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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1203/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 30/10/2024
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. TIRALE PIERLUIGI e dall'avv. OGGETTO: Pt_1
Vendita di cose immobili
, elettivamente domiciliato in VIA MORETTO, 12 BRESCIA Parte_2
presso il difensore avv. TIRALE PIERLUIGI
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AMBROSETTI LUCA, elettivamente domiciliata in CORSO BONOMELLI, 72
25038 ROVATO presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n.1798/2022 del Tribunale di Brescia prima sezione in pagina 1 di 12 data 27/06/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: in via principale, dichiarata la nullità della sentenza del Tribunale
di Brescia n. 1728/2022, in persona del Giudice Unico dott.ssa Elisabetta
Sampaolesi, pubblicata in data 29.06.2022 e, in ogni caso, in totale riforma della
stessa, accogliere le seguenti conclusioni proposte nel giudizio di primo grado
“Ogni contraria eccezione e deduzione disattesa;
in via principale e nel merito,
occorrendo anche in via riconvenzionale, accertato il ritardato adempimento della
società ingiungente nell'evasione degli ordini indicati in narrativa, dichiarare tenuta
e condannare la società (C.F. e P.IVA Controparte_1
)al risarcimento dei danni causati alla società appellante e P.IVA_1 Parte_1
quantificati nella somma di € 15.126,40 e con espressa riserva d'integrazione e, per
l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla società appellata a saldo della fattura n.
295 del 28.05.2018, ovvero determinando anche in via equitativa la minor somma
che risulterà dovuta all'esito del giudizio”; per l'effetto e sempre in via principale,
condannare a restituire a la somma di € 27.291,27 corrisposta CP_1 Pt_1
all'esito del giudizio di primo grado, maggiorata di rivalutazione e interessi legali
dal 25.07.2022 al saldo;
in via istruttoria, si ribadisce l'eccezione di nullità a testimoniare del sig. CP_2
e si reiterano le istanze formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n.
[...]
3 c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado;
in ogni caso, spese e compenso professionale del doppio grado del giudizio rifusi,
maggiorate di rimborso forfettario, iva e cpa..
pagina 2 di 12 Dell'appellato: In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla avverso la Sentenza n. 1798/2022 del Parte_1
29/06/2022 emessa dal Tribunale di Brescia – Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, per
violazione dei requisiti di cui all'art. 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni di cui alla
parte in diritto del presente atto;
In via principale e nel merito: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, tutte
nessuna esclusa, rigettare l'appello proposto da per tutti i motivi di cui Parte_1
in narrativa, e, per l'effetto, confermarsi integralmente la Sentenza n. 1798/2022
pubbl. il 29/06/2022 – R.G. n. 6452/2019 – Repert. n. 3682/2022 del 29/06/2022
emessa dal Tribunale di Brescia – Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi;
In via istruttoria: respingersi l'eccezione di nullità a testimoniare del sig. CP_2
e dichiarare l'inammissibilità dei mezzi di prova richiesti da parte avversa.
[...]
Solo per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori richiesti
dalla difesa di , si reiterano le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex Pt_1
art. 186 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. depositate nel primo grado di giudizio.
In ogni caso: spese di causa, diritti ed onorari interamente rifusi per entrambi i
gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione del 29/04/2019 chiedeva la revoca del Pt_1
decreto ingiuntivo n. 1205/2019 del Tribunale di Brescia con il quale le era stato ingiunto di pagare a favore di unipersonale la somma di € 28.548.oltre CP_1
interessi spese a saldo della fattura n. 295 del 28/05/2018.
