Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quarta Sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott. Girolamo Porcelli Consigliere ausiliario relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8263 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione con provvedimento depositato in data 17/1/2025
TRA
, nella qualità di titolare della omonima impresa individuale, P.I. , Parte_1 P.IVA_1
C.F. elettivamente domiciliato in Roma Via G. Ferrari n. 35 presso lo studio C.F._1 dall'avv. Angela Carmela Donataccio, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cirilli, giusta delega in calce all'atto d'appello;
Appellante
, ), elettivamente domiciliato in: Latina Via Cattaneo 11 Controparte_1 CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'avv. Francesco Palumbo;
Roma Via Tacito 84, presso lo studio dell'avv. Alessandro Lacomba;
Latina (LT) Via Leone Zeppieri snc presso lo studio dell'avv. Cristiana Palumbo;
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Palumbo, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e di risposta nonché dall'avv. Cristiana Palumbo giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di ulteriore difensore;
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data: 18/12/2019 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Latina n° 1417/2019 pubblicata il 31/05/2019, non notificata, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso, in primo grado, da CP
nei confronti dell'appellante.
[...]
§.
2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
<< In data 07.06.2011 il Tribunale di Gaeta, su istanza di titolare della omonima Parte_1 impresa, emetteva decreto ingiuntivo n. 885/11 nei confronti di per il pagamento Controparte_1 dell'importo di € 28.162,16. Con atto di citazione il Sig. notificava atto di opposizione Controparte_1 con il quale contestava all'opposto “la responsabilità esclusiva nella causazione dei vizi e danni sull'immobile oggetto di causa e di aver pagato una parte delle somme richieste nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo”, per l'effetto ne chiedeva la condanna in via riconvenzionale oltre la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva in giudizio contestando quanto Parte_1 adverso dedotto e ritenuto, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto non provata e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale, testi e CTU tecnica e all'udienza conclusionale la causa veniva trattenuta in decisione con termini ai sensi dell'art. 190 cpc.>>
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso
<Il Tribunale accoglie l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Latina, e per l'effetto revoca il decreto opposto;
operata la compensazione tra le due ragioni di credito, condanna a pagare al Parte_1 CP
, la somma di € 6.510,81 maggiorata di interessi a decorrere dalla sentenza e fino al saldo;
[...] condanna a rifondere al le spese di causa, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
6.500,00 oltre spese forfetarie, IVA e Cpa come per legge >>
§.
4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
<< L'opposizione e la domanda riconvenzionale così come articolata sono fondate e meritano accoglimento. Le norme di riferimento sono: l'art. 1282 c.c., ai sensi del quale (per quanto interessa con riguardo alla domanda riconvenzionale) i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto;
l'art. 1241 c.c., ai sensi del quale, quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti;
l'art. 1460 c.c. ai sensi del quale (per quanto interessa avendo riguardo ai fatti di causa), nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie la propria;
l'art. 1655 c.c., ai sensi del quale l'appalto è il contratto con il quale assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro;
gli artt. 1667 e 1668 c.c., ai sensi dei quali (per quanto interessa) l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore; l'art. 2697 c.c., ai sensi del quale chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. A fronte dell'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) sollevata dalla (testuale) non vi è prova del fatto che il Controparte_1 bbia effettivamente adempiuto per intero le opere oggetto del contratto di appalto e per le Parte_1 quali è avanzata la pretesa di pagamento di cui in decreto, né del fatto che le opere eseguite siano esenti da vizi lamentati. La prova di tali circostanze doveva essere fornita dal (art. 2697 c.c.; sul Parte_1 riparto dell'onere della prova ove si agisca per l'adempimento di un contratto e l'asserito debitore eccepisca l'inadempimento dell'attore, v. Cass, SS.UU. 13533/2001); Sul punto di diritto deve osservarsi che nei contratti di appalto l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, e quindi di aver eseguito l'opera in conformità al contratto ed alle regole dell'arte (Cass., 20 gennaio 2010, n. 936; Trib. Potenza, 9 agosto 2013). Non essendo stata fornita, ed anzi essendo stato provato il contrario ossia che tra le opere oggetto di appalto non sono state eseguite quelle di cui alla relazione tecnica del CTU e che le opere eseguite non erano state eseguite a regola d'arte, si giustifica il rifiuto del di Controparte_1 pagare quanto in decreto. Dalla Ctu tecnica è emerso che il valore dell'importo dei lavori totali eseguiti ammontano ad € 47.404,00 Iva compresa, mentre l'importo versato dall'opponente è di € 31.120,00 come provato in giudizio, nel contempo i vizi ammontano ad € 22.794,81 Iva compresa. In effetti il prezzo pretendibile dal on è di € 47.404,00, ma di € 16.284,00 (€ 47.404,00 - € 31.120,00) come da Parte_1
