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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 20820/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN IN Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 20820/2025 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv. TURANO FRANCESCA) Parte_1 C.F._1
e c.f.: (avv. TURANO FRANCESCA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 14/10/2025. Tali conclusioni sono di seguito trascritte:
«1. Prendere atto della risoluzione consensuale del contratto di comodato stipulato in data 28.11.2022 tra il Sig. e la Sig.ra allegato al presente Parte_3 Parte_2 ricorso;
1 2. Modificare parzialmente le condizioni di affidamento e mantenimento del minore Per_1
già disposte con provvedimento del Tribunale di Brescia in data 12.01.2023,
[...] recependo quanto concordato tra le parti, e in particolare:
- prevedere che il signor contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 mediante il versamento mensile di € 1.450,00= oltre al 100% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia 14.07.2016, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- il signor si impegna inoltre a trasferire in capo alla signora la Pt_1 Parte_2 proprietà dell'autovettura Mercedes GLC targata GB045ZB entro e non oltre il
31.12.2025; il costo del passaggio di proprietà sarà a carico del signor Pt_1
- il collocamento prevalente del minore presso la madre nella nuova Parte_2 residenza in Pozzolengo (BS), Località Zappello n.1;
- la sig.ra avendo già acquistato in comproprietà con il nuovo compagno Parte_2 un immobile nel quale intende trasferirsi con i figli, rinuncia all'assegnazione della casa concessa in comodato gratuito e modale sita a Desenzano del Garda (BS) in via San Zeno
6/b e all'adempimento da parte del sig. dell'impegno assunto al punto 5 Parte_1 lett. d), e) ed f) delle condizioni concordate e recepite con provvedimento del 12.01.2023;
- ogni disposizione facente riferimento al comodato dell'immobile di via San Zeno 6/b è da intendersi rinunciata.
- Ferme tutte le altre condizioni».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore nato il 2 ottobre Persona_1
2013.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge e all'interesse del minore.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 23/10/2025
Il Presidente estensore
AN IN
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN IN Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 20820/2025 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv. TURANO FRANCESCA) Parte_1 C.F._1
e c.f.: (avv. TURANO FRANCESCA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 14/10/2025. Tali conclusioni sono di seguito trascritte:
«1. Prendere atto della risoluzione consensuale del contratto di comodato stipulato in data 28.11.2022 tra il Sig. e la Sig.ra allegato al presente Parte_3 Parte_2 ricorso;
1 2. Modificare parzialmente le condizioni di affidamento e mantenimento del minore Per_1
già disposte con provvedimento del Tribunale di Brescia in data 12.01.2023,
[...] recependo quanto concordato tra le parti, e in particolare:
- prevedere che il signor contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 mediante il versamento mensile di € 1.450,00= oltre al 100% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia 14.07.2016, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- il signor si impegna inoltre a trasferire in capo alla signora la Pt_1 Parte_2 proprietà dell'autovettura Mercedes GLC targata GB045ZB entro e non oltre il
31.12.2025; il costo del passaggio di proprietà sarà a carico del signor Pt_1
- il collocamento prevalente del minore presso la madre nella nuova Parte_2 residenza in Pozzolengo (BS), Località Zappello n.1;
- la sig.ra avendo già acquistato in comproprietà con il nuovo compagno Parte_2 un immobile nel quale intende trasferirsi con i figli, rinuncia all'assegnazione della casa concessa in comodato gratuito e modale sita a Desenzano del Garda (BS) in via San Zeno
6/b e all'adempimento da parte del sig. dell'impegno assunto al punto 5 Parte_1 lett. d), e) ed f) delle condizioni concordate e recepite con provvedimento del 12.01.2023;
- ogni disposizione facente riferimento al comodato dell'immobile di via San Zeno 6/b è da intendersi rinunciata.
- Ferme tutte le altre condizioni».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore nato il 2 ottobre Persona_1
2013.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge e all'interesse del minore.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 23/10/2025
Il Presidente estensore
AN IN
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