Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
P.U. 191 del 2024
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima
Il Giudice
nella persona del dott. Gaetano Savona;
nel procedimento in epigrafe di ristrutturazione dei debiti del consumatore, introdotto da
CO LO, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Pusceddu e Silvia Albiani, nonché assistiti dalla dott.ssa Roberta Manca, in qualità di organismo di composizione della crisi;
ha emesso la seguente
SENTENZA
A) Con ricorso depositato il 5.11.2024, CO LO ha domandato di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.
Premesso di essere consumatore e di versare in stato di sovraindebitamento, nonché di essere in possesso degli ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, ha esposto il suo attivo patrimoniale e il passivo da cui è gravato, oltre al reddito a sua disposizione.
Quanto all'attivo, il ricorrente ha rappresentato di essere proprietario di una (esigua) quota di un immobile in Comune di Quartucciu, di essere titolare di conto corrente presso BA di Credito
Cooperativo di Cagliari e Poste Pay, sul quale accredita il suo stipendio, dell'importo di circa 1.500,00 euro mensili. Altresì, il debitore ha allegato di essere proprietario di un veicolo marca Fiat, modello
Freemont, targato EM249TS, e del mobilio che arreda la sua casa di abitazione.
Non sussistono risparmi da porre a disposizione dei creditori.
Quanto al passivo, anche dall'attestazione emerge che il ricorrente, oltre alle spese di procedura, è gravato da: 1) debito nei confronti di BA di Cagliari per l'importo attuale di
109.291,60 euro (finanziamento erogato per la ristrutturazione dell'abitazione della suocera, che la stessa aveva messo a disposizione del ricorrente e della sua famiglia); 2) debito verso SS s.p.a. nella misura residua di 13.086,00 euro derivante da contratto di finanziamento n. 24293001 stipulato in data 13/07/2021; 3) debito verso Findomestic s.p.a. dell'importo residuo di 550,19 euro, derivante da contratto di finanziamento n. 1006212572827 stipulato in data 01/09/2019.
Ciò posto, il ricorrente ha proposto di mettere a disposizione della procedura la complessiva somma di 20.914,17 euro, così da soddisfare integralmente i crediti in prededuzione, e nella misura del 10% gli altri creditori (tutti chirografari).
Le risorse deriverebbero dalla differenza fra il fabbisogno familiare (illustrato dal ricorrente)
e il reddito familiare (comprensivo dello stipendio anche della moglie), che consentirebbero il pagamento con la seguente cadenza temporale: - spese in prededuzione (spese deposito e imposta di registro), al momento del deposito e dell'omologa; - compenso OCC, entro 6 mesi dall'omologa; - compenso legali, entro 25 mesi dall'omologa; - creditori chirografari, in 48 rate mensili.
L'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Roberta Manca, analizzate le cause dell'indebitamento (nonché il merito creditizio, con esito negativo con riferimento ai finanziamenti concessi successivamente al mutuo erogato da BA di Cagliari), il passivo e l'attivo della procedura, verificata la completezza e veridicità dei dati e documenti forniti del debitore, nonché ritenuta la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, ha attestato “che la proposta di piano di ristrutturazione formulata dal ricorrente, pur prevedendo il pagamento parziale dei creditori chirografari, possa essere ragionevolmente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. La durata del piano, prevista in 60 mesi, è da considerare ragionevole in considerazione del grado di sovra indebitamento raggiunto dal debitore rispetto al suo reddito percepito. - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.70 del CCII la “fattibilità” della proposta che può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile e fattibile”.
B) Con decreto dell'8.11.2024, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, il Tribunale ha disposto l'avvio della fase di omologazione della proposta, mediante pubblicazione del piano, comunicazione dello stesso ai creditori e assegnazione a questi ultimi di termine per osservazioni.
Nel termine assegnato, BA di Credito Cooperativo di Cagliari ha presentato osservazioni, contestando la qualificazione del suo credito come chirografario, essendo lo stesso, in verità, munito di privilegio ipotecario.
