TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16556/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16556/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate;
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc,
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16556/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CALARCO GIOVANNI e dell'avv. elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA SAN DAMIANO N. 2 MILANO, presso il difensore avv. CALARCO GIOVANNI
ATTORE/I contro
, con il patrocinio dell'avv. COLLA MARCO, elettivamente domiciliato in Controparte_1
VIA ROMA 106 10098 RIVOLI presso il difensore avv. COLLA MARCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
i in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo;
ii accertati i fatti e le eccezioni di cui in narrativa, annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi nullo il
Decreto Ingiuntivo.
In ogni caso,
i con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
pagina 2 di 5 ii condannare il Signor per tutti i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 96, comma CP_1
1 e/o comma 3, c.p.c., alla somma che verrà ritenuta di giustizia
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, previe le declaratorie e gli incombenti del caso e del rito
- In via preliminare e/o pregiudiziale ci si oppone all'avversaria richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
- nel merito in via principale: respingere tutte le domande svolte dall'opponente in quanto infondate in fatto come in diritto per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4973/23 reso dal Tribunale di Torino, in persona del Giudice Dott. Edoardo Di Capua dichiarando tenuto e conseguentemente condannare al pagamento della complessiva somma di € Parte_1
48.000,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, alle spese della procedura monitoria così come liquidate in decreto ed oltre alle successive occorrende, o eventualmente alla verior somma accertanda in corso di causa. - Nel merito in via subordinata :
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare tenuto e condannare , al pagamento della somma di € 44.000,00 in forza della scrittura Parte_1
privata di riconoscimento di debito del 21.08.2014;
- in via istruttoria: omissis
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art 163 e ss cpc, il signor proponeva opposizione ex art 645 Parte_1
cpc al decreto ingiuntivo n. 4973/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 01.08.2023 su richiesta di . Controparte_1
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 48.000 in forza di cambiale rilasciata in data
16.12.2014.
Sosteneva l'opponente la mancanza di autenticità della sottoscrizione della cambiale, offrendo alla cognizione del giudice un atto notarile sottoscritto dal medesimo in data 20.05.2009 dalla quale era, a suo dire, agevole notare la differenza di sottoscrizione. Disconosceva, pertanto, la sottoscrizione della cambiale ex art 214 e ss cpc. Contestava, inoltre, la mancanza di evidenza documentale da cui si pagina 3 di 5 potesse desumere il rapporto obbligatorio fra le parti, per mancanza di titolo idoneo;
evidenziava la malafede della controparte, la quale avrebbe agito nella consapevolezza dell'assenza di fondatezza della propria pretesa invocando l'applicazione dell'art 96 cpc. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto nonché la sospensione dell'esecutività dello stesso.
Con comparsa di risposta il convenuto, contestava le argomentazioni della controparte sottolineandone la natura dilatoria, evidenziando che l'attore avrebbe effettuato in primo luogo un errore di datazione della cambiale, che era stata emessa il 16.12.2014 e non nel mese di ottobre come indicato nell'atto di citazione, sostenendo la non comparabilità fra le sottoscrizioni prodotte dall'attore (procura speciale, procura alle liti) rispetto alla cambiale a causa dell'eccessiva ampiezza del periodo di tempo considerato, oltre alla circostanza della ritenuta comparabilità delle stesse. Proponeva istanza di verificazione ex art 216 cpc, rendendo disponibile l'originale della cambiale e quale ulteriore documento con cui effettuare la comparazione, un atto di riconoscimento di debito datato 21.08.2014, sottoscritto dallo stesso attore. Rilevava che comunque, il titolo di credito scaduto era utilizzabile come promessa di pagamento e sosteneva che il rapporto sottostante fosse desumibile dalla predetta scrittura di riconoscimento di debito. Chiedeva il rigetto dell'opposizione.
In merito al riconoscimento del debito l'opponente evidenziava trattarsi di credito ceduto in relazione all'accertamento del quale era ancora pendente giudizio in Cassazione. In ogni caso disconosceva anche la scrittura di disconoscimento.
Veniva, quindi, disposta CTU grafologica sulla cambiale e sulla scrittura di riconoscimento di debito.
Durante l'udienza del 09.07.2024, introdotta a trattazione scritta ex art 127 ter cpc, veniva prestato giuramento da parte del consulente tecnico d'ufficio.
All'esito veniva fissata la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni ex art 281 sexies cpc con deposito di note scritte ex art 127 ter cpc.
La CTU i cui esiti sono da questo giudice ritenuti condivisibili in quanto logici e coerenti rispetto al quesito sottoposto, ha concluso che la sottoscrizione apposta sulla cambiale Nichelino 16-12-14 e la sottoscrizione presente sulla Scrittura Privata di riconoscimento di debito datata 21/08/14, apparenti al nome non sono riferibili alle modalità e variabilità esecutive del signor Parte_1 [...]
e pertanto sono da dichiararsi apocrife. Pt_1
Essendo, pertanto, venuto meno il titolo sulla base del quale il decreto ingiuntivo è stato emesso e non risultando altro titolo idoneo riferibile all'opponente in merito al credito azionato l'opposizione deve trovare accoglimento e il decreto opposto deve essere revocato.
Le ulteriori istanze istruttorie formulate sono irrilevanti anche alla luce dell'esito della consulenza.
pagina 4 di 5 Attesa la natura delle questioni trattate non si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Spese di CTU a carico di parte opposta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 4973/2023
Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €
2900,00 (di cui € 600,00 per fase studio, € 400,00 per fase introduttiva, € 1000,00 per fase istruttoria ed
€ 900,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Spese di CTU a carico di parte opposta.
Torino, 3 marzo 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16556/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate;
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc,
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16556/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CALARCO GIOVANNI e dell'avv. elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA SAN DAMIANO N. 2 MILANO, presso il difensore avv. CALARCO GIOVANNI
ATTORE/I contro
, con il patrocinio dell'avv. COLLA MARCO, elettivamente domiciliato in Controparte_1
VIA ROMA 106 10098 RIVOLI presso il difensore avv. COLLA MARCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
i in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo;
ii accertati i fatti e le eccezioni di cui in narrativa, annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi nullo il
Decreto Ingiuntivo.
In ogni caso,
i con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
pagina 2 di 5 ii condannare il Signor per tutti i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 96, comma CP_1
1 e/o comma 3, c.p.c., alla somma che verrà ritenuta di giustizia
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, previe le declaratorie e gli incombenti del caso e del rito
- In via preliminare e/o pregiudiziale ci si oppone all'avversaria richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
- nel merito in via principale: respingere tutte le domande svolte dall'opponente in quanto infondate in fatto come in diritto per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4973/23 reso dal Tribunale di Torino, in persona del Giudice Dott. Edoardo Di Capua dichiarando tenuto e conseguentemente condannare al pagamento della complessiva somma di € Parte_1
48.000,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, alle spese della procedura monitoria così come liquidate in decreto ed oltre alle successive occorrende, o eventualmente alla verior somma accertanda in corso di causa. - Nel merito in via subordinata :
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare tenuto e condannare , al pagamento della somma di € 44.000,00 in forza della scrittura Parte_1
privata di riconoscimento di debito del 21.08.2014;
- in via istruttoria: omissis
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art 163 e ss cpc, il signor proponeva opposizione ex art 645 Parte_1
cpc al decreto ingiuntivo n. 4973/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 01.08.2023 su richiesta di . Controparte_1
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 48.000 in forza di cambiale rilasciata in data
16.12.2014.
Sosteneva l'opponente la mancanza di autenticità della sottoscrizione della cambiale, offrendo alla cognizione del giudice un atto notarile sottoscritto dal medesimo in data 20.05.2009 dalla quale era, a suo dire, agevole notare la differenza di sottoscrizione. Disconosceva, pertanto, la sottoscrizione della cambiale ex art 214 e ss cpc. Contestava, inoltre, la mancanza di evidenza documentale da cui si pagina 3 di 5 potesse desumere il rapporto obbligatorio fra le parti, per mancanza di titolo idoneo;
evidenziava la malafede della controparte, la quale avrebbe agito nella consapevolezza dell'assenza di fondatezza della propria pretesa invocando l'applicazione dell'art 96 cpc. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto nonché la sospensione dell'esecutività dello stesso.
Con comparsa di risposta il convenuto, contestava le argomentazioni della controparte sottolineandone la natura dilatoria, evidenziando che l'attore avrebbe effettuato in primo luogo un errore di datazione della cambiale, che era stata emessa il 16.12.2014 e non nel mese di ottobre come indicato nell'atto di citazione, sostenendo la non comparabilità fra le sottoscrizioni prodotte dall'attore (procura speciale, procura alle liti) rispetto alla cambiale a causa dell'eccessiva ampiezza del periodo di tempo considerato, oltre alla circostanza della ritenuta comparabilità delle stesse. Proponeva istanza di verificazione ex art 216 cpc, rendendo disponibile l'originale della cambiale e quale ulteriore documento con cui effettuare la comparazione, un atto di riconoscimento di debito datato 21.08.2014, sottoscritto dallo stesso attore. Rilevava che comunque, il titolo di credito scaduto era utilizzabile come promessa di pagamento e sosteneva che il rapporto sottostante fosse desumibile dalla predetta scrittura di riconoscimento di debito. Chiedeva il rigetto dell'opposizione.
In merito al riconoscimento del debito l'opponente evidenziava trattarsi di credito ceduto in relazione all'accertamento del quale era ancora pendente giudizio in Cassazione. In ogni caso disconosceva anche la scrittura di disconoscimento.
Veniva, quindi, disposta CTU grafologica sulla cambiale e sulla scrittura di riconoscimento di debito.
Durante l'udienza del 09.07.2024, introdotta a trattazione scritta ex art 127 ter cpc, veniva prestato giuramento da parte del consulente tecnico d'ufficio.
All'esito veniva fissata la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni ex art 281 sexies cpc con deposito di note scritte ex art 127 ter cpc.
La CTU i cui esiti sono da questo giudice ritenuti condivisibili in quanto logici e coerenti rispetto al quesito sottoposto, ha concluso che la sottoscrizione apposta sulla cambiale Nichelino 16-12-14 e la sottoscrizione presente sulla Scrittura Privata di riconoscimento di debito datata 21/08/14, apparenti al nome non sono riferibili alle modalità e variabilità esecutive del signor Parte_1 [...]
e pertanto sono da dichiararsi apocrife. Pt_1
Essendo, pertanto, venuto meno il titolo sulla base del quale il decreto ingiuntivo è stato emesso e non risultando altro titolo idoneo riferibile all'opponente in merito al credito azionato l'opposizione deve trovare accoglimento e il decreto opposto deve essere revocato.
Le ulteriori istanze istruttorie formulate sono irrilevanti anche alla luce dell'esito della consulenza.
pagina 4 di 5 Attesa la natura delle questioni trattate non si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Spese di CTU a carico di parte opposta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 4973/2023
Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €
2900,00 (di cui € 600,00 per fase studio, € 400,00 per fase introduttiva, € 1000,00 per fase istruttoria ed
€ 900,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Spese di CTU a carico di parte opposta.
Torino, 3 marzo 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 5 di 5