CTU. Riguardo al risarcimento del danno richiesto dal nella misura dei costi di completamento CP delle opere e di eliminazione dei vizi, precisato che la richiesta è legittima ai sensi dell'art. 1668 c.c. poiché il costo dell'eliminazione dei difetti è parte del generico ed onnicomprensivo danno risarcibile, si rileva che la somma che emerge dalla Ctu tecnica è di complessivi € 22.794,81 tutto incluso Iva. La somma appare, congrua tenuto conto della consistenza dei lavori comprensivi anche dello smantellamento delle lavorazioni mal fatte e da rifare, rilevato inoltre che le opere non eseguite sono già state depurate dal CTU nella stima totale dei lavori eseguiti dal il risarcimento viene quindi Parte_1 liquidato dalla presente sentenza nella misura di € 6.510,81. Ne risulta che il decreto va revocato;
va dichiarato che, operata la compensazione (art. 1241 c.c.) tra quanto spetta al a Parte_1 titolo di prezzo e quanto spetta al a titolo di risarcimento, l'opponente niente deve Controparte_1 all'opposto e questi va condannato al pagamento a favore dell' (test.) della differenza pari a € CP
6.510,81, maggiorata di interessi (art. 1282 c.c.) dalla data della presente sentenza al saldo. Le spese di causa seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo in mancanza di nota spese.>>.
§.
5. Con l'atto di appello l'appellante ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in riforma della impugnata ordinanza del Tribunale di Latina resa nel giudizio n. 6088/2011, previa sospensione ex artt. 283 e 351 cpc dell'esecutività della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto: · In via preliminare: in accoglimento del motivo di appello relativo al rigetto implicito dell'eccezione di decadenza dal diritto di garanzia del prestatore per i vizi delle opere edili (il giudice Parte_1 di primo grado nulla ha detto in sentenza in ordine a tale eccezione), modificare la sentenza n. 1417/2019 nel senso prospettato con i motivi di appello e per l'effetto condannare il sig. CP
al pagamento in favore dell'impresa individuale dell'importo di € 16.284,00 IVA
[...] Parte_1 compresa oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
· Nel merito: senza rinuncia alla richiesta preliminare: - In via principale in accoglimento del motivo di appello relativo al rigetto implicito dell'eccezione di esclusione dei vizi indicati dal CTU sub 1.a, 1.b.
1.f dal novero dei vizi per il quale il prestatore era tenuto alla garanzia (il giudice di primo grado nulla ha detto in sentenza in ordine a tale eccezione), modificare la sentenza n. 1417/2019 nel senso prospettato con i motivi di appello e per l'effetto condannare il sig. al pagamento in favore dell'impresa individuale Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 13.554,00 IVA compresa oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- In via subordinata in accoglimento del motivo di appello relativo all'errore del giudicante nel riportare in Sentenza l'importo indicato dal CTU per il costo necessario per l'eliminazione di tutti i vizi dallo stesso riscontrati, modificare la sentenza n. 1417/2019 nel senso prospettato con i motivi di appello e per l'effetto condannare il sig. al pagamento in favore dell'impresa individuale Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 2.749,07 IVA compresa oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- In ogni caso, per quanto dedotto nell'atto di appello, l'importo di € 6.614,00 desuntivamente indicato dal CTU per le lavorazioni asseritamente non eseguite dall' cfr. ultima pagina della CTU) Controparte_2 non dovrà essere posto a carico dell' a titolo di danno;
- In ogni caso CP_2 Controparte_2 rigettare, per quanto esposto nell'atto di appello, le domande riconvenzionali proposte nel primo grado di giudizio dal sig. nei confronti dell' in quanto prive di Controparte_1 Controparte_2 qualsivoglia fondamento giuridico sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
- Sempre nel merito: qualora la Corte lo ritenga opportuno, riconvocare il CTU a chiarimenti e sottoporre allo stesso i quesiti meglio articolati nelle note critiche alla CTU depositate nel corso del giudizio di primo grado così come richiesto all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado;
- In ogni caso condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.”
