agli atti, dalle quali risulta lo svolgimento, da parte della ricorrente, di una prestazione di lavoro subordinato per il periodo dal
31.05.2012 al 27.10.2017.
Sul punto, la società non ha documentato l'esistenza dello specifico progetto né di un contratto di collaborazione, che, tuttavia, risulta dai prospetti paga nonché dall'estratto contributivo versato in atti dalla ricorrente.
Al riguardo, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nel testo ratione temporis applicabile, “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa”.
La norma qualifica dunque i rapporti di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. come rapporti lavorativi dotati di due fondamentali caratteristiche:
a) riconducibilità a uno specifico progetto o programma di lavoro determinato dal committente;
b) gestione autonoma del progetto o programma da parte del collaboratore.
Il requisito della riconducibilità della collaborazione coordinata e continuativa al progetto o programma risponde alla fondamentale esigenza di limitare il ricorso alle prestazioni lavorative coordinate e continuative a quei soli casi in cui, essendosi il collaboratore impegnato a fornire al committente una prestazione lavorativa in funzione di un particolare risultato (sotto forma di bene materiale o servizio), sia possibile presumere, con ragionevole probabilità, che il rapporto instaurato abbia carattere genuinamente autonomo.
Il progetto o programma di lavoro può avere ad oggetto non solo attività di tipo "creativo", svolte da lavoratori di elevata professionalità, ma anche attività meno qualificate. Elemento fondamentale del programma o progetto è, tuttavia, la tensione del rapporto al conseguimento di un risultato, autonomamente individuabile e preordinato dalle parti quale momento finale della prestazione lavorativa, che, pertanto, sarà strutturalmente di durata limitata nel tempo.
Il progetto o programma deve, infine, essere individuato in modo specifico nel testo contrattuale.
Come conseguenza della ratio sottesa alla disciplina in parola, il requisito della "riconducibilità" deve necessariamente estrinsecarsi nella concreta attuazione del rapporto;
pertanto, laddove le parti non abbiano dato corso al progetto o programma, il rapporto non sarà più qualificabile ai sensi dell'art. 61. Il legislatore ha presidiato il rispetto delle norme dettate in tema di contratto a progetto mediante uno specifico apparato sanzionatorio, risultante dal testo dell'art. 69 d.lgs. 276/2003.
Tale disposizione, nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, prevede, al primo comma, che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Il secondo comma, poi, del citato art. 69 statuisce che qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
Orbene, mentre il controllo di cui al comma 1 della norma in esame concerne la fase costitutiva del rapporto, essendo di tipo formale e, quindi, diretto alla individuazione specifica del progetto, programma o fase di lavoro nel contratto, l'indagine di cui al comma 2 attiene, invece, al momento esplicativo del rapporto ed è dunque di natura sostanziale, essendo la stessa diretta a verificare se il progetto specifico individuato nel contratto sia in effetti esistente. Tale previsione, pertanto, consente al giudice di qualificare il rapporto come subordinato se, appunto, la subordinazione emerga nel corso di un accertamento giudiziale.
Quanto alla natura della presunzione di cui al comma 1 della norma in commento, l'orientamento maggiormente condivisibile è quello che ne afferma la natura assoluta. Ad avviso di questo giudice, quest'ultima è la soluzione ermeneutica da ritenere preferibile alla luce del dato testuale e sistematico. Infatti, la previsione normativa è estremamente chiara nel prevedere un meccanismo sanzionatorio conforme all'intento perseguito dal legislatore di porre fine all'abuso dello strumento della collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, in difetto dei requisiti di forma e sostanza di cui all'art. 62 del d.lgs. 276/03, la norma impone la qualificazione del rapporto come subordinato anche se la volontà manifestata dalle parti è per una diversa soluzione (cfr. in tal senso, tra le altre,
Tribunale Piacenza 15 febbraio 2006; Tribunale Grosseto 15 maggio 2007; Tribunale Milano 10 ottobre 2007; Tribunale Milano 10 novembre 2011; Tribunale Napoli 4 luglio 2012).
Peraltro, sembrerebbe, stando al tenore della norma, che la conversione del rapporto si attua non solo contro la volontà contrattuale delle parti, ma anche in disaccordo con quella che è la reale natura del rapporto che si desume dalle concrete modalità di svolgimento dello stesso. In definitiva, un rapporto di collaborazione continuativa, autonoma o parasubordinata, viene considerato come rapporto di lavoro subordinato se manca il progetto, il programma di lavoro o la fase di esso.
La tesi che afferma la natura relativa della presunzione, infine, finirebbe per privare di qualsiasi significato il 1° comma dell'art. 69, schiacciandolo sotto la portata normativa del 2° comma. A ben vedere, le due norme, come evidenziato, concernono fattispecie diverse: la prima riguarda i rapporti di collaborazione privi dell'individuazione di specifico progetto, mentre l'altra sedicenti rapporti di collaborazione che sottendono una realtà di subordinazione;
esse provocano, inoltre, effetti differenti: la prima di conversione sanzionatoria e la seconda di emersione del negozio dissimulato.
Tutto ciò premesso, e venendo al caso in esame, come già evidenziato, manca del tutto la prova della esistenza di uno specifico progetto non essendo stato versato in atti dalla società convenuta alcun contratto di lavoro stipulato con la ricorrente per il periodo dal 31.05.2012 al 01.12.2015 (data della assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), sebbene in tale periodo il rapporto sia stato in ogni caso formalizzato, sia pure in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, come emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente.
Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto evidenziato, deve rilevarsi che dalle buste paga emesse dalla società convenuta in relazione al periodo di lavoro nel quale la ricorrente veniva assunta con contratto a tempo indeterminato full time, viene espressamente indicata, quale data di assunzione della lavoratrice, quella del 31.05.2012 (cfr. prospetti paga in atti).
In conclusione, deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo dal 31.05.2012 al 27.10.2017.
Ebbene, con riferimento esclusivamente a tale periodo, per il quale deve ritenersi provato il rapporto di lavoro, deve essere esaminata la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive richieste dalla ricorrente.
Deve rilevarsi che le circostanze controverse tra le parti attengono alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare riferimento alla relativa articolazione temporale nonché alle mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice, ritenute sussumibili nel superiore livello di inquadramento rivendicato.
Venendo al vaglio della domanda avente ad oggetto il riconoscimento del superiore inquadramento, parte ricorrente ha dedotto in ricorso di aver svolto mansioni ascrivibili alla qualifica superiore – livello I (solo in subordine livello II, III e IV) - rispetto a quella di inquadramento - livello V – per l'intera durata del rapporto di lavoro, e di avere diritto, per gli effetti, al relativo trattamento economico.
Preliminarmente, va evidenziato che dalle buste paga versate in atti emerge che la ricorrente veniva inquadrata nel IV livello del CCNL “Commercio” e non nel V come dedotto in ricorso.
Deve, dunque, essere esaminata la domanda attorea con riferimento ai livelli rivendicati superiori al
IV.
L'art. 2103 c.c., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, attribuisce, com'è noto, al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., 28 aprile 2015, n. 8589, sez. lav., 27 settembre 2010, n. 20272; Cass., sez. lav., 30 ottobre 2008, n. 26234; Cass., sez. lav., 6 marzo 2007, n. 5128).
Ebbene, appare opportuno riportare testualmente, nei limiti in cui esse interessano, le declaratorie delle fasce di inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa, sia con riferimento alla qualifica di appartenenza della ricorrente, sia a quella in questa sede rivendicata.
La declaratoria di cui al livello I del CCNL ctg. prevede che “A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”; tra i profili esemplificativi, per quel che qui rileva, viene ricompreso “il capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale …”.
La declaratoria relativa al livello II del CCNL Commercio – Terziario testualmente recita:
“Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica … e cioè …. contabile con mansioni di concetto … segretario di direzione con mansioni di concetto …”.
La declaratoria di cui al III livello del CCNL in esame, prevede poi “A questo livello appartengono
i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e tecnico – pratica comunque conseguita”; tra i profili esemplificativi, per quel che qui rileva, viene espressamente indicato “contabile/impiegato amministrativo”: “personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile
e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”.
Infine, la declaratoria relativa al IV livello così recita: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico – pratiche comunque acquisite …. e cioè …. “contabile d'ordine”.
Dalla lettura di siffatte declaratorie emerge che il discrimine tra queste è costituito da un maggior grado di autonomia specializzazione e competenza propria dei lavoratori appartenenti ai superiori livelli, cui si accompagnano poteri di direzione nonché di coordinamento e controllo. Certamente di ausilio, in presenza di declaratorie formulate in termini necessariamente generici, sono le figure esemplificative alle quali il giudicante può fare riferimento al fine dell'operazione di sussunzione delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore.
Ebbene, le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi, per le ragioni già enunciate, appaiono alquanto generiche poiché non provenendo da soggetti presenti in via continuativa sul luogo di lavoro non costituiscono frutto di conoscenza diretta. In ogni caso da tali dichiarazioni non è possibile evincere alcuna utile circostanza in ordine allo svolgimento in via continuativa, da parte della ricorrente, di poteri di direzione esecutiva ovvero di coordinamento e controllo, che caratterizzano senz'altro il I ed il II livello di inquadramento.
Le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente, per come evincibili dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, complessivamente ed unitariamente considerate, nonché emergenti dalla copiosa documentazione versata in atti dalla ricorrente (cfr. mail depositate unitamente al ricorso introduttivo) possono, tuttavia, ad avviso del giudicante, certamente essere ricondotte al superiore livello III della contrattazione collettiva di categoria - pure rivendicato in questa sede, sia pure in via subordinata - cui appartengono i lavoratori rientranti nel profilo esemplificativo dell'impiegato amministrativo.
D'altra parte la predetta qualifica (“impiegata amministrativa”) - rientrante appunto tra i profili elencati nella declaratoria del III livello - è espressamente indicata nelle buste paga in atti.
Deve, pertanto, ritenersi del tutto inadeguato e non corrispondente ai compiti in concreto disimpegnati dalla lavoratrice il livello di inquadramento (IV) dalla stessa ricevuto al momento dell'assunzione presso la resistente.
Quanto all'articolazione temporale della prestazione lavorativa, deve evidenziarsi che sulla base delle deposizioni testimoniali in atti non è possibile ritenere raggiunta la prova in ordine al dedotto lavoro straordinario.
Sul punto, alcun riscontro hanno rinvenuto, all'esito della espletata prova testimoniale, le deduzioni attoree in ordine all'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice nel corso del rapporto. Ed, infatti, anche sotto tale profilo, come già evidenziato, i testi escussi non hanno saputo riferire alcuna specifica circostanza rendendo dichiarazioni del tutto generiche e non circostanziate (cfr. verbali in atti).
Come è noto, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'effettivo svolgimento di lavoro oltre il normale orario, senza che a tale difetto di prova possa supplire la valutazione equitativa del giudice
(in tal senso, espressione di consolidato orientamento: Cassazione civile, sez. lav., 03 febbraio 2005 , n. 2144,; Cassazione civile , sez. lav., 29 gennaio 2003 , n. 1389; Cass., sez. lav., 14.08.98, n.
8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801;
Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84,
n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694).
Ma il fatto che il lavoratore chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario significa che egli ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, prova che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo raggiunta.
Deve, dunque, ritenersi provato lo svolgimento di una prestazione lavorativa secondo l'orario ordinario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto de qua, pari a 40 ore settimanali, come d'altra parte, risulta dalle buste paga in atti, in assenza, peraltro, di qualsivoglia contestazione da parte della convenuta. CP_3
Orbene, una volta ritenuta la sussistenza del rapporto subordinato dal 31.05.2012 al 27.10.2017, un orario di lavoro pari a quello ordinario contrattualmente previsto, lo svolgimento di compiti riconducibili al III livello di inquadramento di cui al CCNL Commercio - Terziario, competeva al datore, in virtù di una generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche (art. 2697, comma 2, c.p.c.), fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Al contrario, escluse le somme che la ricorrente ha ammesso aver percepito nonché quelle versate dalla società nel corso del processo (cfr. doc. in atti), nessuna ulteriore prova di pagamento è stata offerta dalla parte convenuta.
Tanto premesso, osserva il giudicante che certamente alla fattispecie concreta risultano direttamente applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria (CCNL
Commercio - Terziario) la cui utilizzazione risulta implicitamente dalla lettura delle buste paga esibite in cui viene fatto espresso riferimento al CCNL versato in atti, e, nelle quali, vengono richiamati istituti tipicamente di derivazione contrattuale.
Procedendo quindi ad una applicazione diretta del contratto indicato, la retribuzione spettante alla ricorrente per il periodo dal 31.05.2012 al 27.10.2017, avuto riguardo all'inquadramento espressamente richiesto in ricorso e riconosciuto in questa sede (III livello), andrà calcolata utilizzando come parametro valutativo le tabelle allegate al contratto di categoria.
Va pertanto riconosciuta la differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto invece calcolato in applicazione dei parametri suindicati;
va altresì affermato il suo diritto alle differenze dovute per
13^ e 14^ mensilità e quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro.
Deve, poi, essere riconosciuta in favore della lavoratrice istante la indennità sostitutiva del preavviso. Al riguardo, la ricorrente ha allegato di essere stata indotta a rassegnare le dimissioni a causa dell'inadempimento datoriale relativo al mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di agosto e settembre 2017 nonché del reiterato mancato riconoscimento, da parte della convenuta, di una retribuzione adeguata ai compiti dalla medesima lavoratrice in concreto disimpegnati per l'intera durata del rapporto intercorso con la convenuta.
Osserva il Tribunale che devono senz'altro qualificarsi come sorrette da giusta causa le dimissioni rassegnate dal lavoratore in quanto la mancata corresponsione della retribuzione che configuri, in concreto, grave inadempimento del datore di lavoro, giustifica la risoluzione del contratto di lavoro secondo i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive e costituisce giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 c.c. (Tribunale
Milano, sez. lav., 04/11/2014).
La giusta causa di dimissioni quindi si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Il contratto di lavoro si risolve cioè - salve la limitazione e la specifica previsione delle ipotesi rescissorie - secondo i principi generali della risoluzione del contratto per inadempimento e, quindi, per colpa della parte gravemente inadempiente nei confronti dell'altra.
Orbene, ritenuta provata la circostanza relativa alla mancata corresponsione delle retribuzioni per i mesi indicati in ricorso, ritiene il giudicante che un inadempimento siffatto da parte del datore di lavoro, costituisca giusta causa di recesso per il lavoratore.
Ed invero, non v'è dubbio che la retribuzione assolva la funzione vitale di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia i mezzi di sostentamento necessari per un'esistenza libera e dignitosa, di tal che l'inadempimento all'obbligo di corrispondere la stessa, protratto per vari mesi, non consente la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto di lavoro, recidendo, tra l'altro, in maniera irrimediabile, il vincolo fiduciario tra le parti.
Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c..
Va, invece, rigettata la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme richieste a titolo di permessi nonché a titolo di ferie non godute in assenza di una prova certa dei relativi fatti costitutivi.
In particolare, quanto all'indennità sostitutiva di ferie non godute va premesso in linea generale che in giurisprudenza si sono alternati diversi orientamenti in ordine alla natura di detta indennità.
Difatti, secondo una prima posizione della S.C., all'indennità in parola deve riconoscersi natura risarcitoria, in quanto essa è correlata ad un inadempimento del datore di lavoro rispetto alla obbligazione contrattuale di consentire il godimento del riposo feriale, ed è finalizzata ad indennizzare il lavoratore del danno (cfr, tra le altre, Cass. n. 12580/2003). Secondo altro orientamento, l'indennità ha carattere retributivo, perché in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo (cfr., tra le altre, Cass. n. 6607/2004).
Non manca, infine, una posizione intermedia che riconosce all'indennità, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto essa è idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, natura retributiva, perché rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali (cfr., tra le altre, Cass. n. 19303/2004).
Ciò posto, ritiene questo giudice di dover prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale che riconosce natura retributiva alla indennità de qua.
Ed invero, a fronte delle molteplici voci di danno potenzialmente connesse al mancato godimento delle ferie, l'indennità sostitutiva - commisurata com'è noto alla retribuzione giornaliera del lavoratore - mira propriamente a compensare, nell'ambito di un ordinario rapporto di sinallagmaticità, la prestazione lavorativa resa dal dipendente in eccesso rispetto al limite annuale legalmente e contrattualmente fissato. Come è stato esattamente sottolineato in giurisprudenza tale prestazione nella sua genesi, nel momento in cui viene resa, è pienamente legittima in virtù della mancata preventiva determinazione dell'arco temporale entro cui il dipendente deve godere del previsto riposo annuale;
è solo successivamente, per effetto del mancato godimento delle ferie nell'intero arco annuale di tempo, che tale prestazione - che in sé resta sempre lecita - diviene indebita obbligando il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore la retribuzione normalmente dovuta per il lavoro prestato in eccesso, oltre a risarcire i danni cagionati dal mancato (illecito) riconoscimento di un periodo di riposo annuale (cfr. Cass. 15776/2002; Cass. 13860/2000).
Dalla riconosciuta natura retributiva dell'indennità sostitutiva di ferie consegue che grava sul prestatore di lavoro, il quale agisca in giudizio per chiedere la retribuzione corrispondente al periodo di mancate ferie o riposi, l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, individuabile appunto nella loro mancata fruizione, e più precisamente, sotto l'aspetto positivo, nell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato (Cass. n. 22751/2004).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha adeguatamente assolto l'onere della prova su di sé gravante, non essendo emersa, all'esito dell'attività istruttoria svolta, la prova in ordine alla circostanza concernente l'effettiva mancata fruizione ovvero la esatta misura delle ferie fruite: i testi escussi infatti nulla di preciso hanno saputo riferire sul punto.
In difetto di prova dei relativi fatti costitutivi, non può trovare accoglimento la domanda diretta alla condanna di controparte al pagamento dell'indennità di cui si discorre. Venendo alla quantificazione delle spettanze retributive in questa sede riconosciute, parte ricorrente, riformulando i conteggi su invito del giudicante, ha prodotto dei prospetti contabili redatti secondo criteri logici e normativi che, non contestati, appaiono corretti e vanno pertanto condivisi.
In conclusione, va riconosciuta alla ricorrente la complessiva somma di euro 49618,36 (di cui euro
39670,45 a titolo di differenze retributive, euro 3627,69 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed euro 6320,22 a titolo di TFR).
Quanto agli accessori, spettano alla ricorrente sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla debenza dei singoli importi al soddisfo.
Va a questo punto esaminata la domanda riconvenzionale tempestivamente proposta dalla società convenuta.
La società ha dedotto, a fondamento della spiegata domanda, che la ricorrente alla data di cessazione del rapporto di lavoro (27.10.2017), ometteva di restituire l'autoveicolo aziendale concesso in uso alla lavoratrice a far data dal 01.03.2016.
Tale detenzione sine titulo provocava alla società datrice di lavoro un danno pari ai canoni di locazione richiesti dalla società Lease Plan Italia Spa per l'importo complessivo di euro 2540,35.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, emerge che già con la comunicazione mediante la quale la lavoratrice rassegnava le proprie dimissioni, ricevuta dalla convenuta in data
27.10.2017, la stessa richiedeva di conoscere le modalità per poter procedere alla restituzione del veicolo aziendale. A tale comunicazione, reiterata nel mese di gennaio 2018, la società rispondeva solo in data 8 febbraio 2018 rendendo noto il nominativo della persona cui la ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi per adempiere all'obbligo di restituzione.
L'autovettura in questione veniva, dunque, tempestivamente consegnata e restituita in data 9 febbraio 2018 (cfr. doc. in atti parte ricorrente).
Pertanto, non può ravvisarsi alcuna condotta colpevole imputabile alla lavoratrice che si è tempestivamente attivata, dapprima, per conoscere le modalità di restituzione dell'autovettura e, poi, una volta comunicate tali modalità dalla società, ha provveduto tempestivamente a consegnare l'autoveicolo presso la società di noleggio.
Peraltro, la società convenuta ha versato in atti una fattura, priva di data e sottoscrizione, che riporta l'importo dei canoni di locazione in questa sede richiesti, rispetto ai quali manca qualsivoglia riferimento all'autovettura in uso alla ricorrente, non avendo, infine, la società, fornito alcuna prova documentale del relativo pagamento.
La domanda, dunque, in parte de qua, non può essere accolta.
La società agisce infine, in via riconvenzionale, per richiedere la condanna della ricorrente al pagamento dell'importo di euro 453,33 e di euro 1418,00 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada di cui ai verbali di contestazione versati in atti, violazioni poste in essere dalla , in data 09.07.2017 ed in data 10.07.2017, mentre era alla guida Parte_1 dell'autoveicolo concessole in uso dall'azienda.
La domanda riconvenzionale in relazione a tali importi va accolta in quanto vi è prova documentale delle violazioni perpetrate dalla lavoratrice in un periodo in cui pacificamente la stessa utilizzava il veicolo indicato in ciascun verbale di contestazione versato in atti dalla convenuta. Peraltro, la ricorrente, sul punto, non ha mosso alcuna specifica contestazione né ha offerto una diversa ricostruzione degli accadimenti.
Pertanto, va condannata a corrispondere la somma di euro 1871,33 da Parte_1 decurtarsi, a titolo di compensazione, dal controcredito accertato con la presente pronunzia (euro
49618,36 – euro 1871,33).
Le spese di lite vengono compensate per due terzi in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda e del sensibile ridimensionamento delle pretese economiche azionate, considerata, altresì, la parziale fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 47747,03 (somma già decurtata del controcredito accertato in via riconvenzionale), per le causali in motivazione indicate, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) condanna la parte convenuta al pagamento di un terzo delle spese di giudizio, che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 2800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
d) compensa le spese di lite per i residui due terzi.
Santa Maria Capua Vetere, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10128/2018
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Troianiello presso il Parte_1 cui studio elett. dom. in Caserta alla via Gennaro Tescione n. 209
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
Gianfranco Della Valle presso il cui studio elett. dom. in Castel Morrone alla via Alberto Altieri n.
145
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2018 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe esponeva:
a) di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 01.09.2010 al 27.10.2017 sebbene formalmente inquadrata, dapprima, in forza di un fittizio contratto a progetto stipulato in data
31.05.2012 e, successivamente, a far data dal 01.12.2015, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, inquadramento nel V livello del CCNL Commercio – Terziario e qualifica di impiegata amministrativa;
b) di aver svolto, per l'intero periodo, le mansioni di capo ufficio amministrativo e commerciale analiticamente indicate in ricorso, riconducibili al superiore I livello del CCNL di categoria;
c) di aver osservato, per l'intera durata del rapporto, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30;
d) che il rapporto cessava in data 27.10.2017 a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa;
e) di aver percepito la retribuzione nella misura analiticamente indicata in ricorso, per il periodo privo di formale inquadramento, nonché gli importi di cui ai prospetti paga per il restante periodo di svolgimento del rapporto;
f) di non aver percepito alcunché a titolo di ore di lavoro straordinario prestate, 13^, 14^ mensilità per il periodo dal 2010 al 2015, indennità sostitutiva delle ferie non godute, permessi, TFR ed indennità sostitutiva del preavviso;
g) di avere percepito, in ogni caso, una paga sperequata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto ex art. 36 Cost..
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva a questo giudice di: accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nelle modalità di cui al ricorso;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel superiore livello I del CCNL Commercio, ovvero, in subordine, nei livelli II,
III e IV della medesima contrattazione collettiva;
accertare e dichiarare la ricorrenza della giusta causa delle dimissioni con conseguente diritto alla indennità sostitutiva del preavviso;
per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 206640,42 (in caso di riconoscimento del I livello) ovvero, in subordine, in caso di riconoscimento dei livelli inferiori, delle somme analiticamente indicate in ricorso, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta che, in via preliminare, eccepiva la nullità del ricorso e, nel merito, contestava integralmente la domanda chiedendone il rigetto in quanto infondata. Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento dell'importo di euro 2540,35 a titolo di canoni di noleggio dell'autoveicolo aziendale impropriamente utilizzato nonché dell'importo di euro 453,33 e di euro 1418,00 quali somme pagate per sanzioni elevate per violazioni del codice della strada perpetrate dalla dipendente alla guida dell'autoveicolo aziendale.
Espletata l'attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Rileva preliminarmente il Tribunale come vada rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, al n. 4) che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda.
Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art.156 comma 2 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997; Cass. 4296/1998;
Cass. 7089/1999), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto - che poco o nulla viene a sapere dei fatti per i quali si procede - ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale.
Ebbene nel caso di specie l'analisi complessiva del contenuto del ricorso - ma anche l'esame analitico dello stesso - evidenziano la presenza di tutti gli elementi indispensabili ai fini di cui sopra. Chiaramente indicato è il periodo lavorativo in questione, le pretese economiche fatte valere, le causali delle stesse, il loro ammontare. Alcuna incertezza può riscontrarsi in merito sia al petitum che alla causa petendi.
Nel merito, il ricorso è solo in parte fondato e, pertanto, va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex plurimis Cass.
7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in una prestazione di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano in premessa l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore indefettibile presupposto logico- giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione - ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Tanto premesso, ed applicando i summenzionati principi alla fattispecie di causa, rileva il Tribunale come, valutate le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata unitamente alla documentazione in atti, parte ricorrente, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non è riuscita a fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente per l'intero periodo dedotto in ricorso, in particolare, per il periodo antecedente la formale assunzione avvenuta, inizialmente, in data 31.05.2012 per come di seguito si dirà diffusamente.
Ed, infatti, quanto al periodo di svolgimento del rapporto, deve evidenziarsi che, a seguito dell'attività istruttoria svolta, non ha trovato sufficiente ed adeguato riscontro la tesi di parte attrice relativamente alla circostanza dell'inizio del rapporto a far data dal 01.09.2010.
Sul punto nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire fatti sufficientemente precisi e ben circostanziati sotto il profilo temporale, dovendosi ritenere le dichiarazioni rese al riguardo assolutamente generiche.
Verifichiamo le deposizioni testimoniali.
Il teste escusso all'udienza del 23 giugno 2022, ha dichiarato: “…Conosco la Testimone_1 ricorrente, siamo amici di vecchia data, ci conosciamo dal 2003/2004; io svolgo l'attività di consulente finanziario;
in passato ho seguito sia la ricorrente che la sua famiglia per pratiche in ambito finanziario. Per un periodo di tempo la ricorrente ha collaborato anche con me come libero professionista, dal 2008 al 2010. Conosco la società resistente in quanto ho conosciuto il sig.
in occasione di una consulenza finanziaria che ho effettuato alla società; se non Parte_2 erro ciò è accaduto nel 2009; ho curato solo una pratica che è durata circa due mesi;
con me all'epoca collaborava la ricorrente per cui in quella occasione la ricorrente ha conosciuto il sig.
e dopo ha avuto una proposta di lavoro da parte sua, all'inizio è stato per qualche Pt_2 giorno a settimana, dopo iniziò un rapporto fisso ed infatti la ricorrente non ha più proseguito il rapporto di collaborazione con me. Che io sappia la ricorrente non conosceva già il sig. . Pt_2 CP_ Dopo la prima pratica nel 2009, ho curato diverse pratiche per la , nel periodo dal 2010 al
2017. In questo periodo mi recavo in azienda almeno una volta ogni tre quattro mesi;
ogni pratica comportava la permanenza in azienda per diversi giorni per l'istruzione della pratica;
potevano essere tre o quattro giorni consecutivi o due o tre giorni a settimana, dipendeva da ciò che si doveva preparare per la documentazione;
quando non ero presente mi sentivo telefonicamente con la ricorrente, telefonavo sempre in azienda perché la ricorrente quando era in azienda non utilizzava il suo cellulare personale. Io mi interfacciavo con il sig. il quale mi diceva che Pt_2 per tutta la parte documentale e burocratica dovevo interfacciarmi con la ricorrente. Per il periodo dal 2010 al 2017 ho sempre visto la ricorrente in azienda. Io mi interfacciavo con la ricorrente per la istruzione delle pratiche di finanziamento in quanto la ricorrente preparava tutta la documentazione necessaria. Mi recavo in azienda negli orari più disparati, sia di mattina che nel tardo pomeriggio, di solito o di mattina ad inizio giornata o a chiusura nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18.30/19.00. La ricorrente si occupava di tutto quello che riguardava il lato amministrativo, ma la vedevo anche interfacciarsi con il magazzino e con i dipendenti. So che qualche volta accompagnava anche i titolari in banca, diciamo che curava un po' tutto quello che era l'attività aziendale. C'erano altri impiegati amministrativi. Era il sig. che dava indicazioni alla ricorrente sul lavoro da Pt_2 svolgere, mi è capitato di vedere questa circostanza sia in occasione delle pratiche di finanziamento che curavo, è capitato anche che in occasioni di riunioni con il lui si Pt_2 alzasse per dare indicazioni alla ricorrente. So che la ricorrente stava in azienda tutta la giornata perché se dovevo chiamarla dovevo farlo sul telefono fisso dell'azienda; era in azienda dalle 8.30 alle 18,30 perché per appuntamenti, per avere un momento per parlare con tranquillità lei mi dava sempre o l'orario della mattina o del tardo pomeriggio. All'inizio la ricorrente ha lavorato solo per qualche giorno alla settimana, poi credo che abbia lavorato tutti i giorni della settimana. Non so di preciso come è cessato il rapporto di lavoro della ricorrente, posso dire che un giorno chiamai in azienda e mi dissero che lei non c'era perché aveva avuto un intervento. Io vedevo la ricorrente parlare con varie persone in azienda, credo si trattasse di fornitori o di rappresentanti. Ho visto la ricorrente effettuare i pagamenti delle fatture, anche le mie, era il sig. che le diceva di Pt_2 pagarmi. E' capitato che mentre preparavamo le pratiche la ricorrente venisse interrotta perché CP_ doveva andare in magazzino o da altri dipendenti. Spesso presentavo dei miei clienti alla per collaborazioni;
so che poi sono stati stipulati dei contratti;
non ho visto personalmente che la ricorrente stipulasse tali contratti;
ho saputo che sono state intrattenute delle collaborazioni tra la CP_
ed alcuni miei clienti. Non ho mai riconosciuto alcuna somma alla ricorrente per le pratiche CP_ di finanziamento che effettuavo con l' ”. CP_ Il teste escusso alla medesima udienza, ha affermato: “…Conosco la società , è Tes_2 una mia cliente da diversi anni, io svolgo l'attività di broker assicurativo;
conosco anche il sig.
, siamo amici di vecchia data. Conosco la ricorrente, in quanto il padre della Parte_2 ricorrente con l'azienda di famiglia erano miei clienti;
così ho conosciuto la ricorrente, in quanto lei lavorava nella azienda del papà; non ricordo di preciso il periodo, sarà stato nel 2006-2007 ma non ricordo precisamente. So che la ricorrente ha lavorato per la società convenuta, tanto so perché quando andavo in azienda, mi capitava di prendere il caffè con la ricorrente, visto che la conoscevo. Non ricordo di preciso il periodo in cui la ricorrente ha lavorato per la società convenuta, ci siamo visti diverse volte quando andavo a portare le polizze ma non ricordo la data, credo cinque, sei anni fa. Non conosco le mansioni specifiche della ricorrente, so che curava la parte amministrativa. Quando portavo le polizze in azienda spesso c'era anche la ricorrente. Non riesco a ricordare per quanto tempo ho visto la ricorrente in azienda, ciè per quanti anni. Alla CP_ scadenza della polizza contattavo i clienti, tra cui la , o tramite mail tramite telefono;
capitava che lo comunicassi al sig. anche in via informale quando ci incontravamo a Castel Pt_2
Morrone, visto che ci vedevamo come amici. Non so chi curasse i rapporti con i fornitori in azienda. Riconosco il documento prodotto dalla ricorrente in allegato 26 della produzione di parte che mi viene mostrato: la mail di provenienza è la mia, si tratta di un preventivo. Mi è capitato di interfacciarmi con la ricorrente per l'invio delle polizze ai fini della partecipazione alle gare di appalto. Per i pagamenti delle polizze ricevevo i bonifici, non so chi faceva il bonifico. Non ricordo se sono stati fatti pagamenti in assegno, non ricordo, per contanti lo escludo. E' potuto capitare che sia io che i miei collaboratori chiamassimo in azienda per chiedere il pagamento delle polizze, adesso non ricordo con chi parlavo. L'azienda aveva varie polizze, sia per i mezzi, la flotta che per la rc dell'impresa, e le fideiussioni per partecipare alle gare di appalto”.
Il teste , escusso all'udienza del 22.12.2022, ha affermato: “…Sono il cugino della Testimone_3 ricorrente. Conosco la società resistente, io ho lavorato, dal dicembre 2004 al dicembre 2019, alle dipendenze della società che era la società, all'epoca, del capannone in locazione CP_2 CP_ all' inoltre la società presso la quale lavoravo aveva rapporti commerciali con la in CP_1 CP_ quanto nei locali aziendali vi erano i distributori della . Io lavorava in ufficio sito in località
Spartimento, condominio , nel comune di Pastorano, in un edificio che adiacente al Parte_3 CP_ capannone dato in locazione alla;
si trattava di un complesso industriale con 9 capannoni. Io svolgevo mansioni amministrative, lavoravo dalle 07.30 alle 19.00, dal lunedì al venerdì ed il sabato mezza giornata;
infatti, essendo sia io che la ricorrente di Caserta, al lavoro venivamo insieme al lavoro;
la mattina arrivavamo insieme, la sera spesso dovevo aspettare la ricorrente che terminasse di lavorare in quanto a volte finiva dopo di me. Durante l'orario di lavoro vedevo la ricorrente;
io per le mie mansioni mi occupavo delle relazioni con i fornitori, con le banche;
io mi interfacciavo con la ricorrente sia per il pagamento del canone mensile di locazione da parte CP_ CP_ dell' , sia per il pagamento delle quote ordinarie condominiali che competevano alla e che spesso si accumulavano in quanto non venivano pagate regolarmente.
Per questi motivi
io contattavo la ricorrente per esporre il problema e prendere appuntamento e mi recavo lì e ci incontravamo;
nell'incontro eravamo presenti in tre, io, la ricorrente ed il sig. , ed Pt_2 insieme elaboravamo dei piani di rientro. Inoltre visto che all'interno del nostro immobile avevamo CP_ dei distributori della contattavo la ricorrente quando non funzionavano i distributori, per cui chiamavo la ricorrente per richiedere gli interventi di manutenzione. Sempre durante la locazione, inoltre, la società dove lavoravo ha fatto dei lavori all'interno del capannone per cui la ricorrente mi contattava per la ultimazione degli interventi ovvero quando vi erano degli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile che competevano alla società proprietaria. Inoltre mi interfacciavo con lei per i pagamenti delle fatture, la ricorrente si interfacciava con il sig.
per predisporre i pagamenti. La società per la quale ho lavorato ha concesso in Pt_2
CP_ CP_ locazione alla il capannone dal 2011 al 2018. I distributori vennero installati presso la
CP_ più o meno nello stesso periodo. La ricorrente ha lavorato presso la dal 2011 al 2018, conosco questa circostanza in quanto andavamo insieme a lavoro;
non ricordo di averla vista
CP_ CP_ prima lavorare alla . Non so di preciso come sono cessati i rapporti tra la ricorrente e la .
