TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/09/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N.4188/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4188/2024 R.G., avente ad oggetto: “interdizione” promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.3.1963, ivi residente in [...], , Parte_2 codice fiscale , nata a [...] il [...], residente in C.F._2
Noto, via Gaetano Salvemini n. 23 e , codice fiscale Parte_3
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] elettivamente domiciliate presso lo studio dell' avvocato Paola Terranova, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI nei confronti di
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 ivi residente in [...]
pagina 1 di 4 INTERDICENDA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
All'udienza del 16.9.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate come in atti dalle parti, senza assegnazione dei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 3.12.2024, e Pt_1 Pt_2 Parte_3 chiedevano al Tribunale la pronuncia dell'interdizione della madre Controparte_1 all'uopo deducendone lo stato di infermità di mente grave ed abituale, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, tanto da essere stata riconosciuta invalida con totale e permanente invalidità (v. documenti in atti).
In dettaglio, esponevano le ricorrenti che la madre era affetta da “demenza arteriosclerotica tipo Alzheimer, depressione maggiore, cerebrovasculopatia cronica, osteoartrosi, psicosi con allucinazioni” (v. diagnosi del certificato medico 10.12.2020 in atti) e per tale ragione, incapace di prendersi cura di sé e dei propri interessi economici.
Il Presidente del Tribunale nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza per la comparizione dinanzi a quest'ultimo, dell'interdicenda e dei parenti di cui all'art. 473 bis
53 c.p.c.
Su istanza delle parti, il Giudice, con provvedimento del 23.2.2025, disponeva l'esame domiciliare di , delegando a tal fine il g.o.t. dott.ssa Patrizia Fugallo. Controparte_1
Espletato l'esame diretto dell'interdicenda in data 13.3.2025, il giudice onorario rimetteva la causa al giudice titolare del procedimento.
Con ordinanza del 3.6.2025, in accoglimento della richiesta avanzata dalle ricorrenti, il
Giudice istruttore nominava tutore provvisorio dell'interdicenda la figlia Parte_1
[...]
All'udienza del 16.9.2025, dopo avere sentito le ricorrenti, il giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini, avendone le parti espressamente rinunciato.
pagina 2 di 4 2.Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di la Controparte_1 quale non si è costituita in giudizio nonostante sia stata regolarmente citata.
3. Ciò detto, la domanda di interdizione è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 414 c.c..
Depone in tal senso innanzitutto la documentazione medica prodotta dalle ricorrenti, da cui si evince che è affetta da “demenza arteriosclerotica tipo Alzheimer, Controparte_1 depressione maggiore, cerebrovasculopatia cronica, osteoartrosi, psicosi con allucinazioni” e necessita di un intervento assistenziale permanente e continuativo in quanto non è in grado di compiere da sola gli atti della vita quotidiana (cfr. certificato medico del dott. del 4.12.2020; certificato medico della dott.ssa Persona_1 Per_2 del 17.1.2021; certificazione medica Inps, in atti).
[...]
La circostanza che l'interdicenda non sia in grado di gestirsi autonomamente è stata confermata dal suo esame, avvenuto il 13.3.2025, nel corso del quale è emersa una concreta, attuale e permanente impossibilità di provvedere da sola alla cura dei propri bisogni e interessi.
La AS, infatti, è apparsa non orientata nel tempo e nello spazio, allettata e cateterizzata, oltre che assolutamente non presente a sé stessa.
Inoltre, le figlie ricorrenti, all'udienza del 16.9.2025, hanno dichiarato che la madre dal
20 luglio 2025, di comune accordo tra loro, è ricoverata presso una casa di cura per anziani.
Hanno precisato, poi, che la è proprietaria esclusiva dell'immobile in cui risiede, CP_1 oltre ad essere intestataria di un'autovettura e, in comproprietà con il defunto marito, di buoni fruttiferi, oltre ad essere beneficiaria unica di una polizza per la vita.
Inoltre, l'interdicenda percepisce la pensione di reversibilità del coniuge e l'indennità di accompagnamento per un complessivo importo mensile di circa 1.500,00 euro.
Orbene, alla luce degli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio, non v'è dubbio che la capacità di intendere e di volere dell'interdicenda è irrimediabilmente compromessa a causa delle gravi condizioni di salute in cui versa, che la rendono incapace di provvedere ai propri interessi, sicché si rende necessario assicurale adeguata pagina 3 di 4 protezione.
