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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/10/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1677 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 16.6.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., pendente TRA
(C.F./P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, P.IVA_1 piazza Fausto e Luigi Gullo n. 23, presso lo studio dell'avv. Mario Ferraro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE CONTRO (C.F./P.I. (GIA' Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia
[...]
Terme (CZ), via F. Turati n. 13,, presso lo studio dell'avv. Maria Filomena Gambardella, rappresentata e difesa dall'avv. Gianmario Parola giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA OGGETTO: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario). CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la (già
[...] Controparte_2
e ora per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_3 Controparte_4
“Voglia l'Eccellentissimo Giudice adito, respinta ogni istanza ed eccezione contraria, in relazione al rapporto di c/c n. 51352 acceso presso la a) accertare, in ragione dell'elaborato Controparte_5 peritale e delle argomentazioni sviluppate fin qui, che all'attore sono state illegittimamente addebitate competenze per euro 18.630,08 che la banca convenuta dovrà restituire;
b) riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali e di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
c) verificare, in ogni caso, come la banca abbia agito in dispregio della Legge 108/1996 perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
d) accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la banca, con la propria condotta contra legem, ha commesso sia il reato di usura oggettiva e soggettiva così come contemplati dall'art. 644 c.p.; e) accertare che la banca convenuta, sia per interessi usurari che per competenze non dovute è complessivamente
1 debitrice di tutte le somme già indicate nell'atto di citazione, da intendersi qui trascritte, oltre interessi;
f) accertare e dichiarare l'illegittimo ricorso allo jus variandi ai fini della variazione delle condizioni economiche praticate nel tempo all'impugnato rapporto;
g) accertare e dichiarare l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio di interesse per i motivi esposti in narrativa;
h) accertare e dichiarare l'eventuale nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1418 c.c., degli addebiti in c/c per illegittimità delle commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
i) accertare e dichiarare la nullità ed efficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1482 c.c. degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
j) accertare e dichiarare, procedendo al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e differenze per valuta dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio stante l'applicazione di tassi usurari, l'effettivo saldo conto (dare e avere tra le parti) alla data della citazione e per l'effetto pronunciare eventuale condanna dell'Istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli indicati;
k) condannare la banca a risarcire a parte attrice i danni patrimoniali e non, da essa subiti a seguito delle somme addebitate illecitamente alla stessa da parte della banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice”; il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore dichiaratosi antistatario. A sostegno della spiegata domanda la difesa della parte attrice deduceva: che la società attrice aveva aperto presso la Filiale di Lamezia Terme (poi e ora Controparte_6 Controparte_5
, nel 2001, un rapporto bancario consistente nel conto corrente ordinario n. Controparte_4
51352; che la banca, nonostante la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 119 TUB, non aveva consegnato alla società attrice la documentazione contrattuale e contabile richiesta;
che la banca convenuta aveva operato una gestione “contra legem” dei rapporti bancari in questione per violazione degli interessi praticati, per capitalizzazione trimestrale e per tassi soglia;
che in particolare, i predetti rapporti erano nulli perché affetti da usura, anatocismo, illegittime spese di tenuta del conto e applicazione illecita della commissione di massimo scoperto;
che le violazioni contrattuali della banca convenuta avevano cagionato anche dei danni patrimoniali e non patrimoniali alla parte ricorrente;
che vani erano risultati i tentativi di definire in via stragiudiziale la vertenza. Sulla base di tali deduzioni la società attrice concludeva come sopra riportato e trascritto. 1.1. Instaurato il contraddittorio resisteva alla pretesa, con comparsa di costituzione e risposta, la (ora , la quale eccepiva: 1) l'improcedibilità dell'azione Controparte_5 Controparte_4 per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
2) la prescrizione decennale degli interessi creditori e la decadenza del correntista dalla possibilità di contestare il rapporto bancario per inazione protratta oltre i termini;
3) il mancato assolvimento dell'onere probatorio;
4) l'insussistenza dei fenomeni usurari e anatocistici eccepiti dalla società attrice;
