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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile (giudizio di rinvio a seguito di tempestiva riassunzione ex art. 392 c.p.c.) iscritta al n. 13225 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.03.2025 ,vertente
TRA
c.f. ), iscritto al n. 103/2015 R.F. Parte_1 P.IVA_1
del Tribunale di Verona, in persona del Curatore fallimentare dott. (c.f. Parte_2 [...]
), rappresentato e difeso – giusta procura alle liti collazionata telematicamente C.F._1 all'atto di citazione e giusta autorizzazione resa il 04.07.2024 dal G.D.– dagli avv.ti Stefano Dindo
e Luca Andretto, procuratori con poteri fra loro disgiunti e domiciliatari presso il loro studio in
37121 Verona, via Leoncino n. 16, nonché presso i rispettivi indirizzi p.e.c.;
ATTORE-OPPONENTE
E
c.f. e p.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
80133 Napoli, via Santa Brigida n. 39, quale cessionaria del credito di in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., già costituita con avv. Antonio Formaro – pec
(per brevità ; Email_1 CP_1
CONVENUTA-OPPOSTA CONTUMACE
NONCHE'
, Società partecipante Controparte_3
al , partita IVA , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Laura Rossato, in una con l'Avv. Agostino Rigoli, in via tra loro disgiunta, con domicilio eletto presso il suo studio in 37138
Verona, Via Albere n. 10; CONVENUTA
E
1 (c.f. , nato ad [...] il Controparte_5 CodiceFiscale_2
19.10.1956, e (c.f. ), nata ad [...] Controparte_6 CodiceFiscale_3
(VR) il 21.05.1991, entrambi residenti in 37063 Isola della Scala (VR), piazza Nazario Sauro n. 8, entrambi privi di domicilio registrato presso l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali, in qualità di soci della cessata (c.f. Parte_3
), già debitrice esecutata, non costituita nel procedimento esecutivo n. 124/2016 RG;
P.IVA_4
(c.f. e p.IVA , con sede in Controparte_7 P.IVA_5
00142 Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persone del rappresentante legale pro tempore, in qualità di creditore intervenuto, rappresentato nel procedimento esecutivo dal procuratore speciale
(cfr. pec); Controparte_8
(c.f. ), nato in [...] il [...], residente in Parte_4 CodiceFiscale_4
Baricella (BO), via Roma n. 149, in qualità di creditore intervenuto, rappresentato e difeso nel procedimento esecutivo dall'avvocato Francesca Ferretti (cfr. pec);;
(già denominata )(c.f. , con sede in Roma, CP_9 Controparte_10 P.IVA_6
Lungotevere Flaminio n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di creditore intervenuto, rappresentato e difeso nel procedimento esecutivo dall'avvocato Daniele
Masin (cfr. pec);
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_5 CodiceFiscale_5
residente in [...], in qualità di creditore intervenuto, rappresentato e difeso nel procedimento esecutivo dagli avvocati Francesca Ferretti e Sabrina
Pittarello (cfr. pec);
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_6 CodiceFiscale_6
residente in [...] , in qualità di creditore intervenuto, rappresentato e difeso rappresentato e difeso nel procedimento esecutivo dagli avvocati Francesca
Ferretti e Sabrina Pittarello (cfr. pec);
(c.f. , con sede in 42122 Reggio Emilia, via Parte_7 P.IVA_7
Asseverati n. 1, in persona del rappresentante legale pro tempore, in qualità di creditore intervenuto, rappresentata e difesa nel procedimento esecutivo dall'avvocato Stefano Francescotti (cfr. pec);
(c.f. e p.IVA , con sede legale in Controparte_11 P.IVA_8
Longhena (BS), via Bargnano n. 5, in persona del rappresentante legale pro tempore, in qualità di creditore intervenuto, rappresentata e difesa nel procedimento esecutivo dall'avvocato Alessandra
Arici (cfr. pec);
CONVENUTI CONTUMACI (parti RGE 124/2016)
2 OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. giudizio di merito ex artt. 616, 617 e 512 c.p.c. a seguito di cassazione parziale con rinvio della sentenza n.1929/2022 del 14.07.2022 Tribunale di
Bologna nella procedura esecutiva immobiliare n. 124/2016 RGE.
CONCLUSIONI: presente solo parte attrice in riassunzione, già opponente “NEL MERITO: discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi all'atto di riassunzione e nota conclusiva autorizzata” (cfr. verbale dell'udienza del 5.03.2025)
FATTO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., tempestivamente notificato alle controparti (già parti del processo esecutivo a quo), il in epigrafe ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, in diversa composizione, competente per la fase rescissoria, al fine di sentir accogliere, in conformità alle statuizioni rese dalla S.C. con ordinanza n. 17408/2024 pubblicata il 24.06.2024 di cassazione parziale con rinvio della sentenza n. 1929/2022 resa dal Tribunale di Bologna in data
14.07.2022, le seguente conclusioni:
“darsi atto che è cosa giudicata ex art. 324 c.p.c. o, in subordine (nella denegata e non creduta ipotesi in cui la si ritenesse ancora sub iudice), accertarsi che (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_9
e la sua avente causa (c.f. ) non avevano Controparte_1 P.IVA_2
e non hanno diritto di partecipare alla fase distributiva del procedimento di espropriazione immobiliare n. 124/2016 R.G. di questo Ill.mo Tribunale a carico di Parte_3
(c.f. ); conseguentemente confermarsi l'annullamento
[...] P.IVA_4 dell'ordinanza resa l'01.10.2020 nel procedimento di espropriazione immobiliare n. 124/2016 R.G. di questo Ill.mo Tribunale, con cui il Giudice dell'Esecuzione aveva approvato un progetto di distribuzione e graduazione finale che tra i creditori beneficiari comprendeva anche CP_2
(c.f. ); disporsi il rinvio al Giudice dell'Esecuzione affinché definisca il
[...] P.IVA_9
procedimento di espropriazione immobiliare n. 124/2016 R.G. di questo Ill.mo Tribunale, mediante approvazione di un progetto di distribuzione e graduazione finale che tra i creditori beneficiari non includa né (c.f. ), né la sua avente causa Controparte_2 P.IVA_9 Controparte_1
(c.f. ; condannarsi (c.f. ) in solido
[...] P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_9
con (c.f. ), in persona dei rispettivi Controparte_12 P.IVA_2
CP_ legali rappresentanti pro tempore, a rifondere al (c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore fallimentare pro tempore, le spese (anche in via di rimborso forfettario) e competenze relative a tutti i gradi (primo grado, giudizio di legittimità e giudizio di rinvio) della presente opposizione agli atti esecutivi, da maggiorarsi del 30% essendo soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, oltre accessori previdenziali e fiscali, il tutto al netto delle spese liquidate dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 1929/2022 e già oggetto di rifusione”.
3 Si è costituita nel presente giudizio di rinvio solo la convenuta (creditrice intervenuta)
[...]
la quale ha Controparte_14 concluso, chiedendo: “preso atto della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 17.408/2024
RG del 24.06.2024, rimettere al Giudice dell'Esecuzione n. 124/2016 RG per l'adozione del nuovo provvedimento di distribuzione e non far luogo esso stesso alla pronunciata condanna di CP_1
in proprio e quale procuratrice speciale di alla restituzione al CP_2 Parte_1
di quanto da essa indebitamente percepito in sede di riparto. Con vittoria di spese e
[...] competenze, oltre spese generali, IVA e CPA sulle voci soggette”.
Quindi, dichiarata la contumacia delle altre parti convenute, ivi compreso il creditore opposto
(già costituitosi nel giudizio a quo culminato nella sentenza n. 1929/2022 in CP_1 surroga ex art. 111 c.p.c. dell'originario creditore , all'udienza del 5.03.2025, Controparte_2
presente solo la parte attrice/opponente, la causa è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. entro 30 giorni dall'udienza.
DIRITTO
Il presente giudizio di rinvio, di natura rescissoria, “è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata” entro i limiti dell'originario thema decidendum
(inammissibili ampliamenti o modifiche) e “delle preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità” ( Cass. ordinanza n. 24357 del 10/08/2023).
Ciò posto, questo Giudice è chiamato a dare attuazione con la presente sentenza, in sostituzione di quella solo parzialmente cassata (n. 1929/2022), ai principi (intangibili) di cui all'ordinanza della
S.C. n.17408/2024 del 24.06.2024 (in atti, in copia attestata conforme all'originale).
Sul punto, una breve premessa ricostruttiva appare necessaria.
Con la mentovata sentenza n. 1929/2022, l'intestato Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione ex artt. 617 e 512 c.p.c. proposta dal avverso l'ordinanza Parte_8
del GE di approvazione del progetto di riparto finale dell'espropriazione immobiliare n. 124/2016
R.G.E. e rigetto della contestazione distributiva dal primo sollevato (in particolare nella parte in cui era stata ammessa alla distribuzione delle somme in danno della debitrice esecutata,
[...]
tra gli altri creditori, anche – cui Parte_3 Controparte_2
4 era succeduta ex art. 111 c.p.c. (per brevità - così Controparte_1 CP_1
disponeva:
1) “in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_9
accerta che non aveva diritto di partecipare alla distribuzione di
[...] Controparte_2 quanto ricavato dalla vendita coattiva del lotto n. 2” per carenza di idoneo titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ. “;
2) “ per l'effetto - condanna e, anche per essa, l'intervenuta a Controparte_2 CP_1 restituire integralmente all'opponente la somma di € 304.964,43 percepita in forza del progetto di distribuzione e graduazione finale dell'11/6/2020, oltre agli interessi legali dal pagamento in esecuzione del riparto all'effettiva restituzione all'avente diritto”;
3) “rigetta l'opposizione con riferimento ai motivi di doglianza sul progetto di distribuzione e graduazione finale dell'11/6/2020 nei confronti di Controparte_14
e ogni domanda verso quest'ultima”;
[...]
4) “condanna e a rifondere in solido tra loro al Controparte_2 CP_1 [...] le spese di lite che liquida in € 208,25 per esborsi ed € 20.121,40 Parte_9
per compensi, oltre spese generali e accessori di legge”;
5) “compensa le spese di lite tra il e Parte_9 [...]
. Controparte_14
Avverso la suddetta sentenza di primo grado veniva proposto ricorso per cassazione ex art. 111, co.
7 Cost. dalla creditrice quale avente causa di in base a 5 motivi di CP_1 Controparte_2
ricorso, diffusamente contestati dal Fallimento-resistente in detta sede.
Con controricorso ex art. 370 c.p.c., proponeva ricorso incidentale chiedendo, a CP_14
sua volta, la cassazione della sentenza n. 1929/2022, salvo poi a rinunciare ex art. 390 c.p.c. al proprio ricorso incidentale, con accettazione da parte del Fallimento, a spese di lite compensate.
Con la suddetta ordinanza n. 17408/2024 pubblicata il 24.06.2024 la Corte di Cassazione così provvedeva:
“- dichiara estinto il giudizio limitatamente al ricorso incidentale proposto da
[...]
nei confronti del e compensa Controparte_14 Parte_8
integralmente le spese di giudizio tra dette parti;
- rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale;
accoglie il quinto motivo del ricorso principale cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Bologna che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio”.