CP_ Io andavo spesso nei locali della , quando andavo mi intrattenevo il tempo della riunione, per circa un'oretta; quando andavo per richiedere interventi di manutenzione, quando non telefonavo ed andavo di persona, mi intrattenevo per circa dieci minuti;
poi mi intrattenevo la sera quando aspettavo la ricorrente che terminasse di lavorare, di solito in questi casi aspettavo nella sua CP_ stanza. Le volte che sono andato alla , ho visto la ricorrente dare istruzioni ai dipendenti per il giro che dovevano fare il giorno dopo, sentivo che chiamava i fornitori, poi la vedevo che stava con il sig. e parlava con lui su come organizzare la giornata e del lavoro da svolgere;
ho Pt_2 visto il sig. dare alla ricorrente indicazioni sul lavoro da svolgere. Il Capannone si Pt_2 trovava dove ho prima riferito, la contrada è Torre Lupara, località Spartimento, condominio CP_
, il capannone che la società dove lavoravo aveva dato in locazione ad era il Parte_3 capannone n.
9. Nell'ultimo periodo, negli ultimi sei sette mesi del 2018 io e la ricorrente non andavamo sempre insieme con la macchina, capitava che andavamo al lavoro autonomamente. CP_ Ricordo che la ricorrente ha lavorato presso la dal 2011 al 2018 perché l'associo al periodo in cui la società per cui lavoravo ha concesso in locazione l'immobile; preciso che avevamo avuto due colloqui preliminari in precedenza per definire i termini della locazione, nel periodo di CP_ ottobre/novembre 2010, non ricordo di preciso quando;
poi la è materialmente venuta nel capannone a Pastorano nel gennaio del 2011. In occasione di questi due incontri preliminari ci CP_ siamo incontrati in un capannone che la aveva a Castel Morrone. Per andare a lavoro, quando ci recavamo insieme la ricorrente ed io, utilizzavamo la mia macchina, una toyota Yaris”.
Il teste , escusso all'udienza del 28 settembre 2023, ha dichiarato: Testimone_4
“…Conosco la società convenuta in quanto è mia cliente, io sono un consulente del lavoro e ho rapporti di lavoro con la società da circa cinque anni, mi occupo della elaborazione dei cedolini paga per la società. La società mensilmente mi invia le presenze dei dipendenti via mail ed io elaboro i cedolini paga. Mi occupo anche di tutte le formalità legate alla gestione del rapporto di lavoro del personale, dalle assunzioni alle cessazioni dei rapporti. Mi reco raramente nella sede della società. Conosco la ricorrente, non di persona, so che collaborava con la società; ho ricevuto ogni tanto delle telefonate dalla Signora che mi telefonava per conto della società, ma Parte_1 non so nel dettaglio cosa facesse;
le telefonate vertevano su pratiche amministrative;
non ricordo di preciso il periodo, non l'ho sentita tante volte perché spesso mi chiamava il titolare, la sentivo in modo saltuario;
l'avrà sentita nel corso di un paio di anni saltuariamente ma non so dire di preciso per quali anni. Non ricordo se mi sono occupato della assunzione della ricorrente. Nulla posso riferire in ordine al rapporto intercorso tra la ricorrente e la convenuta. Riconosco la mail indicata nel documento che mi viene mostrato depositato nella produzione di parte ricorrente in allegato 27 ter;
l'account della mail è il mio però non so di preciso a cosa si riferiscano le fatture ivi indicate.
Confermo che ho ricevuto mail a firma della signora inviate dalla mail Parte_1 dell'amministrazione della società; non posso dire quante volte e con quale frequenza mi sono scambiato mail con la ricorrente in quanto non lo ricordo. I motivi sui quali potevamo sentirci erano amministrativi. Non ricordo di preciso il periodo in cui ho iniziato a collaborare come CP_ consulente con l' ”. Il tese , escusso all'udienza del 28 gennaio 2024, ha affermato: “…Conosco la Persona_1 ricorrente in quanto abbiamo avuto rapporti per motivi di lavoro;
infatti io, sin dal 2002, sono titolare di una società che fornisce soluzioni informatiche, software gestionali, sia di propria produzione che di terzi, per le società della distribuzione automatica, tra le altre. In particolare, la mia società ha avuto rapporti di fornitura con la dal 2013 sino ancora ad oggi. Ho CP_1 conosciuto la ricorrente quando la mia società ha iniziato ad avere il rapporto di fornitura con la CP_ società , ovvero dal 2013; ricordo di aver intrattenuto rapporti con la ricorrente sino al 2017.
La ricorrente era il riferimento dell'azienda dal punto di vista del gestionale;
tutti i rapporti di informazione e di chiarimenti in merito al gestionale, o di attrezzatura era lei il punto di riferimento. Io avevo rapporti con la ricorrente telefonici e per mail;
capitava che ci vedessimo CP_ anche in presenza quando io andavo personalmente presso l' per la formazione o per chiarimenti laddove necessitavano della mia presenza. Nell'arco del periodo dal 2013 al 2017 mi CP_ sono recato di persona presso l' all'incirca dieci, quindici volte. Per quello che posso riferire, so che la ricorrente gestiva tutta la parte relativa al gestionale, ovvero il programma software;
la gestione di questo software comporta il controllo elettronico di tutti i distributori automatici e dell'operato dei tecnici che lavorano con i distributori anche dal punto di vista degli incassi. Credo che la ricorrente si occupasse di tutti questi controlli. Per quanto riguarda la nostra azienda lei si interfcciava con noi per chiedere hardware per l'effettuazione di controlli nonché per tutti i chiarimenti sull'uso del software. Avevo contatti con la ricorrente anche quando sollecitavo i pagamenti;
le fatture della mia società le inviavo per mail all'indirizzo di posta aziendale ed il pagamento mi veniva fatto per bonifico. Nulla posso riferire in ordine ai giorni ed agli orari di lavoro della ricorrente;
posso dire che tutte le volte che mi sono recato in azienda lei era presente;
io mi recavo in azienda di mattina e mi trattenevo per la giornata. Riconosco il documento di cui al
n. 25 dell'allegato di parte ricorrente che mi viene mostrato;
si tratta di una mail inviata dall'indirizzo di posta dell'amministrazione dell'Aida firmato dalla ricorrente ad un mio dipendente, sig. parla di una verifica su un report per il quale non quadravano Testimone_5
i dati;
spesso vi erano delle richieste di chiarimento di tale tipo provenienti dalla ricorrente per le quali non davamo spiegazioni;
nella specie si tratta delle erogazioni teoriche ovvero le aspettative di incasso rispetto ai prodotti inseriti che devono quadrare. Quando andavo in azienda la ricorrente era la mia interlocutrice quindi stavo con lei e trattavamo di tutte le questioni legate alla gestione del software per le quali era stata richiesta nell'occasione la mia presenza in azienda. In genere era presente anche il titolare, sig. , interloquiva anche lui per cui chiedeva Pt_2 determinate informazioni sul software in quanto la ricorrente ne aveva maggiore conoscenza. Io vedevo il titolare quando scendevo in azienda, non avevo rapporti telefonici o via mail con il titolare. Non so nello specifico di cosa si occupasse il sig. , presumo che in qualità di Pt_2 titolare si occupasse di tutta la gestione dell'azienda. Era la ricorrente che richiedeva il mio intervento in azienda, penso su richiesta del titolare ma era lei che richiedeva il mio intervento”. Infine, il teste escusso all'udienza del 28 maggio 2024, ha dichiarato: Testimone_6
“…Conosco la in quanto è una società mia cliente, io ho un deposito di bibite in Castel CP_1 CP_ CP_ Morrone e fornisco la dei miei prodotti;
lavoro con la da circa otto anni, anche di più, CP_ non ricordo di preciso. Non mi sono mai recato presso la di persona, io prendo solo gli ordini, della consegna non me ne occupo io. Gli ordini me li fa direttamente il sig. Parte_2 telefonicamente. Non conosco la signora , non ho mai sentito questo Parte_1 nominativo. Non ho mai parlato con nessun altro al di fuori del signor in relazione agli Pt_2 CP_ ordini fatti dalla società . I pagamenti delle fatture mi venivano fatti con bonifico bancario o con assegno da parte del signor;
non so chi si occupava materialmente di predisporre il Pt_2 bonifico. Anche in relazione all'aspetto dei pagamenti mi sono sempre relazionato solo ed CP_ esclusivamente con il sig. . La sede dell' adesso è a Castel Morrone, sulla Pt_2 fatturazione è sempre stata indicata questa sede;
negli ultimi anni la consegna l'abbiamo fatta a
Castel Morrone, per un periodo l'abbiamo fatta a Pastorano, ma non ricordo di preciso il periodo;
da ultimo la faccio a Castel Morrone”.
Orbene, rileva il giudicante che nessuno dei testi escussi ha fornito indicazioni sufficientemente precise e ben circostanziate temporalmente in ordine alla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro della ricorrente, risultando sul punto le testimonianze del tutto generiche e non in grado di arrecare utile supporto alla tesi attorea. Gli elementi di prova desumibili dalle testimonianze in atti appaiono, infatti, troppo scarni e generici per fondare un solido convincimento dell'espletamento, da parte della ricorrente, di una prestazione lavorativa avente i caratteri della subordinazione, ininterrottamente svolta, alle dipendenze della società convenuta, con le modalità e per l'intero periodo indicato nell'atto introduttivo.
Venendo all'esame delle deposizioni testimoniali, rileva il giudicante come il teste ha Tes_1 reso dichiarazioni estremamente generiche e lacunose: il teste, non essendo un soggetto presente in via continuativa sul luogo di lavoro, non ha potuto riferire alcuna circostanza precisa in relazione alla durata del rapporto di lavoro nonché in ordine alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dell'istante, con precipuo riferimento ai giorni ed all'orario di lavoro che doveva osservare la ricorrente, nonché alle mansioni in concreto dalla stessa espletate per l'intera durata del rapporto. Per_ Anche le deposizioni rese dai testi e non possono arrecare utile apporto alla tesi di parte Tes_3 attorea. Ed, infatti, a ben vedere, nessuno di tali testi ha saputo riferire con precisione la data di inizio del rapporto di lavoro della ricorrente ed, in generale, fatti sufficientemente circostanziati in relazione alla durata del rapporto nonché alle concrete relative modalità di svolgimento. Le sia pur generiche circostanze riferite in relazione al periodo di lavoro nonché all'orario osservato dalla lavoratrice ed alle mansioni dalla medesima disimpegnate derivano invero piuttosto da una conoscenza de relato nonché dalla ricostruzione di fatti quali la frequentazione saltuaria del luogo di lavoro, che non assumono, pertanto, quel carattere di univocità e di certezza quale solo una conoscenza diretta di quanto accadeva all'interno dei luoghi ove si svolgeva l'attività lavorativa poteva garantire. Nulla, infine, i testi sono stati in grado di riferire in merito a chi e con quali modalità dava le direttive sul lavoro alla ricorrente, chi provvedeva al pagamento della retribuzione, se e a chi l'istante era tenuta a riferire della sua attività, se vi fosse qualcuno che esercitasse il potere disciplinare.
Prive di alcun rilievo devono ritenersi, poi, le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, Tes_2
e i quali nulla di preciso hanno dichiarato in ordine al rapporto di lavoro Tes_4 Tes_6 dedotto in giudizio.
Pertanto, in assenza di riferimenti temporali precisi e ben delimitati non può ritenersi provato lo svolgimento del rapporto di lavoro per il periodo antecedente alla data di formale assunzione avvenuta, per come dedotto dalla ricorrente e per quanto emergente dalla documentazione in atti, in data 31.05.2012 in forza di un contratto a progetto ovvero di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. buste paga, estratto contributivo in atti).
Al riguardo, rileva il giudicante come la società convenuta, costituendosi in giudizio, non ha documentato l'esistenza di un contratto scritto, né a progetto né di collaborazione, e, prima ancora, non ha svolto alcuna contestazione delle circostanze fattuali analiticamente indicate in ricorso, circostanze, peraltro, suffragate dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente che, unitamente, alle risultanze istruttorie, complessivamente considerate, consentono di ritenere provata la sussistenza tra la ricorrente e la società convenuta di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo dal 31.05.2012 al 27.10.2017.
Come è noto, quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, rilievo determinante assume la previsione di cui all'art. 416, comma 3,
c.p.c., a norma del quale “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che la contestazione, per essere tale, non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva quindi di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda.
Inoltre, la legge n. 69/2009 ha novellato l'art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione. L'art. 115 c.p.c. recita: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. La Cassazione si è espressa più volte su tale principio sostenendo: “Gli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, imponendo al convenuto
l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. n. 761/2002).
Orbene, alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle evenienze processuali emergenti nonché del comportamento processuale della parte convenuta che non ha specificamente contestato i fatti posti a fondamento della domanda attorea, deve rilevarsi che, in ordine al periodo di lavoro, lo stesso deve ritenersi provato nei limiti delle risultanze documentali acquisite agli atti, dalle quali risulta lo svolgimento, da parte della ricorrente, di una prestazione di lavoro subordinato per il periodo dal
31.05.2012 al 27.10.2017.
Sul punto, la società non ha documentato l'esistenza dello specifico progetto né di un contratto di collaborazione, che, tuttavia, risulta dai prospetti paga nonché dall'estratto contributivo versato in atti dalla ricorrente.
Al riguardo, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nel testo ratione temporis applicabile, “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa”.
La norma qualifica dunque i rapporti di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. come rapporti lavorativi dotati di due fondamentali caratteristiche:
a) riconducibilità a uno specifico progetto o programma di lavoro determinato dal committente;
b) gestione autonoma del progetto o programma da parte del collaboratore.
Il requisito della riconducibilità della collaborazione coordinata e continuativa al progetto o programma risponde alla fondamentale esigenza di limitare il ricorso alle prestazioni lavorative coordinate e continuative a quei soli casi in cui, essendosi il collaboratore impegnato a fornire al committente una prestazione lavorativa in funzione di un particolare risultato (sotto forma di bene materiale o servizio), sia possibile presumere, con ragionevole probabilità, che il rapporto instaurato abbia carattere genuinamente autonomo.
Il progetto o programma di lavoro può avere ad oggetto non solo attività di tipo "creativo", svolte da lavoratori di elevata professionalità, ma anche attività meno qualificate. Elemento fondamentale del programma o progetto è, tuttavia, la tensione del rapporto al conseguimento di un risultato, autonomamente individuabile e preordinato dalle parti quale momento finale della prestazione lavorativa, che, pertanto, sarà strutturalmente di durata limitata nel tempo.
Il progetto o programma deve, infine, essere individuato in modo specifico nel testo contrattuale.
Come conseguenza della ratio sottesa alla disciplina in parola, il requisito della "riconducibilità" deve necessariamente estrinsecarsi nella concreta attuazione del rapporto;
pertanto, laddove le parti non abbiano dato corso al progetto o programma, il rapporto non sarà più qualificabile ai sensi dell'art. 61. Il legislatore ha presidiato il rispetto delle norme dettate in tema di contratto a progetto mediante uno specifico apparato sanzionatorio, risultante dal testo dell'art. 69 d.lgs. 276/2003.
Tale disposizione, nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, prevede, al primo comma, che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Il secondo comma, poi, del citato art. 69 statuisce che qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
Orbene, mentre il controllo di cui al comma 1 della norma in esame concerne la fase costitutiva del rapporto, essendo di tipo formale e, quindi, diretto alla individuazione specifica del progetto, programma o fase di lavoro nel contratto, l'indagine di cui al comma 2 attiene, invece, al momento esplicativo del rapporto ed è dunque di natura sostanziale, essendo la stessa diretta a verificare se il progetto specifico individuato nel contratto sia in effetti esistente. Tale previsione, pertanto, consente al giudice di qualificare il rapporto come subordinato se, appunto, la subordinazione emerga nel corso di un accertamento giudiziale.
Quanto alla natura della presunzione di cui al comma 1 della norma in commento, l'orientamento maggiormente condivisibile è quello che ne afferma la natura assoluta. Ad avviso di questo giudice, quest'ultima è la soluzione ermeneutica da ritenere preferibile alla luce del dato testuale e sistematico. Infatti, la previsione normativa è estremamente chiara nel prevedere un meccanismo sanzionatorio conforme all'intento perseguito dal legislatore di porre fine all'abuso dello strumento della collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, in difetto dei requisiti di forma e sostanza di cui all'art. 62 del d.lgs. 276/03, la norma impone la qualificazione del rapporto come subordinato anche se la volontà manifestata dalle parti è per una diversa soluzione (cfr. in tal senso, tra le altre,
Tribunale Piacenza 15 febbraio 2006; Tribunale Grosseto 15 maggio 2007; Tribunale Milano 10 ottobre 2007; Tribunale Milano 10 novembre 2011; Tribunale Napoli 4 luglio 2012).
Peraltro, sembrerebbe, stando al tenore della norma, che la conversione del rapporto si attua non solo contro la volontà contrattuale delle parti, ma anche in disaccordo con quella che è la reale natura del rapporto che si desume dalle concrete modalità di svolgimento dello stesso. In definitiva, un rapporto di collaborazione continuativa, autonoma o parasubordinata, viene considerato come rapporto di lavoro subordinato se manca il progetto, il programma di lavoro o la fase di esso.
