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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1823 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 06.06.1978), rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Rita Santacroce, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via San Paolo n. 1/G, ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: ), nato Parte_2 C.F._2
a Reggio Calabria il 24.12.1970), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Gurzì, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Loreto Pescatori
n. 13, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 02.07.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 21.10.2000;
-considerato che con decreto del 06.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 26.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che, con decreto del 31.10.2024, il giudice delegato ha anticipato l'udienza al giorno 18.02.2025, assegnando termine per il deposito di note scritte sino a cinque giorni prima;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Per_ Reggio Calabria il 21.10.2000; b) dal matrimonio sono nati cinque figli: (12.02.2001)
Per_ ed (11.06.2003), entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti,
Per_
(19.09.2007), (14.12.2014) e (10.11.2017), minorenni;
Per_3 Per_5
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto del parere positivo emesso dal PM in data 11.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 02.07.2024 da e , Parte_1 Parte_2
così provvede:
-pronuncia l'omologa della separazione tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, u.1, n. 709, anno 2000, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Reggio Calabria alla via Marina Baraccamento n. 11, rimarrà con tutti gli arredi alla sig.ra in quanto di sua esclusiva proprietà perché Parte_1
ereditata dalla defunta madre, che la deterrà a titolo di residenza familiare per lei e per i figli minori;
3. I figli minori , e saranno affidati Persona_6 Controparte_1 Persona_7
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
4. Il Sig. trascorrerà con i figli minori tre pomeriggi a settimana e precisamente Parte_2 il lunedi, il mercoledì e il venerdì, dall'uscita di scuola fino alle ore 19.00. Il sabato i bambini pernotteranno con il padre che li riaccompagnerà la domenica all'ora di pranzo a casa della Sig.ra salvo esigenze di servizio dello stesso. Parte_1
5. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
il giorno del compleanno del padre o della madre i bambini staranno l'intera giornata con il festeggiato/a; per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Per_
6. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori , , Parte_2 Per_3
Per_ nonché delle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti ed Per_5
, in quanto studentesse universitarie, di cui una fuori sede, sino al raggiungimento Per_2
della loro autonomia economica e con decorrenza dal mese di luglio 2024 versando, in via anticipata, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 21 di ogni mese, alla Sig.ra Parte_1 nella sua qualità di genitore convivente, l'importo di euro 1.000,00 (€ 200,00 cadauno) che verrà versato sul seguente IBAN: [...] intestato alla ricorrente;
detto importo verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
7. Le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre e pertanto tra queste sono da ricomprendersi spese mediche non previste dal S.S.N., visite mediche specialistiche, visite cure ed apparecchi odontoiatrici, viaggi di istruzione scolastica, acquisto ad inizio anno dei libri scolastici, acquisto occhiali da vista nonché tutte le spese di cui all'elenco del protocollo del Tribunale di Reggio Calabria n. 813 del 30 marzo 2016;
8. L'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito per intero dalla Sig.ra
Parte_1
9. I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli minori negli stessi.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.03.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1823 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 06.06.1978), rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Rita Santacroce, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via San Paolo n. 1/G, ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: ), nato Parte_2 C.F._2
a Reggio Calabria il 24.12.1970), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Gurzì, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Loreto Pescatori
n. 13, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 02.07.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 21.10.2000;
-considerato che con decreto del 06.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 26.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che, con decreto del 31.10.2024, il giudice delegato ha anticipato l'udienza al giorno 18.02.2025, assegnando termine per il deposito di note scritte sino a cinque giorni prima;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Per_ Reggio Calabria il 21.10.2000; b) dal matrimonio sono nati cinque figli: (12.02.2001)
Per_ ed (11.06.2003), entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti,
Per_
(19.09.2007), (14.12.2014) e (10.11.2017), minorenni;
Per_3 Per_5
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto del parere positivo emesso dal PM in data 11.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 02.07.2024 da e , Parte_1 Parte_2
così provvede:
-pronuncia l'omologa della separazione tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, u.1, n. 709, anno 2000, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Reggio Calabria alla via Marina Baraccamento n. 11, rimarrà con tutti gli arredi alla sig.ra in quanto di sua esclusiva proprietà perché Parte_1
ereditata dalla defunta madre, che la deterrà a titolo di residenza familiare per lei e per i figli minori;
3. I figli minori , e saranno affidati Persona_6 Controparte_1 Persona_7
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
4. Il Sig. trascorrerà con i figli minori tre pomeriggi a settimana e precisamente Parte_2 il lunedi, il mercoledì e il venerdì, dall'uscita di scuola fino alle ore 19.00. Il sabato i bambini pernotteranno con il padre che li riaccompagnerà la domenica all'ora di pranzo a casa della Sig.ra salvo esigenze di servizio dello stesso. Parte_1
5. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
il giorno del compleanno del padre o della madre i bambini staranno l'intera giornata con il festeggiato/a; per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Per_
6. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori , , Parte_2 Per_3
Per_ nonché delle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti ed Per_5
, in quanto studentesse universitarie, di cui una fuori sede, sino al raggiungimento Per_2
della loro autonomia economica e con decorrenza dal mese di luglio 2024 versando, in via anticipata, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 21 di ogni mese, alla Sig.ra Parte_1 nella sua qualità di genitore convivente, l'importo di euro 1.000,00 (€ 200,00 cadauno) che verrà versato sul seguente IBAN: [...] intestato alla ricorrente;
detto importo verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
7. Le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre e pertanto tra queste sono da ricomprendersi spese mediche non previste dal S.S.N., visite mediche specialistiche, visite cure ed apparecchi odontoiatrici, viaggi di istruzione scolastica, acquisto ad inizio anno dei libri scolastici, acquisto occhiali da vista nonché tutte le spese di cui all'elenco del protocollo del Tribunale di Reggio Calabria n. 813 del 30 marzo 2016;
8. L'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito per intero dalla Sig.ra
Parte_1
9. I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli minori negli stessi.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.03.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna