Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2408/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2408 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Nardone Parte_1 CodiceFiscale_1
come da procura in atti OPPONENTE
E
C.F. , in persona del Procuratore dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
che agisce quale procuratrice speciale di quale
[...] Controparte_3
società incorporante per fusione la quale procuratrice speciale di Controparte_4 [...]
(già , quale successore a titolo universale di CP_5 Controparte_6 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Biocca come da procura in atti CP_7
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, davanti a questo Parte_1
Tribunale, la in persona del legale rappresentante "pro tempore", quale Controparte_8
procuratrice speciale di quale società incorporante per Controparte_3
fusione la quale mandataria della , e Controparte_4 Controparte_9
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 174.537,10, oltre interessi e spese, quale saldo debitore derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato con la con atto ai rogiti del notaio in Controparte_7 Persona_1
data 21.12.2009.
A sostegno, l'opponente eccepiva preliminarmente l'omessa dimostrazione del diritto azionato in capo alla la mancata prova dei poteri di rappresentanza processuale, anche Controparte_6
in giudizio, nonchè della iscrizione delle mandatarie succedutesi all'albo ex art. 106 TUB;
quanto al merito, lamentava l'"omessa pattuizione ed indicazione in contratto del regime di capitalizzazione composta degli interessi utilizzato dalla banca: violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282,
1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 cc, dell'art. 117 TUB e dell'art. 6 della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, dell'art. 644 cpc", oltre che la violazione della normativa consumeristica, avendo egli agito in qualità di consumatore, e l'indeterminatezza del tasso di interesse per mancata indicazione della base Euribor 360 o 365.
Il concludeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per Pt_1
l'accoglimento delle sollevate eccezioni preliminari e, nel merito, per la nullità del precetto. Con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la (di seguito ), nella qualità spiegata in Controparte_1 CP_3
atti, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione;
quanto al merito, contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 19 gennaio 2024 il precedente istruttore accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Così compendiati i fatti di causa, il Tribunale è chiamato in primo luogo a pronunciarsi in ordine alle sollevate eccezioni preliminari, che appaiono tutte sfornite di pregio.
Ed invero, quanto al difetto di prova del diritto azionato in capo alla il Controparte_6 [...]
lamenta che dal precetto risulta "una serie di successioni societarie sia sotto il profilo della Pt_1
2 titolarità del credito sia sotto quello delle mandatarie in giudizio, sia, infine, sotto quello delle rappresentanti speciali in giudizio", senza che vi sia alcuna prova di detti avvicendamenti.
A fronte di tale eccezione la controparte ha invocato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc.
Ebbene, con specifico riferimento alla titolarità sostanziale del credito, si osserva che "la peculiarità del rapporto tra processo esecutivo e relativa opposizione implica che detta contestazione debba avvenire per via di azione ad opera di parte opponente e cioè del debitore, sicchè deve necessariamente essere esplicita;
dall'altro lato, anche in forza dei principi affermati da Cass. Sez.
U. 16/02/2016, n. 2951, in tema di ufficiosa rilevabilità della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, la relativa verifica può compiersi in base agli elementi a disposizione del giudicante, tra i quali rientra la considerazione delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra le quali rientra la condotta processuale dello stesso debitore - unico legittimato alle opposizioni ad esecuzione volte a fare valere quelle carenze e quindi onerato di farlo in via di azione - la quale sia incompatibile con la contestazione di quella titolarità" (Cass. n. 16904/18).
Ebbene, l'atto di citazione in opposizione non contiene una esplicita e specifica contestazione della titolarità del credito in capo alla essendosi il limitato Controparte_6 Pt_1
genericamente a dedurre la "mancata prova del diritto azionato in capo a Controparte_6
(oggi e degli avvicendamenti societari, il che non integra i presupposti di
[...] Controparte_5
cui all'art. 115 cpc.
Ad ogni buon conto, la ha prodotto documentazione (non contestata) utile a dimostrare la CP_3
titolarità del credito in capo all'attuale ossia il titolo esecutivo costituito dal Controparte_5
contratto di mutuo del 21.12.2009, ai rogiti del notaio , stipulato tra il e la Persona_1 Pt_1
oltre all'atto di fusione per incorporazione del 14 luglio 2016, ai rogiti del Controparte_7
notaio , in forza del quale la ha incorporato la Per_2 Controparte_6 CP_7
(nonchè la .
[...] Controparte_10
In particolare, come risulta dall'art. 10 della fusione, tutti i rapporti giuridici di cui erano titolari le società incorporate o fuse sono imputati alla società incorporante.
D'altro canto, è noto che in caso di fusione per incorporazione la società incorporante assume tutti i diritti e gli obblighi facenti capo alle società fuse, subentrando in tutti i loro rapporti - anche processuali - anteriori alla fusione, così realizzandosi una successione a titolo universale, nella
3 quale la società incorporata si estingue e contestualmente la società incorporante si sostituisce a questa nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.
L'eccezione in parola, dunque, deve essere rigettata.
Parimenti infondate sono le affermazioni del in ordine ad una mancata prova dei poteri di Pt_1
rappresentanza processuale, avendo l'odierna opposta prodotto (doc. 5) la procura speciale del 23 luglio 2020, conferita dall'allora alla società Controparte_6 Controparte_4
incorporata da come da atto di fusione del 21.2.2022 (doc. 3), Controparte_3
nonché la ulteriore procura speciale del 19 marzo 2021, rilasciata da a Controparte_4
(doc. 2). Controparte_1
Sotto altro profilo, il credito posto alla base del precetto rientra nella classificazione a sofferenza, in quanto derivante dal mutuo ipotecario, classificato a sofferenza dalla (doc. Controparte_6
11 di parte opposta), come si rinviene anche dall'estratto ex art. 50 TUB del medesimo istituto di credito in data 28.2.2022 (doc. 12) nonché dai solleciti in precedenza inviati al debitore dalla banca
(doc. 13).
Da ultimo, inconferente nella specie è ogni questione relativa alla mancata iscrizione di
[...]
e all'albo ex art. 106 TUB, in quanto il Controparte_1 Controparte_3
credito azionato non è stato oggetto di cartolarizzazione.
Di qui il rigetto delle eccezioni di parte opponente.
Per altro verso, non si ravvisa alcuna nullità dell'atto di citazione, atteso che l'opposta ha puntualmente e diffusamente articolato le proprie difese.
Ciò posto, e passando all'esame del merito, il si duole, in primo luogo, della asserita Pt_1
violazione degli obblighi informativi e di trasparenza da parte della con specifico riferimento CP_6
all'applicazione (asseritamente non pattuita) del piano di ammortamento alla francese, determinante una maggiore onerosità per effetto del sistema finanziario di capitalizzazione composta degli interessi, con conseguente violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1337, 1346, 1375,
1418 e/o 1419 cc, dell'art. 117 TUB e dell'art. 6 della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, dell'art. 644 cpp.
Trattasi di assunto privo di fondamento.
Si premette che nella specie è stato adottato un piano di ammortamento alla francese, che è un metodo di matematica finanziaria utilizzato per la costruzione delle rate di importo costante con
4 quota di capitale crescente. Nello specifico, si tratta di un piano di rimborso con cui il mutuatario si obbliga a pagare una rata costante, all'interno della quale la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente.
Ciò posto, il testo contrattuale ed il relativo piano di ammortamento contengono tutti gli elementi per la determinazione in modo univoco delle obbligazioni del mutuatario: l'importo totale del credito;
la durata del contratto;
le rate, ad importo costante;
il rimborso della quota capitale e degli interessi (con la quota interessi decrescente e la quota capitale crescente, che di volta in volta compongono la singola rata, secondo il metodo dell'ammortamento alla francese), il TAN variabile e l'ISC/TAEG; l'entità del debito residuo. Al contratto risultano altresì allegati alcuni documenti esplicativi della modalità di funzionamento del mutuo ipotecario e di rilevazione dei parametri
Euribor (questione su cui si tornerà nel prosieguo) oltre che dei rischi connessi alla variabilità del tasso, tutte informazioni la cui correttezza non è in contestazione e di cui il mutuatario ha preso visione, sottoscrivendo ogni singolo documento, unitamente al contratto.
In definitiva, la risulta avere ottemperato agli obblighi di informazione dovuti, che appaiono CP_6
idonei a consentire al consumatore mediamente avveduto di comprendere le condizioni economiche praticate e di formare la propria volontà.
Ad ogni buon conto, ai fini della verifica della determinabilità dell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1346 cc, non ha rilievo il profilo della comprensibilità e della facilità di calcolo per un contraente non esperto in quanto la determinatezza o determinabilità dell'oggetto della prestazione dovuta è requisito che attiene a sue caratteristiche intrinseche e oggettive.
In tal senso non può che richiamarsi il recente arresto a sezioni unite della S.C. secondo il quale "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass., Sez. Un., n. 15130/2024; in senso conforme,
Cass., SS.UU. n. 15340/24).
In definitiva, il motivo di opposizione in esame è privo di pregio, atteso che il corrispettivo dell'operazione è risultato determinato e conosciuto dal consumatore il quale, conseguentemente, non può invocare la relativa tutela.
5 Quanto alla abusività/vessatorietà di alcune clausole del contratto (in specie di quelle disciplinanti l'interesse di mora e la decadenza dal beneficio del termine), eccepita dall'opponente solo nella comparsa conclusionale, si aggiunge che si tratta di eccezioni tardive e, dunque, inammissibili.
Infatti, "la rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto prevista dall'art. 1421 c.c. non comporta che il giudice sia obbligato ad un accertamento d'ufficio in tal senso, dovendo invece detta nullità risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri officiosi del giudice limitati al rilievo della nullità e non intesi perciò ad esonerare la parte dall'onere probatorio gravante su di essa" (Cass. n. 1552/04).
Ciò significa che non può essere sollevata tardivamente un'eccezione di nullità diversa da quelle poste a fondamento della domanda, essendo il giudice, sulla base dell'interpretazione coordinata dell'art. 1421 cc e 112 cpc, tenuto al rispetto del principio dispositivo, anche alla luce dell'art. 111
Cost., che richiede di evitare, al di là di precise indicazioni normative, ampliamenti dei poteri d'iniziativa officiosa.
Con riferimento agli ulteriori motivi di opposizione, si osserva come la caratteristiche proprie del piano di ammortamento alla francese escludano la sussistenza di una maggiore onerosità degli interessi, come ritenuto dall'opponente, secondo cui la capitalizzazione composta celerebbe costi occulti comportando una maggiore onerosità del mutuo, con conseguente superamento anche del tasso soglia.
Ed invero, costituisce principio ormai consolidato quello per cui la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (ammortamento alla francese, appunto), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
L'aumento della somma pagata a titolo di interessi corrispettivi, quindi, costituisce una conseguenza naturale del piano di ammortamento scelto e concordato con il cliente, giacchè vengono pagati prima soprattutto gli interessi in conformità alla regola di cui all'art. 1194 c.c., così che la quota di capitale rimane alta nel primo periodo e quindi gli interessi calcolati sulla parte via via residuale comunque tendono ad essere complessivamente più alti rispetto al metodo di ammortamento c.d. all'italiana, senza però che ciò possa nascondere un fenomeno di capitalizzazione di interessi e quindi un costo occulto del credito.
6 Il maggior ammontare di interessi, invero, dipende unicamente dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito residuo, cui il cliente decide di accedere attraverso la stipulazione del contratto in vista di vantaggi diversi ed ulteriori come può essere ad esempio quello di aver mantenuto la rata costante durante tutto il periodo del mutuo.
Tali considerazioni trovano il conforto della giurisprudenza di legittimità che ha di recente stabilito il seguente principio: "Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo... l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché
”quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi … il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN
e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente"
(Cass. Sez. Un. n. 15130/2024, cit.).
Pertanto, nessun costo occulto è stato applicato.
Destituito di fondamento è anche l'ulteriore corollario secondo cui la nullità dovrebbe derivare dall'omessa comunicazione del regime di ammortamento, semplice o composto.
Invero, si deve rilevare che, in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN), né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) e, infatti, l'art. 117 T.U.B. non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto.
Pertanto, anche tale contestazione, in mancanza di fenomeni di anatocismo, non meritaaccoglimento.
7 Da ultimo, il lamenta l'indeterminatezza del tasso di interesse per mancata indicazione Pt_1
della base Euribor 360 o 365.
Sul punto, occorre preliminarmente richiamare la giurisprudenza secondo cui, affinché sia sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 cc, il tasso d'interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem;
in quest'ultimo caso è necessario il rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. n. 28824/2023; n. 17110/2019; n.
26173/2018; n. 8028/2018; Sez. 3, Sentenza n. 25205/2014).
Fra i dati di calcolo che devono essere esplicitati vi è anche il divisore del tasso Euribor (Cass.
n.36026/2023 e n. 20801/2024).
In particolare, con detta ultima pronuncia la S.C. ha stabilito che, in ipotesi di mancata indicazione del divisore in un contratto di mutuo, ha affermato che “in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse, a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame, sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante
(Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013)”, osservando che “non a caso, del resto, i contratti di mutuo "... di regola... prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso..., con l'indicazione, in particolare, dello "spazio temporale" di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del "divisore" utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure
365 giorni, quale anno solare)..." (Cass. n. 36026 del 2023, in motiv.)", così confermando la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto invalida la pattuizione degli interessi.
Tuttavia, nel caso di specie tale orientamento non può trovare applicazione.
Infatti, nel contratto di mutuo in esame si fa espresso riferimento (art. 3) ai tassi Euribor relativi alla media % del mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'europa centrale, del comitato di gestione dell'EURIBOR), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata;
inoltre, la clausola individua puntualmente il tasso Euribor applicato al momento della stipula (pari allo 0,437%), con ciò
8 rendendo palese quale sia il divisore applicato, indicato in via indiretta con l'espressa determinazione del tasso percentuale.
E tanto rende la clausola negoziale conforme ai parametri di determinatezza richiesti dalla citata giurisprudenza ed immune da censure di invalidità.
In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
quale procuratrice speciale di quale società
[...] Controparte_3
incorporante per fusione la quale procuratrice speciale di Controparte_4 CP_5
(già , quale successore a titolo universale di
[...] Controparte_6 Controparte_7
ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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