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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr.ssa Annarita PASCA - Presidente
2) Dr. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 747 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2018
TRA
(C.F. e P. IVA ), in qualità di Parte_1 P.IVA_1
cessionaria dei crediti di rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Parte_2
Del Zoppo
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_2
Cosima Corvino
-APPELLANTE- 1 NEI CONFRONTI
DI
(C.F. ), nella sua qualità di erede Controparte_1 C.F._1
della Sig.ra , rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Maci;
Persona_1
[...]
[...]
(C.F. ) e (C.F.: Parte_3 C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Maglie C.F._3
-APPELLATI-
La causa è stata decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito del deposito delle note autorizzate sostitutive della comparizione all'udienza del 27.03.205
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Investita della trattazione e decisione del presente appello, questa Corte, con ordinanza emessa in data 12.02.2025 ha rilevato:
-che, dopo l'interruzione del processo in conseguenza della morte dell'opponente, sig.ra
– dichiarata dal suo procuratore all'udienza del 23.09.2020 – lo stesso è Persona_1
stato riassunto con atto notificato agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della defunta e che, successivamente, si sono costituiti i figli di quest'ultima, e , con unica comparsa di costituzione e Parte_3 Parte_4
risposta, nonché, con separata comparsa, , il quale (solo) si è costituito “nella Controparte_1
qualità di erede di ”; Persona_1
-che e hanno chiesto di essere estromessi dal processo per difetto Pt_3 Parte_4
di legittimazione passiva, negando di essere eredi della fideiubente sig.ra , Persona_1
in quanto quest'ultima, con testamento olografo pubblicato dal notaio dr. , Persona_2
2 debitamente registrato e trascritto in Lecce il 4.08.2020 e da loro non impugnato, ha istituito erede universale il sig. (con legato in favore di Controparte_1 Parte_5
moglie di quest'ultimo);
-che dall'atto di pubblicazione di testamento olografo di - versato in atti Persona_1
- emerge che , e hanno prestato piena e Controparte_1 Parte_3 Parte_4
incondizionata acquiescenza alle disposizioni testamentarie e dichiarato di rinunziare all'azione di riduzione e ad ogni azione agli stessi eventualmente spettante in relazione al pubblicato testamento.
La Corte ha, inoltre, osservato:
- che e , in quanto legittimari totalmente pretermessi, non Parte_3 Parte_4
solo non possono considerarsi eredi della madre , ma neanche possono Persona_1
rivestire la veste di chiamati alla sua successione (Cass. 26947/2021); ed inoltre rilevato:
- che l'ipotesi di confusione fra il patrimonio della de cuius (fideiubente) e quello di
[...]
(debitore principale), quale erede universale della prima istituito per testamento, CP_1
parrebbe giustificare l'applicabilità dell'art. 1255 c.c.
Conseguentemente ha ritenuto opportuno sottoporre al contraddittorio fra le parti la suddetta questione sollevata d'ufficio, assegnando, a tal fine, termine per il deposito di apposite memorie difensive e rinviando per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 27 marzo 2025, disponendo la celebrazione nelle forme della trattazione scritta.
Acquisite le note difensive autorizzate sostitutive della comparizione in udienza, esaminatone il contenuto ed udito il relatore, la Corte, osserva che, con la dichiarazione di acquiescenza a disposizioni testamentarie resa dal sig. unitamente ai Controparte_1
germani e in occasione e nel corpo dell'atto notarile di deposito e Pt_3 Parte_4
pubblicazione del testamento olografo della sig.ra rogato il 3.08.2020 Persona_1
dal notaio dott. (in atti) e con la costituzione nel presente procedimento Persona_2
con espressa spendita della qualità di erede della sig.ra - di cui ha Persona_1
manifestato di voler coltivare l'opposizione - il sig. ha compiuto atti Controparte_1
qualificabili come accettazione di eredità (“Quando i chiamati si costituiscano in giudizio dichiarando la propria qualità di eredi dell'originario debitore, senza in alcun modo contestare l'effettiva
3 assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di titolarità passiva della pretesa, essi compiono un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede” cfr. ex multis, fra le più recenti:
Cass. 20503/2023).
Ed inoltre, dà atto che cessionaria del credito garantito Parte_1
dalla fideiussione prestata dall'opponente e posta a fondamento del Persona_1
decreto ingiuntivo opposto, considerata l'intervenuta confusione fra il patrimonio della originaria fideiubente (sig.ra ) e quello del debitore garantito (sig. Persona_1 [...]
, suo unico erede universale) , ha dichiarato di “non aver interesse a mantenere in vita la CP_1
garanzia all'epoca prestata dalla sig.ra , con conseguente estinzione per confusione nel Persona_1
patrimonio del debitore principale nei confronti del quale il decreto ingiuntivo n. 81/2013 Controparte_1
del Tribunale di Lecce è divenuto definitivo”.
Va pertanto dichiarata l'estromissione dal processo di e di e Parte_3 Parte_4
dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta riunione della qualità di fideiussore e di debitore principale nella medesima persona dell'erede Controparte_1
La peculiarità e della vicenda e la novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estromissione dal processo di e di Parte_3 Parte_4
- dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta riunione della qualità di fideiussore e di debitore principale nella persona di Controparte_1
- dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Lecce, il 27.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr.ssa Anna Rita Pasca
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