§.
6. L'appellato , costituitosi con comparsa di costituzione depositata in data Controparte_1
13/3/2020, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, : A-) Rigettare l'appello e la domanda monitoria di controparte, il tutto perché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto, nullo, generico, prescritto, tardivo, non provato, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. N.885/2011 (Fasc.1649/11 - Cron.3724) emesso dal Tribunale di Latina il 07/06/2011, per i motivi di cui in premessa, e confermare integralmente la sentenza di primo grado;
B-) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del , n.q. di Parte_1 titolare della omonima impresa individuale, nella causazione dei vizi e danni come precisati in primo grado (in atto di citazione in opposizione al D.I. e successive memorie ex art.183 c.p.c., comparsa conclusionale, repliche e fascicolo, CTP e CTU, il tutto da intendersi quivi ripetuto e trascritto integralmente) ed ulteriormente sopr dedotti e precisati, nell'immobile per cui è causa, e per l'effetto condannare il medesimo , n.q. di titolare della omonima impresa individuale, a Parte_1 risarcire integralmente ed in favore dell'istante tutti i suddetti vizi ed i danni subiti e subendi, come già accertati e liquidati in sentenza di primo grado e/o in subordine come sopra precisati, in euro 13.915,37, e/o in via del tutto subordinata in euro 4.129,25, o quella maggiore o minore somma che si riterrà di Giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo ed al danno da rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento del lucro cessante provocato dalla mancata acquisizione delle utilità economiche che l'istante avrebbe ricavato dall'impiego del quantum debeatur se l'avesse ricevuto tempestivamente, quantificandolo al tasso annuo del 10% e nei limiti di competenza ratione valoris, il tutto dal fatto al saldo effettivo, oltre spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio e spese di CTU come liquidata, oltre R.F., IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto AVVOCATO CHE SI DICHIARA ANTISTATARIO;
C-) Accogliere tutte le istanze formulate;
D-) In ogni caso, con vittoria di spese, compenso del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario da distrarsi in favore del sottoscritto AVVOCATO CHE SI DICHIARA ANTISTATARIO. S.J.”
§.
7. Con decreto presidenziale depositato in data 27/11/2024 comunicato alle parti in pari data, veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 16/01/2025, già fissata per la decisione, dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avvertimento che il mancato deposito di dette note sarebbe equivalso a mancata comparizione all'udienza, agli effetti di cui all'art.127 ter, comma 4, c.p.c..
§.
8. Con note per la trattazione scritta depositate in data 28/11/2024 l'appellante Parte_1 ha così concluso:
“La difesa di parte appellante si riporta integralmente alle conclusioni rassegnate nel proprio atto di citazione in appello chiedendone l'integrale accoglimento. L'Avv. Fabio Cirilli in ogni caso impugna e contesta tutto quanto dedotto prodotto ed articolato in quanto infondato sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni espresse nei propri scritti difensivi a cui integralmente si riporta. La difesa appellante chiede che la causa venga assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”
§.
9. Con note per la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 13/1/2025 l'appellato ha così concluso: Controparte_1
“Nell'impugnare e contestare integralmente ogni atto e richiesta avversaria, perchè infondati in fatto ed in diritto, con il presente atto ci si riporta alla comparsa di costituzione e riposta, alle note autorizzate, alle note conclusive, a tutti gli scritti difensivi, alle eccezioni sollevate anche a verbale, qui da intendersi trascritti e del tutto se ne chiede l'integrale accoglimento, contrariis reiectis. Ci si riporta alle conclusioni già ritualmente precisate, chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado e della spiegata domanda riconvenzionale, nonchè di tutte le nostre istanze formulate. Si chiede che la causa venga assunta in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio in favore della scrivente e dell'Avv. Francesco Palumbo che si dichiarava antistatario.” §.10. Con provvedimento depositato in data 17.1.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termine di trenta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per repliche, riservando il deposito della sentenza nel termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine per le repliche.
§.11. L'appello è parzialmente fondato.
§.12. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando che il giudice abbia qualificato l'accordo intercorso tra le parti contratto d'appalto anziché contratto d'opera.
L'appellante evidenzia che le opere edili sono state realizzate dal , titolare Parte_1 dell'omonima piccola impresa individuale, con l'ausilio solo di due collaboratori.
§.13. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata ove si è ritenuto che, a fronte dell'eccezione d'inadempimento sollevata da , non abbia Controparte_1 Parte_1 provato di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera in conformità alle regole dell'arte.
L'appellante deduce che:
‧ all'esito dell'istruttoria è emerso che l'impresa individuale ha realizzato tutte le Parte_1 lavorazioni edili descritte nel consuntivo;
‧ il CTU ha illustrato che non è stato possibile verificare la fondatezza delle contestazioni mosse dal con l'atto di citazione;
CP
‧ le valutazioni del CTU in relazione a lavori non eseguiti non sono utilizzabili stante la confessione resa dal committente.
§.14. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata ove si è ritenuto che il rifiuto del di pagare le somme ingiunte fosse giustificato. L'appellante deduce che il committente, avendo CP accettato espressamente dopo l'avvenuto collaudo le opere eseguite dall'impresa è Parte_1 decaduto dalla garanzia per vizi e, peraltro, non ha qualificato come occulti i lamentati vizi dei lavori.
§.15. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il giudice ha erroneamente indicato i costi ritenuti necessari dal CTU per l'eliminazione dei vizi riscontrati in € 22.794,81 IVA inclusa (al 4%), anziché in
€13.014,36 oltre IVA.
§.16. Con il quinto motivo l'appellante deduce che, stante l'inidoneità della denuncia dei vizi, il committente va condannato al pagamento, in favore dell'impresa dell'importo di € CP Parte_1
16.284,00 a saldo dei lavori eseguiti o, in subordine, qualora si accolga l'eccezione di esclusione dei vizi indicati dal CTU sub 1.a, 1.b, 1.f, al pagamento dell'importo di € 13.554,00. §.17. Con il sesto motivo l'appellante, in virtù dei suindicati rilievi, censura la sentenza impugnata ove si è ritenuto quanto segue: “Dalla Ctu tecnica è emerso che il valore dell'importo dei lavori totali eseguiti ammontano ad € 47.404,00 iva compresa, mentre l'importo versato dall'opponente è di € 31.120,00 come provato in giudizio, nel contempo i vizi ammontano ad € 22.794,81 Iva compresa. In effetti il prezzo pretendibile dal on è di € 47.404,00 ma di € 16.284,00 (€47.404,00 - € 31.120,00) come da Parte_1
CTU. Riguardo al risarcimento del danno richiesto dal nella misura dei costi di completamento CP delle opere ed eliminazione dei vizi, precisato che la richiesta è legittimata ai sensi dell'art. 1668 c.c. poiché il costo dell'eliminazione dei difetti è parte del generico ed omnicomprensivo danno risarcibile, si rileva che la somma che emerge dalla CTU tecnica è di complessivi € 22.794,81 tutto incluso Iva. La somma appare congrua tenuto conto della consistenza dei lavori comprensivi anche dello smaltimento delle lavorazioni mal fatte e da rifare, rilevato inoltre che le opere non eseguite sono già state epurate dal CTU nella stima totale dei lavori eseguiti dal il risarcimento viene quindi liquidato dalla Parte_1 presente sentenza nella suddetta misura di € 6.510,81”.
§.18. Con il settimo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per averlo condannato al pagamento delle spese di lite.
§.19. In via preliminare va esaminata l'eccezione proposta dall'appellata d'inammissibilità dell'appello per omessa, e/o carente, insufficiente, generica indicazione dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.. Procedendo in tal senso si osserva che dall'atto d'appello si rilevano, sia pure talora implicitamente ma ammissibilmente, le parti del provvedimento censurate, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiute dal giudice di primo grado e le circostanze da cui deriva la violazione delle norme di diritto, con ciò rispettando l'onere di specificazione dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. come modificato e precisato dall'art. 54 comma 1 D.L. 22.6.2012, n.83 convertito con modificazioni dalla L.
7.8.2012 n°134, ciò considerato l'eccezione non può essere accolta.
§.20. Ciò premesso, si considera che non è in contestazione, tra le parti, che:
‧ l'impresa abbia dato inizio all'esecuzione dei lavori edili oggetto di causa dopo aver Parte_1 rilasciato un preventivo di € 41.162,00 oltre iva, redatto in base a un computo metrico predisposto dal direttore dei lavori;
‧ il committente , in corso d'opera, abbia richiesto all'odierno appellante l'esecuzione di CP ulteriori lavori e versato acconti del corrispettivo pari a € 31.120,00.
Va considerato, inoltre, che:
‧ il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione delle opere è un imprenditore;
‧ i lavori oggetto di causa hanno riguardato parti interne ed esterne dell'immobile di proprietà del committente (indicativamente: opere in elevazione, isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne, intonacatura, posa in opera di un telo per la barriera al vapore, pavimentazione, rivestimento di pareti, fornitura e posa in opera di controtelai, montaggio scala, la riparazione terrazzo e rifinitura comignoli etc.); ‧ la tipologia, la quantità di detti lavori e l'avvenuto montaggio di ponteggio di sicurezza, lasciano presupporre la presenza in cantiere di un'organizzazione di impresa;
‧ non si rinvengono concreti elementi per ritenere che il si sia riservato l'organizzazione dei CP lavori commissionati;
‧ il a dato in subappalto parte dei lavori (deposizione teste ). Parte_1 Testimone_1
Ciò stante, è dato ritenere che il rapporto intercorso tra le parti contendenti sia riconducibile alla figura dell'appalto, per cui la doglianza mossa con il primo motivo è infondata.
§.21. Va, dunque, considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario, per cui incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento.
La Suprema Corte ha affermato che: il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (Cass. 15677/2009); in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. 936/2010); il committente, convenuto per il pagamento, laddove l'opera risulti ultimata, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia è prescritta e indipendentemente dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame. (Cass. O. n.19979/2024).
Nel caso di specie:
‧ l'odierno appellato, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ha contestato espressamente l'esecuzione, l'ultimazione, la qualità e la quantità dei lavori svolti dal inoltre, ha proposto Parte_1 domanda riconvenzionale di risarcimento danni, nei confronti dell'opposto, per vizi dei lavori che si è riservato di quantificare a mezzo CTU;
‧ manca la prova documentale dell'accettazione dell'opera da parte del , non essendo CP sufficiente, in tal senso, il collaudo del D.L., contestato dall'appellato. (Cass. O. n.7593/2023); ‧ non si rinvengono, tra le dichiarazioni rese dal committente in sede di interrogatorio, ammissioni espresse circa l'avvenuto completamento dei lavori a regola d'arte.
Va considerato, altresì, che il C.T.U., incaricato, tra l'altro, di verificare l'effettuazione o meno dei lavori previsti in contratto, con la sua relazione finale, ha rilevato e riferito, tra l'altro, quanto segue:
“allo stato attuale, risultano eseguite tutte le tipologie di lavorazioni citate nei documenti contrattuali presenti in atti. Le quantità esatte e l'importo relativo sono esposte al punto 4.1 della presente relazione tecnica ed ammontano ad € 45.581,00 oltre IVA al 4% per un totale di € 47.404,24. Le lavorazioni non eseguite dalla ditta ono pari ad un importo di € 6.614,00.” Parte_1
“1. Esaminando lo stato dei luoghi nel corso dei sopralluoghi, si è potuto accertare che nell'immobile oggetto di causa sono presenti alcuni vizi e danni da porre in relazione alle lavorazioni eseguite sull'immobile del sig. , oggetto di contestazione nella procedura 6088/2011. Infatti sono diverse CP
e di diversa natura le imperfezioni che si presentano sull'immobile:
1.a) lo strato d'intonaco è di spessore minimo e, in più punti, insufficiente a coprire la rete plastica di supporto (vedi foto 1,2,3,4 in allegato);
1.b) il portone d'ingresso risulta decentrato e non allineato rispetto alle finestre del corpo scala (vedi foto 5 in allegato);
1.c) la scala interna è stata montata con sporgenze differenti delle pedate dei gradini e la copertina in marmo del balcone sul fronte strada è stata montata “fuori squadro” (vedi foto 6, 7 e 8 in allegato);
1.d) le soglie delle finestre hanno una sporgenza differente tra loro;
diversi infissi hanno spallette e architravi fuori squadro e sono state montate mostre di diversi spessori e dimensioni per mascherare le imperfezioni (vedi foto da 9 a 14 in allegato);
1.e) il montaggio delle maioliche di rivestimento di bagno e cucina non risultano eseguito a regola d'arte (vedi foto 15,16 e 17 in allegato);
1.f) sono presenti segni di infiltrazione provenienti dal terrazzo di copertura in corrispondenza del bocchettone di scarico delle acque piovane (vedi foto 18,19,20 e 21 in allegato). Ciò ha provocato il degrado dell'intonaco e delle pitture all'interno della sottostante camera da letto.
