Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2024, n. 16285
CASS
Sentenza 12 giugno 2024

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In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell'IVA, salvo che AE non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità. Ne consegue che la SGR non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto dalla stessa amministrato. Infatti, la SGR può essere oggetto di accertamenti tributari che riguardano le attività del fondo, in quanto le stesse devono essere rivolte necessariamente nei suoi confronti, ma non risponde delle eventuali pretese dell'Amministrazione finanziaria con il proprio patrimonio, ma unicamente nei limiti del patrimonio del fondo, trattandosi di un patrimonio separato. In altri termini, in caso di dichiarazioni erronee o infedeli rilasciate dalla SGR, risponde sempre e comunque il patrimonio del fondo, il quale potrà poi rivalersi nei confronti della SGR sulla base del rapporto di mandato, in quanto la SGR è il soggetto passivo dell'imposta sotto il profilo meramente formale, mentre sotto il profilo sostanziale a rispondere dell'imposta è il fondo comune con il proprio patrimonio autonomo, distinto da quello di SGR. Pertanto, nel caso in cui si verifichi, come nella specie, la liquidazione del fondo comune, il patrimonio separato si estingue, con conseguente estinzione anche del rapporto di mandato tra fondo comune ed SGR e la SGR può opporre all'Amministrazione finanziaria l'intervenuta cessazione del rapporto e la liquidazione del fondo comune ed AE non può soddisfarsi sul patrimonio dell'ente di gestione, non potendo configurarsi una responsabilità solidale di quest'ultimo per il mancato assolvimento delle obbligazioni tributarie da parte del fondo, salva la eventuale contestazione di un diverso titolo di responsabilità.

In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell'IVA, salvo che l'Agenzia delle entrate non faccia valere un autonomo titolo di esponsabilità; ne consegue che la SGR non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto dalla stessa amministrato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2024, n. 16285
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16285
Data del deposito : 12 giugno 2024
Fonte ufficiale :

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