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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/03/2024, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 384/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. ALBERTO MASSIMO VIGORELLI PRESIDENTE
Dott. FRANCESCO DISTEFANO CONSIGLIERE
Dott. MARIA TERESA BRENA CONSIGLIERE REL. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello promossa avverso la sentenza di primo grado n. 10336/2022 del Tribunale di Milano pubblicata in data 30.12.2022, posta in decisione nella camera di consiglio del 21.02.2024
DA
(P. IVA. ), con sede in Milano Via Chiasserini n. 21, in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore Avv. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Reho Parte_2 C.F._1
(C.F. del Foro di Milano, presso il cui Studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 3, è C.F._2 elettivamente domiciliata APPELLANTE
CONTRO
(ora ) P.IVA , con sede in Milano, viale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
Certosa n. 222, in persona del legale rappresentante pro tempore, Procuratore Dott. , delegato CP_3 alla rappresentanza ed alla firma sociale giusta procura notaio Dott. del 18.06.2019, rep. n. 95610, Per_1 racc. 21070, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Martini (C.F. ) e Marco Rodolfi (C.F. C.F._3
, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Milano, L.go Augusto n. 3 C.F._4
APPELLATA
E
con sede in Milano, Via Donizetti n.3, Codice Fiscale e Partita CP_4 Controparte_5
IVA n. , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra P.IVA_3 Controparte_6 rappresentata e difesa, in virtù di mandato alla lite a margine del presente Atto, dall'Avv. Silvia Gussetti (Codice
Fiscale: e dall'Avv. Giovanna Ghielmetti (Codice Fiscale: , entrambe C.F._5 C.F._6 del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei suddetti Procuratori in Milano, Via Cesare
Battisti n.8 APPELLATA
pagina 1 di 10 Conclusioni: per : “Voglia la Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria Parte_1 domanda eccezione e deduzione, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 10336/2022, pubblicata dal
Tribunale di Milano in data 30.12.2022, resa nel giudizio rubricato al R.G.N. 35577/2020, e notificata da
[...] in data 5.1.2023 e da in data 11.1.2023, così Parte_3 Controparte_1 giudicare: - in via principale: accertato e dichiarato che era, alla data del 14.10.2018, Parte_1 la beneficiaria della polizza assicurativa n. 801495781, stipulata tra e Parte_4 Controparte_1
condannare la Compagnia a versare all'attrice l'indennità dovuta ai sensi della stessa, per i danni patiti a
[...] causa del sinistro occorso in quella data, presso l'immobile di Via Chiasserini 21 - Milano, da quantificare in €
2.487.631,40, o nella diversa misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi legali dalla data del sinistro, ed interessi moratori a far data dalla notifica dell'atto di citazione;
- in via subordinata: accertato e dichiarato l'inadempimento di all'obbligo di procurare la voltura a Parte_3 favore di oggi in liquidazione della polizza assicurativa n. 801495781, stipulata da Parte_1 Parte_4 condannare – nonché ex art. 2049 c.c. Parte_3 Controparte_7
e/o 1228 c.c. – a tenere indenne del danno subito, a causa della mancata volturazione Parte_1 di detto contratto, da quantificarsi in € 2.487.631,40, o nella diversa misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi legali, dalla data del sinistro, ed interessi moratori, a far data dalla notifica dell'atto di citazione;
- in via istruttoria: ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il valore di mercato dell'immobile di via Chiasserini 21 – Milano, distrutto nell'incendio del 14.10.2018, nonché i costi e gli oneri, di sgombero e di smaltimento dei rifiuti, necessari alla rimessa in pristino dell'immobile danneggiato, o sul diverso quesito che la Corte di Appello di Milano, facendo uso dei propri poteri officiosi, vorrà formulare;
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova testimoniale formulati da Parte_3
nel giudizio di primo grado, poiché contrastanti con la documentazione in atti - segnatamente, con lo
[...] scambio di corrispondenza telematica che si è prodotto quale doc. 7 nel fascicolo di primo grado;
Si chiede, nella non creduta ipotesi di loro assunzione, di essere ammessi a prova contraria sugli stessi, chiamando a testimone l'Avv. , con studio in Milano, via Beccaria 5. In ogni caso, con integrale rifusione Parte_2 delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di tutte le parti. Riservata ogni altra eccezione deduzione
e produzione. Pertanto, si insiste e ci si riserva ad una dettagliata difesa nella comparsa conclusionale e conseguente memoria di replica”
Per (ora ): “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Controparte_1 Controparte_2 reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE: Respingere integralmente, con la migliore motivazione, il gravame ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza
n. 10336/2022 del Tribunale di Milano;
2) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello ex adverso dedotti e nell'ancor più denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese avanzate nei confronti di Controparte_1
limitare l'eventuale esposizione di a quanto in ipotesi ritenuto di equità e
[...] Controparte_1 giustizia, sempre avuto riguardo ai limiti contrattuali di polizza, condannando altresì
[...]
a manlevare e tenere indenne di quanto essa fosse tenuta a Parte_3 Controparte_1 pagare per fatto e responsabilità dell'agente, ovvero condannare a Parte_3 rimborsare a quanto essa dovesse essere tenuta a pagare in forza di condanna Controparte_1 per responsabilità, fatto e colpa dell'agente; 3) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite. IN
VIA ISTRUTTORIA: Senza alcuna accettazione di inversione dell'onere probatorio, si chiede: 1) Acquisire ex art.
213 c.p.c. il fascicolo penale relativo al procedimento RGNR n. 39598/2018, Procura della Repubblica di Milano,
a carico dei sigg.ri , e relativo all'incendio divampato nell'immobile Parte_5 Parte_6 Controparte_8 di via Chiasserini n. 21, Milano, in data 14.01.2018; 2) Acquisire ex art. 213 c.p.c. il fascicolo penale relativo al procedimento RGNR Mod. 44 n. 55424/2018, Procura della Repubblica di Milano, relativo all'incendio divampato nell'immobile di via Chiasserini n. 21, Milano, in data 14.01.2018 (cfr. docc. 8 e 9); 3) Ferma restando
pagina 2 di 10 Pa che grava interamente su l'onere di eventualmente fornire la prova della effettività dei danni pretesi, ribadita ogni contestazione alla stima di parte avversaria, priva di valore dimostrativo in quanto mero atto di parte, ove si dovesse ravvisarne l'ammissibilità e l'opportunità si chiede di disporre CTU tecnica volta al riscontro delle singole voci di danno ex adverso pretese, anche con riferimento ai limiti contrattuali di polizza”.
Per “Voglia la Corte di Appello adita A) respingere, poiché infondato in Parte_3 fatto ed in diritto, l'appello interposto da avverso la Sentenza n. 10336/2022 del Parte_1
Tribunale di Milano, pubblicata il 30/12/2022, e pertanto rigettare le domande formulate dall'Appellante e confermare la decisione di primo grado. B) In subordine, laddove fosse accolta, anche solo in parte,
l'impugnazione della Sentenza n. 10336/2022 del Tribunale di Milano, si insiste, eventualmente previa ammissione delle istanze istruttorie indicate al Capo 7) della Comparsa di Costituzione e Risposta depositata nel presente grado di appello da per l'accoglimento delle seguenti Parte_3 domande che venivano formulate nel I grado di giudizio: In via principale e nel merito 1. Rigettare le domande formulate da nei confronti di in quanto infondate in fatto e in Parte_1 Parte_3 diritto e perché comunque non provate;
In via subordinata 2. Accertare e dichiarare, ai sensi dell'Art.1227 II comma CC, l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del danno da essa reclamato;
3. In via di Parte_1 ulteriore subordine, accertare e dichiarare, ai sensi dell'Art.1227 I comma CC, il concorso di nella Parte_1 determinazione del danno da essa reclamato, stabilendo la misura del concorso e decurtando il rilevante importo da quanto fosse alla stessa attribuito, contenendo in ogni caso l'ammontare del risarcimento entro il massimale previsto e nei limiti delle garanzie assicurative della Polizza Amissima, n.801495781, con deduzione delle franchigie e degli scoperti contrattuali, nonché della provvisionale liquidata in sede penale. Con vittoria del compenso e delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello notificato in data 2.02.2023 ad (ora ) e a Controparte_1 Controparte_2
(d'ora in poi solo , impugnava la Parte_3 CP_9 Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 10336/2022 pubblicata in data 30.12.2022, con la quale il primo giudice aveva rigettato le domande dalla stessa proposte nei loro confronti, di condanna al pagamento dell'indennizzo contrattuale di polizza ritenuto dovuto nella misura di €2.487.631,40 in riferimento all'incendio occorso il
14.10.2018, ai danni dell'immobile di sua proprietà sito in Milano, via Chiasserini n. 21 e l'aveva condannata alla rifusione delle spese processuali a favore di entrambe.