Si fa presente che, in fase di sopralluogo, il CTU ha potuto verificare e confermare i vizi lamentati nell'atto di citazione e descritti nei punti da 1.a) a 1.e), mentre il punto 1.f) pur non essendo riportato nella citazione è stato riscontrato direttamente dal sottoscritto CTU in fase dello stesso sopralluogo.
i difetti esecutivi riscontrati e descritti ai punti dal 1.a) fino al 1.f), non sono imputabili a cause particolari ma a imperizia e approssimazione nella esecuzione dei lavori e potevano sicuramente essere evitati dall'utilizzo corretto di semplici strumenti operativi, come il filo a piombo, la livella a bolle, regolo metallico;
l'imprecisione con la quale alcune lavorazioni sono state eseguite, ne ha determinato una non corretta esecuzione secondo la regola dell'arte; Per poter eliminare i difetti e vizi descritti al punto 1., si rendono necessari i lavori appresso descritti i quantificati. Per la determinazione dei prezzi relativi ai vizi descritti ai punti 1.a) e 1.f), ci si è riferiti alla
“Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio regionale, pubblicata sul B.U.R.L. n°41 del 28/08/2012; mentre per i punti 1.b), 1.c), 1.d), 1.e), trattandosi di lavori di ridotte quantità e difficile individuazione nel prezziario regionale i relativi prezzi si sono determinati “a corpo”, con riferimento a prezzi applicati sul mercato locale per interventi edilizi similari.
3.1) importo necessario per eliminare i vizi (della posa in opera del cappotto termico) descritti al punto 1.a)
• S.1.01.33 – Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede mq 300 x € 13,05 = €3.915,00;
• Intonachino minerale colorato applicabile sul supporto preesistente, previa applicazione di idoneo strato di primer di sottofondo mq 154x € 30,00 = € 4.620,00
Sommano € 8.535,00
3.2) Importo necessario per eliminare i vizi descritti al punto 1.f)
• Riparazione bocchettone del terrazzo….a corpo € 400,00
• A 20.01.9 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione…mq.51 x 6,20 = € 316,20
• A 20.01.13 a.1 Tinteggiatura con pittura lavabile…mq. 51 x 5,16 = € 263,16
Sommano a € 979,36
3.3) Importo necessario per eliminare i vizi descritti ai punti 1.b) 1.c) 1.d) 1.e)
• rimozione e riposizionamento in asse del portone d'ingresso
• rimozione e riposizionamento corretto delle soglie e delle finestre e modifica e correzione dei fuori squadro delle spallette e architravi degli infissi
• sostituzione e montaggio corretto delle maioliche del bagno nel box doccia e nella cucina a corpo a € 3.500,00 CP_3
Il costo necessario alla eliminazione dei vizi riscontrati è dato dalla somma dei prezzi determinati ai punti precedenti: € 8.535,00 + € 979,36 + € 3.500,00= € 13.014,36 oltre IVA[…] .
In tale contesto:
l'appaltatrice ha provato di aver eseguito opere per un valore di € 45.581,00 oltre IVA al 4% per un totale di € 47.404,24 ma non ha provato di averle eseguite tutte a regola d'arte; mancano elementi per determinare le lavorazioni asseritamente non eseguite dall'impresa individuale Mastracci, non essendo, all'uopo, sufficienti gli elementi desuntivi indicati dal CTU.
Considerato, inoltre, che: la disciplina della garanzia per vizi e difformità dell'opera ex art.1667 c.c. presuppone che l'opera sia compiuta, altrimenti trova applicazione la generale disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni;
pertanto, in mancanza della prova del completamento dei lavori appaltati, non può parlarsi del venir meno della garanzia derivante, ai sensi dell'art.1667 I comma c.c., dall'accettazione dell'opera; inoltre, al diritto al risarcimento del danno per i vizi dei lavori eseguiti azionato in via riconvenzionale dall'opponente non si applica il termine di prescrizione di cui all'art.1667 III comma c.c. ma il termine di prescrizione ordinario decennale decorrente dalla scoperta dei vizi, interrotto dalla proposizione della domanda;
il CTU ha determinato i costi da sostenere per l'eliminazione dei vizi rilevati in € 13.014,36 oltre IVA;
il vizio indicato al punto 1/f della C.T.U., non essendo stato allegato dall'attore ma rilevato dall'ausiliario, non può essere valutato ai fini della determinazione e quantificazione del danno;
di conseguenza, il rapporto dare avere, tra le parti, derivante dall'intercorso rapporto, in virtù delle reciproche domande proposte in giudizio e delle risultanze istruttorie, va così rideterminato:
€ 45.581,00 corrispettivo base spettante all'impresa er le lavorazioni svolte accertate dal Parte_1
C.T.U.;
- € 12.035,00 costi da sostenere per l'eliminazione dei vizi dei lavori imputabili all'appaltatore (€ 13.014,36 - € 979,36);
- € 31.120,00 acconti sul corrispettivo versati dal committente;
- € 2.426,00.
Pertanto, , operata con il suindicato calcolo la compensazione con le somme Controparte_1 spettanti al medesimo a titolo di risarcimento danni, risulta tuttora debitore, nei confronti del Parte_1
, nella qualità di titolare della omonima impresa individuale, della residua somma €
[...]
2.426,00, a saldo dei lavori eseguiti, oltre IVA ed interessi legali come per legge.
§.22. In conclusione: l'appello va accolto parzialmente e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che va confermata per il resto: va condannato, in parziale accoglimento della Controparte_1 domanda proposta da , operata la compensazione con le somme spettanti al Parte_1 committente in accoglimento della domanda riconvenzionale, al pagamento, in favore di Parte_1
, n.q., della somma di € 2.426,00 oltre IVA come per legge oltre interessi legali sulla sorte
[...] capitale dalla domanda sino al soddisfo;
stante la reciproca soccombenza parziale e il limitato accoglimento, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, vanno compensate tra le parti nella misura di 2/3, mentre il rimanente terzo va posto a carico di e liquidato, come da dispositivo, Controparte_1 in favore di , nella qualità, ai sensi del DM n. 55/2014, valore della causa da € 1.101 Parte_1
a € 5.200,00, compensi medi. Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di CP
nella misura di 2/3 e di misura di 1/3.
[...] Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella qualità di Parte_1 titolare della omonima impresa individuale, avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Latina n° 1417/2019 pubblicata il 31/05/2019, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, che conferma per il resto:
a) condanna al pagamento, in favore di nella qualità di Controparte_1 Parte_1 titolare della omonima impresa individuale, della somma di € 2.426,00 oltre IVA come per legge oltre interessi legali sulla sorte capitale dalla domanda sino al soddisfo;
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/3;
c) condanna al pagamento del rimanente 1/3 delle spese di lite in favore di Controparte_1
, n. q., che liquida, in tale misura per: Parte_1
‧ il primo grado in € 850,64, di cui € 141,66 per la fase di studio, € 141,66 per la fase introduttiva, € 283,66 per la fase istruttoria, € 283,66 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), cpa e iva come per legge;
‧ il secondo grado in € 1.099,14 di cui € 127,50 per spese, € 178,66 per la fase di studio, € 178,66 per la fase introduttiva, € 330,66 per la fase istruttoria, € 283,66 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), cpa e iva come per legge;
d) pone le spese di C.T.U., nella misura già liquidata, per 2/3 a carico di e per 1/3 a Controparte_1 carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 29.4.2025.
Il consigliere ausiliario estensore Il presidente dott. Girolamo Porcelli dott.ssa Antonella Izzo