Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4360 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro De Santis, come da mandato in atti;
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Aurelio EL, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 9/12/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 12/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 17/10/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in AR (LE) il 23/04/1998; Per_
- che dalla loro unione sono nati tre figli: , nato il [...], , nata il Per_1
9/08/2002, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti ed EL, il
31/01/2009, minorenne;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 26/10/2020;
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Tanto premesso, hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni tra loro concordate ed espresse nei seguenti termini:
1) i SIg. e continueranno a vivere Controparte_1 Parte_1 separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove vorrà, con l'obbligo di reciproco rispetto e di garantire la continuità dei rapporti affettivi con i figli;
2) la casa coniugale sita in AR al Viale Giovanni Capreoli n. 189, di proprietà del padre della ricorrente, resta assegnata a quest'ultima, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, con la precisazione che la SI.ra
[...]
continuerà ad abitarvi insieme ai tre figli e che il SI. Parte_1 CP_1 rinuncia a qualsiasi ipotetico diritto sulla stessa, dando atto altresì che i beni mobili ivi allocati sono tutti della SI.ra , avendo i ricorrenti già Parte_1 provveduto alla divisione dei beni mobili ed il personalmente CP_1 all'asporto di quelli assegnati;
3) il figlio minore EL, continuerà ad esser affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con collocamento presso la madre, che continuerà comunque a prendersi cura anche dei due figli maggiorenni, che con lei convivono, sebbene autonomi ed indipendenti economicamente;
4) entrambi i genitori continueranno ad essere egualmente e congiuntamente responsabili dell'educazione e del mantenimento del figlio minore ed entrambi impegnati nel condividere scelte e decisioni, al fine di perseguire il suo benessere e la sua felicità. A tale scopo, tutte le decisioni relative ad
EL – che interessino la sua educazione, la scuola, lo sport, o altro – dovranno continuare ad essere prese dai genitori di comune accordo;
5) il padre potrà frequentare i figli maggiorenni ogni volta che lo vorrà concordando gli appuntamenti in piena autonomia, purché ciò avvenga fuori dall'abitazione dove i figli maggiorenni continuano ad abitare con la madre. Per quanto concerne il figlio minore, il padre lo vedrà e terrà con sé tutti i sabato pomeriggio, dal ritorno da scuola fino al rientro alla casa dove abita con la madre collocataria, provvedendo egli ad ivi
2 riaccompagnarlo o quantomeno assicurandosi che abbia fatto rientro a casa accompagnato da terze persone all'uopo autorizzate;
inoltre, a fine settimana alterni, starà insieme ad EL, anche la domenica, dalla tarda mattinata fino alla sera prima delle 20:00 allorché lo riaffiderà alla madre.
Il padre potrà vedere EL anche nei restanti giorni della settimana, concordando col figlio le visite e preavvisando la madre con almeno 24 ore di anticipo;
si renderà infine disponibile a prendersi cura di EL, anche ospitandolo la notte, nel caso di impossibilità o assenza della madre e dei fratelli maggiorenni, con i quali il minore convive ordinariamente;
6) durante le vacanze natalizie, il padre potrà stare con il figlio minore per due giorni consecutivi, esclusi i festivi;
EL trascorrerà il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno, ogni anno con la madre, mentre potrà trascorrere col padre la giornata del Capodanno salvo diverso accordo tra i genitori da concordare entro la prima settimana di dicembre;
durante le vacanze pasquali, EL trascorrerà con la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre;
durante le vacanze estive EL potrà trascorrere col padre anche una settimana a luglio e una ad agosto, concordando il periodo di anno in anno e comunicandolo per tempo alla madre, non oltre il 10 giugno;
inoltre, in estate, il padre si occuperà del figlio minore con maggiore assiduità e quotidianamente, garantendo collaborazione per i suoi spostamenti, secondo gli accordi che i genitori ricorrenti prenderanno, di anno in anno, sempre entro il 10 giugno, atteso che la SI.ra svolge attività Parte_1 lavorativa stagionale nei mesi estivi ed è quindi impegnata per molte ore al giorno;
7) il SI. contribuirà al mantenimento del figlio minore EL, versando CP_1 mensilmente la somma di euro 200,00 in favore della SI.ra , Parte_1 madre collocataria del minore;
detta somma sarà soggetta annualmente alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
8) le spese straordinarie sostenute per il figlio minore EL saranno suddivise al
50% tra i genitori, con impegno reciproco a rimborsare la quota di spettanza entro 30 giorni da quando le stesse sono state sostenute, salvo che non siano state suddivise preliminarmente;
per quanto riguarda le spese straordinarie, in particolare, i ricorrenti fanno riferimento al Protocollo
3 d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Lecce datato 21/05/2018, dando atto di averlo letto, valutato ed accettato;
9) i sottoscritti concordano che eventuali benefici di legge per il figlio minore, ivi compreso l'assegno unico, saranno per intero assegnati alla madre collocataria, rinunciando, sin d'ora, il SI. ad ogni sua richiesta ed CP_1 acconsentendo, sin d'ora, a rilasciare le autorizzazioni previste dalla legge in favore della SI.ra ; Parte_1
10) tutte le altre condizioni concordate in sede di separazione e qui non espressamente richiamate o modificate devono intendersi integralmente trascritte e confermate, allo stesso modo dell'allegato piano genitoriale.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
4 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR
(LE) il 23/04/1998 da e , Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno 1998, alle seguenti tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13/01/2025. Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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