La tesi che afferma la natura relativa della presunzione, infine, finirebbe per privare di qualsiasi significato il 1° comma dell'art. 69, schiacciandolo sotto la portata normativa del 2° comma. A ben vedere, le due norme, come evidenziato, concernono fattispecie diverse: la prima riguarda i rapporti di collaborazione privi dell'individuazione di specifico progetto, mentre l'altra sedicenti rapporti di collaborazione che sottendono una realtà di subordinazione;
esse provocano, inoltre, effetti differenti: la prima di conversione sanzionatoria e la seconda di emersione del negozio dissimulato.
Tutto ciò premesso, e venendo al caso in esame, come già evidenziato, manca del tutto la prova della esistenza di uno specifico progetto non essendo stato versato in atti dalla società convenuta alcun contratto di lavoro stipulato con la ricorrente per il periodo dal 31.05.2012 al 01.12.2015 (data della assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), sebbene in tale periodo il rapporto sia stato in ogni caso formalizzato, sia pure in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, come emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente.
Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto evidenziato, deve rilevarsi che dalle buste paga emesse dalla società convenuta in relazione al periodo di lavoro nel quale la ricorrente veniva assunta con contratto a tempo indeterminato full time, viene espressamente indicata, quale data di assunzione della lavoratrice, quella del 31.05.2012 (cfr. prospetti paga in atti).
In conclusione, deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo dal 31.05.2012 al 27.10.2017.
Ebbene, con riferimento esclusivamente a tale periodo, per il quale deve ritenersi provato il rapporto di lavoro, deve essere esaminata la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive richieste dalla ricorrente.
Deve rilevarsi che le circostanze controverse tra le parti attengono alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare riferimento alla relativa articolazione temporale nonché alle mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice, ritenute sussumibili nel superiore livello di inquadramento rivendicato.
Venendo al vaglio della domanda avente ad oggetto il riconoscimento del superiore inquadramento, parte ricorrente ha dedotto in ricorso di aver svolto mansioni ascrivibili alla qualifica superiore – livello I (solo in subordine livello II, III e IV) - rispetto a quella di inquadramento - livello V – per l'intera durata del rapporto di lavoro, e di avere diritto, per gli effetti, al relativo trattamento economico.
Preliminarmente, va evidenziato che dalle buste paga versate in atti emerge che la ricorrente veniva inquadrata nel IV livello del CCNL “Commercio” e non nel V come dedotto in ricorso.
Deve, dunque, essere esaminata la domanda attorea con riferimento ai livelli rivendicati superiori al
IV.
L'art. 2103 c.c., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, attribuisce, com'è noto, al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., 28 aprile 2015, n. 8589, sez. lav., 27 settembre 2010, n. 20272; Cass., sez. lav., 30 ottobre 2008, n. 26234; Cass., sez. lav., 6 marzo 2007, n. 5128).
Ebbene, appare opportuno riportare testualmente, nei limiti in cui esse interessano, le declaratorie delle fasce di inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa, sia con riferimento alla qualifica di appartenenza della ricorrente, sia a quella in questa sede rivendicata.
La declaratoria di cui al livello I del CCNL ctg. prevede che “A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”; tra i profili esemplificativi, per quel che qui rileva, viene ricompreso “il capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale …”.
La declaratoria relativa al livello II del CCNL Commercio – Terziario testualmente recita:
“Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica … e cioè …. contabile con mansioni di concetto … segretario di direzione con mansioni di concetto …”.
La declaratoria di cui al III livello del CCNL in esame, prevede poi “A questo livello appartengono
i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e tecnico – pratica comunque conseguita”; tra i profili esemplificativi, per quel che qui rileva, viene espressamente indicato “contabile/impiegato amministrativo”: “personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile
e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”.
Infine, la declaratoria relativa al IV livello così recita: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico – pratiche comunque acquisite …. e cioè …. “contabile d'ordine”.
Dalla lettura di siffatte declaratorie emerge che il discrimine tra queste è costituito da un maggior grado di autonomia specializzazione e competenza propria dei lavoratori appartenenti ai superiori livelli, cui si accompagnano poteri di direzione nonché di coordinamento e controllo. Certamente di ausilio, in presenza di declaratorie formulate in termini necessariamente generici, sono le figure esemplificative alle quali il giudicante può fare riferimento al fine dell'operazione di sussunzione delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore.
Ebbene, le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi, per le ragioni già enunciate, appaiono alquanto generiche poiché non provenendo da soggetti presenti in via continuativa sul luogo di lavoro non costituiscono frutto di conoscenza diretta. In ogni caso da tali dichiarazioni non è possibile evincere alcuna utile circostanza in ordine allo svolgimento in via continuativa, da parte della ricorrente, di poteri di direzione esecutiva ovvero di coordinamento e controllo, che caratterizzano senz'altro il I ed il II livello di inquadramento.
Le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente, per come evincibili dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, complessivamente ed unitariamente considerate, nonché emergenti dalla copiosa documentazione versata in atti dalla ricorrente (cfr. mail depositate unitamente al ricorso introduttivo) possono, tuttavia, ad avviso del giudicante, certamente essere ricondotte al superiore livello III della contrattazione collettiva di categoria - pure rivendicato in questa sede, sia pure in via subordinata - cui appartengono i lavoratori rientranti nel profilo esemplificativo dell'impiegato amministrativo.
D'altra parte la predetta qualifica (“impiegata amministrativa”) - rientrante appunto tra i profili elencati nella declaratoria del III livello - è espressamente indicata nelle buste paga in atti.
Deve, pertanto, ritenersi del tutto inadeguato e non corrispondente ai compiti in concreto disimpegnati dalla lavoratrice il livello di inquadramento (IV) dalla stessa ricevuto al momento dell'assunzione presso la resistente.
Quanto all'articolazione temporale della prestazione lavorativa, deve evidenziarsi che sulla base delle deposizioni testimoniali in atti non è possibile ritenere raggiunta la prova in ordine al dedotto lavoro straordinario.
Sul punto, alcun riscontro hanno rinvenuto, all'esito della espletata prova testimoniale, le deduzioni attoree in ordine all'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice nel corso del rapporto. Ed, infatti, anche sotto tale profilo, come già evidenziato, i testi escussi non hanno saputo riferire alcuna specifica circostanza rendendo dichiarazioni del tutto generiche e non circostanziate (cfr. verbali in atti).
Come è noto, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'effettivo svolgimento di lavoro oltre il normale orario, senza che a tale difetto di prova possa supplire la valutazione equitativa del giudice
(in tal senso, espressione di consolidato orientamento: Cassazione civile, sez. lav., 03 febbraio 2005 , n. 2144,; Cassazione civile , sez. lav., 29 gennaio 2003 , n. 1389; Cass., sez. lav., 14.08.98, n.
8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801;
Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84,
n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694).
Ma il fatto che il lavoratore chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario significa che egli ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, prova che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo raggiunta.
Deve, dunque, ritenersi provato lo svolgimento di una prestazione lavorativa secondo l'orario ordinario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto de qua, pari a 40 ore settimanali, come d'altra parte, risulta dalle buste paga in atti, in assenza, peraltro, di qualsivoglia contestazione da parte della convenuta. CP_3
Orbene, una volta ritenuta la sussistenza del rapporto subordinato dal 31.05.2012 al 27.10.2017, un orario di lavoro pari a quello ordinario contrattualmente previsto, lo svolgimento di compiti riconducibili al III livello di inquadramento di cui al CCNL Commercio - Terziario, competeva al datore, in virtù di una generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche (art. 2697, comma 2, c.p.c.), fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Al contrario, escluse le somme che la ricorrente ha ammesso aver percepito nonché quelle versate dalla società nel corso del processo (cfr. doc. in atti), nessuna ulteriore prova di pagamento è stata offerta dalla parte convenuta.
Tanto premesso, osserva il giudicante che certamente alla fattispecie concreta risultano direttamente applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria (CCNL
Commercio - Terziario) la cui utilizzazione risulta implicitamente dalla lettura delle buste paga esibite in cui viene fatto espresso riferimento al CCNL versato in atti, e, nelle quali, vengono richiamati istituti tipicamente di derivazione contrattuale.
Procedendo quindi ad una applicazione diretta del contratto indicato, la retribuzione spettante alla ricorrente per il periodo dal 31.05.2012 al 27.10.2017, avuto riguardo all'inquadramento espressamente richiesto in ricorso e riconosciuto in questa sede (III livello), andrà calcolata utilizzando come parametro valutativo le tabelle allegate al contratto di categoria.
Va pertanto riconosciuta la differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto invece calcolato in applicazione dei parametri suindicati;
va altresì affermato il suo diritto alle differenze dovute per
13^ e 14^ mensilità e quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro.
