TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/11/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2489 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
, nata a [...], l' 11 giugno 1976, residente in [...]., Parte_1
cod. fisc. , ivi elettivamente domiciliata alla via Lazio n. 12, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Debora Cara, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro cod. fisc: , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...];
Convenuta contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: “
.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 aprile 2025, la signora ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il signor e CP_1
la determinazione, a carico di quest'ultimo, di un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, nella misura di euro Per_1
500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e partecipazione al 50% delle spese straordinarie documentate.
La ricorrente ha dedotto che le parti hanno contratto matrimonio in Sestu e che dal vincolo è nato, il
16 febbraio 2004, l'unico figlio oggi maggiorenne e convivente con la madre presso Per_1
l'abitazione sita in Sestu, nella via Tripoli n. 86, di proprietà della stessa.
Ha inoltre rappresentato che con ricorso del 5 novembre 2013 aveva chiesto la separazione personale dal coniuge e che, con provvedimento presidenziale del 4 novembre 2014, era stato disposto un assegno di euro 200,00 mensili in favore del figlio minore, l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa coniugale.
Successivamente, con sentenza del 26 ottobre 2021, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, e con sentenza n. 2023/2022, pubblicata il 4 agosto 2022, ha rigettato le reciproche domande di addebito e di assegno in favore della moglie, ponendo tuttavia a carico del signor l'obbligo di versare euro 250,00 mensili quale contributo per il mantenimento del CP_1
figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie. Trascorsi oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, non è intervenuta riconciliazione tra le parti.
In ordine alle rispettive condizioni economiche, la signora ha dichiarato di svolgere lavori Pt_1
saltuari nel campo delle pulizie e dell'estetica, percependo un reddito medio di circa euro 750,00
mensili, oltre a un sussidio comunale sotto forma di buoni spesa. Ha aggiunto di sostenere il pagamento del mutuo di euro 560,00 mensili e di vivere con l'aiuto dei propri familiari, precisando che, a seguito della morte del padre nel luglio 2024, è venuto meno anche l'apporto economico di quest'ultimo.
Ha evidenziato che il signor svolge attività di broker assicurativo in NI, con reddito CP_1
mensile stimato in euro 2.000,00, e che non ha mai adempiuto all'obbligo di mantenimento disposto in sede di separazione, pur mantenendo rapporti regolari con il figlio, che talvolta ospita per pranzi o cene. Inoltre il ragazzo non pernotta presso il padre.
*****
All'udienza di comparizione la ricorrente è stata sentita e ha confermato integralmente le allegazioni del ricorso. Il resistente non si è costituito ed è rimasto contumace.
All'esito dell'udienza, il Giudice, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., ha adottato provvedimenti provvisori, ritenendo la condizione economica della ricorrente precaria e accertando che la stessa provvede al mantenimento del figlio. Ha quindi disposto, a parziale modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, che il signor versi in favore della signora CP_1 [...]
la somma di euro 400,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1
con decorrenza dalla mensilità successiva, oltre rivalutazione ISTAT annuale e Per_1
partecipazione al 50% delle spese straordinarie documentate. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha trattenuto la stessa in decisione senza necessità di ulteriore istruttoria
*****
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separate e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura
(il 21.07.2011) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 26.06.2015),
sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3 così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
*****
Parimenti fondata è la domanda di aumento del contributo di mantenimento per il figlio Per_1
nato il [...], oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e convivente con la madre.
Come già esposto in ricorso e confermato in sede di audizione, la signora ha dichiarato di Pt_1
svolgere lavori saltuari come estetista e addetta alle pulizie, percependo un reddito mensile di circa euro 750,00, integrato da sussidi comunali in forma di buoni spesa. Tale situazione, già di per sé
precaria, si è ulteriormente aggravata a seguito del decesso del padre della ricorrente, che contribuiva stabilmente alle spese familiari. Diversamente, il signor risulta esercitare in modo stabile la professione di broker CP_1
assicurativo, con un reddito stimato in circa euro 2.000,00 mensili. La sproporzione tra le capacità
economiche dei genitori era già stata accertata in sede di separazione, come emerge dalla sentenza n. 2023/2022 del Tribunale di Cagliari, nella quale si evidenziava che il resistente, già nel 2017,
aveva dichiarato un reddito imponibile di euro 16.666,59 annui, corrispondenti a circa euro
1.388,00 mensili, ben superiore a quanto egli stesso avesse indicato (euro 500,00), e che svolgeva la propria attività in un immobile di proprietà paterna, privo dunque di spese di locazione o oneri abitativi.