Si costituiva con comparsa del 5.05.2023 che, dopo aver contestato in Parte_3 fatto e in diritto le argomentazioni della appellante, chiedeva il conseguente rigetto del gravame.
Con comparsa del 24.05.2023 si costituiva per , che, Controparte_1 Controparte_2 parimenti, contestava in fatto e diritto le argomentazioni della appellate, chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di prima comparizione del 25.05.2023 il nuovo difensore dell'appellante, stante la rinuncia del precedente legale, dava atto di non essersi ancora formalmente costituito in via telematica, pertanto, la Corte visto l'art. 348 c.p.c. rinviava all'udienza del 1.06.2023. A tale udienza comparivano tutte le parti che si riportavano ai rispettivi atti ed il Collegio, su concorde istanza, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.11.2023. La stessa si svolgeva mediante trattazione scritta e i difensori provvedevano, quindi, a precisare le conclusioni. La Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica;
depositati gli scritti difensivi finali la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 21.02.2024.
pagina 3 di 10 Brevemente quanto ai fatti di causa di rilievo in questa sede, come si legge nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.10.2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedendo in via principale che la prima fosse condannata al
[...] Parte_3 pagamento dell'indennizzo dei danni sofferti dall'attrice a causa di un incendio che – nel vigore della polizza n.
801495781 stipulata con la convenuta – aveva interessato un fabbricato di via Chiasserini di proprietà dell'assicurata per un importo stimato di € 2.487.631,40. In via subordinata, l'attrice esponeva di ritenere responsabile il “qualora la copertura assicurativa non fosse stata per qualsiasi motivo Parte_3 invocabile da parte sua… per la mancata formalizzazione della garanzia assicurativa della polizza n. 801495781 Pa e per non aver dato regolare corso – com'era invece suo dovere – alla richiesta di di emissione della polizza
a suo nome, una volta venuto meno l'affitto d'azienda ed a fronte del pagamento del premio assicurativo”.
Pertanto, parte attrice chiedeva di condannare – nonché Parte_3 [...]
ex art. 2049 c.c. e/o 1228 c.c. – a tenere indenne del danno subito a causa della Controparte_1 Parte_1 mancata volturazione di detto contratto. Parte attrice, a fondamento della propria pretesa esponeva: di essere una società che si occupava di lavori edili, lavori idraulici, acquedotti, fognature, costruzioni stradali, lavorazione vendita inerti, gestione rifiuti (recupero e smaltimento), noleggi, trasporto conto terzi e bonifiche ambientali;
che tra i beni di proprietà della società adibiti allo svolgimento dell'attività economica della medesima vi era anche l'immobile per cui è causa, sito in Milano, Via Chiasserini 21; che nel gennaio 2012, la Pa IE , tramite l'agenzia assicurativa oggi stipulava Pt_3 Controparte_10 un contratto d'assicurazione denominato “garanzia Impresa”, a copertura di varie tipologie di rischio, fra cui quelli relativi all'incendio del suddetto immobile, contratto più volte rinnovato negli anni successivi;
che in data Pa 28.02.18 concedeva in affitto a (C.F. ), con sede in Cureggio (NO), via Piano Parte_4 P.IVA_4
Rosa 3B, l'azienda esercitata nello stabile di Via Chiasserini 21, comprensiva dell'immobile stesso;
che in data
13.03.18 l'agenzia nella piena consapevolezza che era subentrata nella titolarità CP_4 Parte_4 Pa dell'azienda in forza di contratto d'affitto e che la proprietà dell'immobile restava in capo a , procedeva a sostituire la polizza n. 800218507 con la polizza n. 801495781, che prevedeva – tra l'altro – la copertura dell'immobile contro i danni da incendio fino ad un massimale di € 5.400.000,00 e la sostituzione del contraente
(ma non del beneficiario) che diveniva che in data 13.07.18 il succitato contratto d'affitto Parte_4 Pa d'azienda veniva risolto da per fatto e colpa di ed il giorno stesso l'avv. Stefano Canciani Parte_4 chiedeva all'odierna attrice – in nome e per conto di – di pagare la somma di 14.225,00 euro, a copertura CP_4 dei premi assicurativi scaduti e non onorati da (tra cui quello della polizza n. 801495781); che in data Parte_4 Pa 3.08.18 rinnovava a mezzo e-mail la richiesta a di pagare il premio della polizza n. 801495781, pari a CP_4
€ 6.153,09, evidenziando che la polizza era scaduta in data 30.06.2018 e non era stata rinnovata da;
Parte_4 Pa l'avv. , all'epoca legale di , riscontrava tale richiesta con e-mail del 6.08.18, informando Parte_2 formalmente C.C.A. dell'avvenuta risoluzione del contratto d'affitto d'azienda e chiedendo di conseguenza, Pa essendo automaticamente succeduta a in tutti i rapporti assicurativi in essere, che la polizza n. Parte_4 Pa 801495781 – il cui premio veniva contestualmente pagato da – fosse riemessa con intestazione all'esponente; che due mesi dopo, in data 14.10.18, si sviluppava presso l'immobile di Via Chiasserini 21 un devastante incendio, che cagionava serissimi danni materiali allo stesso;
l'arch. perito Persona_2 Pa incaricato da di stimarli, preventivava una spesa di € 2.487.631,40 per porvi rimedio, come da perizia Pa allegata in atti;
che in aggiunta a tale danno diretto, si vedeva notificare dall' Controparte_11 proprietaria dell'area adiacente il capannone bruciato, un atto di citazione avanti al Tribunale di Milano (R.G. n.
60862/19 – Sez. X – Giudice dott.ssa Fedele – prima udienza attualmente fissata al 2.03.2021), con cui veniva chiesto all'esponente ristoro per i danni patiti in conseguenza dell'incendio; che con PEC datata 10.03.20 inviata Pa dai legali di ad ed a l'attrice evidenziava di essere l'unica beneficiaria della polizza n. CP_1 CP_4
801495781, per il fatto di essere la proprietaria dell'immobile danneggiato ed inoltre per essere automaticamente subentrata a nel relativo contratto, e chiedeva quindi formalmente alla Parte_4
Compagnia di provvedere, ai sensi e nei limiti previsti contrattualmente, al versamento dell'indennizzo dovuto pagina 4 di 10 per i danni patiti;
in via subordinata, l'esponente evidenziava che – qualora la copertura assicurativa non fosse stata per qualsiasi motivo invocabile da parte sua – la (e conseguentemente Parte_3 Pa la sua mandante avrebbe dovuto rispondere nei medesimi limiti dei danni cagionati a , a Controparte_1 titolo di responsabilità per la mancata formalizzazione della garanzia assicurativa della polizza n. 801495781 e Pa per non aver dato regolare corso – com'era invece suo dovere – alla richiesta di di emissione della polizza a suo nome, una volta venuto meno l'affitto d'azienda ed a fronte del pagamento del premio assicurativo;
che tale comunicazione veniva riscontrata negativamente dal legale di C.C.A., che respingeva ogni responsabilità Pa della sua assistita, mentre non riteneva neppure di prendere posizione sulla stessa;
si vedeva CP_1 quindi costretta ad avviare la procedura di mediazione avanti all'Organismo di conciliazione dell'Ordine degli
Avvocati di Milano, obbligatoria ratione materiae, ma la stessa si concludeva negativamente a causa della mancata adesione delle due convenute”.
Come anticipato, il Tribunale di Milano rigettava le domande di ritenendo che, benché, fosse Pt_1 beneficiaria della Polizza n.801495781 -disattendendo sul punto l'eccezione di non avesse diritto CP_1 all'indennizzo a fronte dell'inoperatività della garanzia assicurativa, sia in ragione della mancata dimostrazione dell'inclusione dell'attività di raccolta e cernita di rifiuti, nell'oggetto della copertura, sia in ragione della reticenza di in merito all'attività illecita svolta presso l'immobile assicurato. Inoltre, il primo giudice Pt_1 rigettava la pretesa formulata contro l' ritenendo le doglianze di assorbite Controparte_12 Pt_7 dall'accertamento in capo a della qualità di beneficiaria della garanzia assicurativa in esame. Pt_1
Tanto premesso, ritiene la Corte di dover rigettare l'appello proposto da per le ragioni di seguito Pt_1 indicate.
Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione, sollevata dal nuovo difensore dell'appellante solo in sede di comparsa conclusionale, con la quale si contesta la legittimazione processuale passiva in capo a
[...] Cont
. Al riguardo, la appellante evidenzia come la sola produzione da parte di della visura Controparte_2 camerale da cui risulta la fusione per incorporazione di sarebbe del tutto insufficiente a documentare CP_1
i presupposti oggettivi e soggettivi della sua legittimazione in luogo di essendo, invece, necessaria la CP_1 produzione dell'atto di fusione. Inoltre, sottolinea l'assenza di una valida procura alle liti perché la “estinzione del mandato ad litem conferito dall'incorporata” comporta il difetto di potere rappresentativo in capo al difensore, anche ai fini della proposizione dell'impugnazione (con conseguente mancanza di un corretto subentro processuale).
L'eccezione è priva di pregio.
La documentazione prodotta dal difensore della Compagnia attesta l'incorporazione per fusione di in CP_1 Cont
e di quest'ultima in , pertanto, non è necessaria la produzione dell'atto di Org_1 Controparte_1 fusione. Occorre, inoltre, sottolineare che in tema di validità della procura alle liti, ove in corso di causa intervenga la fusione per incorporazione della società in lite, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo-modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già designato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione. (vedi cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 20621 del 19/07/2021).
pagina 5 di 10 Passando ad esaminare il merito della controversia, con la prima doglianza intitolata “Sulla inoperatività della polizza assicurativa n. 801495781 del 13.3.2018, stipulata dalla società con la società per mancata prova Parte_4 Controparte_1 dell'inclusione dell'attività di raccolta e cernita di rifiuti nella copertura assicurativa e conseguente rigetto della domanda indennitaria della società appellante” censura la sentenza di primo grado, laddove, il Pt_1
Tribunale ha accertato l'inoperatività della garanzia prevista dalla polizza n. 801495781, per non avere fornito adeguata prova della inclusione nella copertura assicurativa dell'attività di “raccolta e cernita di rifiuti”. Sottolinea, al contrario, l'appellante che in entrambe le polizze, sia in quella n. n.800218507stipulata nel 2012 da sia in quella n. n.801495781 stipulata in seguito nel 2018 dalla sua affittuaria Parte_1 Parte_4
l'attività assicurata era identica anche nei codici di rischio e veniva descritta quale “manufatti per l'edilizia”. E' vero che solo per la polizza del 2012 vi era l'appendice delle “condizioni particolari” con la quale si specificava che nell'attività assicurata rientravano il “deposito di macchinari, attrezzature, utensili, merci proprie e/o di terzi per attività di movimento terra e costruzioni edilizie in gene-re, raccolta e cernita di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e di imballaggi vari”, tuttavia, secondo l'appellante non possono sorgere dubbi sul fatto che la descrizione indicata nelle “condizioni particolari” costituisca un'indicazione analitica, che specifica tutto quanto rientri nell'attività “manufatti per l'edilizia.” Pertanto, poiché anche la polizza del 2018 assicurava l'attività di “manufatti per l'edilizia”, la sua copertura si estenderebbe anche all'attività di “raccolta e cernita di rifiuti”, che ne è specificazione, seppure non direttamente richiamata.
E', quindi, palese la violazione dell'art. 2697 c.c. nella sentenza impugnata in quanto, in base a una corretta ripartizione dell'onere probatorio, non era la società appellante a dovere provare che l'attività di raccolta e stoccaggio dei rifiuti rientrava tra quelle assicurate, come erroneamente sostenuto dal Giudice di primo grado, ma avrebbe dovuto essere la società assicurativa a provare che l'attività di raccolta e stoccaggio di CP_1 rifiuti, pacificamente qualificata quale attività edilizia nell'appendice della polizza del 2012, non era più ricompresa tra le attività cui riferire l'oggetto assicurato (mai mutato) nella successiva polizza stipulata nel
2018, perché il suo oggetto era stato modificato. In ogni caso, la ricomprensione di tale attività nella garanzia della seconda polizza si evince, secondo la appellante, anche dalla voltura della polizza richiesta da , la Parte_4 quale con il contratto di affitto di azienda era subentrata in tutte le attività svolte e assicurate da Pt_1 Con circostanza, questa, di cui e erano a conoscenza. CP_1
La censura deve essere respinta.
Come giustamente affermato dal Tribunale, l'attività di “raccolta e cernita di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e di imballaggi vari”, espressamente richiamata nella polizza del 2012 ad integrazione dell'attività di
“manufatti per l'edilizia” mediante l'appendice delle condizioni particolari non è stata, invece, inserita nella polizza del 2018, in forza della quale la appellante domanda l'indennizzo assicurativo.
Occorre, quindi, precisare che nel caso in esame non vengono in rilievo clausole di delimitazione del rischio, bensì, si verte in tema di individuazione dell'oggetto della copertura assicurativa, con la conseguenza che spettava all'Appellante, l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della domanda formulata verso la
Compagnia Assicurativa, al fine di ottenere l'indennizzo per gli asseriti danni. Non vi è stata alcuna inversione dell'onere della prova perché, appunto, è stata emessa da una nuova garanzia che assumeva, infatti, CP_1 la diversa numerazione “801495781”, stipulata da a beneficio di ed a tutela dell'attività Parte_4 Pt_1 imprenditoriale che l' risultava in concreto legittimata a svolgere nel 2018. Il contratto è totalmente Parte_8 nuovo e non ricomprendeva, né poteva ricomprendere tra le attività rischiose assicurate, quella di raccolta e stoccaggio rifiuti perché non veniva autorizzata dalla allo svolgimento di tale Parte_4 Org_2 attività. Risulta dai documenti prodotti (vedi denuncia-querela in atti) che l'Appellante fosse a conoscenza che era priva delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, e del fatto che la copertura Parte_4 assicurativa dell'affittuaria veniva concordemente limitata alla sola attività edilizia, perché in sede di sottoscrizione da parte dell'Affittuaria, -legale rappresentante di provvedeva a Persona_3 Pt_1
pagina 6 di 10 controfirmare per presa visione la Polizza n.801495781 (Doc.4 fasc. I grado e il modulo di CP_1
“VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE” compilato da dando così Parte_4 atto di essere stato puntualmente informato circa i limiti delle coperture in essa previste. Le ragioni sopra evidenziate, confermano la valutazione del Tribunale sul fatto che l'incendio doloso dei rifiuti illegittimamente stoccati all'interno del magazzino come accertato anche dalla sentenza n. 12132/2019 del Tribunale penale di
Milano (doc. 30 CCA), sia un evento estraneo al rischio assicurato che era stato contrattualmente limitato all' esercizio dell'attività edile.
Entrambe le difese delle appellate hanno poi sottolineato che, poiché, all'interno dell'immobile di Parte_4
Via Chiasserini esercitava seppure priva di autorizzazione, l'attività di stoccaggio di rifiuti, questa esulava tanto dal rischio assicurato con la Polizza di quanto da quella in precedenza contratta da che Parte_4 Pt_1 copriva solo la diversa attività di raccolta e cernita. Si tratta di operazioni tipizzate tra loro distinte come previsto dal D.lgs. n.152 del 3/4/2006, all'Art. 183, lett. o) e aa), esponendo quella di stoccaggio a rischio più rilevante rispetto alla mera cernita e raccolta.
Infine, occorre date atto che del tutto nuova è l'argomentazione sollevata dall'appellante solo in sede di comparsa conclusionale (forse in virtù dell'ulteriore cambio di difesa) con la quale si evidenzia la contraddittorietà e l'omessa verifica, da parte del Giudice di prime cure, della “causa in concreto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti”
(SS. UU. Cass. 22437/2018) e, quindi, “il piano di distribuzione dei rischi “(Cass. 14595/2020) perché se la nuova polizza comporta una copertura minore, allora, anche il rispettivo premio dovendo fare da contrappeso, avrebbe dovuto essere ridotto, invece, è pacifico che il premio inerente alla polizza n. 801495781, più volte sollecitato dal medesimo assicuratore, è addirittura superiore a quello della precedente polizza.
Osserva, al contrario, la Corte che la differenza di premio tra le due Polizze trova ampia a corretta giustificazione dalla richiesta di massimali nettamente superiori per la Polizza n.801495781, pari per il Settore
“A” Incendio ad Euro 5.400.000 per la garanzia “Fabbricato” (rispetto ai precedenti Euro 1.500.000 della Polizza
n.800218507), e ad Euro 700.000 per la garanzia “Contenuto” (rispetto ai precedenti Euro 75.000 della Polizza
n.800218507).
Con la seconda doglianza intitolata “Sulla inoperatività della polizza assicurativa n. 801495781 del 13.3.2018, stipulata dalla società con la società per dichiarazioni mendaci Parte_4 Controparte_1
e reticenti rese dallo stipulante sull'attività di raccolta e cernita di rifiuti e sull'inesistenza di materiali esplosivi infiammabili e merci speciali all'interno del sito, nonché per dichiarazioni reticenti, in ordine alla conformità dell'attività nella copertura assicurativa, con conseguente applicazione degli artt. 1892 e 1898
c.c. e rigetto della domanda indennitaria della società appellante” censura la sentenza impugnata per Pt_1 avere il Tribunale, comunque, ritenuto di escludere l'indennizzabilità del danno perché in sede di stipula il contraente avrebbe reso dichiarazioni mendaci e reticenti in merito all'attività che svolgeva, avendo Parte_4 omesso di indicare l'esistenza di esplodenti, infiammabili e merci speciali, con conseguente impossibilità per l'assicuratore di valutare adeguatamente il rischio da assicurare.
Secondo la appellante, viceversa, non sarebbe imputabile né a lei in quanto beneficiaria della polizza, né alla contraente la falsità delle dichiarazioni, in quanto al momento della stipula del contratto di assicurazione il sito era completamente vuoto -come evincibile anche dal sopralluogo ambientale di cui al doc. 16- privo, quindi, di materiale esplodente o infiammabile da dichiarare. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l'onere di provare la falsità di tali dichiarazioni spettava, in ogni caso, alle società appellate;
tuttavia, tale onere probatorio non è stato minimamente assolto, essendosi le controparti limitate ad affermare apoditticamente che, al momento della stipula della polizza assicurativa, nel sito di via Chiasserini erano stoccati rifiuti ed erano presenti materiali infiammabili, senza però fornire alcun elemento concreto. Inoltre, a detta della appellante, neppure, vi sarebbe prova del nesso causale tra lo stoccaggio dei rifiuti e l'incendio, ossia, con la verificazione del rischio assicurato. Con specifico riferimento alla propria posizione di beneficiaria della polizza, la appellante pagina 7 di 10 afferma che alcuna falsa dichiarazione o mancata informazione possa esserle addebitata poichè, dal momento in cui l'affittuaria è entrata in possesso del fabbricato, non è più stata a conoscenza di quanto avveniva Pt_1 al suo interno. Infine, sottolinea che non vi sarebbe stato neppure un aggravamento del rischio assicurativo per Or la mancanza del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei rifiuti in favore di , in quanto tale Parte_4 autorizzazione era comunque rimasta in capo a Pt_1
Anche questo motivo non è fondato.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, non ha comunicato, seppure obbligata in quanto parte Parte_4 contraente del contratto di assicurazione, l'accumulo di materiali infiammabili, quali erano i rifiuti stoccati all'interno del fabbricato di cui era affittuaria. Tuttavia, l'art. 4 delle Condizioni di Polizza prevede espressamente la comunicazione scritta da parte del contraente o dello stesso assicurato, di ogni aggravamento del rischio, stabilendo che: “gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.” Nel caso di specie, la presenza di una ingente quantità di materiale infiammabile all'interno del fabbricato, come accertata anche dal sopralluogo della polizia locale di Milano tre soli giorni prima dell'incendio (doc. 9 , costituisce senza dubbio un aggravamento del rischio per CP_1
l'assicuratore, incidendo così direttamente sulla sua valutazione dell'opportunità della stipulazione. L'assenza di una comunicazione di tal fatta da parte del contraente e dell'assicurato integra così una falsità o comunque reticenza delle loro dichiarazioni. alla lettera h) delle Dichiarazioni del Contraente ha, inoltre, Parte_4 dichiarato l'esercizio conforme della propria attività alle norme e ai regolamenti in vigore. E', tuttavia, pacifico Or che la società non aveva ottenuto alcuna autorizzazione ambientale da parte della Controparte_13
per l'attività di stoccaggio;
tale attività, al contrario di quanto dichiarato all'assicurazione, veniva quindi
[...] svolta in modo non conforme.
in quanto beneficiaria della polizza non aveva, invece, un preciso obbligo contrattuale di Pt_1 comunicazione, ma in ossequio ai principi di correttezza e buona fede avrebbe dovuto informare, in quanto proprietaria dell'immobile assicurato, di essere a conoscenza dell'attività pericolosa svolta da . Il legale Parte_4 rappresentante della appellante, infatti, si era recato nel maggio 2018 presso il fabbricato di via Chiasserini per un sopralluogo e aveva constatato l'abusiva presenza in loco di rifiuti;
aveva quindi denunciato il fatto (doc. 34 Pa CCA) e conseguentemente risolto il contratto di affitto di azienda con (doc. 5 ). Da tali circostanze, Parte_4 risulta evidente una piena conoscenza in capo alla appellante dello svolgimento di attività pericolose svolte dall'affittuaria ed idonee ad aggravare il rischio assunto dall'assicuratore al quale, tuttavia, nulla ha comunicato, dovendosi così estendere anche a lei il mendacio che paralizza qualsiasi sua pretesa di indennizzo.
Senza le apposite formali dichiarazioni previste ai sensi della polizza, si trovava, dunque, CP_1 nell'impossibilità di conoscere l'attività pericolosa esercitata nell'immobile e, conseguentemente, di percepire adeguatamente l'effettiva entità del rischio assicurato.
Sempre con riferimento alla sussistenza dell'aggravamento del rischio giustamente il Tribunale ha richiamato la sentenza penale di primo grado, laddove, è stato accertato che :” In altre parole, ed a prescindere dall'esito delle indagini ancora in corso, appare indubbio che l'abusivo accumulo di rifiuti presso il sito milanese avesse agevolato la perpetrazione dell'incendio, esprimendo, rispetto ad esso, una precisa ed obiettiva efficienza causale” a cui si deve aggiungere quanto affermato dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 30582 del 3/8/2022, che con riferimento all'assenza delle necessarie autorizzazioni ambientali ha escluso, per un verso, che sussistessero in capo a le condizioni necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni Parte_4 ambientali ed anche per la “voltura” di quelle già in essere in capo a posto che la società non disponeva Pt_1
“dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, tra le quali assume rilievo la presentazione di una valida polizza fideiussoria” e, per altro verso, ha escluso che l'attività concretamente posta in essere avrebbe mai potuto essere autorizzata anche alla luce dell'AIA rilasciata a considerato che questa non comprendeva Pt_1 lo stoccaggio di una quantità così ingente di rifiuti”.
pagina 8 di 10 Con il terzo motivo intitolato: “la domanda indennitaria proposta dall'odierna appellante va accolta, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, anche sulla base delle ulteriori considerazioni ed eccezioni, tutte ammissibli nel presente grado di giudizio, che qui di seguito si espongono” appellante censura la sentenza per non avere il Tribunale rilevato che, a tutto concedere, la Compagnia sarebbe comunque decaduta dalla possibilità di opporre l'assunta reticenza dell'assicurata, perché avrebbe conosciuto la circostanza del mancato rilascio della fideiussione da parte di prodromica al rilascio dell'Autorizzazione nell'aprile del Org_4
2018, e non sarebbe stata eccepita dall'assicuratore nel termine trimestrale di cui all'art. 1892, comma 2 c.c.,
e/o nel termine mensile di cui all'art. 1898 c.c. Inoltre, incamerando successivamente i premi di polizza pagati da e ricorrendo l'ipotesi del subentro di nei rapporti già facenti capo a , la Compagnia Pt_1 Parte_1 Parte_4 avrebbe altresì convalidato i contratti di assicurazione, non avendo esercitato in termini l'eventuale recesso.
Premesso che si tratta di domanda nuova e come tale inammissibile, è sufficiente rilevare sul punto ai fini del rigetto che ai sensi del terzo comma dell'art. 1892 c.c. la decadenza non opera nei casi in cui il sinistro si sia già verificato nel momento in cui l'assicuratore ha avuto conoscenza della dichiarazione inesatta o reticente. Al contrario, solo laddove l'assicuratore venga a conoscenza della modificazione del rischio prima che questo si sia realizzato, ha l'onere di richiedere l'annullamento del contratto entro tre mesi dalla conoscenza della circostanza ai sensi dell'Art. 1892 CC (cfr. Corte di Cassazione - Sentenza n. 11 del 4/1/2010). Nello stesso senso sono anche gli Artt. 1893 e 1898 CC, che non assoggettano ad alcun termine la tutela prevista in favore dell'Assicuratore nell'ipotesi in cui il sinistro si verifichi prima che la reticenza sia conosciuta da quest'ultimo.
Nel caso di specie è pacifico che né l'Agente né la Compagnia erano a conoscenza delle attività illecita Pt_3 che stava esercitando antecedentemente al verificarsi del sinistro. Parte_4
Alla luce delle considerazioni tutte sopra espresse, deve trovare piena conferma la decisione del Tribunale, con conseguente rigetto del gravame.
Quanto alle spese di lite del grado, in applicazione del principio della soccombenza e della causalità, devono essere poste a carico della appellante e a favore delle appellate come da liquidazione in dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare difficoltà delle questioni trattate che viene fatta applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da
€2.000.000,001 a €4.000.000,00, per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendovi stata quella istruttoria. Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n.
115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10336/2022 pubblicata in data 30.12.2022 così provvede:
-1) rigetta l'appello siccome infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
-2) condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 [...]
(ora ) e di liquidate per ciascuna Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 parte in: €9.643,00 per la fase di studio, €5.607,00 per la fase introduttiva, €16.033,00 per la fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%;
-3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato;
-4) rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 21.02.2024.
Il cons. est. Dott. Maria Teresa Brena Il Presidente Dott. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. ALBERTO MASSIMO VIGORELLI PRESIDENTE
Dott. FRANCESCO DISTEFANO CONSIGLIERE
Dott. MARIA TERESA BRENA CONSIGLIERE REL. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello promossa avverso la sentenza di primo grado n. 10336/2022 del Tribunale di Milano pubblicata in data 30.12.2022, posta in decisione nella camera di consiglio del 21.02.2024
DA
(P. IVA. ), con sede in Milano Via Chiasserini n. 21, in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore Avv. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Reho Parte_2 C.F._1
(C.F. del Foro di Milano, presso il cui Studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 3, è C.F._2 elettivamente domiciliata APPELLANTE
CONTRO
(ora ) P.IVA , con sede in Milano, viale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
Certosa n. 222, in persona del legale rappresentante pro tempore, Procuratore Dott. , delegato CP_3 alla rappresentanza ed alla firma sociale giusta procura notaio Dott. del 18.06.2019, rep. n. 95610, Per_1 racc. 21070, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Martini (C.F. ) e Marco Rodolfi (C.F. C.F._3
, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Milano, L.go Augusto n. 3 C.F._4
APPELLATA
E
con sede in Milano, Via Donizetti n.3, Codice Fiscale e Partita CP_4 Controparte_5
IVA n. , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra P.IVA_3 Controparte_6 rappresentata e difesa, in virtù di mandato alla lite a margine del presente Atto, dall'Avv. Silvia Gussetti (Codice
Fiscale: e dall'Avv. Giovanna Ghielmetti (Codice Fiscale: , entrambe C.F._5 C.F._6 del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei suddetti Procuratori in Milano, Via Cesare
Battisti n.8 APPELLATA
pagina 1 di 10 Conclusioni: per : “Voglia la Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria Parte_1 domanda eccezione e deduzione, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 10336/2022, pubblicata dal
Tribunale di Milano in data 30.12.2022, resa nel giudizio rubricato al R.G.N. 35577/2020, e notificata da
[...] in data 5.1.2023 e da in data 11.1.2023, così Parte_3 Controparte_1 giudicare: - in via principale: accertato e dichiarato che era, alla data del 14.10.2018, Parte_1 la beneficiaria della polizza assicurativa n. 801495781, stipulata tra e Parte_4 Controparte_1
condannare la Compagnia a versare all'attrice l'indennità dovuta ai sensi della stessa, per i danni patiti a
[...] causa del sinistro occorso in quella data, presso l'immobile di Via Chiasserini 21 - Milano, da quantificare in €
2.487.631,40, o nella diversa misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi legali dalla data del sinistro, ed interessi moratori a far data dalla notifica dell'atto di citazione;
- in via subordinata: accertato e dichiarato l'inadempimento di all'obbligo di procurare la voltura a Parte_3 favore di oggi in liquidazione della polizza assicurativa n. 801495781, stipulata da Parte_1 Parte_4 condannare – nonché ex art. 2049 c.c. Parte_3 Controparte_7
e/o 1228 c.c. – a tenere indenne del danno subito, a causa della mancata volturazione Parte_1 di detto contratto, da quantificarsi in € 2.487.631,40, o nella diversa misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi legali, dalla data del sinistro, ed interessi moratori, a far data dalla notifica dell'atto di citazione;
- in via istruttoria: ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il valore di mercato dell'immobile di via Chiasserini 21 – Milano, distrutto nell'incendio del 14.10.2018, nonché i costi e gli oneri, di sgombero e di smaltimento dei rifiuti, necessari alla rimessa in pristino dell'immobile danneggiato, o sul diverso quesito che la Corte di Appello di Milano, facendo uso dei propri poteri officiosi, vorrà formulare;
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova testimoniale formulati da Parte_3
nel giudizio di primo grado, poiché contrastanti con la documentazione in atti - segnatamente, con lo
[...] scambio di corrispondenza telematica che si è prodotto quale doc. 7 nel fascicolo di primo grado;
Si chiede, nella non creduta ipotesi di loro assunzione, di essere ammessi a prova contraria sugli stessi, chiamando a testimone l'Avv. , con studio in Milano, via Beccaria 5. In ogni caso, con integrale rifusione Parte_2 delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di tutte le parti. Riservata ogni altra eccezione deduzione
e produzione. Pertanto, si insiste e ci si riserva ad una dettagliata difesa nella comparsa conclusionale e conseguente memoria di replica”
Per (ora ): “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Controparte_1 Controparte_2 reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE: Respingere integralmente, con la migliore motivazione, il gravame ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza
n. 10336/2022 del Tribunale di Milano;
2) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello ex adverso dedotti e nell'ancor più denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese avanzate nei confronti di Controparte_1
limitare l'eventuale esposizione di a quanto in ipotesi ritenuto di equità e
[...] Controparte_1 giustizia, sempre avuto riguardo ai limiti contrattuali di polizza, condannando altresì
[...]
a manlevare e tenere indenne di quanto essa fosse tenuta a Parte_3 Controparte_1 pagare per fatto e responsabilità dell'agente, ovvero condannare a Parte_3 rimborsare a quanto essa dovesse essere tenuta a pagare in forza di condanna Controparte_1 per responsabilità, fatto e colpa dell'agente; 3) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite. IN
VIA ISTRUTTORIA: Senza alcuna accettazione di inversione dell'onere probatorio, si chiede: 1) Acquisire ex art.
213 c.p.c. il fascicolo penale relativo al procedimento RGNR n. 39598/2018, Procura della Repubblica di Milano,
a carico dei sigg.ri , e relativo all'incendio divampato nell'immobile Parte_5 Parte_6 Controparte_8 di via Chiasserini n. 21, Milano, in data 14.01.2018; 2) Acquisire ex art. 213 c.p.c. il fascicolo penale relativo al procedimento RGNR Mod. 44 n. 55424/2018, Procura della Repubblica di Milano, relativo all'incendio divampato nell'immobile di via Chiasserini n. 21, Milano, in data 14.01.2018 (cfr. docc. 8 e 9); 3) Ferma restando
pagina 2 di 10 Pa che grava interamente su l'onere di eventualmente fornire la prova della effettività dei danni pretesi, ribadita ogni contestazione alla stima di parte avversaria, priva di valore dimostrativo in quanto mero atto di parte, ove si dovesse ravvisarne l'ammissibilità e l'opportunità si chiede di disporre CTU tecnica volta al riscontro delle singole voci di danno ex adverso pretese, anche con riferimento ai limiti contrattuali di polizza”.
Per “Voglia la Corte di Appello adita A) respingere, poiché infondato in Parte_3 fatto ed in diritto, l'appello interposto da avverso la Sentenza n. 10336/2022 del Parte_1
Tribunale di Milano, pubblicata il 30/12/2022, e pertanto rigettare le domande formulate dall'Appellante e confermare la decisione di primo grado. B) In subordine, laddove fosse accolta, anche solo in parte,
l'impugnazione della Sentenza n. 10336/2022 del Tribunale di Milano, si insiste, eventualmente previa ammissione delle istanze istruttorie indicate al Capo 7) della Comparsa di Costituzione e Risposta depositata nel presente grado di appello da per l'accoglimento delle seguenti Parte_3 domande che venivano formulate nel I grado di giudizio: In via principale e nel merito 1. Rigettare le domande formulate da nei confronti di in quanto infondate in fatto e in Parte_1 Parte_3 diritto e perché comunque non provate;
In via subordinata 2. Accertare e dichiarare, ai sensi dell'Art.1227 II comma CC, l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del danno da essa reclamato;
3. In via di Parte_1 ulteriore subordine, accertare e dichiarare, ai sensi dell'Art.1227 I comma CC, il concorso di nella Parte_1 determinazione del danno da essa reclamato, stabilendo la misura del concorso e decurtando il rilevante importo da quanto fosse alla stessa attribuito, contenendo in ogni caso l'ammontare del risarcimento entro il massimale previsto e nei limiti delle garanzie assicurative della Polizza Amissima, n.801495781, con deduzione delle franchigie e degli scoperti contrattuali, nonché della provvisionale liquidata in sede penale. Con vittoria del compenso e delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello notificato in data 2.02.2023 ad (ora ) e a Controparte_1 Controparte_2
(d'ora in poi solo , impugnava la Parte_3 CP_9 Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 10336/2022 pubblicata in data 30.12.2022, con la quale il primo giudice aveva rigettato le domande dalla stessa proposte nei loro confronti, di condanna al pagamento dell'indennizzo contrattuale di polizza ritenuto dovuto nella misura di €2.487.631,40 in riferimento all'incendio occorso il
14.10.2018, ai danni dell'immobile di sua proprietà sito in Milano, via Chiasserini n. 21 e l'aveva condannata alla rifusione delle spese processuali a favore di entrambe.
