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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5286/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5286/2022 tra
Parte_1
[...]
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 10 gennaio 2025 innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi:
per parte attrice l'avv. Maria Tavoletta in sostituzione dell'avv. GI AN e per parte convenuta l'avv. Domenico Salerno.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Tavoletta insiste nell'accoglimento dell'opposizione e nelle note conclusive, contestando integralmente tutti gli atti e le domande di controparte.
L'avv. Salerno insiste nel rigetto integrale dell'opposizione, contestando tutte le domande avversarie, riportandosi a tutti gli atti depositati e alle note conclusive.
Entrambi i procuratori insistono per la decisione della causa.
Dopo breve discussione orale, alle ore 19.00 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5286/2022 promossa da:
, nato a [...] in data [...] ed ivi residente in [...]
Giacomo Besio, n. 57/A, C.F.: , CodiceFiscale_1
nata a [...] in data [...] ed ivi residente in [...]
57/A, C.F.: entrambi elettivamente domiciliati ad Isola delle FE (PA), CodiceFiscale_2
in via G. B. Giambona n. 6, presso lo studio dell'avv. GI AN che li rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORI contro
con sede in Isola delle FE (PA) , Controparte_2
c.f. , in persona dell' amministratore pro tempore C.F. P.IVA_1 CP_3
, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Benedetto Gravina, n. 59, presso lo C.F._3
studio dell'Avv. Domenico Salerno, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 18 Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri e Parte_1 Parte_1 comproprietari di un'unità immobiliare sita all'interno del , Controparte_4
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°557/2022 munito di provvisoria esecuzione, emesso dal Tribunale Civile di Palermo in data a favore del medesimo per il CP_1 pagamento della “somma di € 5.300,00, oltre interessi come da domanda, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge” – per un totale di € 6.106,34.
Gli opponenti hanno sostenuto, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della negoziazione assistita, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e, nel merito, hanno chiesto la revoca del decreto in oggetto, a causa della annullabilità della delibera condominiale del 18/10/2021, in forza della quale era stato proposto ricorso per ingiunzione. Pertanto, gli opponenti hanno proposto altresì domanda riconvenzionale di annullamento della suindicata delibera, in quanto assunta in assenza di regolare convocazione dei signori e ai quali non era stato nemmeno comunicato il verbale di assemblea. Parte_1 Pt_1
Parte opposta si è costituita, contestando le domande formulate dagli opponenti e chiedendo il rigetto della presente opposizione in quanto infondata, essendo stato il signor regolarmente Parte_1 convocato all'assemblea del 18/10/2021ed essendogli stato comunicato il relativo verbale anche per conto della NO coniuge convivente. Pt_1
L'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto è stata respinta con ordinanza del 27/9/2022, con la quale è stata disposta altresì l'esperimento del procedimento di mediazione previsto come obbligatorio nella materia condominiale ai sensi del d.lgs. 28/2010.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale della NO e Parte_1 all'udienza del 10/1/2025 è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione.
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle difese spiegate dalle parti, l'opposizione proposta appare infondata e va pertanto respinta.
Va in primo luogo precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dl creditore, ossia l'esistenza del credito.
pagina 3 di 18 Il creditore opposto ha l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, mentre il debitore opponente deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Se il credito viene accertato come esistente, il giudice deve accogliere, nel merito, la domanda del creditore, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi.
Alla luce delle superiori premesse, si osserva che l'oggetto del decreto ingiuntivo opposto è costituito da quote condominiali dovute dai signori e e che questi ultimi hanno Parte_1 Pt_1 sostenuto l'annullabilità della delibera condominiale di approvazione del bilancio consuntivo di ripartizione delle spese.
Giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione (Cass. Sent. N. 9839/2021).
Parte opponente ha dichiarato che la suindicata delibera è affetta da annullabilità in quanto i signori e non sono stati convocati alla relativa seduta assembleare, il cui verbale non Parte_1 Pt_1
è stato comunicato agli stessi, determinando il mancato decorso del termine prescritto dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione.
Dai documenti allegati dal convenuto si evince che, in effetti, i coniugi non sono CP_1 stati convocati all'assemblea del 18/10/2021: il signor sarebbe stato, infatti, convocato Parte_1
tramite comunicazione inviata allo studio di un avvocato, piuttosto che al proprio domicilio, mentre la NO non è stata convocata in alcun modo. Pt_1
Come è noto, l'art. 66 disp. att. c.c., che richiama l'art. 1137 c.c., dispone che l'omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto all'assemblea condominiale, sia essa ordinaria o straordinaria, comporta non la nullità ma l'annullabilità della deliberazione su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Alla luce della mancata convocazione delle parti opponenti, pertanto, va ritenuta accertata l'annullabilità della relativa delibera contenente l'attribuzione ai coniugi del debito per Parte_1
quote condominiali.
Con riguardo all'eccezione sollevata dal convenuto, secondo la quale gli opponenti sarebbero pagina 4 di 18 decaduti dal termine di cui all'art. 1137 c.c. per l'impugnazione della delibera condominiale, si osserva che è vero che il verbale dell'assemblea del 18/10/2021 è stato comunicato al signor Parte_1
con raccomandata a mano, ma è pur vero che detto verbale non è stato in alcun modo comunicato alla comproprietaria NO . Parte_1
Come è noto, la Corte di Cassazione già con la sentenza n. 7630/1990 aveva affermato che “nel caso di unità abitative in comproprietà fra i coniugi l'invio dell'avviso di convocazione assembleare ad uno solo di essi non è sufficiente a soddisfare l'obbligo dell'amministratore di notiziare tutti i condomini e che tale vizio non si può ritenere sanabile neppure nel caso in cui il coniuge destinatario dell'avviso partecipi all'assemblea, senza però manifestare la propria qualità di rappresentante dell'altro coniuge attestato da idonea forma scritta” (cfr. Trib. Roma n. 14944/2021, Corte di Appello di Catania n. 924/2019). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità riconosce la legittimazione attiva in capo separatamente a ciascun condomino comproprietario (cfr. Cass. 27772/2023).
Tuttavia, come sottolineato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.16081 del 2016, con riguardo alla decorrenza del termine per l'impugnazione eventualmente anche dalla notifica del decreto ingiuntivo, come sostenuta da parte opposta,” in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di mancata comunicazione della delibera, l'avvenuta decisione assembleare deve ritenersi conosciuta con la notifica del decreto ingiuntivo, dovendosi considerare quello il dies a quo dal quale far decorrere i termini per l'impugnazione ex art. 1137 c.c. “ ( cfr. Tribunale di Roma sent. n. 19066/2021).
Il decreto ingiuntivo è stato notificato, unitamente all'atto di precetto, in data 10/3/2022, mentre l'opposizione con domanda riconvenzionale di annullabilità della delibera è stata notificata in data
12/4/2022 oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.. Quindi, la delibera condominiale, posta a fondamento del ricorso per ingiunzione di pagamento in oggetto, è divenuta definitivamente efficace per la decadenza degli opponenti dal termine suindicato. Pertanto, la presente opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, in quanto fondato su un valido titolo esecutivo.
