Sentenza 14 marzo 2017
Massime • 1
In tema di licenziamento disciplinare degli autoferrotranvieri, va ritenuta la perdurante efficacia della disciplina speciale di cui all'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, rispetto alla quale non è ravvisabile alcuna violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche comunitario; la lesione del vincolo fiduciario, infatti, è stata preventivamente valutata dal legislatore in relazione all'ipotesi di reato contestata (nella specie quello di cui all’art. 416-bis c.p.), né, peraltro, la stessa può essere disconosciuta secondo i canoni previsti dalla legge generale, in ragione della gravità insita nell'ipotesi di reato, significativa di una personalità estremamente negativa dell'autore anche nell'ambito lavorativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2017, n. 6530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6530 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2017 |
Testo completo
I T IT r IR D E T 14 MAR 2017 N E S E - L L L AULA 'A' O C E w T N 6530. 17 E S E - E N O I OggettoREPUBBLICA ITALIANA Z A R T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 5037/2015 SEZIONE LAVORO Cron. 6530 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. VINCENZO DI CERBO - Presidente Ud. 16/11/2016 Consigliere PU Dott. FEDERICO BALESTRIERI Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO Rel. Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO Consigliere - Dott. PAOLA GHINOY ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5037-2015 proposto da: LO ZE C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VICOLO MONTE GALLO 33, presso l'abitazione della sig.ra IS GANCI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO GANCI, ROSALIA GANCI, giusta delega in atti;
ricorrente 2016 contro 3880 AMAT PALERMO S.P.A. C.F. 04797180827, in persona del pro tempore, Presidente e legale rappresentante domiciliata in ROMA, VIA TIMAVO 3, elettivamente presso lo studio dell'avvocato MAURO LIVI, rappresentata e difesa dall'avvocato MIMI' ALBERTO MUSUMECI, giusta delega in atti;
controricorrente- avverso la sentenza n. 2463/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/12/2014 R.G.N. 1496/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
udito l'Avvocato LIVI MAURO per delega Avvocato MUSUMECI MIMI' ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Rg 5037/2015 Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 17/12/2014 la Corte d'appello di Palermo rigettò il reclamo ex art. 1 c. 58 1. 28 giugno 2012 n. 91 proposto da IC RE avverso la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda di impugnativa del licenziamento ex R.D. n. 148/1931 avanzata dal predetto nei confronti di Amat Palermo s.p.a. Il licenziamento era stato intimato perché il lavoratore era stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. con sentenza passata in giudicato.
2. La Corte territoriale disattese la doglianza secondo la quale non troverebbe applicazione nella fattispecie R.D. 148/1931 in luogo della disciplina ordinaria dettata dall'art. 2106 c.c., con conseguente inidoneità del comportamento penalmente sanzionato, esulante dalle modalità di espletamento della prestazione lavorativa e non integrante trasgressione degli obblighi di cui alla contrattazione collettiva di settore, a integrare giusta causa di licenziamento. Ritenne in proposito che permanesse anche dopo l'introduzione dell'art. 2106 c.c. e della 1. 300/70 la piena vigenza operativa della disciplina di cui al R.D. 148/1931 per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei ferrotranvieri. Rilevò che il comportamento di rilievo penale del IC, sia pure esulante dalla sfera strettamente lavorativa, era idoneo a configurare giusta causa di licenziamento e a legittimare la sanzione anche sotto il profilo della proporzionalità delle condotte. Quanto alle garanzie procedurali di preventiva audizione, ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 53 del citato Regio Decreto, rilevò che l'agente aveva due momenti per formulare le proprie giustificazioni: in risposta alla prima contestazione redatta dai funzionari incaricati del servizio disciplinare e al momento della comunicazione del provvedimenti di opinamento. Osservò che nella specie il IC, rispondendo per iscritto alla lettera di contestazione del 14 maggio 2013, si era riservato di essere sentito al momento della scarcerazione, formulando una richiesta di personale audizione meramente eventuale e ipotetica;