Si costituiva con comparsa del 5.05.2023 che, dopo aver contestato in Parte_3 fatto e in diritto le argomentazioni della appellante, chiedeva il conseguente rigetto del gravame.
Con comparsa del 24.05.2023 si costituiva per , che, Controparte_1 Controparte_2 parimenti, contestava in fatto e diritto le argomentazioni della appellate, chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di prima comparizione del 25.05.2023 il nuovo difensore dell'appellante, stante la rinuncia del precedente legale, dava atto di non essersi ancora formalmente costituito in via telematica, pertanto, la Corte visto l'art. 348 c.p.c. rinviava all'udienza del 1.06.2023. A tale udienza comparivano tutte le parti che si riportavano ai rispettivi atti ed il Collegio, su concorde istanza, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.11.2023. La stessa si svolgeva mediante trattazione scritta e i difensori provvedevano, quindi, a precisare le conclusioni. La Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica;
depositati gli scritti difensivi finali la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 21.02.2024.
pagina 3 di 10 Brevemente quanto ai fatti di causa di rilievo in questa sede, come si legge nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.10.2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedendo in via principale che la prima fosse condannata al
[...] Parte_3 pagamento dell'indennizzo dei danni sofferti dall'attrice a causa di un incendio che – nel vigore della polizza n.
801495781 stipulata con la convenuta – aveva interessato un fabbricato di via Chiasserini di proprietà dell'assicurata per un importo stimato di € 2.487.631,40. In via subordinata, l'attrice esponeva di ritenere responsabile il “qualora la copertura assicurativa non fosse stata per qualsiasi motivo Parte_3 invocabile da parte sua… per la mancata formalizzazione della garanzia assicurativa della polizza n. 801495781 Pa e per non aver dato regolare corso – com'era invece suo dovere – alla richiesta di di emissione della polizza
a suo nome, una volta venuto meno l'affitto d'azienda ed a fronte del pagamento del premio assicurativo”.
Pertanto, parte attrice chiedeva di condannare – nonché Parte_3 [...]
ex art. 2049 c.c. e/o 1228 c.c. – a tenere indenne del danno subito a causa della Controparte_1 Parte_1 mancata volturazione di detto contratto. Parte attrice, a fondamento della propria pretesa esponeva: di essere una società che si occupava di lavori edili, lavori idraulici, acquedotti, fognature, costruzioni stradali, lavorazione vendita inerti, gestione rifiuti (recupero e smaltimento), noleggi, trasporto conto terzi e bonifiche ambientali;
che tra i beni di proprietà della società adibiti allo svolgimento dell'attività economica della medesima vi era anche l'immobile per cui è causa, sito in Milano, Via Chiasserini 21; che nel gennaio 2012, la Pa IE , tramite l'agenzia assicurativa oggi stipulava Pt_3 Controparte_10 un contratto d'assicurazione denominato “garanzia Impresa”, a copertura di varie tipologie di rischio, fra cui quelli relativi all'incendio del suddetto immobile, contratto più volte rinnovato negli anni successivi;
che in data Pa 28.02.18 concedeva in affitto a (C.F. ), con sede in Cureggio (NO), via Piano Parte_4 P.IVA_4
Rosa 3B, l'azienda esercitata nello stabile di Via Chiasserini 21, comprensiva dell'immobile stesso;
che in data
13.03.18 l'agenzia nella piena consapevolezza che era subentrata nella titolarità CP_4 Parte_4 Pa dell'azienda in forza di contratto d'affitto e che la proprietà dell'immobile restava in capo a , procedeva a sostituire la polizza n. 800218507 con la polizza n. 801495781, che prevedeva – tra l'altro – la copertura dell'immobile contro i danni da incendio fino ad un massimale di € 5.400.000,00 e la sostituzione del contraente
(ma non del beneficiario) che diveniva che in data 13.07.18 il succitato contratto d'affitto Parte_4 Pa d'azienda veniva risolto da per fatto e colpa di ed il giorno stesso l'avv. Stefano Canciani Parte_4 chiedeva all'odierna attrice – in nome e per conto di – di pagare la somma di 14.225,00 euro, a copertura CP_4 dei premi assicurativi scaduti e non onorati da (tra cui quello della polizza n. 801495781); che in data Parte_4 Pa 3.08.18 rinnovava a mezzo e-mail la richiesta a di pagare il premio della polizza n. 801495781, pari a CP_4
€ 6.153,09, evidenziando che la polizza era scaduta in data 30.06.2018 e non era stata rinnovata da;
Parte_4 Pa l'avv. , all'epoca legale di , riscontrava tale richiesta con e-mail del 6.08.18, informando Parte_2 formalmente C.C.A. dell'avvenuta risoluzione del contratto d'affitto d'azienda e chiedendo di conseguenza, Pa essendo automaticamente succeduta a in tutti i rapporti assicurativi in essere, che la polizza n. Parte_4 Pa 801495781 – il cui premio veniva contestualmente pagato da – fosse riemessa con intestazione all'esponente; che due mesi dopo, in data 14.10.18, si sviluppava presso l'immobile di Via Chiasserini 21 un devastante incendio, che cagionava serissimi danni materiali allo stesso;
l'arch. perito Persona_2 Pa incaricato da di stimarli, preventivava una spesa di € 2.487.631,40 per porvi rimedio, come da perizia Pa allegata in atti;
che in aggiunta a tale danno diretto, si vedeva notificare dall' Controparte_11 proprietaria dell'area adiacente il capannone bruciato, un atto di citazione avanti al Tribunale di Milano (R.G. n.
60862/19 – Sez. X – Giudice dott.ssa Fedele – prima udienza attualmente fissata al 2.03.2021), con cui veniva chiesto all'esponente ristoro per i danni patiti in conseguenza dell'incendio; che con PEC datata 10.03.20 inviata Pa dai legali di ad ed a l'attrice evidenziava di essere l'unica beneficiaria della polizza n. CP_1 CP_4
801495781, per il fatto di essere la proprietaria dell'immobile danneggiato ed inoltre per essere automaticamente subentrata a nel relativo contratto, e chiedeva quindi formalmente alla Parte_4
Compagnia di provvedere, ai sensi e nei limiti previsti contrattualmente, al versamento dell'indennizzo dovuto pagina 4 di 10 per i danni patiti;
in via subordinata, l'esponente evidenziava che – qualora la copertura assicurativa non fosse stata per qualsiasi motivo invocabile da parte sua – la (e conseguentemente Parte_3 Pa la sua mandante avrebbe dovuto rispondere nei medesimi limiti dei danni cagionati a , a Controparte_1 titolo di responsabilità per la mancata formalizzazione della garanzia assicurativa della polizza n. 801495781 e Pa per non aver dato regolare corso – com'era invece suo dovere – alla richiesta di di emissione della polizza a suo nome, una volta venuto meno l'affitto d'azienda ed a fronte del pagamento del premio assicurativo;
che tale comunicazione veniva riscontrata negativamente dal legale di C.C.A., che respingeva ogni responsabilità Pa della sua assistita, mentre non riteneva neppure di prendere posizione sulla stessa;
si vedeva CP_1 quindi costretta ad avviare la procedura di mediazione avanti all'Organismo di conciliazione dell'Ordine degli
Avvocati di Milano, obbligatoria ratione materiae, ma la stessa si concludeva negativamente a causa della mancata adesione delle due convenute”.
Come anticipato, il Tribunale di Milano rigettava le domande di ritenendo che, benché, fosse Pt_1 beneficiaria della Polizza n.801495781 -disattendendo sul punto l'eccezione di non avesse diritto CP_1 all'indennizzo a fronte dell'inoperatività della garanzia assicurativa, sia in ragione della mancata dimostrazione dell'inclusione dell'attività di raccolta e cernita di rifiuti, nell'oggetto della copertura, sia in ragione della reticenza di in merito all'attività illecita svolta presso l'immobile assicurato. Inoltre, il primo giudice Pt_1 rigettava la pretesa formulata contro l' ritenendo le doglianze di assorbite Controparte_12 Pt_7 dall'accertamento in capo a della qualità di beneficiaria della garanzia assicurativa in esame. Pt_1
Tanto premesso, ritiene la Corte di dover rigettare l'appello proposto da per le ragioni di seguito Pt_1 indicate.
Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione, sollevata dal nuovo difensore dell'appellante solo in sede di comparsa conclusionale, con la quale si contesta la legittimazione processuale passiva in capo a
[...] Cont
. Al riguardo, la appellante evidenzia come la sola produzione da parte di della visura Controparte_2 camerale da cui risulta la fusione per incorporazione di sarebbe del tutto insufficiente a documentare CP_1
i presupposti oggettivi e soggettivi della sua legittimazione in luogo di essendo, invece, necessaria la CP_1 produzione dell'atto di fusione. Inoltre, sottolinea l'assenza di una valida procura alle liti perché la “estinzione del mandato ad litem conferito dall'incorporata” comporta il difetto di potere rappresentativo in capo al difensore, anche ai fini della proposizione dell'impugnazione (con conseguente mancanza di un corretto subentro processuale).
