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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 5238/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:28 sono presenti l'avv. SICILIANO RENATO per parte ricorrente nonché l'BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:00, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5238 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SICILIANO RENATO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo che:
“a seguito di presentazione in data 21.10.2013 di domanda per
2 provvidenze collegate al suo stato di invalidità civile, all'esito della visita del
29.05.2014 effettuata dal competente Centro Medico Legale dell' era CP_2
stata riconosciuta soggetto INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80) con decorrenza 21.10.2013 e revisione nell'anno 2015, mese 10”; che quindi continuava così a fruire dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile 100% presentando all' negli anni 2020, CP_2
2021 e 2022, dichiarazione di responsabilità di aver dimorato per gli anni precedenti sempre in via Flavio Gioia n. 41 Palermo, di non essere stata ricoverata, e di non aver posseduto redditi rilevanti per le prestazioni in godimento fino ai primi mesi dell'anno 2022; che con nota del 15.11.2021, l' informava la ricorrente di aver disposto, CP_2
in base ai dati reddituali registrati negli archivi dell'Istituto, il pagamento di un importo aggiuntivo sulla sua pensione in base a quanto previsto dalla legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
che successivamente l' le comunicava di aver accertato, a seguito di CP_2
verifiche, per il periodo dal 01.10.2019 al 31.03.2022, la corresponsione di un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07078103 per un importo complessivo di euro 15.638,04 per i seguenti motivi: “Sono state riscosse somme non spettanti in quanto assente a visita di revisione in data
30.09.2019”
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Accertare, alla luce delle sopra esposte considerazioni, l'illegittimità del provvedimento di indebito comunicato con nota del 10.03.2022 inviata alla ricorrente a mezzo raccomandata n. 618089580588 e consegnata il successivo 05.04.2022, con la quale l ha avvisato la sig.ra CP_2 Pt_1
di aver constatato, a seguito di verifiche, per il periodo dal
[...]
01.10.2019 al 31.03.2022, la corresponsione di un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07078103 per un importo complessivo di euro
15.638,04 per i seguenti motivi: “Sono state riscosse somme non spettanti in
3 quanto assente a visita di revisione in data 30.09.2019”. B) Per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità dell'importo di euro 15.638,04, con condanna dell' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme CP_2
eventualmente trattenute a detto titolo in suo danno, con gli accessori come per legge dal dovuto al soddisfo”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Deduce la parte ricorrente l'irripetibilità della prestazione, per non aver mai ricevuto la convocazione a visita di revisione, per non aver mai ricevuto comunicazione sia degli esiti della visita di revisione del 2019, che del provvedimento di revoca della prestazione, invocando quindi a difesa del proprio diritto il disposto normativo dell'art. 52 della L. n. 88 del 1989, dell'art. 13 della L. n. 412 del 1991, dell'art. 5 del D.P.R. n. 698 del 1994, dell'art. 4 della L. n. 425 del 1996, dell'art. 37 della L. n. 448 del 1998 e dell'art. 2033 cod. civ., di cui denuncia la violazione e/o falsa applicazione, nonché i principi giurisprudenziali dettati in materi dell'indebito assistenziale, di tutela della buona fede del percipiente la prestazione incolpevole.
Deduce inoltre la violazione della L. n. 102 del 2009, art. 20, dettata in tema di procedimento di sospensione e revoca delle prestazioni.
L' resistente eccepisce viceversa la correttezza della revoca della CP_1
prestazione e della ripetizione dell'indebito a causa della mancata comparizione della ricorrente a viste di revisione, di cui produce prova dell'atto e della ricezione da parte della ricorrente medesima.
Sul punto appare opportuno svolgere alcune considerazioni.
Deve preliminarmente dichiararsi l'inapplicabilità di ogni norma o
4 successiva interpretazione giurisprudenziale dettata in materia pensionistica
(L. 88/1989, 412/1991), venendo in contesa una prestazione di natura squisitamente assistenziale, discendente dalla sussistenza di un requisito sanitario, il cui diritto è slegato sia dalla provvista contributiva che dal reddito.
Rendendosi così inapplicabili le pronunce giurisprudenziali rese su pagamenti effettuati in carenza del requisito reddituale e vincolate alla buona fede dell'accipiens (cfr. Cass. n. 28771/2018 e succ.).
L'indebito si è generato unicamente per la revoca della prestazione per assenza a visite di revisione, alle quali la ricorrente era stata correttamente invitata.
Ciò è sufficiente ad escludere qualsiasi legittimo affidamento da parte della percipiente, la quale era ben a conoscenza della necessità della revisione, cosciente della propria assenza a visita e per questo a conoscenza delle conseguenze.
L'assenza alle visite di revisione comporta la caducazione del diritto alla prestazione, giacché dal momento del mancato accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, gli stessi si hanno per non presenti, con conseguente immediata perdita del diritto alla corresponsione.
Osservando al contempo che, essendo il requisito sanitario l'unico presupposto della prestazione in parola (slegata dalle condizioni socioeconomiche), venendo a mancare questo non esiste più alcun motivo per cui la prestazione debba essere erogata, non rilevando le condizioni economiche più o meno precarie del percipiente.
Sul punto appare poco rilevante la notazione della parte ricorrente circa:
“i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100% ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici”.
5 Non risulta infatti agli atti una richiesta inevasa di visita domiciliare in diritto della stessa, né comunque una dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di recarsi alla visita di revisione che, comunque avrebbe dovuto essere tempestivamente comunicata all'Istituto.
Né inoltre rileva, ai fini della legittimità dell'azione di ripetizione,
l'eventuale violazione delle norme procedimentali circa la sospensione e la successiva revoca, attenendo le stesse alla correttezza del procedimento amministrativo e non refluenti sul diritto alla ripetizione di quanto erogato sine titulo.
Il ricorso pertanto va rigettato.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. In atti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 5238/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:28 sono presenti l'avv. SICILIANO RENATO per parte ricorrente nonché l'BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:00, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5238 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SICILIANO RENATO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo che:
“a seguito di presentazione in data 21.10.2013 di domanda per
2 provvidenze collegate al suo stato di invalidità civile, all'esito della visita del
29.05.2014 effettuata dal competente Centro Medico Legale dell' era CP_2
stata riconosciuta soggetto INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80) con decorrenza 21.10.2013 e revisione nell'anno 2015, mese 10”; che quindi continuava così a fruire dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile 100% presentando all' negli anni 2020, CP_2
2021 e 2022, dichiarazione di responsabilità di aver dimorato per gli anni precedenti sempre in via Flavio Gioia n. 41 Palermo, di non essere stata ricoverata, e di non aver posseduto redditi rilevanti per le prestazioni in godimento fino ai primi mesi dell'anno 2022; che con nota del 15.11.2021, l' informava la ricorrente di aver disposto, CP_2
in base ai dati reddituali registrati negli archivi dell'Istituto, il pagamento di un importo aggiuntivo sulla sua pensione in base a quanto previsto dalla legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
che successivamente l' le comunicava di aver accertato, a seguito di CP_2
verifiche, per il periodo dal 01.10.2019 al 31.03.2022, la corresponsione di un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07078103 per un importo complessivo di euro 15.638,04 per i seguenti motivi: “Sono state riscosse somme non spettanti in quanto assente a visita di revisione in data
30.09.2019”
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Accertare, alla luce delle sopra esposte considerazioni, l'illegittimità del provvedimento di indebito comunicato con nota del 10.03.2022 inviata alla ricorrente a mezzo raccomandata n. 618089580588 e consegnata il successivo 05.04.2022, con la quale l ha avvisato la sig.ra CP_2 Pt_1
di aver constatato, a seguito di verifiche, per il periodo dal
[...]
01.10.2019 al 31.03.2022, la corresponsione di un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07078103 per un importo complessivo di euro
15.638,04 per i seguenti motivi: “Sono state riscosse somme non spettanti in
3 quanto assente a visita di revisione in data 30.09.2019”. B) Per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità dell'importo di euro 15.638,04, con condanna dell' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme CP_2
eventualmente trattenute a detto titolo in suo danno, con gli accessori come per legge dal dovuto al soddisfo”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Deduce la parte ricorrente l'irripetibilità della prestazione, per non aver mai ricevuto la convocazione a visita di revisione, per non aver mai ricevuto comunicazione sia degli esiti della visita di revisione del 2019, che del provvedimento di revoca della prestazione, invocando quindi a difesa del proprio diritto il disposto normativo dell'art. 52 della L. n. 88 del 1989, dell'art. 13 della L. n. 412 del 1991, dell'art. 5 del D.P.R. n. 698 del 1994, dell'art. 4 della L. n. 425 del 1996, dell'art. 37 della L. n. 448 del 1998 e dell'art. 2033 cod. civ., di cui denuncia la violazione e/o falsa applicazione, nonché i principi giurisprudenziali dettati in materi dell'indebito assistenziale, di tutela della buona fede del percipiente la prestazione incolpevole.
Deduce inoltre la violazione della L. n. 102 del 2009, art. 20, dettata in tema di procedimento di sospensione e revoca delle prestazioni.
L' resistente eccepisce viceversa la correttezza della revoca della CP_1
prestazione e della ripetizione dell'indebito a causa della mancata comparizione della ricorrente a viste di revisione, di cui produce prova dell'atto e della ricezione da parte della ricorrente medesima.
Sul punto appare opportuno svolgere alcune considerazioni.
Deve preliminarmente dichiararsi l'inapplicabilità di ogni norma o
4 successiva interpretazione giurisprudenziale dettata in materia pensionistica
(L. 88/1989, 412/1991), venendo in contesa una prestazione di natura squisitamente assistenziale, discendente dalla sussistenza di un requisito sanitario, il cui diritto è slegato sia dalla provvista contributiva che dal reddito.
Rendendosi così inapplicabili le pronunce giurisprudenziali rese su pagamenti effettuati in carenza del requisito reddituale e vincolate alla buona fede dell'accipiens (cfr. Cass. n. 28771/2018 e succ.).
L'indebito si è generato unicamente per la revoca della prestazione per assenza a visite di revisione, alle quali la ricorrente era stata correttamente invitata.
Ciò è sufficiente ad escludere qualsiasi legittimo affidamento da parte della percipiente, la quale era ben a conoscenza della necessità della revisione, cosciente della propria assenza a visita e per questo a conoscenza delle conseguenze.
L'assenza alle visite di revisione comporta la caducazione del diritto alla prestazione, giacché dal momento del mancato accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, gli stessi si hanno per non presenti, con conseguente immediata perdita del diritto alla corresponsione.
Osservando al contempo che, essendo il requisito sanitario l'unico presupposto della prestazione in parola (slegata dalle condizioni socioeconomiche), venendo a mancare questo non esiste più alcun motivo per cui la prestazione debba essere erogata, non rilevando le condizioni economiche più o meno precarie del percipiente.
Sul punto appare poco rilevante la notazione della parte ricorrente circa:
“i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100% ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici”.
5 Non risulta infatti agli atti una richiesta inevasa di visita domiciliare in diritto della stessa, né comunque una dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di recarsi alla visita di revisione che, comunque avrebbe dovuto essere tempestivamente comunicata all'Istituto.
Né inoltre rileva, ai fini della legittimità dell'azione di ripetizione,
l'eventuale violazione delle norme procedimentali circa la sospensione e la successiva revoca, attenendo le stesse alla correttezza del procedimento amministrativo e non refluenti sul diritto alla ripetizione di quanto erogato sine titulo.
Il ricorso pertanto va rigettato.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. In atti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/01/2025
Il Giudice Onorario
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