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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/11/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
CI Sebastiani Presidente rel.
ET Di OB IU
AU GA IU
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento civile iscritto al n. 1517/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: Adozione di maggiorenne e instaurato tra
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
c.f. C.F._1 avv. AZZOLA RAFFAELLA e VALLINI BARBARA - ADOTTANTE -
E
, nato in [...] il [...], residente in [...]CP_1
c.f. - ADOTTANDO - C.F._2
Con l'intervento necessario del PUBBLICO presso il TRIBUNALE DELLA SPEZIA CP_2
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Di cui al ricorso introduttivo:
1 “insta affinchè l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito disponga l'adozione di , nato CP_1
a KU (Albania) il 29.08.1998, residente a[...] in La Spezia, cod. fisc.:
da parte di , nato a [...] il [...], cod. C.F._2 Parte_1 fisc.: residente in [...], Loc. Montebello di Fondo 15” C.F._1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 luglio 2025, , nato a [...] il 13 Parte_1 giugno 1968, residente in [...], ha chiesto di poter adottare , nato a [...] CP_1
(Albania) il 29 agosto 1998, residente in [...].
A fondamento del ricorso, il ricorrente ha rappresentato di aver instaurato con l'adottando, sin dal 2015, un rapporto di affetto, stima e solidarietà, consolidatosi nel tempo anche per la condivisione di comuni esperienze lavorative, e divenuto stabile e duraturo.
All'udienza delegata del 13.11.2025 sono comparsi l'adottante, che ha insistito nel ricorso, e l'adottando, che ha confermato le allegazioni del ricorrente ed ha espresso il consenso all'adozione
Non è comparso il P.M. ritualmente notiziato del procedimento, che ha apposto il visto in data
9.9.2025 a margine del decreto di fissazione d'udienza.
All'esito dell'udienza, dato atto del deposito delle dichiarazioni di assenso dei genitori naturali dell'adottando, il IU delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservando la decisione al Collegio, dovendosi provvedere in camera di consiglio con sentenza ai sensi dell'art. 313
c.c. come novellato dall'art. 30 L. 28.3.2001 n. 149, non modificato dal D. Lgs. 149/2022 e successivo correttivo.
In diritto, va rilevato che in origine era stato attribuito al provvedimento del Tribunale carattere meramente autorizzativo, intervenendo all'esito di un procedimento che poggia le proprie basi sul consenso espresso dai diretti interessati, essendo l'adozione essenzialmente determinata
(cfr. Cass. 6761/2012, in motivazione) “dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione “conviene” all'adottando (art. 312 cod. civ.), senza
2 alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando e senza gli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori (Corte cost., sentenza n. 89 del 1993)”.
Infatti l'adozione di persone maggiori di età aveva, originariamente, la funzione di assicurare la discendenza a chi non l'avesse (rendendo, così, possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome): l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione, in altri termini, era quello
"dell'adottante, che, privo di discendenza, intende trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui è legato da rapporti di affetto"; permettendosi in tal modo anche "all'adottato di realizzare il suo interesse a godere di vantaggi di ordine sociale ed economico derivanti dall'acquisto del nuovo status" .
Nel corso degli anni l'adozione di maggiorenne ha assunto finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle originarie della tutela del patrimonio e del nome dell'adottante ed è stato quindi ampliato l'ambito di operatività dell'istituto, anche al fine di valorizzare istanze solidaristiche sempre più diffuse nel contesto sociale in ossequio non solo agli artt. 2,3,e 30 della Costituzione ma anche all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Si è così giunti, ormai da tempo, a ritenere che "l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto" (Cass. sez. I n. 2426 del
3.2.2006).
Ed infatti, con un primo intervento la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consente l'adozione di maggiorenne anche da parte di coloro che abbiano figli legittimi o legittimati maggiorenni, ritenendo dunque non ostativa la presenza di figli ove sussista il requisito, non previsto esplicitamente dalla legge, del consenso di costoro (cfr. Corte Cost. 19.05.1988, n. 557).
Successivamente la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291
c.c. nella parte in cui prevede che l'adozione di maggiorenne non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali dell'adottante minorenni, o se maggiorenni, non consenzienti (cfr.
Corte. Cost. 20.07.2004, n. 245).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha argomentato che l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme della disciplina dell'adozione di maggiorenne, alla stregua degli artt. 2,3,30 Cost. e 8 CEDU, impone di consentire l'adozione di maggiorenne anche in deroga
3 ai requisiti di età richiesti dall'art. 291 c.c. al fine “tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris” ((Cass. sez. I sent. n. 7667 del
3.4.2020), con la conseguente estensione alla adozione di maggiorenni dei principi di flessibilità – anche in riferimento al richiesto divario di età tra adottante ed adottando - affermati dalla Corte di costituzionale per l'adozione di minori in casi particolari di cui all'art. 44 della L. n. 184/1983
Detto altrimenti, come ben enunciato dalla Suprema Corte (sent. Sez. I n. 7667 del 2020),
l'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, «ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare
l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela».
Il suddetto excursus giurisprudenziale è finalizzato a rilevare che, ad oggi, al Tribunale è riconosciuto un ampio potere discrezionale (potendosi addivenire ad una declaratoria di rigetto della domanda nonostante la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 312 c.c., ovvero ad un accoglimento della stessa pur in difetto di alcuni di essi) con la conseguenza che deve riconoscersi al provvedimento giudiziale non più una mera finalità di ricezione della volontà delle parti in presenza delle condizioni previste dalla legge bensì un vero e proprio effetto costitutivo dell'adozione, mentre il consenso dell'adottante e dell'adottando devono qualificarsi quali presupposti dell'adozione, ormai privi di carattere negoziale, ovvero “atti strumentali non negoziali” i cui effetti giuridici sono subordinati ad una valutazione del giudice non più astratta, ma da effettuarsi di volta in volta avuto riguardo allo specifico caso concreto.
Nel caso di specie, il Collegio osserva che sono state adempiute tutte le prescrizioni poste dall'art. 311 c.c. e che sussistono le condizioni di cui agli art. 291, 296 e 297 c.c. (il ricorrente ha 57 anni – - , non è sposato né ha figli, l'adottando ha 27 anni, all'udienza delegata è stato prestato il consenso da entrambi ed è stato acquisito documentalmente l'assenso da parte dei genitori dell'adottando).
4 Tuttavia, applicando i suddetti ormai granitici principi, deve rilevarsi che la domanda di adozione proposta nel presente giudizio non corrisponde ad una funzione coincidente con quella di 'convalida dell'unità familiare', individuata dalla giurisprudenza per giustificare un'interpretazione flessibile dell'art. 291 c.c..
Mancano nel caso oggetto di giudizio gli indici comunemente considerati per la sussistenza di tale funzione (coabitazione, condivisione di un progetto lavorativo o affettivo comune, mancanza di un nucleo familiare per l'uno o per l'altra parte, ecc.).
Anche a voler dare credito alle allegazioni di parte, che peraltro non hanno trovato alcun riscontro probatorio (non essendo stata formulata alcuna istanza istruttoria), risulterebbe infatti che:
il rapporto si è sviluppato principalmente in ambito lavorativo (le parti avrebbero convissuto un anno per motivi lavorativi) e non vi è mai stata convivenza stabile o un inserimento delle parti nelle rispettive famiglie (il ricorrente ha affermato di aver conosciuto i genitori dell'adottando solo per videochiamata e nulla ha riferito in merito alla conoscenza della compagna di quest'ultimo);
non vi è prova di assunzione, anche sotto il profilo economico, di un ruolo genitoriale da parte del ricorrente nei confronti dell'adottando;
il legame, pur connotato da stima e affetto, non appare aver assunto le caratteristiche di una relazione genitoriale, ma piuttosto quella di una amicizia adulta o di un rapporto di solidarietà tra persone autonome.
Non sussiste dunque nel caso di specie il presupposto originario dell'istituto dell'adozione
(ovvero quello di consentire la trasmissione del proprio patrimonio e del proprio cognome al soggetto privo di discendenti) stante le modeste condizioni patrimoniali dell'adottante (che non ha beni immobili, non ha allegato significative entrate economico-patrimoniali e vive dei soli proventi della propria attività lavorativa di artigiano – elettricista), né quello, di più recente elaborazione e ben più significativo, del rafforzamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di rapporti ad immagine del rapporto filiale, già vissuti e consolidati.
Il giudizio di convenienza per l'adottando, che, ai sensi dell'art. 312 c.c. in tema di adozione di persona maggiore d'età, deve essere compiuto dal Tribunale e che implica una valutazione di merito, diretta ad accertare se l'adozione risulti moralmente vantaggiosa ed economicamente
5 non pregiudizievole per l'adottando, si risolverebbe nel caso di specie nella sola prospettiva futura di reciproco aiuto e di acquisizione della cittadinanza italiana per l'adottando.
All'udienza delegata infatti, il ricorrente ha dichiarato testualmente che “….si è rafforzata
l'amicizia ed entrambi abbiamo la volontà di fare qualcosa di concreto reciprocamente per un domani”; mentre l'adottando ha dichiarato: “io sono qui per un permesso di soggiorno in corso di rinnovo. Non nascondo che mio interesse è anche quello di acquisire la cittadinanza italiana, ma con abbiamo un rapporto di mutua assistenza, sia in campo lavorativo sia in Pt_1 campo sanitario, prestandoci sostegno reciproco“ .
Ebbene, le rispettive ovvero reciproche aspettative delle parti da un lato possono trovare adeguata attuazione o riconoscimenti in istituti diversi da quello dell'adozione (es. disposizioni testamentarie ecc. ), dall'altro integrano un uso improprio dell'istituto, finalizzato a far acquisire all'adottando diritti connessi all'acquisto della cittadinanza, con il rischio di legalizzare eventuali abusi, (principio così di seguito più autorevolmente espresso da Cass. sez. I ord. n. 3462 del
3.2.2022, in motivazione: “Il limite che si impone, per prevenire eventuali abusi, ha carattere generale e si può ricondurre, in sintesi, al dovere di non eludere gli obblighi dettati dalla normativa fiscale, di non violare le regole operanti in tema di status delle persone, o quelle poste dalla legislazione in materia di cittadinanza e di immigrazione, o di assistenza. A tal fine sono appunto da considerare essenziali le verifiche preliminari previste dalla legge, prima che sia emanata la sentenza che dispone l'adozione, intese ad impedire una vera e propria distorsione degli obiettivi (sia pure sensibilmente mutati) dell'istituto. E potrebbero comunque assumere rilievo in direzione negativa fattori di valutazione particolarmente gravi, tali dunque da sconsigliare la pronuncia dell'adozione pur in presenza dei dovuti consensi ed assensi.”)
Concludendo dunque, in assenza di prova in ordine ad un effettivo rapporto filiale tra adottante e adottato, la domanda va rigettata.
Nulla in punto spese in assenza di contraddittori.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando
RIGETTA la domanda.
Nulla per le spese.
6 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al P.M. e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Presidente est.
CI NI
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