5) l'infondatezza della ripetizione di indebito per l'inosservanza delle norme sulla trasparenza;
6) l'illegittimo computo delle valute. La banca convenuta si opponeva, in ogni caso, alla richiesta di consegna dei documenti ex art 210 c.p.c. e alla ammissione di CTU contabile insistendo per il rigetto di tutte le domande della parte avversaria, il tutto con liquidazione a suo vantaggio delle spese processuali. 1.2. La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso CTU
2 contabile (con elaborato peritale stilato dal dott. depositato telematicamente in Persona_1 data 16.9.2022). Indi la controversia, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, a seguito della sua riassegnazione da altro ruolo del Tribunale, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del 16.6.2025, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Le domande della società attrice sono parzialmente fondate e, pertanto, devono essere accolte nei termini di seguito illustrati. 2.1. Con le domande all'odierno scrutinio del Tribunale la società attrice ha chiesto: 1) di dichiarare l'invalidità e la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente bancario intrattenuti con la banca convenuta relative all'applicazione illegittima di interessi usurari, anatocismo, spese di tenuta del conto e commissione di massimo scoperto;
2) l'accertamento dell'esatto saldo di dare-avere tra le parti con riferimento ai predetti conti correnti bancari, con condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate;
3) di condannare la banca convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte ricorrente per effetto delle asserite condotte illegittime e delle violazioni negoziali dell'istituto di credito. 2.2. Con riferimento alla domanda di ripetizione delle somme in ipotesi non dovute, va ribadito, premesso che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria (cfr. Cass. 3994/2006) ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi (cfr. Cass. 9052/2010), che, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione. Lo stesso discorso vale nel caso di versamenti di denaro eseguiti per ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente: l'azione di ripetizione sarebbe pertanto inammissibile per l'insussistenza stessa del requisito dell'avvenuto pagamento da parte del correntista. Dunque, la domanda di ripetizione proposta con conto aperto è di per sé inammissibile e tale permane la relativa domanda anche qualora il conto dovesse essere chiuso in corso di causa, dovendosi invero valutare la situazione fattuale al momento della proposizione della domanda. Nel caso di specie per esplicita ammissione della banca convenuta (v. pag. 3 note conclusionali depositate in data 18.4.2023) il contratto di conto corrente bancario in questione era chiuso già al momento della notificazione dell'atto di citazione, di talchè la domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla società attrice è pienamente ammissibile e come tale andrà scrutinata nel merito. 2.3. Così delineato in estrema sintesi il thema decidendum ed il conseguente thema probandum, devono essere cristallizzati i principi essenziali in materia di onere della prova nell'ambito del contenzioso bancario con riguardo specifico alle azioni di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito. Al riguardo, giova rammentare che con specifico riferimento ai rapporti bancari di conto corrente, l'onere di produrre i documenti contrattuali e contabili necessari alla ricostruzione del credito che si
3 voglia far valere grava sul correntista o, invece, sulla banca, secondo che sia l'uno o l'altra ad agire per il pagamento e nei limiti della domanda proposta. Dunque il correntista che propone domanda di accertamento di nullità parziale del contratto bancario e di rettificazione del saldo (come nel caso di specie) e/o di ripetizione dell'indebito ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda, producendo la documentazione contrattuale e contabile necessaria alla ricostruzione della disciplina convenzionale e dello svolgersi del rapporto di conto corrente (contratti, estratti conto analitici e scalari): in particolare, la produzione del contratto di conto corrente è necessaria al fine di dimostrare le pattuizioni che si assumono illegittime e la nullità delle pattuizioni relative a costi e condizioni che si assumono applicate dalla banca in assenza di accordo, quali interessi ultralegali, cms, spese, ius variandi;
uguale onere grava sull'attore, ove pure la nullità parziale dei contratti sia in tutto o in parte accertata, quanto alla produzione degli estratti conto analitici, per la dettagliata ricostruzione delle poste accreditate e addebitate sul conto corrente e la determinazione del saldo finale (e per la sua esatta rideterminazione, in caso di accoglimento totale o parziale delle contestazioni mosse). La giurisprudenza, infatti, con riguardo alle azioni di accertamento negativo del credito o di ripetizione dell'indebito oggettivo ha precisato che l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare positivamente i fatti costitutivi della sua pretesa e, pertanto, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi ovvero il suo successivo venir meno (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 13 novembre 2003, n. 17146; Cassazione civile, 21 luglio 2000, n. 9604). Pertanto, in materia bancaria l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi un contratto di mutuo è necessaria la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti e del piano di ammortamento aggiornato. Quando invece la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente l'attore assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto sottoscritto, che gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti: soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass. 2262/1984, nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) - consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., ex multiis, Cass. civ. sez. I, Sent. 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692). Com'è noto l'onere della prova, anche dei fatti negativi, qualora essi rappresentino il fondamento dell'azione e siano quindi qualificabili come fatti costitutivi del diritto, grava su chi agisce (cfr. Ex plurimis Cass. n. 23229/04 e Cass. n. 9099/12). Infatti, deve in questa sede ribadirsi il principio giurisprudenziale oramai costante, secondo il quale nel caso in cui il correntista lamenti la nullità di clausole contrattuali deducendo l'esistenza di un contratto, ha l'onere di produrlo, viceversa qualora deduca l'inesistenza di qualsiasi pattuizione contrattuale ovviamente non sarà tenuto alla produzione di qualcosa che afferma non esistere e sarà quindi onere della banca provvedere al deposito del contratto, al fine di contrastare la pretesa del
4 correntista (cfr. ex plurimis Tribunale Roma sez. XVI, 28/05/2019, n.11196). In altre parole, deve evidenziarsi che l'esperimento delle azioni di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito non comporta una diversa ripartizione dell'onere probatorio rispetto ai principi generali previsti dall'art. 2697 c.c.. Si applicano, quindi, le norme generali che regolano l'onere della prova, la cui operatività non subisce deroga, né per effetto della natura dell'azione proposta dal correntista, né avuto riguardo al principio di vicinanza della prova. Pertanto, grava sull'attore che agisce per l'accertamento negativo del debito e in ripetizione dell'indebito fornire, attraverso la produzione dei contratti scritti, la prova della dedotta nullità del contratto e delle clausole contrattuali dalla cui applicazione sarebbe derivata l'illegittima capitalizzazione degli interessi, nonché l'illegittima applicazione dei tassi di interesse ultralegali ed usurari, delle commissioni e delle spese di cui chiede la restituzione. Dunque, è il correntista a dovere dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca. Aderendo all'orientamento maggioritario e più recente seguito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (ex multis, Tribunale Bari sez. IV, 04/03/2021, n.917), nell'esperire l'azione di ripetizione d'indebito, il correntista assume su di sé l'onere di fornire prova documentale delle proprie asserzioni in quanto “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. n. 30822/2018). Quindi, il correntista attore è tenuto a produrre in giudizio, unitamente agli estratti conto dall'inizio alla chiusura del rapporto, anche il contratto di c/c di cui sono contestate le pattuizioni. Alla luce di quanto detto, l'onere di produrre la completa documentazione del rapporto di conto corrente e di produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del c/c, non grava sempre e solo sulla banca, ma su colui che agisce in giudizio sulla base del principio dell'onus probandi, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. La ripartizione dell'onere probatorio non subisce, infatti, alcuna deroga anche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (vedi Cass. 9 giugno 2008, n. 15162). Pertanto, nel caso di indebito oggettivo, poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda ex art. 2033 c.c., la relativa prova incombe pur sempre sull'attore. Di recente, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta nuovamente sul problema del riparto dell'onere probatorio, affermando che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza
5 della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. ordinanza n. 33009/2019). Inoltre, con la recente ordinanza n. 4718/2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in materia di onere della prova gravante sul correntista che agisca per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito. Dopo aver riaffermato il principio, ormai del tutto consolidato, secondo cui l'onere di provare l'illegittimità degli addebiti in conto corrente grava sul cliente che agisca nei confronti della banca e deve essere assolto mediante la produzione degli estratti conto (nello stesso senso, oltre alle pronunce citate dalla decisione in commento, Cass. Civ., Sez. VI, 13/1/2021, n. 450 e Cass. Civ, Sez. I, 17/4/2020, n. 7895), la Suprema Corte si è soffermata ad analizzare il caso del correntista che non abbia prodotto in giudizio l'intera documentazione bancaria, necessaria al fine di ricostruire il rapporto di dare e