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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/05/2024, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
Proc. N 358/2020 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 4 febbraio 2020 con il n. 358/2020 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_1
, CodiceFiscale_1
29.1.1968 e residente in [...]
Valle n. 1/A, codice fiscale , CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, in iti stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Alessandro PASQUINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Carrara (MS), Piazza Matteotti n. 24. Pec: Email_1
Fax Opponenti e in persona del procuratore speciale Controparte_1
Dott. ( giusta procura speciale del 17.07.2018 ai rogiti Notaio Controparte_2
Dott. 36961 - racc. n. 18406), rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Pierl ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Viale della Repubblica, 272, come da procura allegata alla comparsa di risposta;
Pec: vvocati.prato.it Email_2
Fax
Opposta All'udienza del 9 novembre 2023 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per gli opponenti : ".. Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, previo integrale rigetto delle eccezioni avversarie sia di rito che di merito e al netto delle domande già accolte con la sentenza non definitiva n. 809/2021 e delle domande rigettate nella medesima pronuncia e oggetto di riserva di appello:
1. revocare integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai signori e Parte_2 Parte_1 Cont a o, in subordine, rideterminare il saldo - dare rt compensazione tra eventuali controcrediti, sulla scorta dei rilievi del CTP alla CT tecnico – contabile in atti;
2. accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento e/o invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità delle fideiussioni rilasciate dai signori e Parte_2 Pt_1 Cont in favore di e, conseguentemente, accertare e dichiar v
[...]
a;
in subordine Parte_2 Parte_1 Controparte_1 alla declaratoria di nullità delle fideiiussioni, si chiede l'accertamento, con le pertinenti statuizioni di condanna e/o di compensazione, del credito risarcitorio connesso alla violazione Cont da parte di della normativa antitrust, con riguardo ai profili evidenziati.
1 Cont 3. condannare alla refusione di spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfetario del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge. Gli opponenti dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e chiedono concessione dei termini ex art. 190 cpc (comparse conclusionali e note di replica).”.
Per la banca opposta: "… precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e quindi “affinché il Giudice voglia rigettare tutte le domande ex adverso proposte dai signori e e condannare gli opponenti al pagamento in favore della Parte_2 Parte_1 convenuta opposta della somma portata in decreto o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25 gennaio 2020 , e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 notificato in data 16 dicembre 2019 con il quale il Tribunale di Prato aveva loro ingiunto di pagare alla la somma di € Controparte_1
363.929,08, oltre interessi e spese di giudizio, in forza delle fideiussioni prestate nell'interesse della società debitrice principale dichiarata fallita Controparte_4 con sentenza del Tribunale di Prato emessa in data 20.11.2017 n 99/2017.
A sostegno dell'opposizione rilevavano la inesistenza e, comunque, la invalidità della fideiussione omnibus datata 10 ottobre 2013, sino a concorrenza di € 60.000, poi aumentati ad € 120.000,00 in data 22.12.2014, in quanto non regolarmente sottoscritta evidenziando, in ogni caso, il contrasto di alcune clausole di tale fideiussione e di quella specifica a garanzia dei finanziamenti con l'art 2 della legge
287/1990. Deducevano, ancora, il contrasto di tali clausole con l'art 1957 c.c. e la violazione da parte della banca del disposto dell'art 1956 c.c. e la nullità delle fideiussioni in quanto rilasciate a garanzia di contratti affetti da nullità per violazione di norme imperative e illiceità della causa.
Quanto ai rapporti intercorrenti con la società MS, rappresentati dal c/c n 16348,11, dal c/c n 14357,61, dal mutuo chirografario n 741761509.77 e dal mutuo chirografario n 741782791.26, rilevavano la insussistenza del credito azionato in ragione delle nullità dei singoli contratti conclusi con le società poi fallite per carenza di forma nonché delle singole clausole in contrasto relativamente alla determinazione di interessi in misura ultra legale per indeterminatezza e carenza di forma, richiamando addirittura usi su piazza, ed in violazione della normativa antiusura, della capitalizzazione anatocistica e dei costi e commissioni non concordati legittimamente. 2 Tanto premesso convenivano la e per Controparte_1 essa per sentire revocare il decreto ingiuntivo con il favore delle spese CP_5 processuali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rilevando:
[...]
- che le fideiussioni prestate dagli opponenti erano diverse: una specifica, contenuta nel contratto di mutuo chirografario n SM 741761599.77 ed una fideiussione omnibus originariamente limitata sino alla concorrenza di € 60.000,00 e successivamente aumentata ad € 120.000,00;
- che , quanto a quest'ultima, il disconoscimento della copia rispetto all'originale era superabile attraverso la produzione dell'origina e che le sottoscrizioni apposte nel contratto di fideiussione omnibus erano autenticate dal funzionario in presenza del quale erano state apposte e coincidevano con quelle apposte sui contratti di mutuo;
- che, in ordine alle azioni di nullità per la violazione della normativa antitrust, sussisteva la competenza funzionale delle Sezioni Specializzate Imprese, sicché il giudice dell'opposizione era competente a conoscere esclusivamente dell'eccezione e non della domanda riconvenzionale;
- che trattandosi di contratto autonomo di garanzia i garanti non avrebbero potuto sollevare eccezioni relative al rapporto principale se non nei limiti della cd exceptio doli;
- che, in ogni caso, l'eccezione sollevata ai sensi dell'art 1956 c.c. era infondata in quanto entrambi i fideiussori erano soci ed erano stati legali rappresentati della società garantita e liquidatori;
- che parimenti infondate erano le contestazioni in ordine ai rapporti principali, non essendo stata fatta applicazione di interessi anatocistici né usurari, egli interessi erano stati concordati per iscritto.
Sulla base di tali argomentazioni, contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva in ogni caso il rigetto, con il favore delle spese del giudizio.
Con sentenza n 809 /2021, emessa in data 20/24 novembre 2021, il Tribunale dichiarava la nullità parziale delle clausole sub n 2, 6 e 8 della fideiussione concessa da da a favore della Parte_2 Parte_1 Controparte_1
in data 10 ottobre 2013 , per tutti i debiti di ( c.d.
[...] Controparte_4 omnibus), rigettava la domanda avente ad oggetto la nullità della fideiussione 3 specifica rilasciata a garanzia del finanziamento chirografario( n 741761509.77) concesso da in data 28 luglio 2016 e, con Controparte_1 contestuale ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria per espletare CT a carattere percipiente, diretta alla ricostruzione dei saldi dei rapporti, in coerenza con i principi esposti nella motivazione della sentenza.
Completata l'istruttoria attraverso CT e la produzione di documenti, all'udienza del
9 novembre 2023 , la causa era definitivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
DETERMINAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM DOMANDE ED ECCEZIONI AMMISSIBILI
L'opposizione proposta è solo in parte fondata e deve essere accolta nei limiti delle seguenti ragioni. In primo luogo, va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280;
Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078). Nel caso di specie, come si è già avuto modo di evidenziare, il credito oggetto del ricorso monitorio trova differenti cause costitutive individuabili nei seguenti rapporti:
Nel caso di specie, il credito ingiunto discende dai seguenti rapporti intercorrenti con
Controparte_4
• € 50.196,88 per scoperto del c/c n. 15348,11;
• € 23.392,30 per scoperto del c/c n. 14357,61;
4 • € 34.277,81 (di cui €.32.120,78 per quota capitale, € 1.792,71 per rate insolute, € 43,12 per interessi ed € 321,20 per penale di estinzione anticipata) quale saldo debitore alla data del 7 luglio 2017 sul finanziamento chirografario n.741782791,26).
Su tali rapporti e sono coobbligati in virtù della Parte_2 Parte_1 fideiussione om e del 10.10.2013, poi portata ad
€ 120.000 il successivo 22 dicembre 2014 ,
• € 256.062,09 (di cui €.225.000,00 per quota capitale, €.28.686,09 per rate insolute,
€.126,00 per interessi ed €.2.250,00 per penale di estinzione anticipata) quale saldo debitore al 7 luglio 2017 sul finanziamento chirografario n. SM741761599,77 concluso in data 28 luglio 2016.
Su tale rapporto e sono coobbligati in virtù della Parte_2 Parte_1 fideiussione specifica concessa in pari data,
La sentenza n 809 /2021, emessa in data 20/24 novembre 2021 definitiva – le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate – circoscrive l'ambito delle questioni da trattare in relazione alla legittimazione degli opponenti, in forza delle garanzie prestate, a far valere i profili di nullità e invalidità dei rapporti principali.
Infatti, con il rigetto della eccezione di nullità della fideiussione specifica relativamente al finanziamento chirografario n. SM741761599,77 concluso in data 28 luglio 2016, le limitazioni convenzionali conducono a dare spazio esclusivamente ai profili inerenti ad eventuale ipotesi contrastante con la disciplina antiusura, che certamente può investire anche il secondo rapporto di finanziamento, integrando - in ipotesi- la c d excpetio doli, sempre consentita.
A differenti conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento agli altri rapporti di conto corrente garantite dalle fideiussioni generiche ( cd omnibus), in considerazione delle riconosciute nullità parziali.
II.
ECCEZIONI AMMISSIBILI CON RIFERIMENTO AI CONTI CORRENTI
I conti corrente oggetto di analisi e contestazioni sono quelli identificati come c/c n.
15348,11 ( con un saldo passivo di € 50.196,88 , quali garanti di CP_4
sino a concorrenza di € 60.000,00 del 10.10.2013, poi portata ad € 120.000 il
[...] successivo 22 dicembre 2014) e dal numero n. 14357,61 ( con un saldo passivo di €
5 23.392,30, quali garanti di sino a concorrenza di € 60.000,00 del Controparte_4
10.10.2013, poi portata ad € 120.000 il successivo 22 dicembre 2014). I profili di invalidità attengono alle condizioni praticate con riferimento alle clausole relative alla previsione di tassi di interessi ultra-legali, nonché alla capitalizzazione anatocistica, alla commissione di massimo scoperto e a voci di costo non concordate. E, con riferimento alle questioni poste, sotto il profilo contabile, costituisce oramai principio ripetutamente affermato dalla S.C. quello secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto, ai sensi dell'art 1832 c.c., rende incontestabili soltanto “le registrazione a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche
l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali “, così che non è precluso – in ipotesi- procedere ad un nuovo computo dei saldi, ferma l'entità delle singole voci contabilizzate
(Cass, sez. VI, 20 Novembre 2018, n. 30000; Cass. 22945/2010; Cass., 10692/2007).
A. FORMA SCRITTA E NULLITA' PARZIALE
Dalla ricostruzione operata nella CT, condotta sugli estratti conto e sui documenti ritualmente acquisiti, risulta l'assenza di valida e completa disciplina scritta con esclusivo riferimento ai conti speciali sovvenzioni/ anticipi, risultando invece presenti le condizioni sottoscritte dei conti correnti ordinari. Ora, come è noto, la forma scritta per la conclusione dei contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stata imposta dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 – disciplina poi confluita nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (t.u.b.) e, segnatamente, nel relativo art. 117 –, con decorrenza, quindi, dall'entrata in vigore di detta norma. Le Sezioni Unite della Cassazione
(Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16/01/2018 n° 898) hanno avuto modo di chiarire con specifico riferimento all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), stabilendo che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di 6 conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto. Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi a caso di contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117
T.U.B. a mente del quale "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti", ponendo in tal modo in giusta evidenza , quale ulteriore requisito formale previsto dalla norma a pena di nullità, l'obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto.
E' evidente, infatti, che le finalità di protezione del cliente sopracitate verrebbero frustrate se si ritenesse sufficiente per la banca raccogliere la sottoscrizione del cliente e dare esecuzione al contratto, senza fornire a quest'ultimo copia dello stesso.
Nel caso in esame, la dedotta carenza dei requisiti di forma afferisce al contenuto delle clausole negoziali con particolare riferimento ai tassi a debito per i conti correnti ( entrambi affidati) presente per gli affidamenti, così che trova spazio la nullità parziale delle specifiche clausole, quali quella di determinazione degli interessi in misura ultra-legale e di anatocismo, ai sensi dell'art 1283 e 1284 c.c. Infatti, secondo orientamento ermeneutico consolidato (Cass., Sez. 3, 11/02/2014, n 3017), ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "ad substantiam", sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso "per facta concludentia".In tale ipotesi, tuttavia, affermata la nullità formale della determinazione di interessi in misura ultra legale, non può essere fatta applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB.Nel caso in esame, per tutti i rapporti di conti anticipi richiamati, la convenzione relativa alla pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto della forma scritta richiesta "ad substantiam", è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con disciplina legale ( Cass., sez. 2, 14/01/1997 , n 280).
D'altra parte, nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultra- legali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato 7 per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che il contratto di conto corrente sia a forma libera: pertanto l'approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non può supplire alla mancanza dello scritto, perché, non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto, e, pur potendo valere, per la sua natura "lato sensu" confessoria, come dichiarazione ricognitiva di una manifestazione negoziale precedente, non può essere utilizzata quale elemento presuntivo dell'esistenza di un patto stipulato nell'osservanza dei requisiti formali richiesti "ad substantiam"e non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ. (Cass., 29/07/2009 n 17679; Cass 06/11/1993 ,
n 11020). Ora, nella presente fattispecie, quanto al contratto di conto corrente - n.
14357,61 il contratto di apertura del conto corrente risulta quello formalizzato n data
12 settembre 2013 e sono presenti gli estratti conto in modo continuativo sino al
9.10.2017. Correlato a tale rapporto è il contratto di apertura di credito recante la data del 29 luglio 2016, nonché il contratto di credito del 2.12.2016.
Il contratto di apertura del conto corrente indica il tasso creditore ( 0%), la pari periodicità della contabilizzazione degli interessi a credito e a debito, le spese e le valute, nonché la commissione di istruttoria veloce solo per rapporti non affidati.
Quanto al tasso debitore, viene indicato il tasso solo per sconfinamento in assenza di fido, ma sin dal primo utilizzo – rileva il CT- risulta affidato per € 60.000,00, ridotto ad € 30.000,00.
In definitiva, i tassi relativi al fido di conto corrente sono indicati soltanto nel contratto di apertura di credito del 29 luglio 2016, come di seguito riportati :
Il contratto del 29 luglio 2016 determina il corrispettivo su accordato e la commissione di istruttoria veloce per rapporti affidati, mentre quello del 2 dicembre
8 2016 indica i soli importi di affidamento concesso sulle linee di credito e le spese di istruttoria, non applicate.
Conseguentemente, sino al 29 luglio 2016, può assumersi l'assenza di una formale indicazione del tasso debitorio ( in presenza di affidamento), e deve concludersi per l'applicazione del tasso legale per il periodo precedente e quello contrattuale per il periodo posteriore.
Per le medesime ragioni sino a tale data deve essere esclusa la CIV, ricomputata solo per il periodo successivo sulla base degli sconfinamenti riscontrati.
Relativamente al contratto di conto corrente n. 15.348,11, il contratto di apertura del conto corrente risulta quello formalizzato n data 17 dicembre 2014 e sono presenti gli estratti conto in modo continuativo sino al 5.10.2017. Correlato a tale rapporto è il contratto di credito del 2.12.2016.
Il contratto di apertura del conto corrente indica il tasso creditore e le spese e le valute, non la clausola di contabilizzazione, successiva in ogni caso al gennaio 2014.
Quanto al tasso debitore, viene indicato il tasso solo per sconfinamento in assenza di fido, ma sin dal primo utilizzo – rileva il CT- risulta affidato per € 50.000,00, Orga formalizzato solo nel contratto del 2.12.2016 come “ anticipo credito rotativo , senza tuttavia precisare alcuna condizione economica relativa alla concessione, se non le spese di istruttoria e rinnovo fido non addebitate.
Conseguentemente, per l'intero rapporto può assumersi l'assenza di una formale indicazione del tasso debitorio ( in presenza di affidamento), e deve concludersi per l'applicazione del tasso legale escludendo ogni ipotesi di capitalizzazione anatocistica.
B. AFFIDAMENTI e MODIFICHE UNILATERALI
Secondo l'orientamento della S.C. (Cass., 22.11.2017, n 27836; Cass., 9.7.2005, n 14470), già in forza dell'art 3 della legge 154/1992 e del decreto 24.4.1992 del Ministero del
Tesoro, oltre che della circolare del maggio 1992 della , la forma scritta Org_2 non era obbligatoria per le operazioni e servizi che fossero già previsti in contratti redatti per iscritto. Dopo l'entrata in vigore del t.u. bancario, tali norme sono rimaste in vigore ai sensi dell'art 161 TUB, e successivamente la ha emanato le Org_2 nuove disposizioni che nel ribadire la regola generale secondo la quale “ i contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti” prevedevano che “la forma scritta non è tuttavia 9 obbligatoria : - b) per operazioni e servizi già previsti per iscritto (agosto 1996). La delibera 4.3.2003 del C.I.C.R. nel dettare la nuova disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, abrogando ai sensi dell'art 161, comma 5, del t.u.b., il decreto del Ministro del Tesoro del 24.4.1992, ha quindi previsto per quanto attiene la forma dei contratti , che “La Org_2 può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi , oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”. In virtù di tale disciplina le
Istruzioni di vigilanza della , nel testo attualmente in vigore (risalente al Org_2 luglio 2003) al titolo X, capo 1, n 2, stabiliscono quanto alla forma dei contratti che
“..La forma scritta non è obbligatoria: Per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto….” Le norme emanate dal CICR e dalla completano ed integrano la norma di legge ed il Org_2 precetto legislativo, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa.
L'art 117, comma 2, tub ha infine previsto che il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
Secondo quanto rilevato dalla S.C., quindi, dal 1992 a tutt'oggi le disposizioni della
, a tanto autorizzata dal CICR hanno sempre previsto, pur nel variare Org_2 dei testi normativi, che non fosse richiesta la forma scritta per i contratti relativi ad operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente, in base alla considerazione che costituisce e sufficiente garanzia per il cliente che il contenuto normativo del contratto sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta stipulazione , alle condizioni riportate nel contratto scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto delle esigenze di celerità ed operatività che taluni tipi di contatti esigono. Secondo una più rigorosa interpretazione dell'art. 117 TUB, le linee di credito (o, se si preferisce, “gli affidamenti”) concessi nel tempo da una banca ad un cliente necessitano di una precisa e dettagliata regolamentazione contrattuale, dell'indicazione dell'importo delle stesse e dell'ulteriore precisazione se sono “a scadenza” o “a revoca” sicché, in mancanza di tali elementi essenziali il contratto bancario risulterebbe indeterminato, oltre che privo del contenuto minimo previsto dall'art. 117 TUB e dagli artt. 1325 e 1346 c.c. In senso contrario, tuttavia, si è fatto notare che l'allegazione secondo cui il contratto di conto corrente di cui all'art. 1852 10 c.c. “ è una mera modalità regolazione di operazioni bancarie” , sicché la prova di esso non basta a dimostrare l'esistenza d'un affidamento o di una apertura di credito tra banca e correntista, trascura di considerare che il contratto comunemente di “conto corrente bancario” non ha nulla a che vedere con l'istituto di cui all'art 1852 c.c. e costituisce un contratto atipico la cui causa è composta dalla fusione della causa del deposito, del mandato e del conto corrente (Cass., 17.10.2016, n 20205). Secondo
l'interpretazione dei giudici di legittimità, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la
[...]
, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano Org_2 essere stipulati in forma diversa da quella scritta, va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio". (Cass, 22/11/2017, n 27836; sull'onere di provarne la conclusione per facta concludentia: Cass, sez. 1, 15/09/2006,
n 19941; Cass., sez. 1, 09/07/2005, n 14470) .
Nella fattispecie in esame, per quanto concerne le operazioni di finanziamento sotto forma di affidamento -come sopra evidenziato- è stata riscontrata la parziale assenza per alcuni periodi dei contratti scritti e sono stati rilevati spese e addebiti non concordati. Per tali periodi le anticipazioni, in definitiva, risultano prive di regolamentazione scritta così che, per i relativi importi a debito difettano le condizioni essenziali praticate dall'istituto di credito.
Il difetto di forma, non può trovare disciplina nei rapporti di conto corrente in quanto si tratta di operazioni autonome non accessorie ai contratti principali, che risultano non affidati, talché gli addebiti effettuati non sono stati concordati.
Dall'applicazione di tali principi, deriva pertanto la conseguenza della parziale nullità delle pattuizioni riferibili a tali operazioni anticipi e della inapplicabilità, limitatamente a tali operazioni, di interessi corrispettivi o moratori superiori al tasso legale di cui all'art 1284 c.c.. Di conseguenza, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base
11 degli estratti conto a partire dalla sua apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova (Cass., 11.6.2018, n 15148).
C.ANATOCISMO E COMMISSIONI
Con riferimento alle condizioni praticate, la società attrice ha posto la questione della invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati. A riguardo, si rammenta che la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale è principio giurisprudenziale che si è affermato soltanto nel 1999 – con le sentenze n.
2374 e n. 3096, rispettivamente, della prima e terza sezione civile della Corte di cassazione - in un consolidato contesto di segno contrario. Contrariamente all'orientamento sino allora seguito, si è ritenuto che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare), fosse affetta da nullità, in quanto fondata su di un mero uso negoziale (per la prima volta adottato su iniziativa dell'ABI nel 1952) e non su di una vera e propria norma consuetudinaria, come tale connotata da una condotta reiterata ed assistita dalla opinio juris ac necessitatis, a maggior ragione in relazione a contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154 del 1992, che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi. Il tempestivo intervento del legislatore si è determinato attraverso l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha novellato l'art. 120 del t.u.b., disciplinando la sorte dei contratti bancari conclusi prima e dopo il 22 aprile 2000, data coincidente con la entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), al quale la norma suddetta (comma 2 dell'art. 25) aveva, per l'appunto, demandato la fissazione di
“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori” . La norma - in base alla quale, con provvedimento del CICR, sono stabiliti modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria - è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale ( Corte Cost., ord. n. 254 del 2008) in quanto introduce una deroga al 12 regime ordinario di cui all'art. 1283 cod. civ., che trova la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano la UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. E ciò a differenza dell'art 25, comma 3, che – per i contratti conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR- consentiva la deroga per i contatti stipulata in data antecedente alla data di entrata in vigore della delibera
CICR del 9.2.2000( Cass., n 9695 , 3 maggio 2011, Cass., sez.un., n 21095/2004). Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR (e salvo quanto detto più sotto), può ritenersi consentita per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti (sempre che, comunque, pena la nullità della pattuizione, vi siano alcune precise condizioni rappresentate da:
1) medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori;
2) l'indicazione di dei tassi attivi e passivi in duplice veste di TAN e TAE, ecc.).
Per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi. Tali concetti sono stati in ultimo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che gli artt. 1283 e 1284 cod. civ. richiedono perché essi producano a loro volta interessi
(cioè il cosiddetto anatocismo), deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo. In applicazione dei principi esposti alla presente fattispecie, si deve dare conto che le clausole erano presenti solo per il primo rapporto di C/C , n 14357,61, ma non quello n 15348,11 , per il quale difetta clausola di anatocismo conforme alle prescrizioni di forma entrate in vigore (dovendo la previsione di reciprocità comunque essere redatta per iscritto).
Solo per tali operazioni, quindi, e per il periodo decorrente dal I gennaio 2014 anche sul primo contratto, la capitalizzazione applicata non è in alcun modo giustificata e la pretesa di eliminare le voci inserite a tale titolo deve essere accolta.
Trattandosi di contratti conclusi in data successiva alla entrata in vigore della legge
2/2009 (conversione del Dl 185/2008), non è stata prevista la CMS, mentre la CIV è stata formalmente concordata in origine solo per i rapporti non affidati, e quindi in modo non valido, almeno sino alle modifiche contrattuali intervenute. 13
D. USURA
Per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, facendo riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108, si deve preliminarmente valutare: a) quali costi debbano essere considerati ai fini della determinazione del TEG;
b) il periodo di riferimento per dare rilevanza all'eventuale superamento dei cd tassi soglia. Certamente uno dei temi più discussi è quello relativo alla tipologia di spese da calcolare al fine della ricostruzione del tasso di interesse. L'art. 644 c.p. stabilisce, infatti, al comma 4 che:
«per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».
Tale previsione normativa si pone, secondo alcuni, in contrasto con il contenuto delle
Istruzioni di che, dalla prima comunicazione n. 47429 del 1 ottobre Org_2
1996 a quella dell'agosto del 2009, ha costantemente escluso la Commissione di dal novero degli oneri da includere nel calcolo del T.E.G. La Parte_3
Commissione di (C.M.S.) nella tecnica bancaria è definita come «il Parte_3 corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una (eventuale) espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto». Tale importo – che di norma è applicato allorché il saldo del cliente risulta a debito per oltre un determinato numero di giorni – è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.
Nell'ambito dei contratti di conto corrente di corrispondenza, assistiti da un'apertura di credito, la C.M.S. o altra analoga commissione rappresenta –così– una componente di costo “aggiuntivo” rispetto all'interesse praticato.
In estrema sintesi, gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali si sono quindi sostanzialmente divisi tra coloro (tra tutte: Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile 2017; Cass., 7.3.2017, n 5609; Cass, 4.4.2016, n 10516; Cass pen 3.7.2014, n
28928; Cass pen 23.11.2011, n 46669; Cass pen 22.7.2010, n 28743; Cass pen 26.3.2010,
n 12028). che richiamando direttamente il contenuto dell'art 644 CP, ritengono la necessità di conteggiare tutti gli oneri e le spese collegate all'erogazione del credito e coloro che, attraverso la necessità di fare riferimento ai Decreti Ministeriali che, trimestralmente pubblicati, integrano la fattispecie normativa ritengono inevitabile- sotto il profilo giuridico e tecnico– attenersi alla procedura amministrativa ed alle 14 Istruzioni di ( Cass., n 22270/2016 e n 12965/2016).Il contrasto Org_2 giurisprudenziale è stato risolto grazie alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 20 giugno 2018, n. 16303, nel senso di fare applicazioni delle istruzioni della
, escludendo i costi aggiuntivi e computando la C.M.S. nel suo Org_2 ammontare “medio” ed espressa in termini percentuali. Alla luce di tali osservazioni la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato ed al raffronto di esso con il tasso soglia effettuati in base alle
Istruzioni di pro tempore vigenti «il confronto tra l'ammontare Org_2 percentuale della C.M.S. praticata e l'entità massima della C.M.S. applicabile (c.d. CMS
“soglia”), desunta aumentando del 50% l'entità della C.M.S. media pubblicata nelle tabelle. Si tratta, come si vedrà, di applicazione di principio di portata generale, quale quello c.d. di , che viene richiamato anche a proposito dei tassi di mora e a CP_6 prescindere dalla sola applicazione in materia di CSM.
Per quanto concerne il momento in cui il superamento del tasso c.d. assume rilevanza, occorre ricordare che secondo i principi affermati dalla S.C., ai fini dell'applicazione dell'art 644 CP e dell'art 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti , a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (non solo corrispettivi) , e ciò a prescindere dalla concreta applicazione ( c.d. usura ab origine).
Con la sentenza 19 ottobre 2017, n 24675, le sezioni unite civili della Cassazione hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale allorché “il tasso di interessi superi , nel corso di svolgimento del rapporto , la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n 108 del 1996, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Da ultimo, con sentenza 18.9.2020 n 19597, in materia di interessi moratori la
Cassazione ha addirittura escluso il semplice riferimento solo al TEGM, precisando che l'esigenza del principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n
16303 del 2018 in tema di C.M.S.- dovrà soddisfatta mediante criteri oggettivi e statistici contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi 15 medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. In tema di usura,
e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 7 marzo
1996, n. 108, infatti, la pattuizione di interessi ultra legali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura.
Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento di tale stato da parte del finanziatore (Cass., 13.12.2010, n 25182), circostanze neanche allegate dagli opponenti.
Dalle relazioni compendiate nella relazione depositata il 28 luglio 2022 ed in quella integrativa depositata il 17 marzo 2023, per il calcolo del TEG si è utilizzata la formula definita nelle istruzioni della : Org_2
Per “ accordato”, in caso di conto non affidato, si deve considerare il massimo utilizzo del trimestre.
Sul conto N 14357, 61 nel primo contratto del 12 settembre 2013, come si è sopra evidenziato, viene indicato il tasso debitore solo per sconfinamento in assenza di fido, ma sin dal primo utilizzo – rileva il CT- è risultato affidato per € 60.000,00, ridotto ad € 30.000,00, Il riferimento è costituito dal DM 24 giugno 2013.
In astratto, nella prima relazione, il consulente aveva segnalato che il TEG in ipotesi di sconfinamento era pari al 23,6383, e quindi superiore a tasso soglia relativo al terzo trimestre 2013 per scoperti senza affidamento superiori ad € 1500,00.
Come chiarito nella relazione integrativa, poiché il contratto era affidato sin dall'origine, l'analisi complessiva della disciplina negoziale consente di escludere una siffatta ipotesi, rimasta del tutto inapplicabile.
In senso contrario, peraltro, rileverebbe anche la considerazione della difesa della banca che solo in assenza di affidamento il tasso soglia a cui fare riferimento sarebbe stata quello relativo a scoperti senza affidamento superiore ad € 1500 , sulla scorta delle risultanze del primo estratto conto: Tuttavia, tale determinazione sarebbe esclusa dalla presenza di affidamento, riscontrata senza ombra di dubbio dalla
16 documentazione analizzata, scaturendone piuttosto l'assenza di formale indicazione sino al contratto del 2016..
Le medesime considerazioni possono essere svolte per quanto concerne il secondo conto corrente n 15348.11, sul quale è stato computato un TEG pari al 23,6441, a fronte di tassi soglia pari al 24,18 % per scoperti senza affidamento fino a 1500 Euro
e 22.9125% per scoperti senza affidamento oltre 1.500%., prendendo quale limite di riferimento i tassi determinati in base al DM relativo al IV trimestre 2014.
Anche per tale contratto, la previsione negoziale è incompatibile con la presenza di affidamento già concesso alla data di instaurazione del rapporto, circostanza che ha portato all'applicazione dei tassi in misura legale.
In definitiva, su nessuno dei contratti è stata riscontrata la presenza di c.d. usura ab origine, così non deve essere fatta l'applicazione della sanzione di cui all'art 1815, II comma, c.c., ma solo computare gli interessi nella misura di legge, sino alla formalizzazione di tassi in misura superiore a quelli ex art 1284 c.c.
Con riferimento all'usura c.d. sopravvenuta, con la sentenza 19 ottobre 2017, n
24675, le sezioni unite civili della Cassazione hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale allorché “il tasso di interessi superi , nel corso di svolgimento del rapporto , la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n
108 del 1996, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. In tale ipotesi esclusa la applicabilità dell'art 1815 , comma 2, c.c. non è escluso che la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione possa qualificarsi scorretta, ai sensi dell'art 1375 c.c., in presenza di particolari modalità o circostanze. In tale ipotesi, la violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso.
Anche in corso dei rapporti è stata esclusa la presenza di usura c.d. sopravvenuta,
17 In ogni caso, il contestato superamento su tali conti dei TSU risulterebbe privo di Or effetti in considerazione dell'approdo ermeneutico della , in assenza di elementi per sostenere la mala fede della banca.
III
FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI
LIMITI ALLE ECCEZIONI OPPONIBILI DAI GARANTI IN ORDINE AI RAPPORTI GARANTITI.
“EXCEPTIO DOLI” E VERIFICA USURA
Ora, secondo l'interpretazione della S.C., la "exceptio doli generalis seu praesentis" ha fondamento storico romanistico nella circostanza che l'attore, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, si renda colpevole di frode, in quanto sottace, nella prospettazione della fattispecie controversia, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto stesso (Cass., 1.10.1999, n 10864),
In tali casi, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (Cass., 22.11.2019, n 30509).
Essendo preclusa al fideiussore, in deroga all'art. 1945, l'opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale, la richiesta di pagamento immediato deve risultare prima facie fraudolenta o abusiva sì da apparire all'evidenza contraria a norme imperative (Cass., 17.3.2006, n 5997; Cass., sez. III,
6.4.1998, n 3552; Cass., sez. I, 19.3.1993,n 3291) o per illiceità della causa, dovendo ritenersi che in quest'ultimo caso l'invalidità del contratto "presupposto" si comunichi al contratto di garanzia, rendendo la sua causa illecita (Cass. 7.3.2002,n 3326).
A. MA FEDE E CAUSA ILLECITA
In tale prospettiva, nell'ambito del dovere di protezione del garantito da possibili abusi del beneficiario, e pena la perdita del diritto di rivalsa, l'eccezione è legittima solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario, desumile dal chiaramente pretestuosa escussione di una garanzia bancaria "a prima richiesta” resa
18 evidente dal certo ed incontestabile venir meno del debito garantito. E' solo tale evenienza che si colloca al di fuori della portata e della funzione della clausola medesima e che, se la comprendesse, travalicherebbe i limiti della garanzia e si tradurrebbe nella costituzione di una "obbligazione autonoma", priva di causa, cioè della funzione di garanzia.
E però, nel caso in esame non vi sono elementi da cui desumere la malafede o il carattere fraudolento da parte della banca, in quanto le censure articolate dal garante fanno piuttosto riferimento all'abuso delle garanzie, ma non richiamano – neanche implicitamente- la pretestuosità evidente della richiesta correlata alla certezza del venir meno del debito garantito, se non relativamente alla difformità – per i due Pa finanziamenti - dell'indicazione di differente rispetto al TA concretamente applicato e relativamente all'applicazione di tassi qualificabili come usurari. In assenza di tale evidenza, al contrario, la prospettata finalità concreta dell'intera operazione, risulterebbe funzionale a tutelare la posizione della banca, piuttosto che a finanziare la società, e di per sé stessa non appare idonea a consentire l'exceptio doli.
Infatti, tale finalità- di per sé -configura una valida espressione di autonomia negoziale, che assegna alla fideiussione carattere di atipicità, in deroga al principio dell'accessorietà, ma che non fa venir meno la connessione fra il rapporto fideiussorio e quello principale, riconosciuta meritevole di tutela dall'ordinamento, ai sensi dell'art 1322 c.c., in assenza di una chiara evidente rappresentazione della certezza dell'inadempimento da parte del debitore principale, sottaciuta ai garanti (Cass. 7 marzo 2002,n 3326.; 3 febbraio 1999, n 920). Per quanto concerne invece i profili di nullità dei contratti di finanziamento, devono certamente essere esclusi dall'ambito della evidente illiceità gli aspetti più generalmente connessi ai profili di indeterminatezza delle clausole dei contratti principali ed al contratto di conto corrente utilizzato a servizio dei finanziamenti (pure sottolineate dalla consulente per quanto riguarda il regime concretamente applicato e l'effetto anatocistico potenziale), mentre l'unico margine potenzialmente operativo per superare le preclusioni previste dai contratti di garanzia sopra richiamati, potrebbe essere quello concernente l'illiceità della causa riferibile a pattuizioni di tassi di interesse ab origine di carattere usurario. Del resto, si è ormai chiarito che la buona fede opera, nell'ambito dei rapporti obbligatori, su un piano di reciprocità, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di privata autonomia, integrando ovvero restringendo gli 19 obblighi letteralmente assunti dalle parti o derivanti da specifiche norme di legge
(Cass. 24 febbraio 2004, n 3610; Cass. 10 ottobre 2003, n 15150; Cass. 5 maggio 1999, n
12310; Cass. 28 gennaio 1998, n. 831).
E, in relazione a tale principio, la pretesa di tassi chiaramente usurari ab origine, potrebbe essere ricondotta entro l'operatività della c.d. exceptio doli.
B. VERIFICA DELL'USURA
Purtuttavia, se anche tali aspetti possono in astratto essere ritenuti idonei a superare le limitazioni alla possibilità di sollevare eccezioni, nel senso sopra precisato, va certamente esclusa la qualificazione in termini di usurarietà dei tassi di interessi originariamente concordati.
• Finanziamento chirografario SM741761599,77 del 28 luglio 2016.
A pag. 12 dell'elaborato sono riportate le condizioni economiche del finanziamento :
- data stipula 28/7/16
- importo finanziato 250.000,00 euro
- durata: 5 anni
- n. rate: 10 rate semestrali (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno)
- tasso iniziale: 2,972%
- indicizzazione: EURIBOR 6 mesi 360+ 3,150 punti di spread
- interessi di mora: 5,972%
- TA indicato in contratto: 6,580%
- tipologia ammortamento: a quota capitale costante
- tasso soglia 16,9625%
- tasso soglia mora: 19,5875%.
Ai sensi dell'art 2 del regolamento contrattuale, infatti, il tasso di interesse nominale annuo è pari al 2,972 % per la determinazione degli interessi di preammortamento;
il piano di ammortamento è stato sviluppato aggiungendo ad una componente fissa di
3,150 punti annui una componente variabile risultante dai valori Euribor 6 mesi/360, rilevato il secondo giorno antecedente il primo gennaio per la rata scadente il 30 giugno immediatamente successivo, e il secondo giorno antecedente il primo luglio per la rata scadente il 31 dicembre successivo. L'interesse di mora, invece, è determinato ( art 4) aggiungendo una componente fissa di 3 punti percentuali al tasso contrattualmente convenuto sulle singole rate.
20 Il TA così calcolato è risultato pari al 3,38%, quello contrattuale del 6,58%.
Tanto premesso il tasso di mora concordato nel contratto risulta determinato in misura pari al 5,92 % annuo ( art 4), in misura determinata applicando una misura fissa ( cd spread) del 3 % al tasso corrispettivo.
Il relativo negozio è stato acquisito al giudizio e nel relativo regolamento negoziale le parti hanno previsto il periodo di ammortamento, con rimborso del capitale finanziato mediante nr. 10 rate semestrali costanti di importo non specificato (cd
“alla francese”) comprensive di una quota progressivamente crescente di capitale interessi.
Trova applicazione il DM 24 giugno 2016 (prot. 59242) in vigore per il periodo dal I luglio al 30 settembre 2016, sulla base della rilevazione effettuata per le operazioni dal I gennaio al 31 marzo 2016.
Quindi facendo riferimento alla categoria “ altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” ( tassi medi del 10,370, tassi soglia del 16,9625), si deve escludere la presenza di tassi ab origine oltre soglia.
- Interessi moratori-
Come si è evidenziato, il contratto in esame prevedeva, inoltre, l'applicazione del tasso di mora , agganciandolo al tasso corrispettivo, con una maggiorazione percentuale del 3% , sicché anche sul punto, si pone la necessità di verificare il
21 superamento dei c.d. tassi soglia, determinati ai sensi della legge 108/1996. A riguardo, tuttavia, occorre considerare che l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e che ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si debbono intendere usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
La norma non distingue tra interessi corrispettivi e moratori, e poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l'applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione. In linea con l'orientamento espresso dalla S.C. si deve riconoscere la natura originaria, e non sopravvenuta, dell'usura nella mora, considerando che in tema di contratto di mutuo,
l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n.26286; Cass.13 settembre 2019, n.22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n.
5598;Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).
Tale principio era già affermato dalla Cassazione con la sentenza n 14899/2000 e confermato dai giudici di merito (Corte di Appello Venezia 342/2013; Tribunale di
Parma 14.7.2014, Tribunale di Padova 8.5.2014, Corte di Appello di Roma, 4323/2022,
Tribunale di Bari 8.10.2022 e Tribunale di Matera, 19.5.2022), nonché, infine, nuovamente ribadito dal S.C., con l'ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017 e da ultimo con la sentenza a S.U. 18.9.2020, n 19597. In tale prospettiva, non è posto in dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono distinte nel diritto delle obbligazioni, in quanto la prima riveste funzione remunerativa del costo del denaro, mentre la seconda costituisce una forma di liquidazione forfettaria del danno che, nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore, tanto da inquadrare il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art 1382 c.c. (Cass , 17.10.2019, n 26286; Cass, 18.11.2010, n
23273; Cass, 21.6. 2001 , n 8481 ; in sede penale, Cass. 5.2.2013, n 5683). Nondimeno, è stato ancora sottolineato che la disciplina antiusura intende sanzionare complessivamente la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento 22 della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. E tale impostazione è stata sempre riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela, e ciò al fine di assicurare la "sana e prudente gestione" del soggetto bancario negli impieghi (cfr. art. 5 d.lgs. 58 del
1998), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse "fuori mercato". Si tratta di conclusione coerente con le esigenze sottese alla normativa antiusura quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario e che assumono interesse pubblicistico testimoniato dalla severità della disciplina riservata agli interessi usurati nell'art. 1815, comma 2, cod. civ. (Cass.,
Sezioni unite, 18 settembre 2020, n 19597). Alla affermata riconduzione in linea di principio degli interessi moratori nell'ambito della normativa antiusura consegue, tuttavia, la risoluzione di plurime questioni relative alla concreta applicazione nella pratica. Ed uno dei punti di maggiore problematicità – tanto da aver fornito argomenti alla tesi restrittiva tesa ad escludere la stessa applicabilità della normativa anti-usura agli interessi moratori – è stato individuato nella mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati. Il definitivo approdo della giurisprudenza di legittimità è rappresentato dai principi fissati da ultimo nella sentenza delle S.U. n 19597 del 18 settembre 2020. In tale pronuncia si è sottolineato come la legge, per gli interessi corrispettivi, abbia introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, così che anche per gli interessi moratori ricorre l'esigenza che l'identificazione dell'interesse usurario abbia come riferimento il tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali. In proposito, il principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n 16303 del 2018 in tema di C.M.S., porta ad escludere che possa farsi riferimento allo stesso – come pure era stato ritenuto CP_7 nelle sentenze di questo Tribunale, richiamate dalla stessa parte attrice- suggerendo di richiamare piuttosto gli specifici criteri oggettivi e statistici contenuti nella 23 rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Secondo tale approdo, in definitiva, le rilevazioni di sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di Org_2 interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda. E ciò anche se la misura media dell'incremento dei tassi di mora sul mercato era considerata dalla solo a fini statistici, in quanto Org_2 quel che rileva è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato.
Non quindi il TEGM, ma il tasso medio di mora, rilevato e recepito dai d.m. ancorché a fini conoscitivi e anche se spesso riferito a lasso temporale diverso dal trimestre e non sempre aggiornato a quello precedente , può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante. Secondo la Cassazione, quindi, tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando , a fini di uguaglianza, difformità di applicazione, e confermando al contempo piena validità del c.d. principio di SIMMETRIA, in continuità con quanto affermato dalle precedenti pronunce ( Cass., sez. un. 20.6.2018,
n 16303; Cass. 3.11.2022, n 22270; Cass., 22.6.2022, n 12965). E' solo se i decreti non rechino neppure la indicazione della maggiorazione media dei moratori, che il termine di confronto resta individuato nel T.E.G.M. e cioè, per inciso , solo nei decreti ministeriali emessi dall'entrata in vigore della legge n 108/1996, sino al d.m.
25.3.2003, in cui era del tutto omessa la rilevazione della maggiorazione dell'aumento degli interessi di mora. Solo in tal caso, infatti, “..l'esigenza primaria di tutela del finanziato porta necessariamente a comparare il T.e.g. del singolo rapporto , comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine di tolleranza a questo superiore. Sino alla soglia usuraia , che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interessa moratorio lecitamente applicato” (Cass., 18.9.2020, n 19597). In tale prospettiva la verifica va fatta in coerenza dal c.d. principio di simmetria, individuando il tasso medio mora del sistema bancario con aumento medio del 2,1 % rispetto al TA , trattandosi di valori omogenei.
In applicazione del più recente arresto della giurisprudenza di legittimità è a tale misura che occorre fare riferimento ai fini della verifica della usurarietà del tasso di 24 mora, così che il tasso di mora, risulta ancora una volta certamente inferiore a quello soglia. Infatti, secondo il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. n.
26286/2019), per poter procedere alla verifica del rispetto della soglia di legge in maniera oggettiva, è necessario che il costo dell'operazione venga ricostruito applicando la stessa metodologia indicata dal legislatore per l 'individuazione del
TEGM e dunque delle soglie di legge, ovvero applicando i criteri indicati dalle
Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura, emanati dalla
(c.d. omogeneità). Di conseguenza, la pattuizione del tasso di mora non Org_2
è nulla ex art. 1815 c.c. e risultano dovuti gli interessi, senza che vi sia margine per la restituzione degli importi pretesi dalla parte opponente e ritenere comunque fondata l'eccezione di compensazione.
Quanto all'usura sopravvenuta vanno richiamati i principi di cui alla sentenza di
Cassazione Civile, SS.UU., n. 24675/2017, secondo cui la verifica deve essere effettuata esclusivamente al momento della pattuizione.
• Finanziamento chirografario n.741782791,26del 4 dicembre 2016.
A pag. 15 dell'elaborato sono riportate le condizioni economiche del finanziamento :
- data stipula 04/12/2016
- importo finanziato 40.000,00 euro
- durata: 2 anni
- n. rate: 24 rate mensili (da pagarsi ogni fine mese a partire dal 28/02/2017) + 1 di preammortamento
- tasso iniziale: 7,000%
- indicizzazione: EURIBOR 6 mesi 360+ 7,000 punti di spread
- tasso floor: 7,000%
- interessi di mora: 10,000%
- TA indicato in contratto: 9,580%
- tipologia ammortamento: francese
- ammortamento allegato: si
- tasso soglia 16,90%
- tasso soglia mora: 19,525%
il TA calcolato con la medesima formula prevista dalle Istruzioni della
[...]
sopra richiamata è risultato pari al 8.71%, quello contrattuale del 9,58% Org_2
Anche per tale rapporto, il relativo negozio è stato acquisito al giudizio e nel relativo regolamento negoziale le parti hanno previsto il periodo di ammortamento, con rimborso del capitale finanziato mediante nr. 10 rate semestrali costanti di importo
25 non specificato (cd “alla francese”) comprensive di una quota progressivamente crescente di capitale interessi. Il tasso d'ingresso è stato determinato in partenza
(art 2 del regolamento contrattuale), infatti, il tasso di interesse nominale annuo è pari al 7 % per la determinazione degli interessi di preammortamento-
Il piano di ammortamento è stato sviluppato aggiungendo ad una componente fissa di
7 punti annui una componente variabile risultante dai valori Euribor 6 mesi/360, rilevato il quarto giorno antecedente ila fine di ogni mese per la rata scadente l'ultimo giorno del mese immediatamente successivo. Il tasso di mora ( art 4) è stato concordato al tasso corrispettivo relativo alla singola rata, maggiorato di tre punti percentuali su base annua, ed è stata prevista la penale per estinzione anticipata nella misura dell'1 % sul capitale restituito anticipatamente.
Trova applicazione il DM 26 settembre 2016 (prot. 81856) in vigore per il periodo dal I ottobre al 31 dicembre 2016, sulla base della rilevazione effettuata per le operazioni dal I aprile al 30 giugno 2016.
Quindi facendo riferimento alla categoria “ altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” ( tassi medi del 10,32, tassi soglia del 16,90), si deve escludere la presenza di tassi ab origine oltre soglia.
In tale prospettiva la verifica va fatta in coerenza dal c.d. principio di simmetria, individuando il tasso medio mora del sistema bancario con aumento medio del 2,1 % rispetto al TA , trattandosi di valori omogenei.
IV. CONCLUSIONI In definitiva, sulla scorta del complesso delle argomentazioni sopra esposte, il credito deve essere determinato sulla scorta delle risultanze della relazione depositate dal
CT, dott. , per quanto concerne la determinazione degli interessi Persona_2 dovuti ai sensi dell'art 1284 c.c. e 117 T.U.B al tasso legale, escludendo gli oneri e le spese ritenute prive di giustificazione in assenza di puntuali clausole contrattuali sottoscritte.
Alle pagine 12 e ss. vengono riportate le sintesi dei ricalcoli effettuati che, per quanto esposto, rilevano esclusivamente sulla ricostruzione dei saldi del conto corrente N.
14357,61 in quanto tutte le competenze del rapporto N. 15348,11 sono addebitate direttamente sul conto N. 14357,61
A seguito dei ricalcoli effettuati sulla base delle ipotesi di conteggio su esposte:
26 a) il saldo debitore del conto corrente N. 14357,61, che sull'estratto conto finale alla data del 10/10/2017 è pari ad euro 23.392,30 a debito del correntista, deve essere rettificato in euro 1.813,37 a debito del correntista;
b) il saldo del conto corrente N. 15348,11 rimane inalterato in quanto gli effetti dei suoi ricalcoli sono annotati direttamente sul conto N. 14357,61, il saldo di detto conto, alla data del 4/10/2007, è pari ad euro 50.196,88 a debito del correntista.
Esclusa – per quanto ampiamente esposto - ogni contestazione inerente i finanziamenti oggetto delle garanzie specifiche e comunque, in assenza di usura, per quelle relative ai conti correnti – rilevano le differenze rispetto al credito portato nel decreto ingiuntivo, limitatamente al conto N. 14357,61, che sull'estratto conto finale alla data del 10/10/2017 è pari ad euro 23.392,30 a debito del correntista, deve essere rettificato in euro 1.813,37 a debito del correntista.
Da quanto esposto dal CT, le differenze nella ricostruzione del saldo del conto corrente non derivano dall'espunzione degli interessi per presenza di usura, quanto dall'assenza di valida pattuizione in misura superiore a quelli legali, che infatti sono stati comunque riconosciuti in tale misura, a differenza di quanto dispone l'art 1815, comma 2, c.c.. Quindi in luogo della somma di € 363.929,08 portata dal decreto ingiuntivo ( €.50.196,88 per saldo debitore conto corrente n.15348,11; €.23.392,30 per saldo debitore conto corrente n.14357,61; €.256.062,09 per saldo debitore del finanziamento chirografario n.SM741761599,77;€.34.277,81 per saldo debitore finanziamento chirografario n.741782791,26), il credito della banca dovrà essere determinato in € 342.350,15 ( €.50.196,88 per saldo debitore conto corrente n.15348,11; €.1813,37 per saldo debitore conto corrente n.14357,61; €.256.062,09 per saldo debitore del finanziamento chirografario n.SM741761599,77;€.34.277,81 per saldo debitore finanziamento chirografario n.741782791,26), con una differenza di € 21.578,93.
Sull'importo riconosciuto dovranno essere computati interessi ai tassi contrattualmente pattuiti a fare data dalla scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo.Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate dal CT , è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito della banca può ritenersi provato nei limiti della somma computata dal CT sugli estratti conti considerati e con i limiti derivanti dalle singole garanzie prestate ( in solido tra i garanti). 27 La opposizione avanzata va quindi accolta in tali limiti, e, al contempo, dovrà essere determinato il credito residuale sui rapporti sopra richiamati in ragione della riconosciuta nullità parziale delle clausole negoziali.
Infine, la limitata parziale reciproca soccombenza in ordine ad alcune delle domande ed eccezioni reciprocamente proposte ed i contrasti ed i mutamenti giurisprudenziali su questioni dirimenti, inducono a ravvisare le condizioni per la parziale compensazione nella misura di un terzo, ponendo il residuo a carico degli opponenti, ai sensi dell'art 91 e ss cpc, come liquidato in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 ed in base al valore della controversia ed all'attività svolta
(Cass., ord. n 24257 del 4.10.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata da e avverso il decreto ingiuntivo notificato in Parte_1 Parte_2
2 ione notificato in data 25 gennaio 2020 mei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentant e deduzione disattesa, così provvede:
a) revoca in accoglimento della proposta opposizione , il decreto ingiuntivo opposto;
b) accerta il credito della banca opposta nei confronti di Parte_2 Parte_1 quali garanti di per Controparte_4 complessivi € 34 mporti dettagliatamente riportati in parte motiva con riferimento ai singoli rapporti;
c) condanna e al pagamento degli importi di cui al capo b), Parte_2 Parte_1 dettagliatamente riportati in motivazione con riferimento ai singoli rapporti, nonché sulle somme dovute al pagamento degli ulteriori interessi convenzionali sino all'effettivo soddisfo;
d) condanna gli opponenti al pagamento delle le spese processuali a favore della banca opposta, liquidate in complessivi € 22.457,00 a titolo di compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, oltre alle spese di CT liquidate con distinto decreto, compensandole per un terzo.
Così deciso in data 27 maggio 2024, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.
Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 4 febbraio 2020 con il n. 358/2020 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_1
, CodiceFiscale_1
29.1.1968 e residente in [...]
Valle n. 1/A, codice fiscale , CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, in iti stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Alessandro PASQUINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Carrara (MS), Piazza Matteotti n. 24. Pec: Email_1
Fax Opponenti e in persona del procuratore speciale Controparte_1
Dott. ( giusta procura speciale del 17.07.2018 ai rogiti Notaio Controparte_2
Dott. 36961 - racc. n. 18406), rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Pierl ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Viale della Repubblica, 272, come da procura allegata alla comparsa di risposta;
Pec: vvocati.prato.it Email_2
Fax
Opposta All'udienza del 9 novembre 2023 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per gli opponenti : ".. Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, previo integrale rigetto delle eccezioni avversarie sia di rito che di merito e al netto delle domande già accolte con la sentenza non definitiva n. 809/2021 e delle domande rigettate nella medesima pronuncia e oggetto di riserva di appello:
1. revocare integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai signori e Parte_2 Parte_1 Cont a o, in subordine, rideterminare il saldo - dare rt compensazione tra eventuali controcrediti, sulla scorta dei rilievi del CTP alla CT tecnico – contabile in atti;
2. accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento e/o invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità delle fideiussioni rilasciate dai signori e Parte_2 Pt_1 Cont in favore di e, conseguentemente, accertare e dichiar v
[...]
a;
in subordine Parte_2 Parte_1 Controparte_1 alla declaratoria di nullità delle fideiiussioni, si chiede l'accertamento, con le pertinenti statuizioni di condanna e/o di compensazione, del credito risarcitorio connesso alla violazione Cont da parte di della normativa antitrust, con riguardo ai profili evidenziati.
1 Cont 3. condannare alla refusione di spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfetario del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge. Gli opponenti dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e chiedono concessione dei termini ex art. 190 cpc (comparse conclusionali e note di replica).”.
Per la banca opposta: "… precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e quindi “affinché il Giudice voglia rigettare tutte le domande ex adverso proposte dai signori e e condannare gli opponenti al pagamento in favore della Parte_2 Parte_1 convenuta opposta della somma portata in decreto o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25 gennaio 2020 , e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 notificato in data 16 dicembre 2019 con il quale il Tribunale di Prato aveva loro ingiunto di pagare alla la somma di € Controparte_1
363.929,08, oltre interessi e spese di giudizio, in forza delle fideiussioni prestate nell'interesse della società debitrice principale dichiarata fallita Controparte_4 con sentenza del Tribunale di Prato emessa in data 20.11.2017 n 99/2017.
A sostegno dell'opposizione rilevavano la inesistenza e, comunque, la invalidità della fideiussione omnibus datata 10 ottobre 2013, sino a concorrenza di € 60.000, poi aumentati ad € 120.000,00 in data 22.12.2014, in quanto non regolarmente sottoscritta evidenziando, in ogni caso, il contrasto di alcune clausole di tale fideiussione e di quella specifica a garanzia dei finanziamenti con l'art 2 della legge
287/1990. Deducevano, ancora, il contrasto di tali clausole con l'art 1957 c.c. e la violazione da parte della banca del disposto dell'art 1956 c.c. e la nullità delle fideiussioni in quanto rilasciate a garanzia di contratti affetti da nullità per violazione di norme imperative e illiceità della causa.
Quanto ai rapporti intercorrenti con la società MS, rappresentati dal c/c n 16348,11, dal c/c n 14357,61, dal mutuo chirografario n 741761509.77 e dal mutuo chirografario n 741782791.26, rilevavano la insussistenza del credito azionato in ragione delle nullità dei singoli contratti conclusi con le società poi fallite per carenza di forma nonché delle singole clausole in contrasto relativamente alla determinazione di interessi in misura ultra legale per indeterminatezza e carenza di forma, richiamando addirittura usi su piazza, ed in violazione della normativa antiusura, della capitalizzazione anatocistica e dei costi e commissioni non concordati legittimamente. 2 Tanto premesso convenivano la e per Controparte_1 essa per sentire revocare il decreto ingiuntivo con il favore delle spese CP_5 processuali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rilevando:
[...]
- che le fideiussioni prestate dagli opponenti erano diverse: una specifica, contenuta nel contratto di mutuo chirografario n SM 741761599.77 ed una fideiussione omnibus originariamente limitata sino alla concorrenza di € 60.000,00 e successivamente aumentata ad € 120.000,00;
- che , quanto a quest'ultima, il disconoscimento della copia rispetto all'originale era superabile attraverso la produzione dell'origina e che le sottoscrizioni apposte nel contratto di fideiussione omnibus erano autenticate dal funzionario in presenza del quale erano state apposte e coincidevano con quelle apposte sui contratti di mutuo;
- che, in ordine alle azioni di nullità per la violazione della normativa antitrust, sussisteva la competenza funzionale delle Sezioni Specializzate Imprese, sicché il giudice dell'opposizione era competente a conoscere esclusivamente dell'eccezione e non della domanda riconvenzionale;
- che trattandosi di contratto autonomo di garanzia i garanti non avrebbero potuto sollevare eccezioni relative al rapporto principale se non nei limiti della cd exceptio doli;
- che, in ogni caso, l'eccezione sollevata ai sensi dell'art 1956 c.c. era infondata in quanto entrambi i fideiussori erano soci ed erano stati legali rappresentati della società garantita e liquidatori;
- che parimenti infondate erano le contestazioni in ordine ai rapporti principali, non essendo stata fatta applicazione di interessi anatocistici né usurari, egli interessi erano stati concordati per iscritto.
Sulla base di tali argomentazioni, contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva in ogni caso il rigetto, con il favore delle spese del giudizio.
Con sentenza n 809 /2021, emessa in data 20/24 novembre 2021, il Tribunale dichiarava la nullità parziale delle clausole sub n 2, 6 e 8 della fideiussione concessa da da a favore della Parte_2 Parte_1 Controparte_1
in data 10 ottobre 2013 , per tutti i debiti di ( c.d.
[...] Controparte_4 omnibus), rigettava la domanda avente ad oggetto la nullità della fideiussione 3 specifica rilasciata a garanzia del finanziamento chirografario( n 741761509.77) concesso da in data 28 luglio 2016 e, con Controparte_1 contestuale ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria per espletare CT a carattere percipiente, diretta alla ricostruzione dei saldi dei rapporti, in coerenza con i principi esposti nella motivazione della sentenza.
Completata l'istruttoria attraverso CT e la produzione di documenti, all'udienza del
9 novembre 2023 , la causa era definitivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
DETERMINAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM DOMANDE ED ECCEZIONI AMMISSIBILI
L'opposizione proposta è solo in parte fondata e deve essere accolta nei limiti delle seguenti ragioni. In primo luogo, va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280;
Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078). Nel caso di specie, come si è già avuto modo di evidenziare, il credito oggetto del ricorso monitorio trova differenti cause costitutive individuabili nei seguenti rapporti:
Nel caso di specie, il credito ingiunto discende dai seguenti rapporti intercorrenti con
Controparte_4
• € 50.196,88 per scoperto del c/c n. 15348,11;
• € 23.392,30 per scoperto del c/c n. 14357,61;
4 • € 34.277,81 (di cui €.32.120,78 per quota capitale, € 1.792,71 per rate insolute, € 43,12 per interessi ed € 321,20 per penale di estinzione anticipata) quale saldo debitore alla data del 7 luglio 2017 sul finanziamento chirografario n.741782791,26).
Su tali rapporti e sono coobbligati in virtù della Parte_2 Parte_1 fideiussione om e del 10.10.2013, poi portata ad
€ 120.000 il successivo 22 dicembre 2014 ,
• € 256.062,09 (di cui €.225.000,00 per quota capitale, €.28.686,09 per rate insolute,
€.126,00 per interessi ed €.2.250,00 per penale di estinzione anticipata) quale saldo debitore al 7 luglio 2017 sul finanziamento chirografario n. SM741761599,77 concluso in data 28 luglio 2016.
Su tale rapporto e sono coobbligati in virtù della Parte_2 Parte_1 fideiussione specifica concessa in pari data,
La sentenza n 809 /2021, emessa in data 20/24 novembre 2021 definitiva – le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate – circoscrive l'ambito delle questioni da trattare in relazione alla legittimazione degli opponenti, in forza delle garanzie prestate, a far valere i profili di nullità e invalidità dei rapporti principali.
Infatti, con il rigetto della eccezione di nullità della fideiussione specifica relativamente al finanziamento chirografario n. SM741761599,77 concluso in data 28 luglio 2016, le limitazioni convenzionali conducono a dare spazio esclusivamente ai profili inerenti ad eventuale ipotesi contrastante con la disciplina antiusura, che certamente può investire anche il secondo rapporto di finanziamento, integrando - in ipotesi- la c d excpetio doli, sempre consentita.
A differenti conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento agli altri rapporti di conto corrente garantite dalle fideiussioni generiche ( cd omnibus), in considerazione delle riconosciute nullità parziali.
II.
ECCEZIONI AMMISSIBILI CON RIFERIMENTO AI CONTI CORRENTI
I conti corrente oggetto di analisi e contestazioni sono quelli identificati come c/c n.
15348,11 ( con un saldo passivo di € 50.196,88 , quali garanti di CP_4
sino a concorrenza di € 60.000,00 del 10.10.2013, poi portata ad € 120.000 il
[...] successivo 22 dicembre 2014) e dal numero n. 14357,61 ( con un saldo passivo di €
5 23.392,30, quali garanti di sino a concorrenza di € 60.000,00 del Controparte_4
10.10.2013, poi portata ad € 120.000 il successivo 22 dicembre 2014). I profili di invalidità attengono alle condizioni praticate con riferimento alle clausole relative alla previsione di tassi di interessi ultra-legali, nonché alla capitalizzazione anatocistica, alla commissione di massimo scoperto e a voci di costo non concordate. E, con riferimento alle questioni poste, sotto il profilo contabile, costituisce oramai principio ripetutamente affermato dalla S.C. quello secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto, ai sensi dell'art 1832 c.c., rende incontestabili soltanto “le registrazione a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche
l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali “, così che non è precluso – in ipotesi- procedere ad un nuovo computo dei saldi, ferma l'entità delle singole voci contabilizzate
(Cass, sez. VI, 20 Novembre 2018, n. 30000; Cass. 22945/2010; Cass., 10692/2007).
A. FORMA SCRITTA E NULLITA' PARZIALE
Dalla ricostruzione operata nella CT, condotta sugli estratti conto e sui documenti ritualmente acquisiti, risulta l'assenza di valida e completa disciplina scritta con esclusivo riferimento ai conti speciali sovvenzioni/ anticipi, risultando invece presenti le condizioni sottoscritte dei conti correnti ordinari. Ora, come è noto, la forma scritta per la conclusione dei contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stata imposta dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 – disciplina poi confluita nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (t.u.b.) e, segnatamente, nel relativo art. 117 –, con decorrenza, quindi, dall'entrata in vigore di detta norma. Le Sezioni Unite della Cassazione
(Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16/01/2018 n° 898) hanno avuto modo di chiarire con specifico riferimento all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), stabilendo che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di 6 conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto. Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi a caso di contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117
T.U.B. a mente del quale "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti", ponendo in tal modo in giusta evidenza , quale ulteriore requisito formale previsto dalla norma a pena di nullità, l'obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto.
E' evidente, infatti, che le finalità di protezione del cliente sopracitate verrebbero frustrate se si ritenesse sufficiente per la banca raccogliere la sottoscrizione del cliente e dare esecuzione al contratto, senza fornire a quest'ultimo copia dello stesso.
Nel caso in esame, la dedotta carenza dei requisiti di forma afferisce al contenuto delle clausole negoziali con particolare riferimento ai tassi a debito per i conti correnti ( entrambi affidati) presente per gli affidamenti, così che trova spazio la nullità parziale delle specifiche clausole, quali quella di determinazione degli interessi in misura ultra-legale e di anatocismo, ai sensi dell'art 1283 e 1284 c.c. Infatti, secondo orientamento ermeneutico consolidato (Cass., Sez. 3, 11/02/2014, n 3017), ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "ad substantiam", sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso "per facta concludentia".In tale ipotesi, tuttavia, affermata la nullità formale della determinazione di interessi in misura ultra legale, non può essere fatta applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB.Nel caso in esame, per tutti i rapporti di conti anticipi richiamati, la convenzione relativa alla pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto della forma scritta richiesta "ad substantiam", è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con disciplina legale ( Cass., sez. 2, 14/01/1997 , n 280).
D'altra parte, nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultra- legali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato 7 per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che il contratto di conto corrente sia a forma libera: pertanto l'approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non può supplire alla mancanza dello scritto, perché, non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto, e, pur potendo valere, per la sua natura "lato sensu" confessoria, come dichiarazione ricognitiva di una manifestazione negoziale precedente, non può essere utilizzata quale elemento presuntivo dell'esistenza di un patto stipulato nell'osservanza dei requisiti formali richiesti "ad substantiam"e non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ. (Cass., 29/07/2009 n 17679; Cass 06/11/1993 ,
n 11020). Ora, nella presente fattispecie, quanto al contratto di conto corrente - n.
14357,61 il contratto di apertura del conto corrente risulta quello formalizzato n data
12 settembre 2013 e sono presenti gli estratti conto in modo continuativo sino al
9.10.2017. Correlato a tale rapporto è il contratto di apertura di credito recante la data del 29 luglio 2016, nonché il contratto di credito del 2.12.2016.
Il contratto di apertura del conto corrente indica il tasso creditore ( 0%), la pari periodicità della contabilizzazione degli interessi a credito e a debito, le spese e le valute, nonché la commissione di istruttoria veloce solo per rapporti non affidati.
Quanto al tasso debitore, viene indicato il tasso solo per sconfinamento in assenza di fido, ma sin dal primo utilizzo – rileva il CT- risulta affidato per € 60.000,00, ridotto ad € 30.000,00.
In definitiva, i tassi relativi al fido di conto corrente sono indicati soltanto nel contratto di apertura di credito del 29 luglio 2016, come di seguito riportati :
Il contratto del 29 luglio 2016 determina il corrispettivo su accordato e la commissione di istruttoria veloce per rapporti affidati, mentre quello del 2 dicembre
8 2016 indica i soli importi di affidamento concesso sulle linee di credito e le spese di istruttoria, non applicate.
Conseguentemente, sino al 29 luglio 2016, può assumersi l'assenza di una formale indicazione del tasso debitorio ( in presenza di affidamento), e deve concludersi per l'applicazione del tasso legale per il periodo precedente e quello contrattuale per il periodo posteriore.
Per le medesime ragioni sino a tale data deve essere esclusa la CIV, ricomputata solo per il periodo successivo sulla base degli sconfinamenti riscontrati.
Relativamente al contratto di conto corrente n. 15.348,11, il contratto di apertura del conto corrente risulta quello formalizzato n data 17 dicembre 2014 e sono presenti gli estratti conto in modo continuativo sino al 5.10.2017. Correlato a tale rapporto è il contratto di credito del 2.12.2016.
Il contratto di apertura del conto corrente indica il tasso creditore e le spese e le valute, non la clausola di contabilizzazione, successiva in ogni caso al gennaio 2014.
Quanto al tasso debitore, viene indicato il tasso solo per sconfinamento in assenza di fido, ma sin dal primo utilizzo – rileva il CT- risulta affidato per € 50.000,00, Orga formalizzato solo nel contratto del 2.12.2016 come “ anticipo credito rotativo , senza tuttavia precisare alcuna condizione economica relativa alla concessione, se non le spese di istruttoria e rinnovo fido non addebitate.
Conseguentemente, per l'intero rapporto può assumersi l'assenza di una formale indicazione del tasso debitorio ( in presenza di affidamento), e deve concludersi per l'applicazione del tasso legale escludendo ogni ipotesi di capitalizzazione anatocistica.
B. AFFIDAMENTI e MODIFICHE UNILATERALI
Secondo l'orientamento della S.C. (Cass., 22.11.2017, n 27836; Cass., 9.7.2005, n 14470), già in forza dell'art 3 della legge 154/1992 e del decreto 24.4.1992 del Ministero del
Tesoro, oltre che della circolare del maggio 1992 della , la forma scritta Org_2 non era obbligatoria per le operazioni e servizi che fossero già previsti in contratti redatti per iscritto. Dopo l'entrata in vigore del t.u. bancario, tali norme sono rimaste in vigore ai sensi dell'art 161 TUB, e successivamente la ha emanato le Org_2 nuove disposizioni che nel ribadire la regola generale secondo la quale “ i contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti” prevedevano che “la forma scritta non è tuttavia 9 obbligatoria : - b) per operazioni e servizi già previsti per iscritto (agosto 1996). La delibera 4.3.2003 del C.I.C.R. nel dettare la nuova disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, abrogando ai sensi dell'art 161, comma 5, del t.u.b., il decreto del Ministro del Tesoro del 24.4.1992, ha quindi previsto per quanto attiene la forma dei contratti , che “La Org_2 può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi , oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”. In virtù di tale disciplina le
Istruzioni di vigilanza della , nel testo attualmente in vigore (risalente al Org_2 luglio 2003) al titolo X, capo 1, n 2, stabiliscono quanto alla forma dei contratti che
“..La forma scritta non è obbligatoria: Per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto….” Le norme emanate dal CICR e dalla completano ed integrano la norma di legge ed il Org_2 precetto legislativo, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa.
L'art 117, comma 2, tub ha infine previsto che il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
Secondo quanto rilevato dalla S.C., quindi, dal 1992 a tutt'oggi le disposizioni della
, a tanto autorizzata dal CICR hanno sempre previsto, pur nel variare Org_2 dei testi normativi, che non fosse richiesta la forma scritta per i contratti relativi ad operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente, in base alla considerazione che costituisce e sufficiente garanzia per il cliente che il contenuto normativo del contratto sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta stipulazione , alle condizioni riportate nel contratto scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto delle esigenze di celerità ed operatività che taluni tipi di contatti esigono. Secondo una più rigorosa interpretazione dell'art. 117 TUB, le linee di credito (o, se si preferisce, “gli affidamenti”) concessi nel tempo da una banca ad un cliente necessitano di una precisa e dettagliata regolamentazione contrattuale, dell'indicazione dell'importo delle stesse e dell'ulteriore precisazione se sono “a scadenza” o “a revoca” sicché, in mancanza di tali elementi essenziali il contratto bancario risulterebbe indeterminato, oltre che privo del contenuto minimo previsto dall'art. 117 TUB e dagli artt. 1325 e 1346 c.c. In senso contrario, tuttavia, si è fatto notare che l'allegazione secondo cui il contratto di conto corrente di cui all'art. 1852 10 c.c. “ è una mera modalità regolazione di operazioni bancarie” , sicché la prova di esso non basta a dimostrare l'esistenza d'un affidamento o di una apertura di credito tra banca e correntista, trascura di considerare che il contratto comunemente di “conto corrente bancario” non ha nulla a che vedere con l'istituto di cui all'art 1852 c.c. e costituisce un contratto atipico la cui causa è composta dalla fusione della causa del deposito, del mandato e del conto corrente (Cass., 17.10.2016, n 20205). Secondo
l'interpretazione dei giudici di legittimità, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la
[...]
, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano Org_2 essere stipulati in forma diversa da quella scritta, va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio". (Cass, 22/11/2017, n 27836; sull'onere di provarne la conclusione per facta concludentia: Cass, sez. 1, 15/09/2006,
n 19941; Cass., sez. 1, 09/07/2005, n 14470) .
Nella fattispecie in esame, per quanto concerne le operazioni di finanziamento sotto forma di affidamento -come sopra evidenziato- è stata riscontrata la parziale assenza per alcuni periodi dei contratti scritti e sono stati rilevati spese e addebiti non concordati. Per tali periodi le anticipazioni, in definitiva, risultano prive di regolamentazione scritta così che, per i relativi importi a debito difettano le condizioni essenziali praticate dall'istituto di credito.
Il difetto di forma, non può trovare disciplina nei rapporti di conto corrente in quanto si tratta di operazioni autonome non accessorie ai contratti principali, che risultano non affidati, talché gli addebiti effettuati non sono stati concordati.
Dall'applicazione di tali principi, deriva pertanto la conseguenza della parziale nullità delle pattuizioni riferibili a tali operazioni anticipi e della inapplicabilità, limitatamente a tali operazioni, di interessi corrispettivi o moratori superiori al tasso legale di cui all'art 1284 c.c.. Di conseguenza, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base
11 degli estratti conto a partire dalla sua apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova (Cass., 11.6.2018, n 15148).
C.ANATOCISMO E COMMISSIONI
Con riferimento alle condizioni praticate, la società attrice ha posto la questione della invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati. A riguardo, si rammenta che la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale è principio giurisprudenziale che si è affermato soltanto nel 1999 – con le sentenze n.
2374 e n. 3096, rispettivamente, della prima e terza sezione civile della Corte di cassazione - in un consolidato contesto di segno contrario. Contrariamente all'orientamento sino allora seguito, si è ritenuto che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare), fosse affetta da nullità, in quanto fondata su di un mero uso negoziale (per la prima volta adottato su iniziativa dell'ABI nel 1952) e non su di una vera e propria norma consuetudinaria, come tale connotata da una condotta reiterata ed assistita dalla opinio juris ac necessitatis, a maggior ragione in relazione a contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154 del 1992, che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi. Il tempestivo intervento del legislatore si è determinato attraverso l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha novellato l'art. 120 del t.u.b., disciplinando la sorte dei contratti bancari conclusi prima e dopo il 22 aprile 2000, data coincidente con la entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), al quale la norma suddetta (comma 2 dell'art. 25) aveva, per l'appunto, demandato la fissazione di
“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori” . La norma - in base alla quale, con provvedimento del CICR, sono stabiliti modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria - è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale ( Corte Cost., ord. n. 254 del 2008) in quanto introduce una deroga al 12 regime ordinario di cui all'art. 1283 cod. civ., che trova la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano la UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. E ciò a differenza dell'art 25, comma 3, che – per i contratti conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR- consentiva la deroga per i contatti stipulata in data antecedente alla data di entrata in vigore della delibera
CICR del 9.2.2000( Cass., n 9695 , 3 maggio 2011, Cass., sez.un., n 21095/2004). Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR (e salvo quanto detto più sotto), può ritenersi consentita per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti (sempre che, comunque, pena la nullità della pattuizione, vi siano alcune precise condizioni rappresentate da:
1) medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori;
2) l'indicazione di dei tassi attivi e passivi in duplice veste di TAN e TAE, ecc.).
Per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi. Tali concetti sono stati in ultimo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che gli artt. 1283 e 1284 cod. civ. richiedono perché essi producano a loro volta interessi
(cioè il cosiddetto anatocismo), deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo. In applicazione dei principi esposti alla presente fattispecie, si deve dare conto che le clausole erano presenti solo per il primo rapporto di C/C , n 14357,61, ma non quello n 15348,11 , per il quale difetta clausola di anatocismo conforme alle prescrizioni di forma entrate in vigore (dovendo la previsione di reciprocità comunque essere redatta per iscritto).
Solo per tali operazioni, quindi, e per il periodo decorrente dal I gennaio 2014 anche sul primo contratto, la capitalizzazione applicata non è in alcun modo giustificata e la pretesa di eliminare le voci inserite a tale titolo deve essere accolta.
Trattandosi di contratti conclusi in data successiva alla entrata in vigore della legge
2/2009 (conversione del Dl 185/2008), non è stata prevista la CMS, mentre la CIV è stata formalmente concordata in origine solo per i rapporti non affidati, e quindi in modo non valido, almeno sino alle modifiche contrattuali intervenute. 13
D. USURA
Per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, facendo riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108, si deve preliminarmente valutare: a) quali costi debbano essere considerati ai fini della determinazione del TEG;
b) il periodo di riferimento per dare rilevanza all'eventuale superamento dei cd tassi soglia. Certamente uno dei temi più discussi è quello relativo alla tipologia di spese da calcolare al fine della ricostruzione del tasso di interesse. L'art. 644 c.p. stabilisce, infatti, al comma 4 che:
«per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».
Tale previsione normativa si pone, secondo alcuni, in contrasto con il contenuto delle
Istruzioni di che, dalla prima comunicazione n. 47429 del 1 ottobre Org_2
1996 a quella dell'agosto del 2009, ha costantemente escluso la Commissione di dal novero degli oneri da includere nel calcolo del T.E.G. La Parte_3
Commissione di (C.M.S.) nella tecnica bancaria è definita come «il Parte_3 corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una (eventuale) espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto». Tale importo – che di norma è applicato allorché il saldo del cliente risulta a debito per oltre un determinato numero di giorni – è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.
Nell'ambito dei contratti di conto corrente di corrispondenza, assistiti da un'apertura di credito, la C.M.S. o altra analoga commissione rappresenta –così– una componente di costo “aggiuntivo” rispetto all'interesse praticato.
In estrema sintesi, gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali si sono quindi sostanzialmente divisi tra coloro (tra tutte: Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile 2017; Cass., 7.3.2017, n 5609; Cass, 4.4.2016, n 10516; Cass pen 3.7.2014, n
28928; Cass pen 23.11.2011, n 46669; Cass pen 22.7.2010, n 28743; Cass pen 26.3.2010,
n 12028). che richiamando direttamente il contenuto dell'art 644 CP, ritengono la necessità di conteggiare tutti gli oneri e le spese collegate all'erogazione del credito e coloro che, attraverso la necessità di fare riferimento ai Decreti Ministeriali che, trimestralmente pubblicati, integrano la fattispecie normativa ritengono inevitabile- sotto il profilo giuridico e tecnico– attenersi alla procedura amministrativa ed alle 14 Istruzioni di ( Cass., n 22270/2016 e n 12965/2016).Il contrasto Org_2 giurisprudenziale è stato risolto grazie alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 20 giugno 2018, n. 16303, nel senso di fare applicazioni delle istruzioni della
, escludendo i costi aggiuntivi e computando la C.M.S. nel suo Org_2 ammontare “medio” ed espressa in termini percentuali. Alla luce di tali osservazioni la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato ed al raffronto di esso con il tasso soglia effettuati in base alle
Istruzioni di pro tempore vigenti «il confronto tra l'ammontare Org_2 percentuale della C.M.S. praticata e l'entità massima della C.M.S. applicabile (c.d. CMS
“soglia”), desunta aumentando del 50% l'entità della C.M.S. media pubblicata nelle tabelle. Si tratta, come si vedrà, di applicazione di principio di portata generale, quale quello c.d. di , che viene richiamato anche a proposito dei tassi di mora e a CP_6 prescindere dalla sola applicazione in materia di CSM.
Per quanto concerne il momento in cui il superamento del tasso c.d. assume rilevanza, occorre ricordare che secondo i principi affermati dalla S.C., ai fini dell'applicazione dell'art 644 CP e dell'art 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti , a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (non solo corrispettivi) , e ciò a prescindere dalla concreta applicazione ( c.d. usura ab origine).
Con la sentenza 19 ottobre 2017, n 24675, le sezioni unite civili della Cassazione hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale allorché “il tasso di interessi superi , nel corso di svolgimento del rapporto , la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n 108 del 1996, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Da ultimo, con sentenza 18.9.2020 n 19597, in materia di interessi moratori la
Cassazione ha addirittura escluso il semplice riferimento solo al TEGM, precisando che l'esigenza del principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n
16303 del 2018 in tema di C.M.S.- dovrà soddisfatta mediante criteri oggettivi e statistici contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi 15 medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. In tema di usura,
e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 7 marzo
1996, n. 108, infatti, la pattuizione di interessi ultra legali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura.
Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento di tale stato da parte del finanziatore (Cass., 13.12.2010, n 25182), circostanze neanche allegate dagli opponenti.
Dalle relazioni compendiate nella relazione depositata il 28 luglio 2022 ed in quella integrativa depositata il 17 marzo 2023, per il calcolo del TEG si è utilizzata la formula definita nelle istruzioni della : Org_2
Per “ accordato”, in caso di conto non affidato, si deve considerare il massimo utilizzo del trimestre.
Sul conto N 14357, 61 nel primo contratto del 12 settembre 2013, come si è sopra evidenziato, viene indicato il tasso debitore solo per sconfinamento in assenza di fido, ma sin dal primo utilizzo – rileva il CT- è risultato affidato per € 60.000,00, ridotto ad € 30.000,00, Il riferimento è costituito dal DM 24 giugno 2013.
In astratto, nella prima relazione, il consulente aveva segnalato che il TEG in ipotesi di sconfinamento era pari al 23,6383, e quindi superiore a tasso soglia relativo al terzo trimestre 2013 per scoperti senza affidamento superiori ad € 1500,00.
Come chiarito nella relazione integrativa, poiché il contratto era affidato sin dall'origine, l'analisi complessiva della disciplina negoziale consente di escludere una siffatta ipotesi, rimasta del tutto inapplicabile.
In senso contrario, peraltro, rileverebbe anche la considerazione della difesa della banca che solo in assenza di affidamento il tasso soglia a cui fare riferimento sarebbe stata quello relativo a scoperti senza affidamento superiore ad € 1500 , sulla scorta delle risultanze del primo estratto conto: Tuttavia, tale determinazione sarebbe esclusa dalla presenza di affidamento, riscontrata senza ombra di dubbio dalla
16 documentazione analizzata, scaturendone piuttosto l'assenza di formale indicazione sino al contratto del 2016..
Le medesime considerazioni possono essere svolte per quanto concerne il secondo conto corrente n 15348.11, sul quale è stato computato un TEG pari al 23,6441, a fronte di tassi soglia pari al 24,18 % per scoperti senza affidamento fino a 1500 Euro
e 22.9125% per scoperti senza affidamento oltre 1.500%., prendendo quale limite di riferimento i tassi determinati in base al DM relativo al IV trimestre 2014.
Anche per tale contratto, la previsione negoziale è incompatibile con la presenza di affidamento già concesso alla data di instaurazione del rapporto, circostanza che ha portato all'applicazione dei tassi in misura legale.
In definitiva, su nessuno dei contratti è stata riscontrata la presenza di c.d. usura ab origine, così non deve essere fatta l'applicazione della sanzione di cui all'art 1815, II comma, c.c., ma solo computare gli interessi nella misura di legge, sino alla formalizzazione di tassi in misura superiore a quelli ex art 1284 c.c.
Con riferimento all'usura c.d. sopravvenuta, con la sentenza 19 ottobre 2017, n
24675, le sezioni unite civili della Cassazione hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale allorché “il tasso di interessi superi , nel corso di svolgimento del rapporto , la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n
108 del 1996, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. In tale ipotesi esclusa la applicabilità dell'art 1815 , comma 2, c.c. non è escluso che la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione possa qualificarsi scorretta, ai sensi dell'art 1375 c.c., in presenza di particolari modalità o circostanze. In tale ipotesi, la violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso.
Anche in corso dei rapporti è stata esclusa la presenza di usura c.d. sopravvenuta,
17 In ogni caso, il contestato superamento su tali conti dei TSU risulterebbe privo di Or effetti in considerazione dell'approdo ermeneutico della , in assenza di elementi per sostenere la mala fede della banca.
III
FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI
LIMITI ALLE ECCEZIONI OPPONIBILI DAI GARANTI IN ORDINE AI RAPPORTI GARANTITI.
“EXCEPTIO DOLI” E VERIFICA USURA
Ora, secondo l'interpretazione della S.C., la "exceptio doli generalis seu praesentis" ha fondamento storico romanistico nella circostanza che l'attore, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, si renda colpevole di frode, in quanto sottace, nella prospettazione della fattispecie controversia, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto stesso (Cass., 1.10.1999, n 10864),
In tali casi, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (Cass., 22.11.2019, n 30509).
Essendo preclusa al fideiussore, in deroga all'art. 1945, l'opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale, la richiesta di pagamento immediato deve risultare prima facie fraudolenta o abusiva sì da apparire all'evidenza contraria a norme imperative (Cass., 17.3.2006, n 5997; Cass., sez. III,
6.4.1998, n 3552; Cass., sez. I, 19.3.1993,n 3291) o per illiceità della causa, dovendo ritenersi che in quest'ultimo caso l'invalidità del contratto "presupposto" si comunichi al contratto di garanzia, rendendo la sua causa illecita (Cass. 7.3.2002,n 3326).
A. MA FEDE E CAUSA ILLECITA
In tale prospettiva, nell'ambito del dovere di protezione del garantito da possibili abusi del beneficiario, e pena la perdita del diritto di rivalsa, l'eccezione è legittima solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario, desumile dal chiaramente pretestuosa escussione di una garanzia bancaria "a prima richiesta” resa
18 evidente dal certo ed incontestabile venir meno del debito garantito. E' solo tale evenienza che si colloca al di fuori della portata e della funzione della clausola medesima e che, se la comprendesse, travalicherebbe i limiti della garanzia e si tradurrebbe nella costituzione di una "obbligazione autonoma", priva di causa, cioè della funzione di garanzia.
E però, nel caso in esame non vi sono elementi da cui desumere la malafede o il carattere fraudolento da parte della banca, in quanto le censure articolate dal garante fanno piuttosto riferimento all'abuso delle garanzie, ma non richiamano – neanche implicitamente- la pretestuosità evidente della richiesta correlata alla certezza del venir meno del debito garantito, se non relativamente alla difformità – per i due Pa finanziamenti - dell'indicazione di differente rispetto al TA concretamente applicato e relativamente all'applicazione di tassi qualificabili come usurari. In assenza di tale evidenza, al contrario, la prospettata finalità concreta dell'intera operazione, risulterebbe funzionale a tutelare la posizione della banca, piuttosto che a finanziare la società, e di per sé stessa non appare idonea a consentire l'exceptio doli.
Infatti, tale finalità- di per sé -configura una valida espressione di autonomia negoziale, che assegna alla fideiussione carattere di atipicità, in deroga al principio dell'accessorietà, ma che non fa venir meno la connessione fra il rapporto fideiussorio e quello principale, riconosciuta meritevole di tutela dall'ordinamento, ai sensi dell'art 1322 c.c., in assenza di una chiara evidente rappresentazione della certezza dell'inadempimento da parte del debitore principale, sottaciuta ai garanti (Cass. 7 marzo 2002,n 3326.; 3 febbraio 1999, n 920). Per quanto concerne invece i profili di nullità dei contratti di finanziamento, devono certamente essere esclusi dall'ambito della evidente illiceità gli aspetti più generalmente connessi ai profili di indeterminatezza delle clausole dei contratti principali ed al contratto di conto corrente utilizzato a servizio dei finanziamenti (pure sottolineate dalla consulente per quanto riguarda il regime concretamente applicato e l'effetto anatocistico potenziale), mentre l'unico margine potenzialmente operativo per superare le preclusioni previste dai contratti di garanzia sopra richiamati, potrebbe essere quello concernente l'illiceità della causa riferibile a pattuizioni di tassi di interesse ab origine di carattere usurario. Del resto, si è ormai chiarito che la buona fede opera, nell'ambito dei rapporti obbligatori, su un piano di reciprocità, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di privata autonomia, integrando ovvero restringendo gli 19 obblighi letteralmente assunti dalle parti o derivanti da specifiche norme di legge
(Cass. 24 febbraio 2004, n 3610; Cass. 10 ottobre 2003, n 15150; Cass. 5 maggio 1999, n
12310; Cass. 28 gennaio 1998, n. 831).
E, in relazione a tale principio, la pretesa di tassi chiaramente usurari ab origine, potrebbe essere ricondotta entro l'operatività della c.d. exceptio doli.
B. VERIFICA DELL'USURA
Purtuttavia, se anche tali aspetti possono in astratto essere ritenuti idonei a superare le limitazioni alla possibilità di sollevare eccezioni, nel senso sopra precisato, va certamente esclusa la qualificazione in termini di usurarietà dei tassi di interessi originariamente concordati.
• Finanziamento chirografario SM741761599,77 del 28 luglio 2016.
A pag. 12 dell'elaborato sono riportate le condizioni economiche del finanziamento :
- data stipula 28/7/16
- importo finanziato 250.000,00 euro
- durata: 5 anni
- n. rate: 10 rate semestrali (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno)
- tasso iniziale: 2,972%
- indicizzazione: EURIBOR 6 mesi 360+ 3,150 punti di spread
- interessi di mora: 5,972%
- TA indicato in contratto: 6,580%
- tipologia ammortamento: a quota capitale costante
- tasso soglia 16,9625%
- tasso soglia mora: 19,5875%.
Ai sensi dell'art 2 del regolamento contrattuale, infatti, il tasso di interesse nominale annuo è pari al 2,972 % per la determinazione degli interessi di preammortamento;
il piano di ammortamento è stato sviluppato aggiungendo ad una componente fissa di
3,150 punti annui una componente variabile risultante dai valori Euribor 6 mesi/360, rilevato il secondo giorno antecedente il primo gennaio per la rata scadente il 30 giugno immediatamente successivo, e il secondo giorno antecedente il primo luglio per la rata scadente il 31 dicembre successivo. L'interesse di mora, invece, è determinato ( art 4) aggiungendo una componente fissa di 3 punti percentuali al tasso contrattualmente convenuto sulle singole rate.
20 Il TA così calcolato è risultato pari al 3,38%, quello contrattuale del 6,58%.
Tanto premesso il tasso di mora concordato nel contratto risulta determinato in misura pari al 5,92 % annuo ( art 4), in misura determinata applicando una misura fissa ( cd spread) del 3 % al tasso corrispettivo.
Il relativo negozio è stato acquisito al giudizio e nel relativo regolamento negoziale le parti hanno previsto il periodo di ammortamento, con rimborso del capitale finanziato mediante nr. 10 rate semestrali costanti di importo non specificato (cd
“alla francese”) comprensive di una quota progressivamente crescente di capitale interessi.
Trova applicazione il DM 24 giugno 2016 (prot. 59242) in vigore per il periodo dal I luglio al 30 settembre 2016, sulla base della rilevazione effettuata per le operazioni dal I gennaio al 31 marzo 2016.
Quindi facendo riferimento alla categoria “ altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” ( tassi medi del 10,370, tassi soglia del 16,9625), si deve escludere la presenza di tassi ab origine oltre soglia.
- Interessi moratori-
Come si è evidenziato, il contratto in esame prevedeva, inoltre, l'applicazione del tasso di mora , agganciandolo al tasso corrispettivo, con una maggiorazione percentuale del 3% , sicché anche sul punto, si pone la necessità di verificare il
21 superamento dei c.d. tassi soglia, determinati ai sensi della legge 108/1996. A riguardo, tuttavia, occorre considerare che l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e che ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si debbono intendere usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
La norma non distingue tra interessi corrispettivi e moratori, e poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l'applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione. In linea con l'orientamento espresso dalla S.C. si deve riconoscere la natura originaria, e non sopravvenuta, dell'usura nella mora, considerando che in tema di contratto di mutuo,
l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n.26286; Cass.13 settembre 2019, n.22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n.
5598;Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).
Tale principio era già affermato dalla Cassazione con la sentenza n 14899/2000 e confermato dai giudici di merito (Corte di Appello Venezia 342/2013; Tribunale di
Parma 14.7.2014, Tribunale di Padova 8.5.2014, Corte di Appello di Roma, 4323/2022,
Tribunale di Bari 8.10.2022 e Tribunale di Matera, 19.5.2022), nonché, infine, nuovamente ribadito dal S.C., con l'ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017 e da ultimo con la sentenza a S.U. 18.9.2020, n 19597. In tale prospettiva, non è posto in dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono distinte nel diritto delle obbligazioni, in quanto la prima riveste funzione remunerativa del costo del denaro, mentre la seconda costituisce una forma di liquidazione forfettaria del danno che, nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore, tanto da inquadrare il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art 1382 c.c. (Cass , 17.10.2019, n 26286; Cass, 18.11.2010, n
23273; Cass, 21.6. 2001 , n 8481 ; in sede penale, Cass. 5.2.2013, n 5683). Nondimeno, è stato ancora sottolineato che la disciplina antiusura intende sanzionare complessivamente la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento 22 della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. E tale impostazione è stata sempre riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela, e ciò al fine di assicurare la "sana e prudente gestione" del soggetto bancario negli impieghi (cfr. art. 5 d.lgs. 58 del
1998), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse "fuori mercato". Si tratta di conclusione coerente con le esigenze sottese alla normativa antiusura quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario e che assumono interesse pubblicistico testimoniato dalla severità della disciplina riservata agli interessi usurati nell'art. 1815, comma 2, cod. civ. (Cass.,
Sezioni unite, 18 settembre 2020, n 19597). Alla affermata riconduzione in linea di principio degli interessi moratori nell'ambito della normativa antiusura consegue, tuttavia, la risoluzione di plurime questioni relative alla concreta applicazione nella pratica. Ed uno dei punti di maggiore problematicità – tanto da aver fornito argomenti alla tesi restrittiva tesa ad escludere la stessa applicabilità della normativa anti-usura agli interessi moratori – è stato individuato nella mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati. Il definitivo approdo della giurisprudenza di legittimità è rappresentato dai principi fissati da ultimo nella sentenza delle S.U. n 19597 del 18 settembre 2020. In tale pronuncia si è sottolineato come la legge, per gli interessi corrispettivi, abbia introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, così che anche per gli interessi moratori ricorre l'esigenza che l'identificazione dell'interesse usurario abbia come riferimento il tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali. In proposito, il principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n 16303 del 2018 in tema di C.M.S., porta ad escludere che possa farsi riferimento allo stesso – come pure era stato ritenuto CP_7 nelle sentenze di questo Tribunale, richiamate dalla stessa parte attrice- suggerendo di richiamare piuttosto gli specifici criteri oggettivi e statistici contenuti nella 23 rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Secondo tale approdo, in definitiva, le rilevazioni di sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di Org_2 interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda. E ciò anche se la misura media dell'incremento dei tassi di mora sul mercato era considerata dalla solo a fini statistici, in quanto Org_2 quel che rileva è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato.
Non quindi il TEGM, ma il tasso medio di mora, rilevato e recepito dai d.m. ancorché a fini conoscitivi e anche se spesso riferito a lasso temporale diverso dal trimestre e non sempre aggiornato a quello precedente , può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante. Secondo la Cassazione, quindi, tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando , a fini di uguaglianza, difformità di applicazione, e confermando al contempo piena validità del c.d. principio di SIMMETRIA, in continuità con quanto affermato dalle precedenti pronunce ( Cass., sez. un. 20.6.2018,
n 16303; Cass. 3.11.2022, n 22270; Cass., 22.6.2022, n 12965). E' solo se i decreti non rechino neppure la indicazione della maggiorazione media dei moratori, che il termine di confronto resta individuato nel T.E.G.M. e cioè, per inciso , solo nei decreti ministeriali emessi dall'entrata in vigore della legge n 108/1996, sino al d.m.
25.3.2003, in cui era del tutto omessa la rilevazione della maggiorazione dell'aumento degli interessi di mora. Solo in tal caso, infatti, “..l'esigenza primaria di tutela del finanziato porta necessariamente a comparare il T.e.g. del singolo rapporto , comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine di tolleranza a questo superiore. Sino alla soglia usuraia , che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interessa moratorio lecitamente applicato” (Cass., 18.9.2020, n 19597). In tale prospettiva la verifica va fatta in coerenza dal c.d. principio di simmetria, individuando il tasso medio mora del sistema bancario con aumento medio del 2,1 % rispetto al TA , trattandosi di valori omogenei.
In applicazione del più recente arresto della giurisprudenza di legittimità è a tale misura che occorre fare riferimento ai fini della verifica della usurarietà del tasso di 24 mora, così che il tasso di mora, risulta ancora una volta certamente inferiore a quello soglia. Infatti, secondo il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. n.
26286/2019), per poter procedere alla verifica del rispetto della soglia di legge in maniera oggettiva, è necessario che il costo dell'operazione venga ricostruito applicando la stessa metodologia indicata dal legislatore per l 'individuazione del
TEGM e dunque delle soglie di legge, ovvero applicando i criteri indicati dalle
Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura, emanati dalla
(c.d. omogeneità). Di conseguenza, la pattuizione del tasso di mora non Org_2
è nulla ex art. 1815 c.c. e risultano dovuti gli interessi, senza che vi sia margine per la restituzione degli importi pretesi dalla parte opponente e ritenere comunque fondata l'eccezione di compensazione.
Quanto all'usura sopravvenuta vanno richiamati i principi di cui alla sentenza di
Cassazione Civile, SS.UU., n. 24675/2017, secondo cui la verifica deve essere effettuata esclusivamente al momento della pattuizione.
• Finanziamento chirografario n.741782791,26del 4 dicembre 2016.
A pag. 15 dell'elaborato sono riportate le condizioni economiche del finanziamento :
- data stipula 04/12/2016
- importo finanziato 40.000,00 euro
- durata: 2 anni
- n. rate: 24 rate mensili (da pagarsi ogni fine mese a partire dal 28/02/2017) + 1 di preammortamento
- tasso iniziale: 7,000%
- indicizzazione: EURIBOR 6 mesi 360+ 7,000 punti di spread
- tasso floor: 7,000%
- interessi di mora: 10,000%
- TA indicato in contratto: 9,580%
- tipologia ammortamento: francese
- ammortamento allegato: si
- tasso soglia 16,90%
- tasso soglia mora: 19,525%
il TA calcolato con la medesima formula prevista dalle Istruzioni della
[...]
sopra richiamata è risultato pari al 8.71%, quello contrattuale del 9,58% Org_2
Anche per tale rapporto, il relativo negozio è stato acquisito al giudizio e nel relativo regolamento negoziale le parti hanno previsto il periodo di ammortamento, con rimborso del capitale finanziato mediante nr. 10 rate semestrali costanti di importo
25 non specificato (cd “alla francese”) comprensive di una quota progressivamente crescente di capitale interessi. Il tasso d'ingresso è stato determinato in partenza
(art 2 del regolamento contrattuale), infatti, il tasso di interesse nominale annuo è pari al 7 % per la determinazione degli interessi di preammortamento-
Il piano di ammortamento è stato sviluppato aggiungendo ad una componente fissa di
7 punti annui una componente variabile risultante dai valori Euribor 6 mesi/360, rilevato il quarto giorno antecedente ila fine di ogni mese per la rata scadente l'ultimo giorno del mese immediatamente successivo. Il tasso di mora ( art 4) è stato concordato al tasso corrispettivo relativo alla singola rata, maggiorato di tre punti percentuali su base annua, ed è stata prevista la penale per estinzione anticipata nella misura dell'1 % sul capitale restituito anticipatamente.
Trova applicazione il DM 26 settembre 2016 (prot. 81856) in vigore per il periodo dal I ottobre al 31 dicembre 2016, sulla base della rilevazione effettuata per le operazioni dal I aprile al 30 giugno 2016.
Quindi facendo riferimento alla categoria “ altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” ( tassi medi del 10,32, tassi soglia del 16,90), si deve escludere la presenza di tassi ab origine oltre soglia.
In tale prospettiva la verifica va fatta in coerenza dal c.d. principio di simmetria, individuando il tasso medio mora del sistema bancario con aumento medio del 2,1 % rispetto al TA , trattandosi di valori omogenei.
IV. CONCLUSIONI In definitiva, sulla scorta del complesso delle argomentazioni sopra esposte, il credito deve essere determinato sulla scorta delle risultanze della relazione depositate dal
CT, dott. , per quanto concerne la determinazione degli interessi Persona_2 dovuti ai sensi dell'art 1284 c.c. e 117 T.U.B al tasso legale, escludendo gli oneri e le spese ritenute prive di giustificazione in assenza di puntuali clausole contrattuali sottoscritte.
Alle pagine 12 e ss. vengono riportate le sintesi dei ricalcoli effettuati che, per quanto esposto, rilevano esclusivamente sulla ricostruzione dei saldi del conto corrente N.
14357,61 in quanto tutte le competenze del rapporto N. 15348,11 sono addebitate direttamente sul conto N. 14357,61
A seguito dei ricalcoli effettuati sulla base delle ipotesi di conteggio su esposte:
26 a) il saldo debitore del conto corrente N. 14357,61, che sull'estratto conto finale alla data del 10/10/2017 è pari ad euro 23.392,30 a debito del correntista, deve essere rettificato in euro 1.813,37 a debito del correntista;
b) il saldo del conto corrente N. 15348,11 rimane inalterato in quanto gli effetti dei suoi ricalcoli sono annotati direttamente sul conto N. 14357,61, il saldo di detto conto, alla data del 4/10/2007, è pari ad euro 50.196,88 a debito del correntista.
Esclusa – per quanto ampiamente esposto - ogni contestazione inerente i finanziamenti oggetto delle garanzie specifiche e comunque, in assenza di usura, per quelle relative ai conti correnti – rilevano le differenze rispetto al credito portato nel decreto ingiuntivo, limitatamente al conto N. 14357,61, che sull'estratto conto finale alla data del 10/10/2017 è pari ad euro 23.392,30 a debito del correntista, deve essere rettificato in euro 1.813,37 a debito del correntista.
Da quanto esposto dal CT, le differenze nella ricostruzione del saldo del conto corrente non derivano dall'espunzione degli interessi per presenza di usura, quanto dall'assenza di valida pattuizione in misura superiore a quelli legali, che infatti sono stati comunque riconosciuti in tale misura, a differenza di quanto dispone l'art 1815, comma 2, c.c.. Quindi in luogo della somma di € 363.929,08 portata dal decreto ingiuntivo ( €.50.196,88 per saldo debitore conto corrente n.15348,11; €.23.392,30 per saldo debitore conto corrente n.14357,61; €.256.062,09 per saldo debitore del finanziamento chirografario n.SM741761599,77;€.34.277,81 per saldo debitore finanziamento chirografario n.741782791,26), il credito della banca dovrà essere determinato in € 342.350,15 ( €.50.196,88 per saldo debitore conto corrente n.15348,11; €.1813,37 per saldo debitore conto corrente n.14357,61; €.256.062,09 per saldo debitore del finanziamento chirografario n.SM741761599,77;€.34.277,81 per saldo debitore finanziamento chirografario n.741782791,26), con una differenza di € 21.578,93.
Sull'importo riconosciuto dovranno essere computati interessi ai tassi contrattualmente pattuiti a fare data dalla scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo.Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate dal CT , è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito della banca può ritenersi provato nei limiti della somma computata dal CT sugli estratti conti considerati e con i limiti derivanti dalle singole garanzie prestate ( in solido tra i garanti). 27 La opposizione avanzata va quindi accolta in tali limiti, e, al contempo, dovrà essere determinato il credito residuale sui rapporti sopra richiamati in ragione della riconosciuta nullità parziale delle clausole negoziali.
Infine, la limitata parziale reciproca soccombenza in ordine ad alcune delle domande ed eccezioni reciprocamente proposte ed i contrasti ed i mutamenti giurisprudenziali su questioni dirimenti, inducono a ravvisare le condizioni per la parziale compensazione nella misura di un terzo, ponendo il residuo a carico degli opponenti, ai sensi dell'art 91 e ss cpc, come liquidato in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 ed in base al valore della controversia ed all'attività svolta
(Cass., ord. n 24257 del 4.10.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata da e avverso il decreto ingiuntivo notificato in Parte_1 Parte_2
2 ione notificato in data 25 gennaio 2020 mei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentant e deduzione disattesa, così provvede:
a) revoca in accoglimento della proposta opposizione , il decreto ingiuntivo opposto;
b) accerta il credito della banca opposta nei confronti di Parte_2 Parte_1 quali garanti di per Controparte_4 complessivi € 34 mporti dettagliatamente riportati in parte motiva con riferimento ai singoli rapporti;
c) condanna e al pagamento degli importi di cui al capo b), Parte_2 Parte_1 dettagliatamente riportati in motivazione con riferimento ai singoli rapporti, nonché sulle somme dovute al pagamento degli ulteriori interessi convenzionali sino all'effettivo soddisfo;
d) condanna gli opponenti al pagamento delle le spese processuali a favore della banca opposta, liquidate in complessivi € 22.457,00 a titolo di compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, oltre alle spese di CT liquidate con distinto decreto, compensandole per un terzo.
Così deciso in data 27 maggio 2024, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.
Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
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