4. Con il decreto di cui al comma 1, ((primo periodo,)) il giudice, su istanza del debitore, puo' disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilita' del piano. Il giudice, su istanza del debitore, puo' altresi' disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonche' le altre misure idonee a conservare l'integrita' del patrimonio fino alla conclusione del procedimento ((...)) . ((Con il medesimo decreto il giudice puo' disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.)) 5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte ((,)) e provvede con decreto.
6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.
(( 7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente puo' essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata. )) 8. La sentenza ((che provvede sull'omologazione)) e' comunicata ai creditori ed e' pubblicata entro ((i due giorni successivi)) a norma del comma 1. La sentenza e' impugnabile ai sensi dell'articolo 51.
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice ((...)) dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .