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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/04/2024, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2833 del R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 26.3.24, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caputo;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Pierluigi Nucci;
NUCCI PIERLUIGI;
APPELLATI
Oggetto: sinistro stradale;
appello a sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 162/2023.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, esercitando l'azione ex art. 149 D.L.vo 209/05, ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di pace di Cosenza per ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi in San Giovanni in Fiore, sulla via Monte Botte Donato, in data 27.1.16, deducendo che, nell'occasione, l'autovettura
Honda Jazz, tg. DT736RF, condotta da , ma di proprietà di Persona_1 CP_2
, ha tamponato l'autovettura Chevrolet Matiz, tg. DR571SK, di sua proprietà, e che
[...] il conducente della stessa, a causa dell'urto, ha perso il controllo del mezzo il quale ha impattato contro uno spartitraffico in blocchi di cemento, riportando danni quantificati in €
3.175,00 ha resistito alla domanda. Controparte_1
pagina 1 di 2 Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace ha accolto parzialmente la domanda, condannando la compagnia assicuratrice al pagamento della somma di €
350,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, in favore dell'attore.
Avverso tale decisione propone appello il deducendo l'erronea valutazione della Pt_1
dinamica del sinistro, che il giudice di pace ha scisso in due distinte fasi.
La compagnia assicuratrice resiste al gravame.
Facendo seguito al rilievo ufficioso formulato all'udienza del 19.12.23, al quale ha aderito l'appellante, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio.
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del D.L.vo 209/05 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, come nel caso di specie, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso D.L.vo, posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta (cfr. Cass. 4994/23, 7755/20).
Nella specie, il preteso responsabile del sinistro non è stato evocato in giudizio.
Il rilevato vizio impone la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., innanzi al quale la stessa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
La natura del rilievo fondante la decisione e il carattere ufficioso dello stesso giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- rimette la causa al giudice di pace di Cosenza;
- compensa le spese processuali.
Cosenza, 4.4.2024
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2833 del R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 26.3.24, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caputo;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Pierluigi Nucci;
NUCCI PIERLUIGI;
APPELLATI
Oggetto: sinistro stradale;
appello a sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 162/2023.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, esercitando l'azione ex art. 149 D.L.vo 209/05, ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di pace di Cosenza per ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi in San Giovanni in Fiore, sulla via Monte Botte Donato, in data 27.1.16, deducendo che, nell'occasione, l'autovettura
Honda Jazz, tg. DT736RF, condotta da , ma di proprietà di Persona_1 CP_2
, ha tamponato l'autovettura Chevrolet Matiz, tg. DR571SK, di sua proprietà, e che
[...] il conducente della stessa, a causa dell'urto, ha perso il controllo del mezzo il quale ha impattato contro uno spartitraffico in blocchi di cemento, riportando danni quantificati in €
3.175,00 ha resistito alla domanda. Controparte_1
pagina 1 di 2 Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace ha accolto parzialmente la domanda, condannando la compagnia assicuratrice al pagamento della somma di €
350,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, in favore dell'attore.
Avverso tale decisione propone appello il deducendo l'erronea valutazione della Pt_1
dinamica del sinistro, che il giudice di pace ha scisso in due distinte fasi.
La compagnia assicuratrice resiste al gravame.
Facendo seguito al rilievo ufficioso formulato all'udienza del 19.12.23, al quale ha aderito l'appellante, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio.
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del D.L.vo 209/05 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, come nel caso di specie, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso D.L.vo, posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta (cfr. Cass. 4994/23, 7755/20).
Nella specie, il preteso responsabile del sinistro non è stato evocato in giudizio.
Il rilevato vizio impone la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., innanzi al quale la stessa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
La natura del rilievo fondante la decisione e il carattere ufficioso dello stesso giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- rimette la causa al giudice di pace di Cosenza;
- compensa le spese processuali.
Cosenza, 4.4.2024
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 2 di 2