Art. 1.
Agli ufficiali e ai sottufficiali cessati dal servizio permanente o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che abbiano goduto del particolare trattamento economico di sfollamento nel periodo precedente al 1 gennaio 1953, nonche' a coloro che comunque nel predetto periodo abbiano fruito del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, e' dovuta fino al 31 dicembre 1952 la tredicesima mensilita' di cui all' art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 , e successive modificazioni. La tredicesima mensilita', per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto per intero del particolare trattamento economico di sfollamento, e' dovuta nella misura stabilita dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 , e successive modificazioni, per i parigrado in attivita' di servizio; e' ridotta in proporzione per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto dello stesso trattamento in misura ridotta ai quattro quinti.
Agli ufficiali e ai sottufficiali cessati dal servizio permanente o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che abbiano goduto del particolare trattamento economico di sfollamento nel periodo precedente al 1 gennaio 1953, nonche' a coloro che comunque nel predetto periodo abbiano fruito del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, e' dovuta fino al 31 dicembre 1952 la tredicesima mensilita' di cui all' art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 , e successive modificazioni. La tredicesima mensilita', per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto per intero del particolare trattamento economico di sfollamento, e' dovuta nella misura stabilita dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 , e successive modificazioni, per i parigrado in attivita' di servizio; e' ridotta in proporzione per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto dello stesso trattamento in misura ridotta ai quattro quinti.