Nel presente procedimento il resistente non ha prodotto alcuna documentazione reddituale o patrimoniale, né ha offerto elementi idonei a dimostrare un peggioramento della propria condizione economica, limitandosi a rimanere contumace. Tale atteggiamento, unitamente all'inadempimento protratto dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, depone per una condotta elusiva rispetto ai propri doveri genitoriali.
L'attuale contributo di euro 250,00, stabilito in sede di separazione, appare pertanto del tutto inadeguato a fronteggiare le accresciute esigenze del figlio, oggi ventunenne, impegnato in un percorso di formazione e alla ricerca di una prima occupazione, nonché a garantire un tenore di vita coerente con quello goduto in costanza di convivenza.
Alla luce del principio di proporzionalità di cui all'art. 316-bis c.c., secondo cui ciascun genitore è
tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie capacità
economiche, deve ritenersi equo e conforme ai criteri legali l'aumento del contributo a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e partecipazione al 50% delle spese straordinarie documentate.
***** Quanto alle spese di lite, si ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti.
Tale decisione trova giustificazione nella natura del giudizio, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui prevale l'interesse personale e familiare dei coniugi piuttosto che un vero e proprio conflitto contenzioso.
Inoltre, la mancata costituzione del resistente e l'assenza di specifiche attività difensive o istruttorie rendono equo che ciascuna parte sopporti le proprie spese, in conformità ai principi di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti di così provvede: CP_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sestu il 16.06.2002
tra , nata a [...], il [...] e cod. Parte_1 CP_1
fisc: , nato a [...] il [...] , matrimonio trascritto C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sestu, anno 2002, parte II, n. 16, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile
dello stesso Comune.
- Pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere in favore della signora CP_1
quale contributo per il mantenimento del figlio la somma di Parte_1 Per_1
euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale e partecipazione al
50% delle spese straordinarie documentate;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 24.11.2025 nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Mario Farina
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2489 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
, nata a [...], l' 11 giugno 1976, residente in [...]., Parte_1
cod. fisc. , ivi elettivamente domiciliata alla via Lazio n. 12, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Debora Cara, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro cod. fisc: , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...];
Convenuta contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: “
.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 aprile 2025, la signora ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il signor e CP_1
la determinazione, a carico di quest'ultimo, di un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, nella misura di euro Per_1
500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e partecipazione al 50% delle spese straordinarie documentate.
La ricorrente ha dedotto che le parti hanno contratto matrimonio in Sestu e che dal vincolo è nato, il
16 febbraio 2004, l'unico figlio oggi maggiorenne e convivente con la madre presso Per_1
l'abitazione sita in Sestu, nella via Tripoli n. 86, di proprietà della stessa.
Ha inoltre rappresentato che con ricorso del 5 novembre 2013 aveva chiesto la separazione personale dal coniuge e che, con provvedimento presidenziale del 4 novembre 2014, era stato disposto un assegno di euro 200,00 mensili in favore del figlio minore, l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa coniugale.
Successivamente, con sentenza del 26 ottobre 2021, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, e con sentenza n. 2023/2022, pubblicata il 4 agosto 2022, ha rigettato le reciproche domande di addebito e di assegno in favore della moglie, ponendo tuttavia a carico del signor l'obbligo di versare euro 250,00 mensili quale contributo per il mantenimento del CP_1
figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie. Trascorsi oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, non è intervenuta riconciliazione tra le parti.
In ordine alle rispettive condizioni economiche, la signora ha dichiarato di svolgere lavori Pt_1
saltuari nel campo delle pulizie e dell'estetica, percependo un reddito medio di circa euro 750,00
mensili, oltre a un sussidio comunale sotto forma di buoni spesa. Ha aggiunto di sostenere il pagamento del mutuo di euro 560,00 mensili e di vivere con l'aiuto dei propri familiari, precisando che, a seguito della morte del padre nel luglio 2024, è venuto meno anche l'apporto economico di quest'ultimo.
