Articolo 1605 del Codice civile
Articolo 1604Articolo 1606
Versione
19 aprile 1942
Art. 1605.

(Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione).

La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non puo' opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento. Si puo' in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformita' degli usi locali.

Se la liberazione o la cessione e' stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non e' stata trascritta, puo' essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio e' gia' trascorso, puo' essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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