pagina 3 di 12 Deduceva l'opponente che:
nei mesi di gennaio e febbraio 2018 aveva ordinato all'opposta la lavorazione di matrici mobili, concordando tassative date di consegna, dovendo a sua volta eseguire lavorazioni prima della tassativa consegna al cliente finale;
non rispettava i termini concordati, soprattutto in relazione alle CP_1
commesse codici 30CS00102 e 30CS00107 in riferimento agli ordini (doc. 4):
420 del 15.02.2001 (termine di consegna 26.04.2018, evaso il 3.05.2018);
55 del 10.01.2018 (termine di consegna 26.02.2018, evaso il 5/7.03.2018);
419 del 15.02.2018 (termine di consegna 19.04.2018, evaso il 3/17.05.2018);
il conseguente ritardo si era riverberato nei confronti della cliente finale che aveva formulato espressa riserva di addebitarle costi per il danno subito;
era pertanto stata costretta (doc.6) ad esternalizzare alcune lavorazioni (per €
13.888,00) e a ricorrere ad ore di lavoro straordinario del proprio personale (per €
1.238,40), somme che dovevano esserle riconosciute e stornate da quanto ancora dovuto a saldo delle lavorazioni rese da controparte.
Si costituiva la società opposta che contestava le avverse eccezioni insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare negava che tra le parti fosse mai stato concordata preventivamente o pattuita alcuna data di riconsegna dei pezzi ultimati, precisando che comunque le commesse erano state consegnate nei tempi standard riferibili alla tipologia di lavorazione richiesta.
pagina 4 di 12 Precisava inoltre che le consegne erano state accettate senza che fosse sollevata contestazione, fino al momento (25/09/2018) dell'approssimarsi della scadenza della seconda Riba a saldo della fattura azionata.
All'udienza del 19.09.2019 parte attrice opponente consegnava banco judicis assegno circolare dell'importo di € 13.421,60 a parte convenuta che lo accettava trattenendolo come acconto sul maggior importo dovuto.
La causa era istruita documentalmente e con l'escussione di prove orali.
Con la sentenza gravata rigettava l'opposizione proposta da e tenuto conto Pt_1
dell'estinzione parziale avvenuta in corso di causa revocava il decreto ingiuntivo condannando l'opponente a pagare la residua somma di € 15.126,40, oltre interessi di mora dalla data di scadenza della fattura al saldo e rimborso delle spese di lite e di quelle liquidate nella fase monitoria.
Rilevava il giudice che:
nessuna contestazione era stata sollevata in ordine all'esistenza del contratto ed al mancato pagamento del saldo, avendo la debitrice eccepito solo parziale inadempimento legato a ritardo nella consegna della merce;
la pattuizione di tassative date di consegna non era emersa dall'istruttoria, al riguardo con la mail 27/04/2018 inviata a si era limitata a chiedere Pt_1 CP_1
indicazioni sulla tempistica onde organizzare le fasi di lavoro successive;
anche volendo ammettere l'esistenza di un termine, questo non poteva definirsi essenziale, non erano state trasmesse formali comunicazioni di messa in mora, le lavorazioni erano state accettate, nessuna contestazione era stata sollevata neppure al pagina 5 di 12 recepimento della fattura, il cui primo acconto, con scadenza 15/09/2018, era stato regolarmente pagato;
carente era anche la prova degli asseriti danni, il loro ammontare ed il nesso causale con il presunto ritardo.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande tutte già Pt_1
svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 30/10/2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. assumendo che il
Tribunale, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, avesse emesso un provvedimento diverso da quello richiesto e, segnatamente, avesse pronunciato su di una domanda, di risoluzione del contratto per inadempimento, che non era mai stata proposta.
Fa rilevare di non avere mai sollevato contestazioni in ordine al profilo tecnico delle lavorazioni effettuate da di non aver mai rifiutato la prestazione da CP_1
quest'ultima offerta e di non aver mai chiesto la risoluzione del contratto.
Con il secondo motivo denuncia erronea valutazione delle prove documentali ed orali.
pagina 6 di 12 In particolari ritiene che il Tribunale abbia travisato la comunicazione mail del
27.04.2018 inviata da di a (“Ciao, ok Parte_3 Pt_1 Persona_1
grazie, ricordati di inviarmi la tempistica delle 4 matrici mobili che avete in finitura
30CS00107 Ne abbiamo bisogno per organizzare i lavori di erosione ecc” -doc. 1 fs omettendo l'esame di tutti gli altri documenti depositati e le testimonianze CP_1
assunte nel corso del giudizio di primo grado.
Le mail (doc. 5 fs Sapp) scambiate tra le parti dimostrerebbero che era stato contestato a non solo il ritardo rispetto alle tempistiche concordate, ma CP_1
anche la mancata comunicazione dei nuovi prevedibili tempi di consegna ed il conseguente ritardato montaggio dello stampo da parte di Pt_1
Rileva che i testi (ud. 10.09.2020) e (ud. Testimone_1 Parte_3
23.02.2021) confermavano i capitoli di prova nella memoria ex art. 183 e quindi i termini concordati ed i giorni di ritardo nella consegna (vd foglio-doc. 4).
Con il terzo motivo l'appellante lamenta poi difetto assoluto di motivazione, ove il giudice di primo grado non esplicitava alcuna ragione per cui riteneva non provati l'esistenza del danno, il suo ammontare e il nesso di causalità, senza fare riferimento alle allegazioni delle parti e alle risultanze istruttorie.
Evidenzia che non sono stati considerati i documenti a riprova dei costi aggiuntivi sostenuti per ore di lavoro straordinario eseguite dai suoi dipendenti (per € 1.238,40)
e per lavorazioni commesse all'esterno (per € 13.888,00) alle società CP_3
Linea Stampi snc e L.S. Meccanica s.r.l., avendo dovuto riorganizzare il
[...]
proprio planning produttivo interno, dovendo far fronte anche all'esecuzione di commesse in scadenza per altri clienti. pagina 7 di 12 Richiama anche la testimonianza del teste di parte avversa che CP_2
confermava che a causa di un danno di un macchinario non aveva potuto CP_1
procedere al solito scaglionamento settimanale avendo poi trovato un accordo su nuove date di consegna.
Con il quarto motivo lamenta infine vizio di violazione e falsa applicazione dei principi di cui all'art. 1218 c.c. in base ai quali il ricevimento della prestazione non pregiudica l'azione di risarcimento del danno derivato dall'inesatto (ritardato) senza che sia necessario, quale presupposto dell'azione, che si tratti di danno “rilevante”.
Insiste quindi per il riconoscimento di un danno pari ad € 15.126,40.
***
Il primo motivo è infondato.
Nell'atto di opposizione la difesa di deduceva che “ si è resa Pt_1 CP_1
parzialmente inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto intercorso tra
le parti, restituendo in ritardo la merce consegnata in conto lavorazione e
causandole, in tal modo, un grave danno economico .. stante l'inadempimento della
opposta, è legittimo il rifiuto della società di provvedere al residuo pagamento Pt_1
delle lavorazioni commesse e di ottenere il risarcimento per il danno subito in
conseguenza del ritardato adempimento della società . CP_1
Ciò premesso e considerato che la sentenza gravata non contiene alcuna statuizione relativa alla declaratoria di risoluzione del contratto, a fronte dell'eccezione di inadempimento, sollevata da parte opponente/appellante, committente delle opere,
convenuta in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo, il primo pagina 8 di 12 giudice riteneva, correttamente, che gravasse sull'appaltatore provare l'esatto adempimento ( cfr. Cass. 1701/2025) e, all'esito dell'istruttoria espletata, accertava che tale onere era stato assolto in quanto: 1) le prestazioni rese da non erano CP_1
mai state contestate sotto il profilo tecnico;
2) la pattuizione relativa a tassative date di consegna non era stata provata;
3) nessuna comunicazione di messa in mora, per i pretesi ritardi nelle consegne, era mai stata comunicata da a Pt_1 CP_1
Il secondo motivo, con cui si censura l'omesso esame ed il travisamento delle risultanze istruttorie ( prove orali e documentali) è infondato.
Il teste confermava il documento 4) prodotto dall'appellante costituito, Tes_1
come riferito dallo stesso teste da “ un elenco che io stesso avevo chiesto di
predisporre e proviene dal nostro gestionale, è un estratto;
ADR: ero presente
quando sono state concordate le date di consegna, indicate”.
Tuttavia, benchè si possa ritenere provato – attraverso tale deposizione – che fosse stato predisposto un “ planning” per le lavorazioni che doveva effettuare CP_1
non è provato che i tempi assegnati per dette lavorazioni fossero stati intesi dalle parti se non essenziali, almeno improrogabili in ragione degli accordi intercorsi.
In altri termini, non è stata fornita la prova in giudizio che, in ragione degli accordi intercorsi, delle espressioni adoperate dai contraenti, della natura e dell'oggetto del contratto lo “ sforamento” dei termini determinasse l'inutilità sul piano economico della prestazione contemplata nell'appalto.
Nessuno dei testi escussi ha fatto riferimento al fatto che, al momento dell'ordine ( e non successivamente) i termini assegnati per le lavorazioni dovessero essere posti in pagina 9 di 12 relazione con il termine di consegna del prodotto finito al cliente finale di guisa che il superamento di detti termini avrebbe comportato ulteriori esborsi di danaro per la committente o l'inutilità della prestazione.
Quanto alle comunicazioni tra le parti deve evidenziarsi che di Parte_3
con la mail del 27.04.2018 (Ciao, ok grazie, ricordati di inviarmi la Pt_1
tempistica delle 4 matrici mobili che avete in finitura 30CS00107. Ne abbiamo
bisogno per organizzare i lavori di erosione ecc-doc. 1 fs , si limitava a CP_1
chiedere a un aggiornamento sulla data orientativa in cui tale Persona_1
consegna sarebbe potuta avvenire.
Nella mail successiva del 28/04/2018 della chiedeva un Testimone_1 Pt_1
incontro a per capire quando poteva ricevere tutti i pezzi ordinati e pur CP_1
lamentando sconvolgimenti nel planning di produzione e possibili ritardi nella consegna al cliente finale, va detto che in essa non si rinviene alcuna formale messa in mora (doc. 2 fs . CP_1
Lo stesso dicasi nella successiva mail del 30/04/2018 (doc.4) ove sempre , Tes_1
facendo seguito all'incontro avuto ed alle date scaglionate (03/05; 11/05; 15/05;
18/05) indicate da per il ritiro finale della merce, si limitava ad esortare CP_1
l'appellata a fare di meglio, ottenendo (come dimostrato dal riepilogo depositato)
l'ultimazione delle consegne anticipata di qualche giorno (03/05;09/05; 17/05).
Nessuna contestazione seguiva alla consegna della merce e neppure al ricevimento della fattura n.295 del 28/05/2018 (€ 57.096-doc.5) la cui prima Riba con scadenza
15/09/2018 veniva pagata regolarmente.
pagina 10 di 12 Solo all'approssimarsi della scadenza della seconda Riba, con mail del 25/09/2018,
comunicava l'intenzione di di non voler saldare il debito Tes_1 Pt_1
paventando ingenti costi (da lui stimati in 30/40 mila euro) che il cliente finale avrebbe loro addebitato per il ritardo, oltre ai costi extra, a suo dire, già sostenuti (ma nemmeno elencati e quantificati) per ovviare all'inconveniente.
Il terzo motivo è infondato.
L'opponente/appellante non ha in alcun modo provato né tantomeno dedotto che la committente finale le avesse richiesto un risarcimento danni per il presunto ritardo nell'ultimazione dei lavori.
Quanto poi ai dedotti costi extra va sottolineato che:
il fatto che gli operai abbiano svolto (nel maggio 2018) ore straordinarie, non è di per sè significativo, in mancanza di un effettivo confronto delle ore lavorate nelle altre mensilità, ben potendo evidentemente ciò essere dettato dalle scelte aziendali e dai periodi in cui la società aveva ricevuto un maggior numero di commesse;
lo stesso dicasi per le lavorazioni di lucidatura (che non rientravano nell'attività
demandata a compiute da ditte terze, per le quali non è stata dimostrata né CP_1
l'eccezionalità dell'evento, né l'eventuale maggiorazione di costi dovuti ad eventuali urgenze, tantopiù che, come risulta dalle fatture prodotte, solo una minima parte riguardava i pezzi (identificati con 30CS00107). CP_1
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in pagina 11 di 12 conformità ai criteri 5.200 sino ad euro 26.000)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n.1798/2022 del Tribunale di
Brescia prima sezione in data 27/06/2022 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1203/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 30/10/2024
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. TIRALE PIERLUIGI e dall'avv. OGGETTO: Pt_1
Vendita di cose immobili
, elettivamente domiciliato in VIA MORETTO, 12 BRESCIA Parte_2
presso il difensore avv. TIRALE PIERLUIGI
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AMBROSETTI LUCA, elettivamente domiciliata in CORSO BONOMELLI, 72
25038 ROVATO presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n.1798/2022 del Tribunale di Brescia prima sezione in pagina 1 di 12 data 27/06/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: in via principale, dichiarata la nullità della sentenza del Tribunale
di Brescia n. 1728/2022, in persona del Giudice Unico dott.ssa Elisabetta
Sampaolesi, pubblicata in data 29.06.2022 e, in ogni caso, in totale riforma della
stessa, accogliere le seguenti conclusioni proposte nel giudizio di primo grado
“Ogni contraria eccezione e deduzione disattesa;
in via principale e nel merito,
occorrendo anche in via riconvenzionale, accertato il ritardato adempimento della
società ingiungente nell'evasione degli ordini indicati in narrativa, dichiarare tenuta
e condannare la società (C.F. e P.IVA Controparte_1
)al risarcimento dei danni causati alla società appellante e P.IVA_1 Parte_1
quantificati nella somma di € 15.126,40 e con espressa riserva d'integrazione e, per
l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla società appellata a saldo della fattura n.
295 del 28.05.2018, ovvero determinando anche in via equitativa la minor somma
che risulterà dovuta all'esito del giudizio”; per l'effetto e sempre in via principale,
condannare a restituire a la somma di € 27.291,27 corrisposta CP_1 Pt_1
all'esito del giudizio di primo grado, maggiorata di rivalutazione e interessi legali
dal 25.07.2022 al saldo;
in via istruttoria, si ribadisce l'eccezione di nullità a testimoniare del sig. CP_2
e si reiterano le istanze formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n.
[...]
3 c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado;
in ogni caso, spese e compenso professionale del doppio grado del giudizio rifusi,
maggiorate di rimborso forfettario, iva e cpa..
pagina 2 di 12 Dell'appellato: In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla avverso la Sentenza n. 1798/2022 del Parte_1
29/06/2022 emessa dal Tribunale di Brescia – Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, per
violazione dei requisiti di cui all'art. 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni di cui alla
parte in diritto del presente atto;
In via principale e nel merito: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, tutte
nessuna esclusa, rigettare l'appello proposto da per tutti i motivi di cui Parte_1
in narrativa, e, per l'effetto, confermarsi integralmente la Sentenza n. 1798/2022
pubbl. il 29/06/2022 – R.G. n. 6452/2019 – Repert. n. 3682/2022 del 29/06/2022
emessa dal Tribunale di Brescia – Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi;
In via istruttoria: respingersi l'eccezione di nullità a testimoniare del sig. CP_2
e dichiarare l'inammissibilità dei mezzi di prova richiesti da parte avversa.
[...]
Solo per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori richiesti
dalla difesa di , si reiterano le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex Pt_1
art. 186 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. depositate nel primo grado di giudizio.
In ogni caso: spese di causa, diritti ed onorari interamente rifusi per entrambi i
gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione del 29/04/2019 chiedeva la revoca del Pt_1
decreto ingiuntivo n. 1205/2019 del Tribunale di Brescia con il quale le era stato ingiunto di pagare a favore di unipersonale la somma di € 28.548.oltre CP_1
interessi spese a saldo della fattura n. 295 del 28/05/2018.
pagina 3 di 12 Deduceva l'opponente che:
nei mesi di gennaio e febbraio 2018 aveva ordinato all'opposta la lavorazione di matrici mobili, concordando tassative date di consegna, dovendo a sua volta eseguire lavorazioni prima della tassativa consegna al cliente finale;
non rispettava i termini concordati, soprattutto in relazione alle CP_1
commesse codici 30CS00102 e 30CS00107 in riferimento agli ordini (doc. 4):
420 del 15.02.2001 (termine di consegna 26.04.2018, evaso il 3.05.2018);
55 del 10.01.2018 (termine di consegna 26.02.2018, evaso il 5/7.03.2018);
419 del 15.02.2018 (termine di consegna 19.04.2018, evaso il 3/17.05.2018);
il conseguente ritardo si era riverberato nei confronti della cliente finale che aveva formulato espressa riserva di addebitarle costi per il danno subito;
era pertanto stata costretta (doc.6) ad esternalizzare alcune lavorazioni (per €
13.888,00) e a ricorrere ad ore di lavoro straordinario del proprio personale (per €
1.238,40), somme che dovevano esserle riconosciute e stornate da quanto ancora dovuto a saldo delle lavorazioni rese da controparte.
Si costituiva la società opposta che contestava le avverse eccezioni insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare negava che tra le parti fosse mai stato concordata preventivamente o pattuita alcuna data di riconsegna dei pezzi ultimati, precisando che comunque le commesse erano state consegnate nei tempi standard riferibili alla tipologia di lavorazione richiesta.
pagina 4 di 12 Precisava inoltre che le consegne erano state accettate senza che fosse sollevata contestazione, fino al momento (25/09/2018) dell'approssimarsi della scadenza della seconda Riba a saldo della fattura azionata.
All'udienza del 19.09.2019 parte attrice opponente consegnava banco judicis assegno circolare dell'importo di € 13.421,60 a parte convenuta che lo accettava trattenendolo come acconto sul maggior importo dovuto.
La causa era istruita documentalmente e con l'escussione di prove orali.
Con la sentenza gravata rigettava l'opposizione proposta da e tenuto conto Pt_1
dell'estinzione parziale avvenuta in corso di causa revocava il decreto ingiuntivo condannando l'opponente a pagare la residua somma di € 15.126,40, oltre interessi di mora dalla data di scadenza della fattura al saldo e rimborso delle spese di lite e di quelle liquidate nella fase monitoria.
Rilevava il giudice che:
nessuna contestazione era stata sollevata in ordine all'esistenza del contratto ed al mancato pagamento del saldo, avendo la debitrice eccepito solo parziale inadempimento legato a ritardo nella consegna della merce;
la pattuizione di tassative date di consegna non era emersa dall'istruttoria, al riguardo con la mail 27/04/2018 inviata a si era limitata a chiedere Pt_1 CP_1
indicazioni sulla tempistica onde organizzare le fasi di lavoro successive;
anche volendo ammettere l'esistenza di un termine, questo non poteva definirsi essenziale, non erano state trasmesse formali comunicazioni di messa in mora, le lavorazioni erano state accettate, nessuna contestazione era stata sollevata neppure al pagina 5 di 12 recepimento della fattura, il cui primo acconto, con scadenza 15/09/2018, era stato regolarmente pagato;
carente era anche la prova degli asseriti danni, il loro ammontare ed il nesso causale con il presunto ritardo.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande tutte già Pt_1
svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 30/10/2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. assumendo che il
Tribunale, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, avesse emesso un provvedimento diverso da quello richiesto e, segnatamente, avesse pronunciato su di una domanda, di risoluzione del contratto per inadempimento, che non era mai stata proposta.
Fa rilevare di non avere mai sollevato contestazioni in ordine al profilo tecnico delle lavorazioni effettuate da di non aver mai rifiutato la prestazione da CP_1
quest'ultima offerta e di non aver mai chiesto la risoluzione del contratto.
Con il secondo motivo denuncia erronea valutazione delle prove documentali ed orali.
pagina 6 di 12 In particolari ritiene che il Tribunale abbia travisato la comunicazione mail del
27.04.2018 inviata da di a (“Ciao, ok Parte_3 Pt_1 Persona_1
grazie, ricordati di inviarmi la tempistica delle 4 matrici mobili che avete in finitura
30CS00107 Ne abbiamo bisogno per organizzare i lavori di erosione ecc” -doc. 1 fs omettendo l'esame di tutti gli altri documenti depositati e le testimonianze CP_1
assunte nel corso del giudizio di primo grado.
Le mail (doc. 5 fs Sapp) scambiate tra le parti dimostrerebbero che era stato contestato a non solo il ritardo rispetto alle tempistiche concordate, ma CP_1
anche la mancata comunicazione dei nuovi prevedibili tempi di consegna ed il conseguente ritardato montaggio dello stampo da parte di Pt_1
Rileva che i testi (ud. 10.09.2020) e (ud. Testimone_1 Parte_3
23.02.2021) confermavano i capitoli di prova nella memoria ex art. 183 e quindi i termini concordati ed i giorni di ritardo nella consegna (vd foglio-doc. 4).
Con il terzo motivo l'appellante lamenta poi difetto assoluto di motivazione, ove il giudice di primo grado non esplicitava alcuna ragione per cui riteneva non provati l'esistenza del danno, il suo ammontare e il nesso di causalità, senza fare riferimento alle allegazioni delle parti e alle risultanze istruttorie.
Evidenzia che non sono stati considerati i documenti a riprova dei costi aggiuntivi sostenuti per ore di lavoro straordinario eseguite dai suoi dipendenti (per € 1.238,40)
e per lavorazioni commesse all'esterno (per € 13.888,00) alle società CP_3
Linea Stampi snc e L.S. Meccanica s.r.l., avendo dovuto riorganizzare il
[...]
proprio planning produttivo interno, dovendo far fronte anche all'esecuzione di commesse in scadenza per altri clienti. pagina 7 di 12 Richiama anche la testimonianza del teste di parte avversa che CP_2
confermava che a causa di un danno di un macchinario non aveva potuto CP_1
procedere al solito scaglionamento settimanale avendo poi trovato un accordo su nuove date di consegna.
Con il quarto motivo lamenta infine vizio di violazione e falsa applicazione dei principi di cui all'art. 1218 c.c. in base ai quali il ricevimento della prestazione non pregiudica l'azione di risarcimento del danno derivato dall'inesatto (ritardato) senza che sia necessario, quale presupposto dell'azione, che si tratti di danno “rilevante”.
Insiste quindi per il riconoscimento di un danno pari ad € 15.126,40.
***
Il primo motivo è infondato.
Nell'atto di opposizione la difesa di deduceva che “ si è resa Pt_1 CP_1
parzialmente inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto intercorso tra
le parti, restituendo in ritardo la merce consegnata in conto lavorazione e
causandole, in tal modo, un grave danno economico .. stante l'inadempimento della
opposta, è legittimo il rifiuto della società di provvedere al residuo pagamento Pt_1
delle lavorazioni commesse e di ottenere il risarcimento per il danno subito in
conseguenza del ritardato adempimento della società . CP_1
Ciò premesso e considerato che la sentenza gravata non contiene alcuna statuizione relativa alla declaratoria di risoluzione del contratto, a fronte dell'eccezione di inadempimento, sollevata da parte opponente/appellante, committente delle opere,
convenuta in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo, il primo pagina 8 di 12 giudice riteneva, correttamente, che gravasse sull'appaltatore provare l'esatto adempimento ( cfr. Cass. 1701/2025) e, all'esito dell'istruttoria espletata, accertava che tale onere era stato assolto in quanto: 1) le prestazioni rese da non erano CP_1
mai state contestate sotto il profilo tecnico;
2) la pattuizione relativa a tassative date di consegna non era stata provata;
3) nessuna comunicazione di messa in mora, per i pretesi ritardi nelle consegne, era mai stata comunicata da a Pt_1 CP_1
Il secondo motivo, con cui si censura l'omesso esame ed il travisamento delle risultanze istruttorie ( prove orali e documentali) è infondato.
Il teste confermava il documento 4) prodotto dall'appellante costituito, Tes_1
come riferito dallo stesso teste da “ un elenco che io stesso avevo chiesto di
predisporre e proviene dal nostro gestionale, è un estratto;
ADR: ero presente
quando sono state concordate le date di consegna, indicate”.
Tuttavia, benchè si possa ritenere provato – attraverso tale deposizione – che fosse stato predisposto un “ planning” per le lavorazioni che doveva effettuare CP_1
non è provato che i tempi assegnati per dette lavorazioni fossero stati intesi dalle parti se non essenziali, almeno improrogabili in ragione degli accordi intercorsi.
In altri termini, non è stata fornita la prova in giudizio che, in ragione degli accordi intercorsi, delle espressioni adoperate dai contraenti, della natura e dell'oggetto del contratto lo “ sforamento” dei termini determinasse l'inutilità sul piano economico della prestazione contemplata nell'appalto.
Nessuno dei testi escussi ha fatto riferimento al fatto che, al momento dell'ordine ( e non successivamente) i termini assegnati per le lavorazioni dovessero essere posti in pagina 9 di 12 relazione con il termine di consegna del prodotto finito al cliente finale di guisa che il superamento di detti termini avrebbe comportato ulteriori esborsi di danaro per la committente o l'inutilità della prestazione.
Quanto alle comunicazioni tra le parti deve evidenziarsi che di Parte_3
con la mail del 27.04.2018 (Ciao, ok grazie, ricordati di inviarmi la Pt_1
tempistica delle 4 matrici mobili che avete in finitura 30CS00107. Ne abbiamo
bisogno per organizzare i lavori di erosione ecc-doc. 1 fs , si limitava a CP_1
chiedere a un aggiornamento sulla data orientativa in cui tale Persona_1
consegna sarebbe potuta avvenire.
Nella mail successiva del 28/04/2018 della chiedeva un Testimone_1 Pt_1
incontro a per capire quando poteva ricevere tutti i pezzi ordinati e pur CP_1
lamentando sconvolgimenti nel planning di produzione e possibili ritardi nella consegna al cliente finale, va detto che in essa non si rinviene alcuna formale messa in mora (doc. 2 fs . CP_1
Lo stesso dicasi nella successiva mail del 30/04/2018 (doc.4) ove sempre , Tes_1
facendo seguito all'incontro avuto ed alle date scaglionate (03/05; 11/05; 15/05;
18/05) indicate da per il ritiro finale della merce, si limitava ad esortare CP_1
l'appellata a fare di meglio, ottenendo (come dimostrato dal riepilogo depositato)
l'ultimazione delle consegne anticipata di qualche giorno (03/05;09/05; 17/05).
Nessuna contestazione seguiva alla consegna della merce e neppure al ricevimento della fattura n.295 del 28/05/2018 (€ 57.096-doc.5) la cui prima Riba con scadenza
15/09/2018 veniva pagata regolarmente.
pagina 10 di 12 Solo all'approssimarsi della scadenza della seconda Riba, con mail del 25/09/2018,
comunicava l'intenzione di di non voler saldare il debito Tes_1 Pt_1
paventando ingenti costi (da lui stimati in 30/40 mila euro) che il cliente finale avrebbe loro addebitato per il ritardo, oltre ai costi extra, a suo dire, già sostenuti (ma nemmeno elencati e quantificati) per ovviare all'inconveniente.
Il terzo motivo è infondato.
L'opponente/appellante non ha in alcun modo provato né tantomeno dedotto che la committente finale le avesse richiesto un risarcimento danni per il presunto ritardo nell'ultimazione dei lavori.
Quanto poi ai dedotti costi extra va sottolineato che:
il fatto che gli operai abbiano svolto (nel maggio 2018) ore straordinarie, non è di per sè significativo, in mancanza di un effettivo confronto delle ore lavorate nelle altre mensilità, ben potendo evidentemente ciò essere dettato dalle scelte aziendali e dai periodi in cui la società aveva ricevuto un maggior numero di commesse;
lo stesso dicasi per le lavorazioni di lucidatura (che non rientravano nell'attività
demandata a compiute da ditte terze, per le quali non è stata dimostrata né CP_1
l'eccezionalità dell'evento, né l'eventuale maggiorazione di costi dovuti ad eventuali urgenze, tantopiù che, come risulta dalle fatture prodotte, solo una minima parte riguardava i pezzi (identificati con 30CS00107). CP_1
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in pagina 11 di 12 conformità ai criteri 5.200 sino ad euro 26.000)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n.1798/2022 del Tribunale di
Brescia prima sezione in data 27/06/2022 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
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