Ha evidenziato che il signor svolge attività di broker assicurativo in NI, con reddito CP_1
mensile stimato in euro 2.000,00, e che non ha mai adempiuto all'obbligo di mantenimento disposto in sede di separazione, pur mantenendo rapporti regolari con il figlio, che talvolta ospita per pranzi o cene. Inoltre il ragazzo non pernotta presso il padre.
*****
All'udienza di comparizione la ricorrente è stata sentita e ha confermato integralmente le allegazioni del ricorso. Il resistente non si è costituito ed è rimasto contumace.
All'esito dell'udienza, il Giudice, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., ha adottato provvedimenti provvisori, ritenendo la condizione economica della ricorrente precaria e accertando che la stessa provvede al mantenimento del figlio. Ha quindi disposto, a parziale modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, che il signor versi in favore della signora CP_1 [...]
la somma di euro 400,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1
con decorrenza dalla mensilità successiva, oltre rivalutazione ISTAT annuale e Per_1
partecipazione al 50% delle spese straordinarie documentate. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha trattenuto la stessa in decisione senza necessità di ulteriore istruttoria
*****
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separate e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura
(il 21.07.2011) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 26.06.2015),
sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3 così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
*****
Parimenti fondata è la domanda di aumento del contributo di mantenimento per il figlio Per_1
nato il [...], oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e convivente con la madre.
Come già esposto in ricorso e confermato in sede di audizione, la signora ha dichiarato di Pt_1
svolgere lavori saltuari come estetista e addetta alle pulizie, percependo un reddito mensile di circa euro 750,00, integrato da sussidi comunali in forma di buoni spesa. Tale situazione, già di per sé
precaria, si è ulteriormente aggravata a seguito del decesso del padre della ricorrente, che contribuiva stabilmente alle spese familiari. Diversamente, il signor risulta esercitare in modo stabile la professione di broker CP_1
assicurativo, con un reddito stimato in circa euro 2.000,00 mensili. La sproporzione tra le capacità
economiche dei genitori era già stata accertata in sede di separazione, come emerge dalla sentenza n. 2023/2022 del Tribunale di Cagliari, nella quale si evidenziava che il resistente, già nel 2017,
aveva dichiarato un reddito imponibile di euro 16.666,59 annui, corrispondenti a circa euro
1.388,00 mensili, ben superiore a quanto egli stesso avesse indicato (euro 500,00), e che svolgeva la propria attività in un immobile di proprietà paterna, privo dunque di spese di locazione o oneri abitativi.
Nel presente procedimento il resistente non ha prodotto alcuna documentazione reddituale o patrimoniale, né ha offerto elementi idonei a dimostrare un peggioramento della propria condizione economica, limitandosi a rimanere contumace. Tale atteggiamento, unitamente all'inadempimento protratto dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, depone per una condotta elusiva rispetto ai propri doveri genitoriali.
L'attuale contributo di euro 250,00, stabilito in sede di separazione, appare pertanto del tutto inadeguato a fronteggiare le accresciute esigenze del figlio, oggi ventunenne, impegnato in un percorso di formazione e alla ricerca di una prima occupazione, nonché a garantire un tenore di vita coerente con quello goduto in costanza di convivenza.
Alla luce del principio di proporzionalità di cui all'art. 316-bis c.c., secondo cui ciascun genitore è
tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie capacità
economiche, deve ritenersi equo e conforme ai criteri legali l'aumento del contributo a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e partecipazione al 50% delle spese straordinarie documentate.
***** Quanto alle spese di lite, si ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti.
Tale decisione trova giustificazione nella natura del giudizio, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui prevale l'interesse personale e familiare dei coniugi piuttosto che un vero e proprio conflitto contenzioso.
Inoltre, la mancata costituzione del resistente e l'assenza di specifiche attività difensive o istruttorie rendono equo che ciascuna parte sopporti le proprie spese, in conformità ai principi di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti di così provvede: CP_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sestu il 16.06.2002
tra , nata a [...], il [...] e cod. Parte_1 CP_1
fisc: , nato a [...] il [...] , matrimonio trascritto C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sestu, anno 2002, parte II, n. 16, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile
dello stesso Comune.
- Pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere in favore della signora CP_1
quale contributo per il mantenimento del figlio la somma di Parte_1 Per_1
euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale e partecipazione al
50% delle spese straordinarie documentate;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 24.11.2025 nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Mario Farina
Dott. Giorgio Latti