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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1426 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Mario Parte_1
Picca, presso il cui studio in Cervinara, via S. Marciano II Traversa, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Paolo Farina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Agata de' Goti, viale Giannelli n. 36,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2024 la ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente della operante nel settore della riabilitazione e della CP_1 rieducazione funzionale ambulatoriale e domiciliare e in regime di semiconvitto, dal
15/06/1989, con mansioni di fisioterapista e inquadramento dall'1/06/2001 nel livello DS del
CCNL;
- che all'inizio del rapporto aveva svolto le mansioni di fisioterapista, per sei ore giornaliere e trentasei ore settimanali, con orario flessibile per le prestazioni domiciliari, mentre dall'1/05/2018 la sua attività si svolgeva all'interno della struttura, con orario di lavoro part time di 24 ore settimanali, secondo vari turni;
- che con comunicazione del 14/06/2001 le erano state assegnate, a partire dall'1/06/2001, le funzioni di terapista coordinatore, con sette terapisti della riabilitazione;
Cont
- che in virtù di ciò aveva provveduto a coordinare i tecnici riabilitativi della e dell'area territoriale assegnata, a verificare e controllare l'attività svolta da un punto di vista clinico - riabilitativo, a pianificare il lavoro giornaliero, settimanale e mensile dei tecnici riabilitativi coordinati, a controllare i resoconti delle prestazioni prima della consegna nei tempi stabiliti al Servizio Prestazioni Sanitarie, a collaborare con il responsabile dell'unità operativa di
1 riferimento e con il coordinamento segreteria amministrativa per sostituzioni, ferie ecc., a collaborare con il responsabile U.O. di riferimento alla programmazione dei controlli domiciliari, da effettuarsi a cura dell'equipe multidisciplinare, a notificare per iscritto al responsabile U.O. di riferimento e alla direzione sanitaria le inadempienze, le negligenze, le assenze dei TdR coordinati, a proporre eventuali variazioni nella composizione del proprio gruppo per giustificati motivi;
- che fino al mese di maggio 2015 le era stata erogata l'indennità prevista dall'art. 62 del CCNL di categoria, mentre dall'1/06/2015 non l'aveva più ricevuta.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio la l fine di sentire “accertata la sussistenza CP_1 del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la in persona del L.R.p.t, con sede CP_1 in Sant'Agata dei Goti alla via Pennino trav. Mustilli (BN) e che dal 1.6.2001, ovvero alla data del 31.8.2001, svolgeva ed ha svolto le funzioni di coordinatore e che dal 1.6.2015 ad oggi non ha piu' ricevuto la prevista indennità di coordinamento per € 129,11 mensili, per tredici mensilità, condannare la in persona del L.R.p.t., al pagamento, in favore di essa CP_1 Parte_1 della somma di € 9.424,69, per la causale di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione sulla somma liquidata dal giorno della maturazione del diritto al soddisfo”; con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuire al procuratore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituita la chiedendo il rigetto della CP_1 domanda in quanto infondata ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione dei crediti maturati oltre il quinquennio antecedente il deposito del ricorso.
La società ha, in particolare, dedotto che l'indennità relativa alle mensilità di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e tredicesima 2015 era stata corrisposta, mentre quella relativa ai mesi di novembre e dicembre, pur inserita in busta paga, era attualmente inesigibile in quanto inclusa nel piano di concordato omologato. In ogni caso, la richiesta era infondata dal momento che alla data del 31/08/2001 la ricorrente non svolgeva alcuna attività di coordinamento. Infatti, vi era stata soltanto un'assegnazione sperimentale e per un limitato periodo di tempo delle funzioni di coordinatore (in pratica, una nomina a cui non seguiva alcuno svolgimento dell'attività di coordinamento).
La causa, ritenuto superfluo l'espletamento della prova per testi richiesta dalle parti, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La ricorrente è dipendente della resistente dal 15/06/89, con qualifica di fisioterapista e inquadramento nel livello DS del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP e all'ARIS. Con il ricorso introduttivo rivendica il pagamento dell'indennità di coordinamento prevista e disciplinata dall'art. 62 del CCNL di categoria in relazione al periodo 1/06/2015-29/02/2024, deducendo che detto emolumento, regolarmente erogato sino a maggio 2015, era stato immotivatamente sospeso da giugno 2015.