avere tra le parti sin dall'origine. La stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte sostenuto che, una volta accertata la nullità della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto debba necessariamente avvenire attraverso l'integrale ricostruzione del dare – avere, con applicazione del tasso legale, sulla base della serie completa dei relativi estratti, a partire dalla data dell'apertura fino alla data di chiusura del conto corrente. E, tuttavia, benché di regola l'onere probatorio possa dirsi soddisfatto soltanto in caso di produzione di tutti gli estratti conto, gli hanno altresì precisato che la mancanza di documentazione Parte_2 relativa ad alcuni segmenti temporali non deve necessariamente condurre al rigetto della domanda del correntista. Invero, come ribadito nella prefata ordinanza n. 4718/2022, “in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il Giudice, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”. Nella specie, argomentando a partire dalla massima sopra riportata, la Suprema Corte ha confermato la decisione di secondo grado, sfavorevole alla banca ricorrente, con la quale la corte territoriale, in presenza di un considerevole numero di estratti conto prodotti da parte attrice, aveva incaricato il proprio ausiliario di ricostruire il rapporto di conto corrente a partire dal saldo risultante dall'estratto più risalente nel tempo. Il Supremo Collegio, però, complice la sintetica esposizione dei fatti di causa, non ha chiarito le ragioni per cui, con riferimento al caso esaminato, l'integrazione probatoria ottenuta mediante consulenza contabile non rappresenterebbe una violazione dell'art. 115 c.p.c. Soccorrono, sul punto, altre pronunce, di poco precedenti, in base alle quali, non avendo l'estratto conto valore di prova legale, “è possibile procedere alla ricostruzione (del rapporto di dare – avere) anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista o dalla banca” (così Cass. Civ., Sez. I, 4/4/2019, n. 9526; conf.: Cass. Civ., Sez. VI, 4/2/2020, n. 2435; nel merito, Corte Appello Napoli, Sez. IX, 18/11/2021, n. 4301, nonché
6 Trib. Roma, Sez. XVI, 21/12/2021, n. 19893, resa proprio nei confronti di . Controparte_1
Si segnala, in particolare, che la giurisprudenza ha attribuito rilevanza probatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c., al comportamento omissivo della banca, laddove la richiesta stragiudiziale di copia della documentazione contabile ex art. 119, comma 4 TUB ed il successivo ordine di esibizione giudiziale ex art. 210 c.p.c. siano rimasti ingiustificatamente inevasi (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 3/12/2018, n. 31187, cui, peraltro, è da attribuirsi la massima citata dall'ordinanza n. 4718/2022), proprio come nel caso che qui occupa. Nonostante la portata apparentemente innovativa dell'orientamento appeno passato in rassegna rispetto ai noti principi affermati dalla Suprema Corte sull'onere di allegazione e prova nel contenzioso bancario, pare possibile ritenere che l'integrazione della prova carente mediante CTU alla luce di elementi probatori diversi dagli estratti conto sarà ammessa dai giudici unicamente in presenza di una produzione documentale, da parte del correntista, in minima parte lacunosa (ad esempio qualora manchi un solo estratto conto, come nel caso esaminato da Cass. n. 9526/2019 cit.) e purché la ricostruzione operata dal consulente possa comunque ritenersi attendibile. E ciò, naturalmente, dovrà essere oggetto di specifica motivazione, anche con riferimento alle contestazioni eventualmente mosse dalla banca alle risultanze della perizia contabile. Da ultimo, per completare la ricostruzione di tutti i principi in punto di distribuzione dell'onere della prova in relazione alla domanda di ripetizione di indebito bancario, va ribadito che l'eventuale mancata tempestiva contestazione stragiudiziale degli addebiti effettuati sul conto corrente non rileva in termini di maturazione di decadenze processuali;
infatti l'approvazione tacita del conto ex art. 1832 c.c., applicabile anche al rapporto di conto corrente bancario (art. 1857 c.c.), rende incontestabili le relative annotazioni in sé e per sé considerate nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non comporta la decadenza da eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori (contratto ed altre pattuizioni), da cui derivano dette annotazioni (cfr. Cass. 11626/2011; Cass. 23421/2016): si tratta di giurisprudenza, anche di merito, ormai consolidata. 3. Fatte tutte le superiori premesse teoriche si evidenzia che la mancanza dell'intera documentazione contabile (estratti conto e scalari) non è stata ostativa alla ricostruzione dei rapporti inter partes trattandosi di documenti solo in minima parte carenti;
nel corso del giudizio, infatti, è stata espletata una CTU contabile che ha raggiunto conclusioni che possono ritenersi attendibili sulla scorta dei documenti in atti. 3.1. Innanzitutto, il CTU ha rilevato, dalla documentazione in atti, che i rapporti tra le parti erano relativi al conto corrente ordinario n. 51352 acceso dalla società attrice presso la Filiale CP_3 di Lamezia Terme;
il perito d'ufficio ha dato atto della presenza del contratto (v. pag. 7 CTU
[...] dott. in atti), evidenziando la mancanza degli estratti conto e degli scalari nei periodi Per_1 intermedi dal 01/10/2009 al 31/12/2009, dal 01/01/2014 al 30/06/2014 e dal 01/01/2015 al 31/12/2015. Il CTU, come anticipato, ha ritenuto comunque possibile la ricostruzione del rapporto contabile sulla base degli estratti conto presenti in atti ed inoltre ha formulato una valutazione che è senz'altro meritevole di integrale richiamo adesivo nella presente sede avendo espresso un giudizio pienamente condivisibile, in quanto fondato su una corretta metodologia scientifica, nonché immune da vizi logici. 3.2. Passando più specificamente in rassegna le contestazioni sollevate dalla società attrice, sull'eccezione di illegittimità della capitalizzazione degli interessi (quindi in punto di anatocismo) si
7 osserva come, nel caso di specie, il rapporto oggetto di causa sia intercorso nel periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000 sulla pari decorrenza degli interessi. Per il periodo successivo al luglio 2000, il Legislatore ha ammesso la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi. In particolare, nel rapporto in questione la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi risulta quindi astrattamente legittima, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori) e a condizione che la stessa sia prevista in contratto e che la relativa clausola sia stata specificamente approvata per iscritto (cfr. art. 25 D.Lgs. 342/1999 di modifica dell'art. 120 D.Lgs. n. 385/1993; Delibera del CICR 9/2/2000; Corte Cost. n. 425/2000). Facendo applicazione di tale principio generale, nella fattispecie per cui è causa può dirsi provata la sussistenza delle predette condizioni, risultando, in particolare, dalla documentazione in atti, la specifica approvazione per iscritto da parte della società correntista della clausola in questione. Infatti, il contratto di conto corrente ordinario in oggetto, sul quale era regolata l'apertura di credito oggetto di causa, prevedeva espressamente la capitalizzazione trimestrale per gli interessi creditori e per gli interessi debitori come peraltro riconosciuto dallo stesso perito d'ufficio nel suo elaborato laddove è stato evidenziato che “….nella lettera integrativa al contratto di conto corrente viene stabilita la uguale periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi sia creditori che debitori per cui l'applicazione dell'anatocismo bancario è legittima per come stabilito dalla delibera CICR del 9/02/2000.” (v. pag. 7 CTU dott. in atti). Persona_1
Ne consegue che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi originariamente pattuita deve ritenersi legittima con il rigetto di ogni eccezione mossa al riguardo dalla parte attrice. 3.3. La domanda è fondata invece con riferimento alla illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto. Nel regime anteriore alle modifiche normative del 2009 e poi del 2012 la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, per essere valida, doveva rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, indicando quindi sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo. L'onere di determinatezza della previsione contrattuale va, poi, valutato con particolare rigore, posto che a tale termine non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica (a volte individuata nel corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, altre volte nella remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, anche oltre il limite dello stesso affidamento). In tal senso deve esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo 'peso' economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Nel caso di specie il CTU ha asseverato che “le commissioni sul massimo scoperto ed altre spese non risultano determinate”, sicchè l'applicazione di oneri aggiuntivi e gravosi per il correntista, in
8 mancanza di un'espressa pattuizione scritta, devono essere considerati illegittimi. 3.4. Il CTU, inoltre, ha accertato anche l'usurarietà dei tassi applicati. Sul punto va rilevato che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”; viene rimessa per legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, l'emanazione periodica di appositi decreti per stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono usurari. Sicché, devono essere presi in considerazione gli interessi che, al momento della promessa o della pattuizione, superano il tasso soglia, stabilito con riferimento a quel determinato trimestre e a quella determinata tipologia di rapporto contrattuale. Del resto, non è più ipotizzabile e giuridicamente rilevante (cfr. Cass. SU 24675/2017), accanto all'usura genetica o contrattuale (è tale quella esistente, in epoca successiva alla L. 108/1996, al momento della conclusione del contratto o delle sue eventuali variazioni nel caso di esercizio dello ius variandi da parte della banca), la c.d. usura sopravvenuta (che si configurava in caso di pattuizioni, che, pur se valide al momento della contrattazione, successivamente fossero venute a trovarsi disallineate rispetto ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia). Da