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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/12/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa FE AI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 254 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Scalea alla via Lauro n. 24 presso lo studio dell'avv. Mauro Campilongo C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di C.F._2 citazione notificato il 13.02.2017; attore
E
(C.F. ), in persona dell'amministratore lrpt, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con sede in Scalea, Via del Mulino 78, elettivamente domiciliato in Praia a Mare (CS)
[...] alla via C. Colombo n. 4, presso lo studio dell'avv. Norina Scorza (C.F. ), C.F._3 che lo rappresenta a difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.05.2017; convenuto
OGGETTO: rimborso spese condominiali.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 13.02.2017 e depositato il 17.02.2017, , in Parte_1 qualità di usufruttuario di un immobile sito in Scalea (cs) alla via Faro n. 28 identificato in Catasto al foglio di mappa 1 particella 697 sub 7 cat A/3 sub. 2, posto all'interno del complesso condominiale denominato “ ”, ha evocato quest'ultimo in giudizio al fine di CP_1 accertare, preliminarmente la debenza a suo carico della somma di euro 8.907,14, (in virtù della relazione della CTU a firma del Geometra resa nel procedimento civile di ATP Persona_1 avente n. RG 538/2012 del Tribunale di Scalea (Cs) instaurato dai coniugi e Parte_2 [...]
[...] quali proprietari dell'appartamento sottostante a quello suindicato), dallo Controparte_3 stesso attore anticipati per l'esecuzione dei lavori in parte condominiali;
nonché, in via subordinata, ottenere la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ovvero un indennizzo ex art. 2041 c.c. di € 8.907,14 quale somma pagata ed anticipata dall'attore per lavori che avrebbe dovuto realizzare e pagare il Condominio;
con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Con comparsa del 29.05.2017 si è costituito in giudizio il il quale, Controparte_4 nel contestare ed impugnare quanto ex adverso dedotto e richiesto ha eccepito: la insussistenza in capo al di qualsiasi obbligazione di pagamento a suo carico, stante il CP_1 procedimento di ATP (R.G. n. 538/2012 di cui sopra) anticipatorio rispetto ad un giudizio nel merito che non è mai avvenuto, e pertanto non vincolante;
il difetto di legittimazione attiva in capo a poiché tale legittimazione spetterebbe unicamente ai coniugi e Parte_1 Pt_2
quali proprietari dell'appartamento sito al piano sottostante a quello indicato in CP_3 precedenza, per aver subito i danni derivanti da infiltrazioni d'acqua; l'insussistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. ex adverso invocati.
Il convenuto ha, quindi, richiesto il rigetto delle domande attrici perché infondate in CP_1 fatto e comunque non provate, con vittoria di spese e competenze di lite.
Esperita la procedura di negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della domanda, la stessa ha avuto esito negativo come da verbale allegato agli atti.
Nel corso del giudizio è stata espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti;
quindi, all'udienza dell'16/05/2025, esaurita la fase istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento di quanto dedotto e richiesto nei rispettivi scritti difensivi. La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Tenuto conto del compendio probatorio in atti, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Preliminarmente deve darsi atto che, nel caso del , il legislatore prevede, che gli CP_1 interventi di manutenzione straordinaria debbano essere autorizzati dall'assemblea, secondo le cadenze precisate dagli artt. 1135 e 1136 c.c., e che le relative deliberazioni vincolano tutti i condomini, se non impugnate nei termini di cui all'art. 1137 c.c., specificando all'art. 1134 c.c. che il , che abbia assunto la gestione delle parti comuni senza l'autorizzazione CP_1 dell'assemblea, ha diritto al rimborso delle spese sostenuto e solo ove si tratti di spese urgenti.
2 L'art 1134 c.c. statuisce, infatti, che: “il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”. Di conseguenza, il singolo condomino “ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione” (Cass. 16.4.2018, n. 9280).
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, è da evidenziarsi che, sebbene parte attrice abbia provato il presupposto dell'urgenza di cui all'art. 1134 c.c., ha solo dedotto ma non ha provato di aver sostenuto il pagamento, per conto del convenuto e quantificato in € CP_1
8.907,74.
Infatti, risulta depositata agli atti relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del geometra del 25.02.2013. Tale relazione è stata resa nel procedimento n. RG 538/2012 – Persona_1
Tribunale di Paola -sez distaccata di Scalea (cs) promosso da e Parte_2 CP_3 Con
contro eredi e in persona
[...] Parte_1 Controparte_1 dell'Amministratore p.t. per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. In tale relazione, il nominato CTU ha statuito che, le cause che hanno determinato le infiltrazioni d'acqua lamentate da sono molteplici e dovute principalmente alla esecuzione errata o Parte_2 mancanza totale di impermeabilizzazione della pavimentazione del terrazzino d'ingresso del sig.
; l'assenza di convogliamento delle acque meteoriche provenienti dal terrazzino e dalla Pt_1 copertura del locale realizzato in ampliamento alle proprietà del sig. , nonché l'inesistenza Pt_1 del canale di gronda della copertura del “locale lavanderia” del sig. ; mancata Pt_2 manutenzione straordinaria della scala condominiale;
inesistenza di una condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche capace di intercettare e raccogliere le acque , provenienti dalle varie unità abitative, al fine di evitare il ristagno dietro i muri di sostegno dei vari terrazzamenti creati con la realizzazione del complesso immobiliare;
errata esecuzione o inesistente drenaggio ed impermeabilizzazione delle pareti realizzate
contro
-terra e delle pavimentazioni sia interne che esterne. Pertanto, prosegue, il CTU: “Accertata la presenza dei fenomeni derivanti da infiltrazioni d'acqua all'interno della proprietà del sig. , nel Pt_2 sottolineare l'urgenza degli interventi di risanamento, precisa che i danni subiti da parte attrice
3 sono da imputare in parte al sig. ed in parte al , così come specificato nel Pt_1 CP_1
“Riepilogo Categorie” del computo metrico estimativo.
Nello specifico, secondo il computo metrico estimativo, il Consulente nominato dal Tribunale così precisava la suddivisione delle spese per la realizzazione degli interventi:“1) Interventi da Con realizzare nella proprietà – a loro totale carico per euro 424,69 oltre IVA nella Pt_1 Per_2 misura di legge;
2) Interventi da realizzare nella proprietà da porre a totale carico dei Pt_2 Con
– eredi per euro 7.715,93 oltre IVA nella misura di legge;
3) interventi da realizzare Pt_1 nella proprietà Fraenza da porre a totale carico del , per euro 8.907,74 oltre IVA nella CP_1 misura di legge;
4) interventi di natura squisitamente condominiali, per euro 19.492,94 oltre IVA nella misura di legge”.
Sebbene dalle risultanze peritali è stata evidenziata l'urgenza di cui all'art 1134 c.c. che, secondo disposizione normativa, dà diritto al condomino di richiedere il rimborso delle spese condominiali sostenute al condominio, tale pagamento non è stato provato.
Il teste , escusso all'udienza del 19.09.2018, ha dichiarato che: “Mi è stato Testimone_1 consegnato il computo metrico ed ho realizzato i lavori che per me dovevano essere realizzati in maniera unitaria ed ho anche fotografato i lavori da me realizzati. Sono stato pagato dal sig.
ed ho visto firmare il Fraenza dichiarazione a me rilasciata per mostrarla a Pt_1 [...]
per farmi pagare…Ancora non ho emesso fattura la sig. poiché sto Pt_1 Parte_1 aspettando il saldo e in tale momento emetterò fattura per l'intero…la cifra da pagare dal sig.
ammonta nell'intero a circa 16.000,00 di cui devo ricevere ancora circa 700 euro”. Lo Pt_1 stesso quindi, ha affermato di non aver emesso alcuna fattura ed anche il preventivo Tes_1 da lui redatto ed allegato agli atti del 29.09.2013 non prova il pagamento eseguito.
Allo stesso modo, , escusso all'udienza del 5.12.2018, ha confermato la propria Parte_2 dichiarazione resa il 24.05.2014 attestando la regola d'arte dei lavori eseguiti nel proprio appartamento da come da relazione CTU, nulla dichiarando rispetto al fatto che Parte_1 quei lavori erano eseguiti anche per conto del condominio.
Pertanto, dal compendio probatorio in atti, la domanda di deve essere rigettata Parte_1 per mancanza della prova del pagamento. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Né il condomino, che abbia sostenuto spese per le cose comuni, potrà intentare l'azione di arricchimento senza causa, la quale postula la non esperibilità di altra azione per conseguire l'indennizzo del pregiudizio subito, laddove al condomino sono consentite le strade
4 dell'art. 1134 (se la spesa è urgente), o del ricorso all'assemblea o all'autorità giudiziaria ex artt.
1133, 1137 e 1105 (se la spesa non lo è) (cfr. Cass. II, n. 9629/1994; per le conseguenze processuali, Cass. II, n. 11197/1995). L'azione di arricchimento risulta, al contrario, invocabile per conseguire il rimborso delle spese affrontate — al fine del consolidamento delle strutture di un fabbricato condominiale — da alcuni condomini in appartamenti di proprietà esclusiva di altri condomini, rimasti inerti (Cass. II, n. 3860/1986; Cass. II, n. 5264/1983). Tuttavia, nel caso di specie, risultando non provata la realizzazione di tali opere, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Per quanto attiene il regolamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va disposta la condanna di parte attrice alla refusione, in favore del convenuto, delle spese di lite. Esse sono liquidate, come in dispositivo, secondo i CP_1 valori medi dello scaglione di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo
2014 (come aggiornato con il d.m. n. 37/2018), tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura della controversia, nonché della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 254/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande spiegate da parte attrice;
Parte_1
2. condanna alla refusione, in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 2.540,00 per gli onorari di difesa, oltre le spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Norina SCORZA, dichiaratasi antistataria.
Paola, 9.12.2025
Il Giudice
FE AI
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