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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 668/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta e difesa dall'avv. Parte_1
AR OC, come da procura in atti appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Caria, come da procura in Controparte_1 atti appellato
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2113/2024 pubblicata il 21.2.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.4.2023, ritualmente notificato, esponeva: di Controparte_1
C avere lavorato alle dipendenze de dall'1.11.2017, con Controparte_2 contratto a tempo indeterminato part-time a 30 ore settimanali e iniziale inquadramento nel livello
1 B1 di cui al CCNL Cooperative Sociali;
che a decorrere dall'1.6.2019 il rapporto era stato trasformato da part-time a full-time; che dall'1.1.2018 le era stato riconosciuto il livello C1 di cui al
CCNL Cooperative Sociali, e dall'1.3.2021 il livello C2; che era sempre stata adibita a svolgere la sua prestazione lavorativa presso la casa di riposo per anziani sita in Montecompatri, Via Oberdan
n. 25, gestita dalla in virtù di contratto di servizi e fornitura di operatori Parte_1 professionali;
che aveva ricevuto retribuzioni inferiori a quelle dovute secondo l'inquadramento riconosciuto in relazione alle mansioni effettivamente espletate.
Deduceva in diritto che tra le convenute sussisteva una responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2013, e concludeva chiedendo: “-accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 01/11/2017 al 20/05/2022; -accertare e dichiarare il diritto della ricorrente sulla base dell'inquadramento di cui al CCNL Cooperative
Sociali, nel livello B1° fino alla data del 31/12/2017, del livello C1 dal 01/01/2018 e del livello C2 dal mese di marzo 2021 fino alla data di cessazione del rapporto, a percepire la complessiva somma di € 12.075,05, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i titoli e sulla base dei conteggi analitici del Sindacato CGIL che si notificano unitamente al presente atto;
-accertare
e dichiarare la responsabilità solidale della quale committente e beneficiaria Parte_1 della prestazione lavorativa, per tutti i crediti maturati dalla ricorrente nel corso dell'intero rapporto di lavoro o per i periodi ritenuti di giustizia;
- condannare Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la in
[...] Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido, al pagamento in favore di
[...]
, della somma di €12.075,05, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con CP_1 maggiorazione di rivalutazione e interessi di legge;
In Via Subordinata
-accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal
01/11/2017 al 20/05/2022; -accertare e dichiarare il diritto della ricorrente sulla base dell'inquadramento, di cui al CCNL Cooperative Sociali, nel livello B1° fino alla data del
31/12/2017, del livello C1 dal 01/01/2018 e del livello C2 dal mese di marzo 2021 fino alla data di cessazione del rapporto, a percepire la complessiva somma di € 12.075,05, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i titoli e sulla base dei conteggi analitici del Sindacato CGIL che si notificano unitamente al presente atto;
-condannare Il in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di , della Controparte_1 somma di € 12.075,05, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia”, oltre accessori e vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio la Cooperativa datrice di lavoro, che veniva dichiarata contumace.
2 Si costituiva in giudizio la sostenendo la non applicabilità della disciplina della Parte_2 responsabilità solidale essendo ella committente terzo estraneo rispetto al rapporto di lavoro e come tale non a conoscenza dei fatti ed avendo, altresì, sempre puntualmente corrisposto alla CP_2
quanto di spettanza secondo contratto. In via subordinata, si richiamava a una
[...] interpretazione rigorosa della norma invocata, ricordando come l'obbligo solidale, riferito ai soli crediti retributivi, non potesse riguardare l'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi, delle festività non godute. Sosteneva, infine, che le competenze professionali richieste per l'inquadramento nel livello C erano quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti non posseduti dalla ricorrente, ragione per la quale l'inquadramento riconosciuto doveva ritenersi frutto di errore materiale della cooperativa.
Concludeva quindi per l'integrale rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma dichiarava il diritto di , Controparte_1 sulla base dell'inquadramento di cui al CCNL Cooperative Sociali nel livello B1 fino alla data del
31.12.2017, nel livello C1 dall'1.1.2018 e nel livello C2 dal mese di marzo 2021 fino alla data di cessazione del rapporto, a percepire, a titolo di differenze retributive, la somma di € 12.075,05 e, per l'effetto, condannava in solido Il e la Controparte_2 Parte_1 al pagamento in suo favore della somma di €12.075,05, oltre accessori come per legge;
condannava le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello la per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_1
1) Errato riconoscimento del superiore inquadramento nel livello C1 per il periodo dall'1.1.2018 al
28.2.2021;
2) violazione ed erronea applicazione degli artt. 2094, 2099 c.c. e dell'art. 29 del D.lgs. n.
276/2003;
3) Manifesta sproporzione della liquidazione delle spese di lite.
Richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha, quindi, così concluso: “Nel merito, in via principale, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza di cui innanzi e, per
l'effetto, ritenere non dovute le somme richieste a titolo di differenze retributive sulla base dell'inquadramento della lavoratrice nel superiore livello C 1 per il periodo 01.01.2018 – 28.02.2021, avendo ricevuto la quanto di sua spettanza in riferimento al periodo, all'orario di lavoro svolto Pt_3
e alle mansioni espletate;
Nel merito, in via subordinata, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza di cui innanzi e, per l'effetto, in virtù del regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29, co.
2. D.lgs n.
273/2003, ritenere non dovute da le somme dovute per titoli diversi dalla mera Parte_1 retribuzione;
Riformare, infine, l'impugnata sentenza sotto il profilo delle spese di lite. 3 Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria Controparte_1 delle spese di lite da distrarsi.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, Il è rimasta Controparte_2 contumace anche nel grado.
2. All'udienza del 15.10.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
Anche all'odierna udienza nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011).
3. Le spese del presente grado di giudizio ben possono essere interamente compensate tra la società appellante e in applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella Controparte_1 sua attuale formulazione (applicabile ratione temporis alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, costituite nella specie dalla circostanza che la , pur CP_1 costituitasi in giudizio, non è comparsa né alla prima né alla seconda udienza (fissata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.), così manifestando disinteresse rispetto a una decisione nel merito della causa e alla liquidazione in suo favore delle spese del grado.
Nulla sulle spese del grado nei confronti de , rimasta contumace. Controparte_2
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua
4 disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 5.11.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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