Al riguardo il ricorrente ha dedotto come l'ipoteca a garanzia del mutuo grava su immobile di proprietà di terzo soggetto, la sig.ra GR DD.
Sempre nel termine assegnato, ha presentato osservazioni anche SS BA s.p.a., precisando il proprio credito in 15.050,20 euro, invece che 13.086,00 euro B1) Deve in primo luogo esaminarsi l'osservazione di BA di Cagliari coop, che ha rilevato una circostanza sottaciuta dal ricorrente e inopinatamente non rilevata dall'organismo di composizione della crisi: il finanziamento concesso al ricorrente è garantito da ipoteca su immobile di proprietà di terzo.
La circostanza non impedisce l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma non senza approfondire le ragioni.
Ai sensi dell'art. 67, comma IV, d.lgs. 14 del 2019, “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”.
Detta norma, con formulazione addirittura coincidente, ricorre anche in ambito di concordato preventivo (art. 84, d.lgs. 14/19), concordato minore (art. 75, d.lgs. 14/19), concordato nella liquidazione giudiziale (art. 240, d.lgs. 14/19).
Così formulata, non sembra distinguere a seconda che il bene su cui grava la garanzia sia nel patrimonio del debitore o di un terzo.
Sicché, atomisticamente considerata, la previsione normativa parrebbe imporre, ai fini dell'ammissibilità e poi omologa dei predetti strumenti di regolazione della crisi, una soddisfazione per i creditori muniti di ipoteca in misura non inferiore a quello realizzabile dalla liquidazione dell'immobile oggetto della garanzia, a prescindere dal fatto che rientri o meno nel patrimonio del debitore.
Dette disposizioni normative, tuttavia, ad avviso di questo Giudice, devono essere lette in combinato con quelle che, con riferimento agli accordi di ristrutturazione ex art. 57 c.c.i., concordato preventivo, concordato minore, esdebitazione dell'incapiente, prevedono che “i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”
(artt 59, 79, 117 e 278, d.lgs. 14 del 2019).
Orbene, con riferimento all'art. 184, legge fallimentare, recante disciplina relativa ai coobbligati in materia di concordato e coincidente con quella ora portata dal codice della crisi, la
Corte di cassazione ha già da tempo affermato che “L'art. 184, primo comma, ultima parte, legge fall., per il quale i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo
(o alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 legge fall., secondo il testo modificato dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, trova la sua ragione giustificativa nella considerazione che i rapporti contrattuali, a carattere personale o reale, stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla stessa e comportanti obbligazioni a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti. Pertanto, poiché l'esclusione dell'effetto esdebitatorio opera in modo identico sia per i rapporti di coobbligazione e le garanzie personali sia per le garanzie reali, rientra senz'altro nell'ambito applicativo della menzionata disposizione il terzo datore di ipoteca, ma non anche il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che ha prestato ipoteca per un debito sociale, non potendo questi considerarsi terzo rispetto alla medesima società” (Cass. SS.UU.
3022 del 2015).
Sicché, in sintesi, pura fronte dell'esdebitazione del debitore principale, il creditore mantiene la garanzia ipotecaria nei confronti del terzo datore di ipoteca e il diritto a soddisfarsi per l'intero sul bene.
In ragione della conservazione della garanzia nei confronti del terzo datore di ipoteca, deve allora ritenersi che, laddove il credito sia garantito da ipoteca su bene di un terzo, il debitore, nell'ambito della procedura di risoluzione della crisi, non sia tenuto ad assicurare al creditore privilegiato una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione del bene.
Questo è sicuramente vero con riferimento agli accordi di ristrutturazione ex art. 57, d.lgs. 14 del 2019, al concordato preventivo e al concordato minore.
Nell'ambito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss.,
d.lgs. 14 del 2019, tuttavia, non è prevista norma analoga.
E' necessario allora domandarsi se ciò abbia un impatto sull'interpretazione dell'art. 67, comma IV, c.c.i., e, nel contesto del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, debba prevedersi la soddisfazione del creditore ipotecario in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione del bene, anche laddove il cespite ipotecato sia di un terzo.
La risposta deve essere di segno negativo.
L'esclusione dell'estensione degli effetti dell'esdebitazione del debitore principale ai coobbligati, infatti, assume senza dubbio i connotati di principio generale, essendo prevista dal legislatore non solo negli specifici istituti degli accordi di ristrutturazione dei debiti, del concordato e del concordato minore, ma anche dalla norma generale di cui all'art. 278, comma VI, c.c.i..
Non è un fuor d'opera, peraltro, osservare che medesima disposizione era prevista anche nella legge 3 del 2012, recante la disciplina del piano del consumatore, diretto ascendente dell'odierno piano del consumatore di cui agli artt. 67 e ss. d.lgs. 14 del 2019. Del resto, ove si ritenesse che il legislatore abbia volontariamente obliterato detta norma con riferimento al piano del consumatore ex d.lgs. 14/19, dovrebbe sollevarsi questione di legittimità costituzionale, perché la scelta parrebbe illogica e discriminatoria, distinguendo senza ragione il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore da analoghi strumenti come il concordato, preventivo e minore, nonché gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57, d.lgs. 14 del 2019.
In definitiva, deve ritenersi che la mancata previsione dell'inefficacia dell'effetto esdebitatorio in favore dei coobbligati nell'ambito del sistema disegnato dagli artt. 67 e ss. c.c.i, sia una mera svista del legislatore, che non preclude di ritenere applicabile il principio alla procedura in questione.
Il credito di BA di Cagliari è pertanto legittimamente indicato in questa sede come chirografario, sebbene l'Istituto di credito mantenga la garanzia reale e la possibilità di soddisfarsi sulla stessa nel limite del credito interamente considerato (stralciato quanto riceverà in questa sede).
B.2) Come già detto, nel termine assegnato per osservazioni, SS BA s.p.a. ha precisato il proprio credito in 15.050,20 euro, invece che 13.086,00 euro, come da piano.
Il debitore ha recepito integralmente detta precisazione, modificando conseguentemente il piano di ristrutturazione e confermando la percentuale di soddisfazione del 10%.
A fronte della modifica al piano di ristrutturazione in adesione alle osservazioni, nulla deve dirsi.
C) Ritenute quindi non condivisibili le osservazioni di BA di Cagliari, che nella presente sede deve essere qualificata creditrice chirografaria mentre conserva la garanzia reale sull'immobile ipotecato per la soddisfazione integrale del suo credito, e rilevato che la procedura per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore si è svolta ritualmente, deve dirsi quanto segue.
La domanda di omologa merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 67, d.lgs. 14 del 2019 “Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
3. La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4. 4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.
5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica”.
Il ricorso soddisfa i requisiti di cui alla norma testé citata, posto che la documentazione indicata nella norma, integralmente prodotta, è completa (oltre che veritiera, come da attestazione dell'o.c.c.)
e che la proposta non presenta profili di illegittimità.
Ai sensi dell'art. 68, d.lgs. 14 del 2019, il ricorso deve essere corredato da relazione dell'organismo di composizione della crisi, recante “a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento
e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.
La relazione depositata dalla dott.ssa Roberta Manca soddisfa i requisiti normativi appena riportati e, come già detto, afferma la veridicità delle informazioni rese dalla debitrice nonché la fattibilità del piano.
Infine, ai sensi dell'art. 69, d.lgs. 14 del 2019 “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione
o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.
Orbene, anche sotto profilo non si ravvisano ragioni ostative all'omologa del piano, posto che non
è emerso che il ricorrente sia stato già esdebitato negli ultimi cinque anni né vi abbia già fatto ricorso per due volte. Infine, non sono emerse condotte in mala fede o con colpa grave, alla base della situazione di attuale sovraindebitamento.
Superate le predette osservazioni dei creditori, deve quindi procedersi senz'altro all'omologa del piano.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di CO LO;
dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell'art. 70, comma I, d.lgs.
14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori;
dispone che l'o.c.c. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;
dispone che l'o.c.c. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
dispone che l'o.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;
dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;
dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 18 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona