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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/09/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
VERBALE DELLA CAUSA n. 250/2024 R.G. tra ; Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 contro
+ Controparte_1 Controparte_2
Oggi 17 settembre 2025, innanzi al Giudice dott. Emanuele Deidda, è chiamata la causa n. 250/2024, sono presenti:
- il dott. Funzionario in assistenza al magistrato;
Persona_1 CP_3
- Per gli attori, l'Avv. Francesco Pelle per delega dell'avv. Luca Maio, il quale si riporta integralmente ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
- Per i convenuti, nessuno è presente e ne va ribadita la relativa dichiarazione di contumacia.;
Il procuratore di parte attrice discute oralmente la causa.
Il Giudice, all'esito della discussione si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13.04. il Giudice, assenti i procuratori delle parti, dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., comprensiva del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.
Il Giudice
Emanuele Deidda REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Emanuele Deidda, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 250/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(c.f. , nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_4 C.F._4
tutti prossimi congiunti del Sig. (c.f. , Persona_2 C.F._5 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Luca Maio (c.f. ) C.F._6
ATTORI contro
- , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 in Roma (00144), Piazza Marconi n. 25, C.F. e P. IVA P.IVA_1
CONVENUTA - CONTUMACE
- nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._7 residente a [...]. CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: Come da atto di citazione, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte: a) Accertare e dichiarare che il Sig. ha subito lesioni in seguito al Persona_2 sinistro stradale del 08 settembre 2017 causato dal Sig. , conducente Controparte_2 del veicolo Fiat Panda targato DH773AE assicurato per la RCA con la (allora)
, oggi denominata ; Controparte_4 Controparte_1
b) Accertare e dichiarare che le lesioni subite dal in seguito al Persona_2 sinistro del 08 settembre 2017 hanno determinato, in capo allo stesso, una menomazione della sua integrità psico fisica accertata dal fiduciario medico legale della compagnia convenuta in misura del 66% (inteso come danno biologico da invalidità permanente); c) Accertare e dichiarare che la (allora) , oggi Controparte_4 [...]
, ha aperto la pratica relativa a detto sinistro con il numero Controparte_1
202103034190 in evasione della quale ha provveduto a risarcire il Persona_2 con un pagamento di complessivi euro 510.000,00; d) Accertare e dichiarare che gli attori, in proprio, hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale (sub specie di danno riflesso) con il congiunto causato dal sinistro de quo; Persona_2
e) Accertare e dichiarare che la compagnia (già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_4
Roma (00144), Piazza Marconi n. 25 (C.F. e P. IVA ), quale assicuratrice P.IVA_1 per RCA - all'epoca dei fatti - del veicolo responsabile del sinistro, veicolo Fiat Panda targato DH773AE, è tenuta, ai sensi di legge, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori in seguito al sinistro de quo; f) Per l'effetto, condannare la medesima compagnia, in persona del legale rappresentante p.t., in solido con in Sig. , al pagamento, in favore degli Controparte_2 attori del danno non patrimoniale per come quantificato nella superiore narrativa (a titolo di danno da lesione del rapporto parentale / danno riflesso) ovvero al risarcimento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa o che si ritenesse di giustizia; g) Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo; h) Vittoria di spese e competenze professionali da distrarre, ex art. 93 c.p.c., a favore del procuratore costituito. OGGETTO: risarcimento danni;
MOTIVI DELLA DECISIONE CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Fatto e Svolgimento del Processo:
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori (moglie), Parte_1 [...]
(madre), , e Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4
(fratelli), agivano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, derivante dalla grave lesione del loro rapporto parentale con il congiunto
, a seguito del sinistro stradale occorso in data 8 settembre 2017 in Persona_2
Ardore Marina (RC) sulla SS 106. In tale circostanza, il Sig. , alla guida del proprio veicolo Fiat Punto, Persona_2 veniva coinvolto in un grave incidente stradale causato dal Sig. Controparte_2 conducente e proprietario del veicolo Fiat Panda targato DH773AE, il quale invadeva l'opposta corsia di marcia. La responsabilità esclusiva del nella causazione del CP_2 sinistro è stata acclarata in via definitiva sia in sede penale, con sentenza del Tribunale di Locri n. 837/2021, sia in sede civile, con sentenza del Tribunale di Locri n. 422/2023, la quale ha recepito integralmente le conclusioni della consulenza tecnica cinematica espletata in quel giudizio. A seguito del sinistro, il Sig. riportava lesioni gravissime, che la Persona_2 compagnia assicuratrice del veicolo responsabile, Controparte_4
(oggi , tramite il proprio consulente medico-legale, Controparte_1 quantificava in una misura del 66% di invalidità permanente. Per tali danni, la compagnia provvedeva a risarcire il danneggiato principale con la somma complessiva di euro 510.000,00. Gli odierni attori, deducendo come le gravissime menomazioni psico-fisiche subite dal loro congiunto avessero irrimediabilmente compromesso la serenità e l'assetto della vita familiare, hanno convenuto in giudizio il Sig. e la sua compagnia Controparte_2 assicuratrice per ottenere il ristoro del danno non Controparte_1 patrimoniale da loro direttamente patito. A sostegno della domanda, hanno prodotto documentazione anagrafica attestante lo stretto vincolo di parentela e hanno articolato prova per testi. L'istruttoria orale ha confermato sia l'intensità del legame affettivo e la consuetudine di vita che legava gli attori al Sig. prima del sinistro, Persona_2 sia il drastico cambiamento successivo, caratterizzato dall'isolamento e dall'allontanamento del loro congiunto dalla vita familiare. I convenuti, sebbene regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia. La causa, istruita documentalmente e tramite prova testimoniale, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025
2. Merito della Controversia:
2.1. Sulla responsabilità: La responsabilità esclusiva del convenuto Controparte_2 nella causazione del sinistro è ampiamente provata e, di fatto, non contestata. Come dedotto da parte attrice, essa emerge in modo inequivocabile dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla sentenza penale n. 837/2021 e dalla sentenza civile n. 422/2023 di questo stesso Tribunale, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro attribuendone l'intera colpa al conducente della Fiat Panda. Tale accertamento è ulteriormente corroborato dal comportamento processuale ed extraprocessuale della compagnia assicuratrice convenuta, la quale, oltre a rimanere contumace, ha integralmente risarcito il danno subito dalla vittima primaria, implicitamente riconoscendo la piena responsabilità del proprio assicurato.
2.2. Sul danno da lesione del rapporto parentale: La domanda risarcitoria degli attori è fondata e merita accoglimento. Il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti a seguito di lesioni macro- permanenti riportate dalla vittima primaria di un illecito è una figura di danno ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, quale lesione di un interesse costituzionalmente protetto, riconducibile agli artt. 2, 29 e 32 della Costituzione. Tale pregiudizio, definito "da lesione del rapporto parentale", non è un mero danno "riflesso", bensì un danno diretto ed autonomo, che spetta iure proprio a ciascun familiare [v. Tribunale Ordinario Napoli, sez. 8, sentenza n. 9490/2023 - Corte d'Appello Milano, sez. 2, sentenza n. 3012/2022]. Sul tema si richiama Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 28989 del 11/11/2019 secondo la quale “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi”. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che tale danno è risarcibile non solo in caso di decesso del congiunto, ma anche qualora la vittima primaria subisca lesioni di particolare gravità, tali da compromettere significativamente la sua capacità di relazionarsi e di proseguire il rapporto familiare come in precedenza [v. Cass. Civ. Sez. 3, N. 10335 del 18-04-2023 - Cass. Civ., Sez. 3, N. 13540 del 17-05-2023].
Nel caso di specie, l'invalidità permanente del 66% accertata in capo al Sig. Per_2
integra senza dubbio quella "particolare gravità" della lesione richiesta ai
[...] fini della risarcibilità del danno ai congiunti [v. Cass. Civ., Sez. 3, N. 1752 del 20-01- 2023].
Il danno da lesione del rapporto parentale si compone di una duplice dimensione: una sofferenza interiore (danno morale), consistente nel dolore e nel patema d'animo per la condizione del proprio caro, e un'alterazione peggiorativa della qualità della vita e delle abitudini quotidiane (danno dinamico-relazionale) [cfr Tribunale Ordinario Napoli, sez. 8, sentenza n. 9490/2023]. La prova di tale pregiudizio può essere fornita anche tramite presunzioni, fondate sulla base del rapporto di stretta parentela (coniuge, genitore, figlio, fratello), che fa presumere l'esistenza di un profondo legame affettivo e, di conseguenza, la sofferenza e lo sconvolgimento della vita familiare a fronte di un evento così traumatico. La mancanza di convivenza, peraltro, non esclude il diritto al risarcimento, ma costituisce uno degli elementi da valutare ai fini della quantificazione del danno, per apprezzare l'effettiva intensità del legame. Sul punto si richiama la giurisprudenza della Suprema corte[Cass. Civ., Sez. 3, N. 9985 del 10-04-2019] da cui si evince il principio secondo cui il danno subito dai prossimi congiunti della vittima primaria è risarcibile come danno diretto, non meramente riflesso, in quanto costituisce pregiudizio giuridicamente rilevante e autonomamente tutelato. La quantificazione del danno deve avvenire secondo criteri equitativi, tenendo conto della personalizzazione in base a fattori quali età, convivenza, qualità e intensità del rapporto affettivo, conformemente alle tabelle di riferimento aggiornate (ad esempio, quelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano). La liquidazione deve essere adeguatamente motivata, esplicitando il processo logico e valutativo seguito, e non è sindacabile in sede di legittimità se non per manifesta incongruità o illogicità. Inoltre, il risarcimento del danno patrimoniale futuro derivante da fatto illecito deve comprendere rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla data del sinistro, in quanto il debitore è in mora sin dal fatto illecito. Infine, la liquidazione delle spese legali deve essere effettuata secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, con eventuali aumenti giustificati dal valore della causa e dalla posizione processuale delle parti, e deve essere adeguatamente motivata nella sentenza. Il giudice di merito ha ampio potere discrezionale nella valutazione delle prove e nella determinazione del quantum, purché la motivazione sia chiara e coerente con le risultanze processuali, e l'omesso esame di fatti decisivi deve riguardare fatti storici e non mere questioni o punti di diritto.
Nel caso in esame, gli attori hanno fornito prova sia del vincolo parentale (mediante certificati di stato di famiglia), sia della concreta alterazione della loro vita. I testi escussi hanno confermato l'esistenza di un rapporto familiare particolarmente stretto e coeso prima del sinistro, caratterizzato da frequentazioni assidue e dalla condivisione di momenti importanti, e hanno descritto il successivo radicale cambiamento, con il Sig. divenuto "chiuso in se stesso", che "non andava più a casa della madre" Per_2
e si era allontanato dai fratelli, rinunciando alle attività comuni. Tali deposizioni offrono un quadro probatorio solido dello stravolgimento delle abitudini di vita e della sofferenza patita dagli attori, che va al di là della mera presunzione legata al vincolo di parentela.
2.3. Sulla liquidazione del danno: Per la traduzione monetaria del danno, si ritiene di dover fare ricorso, in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano (edizione 2024), che rappresentano un parametro di riferimento riconosciuto a livello nazionale per garantire l'uniformità di trattamento. (cfr. a riguardo, Cass. Civ. Sez. III, n. 18052 del 1° luglio 2024 e n. 26185 del 7 ottobre 2024). Tali tabelle sono concepite per l'ipotesi di "perdita" del rapporto parentale a seguito del decesso del congiunto. Nel caso di specie, trattandosi di "lesione" del rapporto a seguito di macro-invalidità, è necessario un adattamento. Si ritiene equo, in linea con orientamenti giurisprudenziali in casi analoghi [v. Cass. Civ., Sez. 3, N. 1752 del 20- 01-2023], procedere a un dimezzamento del valore monetario del punto-base previsto dalle tabelle, per tenere conto della purtroppo diversa, ma non meno dolorosa, circostanza della sopravvivenza del congiunto in condizioni di gravissima menomazione.
Pertanto, applicando il sistema a punti previsto dalle citate tabelle, con i correttivi indicati, il danno per ciascun attore viene così liquidato:
a) (moglie): Età vittima primaria (42 anni): 20 punti;
Età congiunta Parte_1
(43 anni): 20 punti;
Convivenza: 16 punti;
Qualità e intensità della relazione (rapporto di coniugio con inevitabili oneri di assistenza futura e stravolgimento della vita di coppia): 30 punti. Totale: 86 punti. Valore punto (coniuge) dimezzato: € 1.955,50. Risarcimento: 86 x 1.955,50 = € 168.173,00.
b) (madre): Età vittima primaria (42 anni): 20 punti;
Età Parte_2 congiunta (73 anni): 12 punti;
Convivenza: 0 punti;
Qualità e intensità della relazione (rapporto madre-figlio e sofferenza per la condizione del figlio, con la casa materna quale fulcro della vita familiare pre-sinistro): 30 punti. Totale: 62 punti. Valore punto (genitore) dimezzato: € 1.955,50. Risarcimento: 62 x 1.955,50 = € 121.241,00.
c) (fratello): Età vittima primaria (42 anni): 14 punti;
Età Parte_3 congiunto (36 anni): 16 punti;
Convivenza: 0 punti;
Qualità e intensità della relazione (provato il rapporto di frequentazione assidua e la successiva interruzione): 30 punti. Totale: 60 punti. Valore punto (fratello) dimezzato: € 849,00. Risarcimento: 60 x 849,00 = € 50.940,00.
d) (sorella): Età vittima primaria (42 anni): 14 punti;
Età Parte_4 congiunta (46 anni): 14 punti;
Convivenza: 0 punti;
Qualità e intensità della relazione (provato il rapporto di frequentazione assidua e la successiva interruzione): 30 punti. Totale: 58 punti. Valore punto (fratello) dimezzato: € 849,00. Risarcimento: 58 x 849,00 = € 49.242,00.
2.4. Su rivalutazione e interessi: Trattandosi di debito di valore, le somme sopra liquidate, espresse in valori monetari attuali, devono essere maggiorate per compensare il danno da ritardato pagamento. Conformemente ai principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. Sez. U. n. 1712/1995), occorre procedere come segue: devalutare gli importi liquidati alla data del fatto illecito (08.09.2017) e, su tale capitale, calcolare la rivalutazione anno per anno secondo gli indici ISTAT FOI;
sugli importi via via rivalutati andranno calcolati gli interessi legali. Sulla somma complessiva così ottenuta alla data della presente decisione, decorreranno gli ulteriori interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c. fino all'effettivo saldo.
3. Sulle spese di lite:
Sulla tenutezza in solido alla corresponsione delle spese di lite a carico dei convenuti contumaci: preliminarmente s'osserva come la mancata costituzione in giudizio non esonera il convenuto contumace dall'obbligo in esame, che trova il suo fondamento nel principio di causalità e nel conseguente principio della soccombenza.
La regolamentazione delle spese processuali nel processo civile italiano è governata dall'articolo 91 del Codice di Procedura Civile, il quale stabilisce che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte". Questa regola, nota come principio della soccombenza, è una diretta applicazione del più ampio principio di causalità. Secondo il principio di causalità, l'onere delle spese processuali deve gravare sulla parte che, con il proprio comportamento (attivo o omissivo) antecedente al giudizio, ha reso necessaria l'instaurazione del processo. La giurisprudenza è costante nell'affermare che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria, ma serve a ristorare la parte vittoriosa dei costi sostenuti per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto che la controparte non ha spontaneamente rispettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei convenuti in solido. Per la liquidazione si applicano i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. Il valore della causa, determinato sulla base del decisum complessivo (€ 389.596,00), rientra nello scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00. Considerata la natura della controversia, l'assenza di questioni di particolare complessità giuridica e la contumacia dei convenuti che ha semplificato l'iter processuale, si ritiene equo liquidare i compensi sulla base di un importo prossimo ai valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, per un totale di € 15.072,00. Tale importo deve essere aumentato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, per l'assistenza di più soggetti aventi la medesima posizione processuale. La norma prevede un aumento del compenso unico per ogni soggetto oltre il primo. Tenuto conto dell'identità della posizione processuale e dell'unicità della linea difensiva, si stima congruo applicare un aumento del 15% per ciascuno dei tre attori oltre il primo, per un aumento complessivo del 45%. Il compenso finale è pertanto liquidato in € 21.854,40 (€ 15.072,00 x 1,45), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 10%, C.P.A. e I.V.A. come per legge. Tale somma va distratta in favore del procuratore antistatario, avv. Luca Maio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in persona del giudice dott. Emanuele Deidda, definitivamente pronunciando nella causa n. 250/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: 1. Dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e di ; Controparte_2
2. Accoglie le domande proposte da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e, per l'effetto,
[...] Parte_4
3. Condanna i convenuti e in solido tra Controparte_2 Controparte_1 loro, al pagamento delle seguenti somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale:
a) in favore di la somma di € 168.173,00; Parte_1
b) in favore di , la somma di € 121.241,00; Parte_2
c) in favore di , la somma di € 50.940,00; Parte_3
d) in favore di , la somma di € 49.242,00; Parte_4 il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in parte motiva, nonché oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
4. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che liquida in complessivi € 21.854,40 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali pari al 10% dei compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Luca Maio, ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Locri, 17 settembre 2025
Il giudice
Emanuele Deidda
VERBALE DELLA CAUSA n. 250/2024 R.G. tra ; Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 contro
+ Controparte_1 Controparte_2
Oggi 17 settembre 2025, innanzi al Giudice dott. Emanuele Deidda, è chiamata la causa n. 250/2024, sono presenti:
- il dott. Funzionario in assistenza al magistrato;
Persona_1 CP_3
- Per gli attori, l'Avv. Francesco Pelle per delega dell'avv. Luca Maio, il quale si riporta integralmente ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
- Per i convenuti, nessuno è presente e ne va ribadita la relativa dichiarazione di contumacia.;
Il procuratore di parte attrice discute oralmente la causa.
Il Giudice, all'esito della discussione si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13.04. il Giudice, assenti i procuratori delle parti, dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., comprensiva del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.
Il Giudice
Emanuele Deidda REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Emanuele Deidda, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 250/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(c.f. , nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_4 C.F._4
tutti prossimi congiunti del Sig. (c.f. , Persona_2 C.F._5 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Luca Maio (c.f. ) C.F._6
ATTORI contro
- , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 in Roma (00144), Piazza Marconi n. 25, C.F. e P. IVA P.IVA_1
CONVENUTA - CONTUMACE
- nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._7 residente a [...]. CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: Come da atto di citazione, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte: a) Accertare e dichiarare che il Sig. ha subito lesioni in seguito al Persona_2 sinistro stradale del 08 settembre 2017 causato dal Sig. , conducente Controparte_2 del veicolo Fiat Panda targato DH773AE assicurato per la RCA con la (allora)
, oggi denominata ; Controparte_4 Controparte_1
b) Accertare e dichiarare che le lesioni subite dal in seguito al Persona_2 sinistro del 08 settembre 2017 hanno determinato, in capo allo stesso, una menomazione della sua integrità psico fisica accertata dal fiduciario medico legale della compagnia convenuta in misura del 66% (inteso come danno biologico da invalidità permanente); c) Accertare e dichiarare che la (allora) , oggi Controparte_4 [...]
, ha aperto la pratica relativa a detto sinistro con il numero Controparte_1
202103034190 in evasione della quale ha provveduto a risarcire il Persona_2 con un pagamento di complessivi euro 510.000,00; d) Accertare e dichiarare che gli attori, in proprio, hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale (sub specie di danno riflesso) con il congiunto causato dal sinistro de quo; Persona_2
e) Accertare e dichiarare che la compagnia (già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_4
Roma (00144), Piazza Marconi n. 25 (C.F. e P. IVA ), quale assicuratrice P.IVA_1 per RCA - all'epoca dei fatti - del veicolo responsabile del sinistro, veicolo Fiat Panda targato DH773AE, è tenuta, ai sensi di legge, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori in seguito al sinistro de quo; f) Per l'effetto, condannare la medesima compagnia, in persona del legale rappresentante p.t., in solido con in Sig. , al pagamento, in favore degli Controparte_2 attori del danno non patrimoniale per come quantificato nella superiore narrativa (a titolo di danno da lesione del rapporto parentale / danno riflesso) ovvero al risarcimento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa o che si ritenesse di giustizia; g) Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo; h) Vittoria di spese e competenze professionali da distrarre, ex art. 93 c.p.c., a favore del procuratore costituito. OGGETTO: risarcimento danni;
MOTIVI DELLA DECISIONE CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Fatto e Svolgimento del Processo:
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori (moglie), Parte_1 [...]
(madre), , e Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4
(fratelli), agivano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, derivante dalla grave lesione del loro rapporto parentale con il congiunto
, a seguito del sinistro stradale occorso in data 8 settembre 2017 in Persona_2
Ardore Marina (RC) sulla SS 106. In tale circostanza, il Sig. , alla guida del proprio veicolo Fiat Punto, Persona_2 veniva coinvolto in un grave incidente stradale causato dal Sig. Controparte_2 conducente e proprietario del veicolo Fiat Panda targato DH773AE, il quale invadeva l'opposta corsia di marcia. La responsabilità esclusiva del nella causazione del CP_2 sinistro è stata acclarata in via definitiva sia in sede penale, con sentenza del Tribunale di Locri n. 837/2021, sia in sede civile, con sentenza del Tribunale di Locri n. 422/2023, la quale ha recepito integralmente le conclusioni della consulenza tecnica cinematica espletata in quel giudizio. A seguito del sinistro, il Sig. riportava lesioni gravissime, che la Persona_2 compagnia assicuratrice del veicolo responsabile, Controparte_4
(oggi , tramite il proprio consulente medico-legale, Controparte_1 quantificava in una misura del 66% di invalidità permanente. Per tali danni, la compagnia provvedeva a risarcire il danneggiato principale con la somma complessiva di euro 510.000,00. Gli odierni attori, deducendo come le gravissime menomazioni psico-fisiche subite dal loro congiunto avessero irrimediabilmente compromesso la serenità e l'assetto della vita familiare, hanno convenuto in giudizio il Sig. e la sua compagnia Controparte_2 assicuratrice per ottenere il ristoro del danno non Controparte_1 patrimoniale da loro direttamente patito. A sostegno della domanda, hanno prodotto documentazione anagrafica attestante lo stretto vincolo di parentela e hanno articolato prova per testi. L'istruttoria orale ha confermato sia l'intensità del legame affettivo e la consuetudine di vita che legava gli attori al Sig. prima del sinistro, Persona_2 sia il drastico cambiamento successivo, caratterizzato dall'isolamento e dall'allontanamento del loro congiunto dalla vita familiare. I convenuti, sebbene regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia. La causa, istruita documentalmente e tramite prova testimoniale, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025
2. Merito della Controversia:
2.1. Sulla responsabilità: La responsabilità esclusiva del convenuto Controparte_2 nella causazione del sinistro è ampiamente provata e, di fatto, non contestata. Come dedotto da parte attrice, essa emerge in modo inequivocabile dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla sentenza penale n. 837/2021 e dalla sentenza civile n. 422/2023 di questo stesso Tribunale, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro attribuendone l'intera colpa al conducente della Fiat Panda. Tale accertamento è ulteriormente corroborato dal comportamento processuale ed extraprocessuale della compagnia assicuratrice convenuta, la quale, oltre a rimanere contumace, ha integralmente risarcito il danno subito dalla vittima primaria, implicitamente riconoscendo la piena responsabilità del proprio assicurato.
2.2. Sul danno da lesione del rapporto parentale: La domanda risarcitoria degli attori è fondata e merita accoglimento. Il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti a seguito di lesioni macro- permanenti riportate dalla vittima primaria di un illecito è una figura di danno ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, quale lesione di un interesse costituzionalmente protetto, riconducibile agli artt. 2, 29 e 32 della Costituzione. Tale pregiudizio, definito "da lesione del rapporto parentale", non è un mero danno "riflesso", bensì un danno diretto ed autonomo, che spetta iure proprio a ciascun familiare [v. Tribunale Ordinario Napoli, sez. 8, sentenza n. 9490/2023 - Corte d'Appello Milano, sez. 2, sentenza n. 3012/2022]. Sul tema si richiama Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 28989 del 11/11/2019 secondo la quale “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi”. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che tale danno è risarcibile non solo in caso di decesso del congiunto, ma anche qualora la vittima primaria subisca lesioni di particolare gravità, tali da compromettere significativamente la sua capacità di relazionarsi e di proseguire il rapporto familiare come in precedenza [v. Cass. Civ. Sez. 3, N. 10335 del 18-04-2023 - Cass. Civ., Sez. 3, N. 13540 del 17-05-2023].
Nel caso di specie, l'invalidità permanente del 66% accertata in capo al Sig. Per_2
integra senza dubbio quella "particolare gravità" della lesione richiesta ai
[...] fini della risarcibilità del danno ai congiunti [v. Cass. Civ., Sez. 3, N. 1752 del 20-01- 2023].
Il danno da lesione del rapporto parentale si compone di una duplice dimensione: una sofferenza interiore (danno morale), consistente nel dolore e nel patema d'animo per la condizione del proprio caro, e un'alterazione peggiorativa della qualità della vita e delle abitudini quotidiane (danno dinamico-relazionale) [cfr Tribunale Ordinario Napoli, sez. 8, sentenza n. 9490/2023]. La prova di tale pregiudizio può essere fornita anche tramite presunzioni, fondate sulla base del rapporto di stretta parentela (coniuge, genitore, figlio, fratello), che fa presumere l'esistenza di un profondo legame affettivo e, di conseguenza, la sofferenza e lo sconvolgimento della vita familiare a fronte di un evento così traumatico. La mancanza di convivenza, peraltro, non esclude il diritto al risarcimento, ma costituisce uno degli elementi da valutare ai fini della quantificazione del danno, per apprezzare l'effettiva intensità del legame. Sul punto si richiama la giurisprudenza della Suprema corte[Cass. Civ., Sez. 3, N. 9985 del 10-04-2019] da cui si evince il principio secondo cui il danno subito dai prossimi congiunti della vittima primaria è risarcibile come danno diretto, non meramente riflesso, in quanto costituisce pregiudizio giuridicamente rilevante e autonomamente tutelato. La quantificazione del danno deve avvenire secondo criteri equitativi, tenendo conto della personalizzazione in base a fattori quali età, convivenza, qualità e intensità del rapporto affettivo, conformemente alle tabelle di riferimento aggiornate (ad esempio, quelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano). La liquidazione deve essere adeguatamente motivata, esplicitando il processo logico e valutativo seguito, e non è sindacabile in sede di legittimità se non per manifesta incongruità o illogicità. Inoltre, il risarcimento del danno patrimoniale futuro derivante da fatto illecito deve comprendere rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla data del sinistro, in quanto il debitore è in mora sin dal fatto illecito. Infine, la liquidazione delle spese legali deve essere effettuata secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, con eventuali aumenti giustificati dal valore della causa e dalla posizione processuale delle parti, e deve essere adeguatamente motivata nella sentenza. Il giudice di merito ha ampio potere discrezionale nella valutazione delle prove e nella determinazione del quantum, purché la motivazione sia chiara e coerente con le risultanze processuali, e l'omesso esame di fatti decisivi deve riguardare fatti storici e non mere questioni o punti di diritto.
Nel caso in esame, gli attori hanno fornito prova sia del vincolo parentale (mediante certificati di stato di famiglia), sia della concreta alterazione della loro vita. I testi escussi hanno confermato l'esistenza di un rapporto familiare particolarmente stretto e coeso prima del sinistro, caratterizzato da frequentazioni assidue e dalla condivisione di momenti importanti, e hanno descritto il successivo radicale cambiamento, con il Sig. divenuto "chiuso in se stesso", che "non andava più a casa della madre" Per_2
e si era allontanato dai fratelli, rinunciando alle attività comuni. Tali deposizioni offrono un quadro probatorio solido dello stravolgimento delle abitudini di vita e della sofferenza patita dagli attori, che va al di là della mera presunzione legata al vincolo di parentela.
2.3. Sulla liquidazione del danno: Per la traduzione monetaria del danno, si ritiene di dover fare ricorso, in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano (edizione 2024), che rappresentano un parametro di riferimento riconosciuto a livello nazionale per garantire l'uniformità di trattamento. (cfr. a riguardo, Cass. Civ. Sez. III, n. 18052 del 1° luglio 2024 e n. 26185 del 7 ottobre 2024). Tali tabelle sono concepite per l'ipotesi di "perdita" del rapporto parentale a seguito del decesso del congiunto. Nel caso di specie, trattandosi di "lesione" del rapporto a seguito di macro-invalidità, è necessario un adattamento. Si ritiene equo, in linea con orientamenti giurisprudenziali in casi analoghi [v. Cass. Civ., Sez. 3, N. 1752 del 20- 01-2023], procedere a un dimezzamento del valore monetario del punto-base previsto dalle tabelle, per tenere conto della purtroppo diversa, ma non meno dolorosa, circostanza della sopravvivenza del congiunto in condizioni di gravissima menomazione.
Pertanto, applicando il sistema a punti previsto dalle citate tabelle, con i correttivi indicati, il danno per ciascun attore viene così liquidato:
a) (moglie): Età vittima primaria (42 anni): 20 punti;
Età congiunta Parte_1
(43 anni): 20 punti;
Convivenza: 16 punti;
Qualità e intensità della relazione (rapporto di coniugio con inevitabili oneri di assistenza futura e stravolgimento della vita di coppia): 30 punti. Totale: 86 punti. Valore punto (coniuge) dimezzato: € 1.955,50. Risarcimento: 86 x 1.955,50 = € 168.173,00.
b) (madre): Età vittima primaria (42 anni): 20 punti;
Età Parte_2 congiunta (73 anni): 12 punti;
Convivenza: 0 punti;
Qualità e intensità della relazione (rapporto madre-figlio e sofferenza per la condizione del figlio, con la casa materna quale fulcro della vita familiare pre-sinistro): 30 punti. Totale: 62 punti. Valore punto (genitore) dimezzato: € 1.955,50. Risarcimento: 62 x 1.955,50 = € 121.241,00.
c) (fratello): Età vittima primaria (42 anni): 14 punti;
Età Parte_3 congiunto (36 anni): 16 punti;
Convivenza: 0 punti;
Qualità e intensità della relazione (provato il rapporto di frequentazione assidua e la successiva interruzione): 30 punti. Totale: 60 punti. Valore punto (fratello) dimezzato: € 849,00. Risarcimento: 60 x 849,00 = € 50.940,00.
d) (sorella): Età vittima primaria (42 anni): 14 punti;
Età Parte_4 congiunta (46 anni): 14 punti;
Convivenza: 0 punti;
Qualità e intensità della relazione (provato il rapporto di frequentazione assidua e la successiva interruzione): 30 punti. Totale: 58 punti. Valore punto (fratello) dimezzato: € 849,00. Risarcimento: 58 x 849,00 = € 49.242,00.
2.4. Su rivalutazione e interessi: Trattandosi di debito di valore, le somme sopra liquidate, espresse in valori monetari attuali, devono essere maggiorate per compensare il danno da ritardato pagamento. Conformemente ai principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. Sez. U. n. 1712/1995), occorre procedere come segue: devalutare gli importi liquidati alla data del fatto illecito (08.09.2017) e, su tale capitale, calcolare la rivalutazione anno per anno secondo gli indici ISTAT FOI;
sugli importi via via rivalutati andranno calcolati gli interessi legali. Sulla somma complessiva così ottenuta alla data della presente decisione, decorreranno gli ulteriori interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c. fino all'effettivo saldo.
3. Sulle spese di lite:
Sulla tenutezza in solido alla corresponsione delle spese di lite a carico dei convenuti contumaci: preliminarmente s'osserva come la mancata costituzione in giudizio non esonera il convenuto contumace dall'obbligo in esame, che trova il suo fondamento nel principio di causalità e nel conseguente principio della soccombenza.
La regolamentazione delle spese processuali nel processo civile italiano è governata dall'articolo 91 del Codice di Procedura Civile, il quale stabilisce che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte". Questa regola, nota come principio della soccombenza, è una diretta applicazione del più ampio principio di causalità. Secondo il principio di causalità, l'onere delle spese processuali deve gravare sulla parte che, con il proprio comportamento (attivo o omissivo) antecedente al giudizio, ha reso necessaria l'instaurazione del processo. La giurisprudenza è costante nell'affermare che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria, ma serve a ristorare la parte vittoriosa dei costi sostenuti per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto che la controparte non ha spontaneamente rispettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei convenuti in solido. Per la liquidazione si applicano i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. Il valore della causa, determinato sulla base del decisum complessivo (€ 389.596,00), rientra nello scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00. Considerata la natura della controversia, l'assenza di questioni di particolare complessità giuridica e la contumacia dei convenuti che ha semplificato l'iter processuale, si ritiene equo liquidare i compensi sulla base di un importo prossimo ai valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, per un totale di € 15.072,00. Tale importo deve essere aumentato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, per l'assistenza di più soggetti aventi la medesima posizione processuale. La norma prevede un aumento del compenso unico per ogni soggetto oltre il primo. Tenuto conto dell'identità della posizione processuale e dell'unicità della linea difensiva, si stima congruo applicare un aumento del 15% per ciascuno dei tre attori oltre il primo, per un aumento complessivo del 45%. Il compenso finale è pertanto liquidato in € 21.854,40 (€ 15.072,00 x 1,45), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 10%, C.P.A. e I.V.A. come per legge. Tale somma va distratta in favore del procuratore antistatario, avv. Luca Maio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in persona del giudice dott. Emanuele Deidda, definitivamente pronunciando nella causa n. 250/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: 1. Dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e di ; Controparte_2
2. Accoglie le domande proposte da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e, per l'effetto,
[...] Parte_4
3. Condanna i convenuti e in solido tra Controparte_2 Controparte_1 loro, al pagamento delle seguenti somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale:
a) in favore di la somma di € 168.173,00; Parte_1
b) in favore di , la somma di € 121.241,00; Parte_2
c) in favore di , la somma di € 50.940,00; Parte_3
d) in favore di , la somma di € 49.242,00; Parte_4 il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in parte motiva, nonché oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
4. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che liquida in complessivi € 21.854,40 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali pari al 10% dei compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Luca Maio, ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Locri, 17 settembre 2025
Il giudice
Emanuele Deidda