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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/08/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1184/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Amoruso PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1184/2023, introdotta da:
, nato in [...] il [...], c.f. . Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MARIA GRAZIA IANNIELLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
, nato in [...] il [...], c.f. . Controparte_1 CodiceFiscale_2
Con il patrocinio dell'Avv. ELENA AVONDO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
RESISTENTE E NEI CONFRONTI
, , in persona del CP_2 CP Controparte_4
Curatore Speciale.
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente:
“In via principale 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi nato in [...] il [...] e la sig.ra Parte_1 [...]
nata in [...] il [...]; CP_1
Pag. 1
2. disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori , , e al padre con collocamento CP_2 CP CP_4 CP_4 presso il medesimo;
3. assegnare la casa coniugale sita in Terdobbiate (NO) via C. di Vittorio Veneto n. 1 al padre;
4. disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare al Servizio sociale competente per territorio, nonché al Servizio di NPI/ASL di Novara. Disporre, altresì, la prosecuzione del centro diurno per , dell'educativa per , e CP_2 CP CP_4 CP_4
5. stabilire le modalità di visita dei figli minori da parte della madre nel rispetto del calendario e con le opportune modalità individuate dal Servizio sociale di concerto con il Servizio di NPI/ASL di Novara, in considerazione delle volontà e delle esigenze scolastiche, ludiche e ricreative dei figli minori;
6. revocare l'assegno di mantenimento di € 100,00 posto a carico del sig. in favore della moglie con l'ordinanza Pt_1 del 20.11.2023, in considerazione dell'attività lavorativa intrapresa dalla sig.ra ; CP_1
7. con vittoria di spese e competenze di causa. In via subordinata
8. disporre l'affidamento dei figli minori , , e al Servizio sociale CISA Ovest CP_2 CP CP_4 CP_4
Ticino, con collocamento dei medesimi presso il padre;
9. disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare al Servizio sociale competente per territorio, nonché al Servizio di NPI/ASL di Novara. Disporre, altresì, la prosecuzione del centro diurno per , dell'educativa per , e CP_2 CP CP_4 CP_4
10. stabilire le modalità di visita dei figli minori da parte della madre nel rispetto del calendario e con le opportune modalità individuate dal Servizio sociale di concerto con il Servizio di NPI/ASL di Novara, in considerazione delle volontà e delle esigenze scolastiche, ludiche e ricreative dei figli minori. In via gradata Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Collegio dovesse concordare con le valutazioni del Servizio NPI/ASL di Novara sull'affidamento dei minori al Servizio sociale e la prosecuzione del collocamento etero-familiare presso gli zii paterni signori e si chiede di: Persona_1 Persona_2
11. mantenere il regime di visita padre-figli concordato con il Servizio sociale, ovvero stabilire che il padre veda i figli un pomeriggio infrasettimanale ed il sabato e la domenica, con l'ulteriore possibilità espressamente richiesta del pernottamento al sabato presso la casa del padre;
12. confermare l'obbligo posto a carico del padre al pagamento dell'importo di € 500,00= mensili a titolo di mantenimento per i figli, da versare con bonifico bancario agli zii collocatari, con la perdurante attribuzione ai medesimi dell'assegno unico per i minori;
13. confermare l'obbligo posto a carico del padre al pagamento delle spese straordinarie per i figli, mediche, scolastiche, ludico-ricreative documentate, nella misura del 100%;
14. stabilire le modalità di visita dei figli minori da parte della madre ut supra meglio esplicitato.”
Per la resistente:
“In via preliminare:
- assumere, tenuto conto del contraddittorio instaurato tra le parti, ogni opportuna e necessaria determinazione/statuizione, al fine di evitare contrasto di giudicati tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni. In via principale, nel merito
- pronunciare la separazione personale dei coniugi signori e come in atti;
i coniugi Controparte_1 Parte_1 vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Pag. 2 - affidare in via condivisa ad ambedue i genitori i figli minori , , e come in atti, CP_2 CP CP_4 CP_4 dando le opportune disposizioni per la collocazione abitativa degli stessi;
-disporre la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi (Servizi Sociali ed NPI-Psicologia) territorialmente competenti, al fine di calendarizzare gli incontri genitori/minori e comunque formulare un progetto per il sostegno alla genitorialità coinvolgente ambedue i genitori dei minori, con eventualmente l'ausilio di mediatore culturale, concedendo un termine congruo –non inferiore ad un anno- per monitoraggio e opportune verifiche, con obbligo ai Servizi di deposito trimestrale delle relative relazioni e, all'esito
-pronunciarsi definitivamente relativamente ad affidamento, collocazione abitativa e mantenimento dei minori, con disposizione delle condizioni del diritto di visita del genitore non collocatario compatibilmente alle esigenze scolastiche e personali dei minori e lavorative e personali dei genitori;
-disporre che, allo stato, il sig. provveda in via esclusiva al mantenimento –comprensivo delle spese Pt_1 straordinarie- dei figli minorenni, attualmente collocati presso i signori e , nella Persona_2 Persona_1 misura che l'on.le Tribunale riterrà in sua saggezza;
-dare ogni opportuna disposizione per l'attribuzione dell'Assegno Unico relativamente ai minori , , CP_2 CP
e CP_4 CP_4
-disporre a carico del sig. contributo per il mantenimento della moglie IG , nella misura che Pt_1 CP_1
l'on.le Tribunale riterrà in sua saggezza e comunque non inferiore ad €. 150,00, fino a che la IG CP_1 non avrà trovato stabile occupazione lavorativa adeguatamente retribuita;
–assegnare in via provvisoria e urgente la casa ex familiare di Terdobbiate –Via Vittorio Veneto 1/C, alla IG
, con relative spese ad esclusivo carico del sig. fino a che la IG non avrà trovato CP_1 Pt_1 CP_1 stabile occupazione lavorativa adeguatamente retribuita o, in subordine
-disporre la collocazione della IG in via provvisoria e urgente presso idonea Comunità mamma- CP_1 minori (quantomeno mamma e i figli più piccoli e o comunque in idonea Comunità/struttura; CP_4 CP_4
- assumere ogni opportuna disposizione/statuizione relativamente alla collocazione abitativa -e relative spese- della IG in caso di eventuale assegnazione di casa popolare al sig. CP_1 Pt_1
- assumere ogni necessaria o opportuna disposizione/statuizione, anche in via provvisoria ed urgente, nell'esclusivo interesse dei minori. In via istruttoria:
- disporre idonea CTU al fine di valutare ed accertare capacità e competenze genitoriali dei signori
[...]
e e, ove ritenuto, al fine di valutare ed accertare la condizione psicoevolutiva e relazionale CP_1 Parte_1 dei minori;
- assumere ogni necessaria o opportuna disposizione/statuizione di carattere istruttorio;
- procedere in ogni caso alla nomina di Curatore Speciale dei minori. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per il curatore speciale:
“Voglia il Tribunale di Novara, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Persona_ disporre l'affidamento eterofamiliare dei minori agli zii paterni SI.ri e e confermare la collocazione Pt_1 presso di loro, disporre che i minori continuino ad incontrare il padre almeno nei fine settimana oltre al pomeriggio/sera infrasettimanale, autorizzando i Servizi che manterranno il monitoraggio e il sostegno a introdurre ulteriori incontri ove ritenuti nell'interesse dei minori;
Pag. 3 disporre la sospensione degli incontri con la madre, che potranno riprendere, in luogo neutro, senza coercizione per i minori e subordinatamente al fatto che la SI.ra dimostri effettiva collaborazione con tutti i Servizi;
CP_1
disporre la prosecuzione degli interventi di sostegno e monitoraggio avviati dal Servizio Sociale a favore del nucleo familiare;
disporre la prosecuzione dell'intervento di educativa domiciliare e territoriale;
disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e alle loro spese straordinarie e che altrettanto faccia la madre non appena avrà reperito un'attività lavorativa;
disporre che tutte le somme destinate dallo Stato o da altro Ente Pubblico ai minori siano percepite dagli zii paterni affidatari ai sensi dell'art. 80 Legge n. 184/1983; rigettare la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre formulata dal Pubblico Parte_2
Minorile nel procedimento R.G. V.G. n. 2596/2022 instaurato avanti al Tribunale per i Minorenni di Torino e conclusosi con decreto n. 6358/2023 del 14/9/2023; dichiarare la madre dei minori decaduta dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 Cod. Civ. in accoglimento della domanda formulata dal nel procedimento R.G. V.G. n. 2596/2022 instaurato avanti Parte_3 al Tribunale per i Minorenni di Torino e conclusosi con decreto n. 6358/2023 del 14/9/2023.”
Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 28.5.2023, adiva il Tribunale di Novara avanzando Parte_1 domanda di separazione giudiziale. Rappresentava il ricorrente di aver contratto matrimonio in Marocco in data 24.8.2010, con atto trascritto nei registri del Comune di Terdobbiate (NO) alla parte Controparte_1
II, serie C, nr. 2, anno 2023. Dall'unione tra le parti nascevano i figli , nato a [...] il [...]; CP_2 CP
, nato a [...] il [...]; , nato a [...] il [...];
[...] CP_4 CP_4 nato in [...] il [...]. Parte ricorrente rappresentava che la resistente arrivava in Italia nel 2011 e nel 2014 i coniugi si trasferivano presso l'abitazione dei genitori del ricorrente. Tuttavia, nell'anno 2015, parte resistente iniziava a manifestare intolleranza per la convivenza con i suoceri ed il marito, che querelava nel maggio 2015 per maltrattamenti. Successivamente, la veniva collocata in Comunità con la figlia . Durante la CP_1 CP_2 permanenza in Comunità nasceva in data 29.7.2015 il secondogenito . Parte_4 CP
In data 26.7.2016, veniva emesso decreto con cui il Tribunale dei minori non adottava nessuna misura limitativa della potestà ed autorizzava il rientro a casa della madre con i minori, con incarico al Servizio sociale di monitorare le condizioni di vita del nucleo familiare. Inoltre, il procedimento penale a carico del ricorrente e dei suoi familiari per maltrattamenti si concludeva con l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Nel mese di novembre 2016 la resistente denunciava nuovamente il marito per maltrattamenti, ma il relativo procedimento penale veniva archiviato (R.G.N.R. N. 4075/2016).
Pag. 4 Nel mese di maggio 2017 nasceva il terso figlio, . CP_4
Nel gennaio 2018 parte resistente partiva, insieme ai tre figli, per trascorrere un breve periodo in Marocco con la madre, e nelle more partoriva il quarto figlio il 28.4.2019. La CP_4
faceva rientro in Italia nel 2021 presso l'abitazione locata dal marito in CP_1
Terdobbiate. Nel mese di maggio 2022 in seguito all'accertamento di una situazione di degrado presso la casa familiare in Terdobbiate, i Servizi sociali territorialmente competenti disponevano ex art.403 c.c. il collocamento in via di urgenza dei quattro minori presso gli zii paterni. Parte ricorrente lasciava la casa coniugale al fine di evitare conflitti con la resistente, la quale aveva simulato un'aggressione da parte di . Pt_1
Il ricorrente lamentava il disinteresse e la trascuratezza della resistente nei confronti dei figli. Quanto alle proprie condizioni economiche, il ricorrente rappresentava quanto segue:
- di vivere presso un'abitazione in locazione in Terdobbiate con canone pari a € 250,00 mensili;
- di essere dipendente della ditta GLOBUS S.r.l. di Galliate con la qualifica di operaio specializzato, e di percepire uno stipendio netto di circa € 1.550,00/1.600,00 al mese. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* Si costituiva tempestivamente parte resistente. La resistente contestava la ricostruzione offerta dal ricorrente, evidenziando come la relazione iniziava per volere delle famiglie dei coniugi, dopo una brevissima conoscenza. All'epoca dei fatti la resistente che aveva appena diciasettenni anni veniva data in sposa ad un uomo più anziano di lei di quindici anni. La rappresentava che una volta trasferitasi in Italia, non aveva alcuna autonomia CP_1 dovendo chiedere il permesso al marito, anche solo per uscire di casa. Ancora, la resistente evidenziava che non aveva alcun titolo di studio, né un lavoro, poiché il ricorrente non le permetteva di lavorare, né un conto in banca;
a tal proposito la resistente rappresentava che il marito le lasciava solo i soldi per piccoli acquisti e pretendeva di accompagnarla lui stesso a fare la spesa. Quanto alla permanenza in Marocco dall'anno 2018 all'anno 2021 parte resistente evidenziava che la scelta era dettata dal ricorrente che dopo poco tempo faceva rientro in Italia con la sola figlia
, perché è la sola ad essere iscritta sul suo passaporto. CP_2
A fronte di ciò, la resistente rappresentava lo stato di sudditanza nei confronti del marito. Parte resistente precisava, inoltre, che l'allontanamento dalla casa coniugale del marito fosse del tutto ingiustificato. Quanto ai profili economici, la rappresentava di essere disoccupata, di essere CP_1 impossidente e di non avere un conto corrente proprio. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* Con decreto del 11.8.2023, il Giudice, segnalata la pendenza del procedimento al Tribunale per i minorenni, nominava il curatore speciale dei minori, l'avv. Laura Dutto.