5 Segnatamente la S.C. rigettava il motivo di ricorso (principale) proposto da di asserita CP_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 474, comma 2, nn. 2 e 3 cod. proc. civ. “per avere la sentenza impugnata ritenuto che il mutuo, posto a base dell'intervento di essa ricorrente e della domanda di partecipare alla distribuzione del ricavato, non fosse un valido titolo esecutivo, sebbene il dato di giudizio in tal senso valorizzato dal decidente, consistente nel fatto che non fosse stata documentata anche l'erogazione e la contestuale quietanza, contrasterebbe con la novellazione della norma nel 2005, che avrebbe esteso l'efficacia esecutiva degli atti ricevuti dal notaio anche alle obbligazioni non risultanti direttamente dall'atto, e sebbene, ancora, l'avvenuta erogazione della somma concessa a mutuo fosse stata riconosciuta dallo stesso opponente”, come anche gli ulteriori motivi (uno assorbito), ad eccezione del quinto motivo incentrato sui limiti della natura rescindente del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
In definitiva, con la citata ordinanza è stata confermata la statuizione del Giudice di prime cure in punto di accertamento dell'insussistenza del diritto di (e sua avente causa Controparte_2 CP_1
di partecipare alla distribuzione di quanto ricavato dalla vendita coattiva dei beni di cui alla procedura esecutiva a quo per insussistenza di valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. 1 sotteso all'intervento della suddetta creditrice.
Per converso, la S.C. ha accolto il motivo di ricorso con il quale lamentava la violazione e CP_1 falsa applicazione degli artt. 596 e 598 cod. proc. civ. “per avere la sentenza impugnata violato la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione perché, atteso il carattere rescindente dell'opposizione agli atti esecutivi, il Tribunale una volta accolta l'opposizione del Parte_1
avrebbe dovuto rimettere al giudice dell'esecuzione l'adozione di un nuovo provvedimento di distribuzione e non far luogo esso stesso alla pronunciata condanna di alla restituzione al CP_1
di quanto da questa indebitamente percepito in sede di riparto “. Pt_8
Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure
“accolta l'opposizione, ha anche pronunciato la condanna di a restituire le somme riscosse in CP_1 sede di distribuzione in favore del Fallimento opponente”, con ciò adottando “un provvedimento riservato alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione”, cui spetta “indefettibilmente, in esito all'opposizione ex art. 617 c.p.c.” di natura solo rescindente,“adottare nella procedura esecutiva i provvedimenti tesi a conformare il suo andamento alla decisione sull'atto esecutivo impugnato”.
Così delineati i limiti del presente giudizio di rinvio, l'adito Tribunale, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui haaccertato l'insussistenza del diritto di (e già della dante causa di partecipare alla distribuzione di CP_1 Controparte_2
quanto ricavato dalla vendita coattiva dei beni di cui all'espropriazione immobiliare RGE 124/2016 per carenza di idoneo titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ., è tenuto a dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza opposta emessa dal GE in data 01.10.2020 (doc.3), nella parte in cui ha approvato e dichiarato esecutivo il progetto di riparto finale in seno all'esecuzione immobiliare RGE 124/2016, assegnando in pagamento alla suddetta creditrice la somma di € 304.964,43.
Per l'effetto, in conformità al dictum della Suprema Corte e natura (solo) rescindente del presente giudizio oppositivo, alla caducazione della ordinanza opposta consegue la remissione degli atti al
GE competente (in via esclusiva) ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali “tesi a conformare il progetto di riparto”, ancorché già eseguito, alla presente decisione.
Occorre, infine, provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra Parte_1
opponente e creditore opposto (succeduto ad come tale estromessa dal CP_1 CP_2
giudizio).
Sul punto, giova rammentare che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. ordinanza n. 29056 del
11/11/2024).
7 Con l'ulteriore precisazione che “nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art.
91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte -cfr.Cass.n.26918/2018-. Inoltre, secondo Cass., n. 22381/2009 nel caso di unica domanda articolata in più capi dei quali alcuni vengano rigettati o di domanda unica accolta in misura inferiore al petitum, l'art.92 c.p.c. consente al giudice di giungere alla compensazione delle spese anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta ravvisando in tale posizione la soccombenza parziale di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Sez. U - , ord.
n. 32906 del 08/11/2022).
Tanto chiarito, nella fattispecie in esame, valutato l'esito complessivo della lite, con accoglimento dell'opposizione sulla contestazione distributiva spiegata dal Parte_9
nei confronti del creditore opposto, già e poi suo avente causa e,
[...] Controparte_2 CP_1
tuttavia, acclarata l'inammissibilità- nel presente giudizio- della domanda conseguenziale a quella caducatoria del provvedimento opposto, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare per 1/3 le spese di lite di primo grado e del presente giudizio di rinvio nonché quelle di cassazione, ponendo a carico di succeduta ad ex art. 111 c.p.c., e soccombente CP_1 CP_2
prevalente, la residua frazione di 2/3.
Le spese processuali, a lordo della compensazione di 1/3 (in dispositivo), sono così liquidate:
- per il giudizio di primo grado RG n.1629/2021 culminato nella sentenza n. 1929/2022, cassata sola in parte:
a) ai medi tabellari fase di studio ed introduttiva, esclusa la fase istruttoria (causa solo documentale ab initio);
b) ai medi tabellari per la fase decisoria;
c) applicata la maggiorazione del 30% per attività ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014;
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.046,00
Aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la
€ 3.613,80 consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1
8 bis) solo per attività giudizio di primo grado (non di rinvio)
- per il presente giudizio di rinvio, in quanto non giudizio autonomo ma prosecuzione del primo, ad esito vincolato, escluse maggiorazioni ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 per apporto non rilevante ai fini della presente decisione della allegata attività, compensi liquidati nella misura del
50% dei valori medi fase introduttiva/di studio/ decisoria:
€ 6.023,00
Tot € 21.682,80
€ 195.00 *2 (c.u. e marca da bollo RG 1629/2021 e presente giudizio) + 13,25 per esborsi
(notifiche giudizio RG n.1629/2021) ed € 23,13 (notifiche presente giudizio)= tot 426,38
per il giudizio di cassazione n. 24631/2022 , ai medi tabellari per fase introduttiva e di studio, ai minimi per fase decisionale (complessità minima)
Fase di studio della controversia, valore medio 4.961,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio 3.260,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.276,00
Compenso tabellare € 9.497,00
Applicata la riduzione di 1/3 per compensazione parziale delle spese, l'importo complessivo liquidato ascende ad € 20.786,55 (2/3 di € 31.179,80) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge ed € 284,25 per esborsi (2/3 di € 426,38).
