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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5855 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24495/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 24495/2024 promossa da:
nata in [...] l'[...], e nata in CP_1 Parte_1 Albania l'11.9.2006, rappresentate e difese nel presente giudizio dall'Avv. GENNARO SANTORO ( ); C.F._1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_2 Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per coesione familiare Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 07/06/2024 la ricorrente CP_1 esponeva che aveva tentato più volte di richiedere presso lo Sportello Immigrazione della Questura di un permesso di soggiorno per motivi familiari, CP_2 nell'interesse suo e della figlia al tempo minorenne, in ragione Parte_1 della presenza sul territorio nazionale del figlio, titolare di un Parte_2 permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
che la Questura aveva sempre rifiutato di formalizzare la suddetta domanda, e solo in data 08/02/2023, accompagnata dall'operatore legale Mattia Di Gregorio, la sua domanda era stata acquisita ma arbitrariamente riqualificata in una richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale;
che, dopo numerosi solleciti, il 10/05/2024 le era stato notificato un provvedimento di rigetto fondato sul parere negativo della
Commissione Territoriale, che doveva considerarsi illegittimo in primo luogo perché non era stata neanche esaminata la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari, rispetto alla quale era stata allegata tutta la documentazione utile ad attestare la sussistenza dei presupposti, ed in secondo luogo perché il diniego della protezione speciale era stato fondato su riferimenti erronei e non pertinenti al caso in esame, senza prendere in considerazione, anche al solo fine dell'inserimento sul territorio nazionale, la presenza del familiare la possibilità di Persona_1 disporre di una sistemazione alloggiativa e il fatto che la figlia, al tempo minorenne, era iscritta a scuola;
pertanto, una corretta istruttoria avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a rilasciare quantomeno un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Chiedevano dunque in via principale il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare o, in via subordinata, un permesso per protezione speciale. A sostegno della domanda è stata depositata documentazione lavorativa e dichiarazione dei redditi relativa al figlio;
certificazione di idoneità alloggiativa di immobile sito in BA NA (RM); estratto di nascita e documentazione scolastica relativa alla ricorrente relazione dell'operatore legale Parte_1 sull'accompagnamento in Questura. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono. Preliminarmente deve rilevarsi l'illegittimità della condotta tenuta dell'amministrazione resistente, la quale come rappresentato dalle ricorrenti e non contestato dal , aveva arbitrariamente omesso di ricevere la domanda di CP_2 permesso di soggiorno per coesione familiare che le stesse avrebbero voluto avanzare. Tale circostanza risulta anche confermata dalla relazione dell'operatore legale Mattia Di Gregorio allegata al ricorso, nella quale era stato dato atto del rifiuto del personale della Questura.
Il vaglio della domanda di un permesso di soggiorno per coesione familiare è stato dunque volutamente omesso dall'amministrazione resistente, che l'aveva arbitrariamente riformulata in una domanda di protezione speciale e si era pronunciata solo su di essa.
Ebbene, si ritiene che la domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari avanzata dalla sig.ra madre di titolare di un permesso di CP_1 Parte_2 soggiorno per motivi di lavoro, sia fondata (la sussistenza del legame di parentela non è stato oggetto di contestazione né in fase amministrativa né nel presente giudizio, pertanto deve ritenersi fatto provato ex art.115 c.p.c.). L'art.30 comma 1 lett. c) subordina il rilascio di tale permesso alla sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento con cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia.
Devono dunque richiamarsi i requisiti stabiliti dall'art.29 comma 1 lett.d) del D.lvo. 286/1998, in forza del quale lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per il genitore infrasessantacinquenne a carico qualora questo non abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza.
Nel caso in esame la sig.ra nata in [...] il [...], non ha un CP_1 proprio reddito in Italia e vive a carico del figlio, che è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato grazie al quale percepisce un reddito annuale pari a circa € 22.000,00 (v. buste paga e certificazione unica in atti), ampiamente superiore a quello richiesto dall'art.29 comma 3 lett.b) D.lgs. 286/98 per il ricongiungimento di un familiare (non inferiore all'importo dell'assegno sociale- per il 2024 pari a € 6.947,00- da aumentare della metà per ogni persona da ricongiungere); parte ricorrente ha inoltre depositato il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato al figlio dal Comune di BA NA (RM), relativo ad un immobile sito in Via Venezia conforme ad accogliere un massimo di cinque persone. A fronte della sussistenza di tali presupposti e dell'assenza di altri figli nel paese d'origine si ritiene che la sua domanda di un permesso per motivi familiari sia fondata.
Per ciò che attiene alla figlia, deve rilevarsi che la stessa, al momento della formalizzazione della domanda di permesso era ancora minorenne, pertanto in forza dell'art. 31 del D.lgs 286/98 avrebbe seguito la condizione giuridica della madre ottenendo un permesso di soggiorno per coesione familiare valido sino al compimento dei diciotto anni.