L'eccezione è priva di pregio.
La documentazione prodotta dal difensore della Compagnia attesta l'incorporazione per fusione di in CP_1 Cont
e di quest'ultima in , pertanto, non è necessaria la produzione dell'atto di Org_1 Controparte_1 fusione. Occorre, inoltre, sottolineare che in tema di validità della procura alle liti, ove in corso di causa intervenga la fusione per incorporazione della società in lite, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo-modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già designato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione. (vedi cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 20621 del 19/07/2021).
pagina 5 di 10 Passando ad esaminare il merito della controversia, con la prima doglianza intitolata “Sulla inoperatività della polizza assicurativa n. 801495781 del 13.3.2018, stipulata dalla società con la società per mancata prova Parte_4 Controparte_1 dell'inclusione dell'attività di raccolta e cernita di rifiuti nella copertura assicurativa e conseguente rigetto della domanda indennitaria della società appellante” censura la sentenza di primo grado, laddove, il Pt_1
Tribunale ha accertato l'inoperatività della garanzia prevista dalla polizza n. 801495781, per non avere fornito adeguata prova della inclusione nella copertura assicurativa dell'attività di “raccolta e cernita di rifiuti”. Sottolinea, al contrario, l'appellante che in entrambe le polizze, sia in quella n. n.800218507stipulata nel 2012 da sia in quella n. n.801495781 stipulata in seguito nel 2018 dalla sua affittuaria Parte_1 Parte_4
l'attività assicurata era identica anche nei codici di rischio e veniva descritta quale “manufatti per l'edilizia”. E' vero che solo per la polizza del 2012 vi era l'appendice delle “condizioni particolari” con la quale si specificava che nell'attività assicurata rientravano il “deposito di macchinari, attrezzature, utensili, merci proprie e/o di terzi per attività di movimento terra e costruzioni edilizie in gene-re, raccolta e cernita di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e di imballaggi vari”, tuttavia, secondo l'appellante non possono sorgere dubbi sul fatto che la descrizione indicata nelle “condizioni particolari” costituisca un'indicazione analitica, che specifica tutto quanto rientri nell'attività “manufatti per l'edilizia.” Pertanto, poiché anche la polizza del 2018 assicurava l'attività di “manufatti per l'edilizia”, la sua copertura si estenderebbe anche all'attività di “raccolta e cernita di rifiuti”, che ne è specificazione, seppure non direttamente richiamata.
E', quindi, palese la violazione dell'art. 2697 c.c. nella sentenza impugnata in quanto, in base a una corretta ripartizione dell'onere probatorio, non era la società appellante a dovere provare che l'attività di raccolta e stoccaggio dei rifiuti rientrava tra quelle assicurate, come erroneamente sostenuto dal Giudice di primo grado, ma avrebbe dovuto essere la società assicurativa a provare che l'attività di raccolta e stoccaggio di CP_1 rifiuti, pacificamente qualificata quale attività edilizia nell'appendice della polizza del 2012, non era più ricompresa tra le attività cui riferire l'oggetto assicurato (mai mutato) nella successiva polizza stipulata nel
2018, perché il suo oggetto era stato modificato. In ogni caso, la ricomprensione di tale attività nella garanzia della seconda polizza si evince, secondo la appellante, anche dalla voltura della polizza richiesta da , la Parte_4 quale con il contratto di affitto di azienda era subentrata in tutte le attività svolte e assicurate da Pt_1 Con circostanza, questa, di cui e erano a conoscenza. CP_1
La censura deve essere respinta.
Come giustamente affermato dal Tribunale, l'attività di “raccolta e cernita di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e di imballaggi vari”, espressamente richiamata nella polizza del 2012 ad integrazione dell'attività di
“manufatti per l'edilizia” mediante l'appendice delle condizioni particolari non è stata, invece, inserita nella polizza del 2018, in forza della quale la appellante domanda l'indennizzo assicurativo.
Occorre, quindi, precisare che nel caso in esame non vengono in rilievo clausole di delimitazione del rischio, bensì, si verte in tema di individuazione dell'oggetto della copertura assicurativa, con la conseguenza che spettava all'Appellante, l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della domanda formulata verso la
Compagnia Assicurativa, al fine di ottenere l'indennizzo per gli asseriti danni. Non vi è stata alcuna inversione dell'onere della prova perché, appunto, è stata emessa da una nuova garanzia che assumeva, infatti, CP_1 la diversa numerazione “801495781”, stipulata da a beneficio di ed a tutela dell'attività Parte_4 Pt_1 imprenditoriale che l' risultava in concreto legittimata a svolgere nel 2018. Il contratto è totalmente Parte_8 nuovo e non ricomprendeva, né poteva ricomprendere tra le attività rischiose assicurate, quella di raccolta e stoccaggio rifiuti perché non veniva autorizzata dalla allo svolgimento di tale Parte_4 Org_2 attività. Risulta dai documenti prodotti (vedi denuncia-querela in atti) che l'Appellante fosse a conoscenza che era priva delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, e del fatto che la copertura Parte_4 assicurativa dell'affittuaria veniva concordemente limitata alla sola attività edilizia, perché in sede di sottoscrizione da parte dell'Affittuaria, -legale rappresentante di provvedeva a Persona_3 Pt_1
pagina 6 di 10 controfirmare per presa visione la Polizza n.801495781 (Doc.4 fasc. I grado e il modulo di CP_1
“VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE” compilato da dando così Parte_4 atto di essere stato puntualmente informato circa i limiti delle coperture in essa previste. Le ragioni sopra evidenziate, confermano la valutazione del Tribunale sul fatto che l'incendio doloso dei rifiuti illegittimamente stoccati all'interno del magazzino come accertato anche dalla sentenza n. 12132/2019 del Tribunale penale di
Milano (doc. 30 CCA), sia un evento estraneo al rischio assicurato che era stato contrattualmente limitato all' esercizio dell'attività edile.
Entrambe le difese delle appellate hanno poi sottolineato che, poiché, all'interno dell'immobile di Parte_4
Via Chiasserini esercitava seppure priva di autorizzazione, l'attività di stoccaggio di rifiuti, questa esulava tanto dal rischio assicurato con la Polizza di quanto da quella in precedenza contratta da che Parte_4 Pt_1 copriva solo la diversa attività di raccolta e cernita. Si tratta di operazioni tipizzate tra loro distinte come previsto dal D.lgs. n.152 del 3/4/2006, all'Art. 183, lett. o) e aa), esponendo quella di stoccaggio a rischio più rilevante rispetto alla mera cernita e raccolta.
Infine, occorre date atto che del tutto nuova è l'argomentazione sollevata dall'appellante solo in sede di comparsa conclusionale (forse in virtù dell'ulteriore cambio di difesa) con la quale si evidenzia la contraddittorietà e l'omessa verifica, da parte del Giudice di prime cure, della “causa in concreto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti”
(SS. UU. Cass. 22437/2018) e, quindi, “il piano di distribuzione dei rischi “(Cass. 14595/2020) perché se la nuova polizza comporta una copertura minore, allora, anche il rispettivo premio dovendo fare da contrappeso, avrebbe dovuto essere ridotto, invece, è pacifico che il premio inerente alla polizza n. 801495781, più volte sollecitato dal medesimo assicuratore, è addirittura superiore a quello della precedente polizza.
Osserva, al contrario, la Corte che la differenza di premio tra le due Polizze trova ampia a corretta giustificazione dalla richiesta di massimali nettamente superiori per la Polizza n.801495781, pari per il Settore
“A” Incendio ad Euro 5.400.000 per la garanzia “Fabbricato” (rispetto ai precedenti Euro 1.500.000 della Polizza
n.800218507), e ad Euro 700.000 per la garanzia “Contenuto” (rispetto ai precedenti Euro 75.000 della Polizza
n.800218507).
Con la seconda doglianza intitolata “Sulla inoperatività della polizza assicurativa n. 801495781 del 13.3.2018, stipulata dalla società con la società per dichiarazioni mendaci Parte_4 Controparte_1
e reticenti rese dallo stipulante sull'attività di raccolta e cernita di rifiuti e sull'inesistenza di materiali esplosivi infiammabili e merci speciali all'interno del sito, nonché per dichiarazioni reticenti, in ordine alla conformità dell'attività nella copertura assicurativa, con conseguente applicazione degli artt. 1892 e 1898
c.c. e rigetto della domanda indennitaria della società appellante” censura la sentenza impugnata per Pt_1 avere il Tribunale, comunque, ritenuto di escludere l'indennizzabilità del danno perché in sede di stipula il contraente avrebbe reso dichiarazioni mendaci e reticenti in merito all'attività che svolgeva, avendo Parte_4 omesso di indicare l'esistenza di esplodenti, infiammabili e merci speciali, con conseguente impossibilità per l'assicuratore di valutare adeguatamente il rischio da assicurare.
Secondo la appellante, viceversa, non sarebbe imputabile né a lei in quanto beneficiaria della polizza, né alla contraente la falsità delle dichiarazioni, in quanto al momento della stipula del contratto di assicurazione il sito era completamente vuoto -come evincibile anche dal sopralluogo ambientale di cui al doc. 16- privo, quindi, di materiale esplodente o infiammabile da dichiarare. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l'onere di provare la falsità di tali dichiarazioni spettava, in ogni caso, alle società appellate;
tuttavia, tale onere probatorio non è stato minimamente assolto, essendosi le controparti limitate ad affermare apoditticamente che, al momento della stipula della polizza assicurativa, nel sito di via Chiasserini erano stoccati rifiuti ed erano presenti materiali infiammabili, senza però fornire alcun elemento concreto. Inoltre, a detta della appellante, neppure, vi sarebbe prova del nesso causale tra lo stoccaggio dei rifiuti e l'incendio, ossia, con la verificazione del rischio assicurato. Con specifico riferimento alla propria posizione di beneficiaria della polizza, la appellante pagina 7 di 10 afferma che alcuna falsa dichiarazione o mancata informazione possa esserle addebitata poichè, dal momento in cui l'affittuaria è entrata in possesso del fabbricato, non è più stata a conoscenza di quanto avveniva Pt_1 al suo interno. Infine, sottolinea che non vi sarebbe stato neppure un aggravamento del rischio assicurativo per Or la mancanza del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei rifiuti in favore di , in quanto tale Parte_4 autorizzazione era comunque rimasta in capo a Pt_1
Anche questo motivo non è fondato.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, non ha comunicato, seppure obbligata in quanto parte Parte_4 contraente del contratto di assicurazione, l'accumulo di materiali infiammabili, quali erano i rifiuti stoccati all'interno del fabbricato di cui era affittuaria. Tuttavia, l'art. 4 delle Condizioni di Polizza prevede espressamente la comunicazione scritta da parte del contraente o dello stesso assicurato, di ogni aggravamento del rischio, stabilendo che: “gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.” Nel caso di specie, la presenza di una ingente quantità di materiale infiammabile all'interno del fabbricato, come accertata anche dal sopralluogo della polizia locale di Milano tre soli giorni prima dell'incendio (doc. 9 , costituisce senza dubbio un aggravamento del rischio per CP_1
l'assicuratore, incidendo così direttamente sulla sua valutazione dell'opportunità della stipulazione. L'assenza di una comunicazione di tal fatta da parte del contraente e dell'assicurato integra così una falsità o comunque reticenza delle loro dichiarazioni. alla lettera h) delle Dichiarazioni del Contraente ha, inoltre, Parte_4 dichiarato l'esercizio conforme della propria attività alle norme e ai regolamenti in vigore. E', tuttavia, pacifico Or che la società non aveva ottenuto alcuna autorizzazione ambientale da parte della Controparte_13
per l'attività di stoccaggio;
tale attività, al contrario di quanto dichiarato all'assicurazione, veniva quindi
[...] svolta in modo non conforme.
in quanto beneficiaria della polizza non aveva, invece, un preciso obbligo contrattuale di Pt_1 comunicazione, ma in ossequio ai principi di correttezza e buona fede avrebbe dovuto informare, in quanto proprietaria dell'immobile assicurato, di essere a conoscenza dell'attività pericolosa svolta da . Il legale Parte_4 rappresentante della appellante, infatti, si era recato nel maggio 2018 presso il fabbricato di via Chiasserini per un sopralluogo e aveva constatato l'abusiva presenza in loco di rifiuti;
aveva quindi denunciato il fatto (doc. 34 Pa CCA) e conseguentemente risolto il contratto di affitto di azienda con (doc. 5 ). Da tali circostanze, Parte_4 risulta evidente una piena conoscenza in capo alla appellante dello svolgimento di attività pericolose svolte dall'affittuaria ed idonee ad aggravare il rischio assunto dall'assicuratore al quale, tuttavia, nulla ha comunicato, dovendosi così estendere anche a lei il mendacio che paralizza qualsiasi sua pretesa di indennizzo.
Senza le apposite formali dichiarazioni previste ai sensi della polizza, si trovava, dunque, CP_1 nell'impossibilità di conoscere l'attività pericolosa esercitata nell'immobile e, conseguentemente, di percepire adeguatamente l'effettiva entità del rischio assicurato.
Sempre con riferimento alla sussistenza dell'aggravamento del rischio giustamente il Tribunale ha richiamato la sentenza penale di primo grado, laddove, è stato accertato che :” In altre parole, ed a prescindere dall'esito delle indagini ancora in corso, appare indubbio che l'abusivo accumulo di rifiuti presso il sito milanese avesse agevolato la perpetrazione dell'incendio, esprimendo, rispetto ad esso, una precisa ed obiettiva efficienza causale” a cui si deve aggiungere quanto affermato dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 30582 del 3/8/2022, che con riferimento all'assenza delle necessarie autorizzazioni ambientali ha escluso, per un verso, che sussistessero in capo a le condizioni necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni Parte_4 ambientali ed anche per la “voltura” di quelle già in essere in capo a posto che la società non disponeva Pt_1
“dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, tra le quali assume rilievo la presentazione di una valida polizza fideiussoria” e, per altro verso, ha escluso che l'attività concretamente posta in essere avrebbe mai potuto essere autorizzata anche alla luce dell'AIA rilasciata a considerato che questa non comprendeva Pt_1 lo stoccaggio di una quantità così ingente di rifiuti”.
pagina 8 di 10 Con il terzo motivo intitolato: “la domanda indennitaria proposta dall'odierna appellante va accolta, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, anche sulla base delle ulteriori considerazioni ed eccezioni, tutte ammissibli nel presente grado di giudizio, che qui di seguito si espongono” appellante censura la sentenza per non avere il Tribunale rilevato che, a tutto concedere, la Compagnia sarebbe comunque decaduta dalla possibilità di opporre l'assunta reticenza dell'assicurata, perché avrebbe conosciuto la circostanza del mancato rilascio della fideiussione da parte di prodromica al rilascio dell'Autorizzazione nell'aprile del Org_4
2018, e non sarebbe stata eccepita dall'assicuratore nel termine trimestrale di cui all'art. 1892, comma 2 c.c.,
e/o nel termine mensile di cui all'art. 1898 c.c. Inoltre, incamerando successivamente i premi di polizza pagati da e ricorrendo l'ipotesi del subentro di nei rapporti già facenti capo a , la Compagnia Pt_1 Parte_1 Parte_4 avrebbe altresì convalidato i contratti di assicurazione, non avendo esercitato in termini l'eventuale recesso.
Premesso che si tratta di domanda nuova e come tale inammissibile, è sufficiente rilevare sul punto ai fini del rigetto che ai sensi del terzo comma dell'art. 1892 c.c. la decadenza non opera nei casi in cui il sinistro si sia già verificato nel momento in cui l'assicuratore ha avuto conoscenza della dichiarazione inesatta o reticente. Al contrario, solo laddove l'assicuratore venga a conoscenza della modificazione del rischio prima che questo si sia realizzato, ha l'onere di richiedere l'annullamento del contratto entro tre mesi dalla conoscenza della circostanza ai sensi dell'Art. 1892 CC (cfr. Corte di Cassazione - Sentenza n. 11 del 4/1/2010). Nello stesso senso sono anche gli Artt. 1893 e 1898 CC, che non assoggettano ad alcun termine la tutela prevista in favore dell'Assicuratore nell'ipotesi in cui il sinistro si verifichi prima che la reticenza sia conosciuta da quest'ultimo.
Nel caso di specie è pacifico che né l'Agente né la Compagnia erano a conoscenza delle attività illecita Pt_3 che stava esercitando antecedentemente al verificarsi del sinistro. Parte_4
Alla luce delle considerazioni tutte sopra espresse, deve trovare piena conferma la decisione del Tribunale, con conseguente rigetto del gravame.
Quanto alle spese di lite del grado, in applicazione del principio della soccombenza e della causalità, devono essere poste a carico della appellante e a favore delle appellate come da liquidazione in dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare difficoltà delle questioni trattate che viene fatta applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da
€2.000.000,001 a €4.000.000,00, per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendovi stata quella istruttoria. Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n.
115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10336/2022 pubblicata in data 30.12.2022 così provvede:
-1) rigetta l'appello siccome infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
-2) condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 [...]
(ora ) e di liquidate per ciascuna Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 parte in: €9.643,00 per la fase di studio, €5.607,00 per la fase introduttiva, €16.033,00 per la fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%;
-3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato;
-4) rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 21.02.2024.
Il cons. est. Dott. Maria Teresa Brena Il Presidente Dott. Alberto Massimo Vigorelli
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