Articolo 1 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 2
Versione
20 settembre 1975
Art. 1.
L' articolo 45 del codice civile , approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 45 - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. - Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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