che la successiva risposta del 15 ottobre 2013, in replica alla lettera di destituzione dal servizio, redatta e sottoscritta solo dai difensore, era irrilevante per evidente ambiguità contenutistica, anche in ragione dell'astratta deduzione di imprecisate difficoltà del lavoratore a potersi difendere a causa del suo stato di detenzione.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il IC sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso Amat Palermo s.p.a. All'esito di rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull'ordinanza di rimessione n. te 3825/2015 la causa è chiamata all'odierna udienza per la decisione. Motivi della decisione Rg 5037/2015 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2106 c.c. letto in combinato disposto con l'art. 55 c. II D.lgs. 165/2001 nel testo vigente anche a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 150/2009 e con l'art. 3 Costituzione e 18 Statuto lavoratori. Rileva che la sentenza è erronea nella parte in cui ritiene automaticamente applicabile il R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 in virtù dell'asserita permanente specialità del rapporto degli autoferrotranvieri. Osserva che il datore di lavoro aveva errato ad avviare un procedimento disciplinare sfociato nella grave sanzione del licenziamento, posto che il comportamento penalmente rilevante non era avvenuto in azienda, né aveva in alcun modo inciso sulle modalità di svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro. Evidenzia che la condotta non integrava neppure la trasgressione degli obblighi di cui al contratto collettivo nazionale di categoria o di quelli imposti da una normativa interna aziendale.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce nullità sentenza n. 2463/2014 resa dalla Corte di Appello di Palermo sezione lavoro per violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione e contraddittorio tra le parti: interpretazione costituzionalmente orientata del R.D. n. 148/1931. Rileva che erroneamente era stata confermata la decisione assunta dal giudice di prime cure, omettendo di argomentare su un punto decisivo della controversia, poiché sin dal ricorso introitato in via d'urgenza era stato ampiamente esposto che nell'ipotesi in cui si ritenesse applicabile il R.D. n. 148/1931 ciò non avrebbe dovuto preciudere un'interpretazione della normativa speciale avulsa dai dettami costituzionali.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine all'asserita lesione del vincolo fiduciario. Licenziamento destituzione non sorretto da giusta causa. Rileva che la Corte d'appello ha errato nel reputare legittimo il licenziamento per presunta irreversibile lesione del vincolo fiduciario. Osserva che, non involgendo le fattispecie criminali poste in essere dal ricorrente la sfera lavorativa, né essendosi mai avvalso costui della propria posizione lavorativa per fatti riconducibili al capo d'imputazione, non erano ravvisabili condotte lesive del rapporto fiduciario.
4. I motivi testé esposti possono essere trattati unitariamente in ragione dell'intima connessione. Essi presuppongono la soluzione della questione attinente alla perdurante vigenza nell'ordinamento della disciplina speciale prevista con riferimento al rapporto dei ferrotranvieri dal R.D. n. 148 del 1931. La Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 13825 del 2015 - - ha promosso la devoluzione del ricorso alle Sezioni Unite, evidenziando la sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza apicale, divisa tra l'indirizzo per cui il r.d. n. 148 del 1931 all. A è considerato fonte primaria della disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in ি quanto regolamento legificato, con carattere di "specialità, sia pure residuale", modificabile Rg 5037 2015 solo mediante specifici interventi del legislatore;
l'indirizzo per il quale la normativa speciale è stata implicitamente abrogata per incompatibilità, sin dall'operatività della disposizione di cui all'art. 68 d.lgs. n. 29 del 1993; l'indirizzo di legittimità che sostiene la necessità di un'etero integrazione della disciplina del regio decreto, attraverso disposizioni di carattere "universale", valide per tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze, sia di privati, sia di pubbliche amministrazioni. Le Sezioni Unite, le quali con sentenza n. 15540 del 27/07/2016, Rv. 640793 - 01, hanno affermato la perdurante disciplina dell'esonero dal servizio connesso a cessione di linee secondo la previsione dell'art. 26 del regolamento, allegato A al r.d. n. 148 del 1931, si sono attenute all'indirizzo in forza del quale non può ritenersi intervenuta l'abrogazione del Regio Decreto, ferma restando la necessità di integrare o sostituire i singoli istituti in ipotesi in cui la specifica regolamentazione risulti incompatibile con l'assetto generale, derivante soprattutto dall'immanenza nel nostro sistema giuridico di principi fondamentali anche di livello comunitario.
5. Nella specie non sussiste ragione alcuna perché debba ritenersi abrogata la speciale disciplina prevista dal Regio Decreto in materia di licenziamento disciplinare, rispetto al quale non è ravvisabile alcuna violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche comunitario. La violazione del vincolo fiduciario, infatti, è stata preventivamente valutata dal legislatore in relazione all'ipotesi di reato contestata, né, peraltro, la stessa può essere disconosciuta anche secondo i canoni previsti dalla legge generale, in ragione della gravità insita nell'ipotesi di reato, significativa di una personalità estremamente negativa dell'autore anche nell'ambito lavorativo. Ne consegue il rigetto del primo e del terzo motivo di ricorso, poiché il licenziamento risulta congruamente disposto in ottemperanza della disciplina legale speciale, in relazione alla quale assume rilevanza la condanna subita dal ricorrente per il grave reato associativo.
6. In ordine, poi, al secondo motivo di doglianza, lo stesso è privo di pregio ove si consideri che la compatibilità della disciplina speciale con i principi costituzionali è stata presa in considerazione dalla Corte territoriale, la quale ha fatto riferimento in proposito alle pronunce della Corte Costituzionale n. 301/2004 e 439/2002, affermative della permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ritenendo non censurabile sul piano costituzionale la discrezionalità esercitata dal legislatore nel peculiare ambito. Il giudice delle leggi in tali occasioni ha ribadito il principio in forza del quale il trattamento differenziato non può essere ritenuto di per sé incompatibile con il principio costituzionale di eguaglianza laddove non irragionevole, stante la peculiarità della situazione fattuale e del servizio regolato, poiché rientra in ogni caso nella discrezionalità del legislatore la scelta di strumenti giuridici W diversificati in ragione di condizioni particolari (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3508 del 13/02/2008, Rv. 601507 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 28528 del 01/12/2008, Rv. 605734-01). Rg 5037/2015 7. Con il quarto motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza n. 2463/2014 resa dalla Corte d'appello di Palermo per violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. Licenziamento destituzione irrogata in carenza dei requisiti sostanziali e procedimentali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2106 c.c. e art. 7 1. 300/1970. Erronea applicazione dell'allegato A) del R.D. n. 148/1931 e comunque in violazione del procedimento di cui all'art. 53 del regolamento allegato A) al R.D. n. 148 dell'8/1/1931. Rileva che la Corte territoriale ha mal applicato la normativa in relazione all'iter procedurale finalizzato all'irrogazione della sanzione disciplinare, da individuare nella disciplina dello Statuto dei lavoratori, art. 7, dovendosi ritenere superato il sistema sanzionatorio previsto dal Regio Decreto n. 148/1931. Sottolinea la violazione del diritto di difesa. Osserva che sia in occasione dell'addebito disciplinare, sia in occasione dell'opinamento relativo alla destituzione era stata concessa la facoltà di addurre valide giustificazioni, ma in entrambi i casi il ricorrente aveva chiesto una temporanea sospensione per consentire la sua audizione personale, in concreto non espletata.
7.2. Anche l'esposta censura è priva di fondamento. Va premesso in proposito che deve ritenersi vigente, per le ragioni esposte sub 5, la disciplina speciale che connota il rapporto dei ferrotranvieri per quanto attiene a tutto il regime speciale relativo ai licenziamenti, e, quindi, anche per ciò che riguarda il dispiegarsi del procedimento disciplinare. Va rilevato, inoltre, che la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali non si è proceduto all'ascolto del sanzionato. La stessa Corte, infatti, ha ritenuto la formulazione in termini meramente eventuali ed ipotetici della richiesta di personale audizione seguente alla lettera di contestazione, nonché della evidente ambiguità contenutistica della seconda istanza, correlata alla deduzione di imprecisate difficoltà a difendersi connesse allo stato di detenzione, così qualificando come "pleonastica" e "sfuggente" l'audizione personale del dipendente.
8. Con la quinta censura il ricorrente deduce nullità della sentenza n. 2463/2014 resa dalla Corte d'appello di Palermo per violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: destituzione in contrasto con la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 comma III Costituzione. Rileva il ricorrente che tra le questioni devolute alla Corte d'appello era posta quella dell'inconciliabilità tra la destituzione e la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 comma III Costituzione e che il suddetto punto non aveva avuto trattazione da parte del giudicante, né in primo né in secondo grado, con conseguente nullità della sentenza.
8.2 La censura è infondata. Va premesso che nella formulazione vigente ratione temporis, l'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo novellato ex l. 134/2012, consente la denuncia di "omesso esame हि circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". In proposito, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831), il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell'ordinamento 4 Rg 5037/2015 un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
la parte ricorrente dovrà indicare nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui - ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso. Gli indicati parametri non risultano rispettati nella specie, posto che la doglianza concerne non già l'omesso esame di un fatto storico, ma l'omessa considerazione di una circostanza giuridica (funzione rieducativa della pena) della quale, tra l'altro, il ricorrente non indica la decisività, trattandosi di argomentazione mutuata dall'ordinamento penale ed estranea del tutto alle considerazioni che investono il regime del rapporto di lavoro e delle sanzioni ad esso correlate.
9. Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Rileva che per le ragioni esposte la società doveva ritenersi soccombente e quindi tenuta all'onere delle spese.
9.2. Il motivo è palesemente privo di fondamento, in ragione della totale soccombenza del IC, ancor più evidente all'esito dell'esame del ricorso. 10. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.500,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 3/11/2016 CORTE SUPREMA DI CASETT IV Sezione LAVORO DEPOSITATO IN CANCELLERIA A Il Presidente Il Consigliere relatore M E Oggl 14 MAR 2017 Lucia Esposito R Vincenzo Di Cerbo Vincenzo K. Cich Luele sposjo F FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Il Fenzionario Giudiziario Doll, Glosional Ful Dott. Giovanni RUELLO/