* All'udienza del 7.11.2023, il Giudice preso atto dell'assenza di parte resistente (per ragioni di salute) procedeva all'interrogatorio libero di parte ricorrente.
Pag. 5 ha dichiarato: “vivo a Terdobbiate, abito da solo, lavoro a Galliate, faccio il saldatore, Parte_1 guadagno euro 2115; ho un finanziamento per un mutuo. I miei figli li ho visti il mese scorso, ora li vedrò la prossima settimana. Io qui ho i miei genitori, mia sorella e mio fratello, le zie e altri parenti. I miei figli vogliono vedermi di più. Non ho altro da aggiungere”
* Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 8.8.2024, il Giudice disponeva l'affidamento dei minori ai Servizi sociali territorialmente competenti, il collocamento etero-familiare dei minori presso gli zii paterni, la perdurante presa in carico dei minori da parte del Servizio di NPI presso l'ASL di Novara e da parte del Servizio sociale.
* Dalle relazioni dei Servizi Sociali, acquisite agli atti, emerge quanto segue. Per quanto attiene al padre, sono state riscontrate criticità in ordine ai weekend che i minori trascorrono con lui;
il padre trascura i ragazzi e i loro impegni scolastici. non mostra Pt_1 progettualità rispetto ad un possibile rientro dei minori presso la sua abitazione;
continua a cercare un alloggio da acquistare, senza però successo, e riferisce di avere una relazione con una connazionale che vive a Novara, affermando: “quando mi ridanno i miei figli viene a vivere con noi e si occuperà di loro”. Per quanto attiene alla madre, non viene considerata una risorsa per i minori, perché non si presenta neanche agli incontri organizzati dai Servizi. Per quanto attiene agli zii collocatari, i Servizi rappresentano un affaticamento nella gestione dei minori legato anche a difficoltà economiche. Tuttavia, nonostante le difficoltà rappresentate, gli zii sono adeguati nel rispondere ai bisogni e necessità dei minori. Per far fronte al problema, i servizi hanno elaborato un progetto di percorso di affido educativo per e condiviso con gli CP CP_4 zii e gli altri operatori. Mentre frequenta il centro diurno di Pernate dal 4 novembre 2024. CP_2
Dalle relazioni del Servizio NPI emerge quanto segue. Il Servizio NPI segnala che non ci sono elementi di cambiamento né nei minori né nel percorso dei genitori. Per quanto attiene al padre, non sussistono concrete possibilità per lavorare sulle sue competenze genitoriali. Inoltre, si evidenzia un peggioramento del rendimento scolastico dei minori quando minori con il padre. Per quanto attiene alla madre, la partecipazione agli incontri risulta faticosa e discontinua. Per quanto attiene agli zii collocatari, inizialmente gli zii collocatari manifestavano difficoltà economiche per la gestione dei minori, attualmente però risolte dai Servizi Sociali. Gli operatori ritengono che la migliore collocazione sia quella presso il nucleo parentale.
****
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto alle questioni relative all'assegno di mantenimento e alle condizioni economiche delle parti il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle
Pag. 6 complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. Controparte_1
151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
4. Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale Orbene, con riferimento alla domanda avanzata di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al , domanda avanzata dal curatore speciale dei minori, è Controparte_1 opportuno preliminarmente evidenziare che, come rilevato dalla Suprema Corte, l'art. 330 c.c. prevede che "il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. È necessario e sufficiente, affinché possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto giudizio sia grave. Qualora infatti il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 o 334, ma non può essere pronunciata la decadenza. La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre, stante la funzione "preventiva" e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poiché esso potrebbe derivare dalla
Pag. 7 reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno. Inoltre, la decadenza implica "sospensione" della responsabilità genitoriale e concerne solo l'esercizio della stessa per cui il genitore che ne è colpito non può esercitarla anche se ne rimane "titolare". (Cass. civ. Sez. I Ord., 12/07/2022, n. 22006). Ciò premesso, il Collegio non ritiene allo stato necessario adottare la più grave misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale (né nei confronti del padre che della madre) che, seppur astrattamente applicabile anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi, questi ultimi devono comunque essere di gravità tale da non consentire di risolvere la situazione con interventi meno radicali e più flessibili;
la decadenza deve, infatti, essere dichiarata quando la relazione sia ormai irrecuperabile e il pregiudizio per il minore ormai irreversibile ovvero nell'ipotesi in cui lo stesso mantenimento di una responsabilità genitoriale costituisca in sé pregiudizio per il minore, per cui , a tutela dello stesso, ne deve essere eliminata la causa, onde evitare ricadute negative sulla crescita del minore. Nel caso di specie, al contrario, la misura dell'affido ai Servizi Sociali e la collocazione eterofamiliare dei figli appare adeguata alla tutela dell'interesse dei minori, considerato che è idonea ad assicurarne la tutela ed evitare ogni possibile pregiudizio, né il mantenimento del potere di vigilanza da parte dei genitori risulta costituire in sé pregiudizio per i minori.
5. Sul regime di affidamento e collocamento Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337 ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337 quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente
Pag. 8 sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., anche in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il Tribunale può, tuttavia, stabilire diversamente, disponendo che, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggior interesse vadano riservate al genitore affidatario, fermo l'obbligo di vigilanza dell'altro genitore. Si tratta del modello di affido c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in presenza del quale al genitore non affidatario rimane il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Nel caso di specie, il Collegio ritiene, che non vi siano i presupposti né per disporre l'affido condivido ad entrambi i genitori tantomeno per disporre l'affido esclusivo dei minori in favore del padre. Sul punto, deve, in primo luogo, osservarsi come dal procedimento sia emersa l'inadeguatezza delle parti nei confronti della prole, che trova conferma da quanto dedotto dai Servizi Sociali. In particolare, è emerso come non si occupa dei figli, delegandone la gestione, Parte_1 anche dei soli pranzi, ai parenti. Sebbene, lo stesso si occupi del mantenimento economico dei minori ciò non si ritiene sufficiente in ordine all'adeguatezza della capacità genitoriale;
Per quanto attiene a , è emerso come quest'ultima non mantenga alcun Controparte_1 serio ed apprezzabile contatto con i minori, non presentandosi neanche ai colloqui con i Servizi sociali. Tali circostanze, oltre ad essere stata rappresentata dai minori e dagli zii collocatari, ha trovato conferma da quanto evidenziato dai Servizi Sociali. Da quanto riportato, è evidente che in relazione ad entrambi i genitori non è allo stato formulabile un giudizio di capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, necessari per il mantenimento dell'affido condiviso. Al contrario, la loro costante assenza nella vita dei minori rende necessario evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” (Ord. Trib. Milano 20/03/2014 - est. Dott. Giuseppe Buffone). Sulla scorta di quanto sopra, si dispone l'affido dei minori ai Servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza dei minori, i quali assumeranno le decisioni di maggiore importanza relative alla sfera sanitaria, scolastica ed extrascolastica dei bambini con collocamento etero-familiare dei minori presso gli zii paterni. Quanto al regime di collocamento, come è noto, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., il Tribunale può, altresì, adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento eterofamiliare. Tale disposizione è ritenuta il fondamento normativo per consentire al Tribunale, laddove ciò sia necessario per assicurare la tutela del minore, disporre l'affidamento dello stesso al Servizio Sociale. Nel caso di specie, a fronte di quanto precedentemente osservato e avuto riguardo all'impossibilità di collocamento dei minori presso uno dei due genitori, in continuità con l'ordinanza emessa ex art.
Pag. 9 473 bis.22 c.p.c. deve confermarsi il collocamento dei minori presso gli zii paterni, i quali si sono dimostrati perfettamente capaci ed idonei al loro accudimento. Deve confermarsi la presa in carico del nucleo e dei minori da parte dei Servizi Sociali e del Servizio NPI, per lo sviluppo delle progettualità già in atto. Quanto al regime di visita e frequentazione, il Tribunale ritiene, considerato quanto sopra che debba essere demandato al Servizio Sociale affidatario la predisposizione di un idoneo calendario di visite tra il padre ed i minori, comprensivo anche di pernotti, laddove il padre reperisca una idonea soluzione abitativa. Quanto al diritto di visita materno, allo stato, tenuto conto del palese disinteresse della stessa, deve disporsi la sospensione degli incontri.
6. Sul mantenimento dei minori Il Tribunale ritiene che, anche se i minori sono affidati ai Servizi Sociali e collocati presso gli zii paterni, i genitori debbano concorrere al mantenimento dei minori. Infatti, come rilevato dalla Suprema Corte, “in tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo della corresponsione dell'assegno di mantenimento di un minore non può essere subordinato al rispetto delle prescrizioni relative al diritto di visita del genitore obbligato al mantenimento presso il coniuge affidatario della prole: la corresponsione dell'assegno e la regolamentazione degli incontri costituiscono strumenti per la realizzazione di diritti indisponibili della prole, ben distinti tra loro;
pur se la regolamentazione degli incontri soddisfa, al tempo stesso, anche il diritto-dovere del genitore non affidatario di vedere ed avere con sè la prole, l'esercizio del diritto di visita rimane invero subordinato alla tutela dell'interesse minorile, tanto da poter essere escluso qualora abbia ad arrecare danno ai figli. Ne consegue che, qualora il genitore non affidatario e debitore del mantenimento sia privato, a causa del comportamento (anche colpevole) del coniuge affidatario, della possibilità di vedere la prole e permanere con essa, egli non può tuttavia sospendere l'erogazione del mantenimento, nemmeno se l'assegno da lui dovuto sia diretto ad assicurare esigenze della prole superiori alle esigenze minime, avendo la prole diritto ad un livello di vita correlato alle possibilità economiche dei genitori ed analogo, per quanto possibile, al tenore di vita da essa goduto prima della separazione dei genitori”. (Cass. civ. Sez. I, 22/03/1993, n. 3363) Or dunque tenuto conto delle reciproche posizioni economiche e della disparità reddituale tra le parti, il Tribunale ritiene congruo ed equo, alla luce della documentazione economica acquisita che versi direttamente agli zii collocatari, per il concorso al mantenimento dei minori, Parte_1 la somma mensile di euro 500,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie.
dovrà versare, invece, l'importo complessivo di € 200,00 mensili da Controparte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico dovrà essere percepito integralmente dai Servizi Sociali.
7. Sull'assegno di mantenimento in favore del coniuge Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a
Pag. 10 mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Va, tuttavia, ulteriormente considerato come gravi sul richiedente l'onere di provare l'assenza di adeguati redditi propri , nonché, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (vedi, sul punto Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021). Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, ritiene il Collegio di confermare -in continuità con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., l'obbligo di mantenimento a carico del ricorrente in favore di parte resistente. Ed invero, seppur emerso nel corso dell'istruttoria che la resistente ha reperito una attività lavorativa, la retribuzione dalla stessa percepita (circa 500,00 € mensili) appare insufficiente a far fronte alle proprie basilari necessità. Ne consegue che, tenuto conto della disparità reddituale tra le parti, debba porsi a carico di un obbligo di mantenimento dell'importo di € 100,00 Parte_1 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, oltre a rivalutazione ISTA come per legge.
8. Spese di lite Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza. Le parti devono essere condannate a versare all'erario, nella misura del 50% ciascuno, le spese in favore del Curatore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come liquidate in dispositivo, tenuto conto dei valori del D.M. 55/2014, cause di valore indeterminato.
****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento di Parte_1
per l'importo di 100,00 euro da versarsi entro il 5 di ogni mese, Controparte_1 oltre a rivalutazione ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
4. affida i minori ai Servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza dei minori, i quali assumeranno le decisioni di maggiore importanza relative alla sfera sanitaria, scolastica ed extrascolastica;
5. dispone il collocamento etero-familiare dei minori presso gli zii paterni Persona_1
e
[...] Persona_2
Pag. 11
6. dispone che i Servizi Sociali predispongano il calendario di incontri tra i minori ed il padre, comprensivo di eventuali pernotti;
7. dispone la sospensione degli incontri tra la madre ed i minori;
8. obbliga a corrispondere agli zii collocatari, a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento per i figli l'importo di 500,00 euro da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
9. pone a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 100% delle Parte_1 spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
10. obbliga a corrispondere agli zii collocatari, a titolo di assegno Controparte_1 di mantenimento per i figli l'importo di 100,00 euro da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
11. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dai Servizi Sociali affidatari;
12. dispone la prosecuzione degli interventi in atto da parte dei Servizi Sociali e del Servizio NPI;
13. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
14. Dispone che le parti e versino all'erario Parte_1 Controparte_1 anticipatario, nella misura del 50% ciascuno, le spese in favore del Curatore, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott.ssa Maria Amoruso)
Pag. 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Amoruso PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1184/2023, introdotta da:
, nato in [...] il [...], c.f. . Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MARIA GRAZIA IANNIELLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
, nato in [...] il [...], c.f. . Controparte_1 CodiceFiscale_2
Con il patrocinio dell'Avv. ELENA AVONDO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
RESISTENTE E NEI CONFRONTI
, , in persona del CP_2 CP Controparte_4
Curatore Speciale.
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente:
“In via principale 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi nato in [...] il [...] e la sig.ra Parte_1 [...]
nata in [...] il [...]; CP_1
Pag. 1
2. disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori , , e al padre con collocamento CP_2 CP CP_4 CP_4 presso il medesimo;
3. assegnare la casa coniugale sita in Terdobbiate (NO) via C. di Vittorio Veneto n. 1 al padre;
4. disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare al Servizio sociale competente per territorio, nonché al Servizio di NPI/ASL di Novara. Disporre, altresì, la prosecuzione del centro diurno per , dell'educativa per , e CP_2 CP CP_4 CP_4
5. stabilire le modalità di visita dei figli minori da parte della madre nel rispetto del calendario e con le opportune modalità individuate dal Servizio sociale di concerto con il Servizio di NPI/ASL di Novara, in considerazione delle volontà e delle esigenze scolastiche, ludiche e ricreative dei figli minori;
6. revocare l'assegno di mantenimento di € 100,00 posto a carico del sig. in favore della moglie con l'ordinanza Pt_1 del 20.11.2023, in considerazione dell'attività lavorativa intrapresa dalla sig.ra ; CP_1
7. con vittoria di spese e competenze di causa. In via subordinata
8. disporre l'affidamento dei figli minori , , e al Servizio sociale CISA Ovest CP_2 CP CP_4 CP_4
Ticino, con collocamento dei medesimi presso il padre;
9. disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare al Servizio sociale competente per territorio, nonché al Servizio di NPI/ASL di Novara. Disporre, altresì, la prosecuzione del centro diurno per , dell'educativa per , e CP_2 CP CP_4 CP_4
10. stabilire le modalità di visita dei figli minori da parte della madre nel rispetto del calendario e con le opportune modalità individuate dal Servizio sociale di concerto con il Servizio di NPI/ASL di Novara, in considerazione delle volontà e delle esigenze scolastiche, ludiche e ricreative dei figli minori. In via gradata Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Collegio dovesse concordare con le valutazioni del Servizio NPI/ASL di Novara sull'affidamento dei minori al Servizio sociale e la prosecuzione del collocamento etero-familiare presso gli zii paterni signori e si chiede di: Persona_1 Persona_2
11. mantenere il regime di visita padre-figli concordato con il Servizio sociale, ovvero stabilire che il padre veda i figli un pomeriggio infrasettimanale ed il sabato e la domenica, con l'ulteriore possibilità espressamente richiesta del pernottamento al sabato presso la casa del padre;
12. confermare l'obbligo posto a carico del padre al pagamento dell'importo di € 500,00= mensili a titolo di mantenimento per i figli, da versare con bonifico bancario agli zii collocatari, con la perdurante attribuzione ai medesimi dell'assegno unico per i minori;
13. confermare l'obbligo posto a carico del padre al pagamento delle spese straordinarie per i figli, mediche, scolastiche, ludico-ricreative documentate, nella misura del 100%;
14. stabilire le modalità di visita dei figli minori da parte della madre ut supra meglio esplicitato.”
Per la resistente:
“In via preliminare:
- assumere, tenuto conto del contraddittorio instaurato tra le parti, ogni opportuna e necessaria determinazione/statuizione, al fine di evitare contrasto di giudicati tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni. In via principale, nel merito
- pronunciare la separazione personale dei coniugi signori e come in atti;
i coniugi Controparte_1 Parte_1 vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Pag. 2 - affidare in via condivisa ad ambedue i genitori i figli minori , , e come in atti, CP_2 CP CP_4 CP_4 dando le opportune disposizioni per la collocazione abitativa degli stessi;
-disporre la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi (Servizi Sociali ed NPI-Psicologia) territorialmente competenti, al fine di calendarizzare gli incontri genitori/minori e comunque formulare un progetto per il sostegno alla genitorialità coinvolgente ambedue i genitori dei minori, con eventualmente l'ausilio di mediatore culturale, concedendo un termine congruo –non inferiore ad un anno- per monitoraggio e opportune verifiche, con obbligo ai Servizi di deposito trimestrale delle relative relazioni e, all'esito
-pronunciarsi definitivamente relativamente ad affidamento, collocazione abitativa e mantenimento dei minori, con disposizione delle condizioni del diritto di visita del genitore non collocatario compatibilmente alle esigenze scolastiche e personali dei minori e lavorative e personali dei genitori;
-disporre che, allo stato, il sig. provveda in via esclusiva al mantenimento –comprensivo delle spese Pt_1 straordinarie- dei figli minorenni, attualmente collocati presso i signori e , nella Persona_2 Persona_1 misura che l'on.le Tribunale riterrà in sua saggezza;
-dare ogni opportuna disposizione per l'attribuzione dell'Assegno Unico relativamente ai minori , , CP_2 CP
e CP_4 CP_4
-disporre a carico del sig. contributo per il mantenimento della moglie IG , nella misura che Pt_1 CP_1
l'on.le Tribunale riterrà in sua saggezza e comunque non inferiore ad €. 150,00, fino a che la IG CP_1 non avrà trovato stabile occupazione lavorativa adeguatamente retribuita;
–assegnare in via provvisoria e urgente la casa ex familiare di Terdobbiate –Via Vittorio Veneto 1/C, alla IG
, con relative spese ad esclusivo carico del sig. fino a che la IG non avrà trovato CP_1 Pt_1 CP_1 stabile occupazione lavorativa adeguatamente retribuita o, in subordine
-disporre la collocazione della IG in via provvisoria e urgente presso idonea Comunità mamma- CP_1 minori (quantomeno mamma e i figli più piccoli e o comunque in idonea Comunità/struttura; CP_4 CP_4
- assumere ogni opportuna disposizione/statuizione relativamente alla collocazione abitativa -e relative spese- della IG in caso di eventuale assegnazione di casa popolare al sig. CP_1 Pt_1
- assumere ogni necessaria o opportuna disposizione/statuizione, anche in via provvisoria ed urgente, nell'esclusivo interesse dei minori. In via istruttoria:
- disporre idonea CTU al fine di valutare ed accertare capacità e competenze genitoriali dei signori
[...]
e e, ove ritenuto, al fine di valutare ed accertare la condizione psicoevolutiva e relazionale CP_1 Parte_1 dei minori;
- assumere ogni necessaria o opportuna disposizione/statuizione di carattere istruttorio;
- procedere in ogni caso alla nomina di Curatore Speciale dei minori. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per il curatore speciale:
“Voglia il Tribunale di Novara, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Persona_ disporre l'affidamento eterofamiliare dei minori agli zii paterni SI.ri e e confermare la collocazione Pt_1 presso di loro, disporre che i minori continuino ad incontrare il padre almeno nei fine settimana oltre al pomeriggio/sera infrasettimanale, autorizzando i Servizi che manterranno il monitoraggio e il sostegno a introdurre ulteriori incontri ove ritenuti nell'interesse dei minori;
Pag. 3 disporre la sospensione degli incontri con la madre, che potranno riprendere, in luogo neutro, senza coercizione per i minori e subordinatamente al fatto che la SI.ra dimostri effettiva collaborazione con tutti i Servizi;
CP_1
disporre la prosecuzione degli interventi di sostegno e monitoraggio avviati dal Servizio Sociale a favore del nucleo familiare;
disporre la prosecuzione dell'intervento di educativa domiciliare e territoriale;
disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e alle loro spese straordinarie e che altrettanto faccia la madre non appena avrà reperito un'attività lavorativa;
disporre che tutte le somme destinate dallo Stato o da altro Ente Pubblico ai minori siano percepite dagli zii paterni affidatari ai sensi dell'art. 80 Legge n. 184/1983; rigettare la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre formulata dal Pubblico Parte_2
Minorile nel procedimento R.G. V.G. n. 2596/2022 instaurato avanti al Tribunale per i Minorenni di Torino e conclusosi con decreto n. 6358/2023 del 14/9/2023; dichiarare la madre dei minori decaduta dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 Cod. Civ. in accoglimento della domanda formulata dal nel procedimento R.G. V.G. n. 2596/2022 instaurato avanti Parte_3 al Tribunale per i Minorenni di Torino e conclusosi con decreto n. 6358/2023 del 14/9/2023.”
Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 28.5.2023, adiva il Tribunale di Novara avanzando Parte_1 domanda di separazione giudiziale. Rappresentava il ricorrente di aver contratto matrimonio in Marocco in data 24.8.2010, con atto trascritto nei registri del Comune di Terdobbiate (NO) alla parte Controparte_1
II, serie C, nr. 2, anno 2023. Dall'unione tra le parti nascevano i figli , nato a [...] il [...]; CP_2 CP
, nato a [...] il [...]; , nato a [...] il [...];
[...] CP_4 CP_4 nato in [...] il [...]. Parte ricorrente rappresentava che la resistente arrivava in Italia nel 2011 e nel 2014 i coniugi si trasferivano presso l'abitazione dei genitori del ricorrente. Tuttavia, nell'anno 2015, parte resistente iniziava a manifestare intolleranza per la convivenza con i suoceri ed il marito, che querelava nel maggio 2015 per maltrattamenti. Successivamente, la veniva collocata in Comunità con la figlia . Durante la CP_1 CP_2 permanenza in Comunità nasceva in data 29.7.2015 il secondogenito . Parte_4 CP
In data 26.7.2016, veniva emesso decreto con cui il Tribunale dei minori non adottava nessuna misura limitativa della potestà ed autorizzava il rientro a casa della madre con i minori, con incarico al Servizio sociale di monitorare le condizioni di vita del nucleo familiare. Inoltre, il procedimento penale a carico del ricorrente e dei suoi familiari per maltrattamenti si concludeva con l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Nel mese di novembre 2016 la resistente denunciava nuovamente il marito per maltrattamenti, ma il relativo procedimento penale veniva archiviato (R.G.N.R. N. 4075/2016).
Pag. 4 Nel mese di maggio 2017 nasceva il terso figlio, . CP_4
Nel gennaio 2018 parte resistente partiva, insieme ai tre figli, per trascorrere un breve periodo in Marocco con la madre, e nelle more partoriva il quarto figlio il 28.4.2019. La CP_4
faceva rientro in Italia nel 2021 presso l'abitazione locata dal marito in CP_1
Terdobbiate. Nel mese di maggio 2022 in seguito all'accertamento di una situazione di degrado presso la casa familiare in Terdobbiate, i Servizi sociali territorialmente competenti disponevano ex art.403 c.c. il collocamento in via di urgenza dei quattro minori presso gli zii paterni. Parte ricorrente lasciava la casa coniugale al fine di evitare conflitti con la resistente, la quale aveva simulato un'aggressione da parte di . Pt_1
Il ricorrente lamentava il disinteresse e la trascuratezza della resistente nei confronti dei figli. Quanto alle proprie condizioni economiche, il ricorrente rappresentava quanto segue:
- di vivere presso un'abitazione in locazione in Terdobbiate con canone pari a € 250,00 mensili;
- di essere dipendente della ditta GLOBUS S.r.l. di Galliate con la qualifica di operaio specializzato, e di percepire uno stipendio netto di circa € 1.550,00/1.600,00 al mese. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* Si costituiva tempestivamente parte resistente. La resistente contestava la ricostruzione offerta dal ricorrente, evidenziando come la relazione iniziava per volere delle famiglie dei coniugi, dopo una brevissima conoscenza. All'epoca dei fatti la resistente che aveva appena diciasettenni anni veniva data in sposa ad un uomo più anziano di lei di quindici anni. La rappresentava che una volta trasferitasi in Italia, non aveva alcuna autonomia CP_1 dovendo chiedere il permesso al marito, anche solo per uscire di casa. Ancora, la resistente evidenziava che non aveva alcun titolo di studio, né un lavoro, poiché il ricorrente non le permetteva di lavorare, né un conto in banca;
a tal proposito la resistente rappresentava che il marito le lasciava solo i soldi per piccoli acquisti e pretendeva di accompagnarla lui stesso a fare la spesa. Quanto alla permanenza in Marocco dall'anno 2018 all'anno 2021 parte resistente evidenziava che la scelta era dettata dal ricorrente che dopo poco tempo faceva rientro in Italia con la sola figlia
, perché è la sola ad essere iscritta sul suo passaporto. CP_2
A fronte di ciò, la resistente rappresentava lo stato di sudditanza nei confronti del marito. Parte resistente precisava, inoltre, che l'allontanamento dalla casa coniugale del marito fosse del tutto ingiustificato. Quanto ai profili economici, la rappresentava di essere disoccupata, di essere CP_1 impossidente e di non avere un conto corrente proprio. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* Con decreto del 11.8.2023, il Giudice, segnalata la pendenza del procedimento al Tribunale per i minorenni, nominava il curatore speciale dei minori, l'avv. Laura Dutto.