ultimo, le Sezioni Unite n. 16303/2018 hanno chiarito che nell'ipotesi di accertamento di usura genetica o contrattuale si applica la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. con riferimento a tutti i trimestri successivi all'accertamento del superamento del tasso soglia, nel caso di originaria pattuizione ovvero di esercizio dello ius variandi, fino a successiva modifica del tasso, così da essere ricondotto entro il tasso soglia del periodo di riferimento. Ritiene, difatti, il Tribunale che, in detta ultima ipotesi, la modifica delle condizioni contrattuali prevista dall'art. 118 TUB costituisce nuova pattuizione contrattuale (ovvero patto successivo a quello originario), perfezionandosi l'accordo modificativo nel momento in cui il cliente, ricevuta la comunicazione unilaterale della Banca delle nuove condizioni contrattuali, non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione del nuovo regolamento negoziale. Dunque, come espressamente indicato al secondo comma dell'art. 118 TUB, il mancato recesso del cliente comporta l'approvazione della modifica contrattuale secondo modalità disciplinate dal legislatore;
da ciò discende che, nell'ipotesi in cui per effetto dello ius variandi il tasso applicato superi quello soglia, debba essere applicata la disciplina dell'art. 1815 c.c. a decorrere dal momento di tale pattuizione e fino a nuovo accordo non in contrasto con la disciplina in materia di usura. 3.5. Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie si osserva che il CTU ha accertato il mancato rispetto della soglia usura e l'applicazione di interessi usurari. Invero, l'ausiliario del Tribunale ha osservato quanto segue: “Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 16303 del 20/06/2018 e come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, in assenza di determinazione scritta delle commissioni sul massimo scoperto non è stato possibile effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse e della commissione di massimo scoperto (CMS) rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia
9 di legge e quello degli interessi in concreto praticati. In merito alla verifica diretta ad accertare l'usura ab origine sul contratto di c/c n° 51352 il sottoscritto CTU ha rilevato che il tasso globale convenuto per apertura di credito pari al 15,00% (valore per effetto capitalizzazione 15,865%) risulta superiore al tasso soglia di usura del periodo (01/01/2001-31/03/2001) pari al 15,63% determinato dal Ministero competente per la categoria “aperture di credito in conto corrente oltre 10 milioni di lire”…. In merito alla verifica diretta ad accertare l'usura ab origine sul contratto di c/c n. 51352 il sottoscritto CTU ha rilevato che il tasso globale convenuto per scoperto di conto/oltre fido pari al 15,375% (valore per effetto capitalizzazione 16,284%) risulta superiore al tasso soglia di usura del periodo (01/01/2001-31/03/2001) pari al 15,63% determinato dal Ministero competente per la categoria “aperture di credito in conto corrente oltre 10 milioni di lire”….. In data 05/07/2016 si riscontra nella documentazione un contratto di apertura di credito in conto corrente alle seguenti linee di credito soggette a CDF: 1) Apertura di credito in conto corrente importo affidamento Euro 2.500 scadenza 01/07/2017; 2) Apertura di credito in conto corrente importo affidamento Euro 2.500 scadenza 01/04/2017; 3) Apertura di credito in conto corrente importo affidamento Euro 2.500 scadenza 01/01/2017; 4) Apertura di credito in conto corrente importo affidamento Euro 2.500 scadenza 01/09/2016; 5) Apertura di credito in conto corrente importo affidamento Euro 10.000 scadenza a revoca. Il contratto è espressamente pattuito per iscritto alle seguenti condizioni economiche (tra le più significative): - tasso debitore annuo nominale entro e oltre fido: 14,38000% (15,1741% effettivo annuo); - commissione per la messa a disposizione dei fondi CDF: 0,300% trimestrale;
- CIV cliente non consumatore per utilizzi eccedenti l'importo delle aperture di credito in conto corrente € 100,00, importo massimo della CIV per trimestre non previsto. In merito alla verifica diretta ad accertare l'usura ab origine sul contratto di apertura di credito del 05/07/2016 il sottoscritto CTU ha rilevato che il tasso globale convenuto per apertura di credito entro i limiti del fido risulta superiore al tasso soglia di usura del periodo (01/07/2016-30/09/2016) pari al 15,59% determinato dal Ministero competente per la categoria “aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000,00”…. Al tasso annuo nominale del 14,38% (t.a.e. 15,1742%) si aggiunge la commissione per la messa a disposizione dei fondi CDF trimestrale dello 0,300% (€ 60,00) con una incidenza del 1,217 % sul TAEG. Il TAEG complessivamente pattuito risulta pari al 16,3912%....Pertanto, nel conto corrente in esame, in presenza di tassi usurari convenuti si è proceduto all'elaborazione dei dati con eliminazione degli interessi debitori e delle commissioni ad essi connaturate ai sensi dell'ex art. 1815 comma 2 c.c.; gli interessi attivi per il correntista sono stati calcolati con applicazione di ritenute d'acconto fiscali” (cfr. pagg.
8-10 CTU dott. in atti). Persona_1
3.6. Il CTU, quindi, accertate le nullità negoziali appena illustrate, ha proceduto “alla ricostruzione dell'intera contabilità ed in base ai risultati ottenuti si possono fornire le seguenti risposte: - per il conto corrente ordinario n. 51352 a seguito della rideterminazione dei rapporti di dare/avere, alla data del 31/12/2017, risulta un saldo attivo (credito) pari ad euro 19.358,80 contro un saldo apparente passivo (debito) in estratto conto pari ad euro 11.615,37” (cfr. pag. 13 CTU dott.
in atti). Persona_1
Pertanto, esaminate le risultanze della CTU, deve affermarsi che i rapporti di dare-avere tra le parti vadano rideterminati nel modo seguente con riferimento al rapporto oggetto di causa: euro 19.358,80, quale saldo a credito della correntista alla data di chiusura del conto. 3.7. Tuttavia, occorre evidenziare che nell'atto di citazione, la società attrice ha limitato la sua richiesta di ripetizione di indebito ad un importo inferiore, pari ad euro 18.630,08, senza alcuna ulteriore aggiunta (anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la difesa della parte attrice
10 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di “tutte le somme già indicate nell'atto di citazione, da intendersi qui trascritte”); di conseguenza, è a tale importo che bisogna riferirsi nella quantificazione dell'indebito che la banca convenuta dovrà restituire alla società attrice. 3.8. In conclusione, la domanda attorea va accolta per la differenza dovuta, ossia la convenuta va condannata a restituire ex art. 2033 c.c. all'impresa attrice quanto da questa indebitamente pagato, pari a euro 18.630,08, oltre agli interessi moratori secondo il tasso legale dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo. A tal fine, infatti, prospettandosi la ripetizione di un indebito pagamento, trova applicazione il disposto di cui all'art. 2033 c.c., dovendosi presumere la buona fede dell'accipiens, rispetto alla quale sarebbe spettato a parte attrice provare il contrario (in tal senso, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 10815 del 08/05/2013 secondo la quale “In tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens" al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul "solvens" che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta”). Non è al contrario dovuta la rivalutazione (in verità neppure richiesta da parte attrice), trattandosi di debito di valuta per somma liquida originariamente determinata e certa ma non di debito di valore di natura risarcitoria necessitante la preventiva liquidazione (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9910 del 20/06/2003 “con riguardo al credito relativo alla restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di contributi all' la somma dovuta non è suscettibile, al pari di ogni altra ipotesi di obbligazione di valuta, di automatica rivalutazione in relazione all'intervenuto deprezzamento della moneta.”). 3.9. La domanda di ripetizione di indebito della società attrice, dunque, va accolta nei termini appena illustrati. Infatti, il CTU, dott. ha risposto in maniera esaustiva e condivisibile anche ai rilievi critici Per_1 sollevati dalla banca convenuta potendosi per ragioni di brevità richiamare per relationem il contenuto delle sue risposte alle osservazioni del CT di parte convenuta. Invero, “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 31 agosto 2018 n. 21504. In senso del tutto conforme v. Cass. Civ., Sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 4352, rv. 653010-01; Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147, rv. 649560-01; Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7402; Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2016, n. 11482, rv. 639844. Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2018, n. 30885; Cass. Civ., Sez. II, 29 dicembre 2017, n. 31142; Cass. Civ., Sez. II 16 dicembre 2016, n. 26059; Cass. Civ., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 5600; Cass. Civ., Sez. III, 30 novembre 2015, n. 24340; Cass. Civ., Sez. Lav., 25 ottobre 2013, n. 24182; Cass. Civ., Sez. I, 6 maggio 2010, n. 11009; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2003, n. 6970). Pertanto, può ritenersi che il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione “con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (Sull'ormai pressoché pacifica possibilità di motivare per relationem attraverso il semplice richiamo alle conclusioni peritali, si v., ad es., Corte App. Catania, Sez. II, 14 giugno 2019; Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28647,
