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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/09/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:
- Dott. Bruno Casciarri Presidente
- Dott. Lucio Munaro Giudice
- Dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 191-1/2025 R.G. P.U. promossa da con l'Avv. Laura Latini Parte_1
RICORRENTE nei confronti di p. iva , con sede legale in IL (Tv) piazza Europa 16 CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
***
Il Tribunale, letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
[...]
udita la relazione del giudice relatore, esaminati gli atti e le informazioni acquisite, ritenuta la validità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo ubicata in IL (Tv) la sede principale della resistente;
ritenuto, nel merito, che ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 1, 2 e 121 del d. lgs.
n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa, d'ora in poi CCII) per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale;
ritenuto che
sia un imprenditore commerciale;
CP_1
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 191-1/2025 R.G. P.U. 2 che la stessa, nemmeno costituitasi in giudizio, non abbia assolto all'onere, su di sé gravante, di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d) CCII;
ritenuto inoltre che sussista lo stato di insolvenza della resistente, quale in particolare desumibile dalla consistente esposizione debitoria nei confronti dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate;
considerato infine che l'ammontare dei debiti esigibili, quali emersi dalla documentazione prodotta dal ricorrente nonché dalle informazioni acquisite, supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di p. iva , CP_1 P.IVA_1
con sede legale in IL (Tv) piazza Europa 16; nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale Giudice Delegato per la procedura;
nomina la dott.ssa quale Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello Persona_1
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCIII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 191-1/2025 R.G. P.U. 3 ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 16 dicembre 2025 ore 10:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Treviso, 4 settembre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Clarice Di Tullio dott. Bruno Casciarri
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 191-1/2025 R.G. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:
- Dott. Bruno Casciarri Presidente
- Dott. Lucio Munaro Giudice
- Dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 191-1/2025 R.G. P.U. promossa da con l'Avv. Laura Latini Parte_1
RICORRENTE nei confronti di p. iva , con sede legale in IL (Tv) piazza Europa 16 CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
***
Il Tribunale, letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
[...]
udita la relazione del giudice relatore, esaminati gli atti e le informazioni acquisite, ritenuta la validità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo ubicata in IL (Tv) la sede principale della resistente;
ritenuto, nel merito, che ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 1, 2 e 121 del d. lgs.
n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa, d'ora in poi CCII) per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale;
ritenuto che
sia un imprenditore commerciale;
CP_1
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 191-1/2025 R.G. P.U. 2 che la stessa, nemmeno costituitasi in giudizio, non abbia assolto all'onere, su di sé gravante, di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d) CCII;
ritenuto inoltre che sussista lo stato di insolvenza della resistente, quale in particolare desumibile dalla consistente esposizione debitoria nei confronti dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate;
considerato infine che l'ammontare dei debiti esigibili, quali emersi dalla documentazione prodotta dal ricorrente nonché dalle informazioni acquisite, supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di p. iva , CP_1 P.IVA_1
con sede legale in IL (Tv) piazza Europa 16; nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale Giudice Delegato per la procedura;
nomina la dott.ssa quale Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello Persona_1
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCIII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 191-1/2025 R.G. P.U. 3 ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 16 dicembre 2025 ore 10:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Treviso, 4 settembre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Clarice Di Tullio dott. Bruno Casciarri
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 191-1/2025 R.G. P.U.