Si dà atto, infine, come precisato dal , che risultano già corrisposti da (e/o sua Parte_1 CP_1
dante causa) i compensi liquidati a titolo di spese legali in forza della sentenza di primo grado caducata in parte qua , il cui importo, pari ad € 208,25 per esborsi ed € 20.121,40 per compensi oltre spese generali e accessori di legge, deve, dunque, porsi in detrazione, per compensazione, a quanto sopra liquidato.
Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra opponente e la Parte_1 [...]
, in quanto già compensate nei relativi giudizi di Controparte_3
primo grado e cassazione (statuizioni, in parte qua, passate in giudicato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
9 1) dà atto del passaggio in giudicato della sentenza Tribunale di Bologna n. 1929/2022, nella parte in cui haaccertato l'insussistenza del diritto di e per essa del successore- Controparte_2
cessionario i partecipare alla distribuzione Controparte_1
di quanto ricavato dalla vendita coattiva dei beni di cui all'espropriazione immobiliare RGE
124/2016 per carenza di idoneo titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ., nonché nella parte in cui ha rigettato l'opposizione e ogni altra domanda nei confronti di
[...]
a spese compensate, anche del giudizio di Controparte_14
cassazione, giusta ordinanza della Corte di Cassazione n. 17408/2024 pubblicata il 24.06.2024;
2) DICHIARA l'illegittimità e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'ordinanza opposta emessa dal GE in data 01.10.2020 nella parte in cui, disattesa la contestazione ex art. 512 c.p.c. del
Fallimento opponente e, dunque, approvato e dichiarato esecutivo il progetto di riparto finale redatto dal professionista delegato e depositato l'11.06.2020 in seno all'esecuzione immobiliare
RGE 124/2016, ha assegnato in pagamento alla suddetta creditrice cui è Controparte_2 succeduto ex art. 111 c.p.c. la somma di € 304.964,43; CP_1
3) RIMETTE gli atti al GE dell'esecuzione immobiliare RGE 124/2016 per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali di competenza;
4) CONDANNA il creditore opposto e ricorrente in cassazione
[...]
in persona del rappresentante legale p.t., alla refusione delle Controparte_1
spese di lite del giudizio di primo grado, cassazione e presente giudizio di rinvio, in favore del in persona del Curatore p.t. complessivamente Parte_1 liquidate, nella misura di 2/3 del totale, compensate per 1/3, in € 20.786,55 (pari a 2/3 di €
31.179,80) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge ed € 284,25 per esborsi, cui detrarre, a titolo di compensazione, rispettivamente la somma di €
20.121,40 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori di legge ed € 208,25 per esborsi, in quanto somme già corrisposte a titolo di spese legali dal suddetto creditore in esecuzione della sentenza di primo grado caducata in parte qua;
5) nulla sulle spese di lite nei rapporti con la
[...]
Controparte_14
Così deciso in Bologna, in data 21/03/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “E' convinzione di questa Corte che il riconoscimento della qualità di titolo esecutivo all'atto ricevuto da notaio, relativamente all'obbligazione di somma di denaro generata dal negozio nello stesso documentato, presuppone che esso contenga l'indicazione degli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione, indispensabili per la funzione esecutiva
(Cass., Sez. III, 19/09/2014, 19738) e non dipende dalla particolare efficacia probatoria dell'atto, ma dalla pubblica fede che il notaio vi attribuisce, con la conseguenza che tale qualità non può essere riconosciuta alla scrittura privata autenticata, nonostante l'efficacia probatoria di cui essa è dotata, in ragione dell'autenticazione da parte del notaio
(Cass., Sez. III, 19/07/2005, n. 15219). Considerata la natura di contratto reale del mutuo – che si perfeziona allorchè la traditio rei si concreta nella messa a disposizione del mutuatario della somma mutata –, è del tutto conseguente, alla luce della ricordata convinzione, che a fini di esecuzione l'attestazione in forma pubblica per mezzo di atto di notaio del perfezionamento del negozio si estenda anche, quando queste non siano attività assolte contestualmente, alle operazioni consistenti nell'erogazione della somma data a mutuo e nella corrispondente quietanza resa per il suo ricevimento. Si afferma, infatti, stabilmente, come ricordato anche dalla sentenza in disamina, che ai fini dell'esecuzione forzata che abbia luogo in forza di un atto pubblico notarile ovvero di una scrittura privata autenticata che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo, pur risultando precisamente fissate le condizioni per la sua venuta ad esistenza, è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme e, cioè, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (Cass., Sez. III, 28/1272021, n. 41791). E dunque evidente alla luce dei trascritti postulati – ed a conferma, perciò, della correttezza del giudizio espresso dal giudice del merito – che il contratto mutuo pur se risultante da atto notarile non funge tuttavia da idoneo titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ. se in analoga forma non constino l'atto di erogazione e quello di quietanza, con l'ovvio conseguente riflesso, come ancora qui bene ha sottolineato il decidente, che di nessun effetto a questo riguardo si rivela il fatto che il ricevimento della somma non sia contestato o che sia addirittura ammesso”.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile (giudizio di rinvio a seguito di tempestiva riassunzione ex art. 392 c.p.c.) iscritta al n. 13225 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.03.2025 ,vertente
TRA
c.f. ), iscritto al n. 103/2015 R.F. Parte_1 P.IVA_1
del Tribunale di Verona, in persona del Curatore fallimentare dott. (c.f. Parte_2 [...]
), rappresentato e difeso – giusta procura alle liti collazionata telematicamente C.F._1 all'atto di citazione e giusta autorizzazione resa il 04.07.2024 dal G.D.– dagli avv.ti Stefano Dindo
e Luca Andretto, procuratori con poteri fra loro disgiunti e domiciliatari presso il loro studio in
37121 Verona, via Leoncino n. 16, nonché presso i rispettivi indirizzi p.e.c.;
ATTORE-OPPONENTE
E
c.f. e p.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
80133 Napoli, via Santa Brigida n. 39, quale cessionaria del credito di in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., già costituita con avv. Antonio Formaro – pec
(per brevità ; Email_1 CP_1
CONVENUTA-OPPOSTA CONTUMACE
NONCHE'
, Società partecipante Controparte_3
al , partita IVA , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Laura Rossato, in una con l'Avv. Agostino Rigoli, in via tra loro disgiunta, con domicilio eletto presso il suo studio in 37138
Verona, Via Albere n. 10; CONVENUTA
E
1 (c.f. , nato ad [...] il Controparte_5 CodiceFiscale_2
19.10.1956, e (c.f. ), nata ad [...] Controparte_6 CodiceFiscale_3
(VR) il 21.05.1991, entrambi residenti in 37063 Isola della Scala (VR), piazza Nazario Sauro n. 8, entrambi privi di domicilio registrato presso l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali, in qualità di soci della cessata (c.f. Parte_3
), già debitrice esecutata, non costituita nel procedimento esecutivo n. 124/2016 RG;
P.IVA_4
(c.f. e p.IVA , con sede in Controparte_7 P.IVA_5
00142 Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persone del rappresentante legale pro tempore, in qualità di creditore intervenuto, rappresentato nel procedimento esecutivo dal procuratore speciale
(cfr. pec); Controparte_8
(c.f. ), nato in [...] il [...], residente in Parte_4 CodiceFiscale_4
Baricella (BO), via Roma n. 149, in qualità di creditore intervenuto, rappresentato e difeso nel procedimento esecutivo dall'avvocato Francesca Ferretti (cfr. pec);;
(già denominata )(c.f. , con sede in Roma, CP_9 Controparte_10 P.IVA_6
Lungotevere Flaminio n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di creditore intervenuto, rappresentato e difeso nel procedimento esecutivo dall'avvocato Daniele
Masin (cfr. pec);
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_5 CodiceFiscale_5
residente in [...], in qualità di creditore intervenuto, rappresentato e difeso nel procedimento esecutivo dagli avvocati Francesca Ferretti e Sabrina
Pittarello (cfr. pec);
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_6 CodiceFiscale_6
residente in [...] , in qualità di creditore intervenuto, rappresentato e difeso rappresentato e difeso nel procedimento esecutivo dagli avvocati Francesca
Ferretti e Sabrina Pittarello (cfr. pec);
(c.f. , con sede in 42122 Reggio Emilia, via Parte_7 P.IVA_7
Asseverati n. 1, in persona del rappresentante legale pro tempore, in qualità di creditore intervenuto, rappresentata e difesa nel procedimento esecutivo dall'avvocato Stefano Francescotti (cfr. pec);
(c.f. e p.IVA , con sede legale in Controparte_11 P.IVA_8
Longhena (BS), via Bargnano n. 5, in persona del rappresentante legale pro tempore, in qualità di creditore intervenuto, rappresentata e difesa nel procedimento esecutivo dall'avvocato Alessandra
Arici (cfr. pec);
CONVENUTI CONTUMACI (parti RGE 124/2016)
2 OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. giudizio di merito ex artt. 616, 617 e 512 c.p.c. a seguito di cassazione parziale con rinvio della sentenza n.1929/2022 del 14.07.2022 Tribunale di
Bologna nella procedura esecutiva immobiliare n. 124/2016 RGE.
CONCLUSIONI: presente solo parte attrice in riassunzione, già opponente “NEL MERITO: discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi all'atto di riassunzione e nota conclusiva autorizzata” (cfr. verbale dell'udienza del 5.03.2025)
FATTO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., tempestivamente notificato alle controparti (già parti del processo esecutivo a quo), il in epigrafe ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, in diversa composizione, competente per la fase rescissoria, al fine di sentir accogliere, in conformità alle statuizioni rese dalla S.C. con ordinanza n. 17408/2024 pubblicata il 24.06.2024 di cassazione parziale con rinvio della sentenza n. 1929/2022 resa dal Tribunale di Bologna in data
14.07.2022, le seguente conclusioni:
“darsi atto che è cosa giudicata ex art. 324 c.p.c. o, in subordine (nella denegata e non creduta ipotesi in cui la si ritenesse ancora sub iudice), accertarsi che (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_9
e la sua avente causa (c.f. ) non avevano Controparte_1 P.IVA_2
e non hanno diritto di partecipare alla fase distributiva del procedimento di espropriazione immobiliare n. 124/2016 R.G. di questo Ill.mo Tribunale a carico di Parte_3
(c.f. ); conseguentemente confermarsi l'annullamento
[...] P.IVA_4 dell'ordinanza resa l'01.10.2020 nel procedimento di espropriazione immobiliare n. 124/2016 R.G. di questo Ill.mo Tribunale, con cui il Giudice dell'Esecuzione aveva approvato un progetto di distribuzione e graduazione finale che tra i creditori beneficiari comprendeva anche CP_2
(c.f. ); disporsi il rinvio al Giudice dell'Esecuzione affinché definisca il
[...] P.IVA_9
procedimento di espropriazione immobiliare n. 124/2016 R.G. di questo Ill.mo Tribunale, mediante approvazione di un progetto di distribuzione e graduazione finale che tra i creditori beneficiari non includa né (c.f. ), né la sua avente causa Controparte_2 P.IVA_9 Controparte_1
(c.f. ; condannarsi (c.f. ) in solido
[...] P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_9
con (c.f. ), in persona dei rispettivi Controparte_12 P.IVA_2
CP_ legali rappresentanti pro tempore, a rifondere al (c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore fallimentare pro tempore, le spese (anche in via di rimborso forfettario) e competenze relative a tutti i gradi (primo grado, giudizio di legittimità e giudizio di rinvio) della presente opposizione agli atti esecutivi, da maggiorarsi del 30% essendo soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, oltre accessori previdenziali e fiscali, il tutto al netto delle spese liquidate dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 1929/2022 e già oggetto di rifusione”.
3 Si è costituita nel presente giudizio di rinvio solo la convenuta (creditrice intervenuta)
[...]
la quale ha Controparte_14 concluso, chiedendo: “preso atto della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 17.408/2024
RG del 24.06.2024, rimettere al Giudice dell'Esecuzione n. 124/2016 RG per l'adozione del nuovo provvedimento di distribuzione e non far luogo esso stesso alla pronunciata condanna di CP_1
in proprio e quale procuratrice speciale di alla restituzione al CP_2 Parte_1
di quanto da essa indebitamente percepito in sede di riparto. Con vittoria di spese e
[...] competenze, oltre spese generali, IVA e CPA sulle voci soggette”.
Quindi, dichiarata la contumacia delle altre parti convenute, ivi compreso il creditore opposto
(già costituitosi nel giudizio a quo culminato nella sentenza n. 1929/2022 in CP_1 surroga ex art. 111 c.p.c. dell'originario creditore , all'udienza del 5.03.2025, Controparte_2
presente solo la parte attrice/opponente, la causa è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. entro 30 giorni dall'udienza.
DIRITTO
Il presente giudizio di rinvio, di natura rescissoria, “è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata” entro i limiti dell'originario thema decidendum
(inammissibili ampliamenti o modifiche) e “delle preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità” ( Cass. ordinanza n. 24357 del 10/08/2023).
Ciò posto, questo Giudice è chiamato a dare attuazione con la presente sentenza, in sostituzione di quella solo parzialmente cassata (n. 1929/2022), ai principi (intangibili) di cui all'ordinanza della
S.C. n.17408/2024 del 24.06.2024 (in atti, in copia attestata conforme all'originale).
Sul punto, una breve premessa ricostruttiva appare necessaria.
Con la mentovata sentenza n. 1929/2022, l'intestato Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione ex artt. 617 e 512 c.p.c. proposta dal avverso l'ordinanza Parte_8
del GE di approvazione del progetto di riparto finale dell'espropriazione immobiliare n. 124/2016
R.G.E. e rigetto della contestazione distributiva dal primo sollevato (in particolare nella parte in cui era stata ammessa alla distribuzione delle somme in danno della debitrice esecutata,
[...]
tra gli altri creditori, anche – cui Parte_3 Controparte_2
4 era succeduta ex art. 111 c.p.c. (per brevità - così Controparte_1 CP_1
disponeva:
1) “in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_9
accerta che non aveva diritto di partecipare alla distribuzione di
[...] Controparte_2 quanto ricavato dalla vendita coattiva del lotto n. 2” per carenza di idoneo titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ. “;
2) “ per l'effetto - condanna e, anche per essa, l'intervenuta a Controparte_2 CP_1 restituire integralmente all'opponente la somma di € 304.964,43 percepita in forza del progetto di distribuzione e graduazione finale dell'11/6/2020, oltre agli interessi legali dal pagamento in esecuzione del riparto all'effettiva restituzione all'avente diritto”;
3) “rigetta l'opposizione con riferimento ai motivi di doglianza sul progetto di distribuzione e graduazione finale dell'11/6/2020 nei confronti di Controparte_14
e ogni domanda verso quest'ultima”;
[...]
4) “condanna e a rifondere in solido tra loro al Controparte_2 CP_1 [...] le spese di lite che liquida in € 208,25 per esborsi ed € 20.121,40 Parte_9
per compensi, oltre spese generali e accessori di legge”;
5) “compensa le spese di lite tra il e Parte_9 [...]
. Controparte_14
Avverso la suddetta sentenza di primo grado veniva proposto ricorso per cassazione ex art. 111, co.
7 Cost. dalla creditrice quale avente causa di in base a 5 motivi di CP_1 Controparte_2
ricorso, diffusamente contestati dal Fallimento-resistente in detta sede.
Con controricorso ex art. 370 c.p.c., proponeva ricorso incidentale chiedendo, a CP_14
sua volta, la cassazione della sentenza n. 1929/2022, salvo poi a rinunciare ex art. 390 c.p.c. al proprio ricorso incidentale, con accettazione da parte del Fallimento, a spese di lite compensate.
Con la suddetta ordinanza n. 17408/2024 pubblicata il 24.06.2024 la Corte di Cassazione così provvedeva:
“- dichiara estinto il giudizio limitatamente al ricorso incidentale proposto da
[...]
nei confronti del e compensa Controparte_14 Parte_8
integralmente le spese di giudizio tra dette parti;
- rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale;
accoglie il quinto motivo del ricorso principale cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Bologna che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio”.
5 Segnatamente la S.C. rigettava il motivo di ricorso (principale) proposto da di asserita CP_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 474, comma 2, nn. 2 e 3 cod. proc. civ. “per avere la sentenza impugnata ritenuto che il mutuo, posto a base dell'intervento di essa ricorrente e della domanda di partecipare alla distribuzione del ricavato, non fosse un valido titolo esecutivo, sebbene il dato di giudizio in tal senso valorizzato dal decidente, consistente nel fatto che non fosse stata documentata anche l'erogazione e la contestuale quietanza, contrasterebbe con la novellazione della norma nel 2005, che avrebbe esteso l'efficacia esecutiva degli atti ricevuti dal notaio anche alle obbligazioni non risultanti direttamente dall'atto, e sebbene, ancora, l'avvenuta erogazione della somma concessa a mutuo fosse stata riconosciuta dallo stesso opponente”, come anche gli ulteriori motivi (uno assorbito), ad eccezione del quinto motivo incentrato sui limiti della natura rescindente del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
In definitiva, con la citata ordinanza è stata confermata la statuizione del Giudice di prime cure in punto di accertamento dell'insussistenza del diritto di (e sua avente causa Controparte_2 CP_1
di partecipare alla distribuzione di quanto ricavato dalla vendita coattiva dei beni di cui alla procedura esecutiva a quo per insussistenza di valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. 1 sotteso all'intervento della suddetta creditrice.
Per converso, la S.C. ha accolto il motivo di ricorso con il quale lamentava la violazione e CP_1 falsa applicazione degli artt. 596 e 598 cod. proc. civ. “per avere la sentenza impugnata violato la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione perché, atteso il carattere rescindente dell'opposizione agli atti esecutivi, il Tribunale una volta accolta l'opposizione del Parte_1
avrebbe dovuto rimettere al giudice dell'esecuzione l'adozione di un nuovo provvedimento di distribuzione e non far luogo esso stesso alla pronunciata condanna di alla restituzione al CP_1
di quanto da questa indebitamente percepito in sede di riparto “. Pt_8
Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure
“accolta l'opposizione, ha anche pronunciato la condanna di a restituire le somme riscosse in CP_1 sede di distribuzione in favore del Fallimento opponente”, con ciò adottando “un provvedimento riservato alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione”, cui spetta “indefettibilmente, in esito all'opposizione ex art. 617 c.p.c.” di natura solo rescindente,“adottare nella procedura esecutiva i provvedimenti tesi a conformare il suo andamento alla decisione sull'atto esecutivo impugnato”.
Così delineati i limiti del presente giudizio di rinvio, l'adito Tribunale, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui haaccertato l'insussistenza del diritto di (e già della dante causa di partecipare alla distribuzione di CP_1 Controparte_2
quanto ricavato dalla vendita coattiva dei beni di cui all'espropriazione immobiliare RGE 124/2016 per carenza di idoneo titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ., è tenuto a dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza opposta emessa dal GE in data 01.10.2020 (doc.3), nella parte in cui ha approvato e dichiarato esecutivo il progetto di riparto finale in seno all'esecuzione immobiliare RGE 124/2016, assegnando in pagamento alla suddetta creditrice la somma di € 304.964,43.
Per l'effetto, in conformità al dictum della Suprema Corte e natura (solo) rescindente del presente giudizio oppositivo, alla caducazione della ordinanza opposta consegue la remissione degli atti al
GE competente (in via esclusiva) ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali “tesi a conformare il progetto di riparto”, ancorché già eseguito, alla presente decisione.
Occorre, infine, provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra Parte_1
opponente e creditore opposto (succeduto ad come tale estromessa dal CP_1 CP_2
giudizio).
Sul punto, giova rammentare che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. ordinanza n. 29056 del
11/11/2024).
7 Con l'ulteriore precisazione che “nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art.
91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte -cfr.Cass.n.26918/2018-. Inoltre, secondo Cass., n. 22381/2009 nel caso di unica domanda articolata in più capi dei quali alcuni vengano rigettati o di domanda unica accolta in misura inferiore al petitum, l'art.92 c.p.c. consente al giudice di giungere alla compensazione delle spese anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta ravvisando in tale posizione la soccombenza parziale di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Sez. U - , ord.
n. 32906 del 08/11/2022).
Tanto chiarito, nella fattispecie in esame, valutato l'esito complessivo della lite, con accoglimento dell'opposizione sulla contestazione distributiva spiegata dal Parte_9
nei confronti del creditore opposto, già e poi suo avente causa e,
[...] Controparte_2 CP_1
tuttavia, acclarata l'inammissibilità- nel presente giudizio- della domanda conseguenziale a quella caducatoria del provvedimento opposto, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare per 1/3 le spese di lite di primo grado e del presente giudizio di rinvio nonché quelle di cassazione, ponendo a carico di succeduta ad ex art. 111 c.p.c., e soccombente CP_1 CP_2
prevalente, la residua frazione di 2/3.
Le spese processuali, a lordo della compensazione di 1/3 (in dispositivo), sono così liquidate:
- per il giudizio di primo grado RG n.1629/2021 culminato nella sentenza n. 1929/2022, cassata sola in parte:
a) ai medi tabellari fase di studio ed introduttiva, esclusa la fase istruttoria (causa solo documentale ab initio);
b) ai medi tabellari per la fase decisoria;
c) applicata la maggiorazione del 30% per attività ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014;
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.046,00
Aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la
€ 3.613,80 consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1
8 bis) solo per attività giudizio di primo grado (non di rinvio)
- per il presente giudizio di rinvio, in quanto non giudizio autonomo ma prosecuzione del primo, ad esito vincolato, escluse maggiorazioni ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 per apporto non rilevante ai fini della presente decisione della allegata attività, compensi liquidati nella misura del
50% dei valori medi fase introduttiva/di studio/ decisoria:
€ 6.023,00
Tot € 21.682,80
€ 195.00 *2 (c.u. e marca da bollo RG 1629/2021 e presente giudizio) + 13,25 per esborsi
(notifiche giudizio RG n.1629/2021) ed € 23,13 (notifiche presente giudizio)= tot 426,38
per il giudizio di cassazione n. 24631/2022 , ai medi tabellari per fase introduttiva e di studio, ai minimi per fase decisionale (complessità minima)
Fase di studio della controversia, valore medio 4.961,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio 3.260,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.276,00
Compenso tabellare € 9.497,00
Applicata la riduzione di 1/3 per compensazione parziale delle spese, l'importo complessivo liquidato ascende ad € 20.786,55 (2/3 di € 31.179,80) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge ed € 284,25 per esborsi (2/3 di € 426,38).