* All'udienza del 7.11.2023, il Giudice preso atto dell'assenza di parte resistente (per ragioni di salute) procedeva all'interrogatorio libero di parte ricorrente.
Pag. 5 ha dichiarato: “vivo a Terdobbiate, abito da solo, lavoro a Galliate, faccio il saldatore, Parte_1 guadagno euro 2115; ho un finanziamento per un mutuo. I miei figli li ho visti il mese scorso, ora li vedrò la prossima settimana. Io qui ho i miei genitori, mia sorella e mio fratello, le zie e altri parenti. I miei figli vogliono vedermi di più. Non ho altro da aggiungere”
* Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 8.8.2024, il Giudice disponeva l'affidamento dei minori ai Servizi sociali territorialmente competenti, il collocamento etero-familiare dei minori presso gli zii paterni, la perdurante presa in carico dei minori da parte del Servizio di NPI presso l'ASL di Novara e da parte del Servizio sociale.
* Dalle relazioni dei Servizi Sociali, acquisite agli atti, emerge quanto segue. Per quanto attiene al padre, sono state riscontrate criticità in ordine ai weekend che i minori trascorrono con lui;
il padre trascura i ragazzi e i loro impegni scolastici. non mostra Pt_1 progettualità rispetto ad un possibile rientro dei minori presso la sua abitazione;
continua a cercare un alloggio da acquistare, senza però successo, e riferisce di avere una relazione con una connazionale che vive a Novara, affermando: “quando mi ridanno i miei figli viene a vivere con noi e si occuperà di loro”. Per quanto attiene alla madre, non viene considerata una risorsa per i minori, perché non si presenta neanche agli incontri organizzati dai Servizi. Per quanto attiene agli zii collocatari, i Servizi rappresentano un affaticamento nella gestione dei minori legato anche a difficoltà economiche. Tuttavia, nonostante le difficoltà rappresentate, gli zii sono adeguati nel rispondere ai bisogni e necessità dei minori. Per far fronte al problema, i servizi hanno elaborato un progetto di percorso di affido educativo per e condiviso con gli CP CP_4 zii e gli altri operatori. Mentre frequenta il centro diurno di Pernate dal 4 novembre 2024. CP_2
Dalle relazioni del Servizio NPI emerge quanto segue. Il Servizio NPI segnala che non ci sono elementi di cambiamento né nei minori né nel percorso dei genitori. Per quanto attiene al padre, non sussistono concrete possibilità per lavorare sulle sue competenze genitoriali. Inoltre, si evidenzia un peggioramento del rendimento scolastico dei minori quando minori con il padre. Per quanto attiene alla madre, la partecipazione agli incontri risulta faticosa e discontinua. Per quanto attiene agli zii collocatari, inizialmente gli zii collocatari manifestavano difficoltà economiche per la gestione dei minori, attualmente però risolte dai Servizi Sociali. Gli operatori ritengono che la migliore collocazione sia quella presso il nucleo parentale.
****
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto alle questioni relative all'assegno di mantenimento e alle condizioni economiche delle parti il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle
Pag. 6 complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. Controparte_1
151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
4. Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale Orbene, con riferimento alla domanda avanzata di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al , domanda avanzata dal curatore speciale dei minori, è Controparte_1 opportuno preliminarmente evidenziare che, come rilevato dalla Suprema Corte, l'art. 330 c.c. prevede che "il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. È necessario e sufficiente, affinché possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto giudizio sia grave. Qualora infatti il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 o 334, ma non può essere pronunciata la decadenza. La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre, stante la funzione "preventiva" e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poiché esso potrebbe derivare dalla
Pag. 7 reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno. Inoltre, la decadenza implica "sospensione" della responsabilità genitoriale e concerne solo l'esercizio della stessa per cui il genitore che ne è colpito non può esercitarla anche se ne rimane "titolare". (Cass. civ. Sez. I Ord., 12/07/2022, n. 22006). Ciò premesso, il Collegio non ritiene allo stato necessario adottare la più grave misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale (né nei confronti del padre che della madre) che, seppur astrattamente applicabile anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi, questi ultimi devono comunque essere di gravità tale da non consentire di risolvere la situazione con interventi meno radicali e più flessibili;
la decadenza deve, infatti, essere dichiarata quando la relazione sia ormai irrecuperabile e il pregiudizio per il minore ormai irreversibile ovvero nell'ipotesi in cui lo stesso mantenimento di una responsabilità genitoriale costituisca in sé pregiudizio per il minore, per cui , a tutela dello stesso, ne deve essere eliminata la causa, onde evitare ricadute negative sulla crescita del minore. Nel caso di specie, al contrario, la misura dell'affido ai Servizi Sociali e la collocazione eterofamiliare dei figli appare adeguata alla tutela dell'interesse dei minori, considerato che è idonea ad assicurarne la tutela ed evitare ogni possibile pregiudizio, né il mantenimento del potere di vigilanza da parte dei genitori risulta costituire in sé pregiudizio per i minori.
5. Sul regime di affidamento e collocamento Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337 ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337 quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente
Pag. 8 sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., anche in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il Tribunale può, tuttavia, stabilire diversamente, disponendo che, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggior interesse vadano riservate al genitore affidatario, fermo l'obbligo di vigilanza dell'altro genitore. Si tratta del modello di affido c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in presenza del quale al genitore non affidatario rimane il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Nel caso di specie, il Collegio ritiene, che non vi siano i presupposti né per disporre l'affido condivido ad entrambi i genitori tantomeno per disporre l'affido esclusivo dei minori in favore del padre. Sul punto, deve, in primo luogo, osservarsi come dal procedimento sia emersa l'inadeguatezza delle parti nei confronti della prole, che trova conferma da quanto dedotto dai Servizi Sociali. In particolare, è emerso come non si occupa dei figli, delegandone la gestione, Parte_1 anche dei soli pranzi, ai parenti. Sebbene, lo stesso si occupi del mantenimento economico dei minori ciò non si ritiene sufficiente in ordine all'adeguatezza della capacità genitoriale;
Per quanto attiene a , è emerso come quest'ultima non mantenga alcun Controparte_1 serio ed apprezzabile contatto con i minori, non presentandosi neanche ai colloqui con i Servizi sociali. Tali circostanze, oltre ad essere stata rappresentata dai minori e dagli zii collocatari, ha trovato conferma da quanto evidenziato dai Servizi Sociali. Da quanto riportato, è evidente che in relazione ad entrambi i genitori non è allo stato formulabile un giudizio di capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, necessari per il mantenimento dell'affido condiviso. Al contrario, la loro costante assenza nella vita dei minori rende necessario evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” (Ord. Trib. Milano 20/03/2014 - est. Dott. Giuseppe Buffone). Sulla scorta di quanto sopra, si dispone l'affido dei minori ai Servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza dei minori, i quali assumeranno le decisioni di maggiore importanza relative alla sfera sanitaria, scolastica ed extrascolastica dei bambini con collocamento etero-familiare dei minori presso gli zii paterni. Quanto al regime di collocamento, come è noto, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., il Tribunale può, altresì, adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento eterofamiliare. Tale disposizione è ritenuta il fondamento normativo per consentire al Tribunale, laddove ciò sia necessario per assicurare la tutela del minore, disporre l'affidamento dello stesso al Servizio Sociale. Nel caso di specie, a fronte di quanto precedentemente osservato e avuto riguardo all'impossibilità di collocamento dei minori presso uno dei due genitori, in continuità con l'ordinanza emessa ex art.
Pag. 9 473 bis.22 c.p.c. deve confermarsi il collocamento dei minori presso gli zii paterni, i quali si sono dimostrati perfettamente capaci ed idonei al loro accudimento. Deve confermarsi la presa in carico del nucleo e dei minori da parte dei Servizi Sociali e del Servizio NPI, per lo sviluppo delle progettualità già in atto. Quanto al regime di visita e frequentazione, il Tribunale ritiene, considerato quanto sopra che debba essere demandato al Servizio Sociale affidatario la predisposizione di un idoneo calendario di visite tra il padre ed i minori, comprensivo anche di pernotti, laddove il padre reperisca una idonea soluzione abitativa. Quanto al diritto di visita materno, allo stato, tenuto conto del palese disinteresse della stessa, deve disporsi la sospensione degli incontri.
6. Sul mantenimento dei minori Il Tribunale ritiene che, anche se i minori sono affidati ai Servizi Sociali e collocati presso gli zii paterni, i genitori debbano concorrere al mantenimento dei minori. Infatti, come rilevato dalla Suprema Corte, “in tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo della corresponsione dell'assegno di mantenimento di un minore non può essere subordinato al rispetto delle prescrizioni relative al diritto di visita del genitore obbligato al mantenimento presso il coniuge affidatario della prole: la corresponsione dell'assegno e la regolamentazione degli incontri costituiscono strumenti per la realizzazione di diritti indisponibili della prole, ben distinti tra loro;
pur se la regolamentazione degli incontri soddisfa, al tempo stesso, anche il diritto-dovere del genitore non affidatario di vedere ed avere con sè la prole, l'esercizio del diritto di visita rimane invero subordinato alla tutela dell'interesse minorile, tanto da poter essere escluso qualora abbia ad arrecare danno ai figli. Ne consegue che, qualora il genitore non affidatario e debitore del mantenimento sia privato, a causa del comportamento (anche colpevole) del coniuge affidatario, della possibilità di vedere la prole e permanere con essa, egli non può tuttavia sospendere l'erogazione del mantenimento, nemmeno se l'assegno da lui dovuto sia diretto ad assicurare esigenze della prole superiori alle esigenze minime, avendo la prole diritto ad un livello di vita correlato alle possibilità economiche dei genitori ed analogo, per quanto possibile, al tenore di vita da essa goduto prima della separazione dei genitori”. (Cass. civ. Sez. I, 22/03/1993, n. 3363) Or dunque tenuto conto delle reciproche posizioni economiche e della disparità reddituale tra le parti, il Tribunale ritiene congruo ed equo, alla luce della documentazione economica acquisita che versi direttamente agli zii collocatari, per il concorso al mantenimento dei minori, Parte_1 la somma mensile di euro 500,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie.
dovrà versare, invece, l'importo complessivo di € 200,00 mensili da Controparte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico dovrà essere percepito integralmente dai Servizi Sociali.
7. Sull'assegno di mantenimento in favore del coniuge Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a
Pag. 10 mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Va, tuttavia, ulteriormente considerato come gravi sul richiedente l'onere di provare l'assenza di adeguati redditi propri , nonché, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (vedi, sul punto Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021). Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, ritiene il Collegio di confermare -in continuità con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., l'obbligo di mantenimento a carico del ricorrente in favore di parte resistente. Ed invero, seppur emerso nel corso dell'istruttoria che la resistente ha reperito una attività lavorativa, la retribuzione dalla stessa percepita (circa 500,00 € mensili) appare insufficiente a far fronte alle proprie basilari necessità. Ne consegue che, tenuto conto della disparità reddituale tra le parti, debba porsi a carico di un obbligo di mantenimento dell'importo di € 100,00 Parte_1 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, oltre a rivalutazione ISTA come per legge.
8. Spese di lite Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza. Le parti devono essere condannate a versare all'erario, nella misura del 50% ciascuno, le spese in favore del Curatore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come liquidate in dispositivo, tenuto conto dei valori del D.M. 55/2014, cause di valore indeterminato.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento di Parte_1
per l'importo di 100,00 euro da versarsi entro il 5 di ogni mese, Controparte_1 oltre a rivalutazione ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
4. affida i minori ai Servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza dei minori, i quali assumeranno le decisioni di maggiore importanza relative alla sfera sanitaria, scolastica ed extrascolastica;
5. dispone il collocamento etero-familiare dei minori presso gli zii paterni Persona_1
e
[...] Persona_2
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6. dispone che i Servizi Sociali predispongano il calendario di incontri tra i minori ed il padre, comprensivo di eventuali pernotti;
7. dispone la sospensione degli incontri tra la madre ed i minori;
8. obbliga a corrispondere agli zii collocatari, a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento per i figli l'importo di 500,00 euro da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
9. pone a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 100% delle Parte_1 spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
10. obbliga a corrispondere agli zii collocatari, a titolo di assegno Controparte_1 di mantenimento per i figli l'importo di 100,00 euro da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
11. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dai Servizi Sociali affidatari;
12. dispone la prosecuzione degli interventi in atto da parte dei Servizi Sociali e del Servizio NPI;
13. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
14. Dispone che le parti e versino all'erario Parte_1 Controparte_1 anticipatario, nella misura del 50% ciascuno, le spese in favore del Curatore, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott.ssa Maria Amoruso)
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