11 rv. 628930; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2013, n. 9778; Cass. Civ., Sez. V, 11 maggio 2012, n. 7364 (rv. 622900)). Conseguentemente, si è sedimentato il principio di diritto in forza del quale, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non sarà quindi necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio. Del resto, le critiche dei consulenti tecnici di parte che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in mere argomentazioni difensive il cui mancato esame non può mai integrare né il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. né la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. (Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15904; Cass. Civ., Sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. Civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080). 3.10. Vi è poi che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta è manifestamente inammissibile, in quanto tardiva, trattandosi di eccezione in senso stretto, che doveva essere formulata dalla parte convenuta alla prima difesa utile e, dunque, nella comparsa nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione. Il giudice, infatti, non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta (cfr. art. 2938 c.c.), di tal che l'eccezione di prescrizione deve essere qualificata in termini di eccezione in senso stretto (sul punto, cfr., nel merito, Tribunale Busto Arsizio, sent. 838/2024). Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione è stata tardivamente formulata ai sensi degli artt. 166-167 c.p.c. (infatti nella comparsa di risposta tempestivamente depositata almeno venti giorni dalla prima udienza di comparizione fissata in atto di citazione, a pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio) e la stessa non è rilevabile d'ufficio dal giudice se non opposta ai sensi dell'art. 2938 c.c.. Mentre, infatti, per lo svolgimento delle eccezioni comuni il convenuto non è sottoposto a termini specifici, potendo la contestazione dei fatti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., essere svolta con la comparsa di costituzione e risposta depositata dopo i termini di venti o dieci giorni predetti prima dell'udienza di comparizione, per l'elevazione di eccezioni di merito o di rito non rilevabili ex officio (tra le quali rientra a pieno titolo la prescrizione del diritto o dell'azione quale caso di scuola) il codice prevede all'art 167 c.p.c. che le stesse debbano a pena di decadenza essere svolte con la costituzione nel termine prescritto. Nella fattispecie in esame la banca convenuta si è costituita in data 13.3.2019 con prima udienza di trattazione fissata in citazione per il giorno 25.3.2019, quindi non nei venti giorni prima. Peraltro, la stessa eccezione non può considerarsi proposta tempestivamente a prova contraria, in quanto le allegazioni e le ripetizioni di indebito di controparte erano contenute sin dall'atto di citazione. Anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20147 del 03/09/2013) – pur sotto la vigenza di norma antecedente formulata in modo analogo all'attuale art. 167 c.p.c. – ha confermato con orientamento del tutto condivisibile anche all'attualità che “non essendo la prescrizione rilevabile di ufficio, la relativa eccezione deve essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta o, comunque, entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 180, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1° marzo 2006 ed applicabile "ratione temporis".
12 Nessun ricalcolo per prescrizione deve essere quindi effettuato.
4. Risulta, infine, infondata la domanda attorea di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, stante l'estrema genericità della sua formulazione, avendo omesso la parte qualsiasi allegazione in punto di tipologia di danno e sua quantificazione sia nell'atto di citazione sia nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.. In altre parole, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti è stata formulata in modo generico dalla società attrice, ed è rimasto del tutto indimostrato l'asserito danno subito, in particolare quelle non patrimoniale, che non può certo ritenersi in re ipsa.
5. In conclusione, accertata la natura usuraria dei tassi di interessi applicati e l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, considerata altresì la limitazione della domanda di parte attrice, può ritenersi che il saldo depurato dalle predette somme è pari ad euro 18.630,08 in favore del correntista. Tale somma costituisce l'indebito ripetibile, oltre interessi come sopra indicato. Devono essere respinte invece tutte le domande risarcitorie di parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto e indimostrate. 6. Stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda appare equo compensare fra le parti per 1/2 le spese del presente giudizio, ponendo a carico della banca convenuta il pagamento dell'altro 1/2 in favore della società attrice, liquidato come da dispositivo sulla scorta del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022. 6.1. Le spese di CTU restano definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di ripetizione di indebito di parte attrice condanna la CP_5 convenuta a restituire a parte attrice la somma complessiva di euro 18.630,08, oltre ad interessi secondo il tasso legale dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
3) condanna la convenuta alla rifusione in favore della Parte_1
della quota di 1/2 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano - per
[...] la frazione – in complessivi euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Mario Ferraro dichiaratosi difensore antistatario, disponendo la compensazione tra le parti del restante 1/2;
4) le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio, restano definitivamente a carico di parte convenuta;
5) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 15 ottobre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
13 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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