Per il principio di soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- Rigetta l'opposizione proposta dai signori e Parte_1 Parte_1
.- Conferma il decreto ingiuntivo n. 557/2022;
.- Condanna altresì e in solido a rimborsare al di Parte_1 Pt_1 Parte_1 CP_1 pagina 5 di 18 _ Isola delle FE le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre Controparte_1
i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 19.00 mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Palermo, 10 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 6 di 18 i comproprietari di un immobile sono tenuti in solido al pagamento degli oneri condominiali, sia perché si tratta di un obbligo contrinutivo che grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano , nei confronti del , un insieme, e CP_1
sia per presunzione della solidarietà tra debitori (Corte di appello di LA , sent. N. 3220/2022
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazioen, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione, nel termine perentrio ivi previsto, e non in via di eccezione (Cass. Sent. N. 9839/2021).
€ 6.106,34 di cui al Decreto Ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo - n. 657/2022 (proc. n.
672/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Palermo in data 14.2.2022 (e depositato in data 15.2.2022), munito di formula esecutiva in data 22.2.2022 e notificato, unitamente all'atto di precetto, il 10.3.2022,
è del tutto infondata, sia in fatto che in diritto;
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 7 settembre 2020, ha evocato Controparte_5
in giudizio dinanzi questo giudice il Condominio in epigrafe specificato, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n° 3405/2020, emesso dal Tribunale, altro magistrato, l' 1 luglio 2020, munito di provvisoria esecuzione, e con cui è stato ingiuntivo a il pagamento della somma di Controparte_5
euro 5641,58 oltre interessi di legge, e spese della fase monitoria ed accessori di legge.
I motivi della proposta opposizione si possono sintetizzare nei seguenti punti: I) eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente medesima in quanto le somme ingiunte ricadono solo pagina 7 di 18 Firmato Da: Emesso Da: QUALIFICATA PER Controparte_6 CP_7
MODELLO ATE Serial#: - Firmato Da: Emesso Da: C.F._4 Controparte_8
ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: CodiceFiscale_5
Sentenza n. 3794/2022 pubbl. il 27/09/2022 RG n. 10653/2020 Repert. n. 7399/2022 del
27/09/2022 2 – Causa n° 10653/2020 R.G. Giudice: F. Zagarella
sull'usufruttuario dell'immobile compreso nel condominio di via M.se di Villabianca, essendo essa mera nuda proprietario dell'unità immobiliare di che trattasi;
II) eccezione di nullità delle delibere adottate dall'assemblea dei condomini sotto le date 1/12/2016, 28/06/2018 e 27/03/2019, perché mai convocata a tali assemblee;
III) inammissibilità e/o infondatezza della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo perché il credito vantato dall'Amministrazione condominiale è privo di fondamento.
Il costituitosi con comparsa di risposta del 19.02.2021, ha contestato le avverse CP_1
domande in nuce chiedendo il rigetto per infondatezza.
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 30 maggio 2022.
Nel merito si osserva che la proposta opposizione è infondata e va rigettata de plano.
Va da subito precisato che con recente pronuncia il Supremo Collegio a SS.UU. ha affermato che il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo possiede il potere di sindacare la validità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione e quindi non solo l'eventuale nullità di tale deliberazione, ma anche la sua annullabilità.
Affermano gli ermellini che l'opposizione in quanto tale estende l'accertamento del giudice sui fatti costitutivi del diritto in contestazione, quindi sull'esistenza del diritto fatto valere dal creditore, aprendo un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore in sede monitoria.
Ne consegue che l'accertamento sulla validità della deliberazione posta a fondamento della ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo;
e per immediata conseguenza non può precludersi al giudice dell'opposizione di accertare la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione. Differenti valutazione ingenerebbero nuovi, differenti e anche possibilmente contrari giudicati che, per economia processuale vanno esclusi. ( Cass. S.U. 9839/2021).
Quanto all'eccezione di nullità elevata dall'opponente, la tesi attrice non può essere condivisa da questo Tribunale.
Parte attrice, nel ritenere che le impugnate delibere, anzi calendate, siano nulle, sostiene che le stesse vanno considerate tali a causa della mancata convocazione dell'opponente alle assemblee.
pagina 8 di 18 Hanno la dignità dell'arresto giurisprudenziale consolidato, al proposito, tutte quelle pronunce sovente formulate dal Giudice regolatore del diritto che affermano che "In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico, e quelle che hanno un contenuto illecito, cioè contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume.
Al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili. (ex plurimis: Cass. S.U. 9839/2021).
Firmato Da: Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER Controparte_6
MODELLO ATE Serial#: - Firmato Da: Emesso Da: C.F._4 Controparte_8
ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: CodiceFiscale_5
Sentenza n. 3794/2022 pubbl. il 27/09/2022 RG n. 10653/2020 Repert. n. 7399/2022 del
27/09/2022 3 – Causa n° 10653/2020 R.G. Giudice: F. Zagarella
Orbene: l'art. 66 disp. att. c.c., che richiama l'art. 1137 c.c., dispone che l'omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto all'assemblea condominiale, sia essa ordinaria o straordinaria, comporta non la nullità ma l'annullabilità della deliberazione su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Parte opponente ha eccepito la nullità delle impugnate delibere e non l'annullabilità. Da qui alla declaratoria di erroneità della eccezione, in via d'azione, sollevata il passo è brevissimo.
Non rileva, per altro verso, la contestazione circa il mancato aggiornamento dei registri condominiali al fine di individuare i proprietari dei singoli immobili e, come nel caso di specie, la distinzione tra nudo proprietario e usufruttuario al fine di una corretta imputazione delle spese tra questi ultimi.
Intanto sul punto parte opponente è radicalmente priva d'interesse poiché l'eventuale difetto può essere eccepito dal singolo condomino per la porzione condominiale che a lui compete;
di guisa che non può eccepire vizi che non riguardano la sua veste di condomino. Controparte_5
Quanto alla sua personale posizione con riferimento ai registri dell'amministrazione condominiale non si comprende qual sia l'erronea conseguenza della trascrizione da parte dell'Amministratore della sua posizione di usufruttuario anziché di nudo proprietario, posto che in forza dell'art. 67 disp. att. c.c., il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.
pagina 9 di 18 Semmai questione avrebbe potuto sollevare l'attrice con riferimento alla distinzione degli oneri sul condomino stesso gravati in riferimento alle spese relative alla manutenzione straordinaria ovvero ordinaria.
Ma la prova della distinzione ricadeva sull'attrice e non sull'Amministratore del Condominio.
L'attrice tale suffragio non ha fornito e dunque la sua domanda è infondata.
Chiarito dunque che le eccezioni formulate da parte opponente rientrano nel novero delle ipotesi soggette ad azione di annullamento si deve riscontrare che siffatta azione non è stata proposta e non può considerarsi contenuta nella domanda di nullità, essendo necessaria, al fine di una pronuncia sul punto, la proposizione di un'autonoma domanda in tale senso.
A tal proposito parte opponente ha eccepito che il difetto di comunicazione delle delibere di che trattasi l'aveva posta nell'impossibilità di impugnarle.
L'assunto potrebbe in astratto essere condivisibile..
Tuttavia va rammentato che recente pronuncia dei giudici di merito riferibile ad un caso analogo, e da questo giudice pienamente condivisa, e che peraltro richiama la menzionata giurisprudenza delle sezioni unite, ha precisato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di mancata comunicazione della delibera, l'avvenuta decisione assembleare deve ritenersi conosciuta con la notifica del decreto ingiuntivo, dovendosi considerare quello il dies a quo dal quale far decorrere i termini per l'impugnazione ex art. 1137 c.c. ( Tribunale di Roma sent. n. 19066/2021).
Firmato Da: Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER Controparte_6
MODELLO ATE Serial#: - Firmato Da: Emesso Da: C.F._4 Controparte_8
ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: CodiceFiscale_5
Sentenza n. 3794/2022 pubbl. il 27/09/2022 RG n. 10653/2020 Repert. n. 7399/2022 del
27/09/2022 4 – Causa n° 10653/2020 R.G. Giudice: F. Zagarella
Come anzi detto, la domanda di annullamento, in sede di opposizione, non può essere considerata assorbita nella domanda di nullità e non può neanche essere proposta in via di semplice eccezione, ma mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione.
L'attrice non si è adoperata nel detto modo.
pagina 10 di 18 Ad ogni buon conto, pur volendo ancorare il dies a quo all'effettiva conoscenza del contenuto delle delibere, e dunque al momento in cui, notificato il decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto abbia avuto, mediante accesso al fascicolo monitorio al fine di proporre opposizione, effettiva conoscenza del contenuto delle delibere (Cass. Civ. sez. II 16081/2016), non è stata in questa sede e neanche con autonomo giudizio proposta azione di annullamento. L'azione dunque proposta appare del tutto infondata e va rigettata, con la conferma consequenziale dell'opposto decreto ingiuntivo.
In ordine al regolamento delle spese di causa.
Il rigetto integrale della proposta opposizione per infondatezza impone di gravare le intere spese del giudizio sull'attrice ed in favore dell'Amministrazione condominiale, giusta il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. In concreto queste si valuta equo indicare in complessivi euro
3.000,00 per compensi difensivi, il tutto oltre spese forfetarie del 15% sui compensi ed oltre C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
PQM
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Sentiti i procuratori delle parti. Definitivamente pronunziando.
Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n° 3405 emesso Controparte_5 da questo Tribunale l'1 luglio 2020, perché infondata in fatto e in diritto.
Conferma il decreto ingiuntivo anzi menzionato in ogni sua parte.
Condanna a rifondere il convenuto delle spese del giudizio come Controparte_5 CP_1
in motivazione indicate in complessivi euro 3.000,00 oltre spese forfetarie ed accessori di legge.
Sentenza esecutiva ope legis.
Così deciso in Palermo il 27 settembre 2022 Il Giudice
Controparte_8
Nonostante il decreto ingiuntivo sia stato notificato ad uno solo dei tre comproprietari, la circostnza ingenera in tutti i tre opponenti il diritto di eccepire, per la prima volta e impugnare la delibera condominiale per la mancata convocazone all'assemblea confominiale che ha approvato le spese oggetto della richiesta dell'ingiunzione (trib. Di palermo n. 2501/2023).
pagina 11 di 18 Nel corso del giudizio è stato accertato che gli opponenti erano venuti a conoscenza per la prima volta dell'esistenza nei loro confronti di oneri condominiali da pagare con la notifica del decreto ingiuntivo e il , sul quale ricadeva l'obbligo, non ha fornito nessuna prova di averli CP_1 regolarmente convocati all'assemblea. Lo stesso tribunale ha ricordato che i tre comproprietari hanno validaente impugnato la delibera alla base del decreto ingiuntivo nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di notifica del decreto ingiuntivo. È stata perciò annullata la delibera e revocato il provvedimento monitorio.
Corte di cassazione 16081/2016
Non può costituirsi in capo al condomino assente un dovere di attivarsi al fine di conoscere le decisioni adottate dall'assemblea allorquando manchi la prova dell'avvenuto recapito, presso il suo indirizzo, del verbale che le contenga. Solo dunque in forza di detto recapito può sorgere la presunzione, iuris tantum, di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. e, giammai in conseguenza del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l'andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa.
N. R.G. 6694/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6694/2020 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. residente Parte_2 C.F._6
a Leni (ME) Via Rombo n. 43, elettivamente domiciliato In Palermo, Via Principe Di Villafranca n. 44, presso lo studio dell'Avv. Maria Lauria, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORE contro pagina 12 di 18 , C.F. , in persona del suo Controparte_9 P.IVA_2
legale rapp.te, amm.tore pro-tempore, sig. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_10 [...]
dom.to in Palermo via Duca della Verdura n.83, elett.te dom.to in Palermo via C.F._7
Terrasanta n.39 presso lo studio dell'avv. Mario Lombardo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha proposto opposizione Parte_2
avverso il Decreto Ingiuntivo n°550/2020 munito di provvisoria esecuzione, emesso dal Tribunale
Civile di Palermo in data 21.2.2020 a favore del , per il pagamento della Controparte_11
Firmato Da: NA NA NA Emesso Da: Email_1
QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: Firmato Da: C.F._8 [...]
Emesso Da: QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: Parte_3 CP_7
43939487cbe5e367
Sentenza n. 1573/2023 pubbl. il 31/03/2023 RG n. 6694/2020 Repert. n. 2748/2023 del
31/03/2023 pagina 2 di 6
somma di €.10.117,56, dovuta per oneri condominiali risultanti dal bilancio approvato con delibera del 25.01.2019, per i seguenti motivi: preliminarmente, 1) improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) assenza di mandato in mancanza di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale e, di conseguenza, mancanza di procura;
nel merito, 3) prescrizione del credito;
4) invalidità delle delibere condominiali e, in particolare, della delibera che ha approvato il bilancio su cui si fonda il credito del , nullità del piano di riparto delle spese straordinarie e CP_1 ordinarie, assenza di notifica dei verbali redatti in assenza dell'opponente, erroneità dei conteggi e nullità delle delibere condominiali. Per tali ragioni, l'odierno opponente ha chiesto la preliminare sospensione della provvisoria esecuzione, inaudita altera parte, del decreto ingiuntivo opposto e la revoca dello stesso, con la vittoria delle spese di lite.
Il si è costituito con comparsa di costituzione e risposta Controparte_12
contestando le domande di parte avversa e chiedendone il rigetto.
pagina 13 di 18 La mediazione promossa da parte opposta, su invito del giudice, si è conclusa con verbale negativo.
A definizione del sub procedimento cautelare promosso dal signor , nel quale si è Pt_2 costituito il Condominio creditore, il Tribunale ha emesso, in data 16.11.2021, l'ordinanza di rigetto dell'istanza dell'opponente di sospensione delle provvisoria esecuzione del decreto opposto, deducendo che, nel caso di specie, pur non escludendosi il fumus della probabile fondatezza dell'opposizione, non
è stata provata la sussistenza del danno grave al patrimonio della parte debitrice, non essendo stata fornita alcuna allegazione in ordine alla specifica gravità delle conseguenze di un'esecuzione forzata.
La causa è stata istruita in forma esclusivamente documentale e, all'udienza dell'8/7/2022, dopo la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, va osservato che con l'opposizione al decreto ingiuntivo viene ad instaurarsi un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e in cui le posizioni di attore e convenuto si invertono, rivestendo l'opposto la posizione sostanziale di attore e l'opponente quella di convenuto, con le relative conseguenze in merito alla conseguente inversione dell'onere della prova.
Con riguardo alle eccezioni formulate da parte opponente, si osserva quanto segue.
.- Improcedibilità per mancato esperimento del procedimento della mediazione.
La suindicata eccezione non appare fondata, giacchè la mediazione, nel caso di ricorso per
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Sentenza n. 1573/2023 pubbl. il 31/03/2023 RG n. 6694/2020 Repert. n. 2748/2023 del
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ingiunzione di pagamento, va promossa da parte opposta soltanto in sede di eventuale opposizione al decreto ingiuntivo, come è avvenuto nel presente giudizio.
.- Difetto di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale
Anche tale eccezione è infondata, atteso che l'art.63, comma 1, delle Disp. Att. C.C. prescrive che: “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea,
l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo (…)”
pagina 14 di 18 .- Difetto di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale per partecipare alla mediazione ed al giudizio di opposizione.
Parte opposta ha dimostrato, allegando i relativi verbali di assemblea, che l'assemblea condominiale in data 14.01.2021, aveva ratificato il suo operato in ordine all'azione di recupero del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente ed alla costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da quest'ultimo promosso. L'assemblea lo aveva autorizzato, inoltre, a partecipare al primo incontro di mediazione, conclusosi con esito negativo, conferendogli il potere di concedere rateizzazioni di pagamento, subordinatamente al contestuale pagamento di tutte le spese legali del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione. Detta delibera, di cui parte opponente ha eccepito la nullità, a causa della convocazione effettuata senza il rispetto della norma che prevede che il condomino sia convocato almeno cinque giorni prima della riunione, è stata ratificata con la delibera del 25/3/2021, al fine di evitare il moltiplicarsi di contenziosi tra le parti.
.- Eccezione di prescrizione del credito vantato dal per gli anni dal 2005 al CP_1
2017.
Va ricordato, a tal proposito, che le spese ordinarie, ossia i pagamenti periodici relativi alle spese fisse per la manutenzione ordinaria del fabbricato rientrano tra quelle soggette alla CP_13 prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.. La giurisprudenza di legittimità prevalente ha affermato che l'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio, sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione delle spese. Di conseguenza la prescrizione del credito nei confronti di ciascun condomino decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino (cfr. Cass. n.
4489/2014).
Se ne deduce che risulta infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, considerando che i bilanci consuntivi relativi agli anni dal 2005 al 2017 sono stati approvati con la delibera del 25/1/2019, non impugnata, dalla quale decorre il termine quinquennale per la prescrizione del credito condominiale. Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso nell'anno 2020, pertanto il credito ingiunto non
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Sentenza n. 1573/2023 pubbl. il 31/03/2023 RG n. 6694/2020 Repert. n. 2748/2023 del
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pagina 15 di 18 può considerarsi prescritto.
.- Assenza di valide comunicazioni e documentazione – Inesistenza – Invalidità – Nullità delle delibere condominiali e della delibera condominiale che approva il bilancio su cui si fonda
l'asserito credito del piano di riparto delle spese straordinarie e ordinarie – Parte_4
Assenza di notifica dei verbali redatti in assenza dell'opponente – Prescrizione.
Nullità della delibera.
.- Con riguardo a tali eccezioni, si osserva che parte opposta ha dimostrato tramite idonea documentazione la regolare convocazione dell'odierno opponente alle riunioni assembleari e la regolare comunicazione delle delibere assunte in assenza di quest'ultimo, determinandone l'infondatezza. I motivi addotti dal a sostegno della suindicata eccezione non appaiono Pt_2
fondati, in quanto potrebbero rappresentare soltanto motivi di annullabilità delle delibere, da sollevare nel termine di trenta giorni prescritto dall'art. 1137 c.c. , che, nella fattispecie, è naturalmente decorso.
.- Per quanto concerne la sussistenza del vizio di nullità della delibera sostenuto da parte opponente, si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9839/2021 ha dichiarato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale delibera, in questo ultimo caso, ove non sia decorso inutilmente il termine di cui all'art. 1137 c.c.”. La Suprema Corte ha altresì rilevato che la nullità della delibera è rinvenibile: 1) nel caso di mancanza sin dall'origine degli elementi costitutivi essenziali;
2) nell'ipotesi di impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico;
3) se la delibera contiene un contenuto illecito, nel senso di contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume.
Al di fuori di queste ipotesi, il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per riscossione degli oneri condominiali, è tenuto esclusivamente a verificare l'esistenza del debito e la documentazione posta a sostegno del ricorso per ingiunzione di pagamento.
Il condominio soddisfa l'onere probatorio su di esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass.
n. 7569/1994). Il giudice ha il compito limitato alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (cfr. Cass.
SS.UU. n. 26629/2009 e Cass. n. 4672/2017). Lo stesso può rilevare, ove sussistente, soltanto il vizio di nullità della delibera sottostante al decreto ingiuntivo opposto, la cui impugnazione non è soggetta al termine previsto dall'art. 1137 c.c. (cfr. Cass.n. 305/2016).
pagina 16 di 18 Nel caso che ci occupa, l'opponente non ha spiegato né provato i motivi della asserita nullità della delibera di approvazione dei rendiconti degli anni dal 2005 al 2017, che devono pertanto ritenersi
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Sentenza n. 1573/2023 pubbl. il 31/03/2023 RG n. 6694/2020 Repert. n. 2748/2023 del
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inesistenti.
Pertanto, anche le domande formulate da parte opponente volte a far dichiarare la illegittimità della delibera con cui l'assemblea condominiale ha approvato i rendiconti dal 2005 al 2017 e la ripartizione delle relative spese sono inammissibili, in quanto detta delibera avrebbe dovuto essere impugnata nei modi e nei termini di cui all'art. 1137 c.c..
Dagli atti prodotti in causa dall'opponente si evince che quest'ultimo non ha mai impugnato la suindicata delibera assembleare ai sensi dell'articolo 1137, secondo e terzo comma, c.p.c., nel termine di giorni trenta dalla assunzione o dalla comunicazione dei relativi verbali, con la conseguenza che le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per l'opponente ex art. 1137 c.c. primo comma.
L'opponente non ha inoltre depositato alcun documento idoneo a provare le eccezioni sollevate, chiedendo, al contrario, che il giudice ordinasse al Condominio opposto di depositare tutta la documentazione a corredo dei bilanci relativi agli anni dal 2005 al 2017. Come è noto, ai sensi dell'art. 1130 bis c.c., ogni condomino ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia a proprie spese dei documenti giustificativi di spesa e dei documenti contabili. Per tale motivo le domande istruttorie formulate in tal senso dall'opponente non sono state ammesse. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione di una cosa può essere impartito ad una parte o ad un terzo, ove l'istante non ne abbia la disponibilità materiale e non possa procurarsela, ma non ove la parte avrebbe potuto procurarsi e depositare le prove nel rispetto dei termini processuali;
ciò, al fine di evitare che l'ordine di esibizione supplisca al mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della parte che lo ha chiesto.
Sulla scorta dei documenti depositati da parte opposta può, dunque, dirsi provato il diritto del a conseguire il corrispettivo richiesto. Al contrario, l'odierno opponente Controparte_9 non ha provato l'intervento di alcun fatto estintivo del proprio debito.
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 550/2020 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi e le spese di giudizio ivi liquidate).
pagina 17 di 18 Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo dovrà essere confermato e, ai sensi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e quindi va condannato al Parte_2
pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali della presente fase di opposizione, che vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 147/2022;
P.Q.M.
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Sentenza n. 1573/2023 pubbl. il 31/03/2023 RG n. 6694/2020 Repert. n. 2748/2023 del
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
.- Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n°550/2020 emesso dal Tribunale Civile di Palermo, in data 21.2.2020, a favore del Controparte_9
per il pagamento della somma di €.10.117,56, dovuta per oneri condominiali;
[...]
.- Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
.- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese, € 5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso, in Palermo, 29 marzo 2023.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
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Sentenza n. 1573/2023 pubbl. il 31/03/2023 RG n. 6694/2020 Repert. n. 2748/2023 del
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TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5286/2022 tra
Parte_1
[...]
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 10 gennaio 2025 innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi:
per parte attrice l'avv. Maria Tavoletta in sostituzione dell'avv. GI AN e per parte convenuta l'avv. Domenico Salerno.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Tavoletta insiste nell'accoglimento dell'opposizione e nelle note conclusive, contestando integralmente tutti gli atti e le domande di controparte.
L'avv. Salerno insiste nel rigetto integrale dell'opposizione, contestando tutte le domande avversarie, riportandosi a tutti gli atti depositati e alle note conclusive.
Entrambi i procuratori insistono per la decisione della causa.
Dopo breve discussione orale, alle ore 19.00 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5286/2022 promossa da:
, nato a [...] in data [...] ed ivi residente in [...]
Giacomo Besio, n. 57/A, C.F.: , CodiceFiscale_1
nata a [...] in data [...] ed ivi residente in [...]
57/A, C.F.: entrambi elettivamente domiciliati ad Isola delle FE (PA), CodiceFiscale_2
in via G. B. Giambona n. 6, presso lo studio dell'avv. GI AN che li rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORI contro
con sede in Isola delle FE (PA) , Controparte_2
c.f. , in persona dell' amministratore pro tempore C.F. P.IVA_1 CP_3
, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Benedetto Gravina, n. 59, presso lo C.F._3
studio dell'Avv. Domenico Salerno, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 18 Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri e Parte_1 Parte_1 comproprietari di un'unità immobiliare sita all'interno del , Controparte_4
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°557/2022 munito di provvisoria esecuzione, emesso dal Tribunale Civile di Palermo in data a favore del medesimo per il CP_1 pagamento della “somma di € 5.300,00, oltre interessi come da domanda, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge” – per un totale di € 6.106,34.
Gli opponenti hanno sostenuto, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della negoziazione assistita, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e, nel merito, hanno chiesto la revoca del decreto in oggetto, a causa della annullabilità della delibera condominiale del 18/10/2021, in forza della quale era stato proposto ricorso per ingiunzione. Pertanto, gli opponenti hanno proposto altresì domanda riconvenzionale di annullamento della suindicata delibera, in quanto assunta in assenza di regolare convocazione dei signori e ai quali non era stato nemmeno comunicato il verbale di assemblea. Parte_1 Pt_1
Parte opposta si è costituita, contestando le domande formulate dagli opponenti e chiedendo il rigetto della presente opposizione in quanto infondata, essendo stato il signor regolarmente Parte_1 convocato all'assemblea del 18/10/2021ed essendogli stato comunicato il relativo verbale anche per conto della NO coniuge convivente. Pt_1
L'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto è stata respinta con ordinanza del 27/9/2022, con la quale è stata disposta altresì l'esperimento del procedimento di mediazione previsto come obbligatorio nella materia condominiale ai sensi del d.lgs. 28/2010.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale della NO e Parte_1 all'udienza del 10/1/2025 è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione.
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle difese spiegate dalle parti, l'opposizione proposta appare infondata e va pertanto respinta.
Va in primo luogo precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dl creditore, ossia l'esistenza del credito.
pagina 3 di 18 Il creditore opposto ha l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, mentre il debitore opponente deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Se il credito viene accertato come esistente, il giudice deve accogliere, nel merito, la domanda del creditore, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi.
Alla luce delle superiori premesse, si osserva che l'oggetto del decreto ingiuntivo opposto è costituito da quote condominiali dovute dai signori e e che questi ultimi hanno Parte_1 Pt_1 sostenuto l'annullabilità della delibera condominiale di approvazione del bilancio consuntivo di ripartizione delle spese.
Giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione (Cass. Sent. N. 9839/2021).
Parte opponente ha dichiarato che la suindicata delibera è affetta da annullabilità in quanto i signori e non sono stati convocati alla relativa seduta assembleare, il cui verbale non Parte_1 Pt_1
è stato comunicato agli stessi, determinando il mancato decorso del termine prescritto dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione.
Dai documenti allegati dal convenuto si evince che, in effetti, i coniugi non sono CP_1 stati convocati all'assemblea del 18/10/2021: il signor sarebbe stato, infatti, convocato Parte_1
tramite comunicazione inviata allo studio di un avvocato, piuttosto che al proprio domicilio, mentre la NO non è stata convocata in alcun modo. Pt_1
Come è noto, l'art. 66 disp. att. c.c., che richiama l'art. 1137 c.c., dispone che l'omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto all'assemblea condominiale, sia essa ordinaria o straordinaria, comporta non la nullità ma l'annullabilità della deliberazione su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Alla luce della mancata convocazione delle parti opponenti, pertanto, va ritenuta accertata l'annullabilità della relativa delibera contenente l'attribuzione ai coniugi del debito per Parte_1
quote condominiali.
Con riguardo all'eccezione sollevata dal convenuto, secondo la quale gli opponenti sarebbero pagina 4 di 18 decaduti dal termine di cui all'art. 1137 c.c. per l'impugnazione della delibera condominiale, si osserva che è vero che il verbale dell'assemblea del 18/10/2021 è stato comunicato al signor Parte_1
con raccomandata a mano, ma è pur vero che detto verbale non è stato in alcun modo comunicato alla comproprietaria NO . Parte_1
Come è noto, la Corte di Cassazione già con la sentenza n. 7630/1990 aveva affermato che “nel caso di unità abitative in comproprietà fra i coniugi l'invio dell'avviso di convocazione assembleare ad uno solo di essi non è sufficiente a soddisfare l'obbligo dell'amministratore di notiziare tutti i condomini e che tale vizio non si può ritenere sanabile neppure nel caso in cui il coniuge destinatario dell'avviso partecipi all'assemblea, senza però manifestare la propria qualità di rappresentante dell'altro coniuge attestato da idonea forma scritta” (cfr. Trib. Roma n. 14944/2021, Corte di Appello di Catania n. 924/2019). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità riconosce la legittimazione attiva in capo separatamente a ciascun condomino comproprietario (cfr. Cass. 27772/2023).
Tuttavia, come sottolineato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.16081 del 2016, con riguardo alla decorrenza del termine per l'impugnazione eventualmente anche dalla notifica del decreto ingiuntivo, come sostenuta da parte opposta,” in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di mancata comunicazione della delibera, l'avvenuta decisione assembleare deve ritenersi conosciuta con la notifica del decreto ingiuntivo, dovendosi considerare quello il dies a quo dal quale far decorrere i termini per l'impugnazione ex art. 1137 c.c. “ ( cfr. Tribunale di Roma sent. n. 19066/2021).
Il decreto ingiuntivo è stato notificato, unitamente all'atto di precetto, in data 10/3/2022, mentre l'opposizione con domanda riconvenzionale di annullabilità della delibera è stata notificata in data
12/4/2022 oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.. Quindi, la delibera condominiale, posta a fondamento del ricorso per ingiunzione di pagamento in oggetto, è divenuta definitivamente efficace per la decadenza degli opponenti dal termine suindicato. Pertanto, la presente opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, in quanto fondato su un valido titolo esecutivo.
Per il principio di soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- Rigetta l'opposizione proposta dai signori e Parte_1 Parte_1
.- Conferma il decreto ingiuntivo n. 557/2022;
.- Condanna altresì e in solido a rimborsare al di Parte_1 Pt_1 Parte_1 CP_1 pagina 5 di 18 _ Isola delle FE le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre Controparte_1
i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 19.00 mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Palermo, 10 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 6 di 18 i comproprietari di un immobile sono tenuti in solido al pagamento degli oneri condominiali, sia perché si tratta di un obbligo contrinutivo che grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano , nei confronti del , un insieme, e CP_1
sia per presunzione della solidarietà tra debitori (Corte di appello di LA , sent. N. 3220/2022
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazioen, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione, nel termine perentrio ivi previsto, e non in via di eccezione (Cass. Sent. N. 9839/2021).
€ 6.106,34 di cui al Decreto Ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo - n. 657/2022 (proc. n.
672/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Palermo in data 14.2.2022 (e depositato in data 15.2.2022), munito di formula esecutiva in data 22.2.2022 e notificato, unitamente all'atto di precetto, il 10.3.2022,
è del tutto infondata, sia in fatto che in diritto;
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 7 settembre 2020, ha evocato Controparte_5
in giudizio dinanzi questo giudice il Condominio in epigrafe specificato, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n° 3405/2020, emesso dal Tribunale, altro magistrato, l' 1 luglio 2020, munito di provvisoria esecuzione, e con cui è stato ingiuntivo a il pagamento della somma di Controparte_5
euro 5641,58 oltre interessi di legge, e spese della fase monitoria ed accessori di legge.
I motivi della proposta opposizione si possono sintetizzare nei seguenti punti: I) eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente medesima in quanto le somme ingiunte ricadono solo pagina 7 di 18 Firmato Da: Emesso Da: QUALIFICATA PER Controparte_6 CP_7
MODELLO ATE Serial#: - Firmato Da: Emesso Da: C.F._4 Controparte_8
ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: CodiceFiscale_5
Sentenza n. 3794/2022 pubbl. il 27/09/2022 RG n. 10653/2020 Repert. n. 7399/2022 del
27/09/2022 2 – Causa n° 10653/2020 R.G. Giudice: F. Zagarella
sull'usufruttuario dell'immobile compreso nel condominio di via M.se di Villabianca, essendo essa mera nuda proprietario dell'unità immobiliare di che trattasi;
II) eccezione di nullità delle delibere adottate dall'assemblea dei condomini sotto le date 1/12/2016, 28/06/2018 e 27/03/2019, perché mai convocata a tali assemblee;
III) inammissibilità e/o infondatezza della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo perché il credito vantato dall'Amministrazione condominiale è privo di fondamento.
Il costituitosi con comparsa di risposta del 19.02.2021, ha contestato le avverse CP_1
domande in nuce chiedendo il rigetto per infondatezza.
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 30 maggio 2022.
Nel merito si osserva che la proposta opposizione è infondata e va rigettata de plano.
Va da subito precisato che con recente pronuncia il Supremo Collegio a SS.UU. ha affermato che il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo possiede il potere di sindacare la validità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione e quindi non solo l'eventuale nullità di tale deliberazione, ma anche la sua annullabilità.
Affermano gli ermellini che l'opposizione in quanto tale estende l'accertamento del giudice sui fatti costitutivi del diritto in contestazione, quindi sull'esistenza del diritto fatto valere dal creditore, aprendo un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore in sede monitoria.
Ne consegue che l'accertamento sulla validità della deliberazione posta a fondamento della ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo;
e per immediata conseguenza non può precludersi al giudice dell'opposizione di accertare la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione. Differenti valutazione ingenerebbero nuovi, differenti e anche possibilmente contrari giudicati che, per economia processuale vanno esclusi. ( Cass. S.U. 9839/2021).
Quanto all'eccezione di nullità elevata dall'opponente, la tesi attrice non può essere condivisa da questo Tribunale.
Parte attrice, nel ritenere che le impugnate delibere, anzi calendate, siano nulle, sostiene che le stesse vanno considerate tali a causa della mancata convocazione dell'opponente alle assemblee.
pagina 8 di 18 Hanno la dignità dell'arresto giurisprudenziale consolidato, al proposito, tutte quelle pronunce sovente formulate dal Giudice regolatore del diritto che affermano che "In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico, e quelle che hanno un contenuto illecito, cioè contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume.
Al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili. (ex plurimis: Cass. S.U. 9839/2021).
Firmato Da: Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER Controparte_6
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ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: CodiceFiscale_5
Sentenza n. 3794/2022 pubbl. il 27/09/2022 RG n. 10653/2020 Repert. n. 7399/2022 del
27/09/2022 3 – Causa n° 10653/2020 R.G. Giudice: F. Zagarella
Orbene: l'art. 66 disp. att. c.c., che richiama l'art. 1137 c.c., dispone che l'omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto all'assemblea condominiale, sia essa ordinaria o straordinaria, comporta non la nullità ma l'annullabilità della deliberazione su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Parte opponente ha eccepito la nullità delle impugnate delibere e non l'annullabilità. Da qui alla declaratoria di erroneità della eccezione, in via d'azione, sollevata il passo è brevissimo.
Non rileva, per altro verso, la contestazione circa il mancato aggiornamento dei registri condominiali al fine di individuare i proprietari dei singoli immobili e, come nel caso di specie, la distinzione tra nudo proprietario e usufruttuario al fine di una corretta imputazione delle spese tra questi ultimi.
Intanto sul punto parte opponente è radicalmente priva d'interesse poiché l'eventuale difetto può essere eccepito dal singolo condomino per la porzione condominiale che a lui compete;
di guisa che non può eccepire vizi che non riguardano la sua veste di condomino. Controparte_5
Quanto alla sua personale posizione con riferimento ai registri dell'amministrazione condominiale non si comprende qual sia l'erronea conseguenza della trascrizione da parte dell'Amministratore della sua posizione di usufruttuario anziché di nudo proprietario, posto che in forza dell'art. 67 disp. att. c.c., il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.
pagina 9 di 18 Semmai questione avrebbe potuto sollevare l'attrice con riferimento alla distinzione degli oneri sul condomino stesso gravati in riferimento alle spese relative alla manutenzione straordinaria ovvero ordinaria.
Ma la prova della distinzione ricadeva sull'attrice e non sull'Amministratore del Condominio.
L'attrice tale suffragio non ha fornito e dunque la sua domanda è infondata.
Chiarito dunque che le eccezioni formulate da parte opponente rientrano nel novero delle ipotesi soggette ad azione di annullamento si deve riscontrare che siffatta azione non è stata proposta e non può considerarsi contenuta nella domanda di nullità, essendo necessaria, al fine di una pronuncia sul punto, la proposizione di un'autonoma domanda in tale senso.
A tal proposito parte opponente ha eccepito che il difetto di comunicazione delle delibere di che trattasi l'aveva posta nell'impossibilità di impugnarle.
L'assunto potrebbe in astratto essere condivisibile..
Tuttavia va rammentato che recente pronuncia dei giudici di merito riferibile ad un caso analogo, e da questo giudice pienamente condivisa, e che peraltro richiama la menzionata giurisprudenza delle sezioni unite, ha precisato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di mancata comunicazione della delibera, l'avvenuta decisione assembleare deve ritenersi conosciuta con la notifica del decreto ingiuntivo, dovendosi considerare quello il dies a quo dal quale far decorrere i termini per l'impugnazione ex art. 1137 c.c. ( Tribunale di Roma sent. n. 19066/2021).
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Sentenza n. 3794/2022 pubbl. il 27/09/2022 RG n. 10653/2020 Repert. n. 7399/2022 del
27/09/2022 4 – Causa n° 10653/2020 R.G. Giudice: F. Zagarella
Come anzi detto, la domanda di annullamento, in sede di opposizione, non può essere considerata assorbita nella domanda di nullità e non può neanche essere proposta in via di semplice eccezione, ma mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione.
L'attrice non si è adoperata nel detto modo.
pagina 10 di 18 Ad ogni buon conto, pur volendo ancorare il dies a quo all'effettiva conoscenza del contenuto delle delibere, e dunque al momento in cui, notificato il decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto abbia avuto, mediante accesso al fascicolo monitorio al fine di proporre opposizione, effettiva conoscenza del contenuto delle delibere (Cass. Civ. sez. II 16081/2016), non è stata in questa sede e neanche con autonomo giudizio proposta azione di annullamento. L'azione dunque proposta appare del tutto infondata e va rigettata, con la conferma consequenziale dell'opposto decreto ingiuntivo.
In ordine al regolamento delle spese di causa.
Il rigetto integrale della proposta opposizione per infondatezza impone di gravare le intere spese del giudizio sull'attrice ed in favore dell'Amministrazione condominiale, giusta il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. In concreto queste si valuta equo indicare in complessivi euro
3.000,00 per compensi difensivi, il tutto oltre spese forfetarie del 15% sui compensi ed oltre C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
PQM
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Sentiti i procuratori delle parti. Definitivamente pronunziando.
Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n° 3405 emesso Controparte_5 da questo Tribunale l'1 luglio 2020, perché infondata in fatto e in diritto.
Conferma il decreto ingiuntivo anzi menzionato in ogni sua parte.
Condanna a rifondere il convenuto delle spese del giudizio come Controparte_5 CP_1
in motivazione indicate in complessivi euro 3.000,00 oltre spese forfetarie ed accessori di legge.
Sentenza esecutiva ope legis.
Così deciso in Palermo il 27 settembre 2022 Il Giudice
Controparte_8
Nonostante il decreto ingiuntivo sia stato notificato ad uno solo dei tre comproprietari, la circostnza ingenera in tutti i tre opponenti il diritto di eccepire, per la prima volta e impugnare la delibera condominiale per la mancata convocazone all'assemblea confominiale che ha approvato le spese oggetto della richiesta dell'ingiunzione (trib. Di palermo n. 2501/2023).
pagina 11 di 18 Nel corso del giudizio è stato accertato che gli opponenti erano venuti a conoscenza per la prima volta dell'esistenza nei loro confronti di oneri condominiali da pagare con la notifica del decreto ingiuntivo e il , sul quale ricadeva l'obbligo, non ha fornito nessuna prova di averli CP_1 regolarmente convocati all'assemblea. Lo stesso tribunale ha ricordato che i tre comproprietari hanno validaente impugnato la delibera alla base del decreto ingiuntivo nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di notifica del decreto ingiuntivo. È stata perciò annullata la delibera e revocato il provvedimento monitorio.
Corte di cassazione 16081/2016
Non può costituirsi in capo al condomino assente un dovere di attivarsi al fine di conoscere le decisioni adottate dall'assemblea allorquando manchi la prova dell'avvenuto recapito, presso il suo indirizzo, del verbale che le contenga. Solo dunque in forza di detto recapito può sorgere la presunzione, iuris tantum, di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. e, giammai in conseguenza del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l'andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa.
N. R.G. 6694/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6694/2020 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. residente Parte_2 C.F._6
a Leni (ME) Via Rombo n. 43, elettivamente domiciliato In Palermo, Via Principe Di Villafranca n. 44, presso lo studio dell'Avv. Maria Lauria, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORE contro pagina 12 di 18 , C.F. , in persona del suo Controparte_9 P.IVA_2
legale rapp.te, amm.tore pro-tempore, sig. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_10 [...]
dom.to in Palermo via Duca della Verdura n.83, elett.te dom.to in Palermo via C.F._7
Terrasanta n.39 presso lo studio dell'avv. Mario Lombardo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha proposto opposizione Parte_2
avverso il Decreto Ingiuntivo n°550/2020 munito di provvisoria esecuzione, emesso dal Tribunale
Civile di Palermo in data 21.2.2020 a favore del , per il pagamento della Controparte_11
Firmato Da: NA NA NA Emesso Da: Email_1
QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: Firmato Da: C.F._8 [...]
Emesso Da: QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: Parte_3 CP_7
43939487cbe5e367
Sentenza n. 1573/2023 pubbl. il 31/03/2023 RG n. 6694/2020 Repert. n. 2748/2023 del
31/03/2023 pagina 2 di 6
somma di €.10.117,56, dovuta per oneri condominiali risultanti dal bilancio approvato con delibera del 25.01.2019, per i seguenti motivi: preliminarmente, 1) improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) assenza di mandato in mancanza di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale e, di conseguenza, mancanza di procura;
nel merito, 3) prescrizione del credito;
4) invalidità delle delibere condominiali e, in particolare, della delibera che ha approvato il bilancio su cui si fonda il credito del , nullità del piano di riparto delle spese straordinarie e CP_1 ordinarie, assenza di notifica dei verbali redatti in assenza dell'opponente, erroneità dei conteggi e nullità delle delibere condominiali. Per tali ragioni, l'odierno opponente ha chiesto la preliminare sospensione della provvisoria esecuzione, inaudita altera parte, del decreto ingiuntivo opposto e la revoca dello stesso, con la vittoria delle spese di lite.
Il si è costituito con comparsa di costituzione e risposta Controparte_12
contestando le domande di parte avversa e chiedendone il rigetto.
pagina 13 di 18 La mediazione promossa da parte opposta, su invito del giudice, si è conclusa con verbale negativo.
A definizione del sub procedimento cautelare promosso dal signor , nel quale si è Pt_2 costituito il Condominio creditore, il Tribunale ha emesso, in data 16.11.2021, l'ordinanza di rigetto dell'istanza dell'opponente di sospensione delle provvisoria esecuzione del decreto opposto, deducendo che, nel caso di specie, pur non escludendosi il fumus della probabile fondatezza dell'opposizione, non
è stata provata la sussistenza del danno grave al patrimonio della parte debitrice, non essendo stata fornita alcuna allegazione in ordine alla specifica gravità delle conseguenze di un'esecuzione forzata.
La causa è stata istruita in forma esclusivamente documentale e, all'udienza dell'8/7/2022, dopo la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, va osservato che con l'opposizione al decreto ingiuntivo viene ad instaurarsi un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e in cui le posizioni di attore e convenuto si invertono, rivestendo l'opposto la posizione sostanziale di attore e l'opponente quella di convenuto, con le relative conseguenze in merito alla conseguente inversione dell'onere della prova.
Con riguardo alle eccezioni formulate da parte opponente, si osserva quanto segue.
.- Improcedibilità per mancato esperimento del procedimento della mediazione.
La suindicata eccezione non appare fondata, giacchè la mediazione, nel caso di ricorso per
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CERTIFICATES CA G1 Serial#: 32501f5c556b4071 Firmato Da: Pt_3 Parte_3
Co Emesso Da: QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 43939487cbe5e367 CP_7
Sentenza n. 1573/2023 pubbl. il 31/03/2023 RG n. 6694/2020 Repert. n. 2748/2023 del
31/03/2023 pagina 3 di 6
ingiunzione di pagamento, va promossa da parte opposta soltanto in sede di eventuale opposizione al decreto ingiuntivo, come è avvenuto nel presente giudizio.
.- Difetto di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale
Anche tale eccezione è infondata, atteso che l'art.63, comma 1, delle Disp. Att. C.C. prescrive che: “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea,
l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo (…)”
pagina 14 di 18 .- Difetto di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale per partecipare alla mediazione ed al giudizio di opposizione.
Parte opposta ha dimostrato, allegando i relativi verbali di assemblea, che l'assemblea condominiale in data 14.01.2021, aveva ratificato il suo operato in ordine all'azione di recupero del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente ed alla costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da quest'ultimo promosso. L'assemblea lo aveva autorizzato, inoltre, a partecipare al primo incontro di mediazione, conclusosi con esito negativo, conferendogli il potere di concedere rateizzazioni di pagamento, subordinatamente al contestuale pagamento di tutte le spese legali del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione. Detta delibera, di cui parte opponente ha eccepito la nullità, a causa della convocazione effettuata senza il rispetto della norma che prevede che il condomino sia convocato almeno cinque giorni prima della riunione, è stata ratificata con la delibera del 25/3/2021, al fine di evitare il moltiplicarsi di contenziosi tra le parti.
.- Eccezione di prescrizione del credito vantato dal per gli anni dal 2005 al CP_1
2017.
Va ricordato, a tal proposito, che le spese ordinarie, ossia i pagamenti periodici relativi alle spese fisse per la manutenzione ordinaria del fabbricato rientrano tra quelle soggette alla CP_13 prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.. La giurisprudenza di legittimità prevalente ha affermato che l'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio, sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione delle spese. Di conseguenza la prescrizione del credito nei confronti di ciascun condomino decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino (cfr. Cass. n.
4489/2014).
Se ne deduce che risulta infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, considerando che i bilanci consuntivi relativi agli anni dal 2005 al 2017 sono stati approvati con la delibera del 25/1/2019, non impugnata, dalla quale decorre il termine quinquennale per la prescrizione del credito condominiale. Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso nell'anno 2020, pertanto il credito ingiunto non
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Sentenza n. 1573/2023 pubbl. il 31/03/2023 RG n. 6694/2020 Repert. n. 2748/2023 del
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pagina 15 di 18 può considerarsi prescritto.
.- Assenza di valide comunicazioni e documentazione – Inesistenza – Invalidità – Nullità delle delibere condominiali e della delibera condominiale che approva il bilancio su cui si fonda
l'asserito credito del piano di riparto delle spese straordinarie e ordinarie – Parte_4
Assenza di notifica dei verbali redatti in assenza dell'opponente – Prescrizione.
Nullità della delibera.
.- Con riguardo a tali eccezioni, si osserva che parte opposta ha dimostrato tramite idonea documentazione la regolare convocazione dell'odierno opponente alle riunioni assembleari e la regolare comunicazione delle delibere assunte in assenza di quest'ultimo, determinandone l'infondatezza. I motivi addotti dal a sostegno della suindicata eccezione non appaiono Pt_2
fondati, in quanto potrebbero rappresentare soltanto motivi di annullabilità delle delibere, da sollevare nel termine di trenta giorni prescritto dall'art. 1137 c.c. , che, nella fattispecie, è naturalmente decorso.
.- Per quanto concerne la sussistenza del vizio di nullità della delibera sostenuto da parte opponente, si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9839/2021 ha dichiarato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale delibera, in questo ultimo caso, ove non sia decorso inutilmente il termine di cui all'art. 1137 c.c.”. La Suprema Corte ha altresì rilevato che la nullità della delibera è rinvenibile: 1) nel caso di mancanza sin dall'origine degli elementi costitutivi essenziali;
2) nell'ipotesi di impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico;
3) se la delibera contiene un contenuto illecito, nel senso di contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume.
Al di fuori di queste ipotesi, il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per riscossione degli oneri condominiali, è tenuto esclusivamente a verificare l'esistenza del debito e la documentazione posta a sostegno del ricorso per ingiunzione di pagamento.
Il condominio soddisfa l'onere probatorio su di esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass.
n. 7569/1994). Il giudice ha il compito limitato alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (cfr. Cass.
SS.UU. n. 26629/2009 e Cass. n. 4672/2017). Lo stesso può rilevare, ove sussistente, soltanto il vizio di nullità della delibera sottostante al decreto ingiuntivo opposto, la cui impugnazione non è soggetta al termine previsto dall'art. 1137 c.c. (cfr. Cass.n. 305/2016).
pagina 16 di 18 Nel caso che ci occupa, l'opponente non ha spiegato né provato i motivi della asserita nullità della delibera di approvazione dei rendiconti degli anni dal 2005 al 2017, che devono pertanto ritenersi
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inesistenti.
Pertanto, anche le domande formulate da parte opponente volte a far dichiarare la illegittimità della delibera con cui l'assemblea condominiale ha approvato i rendiconti dal 2005 al 2017 e la ripartizione delle relative spese sono inammissibili, in quanto detta delibera avrebbe dovuto essere impugnata nei modi e nei termini di cui all'art. 1137 c.c..
Dagli atti prodotti in causa dall'opponente si evince che quest'ultimo non ha mai impugnato la suindicata delibera assembleare ai sensi dell'articolo 1137, secondo e terzo comma, c.p.c., nel termine di giorni trenta dalla assunzione o dalla comunicazione dei relativi verbali, con la conseguenza che le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per l'opponente ex art. 1137 c.c. primo comma.
L'opponente non ha inoltre depositato alcun documento idoneo a provare le eccezioni sollevate, chiedendo, al contrario, che il giudice ordinasse al Condominio opposto di depositare tutta la documentazione a corredo dei bilanci relativi agli anni dal 2005 al 2017. Come è noto, ai sensi dell'art. 1130 bis c.c., ogni condomino ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia a proprie spese dei documenti giustificativi di spesa e dei documenti contabili. Per tale motivo le domande istruttorie formulate in tal senso dall'opponente non sono state ammesse. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione di una cosa può essere impartito ad una parte o ad un terzo, ove l'istante non ne abbia la disponibilità materiale e non possa procurarsela, ma non ove la parte avrebbe potuto procurarsi e depositare le prove nel rispetto dei termini processuali;
ciò, al fine di evitare che l'ordine di esibizione supplisca al mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della parte che lo ha chiesto.
Sulla scorta dei documenti depositati da parte opposta può, dunque, dirsi provato il diritto del a conseguire il corrispettivo richiesto. Al contrario, l'odierno opponente Controparte_9 non ha provato l'intervento di alcun fatto estintivo del proprio debito.
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 550/2020 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi e le spese di giudizio ivi liquidate).
pagina 17 di 18 Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo dovrà essere confermato e, ai sensi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e quindi va condannato al Parte_2
pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali della presente fase di opposizione, che vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 147/2022;
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
.- Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n°550/2020 emesso dal Tribunale Civile di Palermo, in data 21.2.2020, a favore del Controparte_9
per il pagamento della somma di €.10.117,56, dovuta per oneri condominiali;
[...]
.- Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
.- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese, € 5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso, in Palermo, 29 marzo 2023.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
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