TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/06/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 2948/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Matteo,
Michele e Roberto Di Pierro, presso il cui studio in Bisceglie, alla via
Ruvo n. 118, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 25 maggio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 12.04.2024 parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, ha proposto giudizio di merito ex artt.
442 e 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno ordinaria di invalidità ex art. 1 legge 222/84, riconosciuto dal c.t.u. nominato nella fase sommaria con decorrenza differita.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso per genericità e tardività delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con particolare riferimento all'omessa adeguata valutazione dell'incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità lavorativa specifica.
2. Sempre in via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile, essendo stato tempestivamente depositata la dichiarazione di dissenso in via telematica.
3. Ancora in via preliminare, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l dovrà provvedere alla verifica del CP_1 possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
2 Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 Legge n. 222/84.
Com'è noto, l'art. 1 della l. n. 222/1984 definisce invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacità Controparte_1 di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
Il diritto a percepire l'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. La pensione, invece, presuppone la incapacità lavorativa totale.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, dott.
specializzato in medicina preventiva dei lavoratori, le cui Persona_1 conclusioni non risultano oggetto di contestazione delle parti e che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che parte ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, si trovava al momento della domanda amministrativa, in una situazione di complessivo peggioramento del complessivo quadro al punto da presentare una riduzione della capacità lavorativa a meno di
1/3, tenuto conto dell'attività lavorativa specificamente svolta (muratore).
Ciò, in particolare, il consulente d'ufficio ha affermato evidenziando che il ricorrente è affetto da “Rinite allergica con positività all' e Parietaria. Per_2
Spondiloartrosi del tratto lombare del rachide. Discopatie multiple a L2L3 L3L4
L5S1. Operato per Ernia inguinale destra. Gonartrosi per Varismo delle ginocchia.
Coxartrosi bilaterale con impianto protesico a destra”. : “Trauma toracico CP_2 chiuso con fratture costali II, IV e V costa scomposte all'emitorace sinistro”.
Sulla base di ciò, il consulente d'ufficio ha concluso nel senso che, alla luce delle patologie riscontrate e del tipo di lavoro svolto, la capacità di lavoro del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, dalla domanda, è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo, con decorrenza dalla presentazione dell'istanza amministrativa.
3 Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/84 dall'1.01.2023, primo giorno successivo alla domanda amministrativa del 22.12.2022.
Spese processuali
Le spese legali, comprensive di quelle del procedimento di a.t.p., seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito (cfr. Cass. n. 6558/21), delle ragioni della decisione, del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Quanto allo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione, esso va individuato, in mancanza di prova di elementi che consentano di ricondurre la fattispecie allo scaglione superiore, in quello compreso tra € 5.2000 ed € 26.000,00. Così, sul punto, Corte di Cassazione, ordinanza n. 4011/2025 del 17.02.2025, resa in una fattispecie in cui il difensore di parte ricorrente reclamava l'inquadramento nello scaglione superiore fino ad € 52.000,00: “Come ripetutamente affermato da questa
Corte (tra le tante Cass. n. 35737 del 2022), ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni di invalidità , il valore della CP_1 causa va determinato in base all' art. 13, comma 2, cod. proc. civ. "cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci", in quanto le relative prestazioni, pur partecipando della natura delle prestazioni alimentari, si concretizzano in una somma di denaro da corrispondere periodicamente e sono assimilabili alla rendita temporanea o vitalizia;
al contrario per le prestazioni assistenziali, che hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ., sicché, se il titolo è controverso, occorre fare riferimento all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10454 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa (tenuto conto che l'assegno in discorso è prestazione triennale, per quanto astrattamente rinnovabile per massimo due volte) va individuato tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di tre annualità della prestazione richiesta”.
4 Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Matteo,
Michele e Roberto Di Pierro che ne hanno fatto richiesta.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 2948/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente
per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. Parte_1
1 legge n. 222/84 dall'1.01.2023 (primo giorno successivo alla domanda amministrativa);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 3.867,00(di cui € 2.697,00 per la fase di merito ed €
1.170,00 per la fase sommaria) per compenso al difensore , oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Matteo, Michele e Roberto Di Pierro;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 25.06.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
5