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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 3723/2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]del Parte_1
GR (NA) alla Via Roma n.62, C.F.: , rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Pasquale Guastafierro, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Boscoreale (NA), alla Piazza Pace, n.20
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.6.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere titolare del reddito di cittadinanza (domanda prot. 2019- 753908 – CP_1
RDC); CP_ che, in data 16.02.2022, l' di Castellammare di Stabia gli notificava un provvedimento di indebito, emesso a seguito di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza per la seguente motivazione: “mancanza del requisito di residenza, non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo” (cfr. doc. n. 1); CP_ che l' con il suddetto provvedimento di indebito e revoca del RDC, richiedeva al ricorrente la restituzione della somma complessiva pari ad € 11.882,64, a titolo di RDC percepito per il periodo dal 04/2019 al 09/2020 (cfr. doc. n. 1); che avverso il suddetto provvedimento adottato dall' resistente, il ricorrente, CP_2 in data 18.03.2022, inoltrava istanza di riesame, rappresentando che era residente in Italia da oltre dieci anni di cui gli ultimi due anni con residenza continuativa (cfr. doc. n.2), senza alcun esito. Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi la illegittimità del recupero, con ogni conseguente statuizione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
In punto di fatto, va rilevato che, in merito alla richiesta in oggetto della domanda presentata il 22.03.2019, risulta che il comune di Torre del GR Parte_2 abbia posto in revoca, in data 21.12.2021, tale domanda per la mancanza del requisito di
1 residenza in modo continuativo nel Comune, negli ultimi 2 anni dalla presentazione di tale domanda (all. n. 1).
Invero, da una consultazione degli archivi anagrafici, risultava un'irreperibilità rilevata dal comune dal 10.07.2018 al 01.10.2018 (all. n. 2).
In merito alla irreperibilità del beneficiario della prestazione, si rileva che nella nota
1319 del 19.02.2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si legge che "nei casi di irriperibilità [...] si ritiene che il requisito della residenza [...] possa considerarsi soddisfatto qualora pur in mancanza di una continuità della residenza anagrafica sia dimostrabile l'elemento obiettivo della permanenza continuativa in un Comune Italiano che
[...] occorre individuare avuto riguardo ai luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana". CP_ La normativa di riferimento, confermata anche dal messaggio n. 2935/2018, stabilisce che “qualora il soggetto richiedente una delle prestazioni in esame risulti registrato in ARCA come “irreperibile” o “senza fissa dimora”, la domanda deve essere posta in sospensione e, per poter perfezionare e completare l'invio, l'assicurato deve essere invitato a regolarizzare la propria situazione presso il Comune”. Ebbene, l'istante non è mai stato invitato dall' a regolarizzare la propria CP_1 posizione, essendo venuto a conoscenza della sua presunta irreperibilità, solo con la notifica del provvedimento di indebito, oggetto della presente opposizione.
Il ricorrente, peraltro, come si rileva dalla documentazione in atti (certificato di residenza storico, pagamento canone affitto e nonché alcuni bollettini, non oggetto di alcun rilievo da parte dell' ), ha comprovato il possesso del requisito contestato. CP_1
Pertanto, il ricorso deve essere accolto. Quanto alle spese di lite, va rilevato che rispetto all'accertamento del Comune l'attività amministrativa dell' è vincolata: l' riceve l'esito degli accertamenti CP_1 CP_1 effettuati dai Comuni tramite la Piattaforma per la Gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (c.d. piattaforma GePI) e l'esito negativo degli accertamenti preclude il pagamento del reddito di cittadinanza e determina la revoca del provvedimento eventualmente già emesso. Pertanto, le spese di lite devono essere compensate nella misura di ½, mentre per la restante parte seguono la soccombenza, tenuto conto del mancato invito a regolarizzare la posizione.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, annulla la richiesta di indebito per cui è causa;
previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2, condanna l' , al CP_1 pagamento in favore del ricorrente, della restante parte, liquidata in € 1.300, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 5.5.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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