Per quanto sopra, non residuando capacità alcuna e ravvisandosi la necessità di gestire in modo adeguato il suo patrimonio, va pronunciata l'interdizione di . Controparte_1
4. In relazione alla natura e all'esito della controversia, appare equo dichiarare irripetibili le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4188/2024 R.G.: pronuncia l'interdizione di , codice fiscale , nata Controparte_1 C.F._4
a Noto il 5.10.1943, ivi residente in [...]; dispone che il cancelliere, ai sensi dell'art. 423 c.c., annoti nell'apposito registro la presente sentenza e la comunichi nei termini di legge al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita. dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 25.9.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4188/2024 R.G., avente ad oggetto: “interdizione” promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.3.1963, ivi residente in [...], , Parte_2 codice fiscale , nata a [...] il [...], residente in C.F._2
Noto, via Gaetano Salvemini n. 23 e , codice fiscale Parte_3
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] elettivamente domiciliate presso lo studio dell' avvocato Paola Terranova, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI nei confronti di
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 ivi residente in [...]
pagina 1 di 4 INTERDICENDA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
All'udienza del 16.9.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate come in atti dalle parti, senza assegnazione dei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 3.12.2024, e Pt_1 Pt_2 Parte_3 chiedevano al Tribunale la pronuncia dell'interdizione della madre Controparte_1 all'uopo deducendone lo stato di infermità di mente grave ed abituale, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, tanto da essere stata riconosciuta invalida con totale e permanente invalidità (v. documenti in atti).
In dettaglio, esponevano le ricorrenti che la madre era affetta da “demenza arteriosclerotica tipo Alzheimer, depressione maggiore, cerebrovasculopatia cronica, osteoartrosi, psicosi con allucinazioni” (v. diagnosi del certificato medico 10.12.2020 in atti) e per tale ragione, incapace di prendersi cura di sé e dei propri interessi economici.
Il Presidente del Tribunale nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza per la comparizione dinanzi a quest'ultimo, dell'interdicenda e dei parenti di cui all'art. 473 bis
53 c.p.c.
Su istanza delle parti, il Giudice, con provvedimento del 23.2.2025, disponeva l'esame domiciliare di , delegando a tal fine il g.o.t. dott.ssa Patrizia Fugallo. Controparte_1
Espletato l'esame diretto dell'interdicenda in data 13.3.2025, il giudice onorario rimetteva la causa al giudice titolare del procedimento.
Con ordinanza del 3.6.2025, in accoglimento della richiesta avanzata dalle ricorrenti, il
Giudice istruttore nominava tutore provvisorio dell'interdicenda la figlia Parte_1
[...]
All'udienza del 16.9.2025, dopo avere sentito le ricorrenti, il giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini, avendone le parti espressamente rinunciato.
pagina 2 di 4 2.Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di la Controparte_1 quale non si è costituita in giudizio nonostante sia stata regolarmente citata.
3. Ciò detto, la domanda di interdizione è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 414 c.c..
Depone in tal senso innanzitutto la documentazione medica prodotta dalle ricorrenti, da cui si evince che è affetta da “demenza arteriosclerotica tipo Alzheimer, Controparte_1 depressione maggiore, cerebrovasculopatia cronica, osteoartrosi, psicosi con allucinazioni” e necessita di un intervento assistenziale permanente e continuativo in quanto non è in grado di compiere da sola gli atti della vita quotidiana (cfr. certificato medico del dott. del 4.12.2020; certificato medico della dott.ssa Persona_1 Per_2 del 17.1.2021; certificazione medica Inps, in atti).
[...]
La circostanza che l'interdicenda non sia in grado di gestirsi autonomamente è stata confermata dal suo esame, avvenuto il 13.3.2025, nel corso del quale è emersa una concreta, attuale e permanente impossibilità di provvedere da sola alla cura dei propri bisogni e interessi.
La AS, infatti, è apparsa non orientata nel tempo e nello spazio, allettata e cateterizzata, oltre che assolutamente non presente a sé stessa.
Inoltre, le figlie ricorrenti, all'udienza del 16.9.2025, hanno dichiarato che la madre dal
20 luglio 2025, di comune accordo tra loro, è ricoverata presso una casa di cura per anziani.
Hanno precisato, poi, che la è proprietaria esclusiva dell'immobile in cui risiede, CP_1 oltre ad essere intestataria di un'autovettura e, in comproprietà con il defunto marito, di buoni fruttiferi, oltre ad essere beneficiaria unica di una polizza per la vita.
Inoltre, l'interdicenda percepisce la pensione di reversibilità del coniuge e l'indennità di accompagnamento per un complessivo importo mensile di circa 1.500,00 euro.
Orbene, alla luce degli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio, non v'è dubbio che la capacità di intendere e di volere dell'interdicenda è irrimediabilmente compromessa a causa delle gravi condizioni di salute in cui versa, che la rendono incapace di provvedere ai propri interessi, sicché si rende necessario assicurale adeguata pagina 3 di 4 protezione.
Per quanto sopra, non residuando capacità alcuna e ravvisandosi la necessità di gestire in modo adeguato il suo patrimonio, va pronunciata l'interdizione di . Controparte_1
4. In relazione alla natura e all'esito della controversia, appare equo dichiarare irripetibili le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4188/2024 R.G.: pronuncia l'interdizione di , codice fiscale , nata Controparte_1 C.F._4
a Noto il 5.10.1943, ivi residente in [...]; dispone che il cancelliere, ai sensi dell'art. 423 c.c., annoti nell'apposito registro la presente sentenza e la comunichi nei termini di legge al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita. dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 25.9.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4