L'art. 62 del CCNL prevede che “Al personale cui è affidato l'incarico di coordinamento è riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione, un'indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di euro 129,11 per tredici mensilità; la predetta indennità di funzione
è parimenti revocabile per il venir meno della funzione. […] Alle figure professionali sopra elencate, che già svolgono funzioni al 31/8/2001 (e che a quella data svolgevano attività di coordinamento), nonché alle caposala munite di titolo anch'esse già inquadrate nella categoria D, 2 l'indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di euro 129,11 per tredici mensilità, non è soggetta a revoca da parte del datore di lavoro”.
Con nota prot. n. 166 SGE del 14/06/2001 è stato comunicato alla ricorrente il conferimento, con effetto dal 18 giugno 2001, “in via sperimentale e per un periodo di 6 mesi”, della funzione di
“terapista coordinatore” dei tecnici della riabilitazione afferenti alla unità operativa di fisiocinesiterapia, in numero di sette.
La nota indicava i compiti da svolgere (ovvero coordinare i tecnici assegnati, pianificare il loro lavoro giornaliero, settimanale e mensile, verificare e controllare l'attività svolta, controllare i resoconti delle prestazioni, collaborare con il responsabile dell'UO di riferimento, con l'ufficio personale e con il servizio prestazioni sanitarie per sostituzioni, ferie etc., notificare per iscritto eventuali inadempienze dei TdR coordinati al responsabile della UO di riferimento e alla direzione sanitaria…). A riprova dell'effettivo conferimento delle funzioni, e del relativo espletamento anche oltre il termine di sei mesi previsto dalla nota, parte ricorrente ha prodotto varia documentazione da cui risulta che la era qualificata come coordinatrice e in quanto tale partecipava all'attività Pt_1 aziendale (fra cui si segnalano in particolare una contestazione degli addebiti per negligenza nell'espletamento di tale funzione risalente all'anno 2009, comunicazioni ai terapisti di assegnazione della ricorrente come coordinatrice risalenti all'anno 2010, comunicazione nuovo elenco terapisti coordinati risalente all'anno 2009, verbali di riunioni con i coordinatori anni 2012-
2013). Vi è inoltre la sentenza n. 3996/2011 del Tribunale di Benevento sez. lavoro, nella cui motivazione si legge “dall'esito della prova testi, confortata anche dalle risultanze documentali, appare evidente che la lepore anche in epoca successiva al 2008 ha conservato l'incarico di coordinatrice…”. Infine, le buste paga relative all'anno 2015 attestano il riconoscimento dell'indennità di coordinamento, voce non più presente in quelle del 2024.
Alla luce degli elementi documentali offerti dalla ricorrente deve quindi concludersi per la sussistenza del diritto della sig.ra di percepire l'indennità di coordinamento, non Pt_1 revocabile anche in presenza del venir meno della funzione.
L'incarico di coordinamento è stato infatti conferito formalmente a giugno 2001, era in essere alla data del 31/08/2001 ed è stato espletato con continuità negli anni successivi.
La documentazione versata in atti, di provenienza aziendale, smentisce nettamente la tesi Contr difensiva di secondo la quale il conferimento dell'incarico sarebbe rimasto, di fatto, senza concreta attuazione.
Nemmeno l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente merita accoglimento.
Come è pacifico, trattandosi di differenze retributive opera il termine quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.
Quanto al momento di decorrenza, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e della successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, ogniqualvolta il rapporto di lavoro non sia connotato da stabilità reale la decorrenza dei termini di prescrizione è differita al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi nella vigenza dell'art. 18 nella formulazione anteriore alla novella del
2012, quanto alla prescrizione dei crediti retributivi, appositamente tutelati dall'art. 36 Cost., la sospensione del decorso del termine di prescrizione è la regola, l'eccezione – limitata alle ipotesi in cui sul datore di lavoro incomba l'obbligo di reintegrazione del lavoratore illegittimamente 3 licenziato – è invece la decorrenza del termine anche in pendenza del rapporto. Di conseguenza, il datore di lavoro che eccepisce la intervenuta prescrizione deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della tutela reale, e dunque il requisito dimensionale
(v. Cass. Sez. L, Sent. n. 7640 del 16/05/2012).
Da ultimo, la Cassazione (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 26246 del 06/09/2022) ha però affermato, con riguardo al mutato quadro normativo, il condivisibile principio di diritto secondo il quale “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nella fattispecie il credito azionato è relativo al periodo da giugno 2015 a febbraio 2024 e il rapporto di lavoro è tuttora in essere;
pertanto, non vi sono somme prescritte.
È, invece, fondata l'eccezione di parziale pagamento.
Ed invero, le buste paga da giugno a ottobre 2015, prodotte anche dalla ricorrente, così come quella relativa alla tredicesima 2015, includono tutte l'indennità di coordinamento di € 129,11 mensili, e gli importi netti ivi indicati risultano essere stati regolarmente corrisposti a mezzo bonifico bancario (v. copie bonifici in prod. CMR).
Pertanto, non residuano crediti per le suddette mensilità.
L'indennità di coordinamento risulta inclusa anche nelle buste paga di novembre e dicembre 2015, che la CMR afferma di non aver versato perché inserite nel piano di concordato omologato (R.G.
17/2016) e che sarebbero per tale ragione inesigibili.
L'art. 168 L.F. recita: “Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore”.
Ne discende il principio in base al quale devono ritenersi inefficaci o inopponibili alla procedura
(e al fallimento che alla stessa eventualmente consegua) i pagamenti effettuati dal debitore concordatario in favore dei suoi creditori al di fuori del piano concordatario e comunque in violazione della par condicio creditorum, a prescindere che tali pagamenti siano effettuati nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di concordato e la sua omologa o solo successivamente a quest'ultima.
Purtuttavia, dal chiaro disposto normativo discende che il divieto posto dalla legge fallimentare non impedisce l'esercizio delle azioni di cognizione, poiché la procedura concordataria non implica lo spossessamento del debitore, né vi è un giudizio di accertamento dei crediti, diversamente da quanto previsto in ipotesi di fallimento, in cui vige il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, con la conseguenza che qualsiasi pretesa che si voglia far valere sui beni acquisiti all'attivo deve essere azionata secondo il rito di cui all'art. 92 e segg. L.F.
La sola conseguenza, pertanto, è che, qualora il creditore agisca in via di cognizione ordinaria (o monitoria) per l'accertamento del suo credito, il titolo giudiziario eventualmente ottenuto, pur se esecutivo o provvisoriamente esecutivo, non potrà essere portato in esecuzione per il divieto di cui all'art. 168 L.F. in pendenza di concordato.
4 Al riguardo la S.C. di Cassazione, con consolidata giurisprudenza, afferma che una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo nella quale manca una fase di accertamento dello stato passivo tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12265 del 14/06/2016,
Sez. 1, Ordinanza n. 33345 del 2018).
In assenza di prova che il credito de quo – peraltro incontestato, tanto da risultare dai prospetti paga – rientri fra quelli previsti dal piano concordatario omologato (invero, la ricorrente figura nell'elenco dei creditori, con privilegio, per una serie di somme, cumulativamente riportate), non vi è dunque ostacolo all'emissione di una pronuncia di accertamento e condanna, pronuncia rispetto alla quale la lavoratrice ha un interesse attuale e concreto.
Per il periodo da gennaio 2016 in avanti, la CMR non ha né allegato, né provato di aver soddisfatto il credito accertato in capo alla ricorrente.
Per tutte le ragioni esposte, la deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente CP_1 il complessivo importo di € 8.650,03 a titolo d'indennità di coordinamento per il periodo
1/11/2015-29/02/2024, quantificato sulla base del conteggio allegato al ricorso, non specificamente contestato, detratte le sei mensilità dell'anno 2015 già corrisposte;
a tale somma si aggiungono interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, stante l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dell'importo lordo di € 8.650,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, a titolo d'indennità di coordinamento per il periodo 1/11/2015-29/02/2024;
2) condanna la al pagamento delle spese, che liquida in complessivi € 2.695,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 118,50, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Benevento, 15 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1426 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Mario Parte_1
Picca, presso il cui studio in Cervinara, via S. Marciano II Traversa, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Paolo Farina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Agata de' Goti, viale Giannelli n. 36,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2024 la ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente della operante nel settore della riabilitazione e della CP_1 rieducazione funzionale ambulatoriale e domiciliare e in regime di semiconvitto, dal
15/06/1989, con mansioni di fisioterapista e inquadramento dall'1/06/2001 nel livello DS del
CCNL;
- che all'inizio del rapporto aveva svolto le mansioni di fisioterapista, per sei ore giornaliere e trentasei ore settimanali, con orario flessibile per le prestazioni domiciliari, mentre dall'1/05/2018 la sua attività si svolgeva all'interno della struttura, con orario di lavoro part time di 24 ore settimanali, secondo vari turni;
- che con comunicazione del 14/06/2001 le erano state assegnate, a partire dall'1/06/2001, le funzioni di terapista coordinatore, con sette terapisti della riabilitazione;
Cont
- che in virtù di ciò aveva provveduto a coordinare i tecnici riabilitativi della e dell'area territoriale assegnata, a verificare e controllare l'attività svolta da un punto di vista clinico - riabilitativo, a pianificare il lavoro giornaliero, settimanale e mensile dei tecnici riabilitativi coordinati, a controllare i resoconti delle prestazioni prima della consegna nei tempi stabiliti al Servizio Prestazioni Sanitarie, a collaborare con il responsabile dell'unità operativa di
1 riferimento e con il coordinamento segreteria amministrativa per sostituzioni, ferie ecc., a collaborare con il responsabile U.O. di riferimento alla programmazione dei controlli domiciliari, da effettuarsi a cura dell'equipe multidisciplinare, a notificare per iscritto al responsabile U.O. di riferimento e alla direzione sanitaria le inadempienze, le negligenze, le assenze dei TdR coordinati, a proporre eventuali variazioni nella composizione del proprio gruppo per giustificati motivi;
- che fino al mese di maggio 2015 le era stata erogata l'indennità prevista dall'art. 62 del CCNL di categoria, mentre dall'1/06/2015 non l'aveva più ricevuta.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio la l fine di sentire “accertata la sussistenza CP_1 del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la in persona del L.R.p.t, con sede CP_1 in Sant'Agata dei Goti alla via Pennino trav. Mustilli (BN) e che dal 1.6.2001, ovvero alla data del 31.8.2001, svolgeva ed ha svolto le funzioni di coordinatore e che dal 1.6.2015 ad oggi non ha piu' ricevuto la prevista indennità di coordinamento per € 129,11 mensili, per tredici mensilità, condannare la in persona del L.R.p.t., al pagamento, in favore di essa CP_1 Parte_1 della somma di € 9.424,69, per la causale di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione sulla somma liquidata dal giorno della maturazione del diritto al soddisfo”; con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuire al procuratore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituita la chiedendo il rigetto della CP_1 domanda in quanto infondata ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione dei crediti maturati oltre il quinquennio antecedente il deposito del ricorso.
La società ha, in particolare, dedotto che l'indennità relativa alle mensilità di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e tredicesima 2015 era stata corrisposta, mentre quella relativa ai mesi di novembre e dicembre, pur inserita in busta paga, era attualmente inesigibile in quanto inclusa nel piano di concordato omologato. In ogni caso, la richiesta era infondata dal momento che alla data del 31/08/2001 la ricorrente non svolgeva alcuna attività di coordinamento. Infatti, vi era stata soltanto un'assegnazione sperimentale e per un limitato periodo di tempo delle funzioni di coordinatore (in pratica, una nomina a cui non seguiva alcuno svolgimento dell'attività di coordinamento).
La causa, ritenuto superfluo l'espletamento della prova per testi richiesta dalle parti, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La ricorrente è dipendente della resistente dal 15/06/89, con qualifica di fisioterapista e inquadramento nel livello DS del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP e all'ARIS. Con il ricorso introduttivo rivendica il pagamento dell'indennità di coordinamento prevista e disciplinata dall'art. 62 del CCNL di categoria in relazione al periodo 1/06/2015-29/02/2024, deducendo che detto emolumento, regolarmente erogato sino a maggio 2015, era stato immotivatamente sospeso da giugno 2015.
L'art. 62 del CCNL prevede che “Al personale cui è affidato l'incarico di coordinamento è riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione, un'indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di euro 129,11 per tredici mensilità; la predetta indennità di funzione
è parimenti revocabile per il venir meno della funzione. […] Alle figure professionali sopra elencate, che già svolgono funzioni al 31/8/2001 (e che a quella data svolgevano attività di coordinamento), nonché alle caposala munite di titolo anch'esse già inquadrate nella categoria D, 2 l'indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di euro 129,11 per tredici mensilità, non è soggetta a revoca da parte del datore di lavoro”.
Con nota prot. n. 166 SGE del 14/06/2001 è stato comunicato alla ricorrente il conferimento, con effetto dal 18 giugno 2001, “in via sperimentale e per un periodo di 6 mesi”, della funzione di
“terapista coordinatore” dei tecnici della riabilitazione afferenti alla unità operativa di fisiocinesiterapia, in numero di sette.
La nota indicava i compiti da svolgere (ovvero coordinare i tecnici assegnati, pianificare il loro lavoro giornaliero, settimanale e mensile, verificare e controllare l'attività svolta, controllare i resoconti delle prestazioni, collaborare con il responsabile dell'UO di riferimento, con l'ufficio personale e con il servizio prestazioni sanitarie per sostituzioni, ferie etc., notificare per iscritto eventuali inadempienze dei TdR coordinati al responsabile della UO di riferimento e alla direzione sanitaria…). A riprova dell'effettivo conferimento delle funzioni, e del relativo espletamento anche oltre il termine di sei mesi previsto dalla nota, parte ricorrente ha prodotto varia documentazione da cui risulta che la era qualificata come coordinatrice e in quanto tale partecipava all'attività Pt_1 aziendale (fra cui si segnalano in particolare una contestazione degli addebiti per negligenza nell'espletamento di tale funzione risalente all'anno 2009, comunicazioni ai terapisti di assegnazione della ricorrente come coordinatrice risalenti all'anno 2010, comunicazione nuovo elenco terapisti coordinati risalente all'anno 2009, verbali di riunioni con i coordinatori anni 2012-
2013). Vi è inoltre la sentenza n. 3996/2011 del Tribunale di Benevento sez. lavoro, nella cui motivazione si legge “dall'esito della prova testi, confortata anche dalle risultanze documentali, appare evidente che la lepore anche in epoca successiva al 2008 ha conservato l'incarico di coordinatrice…”. Infine, le buste paga relative all'anno 2015 attestano il riconoscimento dell'indennità di coordinamento, voce non più presente in quelle del 2024.
Alla luce degli elementi documentali offerti dalla ricorrente deve quindi concludersi per la sussistenza del diritto della sig.ra di percepire l'indennità di coordinamento, non Pt_1 revocabile anche in presenza del venir meno della funzione.
L'incarico di coordinamento è stato infatti conferito formalmente a giugno 2001, era in essere alla data del 31/08/2001 ed è stato espletato con continuità negli anni successivi.
La documentazione versata in atti, di provenienza aziendale, smentisce nettamente la tesi Contr difensiva di secondo la quale il conferimento dell'incarico sarebbe rimasto, di fatto, senza concreta attuazione.
Nemmeno l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente merita accoglimento.
Come è pacifico, trattandosi di differenze retributive opera il termine quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.
Quanto al momento di decorrenza, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e della successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, ogniqualvolta il rapporto di lavoro non sia connotato da stabilità reale la decorrenza dei termini di prescrizione è differita al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi nella vigenza dell'art. 18 nella formulazione anteriore alla novella del
2012, quanto alla prescrizione dei crediti retributivi, appositamente tutelati dall'art. 36 Cost., la sospensione del decorso del termine di prescrizione è la regola, l'eccezione – limitata alle ipotesi in cui sul datore di lavoro incomba l'obbligo di reintegrazione del lavoratore illegittimamente 3 licenziato – è invece la decorrenza del termine anche in pendenza del rapporto. Di conseguenza, il datore di lavoro che eccepisce la intervenuta prescrizione deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della tutela reale, e dunque il requisito dimensionale
(v. Cass. Sez. L, Sent. n. 7640 del 16/05/2012).
Da ultimo, la Cassazione (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 26246 del 06/09/2022) ha però affermato, con riguardo al mutato quadro normativo, il condivisibile principio di diritto secondo il quale “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nella fattispecie il credito azionato è relativo al periodo da giugno 2015 a febbraio 2024 e il rapporto di lavoro è tuttora in essere;
pertanto, non vi sono somme prescritte.
È, invece, fondata l'eccezione di parziale pagamento.
Ed invero, le buste paga da giugno a ottobre 2015, prodotte anche dalla ricorrente, così come quella relativa alla tredicesima 2015, includono tutte l'indennità di coordinamento di € 129,11 mensili, e gli importi netti ivi indicati risultano essere stati regolarmente corrisposti a mezzo bonifico bancario (v. copie bonifici in prod. CMR).
Pertanto, non residuano crediti per le suddette mensilità.
L'indennità di coordinamento risulta inclusa anche nelle buste paga di novembre e dicembre 2015, che la CMR afferma di non aver versato perché inserite nel piano di concordato omologato (R.G.
17/2016) e che sarebbero per tale ragione inesigibili.
L'art. 168 L.F. recita: “Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore”.
Ne discende il principio in base al quale devono ritenersi inefficaci o inopponibili alla procedura
(e al fallimento che alla stessa eventualmente consegua) i pagamenti effettuati dal debitore concordatario in favore dei suoi creditori al di fuori del piano concordatario e comunque in violazione della par condicio creditorum, a prescindere che tali pagamenti siano effettuati nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di concordato e la sua omologa o solo successivamente a quest'ultima.
Purtuttavia, dal chiaro disposto normativo discende che il divieto posto dalla legge fallimentare non impedisce l'esercizio delle azioni di cognizione, poiché la procedura concordataria non implica lo spossessamento del debitore, né vi è un giudizio di accertamento dei crediti, diversamente da quanto previsto in ipotesi di fallimento, in cui vige il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, con la conseguenza che qualsiasi pretesa che si voglia far valere sui beni acquisiti all'attivo deve essere azionata secondo il rito di cui all'art. 92 e segg. L.F.
La sola conseguenza, pertanto, è che, qualora il creditore agisca in via di cognizione ordinaria (o monitoria) per l'accertamento del suo credito, il titolo giudiziario eventualmente ottenuto, pur se esecutivo o provvisoriamente esecutivo, non potrà essere portato in esecuzione per il divieto di cui all'art. 168 L.F. in pendenza di concordato.
4 Al riguardo la S.C. di Cassazione, con consolidata giurisprudenza, afferma che una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo nella quale manca una fase di accertamento dello stato passivo tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12265 del 14/06/2016,
Sez. 1, Ordinanza n. 33345 del 2018).
In assenza di prova che il credito de quo – peraltro incontestato, tanto da risultare dai prospetti paga – rientri fra quelli previsti dal piano concordatario omologato (invero, la ricorrente figura nell'elenco dei creditori, con privilegio, per una serie di somme, cumulativamente riportate), non vi è dunque ostacolo all'emissione di una pronuncia di accertamento e condanna, pronuncia rispetto alla quale la lavoratrice ha un interesse attuale e concreto.
Per il periodo da gennaio 2016 in avanti, la CMR non ha né allegato, né provato di aver soddisfatto il credito accertato in capo alla ricorrente.
Per tutte le ragioni esposte, la deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente CP_1 il complessivo importo di € 8.650,03 a titolo d'indennità di coordinamento per il periodo
1/11/2015-29/02/2024, quantificato sulla base del conteggio allegato al ricorso, non specificamente contestato, detratte le sei mensilità dell'anno 2015 già corrisposte;
a tale somma si aggiungono interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, stante l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dell'importo lordo di € 8.650,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, a titolo d'indennità di coordinamento per il periodo 1/11/2015-29/02/2024;
2) condanna la al pagamento delle spese, che liquida in complessivi € 2.695,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 118,50, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Benevento, 15 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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