Si dà atto, infine, come precisato dal , che risultano già corrisposti da (e/o sua Parte_1 CP_1
dante causa) i compensi liquidati a titolo di spese legali in forza della sentenza di primo grado caducata in parte qua , il cui importo, pari ad € 208,25 per esborsi ed € 20.121,40 per compensi oltre spese generali e accessori di legge, deve, dunque, porsi in detrazione, per compensazione, a quanto sopra liquidato.
Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra opponente e la Parte_1 [...]
, in quanto già compensate nei relativi giudizi di Controparte_3
primo grado e cassazione (statuizioni, in parte qua, passate in giudicato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
9 1) dà atto del passaggio in giudicato della sentenza Tribunale di Bologna n. 1929/2022, nella parte in cui haaccertato l'insussistenza del diritto di e per essa del successore- Controparte_2
cessionario i partecipare alla distribuzione Controparte_1
di quanto ricavato dalla vendita coattiva dei beni di cui all'espropriazione immobiliare RGE
124/2016 per carenza di idoneo titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ., nonché nella parte in cui ha rigettato l'opposizione e ogni altra domanda nei confronti di
[...]
a spese compensate, anche del giudizio di Controparte_14
cassazione, giusta ordinanza della Corte di Cassazione n. 17408/2024 pubblicata il 24.06.2024;
2) DICHIARA l'illegittimità e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'ordinanza opposta emessa dal GE in data 01.10.2020 nella parte in cui, disattesa la contestazione ex art. 512 c.p.c. del
Fallimento opponente e, dunque, approvato e dichiarato esecutivo il progetto di riparto finale redatto dal professionista delegato e depositato l'11.06.2020 in seno all'esecuzione immobiliare
RGE 124/2016, ha assegnato in pagamento alla suddetta creditrice cui è Controparte_2 succeduto ex art. 111 c.p.c. la somma di € 304.964,43; CP_1
3) RIMETTE gli atti al GE dell'esecuzione immobiliare RGE 124/2016 per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali di competenza;
4) CONDANNA il creditore opposto e ricorrente in cassazione
[...]
in persona del rappresentante legale p.t., alla refusione delle Controparte_1
spese di lite del giudizio di primo grado, cassazione e presente giudizio di rinvio, in favore del in persona del Curatore p.t. complessivamente Parte_1 liquidate, nella misura di 2/3 del totale, compensate per 1/3, in € 20.786,55 (pari a 2/3 di €
31.179,80) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge ed € 284,25 per esborsi, cui detrarre, a titolo di compensazione, rispettivamente la somma di €
20.121,40 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori di legge ed € 208,25 per esborsi, in quanto somme già corrisposte a titolo di spese legali dal suddetto creditore in esecuzione della sentenza di primo grado caducata in parte qua;
5) nulla sulle spese di lite nei rapporti con la
[...]
Controparte_14
Così deciso in Bologna, in data 21/03/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “E' convinzione di questa Corte che il riconoscimento della qualità di titolo esecutivo all'atto ricevuto da notaio, relativamente all'obbligazione di somma di denaro generata dal negozio nello stesso documentato, presuppone che esso contenga l'indicazione degli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione, indispensabili per la funzione esecutiva
(Cass., Sez. III, 19/09/2014, 19738) e non dipende dalla particolare efficacia probatoria dell'atto, ma dalla pubblica fede che il notaio vi attribuisce, con la conseguenza che tale qualità non può essere riconosciuta alla scrittura privata autenticata, nonostante l'efficacia probatoria di cui essa è dotata, in ragione dell'autenticazione da parte del notaio
(Cass., Sez. III, 19/07/2005, n. 15219). Considerata la natura di contratto reale del mutuo – che si perfeziona allorchè la traditio rei si concreta nella messa a disposizione del mutuatario della somma mutata –, è del tutto conseguente, alla luce della ricordata convinzione, che a fini di esecuzione l'attestazione in forma pubblica per mezzo di atto di notaio del perfezionamento del negozio si estenda anche, quando queste non siano attività assolte contestualmente, alle operazioni consistenti nell'erogazione della somma data a mutuo e nella corrispondente quietanza resa per il suo ricevimento. Si afferma, infatti, stabilmente, come ricordato anche dalla sentenza in disamina, che ai fini dell'esecuzione forzata che abbia luogo in forza di un atto pubblico notarile ovvero di una scrittura privata autenticata che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo, pur risultando precisamente fissate le condizioni per la sua venuta ad esistenza, è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme e, cioè, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (Cass., Sez. III, 28/1272021, n. 41791). E dunque evidente alla luce dei trascritti postulati – ed a conferma, perciò, della correttezza del giudizio espresso dal giudice del merito – che il contratto mutuo pur se risultante da atto notarile non funge tuttavia da idoneo titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ. se in analoga forma non constino l'atto di erogazione e quello di quietanza, con l'ovvio conseguente riflesso, come ancora qui bene ha sottolineato il decidente, che di nessun effetto a questo riguardo si rivela il fatto che il ricevimento della somma non sia contestato o che sia addirittura ammesso”.
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