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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 09/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1273/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1
CC AE e con lo stesso elettivamente domiciliati in AVERSA VIA SALVO
D'ACQUISTO 5 81031
Appellante
e
rappresentata e difesa dall'Avv.to CROCETTA ANTONIO, elettivamente CP_1 domiciliata in NAPOLI CENTRO DIREZIONALE B3 Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello depositato in data 13/05/2024, gli appellanti e Pt_1 Parte_1 impugnavano la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del
[...]
Lavoro, n.1994/2024 del 17/04/2024 con la quale erano stati condannati a pagare, in solido, alla sig.ra la somma di euro 96.210,24 oltre accessori di legge e spese legali. Lamentata la CP_1 propria carenza di legittimazione e l'erronea valutazione dei fatti e delle prove da parte del primo giudice, chiedevano l'integrale riforma della sentenza.
Ricostruito il contraddittorio, si costituiva l'appellata deducendo che in data 23.05.2024, le parti, al solo fine di evitare ogni alea del giudizio avevano deciso di transigere, alle condizioni indicate nell'accordo transattivo sindacale allegato, il presente giudizio. Stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio con
1 compensazione integrale delle spese di lite.
Trattata con modalità cartolare ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa all'esito della camera di consiglio.
***
Considerata la transazione intervenuta in sede sindacale e documentata dalle parti, con cui le stesse hanno messo fine alla lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel
2 corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato)
e, al contempo, di consentire all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, stante il verbale di accordo transattivo depositato dalle parti in cui si impegnano, tra l'altro, a rinunziare al presente giudizio, deve concludersi che non residua alcun interesse delle stesse alla pronunzia.
Non residuando conflittualità nemmeno sulle spese di lite, oggetto di compensazione nel predetto accordo, la Corte non dovrà provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Corte così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
nulla per le spese di lite.
Napoli, 09.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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