La ricorrente è però divenuta maggiorenne nelle more del presente giudizio (è stata regolarmente depositata nuova procura da lei rilasciata al difensore) pertanto non potrebbe più seguire la condizione giuridica della madre, sicché l'eventuale ordine di rilasciarle un permesso di soggiorno per coesione familiare in forza dell'art.31 TUI non sarebbe idoneo a soddisfare effettivamente l'interesse fatto valere nel presente giudizio, in quanto il permesso così ottenuto potrebbe esserle revocato per il venir meno del requisito della minore età; né la ricorrente potrebbe ottenere il suddetto titolo in virtù della presenza del fratello regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, laddove tale legame familiare non è tra quelli che l'art.29 valorizza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Si ritiene invece che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
La domanda era stata formalizzata in data 08/02/2023 pertanto deve trovare applicazione la disciplina dettata dal D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, che ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7, la quale prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_2
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_3
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e EL c. Italia [GC], § 159). La Per_4 CP_3 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_5
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_2 Per_6 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_7 LE c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_8 Per_9 Per_10 commerciali ( e AT Oy c. Finlandia GC). Parte_3 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie la ricorrente, stabilitasi in Italia quando era ancora minorenne, ha avviato sul territorio nazionale un percorso scolastico presso l'Istituto professionale per servizi alberghieri e ristorazione di BA NA (RM), come documentato dal certificato di iscrizione in atti;
in Italia è inoltre presente il suo nucleo familiare (il fratello e la madre) e la stessa può disporre di una sistemazione alloggiativa e del sostegno economico del fratello. Si ritiene dunque necessario garantire tutela al percorso d'istruzione avviato e ai legami familiari della ricorrente sul territorio nazionale, circostanze che inducono a concludere che un suo rimpatrio in Albania sarebbe lesivo del suo diritto alla vita privata e familiare.
Alla luce di quanto detto in favore di deve dunque essere Parte_1 disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore costituito che ha dichiaato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale:
-accoglie la domanda principale in favore della ricorrente nata in CP_1 Albania l'08/05/1980 e per l'effetto dispone il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per coesione familiare con il figlio Parte_2
-accoglie la domanda subordinata in favore della ricorrente e per Parte_1
l'effetto riconosce il suo diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale, disponendo la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle CP_2 ricorrenti, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Gennaro Santoro, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2025
LA GIUDICE
Silvia Albano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 24495/2024 promossa da:
nata in [...] l'[...], e nata in CP_1 Parte_1 Albania l'11.9.2006, rappresentate e difese nel presente giudizio dall'Avv. GENNARO SANTORO ( ); C.F._1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_2 Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per coesione familiare Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 07/06/2024 la ricorrente CP_1 esponeva che aveva tentato più volte di richiedere presso lo Sportello Immigrazione della Questura di un permesso di soggiorno per motivi familiari, CP_2 nell'interesse suo e della figlia al tempo minorenne, in ragione Parte_1 della presenza sul territorio nazionale del figlio, titolare di un Parte_2 permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
che la Questura aveva sempre rifiutato di formalizzare la suddetta domanda, e solo in data 08/02/2023, accompagnata dall'operatore legale Mattia Di Gregorio, la sua domanda era stata acquisita ma arbitrariamente riqualificata in una richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale;
che, dopo numerosi solleciti, il 10/05/2024 le era stato notificato un provvedimento di rigetto fondato sul parere negativo della
Commissione Territoriale, che doveva considerarsi illegittimo in primo luogo perché non era stata neanche esaminata la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari, rispetto alla quale era stata allegata tutta la documentazione utile ad attestare la sussistenza dei presupposti, ed in secondo luogo perché il diniego della protezione speciale era stato fondato su riferimenti erronei e non pertinenti al caso in esame, senza prendere in considerazione, anche al solo fine dell'inserimento sul territorio nazionale, la presenza del familiare la possibilità di Persona_1 disporre di una sistemazione alloggiativa e il fatto che la figlia, al tempo minorenne, era iscritta a scuola;
pertanto, una corretta istruttoria avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a rilasciare quantomeno un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Chiedevano dunque in via principale il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare o, in via subordinata, un permesso per protezione speciale. A sostegno della domanda è stata depositata documentazione lavorativa e dichiarazione dei redditi relativa al figlio;
certificazione di idoneità alloggiativa di immobile sito in BA NA (RM); estratto di nascita e documentazione scolastica relativa alla ricorrente relazione dell'operatore legale Parte_1 sull'accompagnamento in Questura. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono. Preliminarmente deve rilevarsi l'illegittimità della condotta tenuta dell'amministrazione resistente, la quale come rappresentato dalle ricorrenti e non contestato dal , aveva arbitrariamente omesso di ricevere la domanda di CP_2 permesso di soggiorno per coesione familiare che le stesse avrebbero voluto avanzare. Tale circostanza risulta anche confermata dalla relazione dell'operatore legale Mattia Di Gregorio allegata al ricorso, nella quale era stato dato atto del rifiuto del personale della Questura.
Il vaglio della domanda di un permesso di soggiorno per coesione familiare è stato dunque volutamente omesso dall'amministrazione resistente, che l'aveva arbitrariamente riformulata in una domanda di protezione speciale e si era pronunciata solo su di essa.
Ebbene, si ritiene che la domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari avanzata dalla sig.ra madre di titolare di un permesso di CP_1 Parte_2 soggiorno per motivi di lavoro, sia fondata (la sussistenza del legame di parentela non è stato oggetto di contestazione né in fase amministrativa né nel presente giudizio, pertanto deve ritenersi fatto provato ex art.115 c.p.c.). L'art.30 comma 1 lett. c) subordina il rilascio di tale permesso alla sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento con cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia.
Devono dunque richiamarsi i requisiti stabiliti dall'art.29 comma 1 lett.d) del D.lvo. 286/1998, in forza del quale lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per il genitore infrasessantacinquenne a carico qualora questo non abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza.
Nel caso in esame la sig.ra nata in [...] il [...], non ha un CP_1 proprio reddito in Italia e vive a carico del figlio, che è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato grazie al quale percepisce un reddito annuale pari a circa € 22.000,00 (v. buste paga e certificazione unica in atti), ampiamente superiore a quello richiesto dall'art.29 comma 3 lett.b) D.lgs. 286/98 per il ricongiungimento di un familiare (non inferiore all'importo dell'assegno sociale- per il 2024 pari a € 6.947,00- da aumentare della metà per ogni persona da ricongiungere); parte ricorrente ha inoltre depositato il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato al figlio dal Comune di BA NA (RM), relativo ad un immobile sito in Via Venezia conforme ad accogliere un massimo di cinque persone. A fronte della sussistenza di tali presupposti e dell'assenza di altri figli nel paese d'origine si ritiene che la sua domanda di un permesso per motivi familiari sia fondata.
Per ciò che attiene alla figlia, deve rilevarsi che la stessa, al momento della formalizzazione della domanda di permesso era ancora minorenne, pertanto in forza dell'art. 31 del D.lgs 286/98 avrebbe seguito la condizione giuridica della madre ottenendo un permesso di soggiorno per coesione familiare valido sino al compimento dei diciotto anni.
La ricorrente è però divenuta maggiorenne nelle more del presente giudizio (è stata regolarmente depositata nuova procura da lei rilasciata al difensore) pertanto non potrebbe più seguire la condizione giuridica della madre, sicché l'eventuale ordine di rilasciarle un permesso di soggiorno per coesione familiare in forza dell'art.31 TUI non sarebbe idoneo a soddisfare effettivamente l'interesse fatto valere nel presente giudizio, in quanto il permesso così ottenuto potrebbe esserle revocato per il venir meno del requisito della minore età; né la ricorrente potrebbe ottenere il suddetto titolo in virtù della presenza del fratello regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, laddove tale legame familiare non è tra quelli che l'art.29 valorizza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Si ritiene invece che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
La domanda era stata formalizzata in data 08/02/2023 pertanto deve trovare applicazione la disciplina dettata dal D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, che ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7, la quale prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_2
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_3
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e EL c. Italia [GC], § 159). La Per_4 CP_3 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_5
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_2 Per_6 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_7 LE c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_8 Per_9 Per_10 commerciali ( e AT Oy c. Finlandia GC). Parte_3 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie la ricorrente, stabilitasi in Italia quando era ancora minorenne, ha avviato sul territorio nazionale un percorso scolastico presso l'Istituto professionale per servizi alberghieri e ristorazione di BA NA (RM), come documentato dal certificato di iscrizione in atti;
in Italia è inoltre presente il suo nucleo familiare (il fratello e la madre) e la stessa può disporre di una sistemazione alloggiativa e del sostegno economico del fratello. Si ritiene dunque necessario garantire tutela al percorso d'istruzione avviato e ai legami familiari della ricorrente sul territorio nazionale, circostanze che inducono a concludere che un suo rimpatrio in Albania sarebbe lesivo del suo diritto alla vita privata e familiare.
Alla luce di quanto detto in favore di deve dunque essere Parte_1 disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore costituito che ha dichiaato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale:
-accoglie la domanda principale in favore della ricorrente nata in CP_1 Albania l'08/05/1980 e per l'effetto dispone il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per coesione familiare con il figlio Parte_2
-accoglie la domanda subordinata in favore della ricorrente e per Parte_1
l'effetto riconosce il suo diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale, disponendo la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle CP_2 ricorrenti, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Gennaro Santoro, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2025
LA GIUDICE
Silvia Albano