Deve, poi, essere riconosciuta in favore della lavoratrice istante la indennità sostitutiva del preavviso. Al riguardo, la ricorrente ha allegato di essere stata indotta a rassegnare le dimissioni a causa dell'inadempimento datoriale relativo al mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di agosto e settembre 2017 nonché del reiterato mancato riconoscimento, da parte della convenuta, di una retribuzione adeguata ai compiti dalla medesima lavoratrice in concreto disimpegnati per l'intera durata del rapporto intercorso con la convenuta.
Osserva il Tribunale che devono senz'altro qualificarsi come sorrette da giusta causa le dimissioni rassegnate dal lavoratore in quanto la mancata corresponsione della retribuzione che configuri, in concreto, grave inadempimento del datore di lavoro, giustifica la risoluzione del contratto di lavoro secondo i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive e costituisce giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 c.c. (Tribunale
Milano, sez. lav., 04/11/2014).
La giusta causa di dimissioni quindi si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Il contratto di lavoro si risolve cioè - salve la limitazione e la specifica previsione delle ipotesi rescissorie - secondo i principi generali della risoluzione del contratto per inadempimento e, quindi, per colpa della parte gravemente inadempiente nei confronti dell'altra.
Orbene, ritenuta provata la circostanza relativa alla mancata corresponsione delle retribuzioni per i mesi indicati in ricorso, ritiene il giudicante che un inadempimento siffatto da parte del datore di lavoro, costituisca giusta causa di recesso per il lavoratore.
Ed invero, non v'è dubbio che la retribuzione assolva la funzione vitale di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia i mezzi di sostentamento necessari per un'esistenza libera e dignitosa, di tal che l'inadempimento all'obbligo di corrispondere la stessa, protratto per vari mesi, non consente la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto di lavoro, recidendo, tra l'altro, in maniera irrimediabile, il vincolo fiduciario tra le parti.
Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c..
Va, invece, rigettata la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme richieste a titolo di permessi nonché a titolo di ferie non godute in assenza di una prova certa dei relativi fatti costitutivi.
In particolare, quanto all'indennità sostitutiva di ferie non godute va premesso in linea generale che in giurisprudenza si sono alternati diversi orientamenti in ordine alla natura di detta indennità.
Difatti, secondo una prima posizione della S.C., all'indennità in parola deve riconoscersi natura risarcitoria, in quanto essa è correlata ad un inadempimento del datore di lavoro rispetto alla obbligazione contrattuale di consentire il godimento del riposo feriale, ed è finalizzata ad indennizzare il lavoratore del danno (cfr, tra le altre, Cass. n. 12580/2003). Secondo altro orientamento, l'indennità ha carattere retributivo, perché in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo (cfr., tra le altre, Cass. n. 6607/2004).
Non manca, infine, una posizione intermedia che riconosce all'indennità, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto essa è idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, natura retributiva, perché rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali (cfr., tra le altre, Cass. n. 19303/2004).
Ciò posto, ritiene questo giudice di dover prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale che riconosce natura retributiva alla indennità de qua.
Ed invero, a fronte delle molteplici voci di danno potenzialmente connesse al mancato godimento delle ferie, l'indennità sostitutiva - commisurata com'è noto alla retribuzione giornaliera del lavoratore - mira propriamente a compensare, nell'ambito di un ordinario rapporto di sinallagmaticità, la prestazione lavorativa resa dal dipendente in eccesso rispetto al limite annuale legalmente e contrattualmente fissato. Come è stato esattamente sottolineato in giurisprudenza tale prestazione nella sua genesi, nel momento in cui viene resa, è pienamente legittima in virtù della mancata preventiva determinazione dell'arco temporale entro cui il dipendente deve godere del previsto riposo annuale;
è solo successivamente, per effetto del mancato godimento delle ferie nell'intero arco annuale di tempo, che tale prestazione - che in sé resta sempre lecita - diviene indebita obbligando il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore la retribuzione normalmente dovuta per il lavoro prestato in eccesso, oltre a risarcire i danni cagionati dal mancato (illecito) riconoscimento di un periodo di riposo annuale (cfr. Cass. 15776/2002; Cass. 13860/2000).
Dalla riconosciuta natura retributiva dell'indennità sostitutiva di ferie consegue che grava sul prestatore di lavoro, il quale agisca in giudizio per chiedere la retribuzione corrispondente al periodo di mancate ferie o riposi, l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, individuabile appunto nella loro mancata fruizione, e più precisamente, sotto l'aspetto positivo, nell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato (Cass. n. 22751/2004).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha adeguatamente assolto l'onere della prova su di sé gravante, non essendo emersa, all'esito dell'attività istruttoria svolta, la prova in ordine alla circostanza concernente l'effettiva mancata fruizione ovvero la esatta misura delle ferie fruite: i testi escussi infatti nulla di preciso hanno saputo riferire sul punto.
In difetto di prova dei relativi fatti costitutivi, non può trovare accoglimento la domanda diretta alla condanna di controparte al pagamento dell'indennità di cui si discorre. Venendo alla quantificazione delle spettanze retributive in questa sede riconosciute, parte ricorrente, riformulando i conteggi su invito del giudicante, ha prodotto dei prospetti contabili redatti secondo criteri logici e normativi che, non contestati, appaiono corretti e vanno pertanto condivisi.
In conclusione, va riconosciuta alla ricorrente la complessiva somma di euro 49618,36 (di cui euro
39670,45 a titolo di differenze retributive, euro 3627,69 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed euro 6320,22 a titolo di TFR).
Quanto agli accessori, spettano alla ricorrente sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla debenza dei singoli importi al soddisfo.
Va a questo punto esaminata la domanda riconvenzionale tempestivamente proposta dalla società convenuta.
La società ha dedotto, a fondamento della spiegata domanda, che la ricorrente alla data di cessazione del rapporto di lavoro (27.10.2017), ometteva di restituire l'autoveicolo aziendale concesso in uso alla lavoratrice a far data dal 01.03.2016.
Tale detenzione sine titulo provocava alla società datrice di lavoro un danno pari ai canoni di locazione richiesti dalla società Lease Plan Italia Spa per l'importo complessivo di euro 2540,35.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, emerge che già con la comunicazione mediante la quale la lavoratrice rassegnava le proprie dimissioni, ricevuta dalla convenuta in data
27.10.2017, la stessa richiedeva di conoscere le modalità per poter procedere alla restituzione del veicolo aziendale. A tale comunicazione, reiterata nel mese di gennaio 2018, la società rispondeva solo in data 8 febbraio 2018 rendendo noto il nominativo della persona cui la ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi per adempiere all'obbligo di restituzione.
L'autovettura in questione veniva, dunque, tempestivamente consegnata e restituita in data 9 febbraio 2018 (cfr. doc. in atti parte ricorrente).
Pertanto, non può ravvisarsi alcuna condotta colpevole imputabile alla lavoratrice che si è tempestivamente attivata, dapprima, per conoscere le modalità di restituzione dell'autovettura e, poi, una volta comunicate tali modalità dalla società, ha provveduto tempestivamente a consegnare l'autoveicolo presso la società di noleggio.
Peraltro, la società convenuta ha versato in atti una fattura, priva di data e sottoscrizione, che riporta l'importo dei canoni di locazione in questa sede richiesti, rispetto ai quali manca qualsivoglia riferimento all'autovettura in uso alla ricorrente, non avendo, infine, la società, fornito alcuna prova documentale del relativo pagamento.
La domanda, dunque, in parte de qua, non può essere accolta.
La società agisce infine, in via riconvenzionale, per richiedere la condanna della ricorrente al pagamento dell'importo di euro 453,33 e di euro 1418,00 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada di cui ai verbali di contestazione versati in atti, violazioni poste in essere dalla , in data 09.07.2017 ed in data 10.07.2017, mentre era alla guida Parte_1 dell'autoveicolo concessole in uso dall'azienda.
La domanda riconvenzionale in relazione a tali importi va accolta in quanto vi è prova documentale delle violazioni perpetrate dalla lavoratrice in un periodo in cui pacificamente la stessa utilizzava il veicolo indicato in ciascun verbale di contestazione versato in atti dalla convenuta. Peraltro, la ricorrente, sul punto, non ha mosso alcuna specifica contestazione né ha offerto una diversa ricostruzione degli accadimenti.
Pertanto, va condannata a corrispondere la somma di euro 1871,33 da Parte_1 decurtarsi, a titolo di compensazione, dal controcredito accertato con la presente pronunzia (euro
49618,36 – euro 1871,33).
Le spese di lite vengono compensate per due terzi in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda e del sensibile ridimensionamento delle pretese economiche azionate, considerata, altresì, la parziale fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 47747,03 (somma già decurtata del controcredito accertato in via riconvenzionale), per le causali in motivazione indicate, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) condanna la parte convenuta al pagamento di un terzo delle spese di giudizio, che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 2800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
d) compensa le spese di lite per i residui due terzi.
Santa Maria Capua Vetere, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni