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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/11/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc, udienza del 31 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2965/2025 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. ROMANO LUIGI e con questi elett.te domiciliato in San Salvatore Telesino (BN) al Largo Chiesa, n. 5,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo e con questi elett.te domiciliata in Avellino alla via Roma 17,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha proposto tempestiva opposizione avverso la relazione di CTU depositata nel proc. ex art. 445 bis Cpc iscritto al n. 2191/2024, ed insiste per il riconoscimento dello stato invalidante nella misura del 100% ai fini del diritto alla corresponsione della pensione ordinaria d'inabilità ai CP_ sensi dalla L. n. 118/1971. si è costituito.
2) Il CTU della fase precedente ha riconosciuto Cardiopatia ipertensiva in scarso controllo farmacologico con evidenza di
1 ipertrofia del ventricolo sx all'ecocardiogramma, attribuendo percentuale del 15% in accordo con il codice 6445 del DM del
05/02/1992, ricorrendo al criterio analogico;
- Sindrome depressiva, in trattamento con terapia farmacologica e psicoterapia, nella percentuale del 30% in accordo con il codice 2208 del DM del 05/02/1992, ricorrendo al criterio analogico;
- Obesità severa con complicanze artrosiche determinanti spondiloartrosi e gonartrosi bilaterale, limitando la deambulazione autonoma e il mantenimento della stazione eretta per periodi prolungati, indicizzabile nella percentuale del 35% in accordo con il codice
7105 del DM del 05/02/1992, ricorrendo al criterio analogico;
Sindrome delle apnee notturne (OSAS grave) con indicazione a cPAP, determinante cefalee mattutine ricorrenti, insonnia grave e insufficienza respiratoria cronica. indicizzabile nel 45% in accordo con il codice 6407 del DM del 05/02/1992 ricorrendo al criterio analogico;
- Incontinenza urinaria d'urgenza, indicizzabile nella percentuale del 11%. I. Operando mediante calcolo riduzionistico con formula intermedia ha individuato una percentuale Parte_2
d'invalidità del 80%.
Rispondendo alle osservazioni della parte, il Ctu ha chiarito che la valutazione dell'invalidità derivante dall'obesità è stata effettuata considerando soprattutto le complicanze articolari;
che la patologia polmonare della sig.ra è inquadrabile come BPCO di Pt_1 grado moderato con OSAS in terapia con CPAP, e che nella valutazione dell'incidenza della stessa patologia sulle capacità lavorative della ricorrente, rientrano altre valutazioni mediche utili a definirne la gravità: Dopo l'inizio della terapia medica e della ventilazione notturna, la sig.ra ha riferito un netto Pt_1 miglioramento dei sintomi, senza ricoveri o crisi respiratorie. Per quanto riguarda il diabete mellito di tipo II, che può determinare un danno multiorgano, la patologia è di recente insorgenza (e soprattutto dalla documentazione esibita si presenta in sufficiente compenso glicometabolico e non determina alcuna sintomatologia
2 significativa. Infine, l'ipertensione arteriosa, trattata con terapia medica, non determina altra sintomatologia cardiologica di rilievo e tale da ricondurla ad una cardiopatia ipertensiva di classe NYHA II
o superiore.
3) La contestazione avente ad oggetto l'adozione della formula riduzionistica piuttosto che il metodo a scalare secondo ZA non si accompagna alla esplicitazione del risultato che si otterrebbe operando in tale altra modalità.
4) Il diabete melliti tipo 2 compare nella relazione del CTU, che non lo ha valutato rilevante ai fini di causa. Il CTU non ha individuato cardiopatia ipertensiva A in II-III classe NYHA, ma cardiopatia ipertensiva in scarso controllo farmacologico con evidenza di ipertrofia del ventricolo sx all'ecocardiogramma. Allo stesso modo, nella relazione compare BPCO di grado moderato e apnea notturna, e non la malattia polomonare ostruttiva cronica- prevalente bronchite di cui al codice 6455 delle tabelle applicabili.
La sindrome depressiva non è quella depressione maggiore ad evoluzione cronica ingravescente che si vuole in ricorso, e la rispetto alla obesità severa non si indica la fonte da cui si vuole attingere il dato della elevata gravità con un BMI 50.
5) Il consulente ha individuato e descritto il complesso patologico, avendone poi desunto, con ragionamento chiaro, preciso e condivisibile, la insussistenza, nelle concrete ricadute di esse patologie sulle condizioni generali del periziando, di conseguenze tali da incidere nei termini rivendicati sulla capacità di lavoro. La relazione di CTu non si sostanzia, quindi, in una mera elencazione di patologie, ed il fatto che la patologia riscontrata andrebbe valutata in termini di maggiore gravità rispetto a quanto fatto dal
CTU è una affermazione che non trova riscontri, e che non si condivide.
Il consulente esprime un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate anche tenendo conto delle osservazioni
3 della parte e proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno all'attualità sulle condizioni del ricorrente ai fini del beneficio chiesto. Il Ctu descrive gli esiti dell'esame clinico, con specifico riferimento a ciascun singolo ambito di rilevanza, ed individua le patologia indicate, e valutate nei termini anzidetti.
Il Ctu esprime valutazione analitica, rimarcando la sussistenza di condizioni certo gravi, ma che non comportano invalidità superiore a quella accertata.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il
Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
6) Confermando la valutazione operata dal CTU, la ricorrente va dichiarata invalida nella misura di #80#% ai fini dell'assegno mensile di assistenza” dal 21/05/2025, data della visita peritale. La pronuncia è limitata al solo accertamento del requisito sanitario, ferma ogni valutazione e determinazione amministrativa quanto agli ulteriori requisiti per il conseguimento della prestazione (Cass. 9755/2019).
7) Spese compensate ai sensi dell'art. 1652 disp. Att. Cpc. .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2965/2025 vertente tra nei confronti di , ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) In parziale accoglimento della domanda accerta e dichiara che
è affetta da invalidità nella misura di #80#% ai Parte_1 fini dell'assegno mensile di assistenza” dal 21/05/2025;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 03 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc, udienza del 31 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2965/2025 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. ROMANO LUIGI e con questi elett.te domiciliato in San Salvatore Telesino (BN) al Largo Chiesa, n. 5,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo e con questi elett.te domiciliata in Avellino alla via Roma 17,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha proposto tempestiva opposizione avverso la relazione di CTU depositata nel proc. ex art. 445 bis Cpc iscritto al n. 2191/2024, ed insiste per il riconoscimento dello stato invalidante nella misura del 100% ai fini del diritto alla corresponsione della pensione ordinaria d'inabilità ai CP_ sensi dalla L. n. 118/1971. si è costituito.
2) Il CTU della fase precedente ha riconosciuto Cardiopatia ipertensiva in scarso controllo farmacologico con evidenza di
1 ipertrofia del ventricolo sx all'ecocardiogramma, attribuendo percentuale del 15% in accordo con il codice 6445 del DM del
05/02/1992, ricorrendo al criterio analogico;
- Sindrome depressiva, in trattamento con terapia farmacologica e psicoterapia, nella percentuale del 30% in accordo con il codice 2208 del DM del 05/02/1992, ricorrendo al criterio analogico;
- Obesità severa con complicanze artrosiche determinanti spondiloartrosi e gonartrosi bilaterale, limitando la deambulazione autonoma e il mantenimento della stazione eretta per periodi prolungati, indicizzabile nella percentuale del 35% in accordo con il codice
7105 del DM del 05/02/1992, ricorrendo al criterio analogico;
Sindrome delle apnee notturne (OSAS grave) con indicazione a cPAP, determinante cefalee mattutine ricorrenti, insonnia grave e insufficienza respiratoria cronica. indicizzabile nel 45% in accordo con il codice 6407 del DM del 05/02/1992 ricorrendo al criterio analogico;
- Incontinenza urinaria d'urgenza, indicizzabile nella percentuale del 11%. I. Operando mediante calcolo riduzionistico con formula intermedia ha individuato una percentuale Parte_2
d'invalidità del 80%.
Rispondendo alle osservazioni della parte, il Ctu ha chiarito che la valutazione dell'invalidità derivante dall'obesità è stata effettuata considerando soprattutto le complicanze articolari;
che la patologia polmonare della sig.ra è inquadrabile come BPCO di Pt_1 grado moderato con OSAS in terapia con CPAP, e che nella valutazione dell'incidenza della stessa patologia sulle capacità lavorative della ricorrente, rientrano altre valutazioni mediche utili a definirne la gravità: Dopo l'inizio della terapia medica e della ventilazione notturna, la sig.ra ha riferito un netto Pt_1 miglioramento dei sintomi, senza ricoveri o crisi respiratorie. Per quanto riguarda il diabete mellito di tipo II, che può determinare un danno multiorgano, la patologia è di recente insorgenza (e soprattutto dalla documentazione esibita si presenta in sufficiente compenso glicometabolico e non determina alcuna sintomatologia
2 significativa. Infine, l'ipertensione arteriosa, trattata con terapia medica, non determina altra sintomatologia cardiologica di rilievo e tale da ricondurla ad una cardiopatia ipertensiva di classe NYHA II
o superiore.
3) La contestazione avente ad oggetto l'adozione della formula riduzionistica piuttosto che il metodo a scalare secondo ZA non si accompagna alla esplicitazione del risultato che si otterrebbe operando in tale altra modalità.
4) Il diabete melliti tipo 2 compare nella relazione del CTU, che non lo ha valutato rilevante ai fini di causa. Il CTU non ha individuato cardiopatia ipertensiva A in II-III classe NYHA, ma cardiopatia ipertensiva in scarso controllo farmacologico con evidenza di ipertrofia del ventricolo sx all'ecocardiogramma. Allo stesso modo, nella relazione compare BPCO di grado moderato e apnea notturna, e non la malattia polomonare ostruttiva cronica- prevalente bronchite di cui al codice 6455 delle tabelle applicabili.
La sindrome depressiva non è quella depressione maggiore ad evoluzione cronica ingravescente che si vuole in ricorso, e la rispetto alla obesità severa non si indica la fonte da cui si vuole attingere il dato della elevata gravità con un BMI 50.
5) Il consulente ha individuato e descritto il complesso patologico, avendone poi desunto, con ragionamento chiaro, preciso e condivisibile, la insussistenza, nelle concrete ricadute di esse patologie sulle condizioni generali del periziando, di conseguenze tali da incidere nei termini rivendicati sulla capacità di lavoro. La relazione di CTu non si sostanzia, quindi, in una mera elencazione di patologie, ed il fatto che la patologia riscontrata andrebbe valutata in termini di maggiore gravità rispetto a quanto fatto dal
CTU è una affermazione che non trova riscontri, e che non si condivide.
Il consulente esprime un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate anche tenendo conto delle osservazioni
3 della parte e proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno all'attualità sulle condizioni del ricorrente ai fini del beneficio chiesto. Il Ctu descrive gli esiti dell'esame clinico, con specifico riferimento a ciascun singolo ambito di rilevanza, ed individua le patologia indicate, e valutate nei termini anzidetti.
Il Ctu esprime valutazione analitica, rimarcando la sussistenza di condizioni certo gravi, ma che non comportano invalidità superiore a quella accertata.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il
Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
6) Confermando la valutazione operata dal CTU, la ricorrente va dichiarata invalida nella misura di #80#% ai fini dell'assegno mensile di assistenza” dal 21/05/2025, data della visita peritale. La pronuncia è limitata al solo accertamento del requisito sanitario, ferma ogni valutazione e determinazione amministrativa quanto agli ulteriori requisiti per il conseguimento della prestazione (Cass. 9755/2019).
7) Spese compensate ai sensi dell'art. 1652 disp. Att. Cpc. .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2965/2025 vertente tra nei confronti di , ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) In parziale accoglimento della domanda accerta e dichiara che
è affetta da invalidità nella misura di #80#% ai Parte_1 fini dell'assegno mensile di assistenza” dal 21/05/2025;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 03 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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