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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/10/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 112/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa IE LOCOCO Presidente dott. AR SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 18.01.2024 al n. 112 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1246/23 del 17.11.2023
promossa da elettivamente domiciliato in Barga (LU), via C. Biondi n. 2, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Bianchini che lo rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellante - contro
, elettivamente domiciliata in Capannori (LU), via di Ghello Controparte_1
n. 1 presso e nello studio dell'Avv. Simona Selvanetti che la rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellato -
in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: separazione giudiziale. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante Pt_1
“…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda ed
[...]
eccezione disattesa in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti e in riforma della sentenza n. n. 1246/2023 pubbl. il 17/11/2023 rg n. 729/2020, emessa dal
Tribunale di Lucca dichiarare e stabilire tra i coniugi le seguenti condizioni di separazione personale: 1) i coniugi vivranno separati con mutuo e reciproco rispetto;
2) Il sig sarà tenuto a corrispondere alla moglie un assegno mensile Parte_1
di € 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente ex indici ISTAT;
3) Il sig Pt_1
sarà obbligato altresì a contribuire, previo accordo preventivo e
[...]
giustificazione documentale, alle spese straordinarie, scolastiche e mediche della figlia nella misura pari al 50 %; 4) La sig sarà tenuta a corrispondere al CP_1
sig un assegno di mantenimento della somma di € 800,00 mensili Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente ex indici ISTAT;
5) La sig.
sarà tenuta a corrispondere al sig a titolo di contributo CP_1 Parte_1
Perso per il mantenimento del can un assegno di € 150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente ex indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie e veterinarie;
6) I coniugi, sono tenuti, sin da ora, a concedere il proprio consenso per l'espatrio. Con ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge;
in ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa di entrambi giudizi…”; per l'appellata “…In via preliminare: stante la Controparte_1
manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c., Voglia disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c.- In via principale: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal
Sig. avverso la sentenza n. 1246/2023 del Tribunale di Lucca, e Parte_1
confermare ogni statuizione ivi contenuta. In subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello, e dichiarazione di non addebitabilità della separazione all'appellante, si chiede che venga comunque respinta la domanda
2 riconvenzionale di mantenimento a favore del coniuge e del cane MA in quanto entrambe infondate in fatto e diritto per i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto. In ogni caso: rigettare il terzo motivo di appello e per l'effetto rigettare Per_ la domanda di modifica del contributo di mantenimento a favore della figlia confermando la sentenza di primo grado sul punto. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, come per legge, per la cui liquidazione ci si rimette ai valori medi di cui al DM 115/2014 e successive modificazioni…”; per il Pubblico Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio. Con la sentenza definitiva in epigrafe indicata sulle condizioni accessorie, essendo già stata pronunciata sentenza parziale sullo status, il
Tribunale di Lucca, nella causa di separazione personale introdotta da CP_1
(nata a [...] il [...]) nei confronti di (nato a [...]
[...] Parte_1
il 06.06.53), così decideva: “…Il Tribunale di Lucca, nella composizione collegiale in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
1. Addebita la separazione al marito.
2. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'affidamento ed alla frequentazione Per_ della figli 3. Rigetta la domanda riconvenzionale di assegno di mantenimento in favore del marito.
4. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre Per_ un contributo per il mantenimento della figli nella misura complessiva di euro
200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
5 di ogni mese - con pagamento diretto da parte del Sede di Lucca, con sede in CP_2
Piazza Martiri della Libertà n. 65, Lucca, c. , p. iva , a P.IVA_1 P.IVA_2
norma dell'art. 156, 6° comma, c.c. – disponendo che le spese straordinarie previamente concordate e documentate, come identificate in motivazione, siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. Dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle spese di mantenimento del cane della coppia.
6. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge…”.
I.
1. Emerge dagli atti che le parti contraevano matrimonio in Lucca in data
Per_ 10.7.2002 e dalla loro unione nasceva la figlia in data 08.05.2003. Pt_1
volgeva attività di coordinatore infermieristico e AR M.M. IC l'attività
[...]
di medico ospedaliero, con specializzazione in anestesia e rianimazione. In particolare, il Tribunale pure rilevando nei confronti del condotte critiche Pt_1
in violazione del dovere di fedeltà, addebitava al marito la separazione non per esse –
protrattesi nel tempo e sempre nella persistente tolleranza della coniuge – quanto piuttosto per l'uso di violenza fisica, almeno in una circostanza, relativa ad un episodio accaduto in data 05.12.2019, violenza dolosamente diretta a ledere l'integrità della moglie, fatto che poi scatenava la fine della coabitazione, l'inizio – di lì a poco – del giudizio di separazione e parallelamente un giudizio penale conclusosi in primo grado con l'assoluzione del medesimo per lesioni aggravate e Pt_1
minacce. Così il Tribunale civile, nella sentenza qui impugnata, si esprimeva al riguardo: “…La domanda di addebito della separazione al marito è fondata e deve essere accolta. […] … emerge …nitidamente che la conclamata e costante infedeltà del che ha rappresentato un tratto caratterizzante del rapporto Pt_1
matrimoniale, non è stata causa dell'intollerabilità della convivenza, atteso che, pur nella reciproca consapevolezza delle ripetute condotte trasgressive di un fondamentale dovere coniugale imputabili al marito, i coniugi hanno consapevolmente accettato di preservare l'unione familiare: la moglie, accettando passivamente le violazioni, talora plateali, dell'obbligo di fedeltà; il marito, prodigandosi nell'accudimento della moglie nei prolungati e reiterati episodi di malattia. Sia pur con accenti innegabilmente singolari, la volontà di preservare il rapporto coniugale, oltre la vacua soglia della coabitazione meramente formale, non
è dunque venuta meno. É invece venuta meno per effetto del grave episodio di violenza del 5 dicembre 2019 – peraltro scaturito da un futile motivo, un banale litigio sull'andamento scolastico della figlia – durante il quale alla lesione
4 dell'integrità fisica ebbe a cumularsi un'odiosa intimidazione, con la prospettazione di un male ingiusto che si sarebbe tradotto in una violenza di ben più grave entità, allorquando nessuno avrebbe potuto assistere alle condotte delittuose che il marito si proponeva di reiterare. Ed invero, dopo tale episodio, sia il marito, che la moglie, abbandonarono la casa coniugale per non farvi più rientro… In conclusione, è nell'episodio occorso il 5 dicembre 2019, integrante grave condotta commessa in violazione degli obblighi di assistenza morale dovuti tra i coniugi, che va individuato l'antecedente causale che ha determinato l'intollerabilità della convivenza, con la conseguenza che la separazione va addebitata al marito…”. L'addebito comportava reiezione de jure della riconvenzionale proposta da di condanna della Pt_1
coniuge al versamento di un contributo al mantenimento in proprio favore.
Seguivano le ulteriori disposizioni accessorie in riferimento al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, nonché la reiezione della riconvenzionale del resistente sul mantenimento del cane della coppia, il tutto come da dispositivo riportato in apertura.
I.
2. Appellava lamentando erroneità della sentenza gravata Parte_1
con tre motivi diffusamente motivati: 1) Assenza di cause per l'addebito della separazione. Falsa ed errata interpretazione e ricostruzione dei fatti del 5 dicembre
2019, quali atti di violenza fisica costituenti motivo di addebito della separazione.
Diritto all'assegno di mantenimento in favore dell'appellante; 2) Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di riconoscimento di un contributo di mantenimento
Perso per il cane iritto al contributo per il mantenimento del cane in favore Per_1
dell'appellante; 3) Errata ed ingiusta determinazione dell'assegno di mantenimento
Per_ per la figlia violazione del principio di proporzionalità nella contribuzione dei genitori al mantenimento della figlia. Diritto alla riduzione dell'assegno. Concludeva
come in epigrafe. Si costituiva AR M.M. IC che resisteva al gravame senza appello incidentale, contestava ciascuno dei motivi di gravame con diffusa motivazione e concludeva, anch'ella, come in epigrafe. La causa, senza ulteriore istruttoria, era riservata in decisione secondo rito previgente.
5 II. L'impugnazione. L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
II.
1. L'addebito. L'appellante lamenta l'erroneo riconoscimento dell'addebito in primo grado contestandone i presupposti. La crisi coniugale – deduceva l'appellante
– era intervenuta per ragioni differenti, perché il rapporto tra i coniugi,
emotivamente assente già all'inizio della relazione, era sempre più difficile e l'episodio ritenuto violento era da ridimensionarsi in un semplice alterco verbale, tanto che, ancora in comparsa conclusionale in questa sede, riferiva che Pt_1
trattavasi di “…un mero fatto accidentale senza alcuna conseguenza lesiva, verificatosi durante una discussione verbale: la mentre sistemava, CP_1
inginocchiata, le stoviglie all'interno di un mobile, nella foga di rialzarsi, per il litigio in corso con l'appellante, ha battuto la testa sul piano pensile del mobile stesso…”.
II.
1.1. La ricostruzione dell'episodio effettuata in istruttoria (sia in sede civile
Per_ che penale, come si vedrà) assume, per la verità, connotati diversi. la figlia della coppia già maggiorenne all'epoca della testimonianza, all'udienza del 07.12.2022
dinanzi all'istruttore della separazione rendeva siffatte dichiarazioni: “…io ho sempre vissuto con i miei genitori, adesso sto studiando a Siena. Posso dire che dal
2013 - 2014, per un arco di tempo di quattro, cinque anni, mio padre ha avuto due relazioni extraconiugali, con due donne diverse. Posso dirlo perché, per la prima, ho trovato messaggi inequivocabili sul suo telefono cellulare, anche foto. La stessa donna mio padre l'ha portata anche a casa, presentandola come collega, quale effettivamente è. La figlia di questa signora ha festeggiato anche il compleanno in casa nostra. Il secondo episodio riguarda altra donna che io ho visto con mio padre davanti a un bar in atteggiamenti inequivocabili. Ero sul pulmino con i miei amici, che hanno anche fatto commenti su questo fatto. Poi mio padre l'ho visto successivamente, in atteggiamenti intimi, con una donna, che non ricordo se fosse la stessa del bar, in un ristorante. Mia madre non sapeva niente di questi fatti, però io glieli riferii quasi subito. Il primo episodio dopo due settimane. Il secondo episodio glielo dissi praticamente subito perché scoppiai a piangere davanti a lei. Tra i due episodi è trascorso un tempo pari a circa un anno scolastico. Rispetto al primo
6 episodio posso dire che i miei litigavano spesso. Lui è cambiato progressivamente, nei due anni prima, capitava che tornasse tardissimo, non so a che ora perché poi io andavo a dormire, però posso dire che non cenavo con lui. Dopo il primo tradimento i miei litigarono, ma mia madre decise di provare a stare con lui. Dopo il secondo tradimento è accaduta più o meno la stessa cosa. Lei dopo continuava a chiedergli se avesse altre donne, ma lui ha sempre negato. …posso dire che non ha mai cambiato atteggiamento. Posso confermare che in più occasioni mio padre ha offeso mia madre dicendole che era una cretina, un'incapace e addirittura che con suo fratello avesse un rapporto che andava oltre la semplice parentale. Molte volte ciò è accaduto del tutto gratuitamente. Questo è accaduto molte volte in passato e anche il 5 dicembre
2019. In queste occasioni mio padre era sempre lucido, a volte poteva aver bevuto un po', ma non era ubriaco. A fronte di queste offese io ho sempre visto mia madre non reagire. E' capitato che mio padre offendesse mia madre anche di fronte a terze persone, tra cu . …Io il 5 dicembre 2019 ero in casa. I miei discussero Persona_3
per un mio voto basso a scuola. Ad un certo punto mio padre, mentre mia madre era chinata davanti ad uno sportello aperto, mio padre colpì con il ginocchio o con la gamba lo sportello stesso per farlo sbattere sulla fronte di mia madre che, istintivamente, nel ritrarsi indietro, urtò la testa sul mobile. Mio padre disse a mia madre che per quella volta non le avrebbe lasciato segni, ma quando non ci fosse stato nessuno, cioè io, glieli avrebbe lasciati. A quel tempo la situazione era peggiorata, nel senso che mio padre a casa c'era sempre meno, non veniva più a cena, era sempre più ostile a mia madre, urlava in casa ed io e mia madre lo lasciavamo dormire la mattina per non sentire le sue urla. …mia madre non stava molto a casa, perché lavorava e poi si occupava di me, quindi, non aveva molto tempo per pulire in casa. Questa era una fonte di litigio, mio padre la offendeva e le diceva che non faceva nulla in casa. Oppure mio padre le rimproverava di occuparsi troppo di me…”. Alla medesima udienza, (n. 1974), figlio dell'appellante da Testimone_1
unione precedente al matrimonio con la a sua volta, rendeva tali dichiarazioni: CP_1
“…Posso dire che tra i due le cose sono sempre state nel senso che tutti e due
7 sapevano come mio padre si comportava con le altre donne. Questo sin dall'inizio del loro rapporto e per tutta la sua durata. La ha sempre saputo quindi che mio CP_1
padre aveva altre donne ed a me, in alcune occasioni, ha detto espressamente che lo accettava così com'era. Quest'ultimo aspetto me lo ha riferito dopo che si erano sposati è stata l'amante di mio padre negli anni 2019, 2020 0 2021, non Persona_4
ricordo con precisione. Mio padre mi riferì che aveva accompagnato la CP_1
all'ospedale, dove le scoprirono un tumore benigno. Confermo anche l'episodio della visita a Milano. Di tutti questi fatti la famiglia venne messa a conoscenza, da mio padre, che quando c'era un problema, si faceva sempre carico di risolverlo. A Milano anch'io ero presente e mio padre si divideva tra l'ospedale e la figlia. …Nel 2007 alla
IC venne scoperto un linfoma, che venne operata e successivamente sottoposta a chemioterapia, mio padre in queste occasioni si è occupato di tutto e l'ha assistita, curando tutta la fase post intervento con visite e terapie. Durante quel periodo mio Per_ padre si occupava personalmente di somministrare le terapie e di accudir l'ha sempre fatto questo. Inoltre, in quel periodo, ma direi sempre, mio padre ci portava in giro con gite e viaggi. Dico in quel periodo perché ciò avveniva con più intensità per distrarci dal momento difficile. Mio padre mi disse che in due occasioni tentò il suicidio nei primi anni 2000, una volta assumendo farmaci, un'altra tentando di gettarsi dal balcone. So che l soffriva di depressione, la vedevo depressa. Posso CP_1
dire che mio padre mi ha riferito che non avrebbe mai lasciato l per il timore CP_1
di gesti autolesionisti. A.d.r ha altre due figlie, una avuta con mia Controparte_3
madre, l'altra con un'altra donna, collega della nella stessa struttura CP_1
ospedaliera. Entrambe sono nate prima del matrimonio con l e quindi l CP_1 CP_1
ne era perfettamente a conoscenza. A.d.r. io non ho mai assistito a litigi tra mio padre e l e neppure l'ho sentito offenderla. A.d.r. posso dire sull'episodio del 5 CP_1
Per_ dicembre 2019 che, nell'immediatezza, venni chiamato d che mi disse che mio padre, durante un litigio, sbatté la testa della nel muro. Poi mi passò CP_1
direttamente l che mi disse che i le aveva sbattuto la testa su di un CP_1 Pt_1
Per_ pensile, senza precisare quale, se alto o basso. Il giorno dopo, andai a prender
8 presso un'amica di famiglia, dove si era recata la mattina perché non era andata a Per_ scuola. In quel frangente mi disse che il padre con un calcio allo sportello, lo
Per_ aveva fatto urtare sulla fronte della Non ricordo se mi disse anche se la CP_1
per ritirarsi, sbatté anche la testa nel pensile. A.d.r. io mi offrii con l di CP_1 CP_1
recarmi presso l'abitazione, ma lei mi disse che non era necessario. A.d.r. confermo che la coppia ha sempre viaggiato, hanno girato praticamente tutto il mondo. Però non sono sicuro che ciò sia avvenuto anche nei periodi in cui la tentò il CP_1
suicidio. In ogni caso, dopo questi episodi la loro vita è ripresa come prima. A.d.r. preciso che mio padre mi disse che, in concomitanza, dei tentativi di suicidio, durante litigi, aveva preannunciato l'intenzione di lasciarla. Per questo poi ho detto che sempre mio padre mi disse che non avrebbe mai potuto lasciarla per il timore di nuovi tentativi di suicidio. A.d.r. che mio padre assistesse l durante la malattia CP_1
e che lui si occupava di approntare tutte le cure lo so non solo perché mio padre me lo ha detto, ma anche perché io andavo a trovare la …”. Infine, una teste CP_1
indifferente, (n. 1963), amica della coppia e anch'essa dipendente Persona_3
ospedaliera, riferiva quanto segue: “…conosco i dal 1985, l del 2001. Pt_1 CP_1
Il mi ha sempre raccontato che aveva relazioni extraconiugali, anche nel Pt_1
precedente matrimonio e in costanza di matrimonio con la La mi ha CP_1 CP_1
parlato solo dell'ultima relazione prima della separazione, lei stessa ne ha parlato, quindi ne era a conoscenza. Per le altre non posso saperlo. Confermo che l'ultima relazione era co . …posso confermare che lui si occupava di tutto e che Persona_4
la seguì durante la degenza, così come accudiva la figlia. Questo me lo hanno riferito entrambi. …i ha sempre accudito la moglie, si occupava lui di preparare la Pt_1
terapia e, durante la chemio, la fece portare in un apposito reparto e fu l'unica a mia memoria che durante la chemio non perse i capelli. …Confermo che i mi Pt_1
raccontò di due tentativi di suicidio della nel 2007, una volta tentando di CP_1
gettarsi dal balcone, un'altra ingerendo delle compresse. In quel periodo si avvertiva che era depressa. Però non ne conoscevo i motivi. Però io l'ho sempre conosciuta con un tono depresso dell'umore. Di fronte ai tradimenti, lui ha sempre detto che
9 non l'avrebbe mai lasciata, anche perché temeva possibili gesti autolesionistici. Posso dire che il ha un carattere per cui dice le cose come stanno. Non ho mai Pt_1
sentito offendere la moglie con epiteti, però ribadiva spesso e con veemenza le cose che non andavano, tipo che non puliva casa, non stirava e non lavava…”. Senza dubbio, i testi risultano assolutamente attendibili e coincidenti nelle dichiarazioni rese, avendo peraltro offerto un complessivo e coerente quadro della vicenda.
II.
1.2. Ancora, pare dirimente chiarire che – come si diceva – in sede penale,
ove il era tratto a giudizio per reati di lesioni e minacce (A) artt. 61/1 n.11- Pt_1
quinquies, 582 e 577/1 n.1 c.p.; B) art. 612/1-2 c.p.c.), non era esclusa la sussistenza del reato né sotto l'aspetto oggettivo né sotto quello soggettivo. Se ne escludeva,
invece, la punibilità per la particolare tenuità del fatto: “… Venendo all'elemento psicologico del reato, deve escludersi, per la concreta dinamica del fatto così come emerso all'esito dell'istruttoria, l'accidentalità e involontarietà della condotta. La testimon ha descritto in modo chiaro il comportamento del padre Tes_2
evidenziando “che lui non stava semplicemente camminando”, precisando che aveva dapprima sbattuto la mano sul piano della cucina per spaventare la madre, si era fermato un attimo e poi aveva colpito lo stipetto con la gamba […]. Tali elementi offrono prova della sussistenza del dolo del reato, quantomeno nella sua forma eventuale. Invero, il ha consapevolmente dato un calcio allo sportello del Pt_1
mobile su cui la si trovava china rappresentandosi la concreta possibilità di CP_1
colpirla (agevolmente desumibile dalla posizione della donna virgola che aveva introdotto il capo dentro lo stipetto) e accettando il rischio di procurarle lesioni. Ciò posto ritiene il tribunale che ricorrano, nel caso in esame, i presupposti della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'articolo 131-bis c.p. chi introdotto dal DLgs 28/2015. … Invero, occorre considerare che sono contestate delle lesioni lievissime, consistite in un trauma contusivo e distrattivo del rachide cervicale, per il quale è stata formulata una prognosi di guarigione di 10 giorni. La condotta, inoltre, si è concretizzata in un gesto che pur certamente censurabile è stato compiuto in un momento di forte tensione, all'esito di una lite tra coniugi, ed è
10 consistito non già in una aggressione diretta, ma nel colpire uno sportello che, in considerazione della posizione della persona offesa, ha determinato un urto indiretto, così provocando le lesioni. Appare infine determinante l'intensità dell'elemento psicologico, che assume i connotati del dolo eventuale punito invero, pur essendo indubbia la sussistenza della componente volitiva, essa si presenta più tenue rispetto alle forme del dolo diretto o intenzionale, profilo che, valutato in uno con le modalità della condotta e la concreta gravità dell'offesa, induce all'applicazione della causa di non punibilità. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al delitto di cui all'articolo 612 CP in considerazione del tenore oggettivo delle espressioni proferite da che nel negare ogni responsabilità, Pt_1
ha minacciato la moglie di colpirla in assenza di testimoni. Trattasi, evidentemente, di uno sfogo estemporaneo che non può non tenere conto del contesto e del momento di forte tensione vissuto dalle parti…”.
II.
1.3. Conclusivamente, le emergenze istruttorie rendono certamente ragione,
in generale, di un vissuto coniugale caratterizzato da un rapporto altamente
“tossico”: da un lato i plateali tradimenti di ma anche – quasi a ristoro – la Pt_1
costante assistenza da lui prestata nei periodi di malattia della coniuge;
dall'altro lato la persistente, si potrebbe dire passiva e supina, tolleranza della ai tradimenti CP_1
costanti e reiterati nel tempo del marito, ma anche la sua reazione interna non di indifferenza (semmai anche ricambiando le condotte del coniuge), invece di profonda sofferenza caratterizzata da depressione fino a tentativi suicidari. In tale quadro si inserisce l'episodio di violenza fisica meticolosamente ricostruito in questa sede civile dalla comune figlia e portato, anche, all'attenzione del giudice penale.
Quanto ad esso, in particolare, le complessive evidenze in ambedue le sedi smentiscono fermamente la versione resa dal ell'episodio sia in riferimento Pt_1
alle cause (le presunte offese della moglie per la sua “condotta libertina”, non emerse mai nei racconti) sia in riferimento alla dinamica dei fatti (il preteso incidente domestico). Viceversa, ne risulta rafforzata sotto l'aspetto che qui preme, la sussistenza certa dell'episodio di attiva e diretta violenza fisica che certamente è
11 risultato scatenante specialmente alla luce di quanto sopra riferito sulla complessità
del rapporto, in riferimento alla decisione della Pare insomma doversi CP_1
concludere che la sopportazione dei tradimenti e anche delle ripetute offese, quali evidenziati dall'istruttoria in questa sede, non abbia condotto la a considerare CP_1
intollerabile la prosecuzione della convivenza, quanto invece l'episodio di aggressione fisica, l'unico che è stato contestualizzato, ma che evidentemente ha introdotto un livello critico del rapporto tutt'affatto nuovo qualitativamente –
appunto, quello della violenza fisica – ritenuto inaccettabilmente grave, non sopportabile e tale da scatenare in essa la ferma volontà – stavolta davvero – di considerare intollerabile la prosecuzione della convivenza, circostanza avvalorata dall'evento fattuale dell'allontanamento, già all'indomani dell'episodio, dalla casa
Per_ familiare insieme alla figlia (allora sedicenne) nonché dalla fermezza nel non farvi più rientro e nell'introdurre il giudizio di separazione. Di qui, la conferma dell'addebito della separazione da un lato e la conseguenza della non attribuibilità ex lege al del contributo al mantenimento richiesto dall'altro, ritenuta Pt_1
pertanto assorbita qualsiasi ulteriore attività istruttoria sul punto.
Per_ II.
2. Il contributo al mantenimento di Anche tale motivo è infondato.
Ancora da ultimo emerge un reddito da pensione di oltre € 2.000,00= netti mensili.
Lamenta il che “…per un subito pignoramento presso terzi azionato, nel Pt_1
mese di marzo del 2023, dalla stessa sig. (allegato III in atti), per un CP_1
credito di € 16.471,76, l'importo della pensione netta del si è ridotto a € Pt_1
1.617,79 (doc. C in atti), per effetto dell'assegnazione alla di un importo CP_1
mensile di € 212,00. Dalla pensione residua di € 1.617,79, poi, deve essere detratto il canone di locazione di € 450,00 oltre le utenze (per circa 200 € mensili) e le spese sanitarie (intorno a 150,00 €) e quelle per il mantenimento del cane MA (ulteriori
150-200 € mensili). A questo quadro economico disagiato è da ricordare anche che le condizioni di salute dell'appellante sono oltremodo peggiorate. Il già Pt_1
invalido con ridotta mobilità e deambulazione, avendo subito nel 2003 un infarto acuto del miocardio ed essendo stato operato con urgenza con posizionamento di 5
12 stent coronarici, da ultimo, in data 15 novembre 2021 (doc. D in atti), ha anche subito un intervento di endoarterectomia alla carotide dx ed ha necessità di cure continue per patologie cronico degenerative gravi (colite ulcerosa da 20 anni, cardiopatia ischemica, coxartrosi grave dell'anca con riconoscimento di invalidità per grave handicap deambulatorio)…”. Ebbene, se da un lato alcune ritenute costituiscono effetti di inadempimenti trascorsi nei confronti della coniuge, dall'altro
Per_ lato l'obbligo di contribuire al mantenimento di – unica dei figli del Pt_1
ancora non autosufficiente economicamente – in ogni caso deve ritenersi sussistente a carico di entrambi i genitori e non pare possa essere diminuito al di sotto della minima soglia statuita dal Tribunale, tenuto anche conto da un lato dell'età della ragazza (n. 2003) e dall'altro che il non risulta, comunque, essere al di sotto Pt_1
della soglia di indigenza.
II.
3. L'originaria riconvenzionale. Infine, deduceva che in costanza di Pt_1
matrimonio ed in regime di comunione legale era stato acquistato, soprattutto per
Per_ Perso desiderio della figlia un cane di razza (pastore tedesco) di nome che la all'epoca definiva, come un grande amore, ma che poi, tuttavia, ha lasciato al CP_1
e per il quale non ha voluto partecipare alle spese di mantenimento e di Pt_1
cura. Chiedeva pertanto contributo al mantenimento dell'animale, lamentando che il giudice di prime cure aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda sottolineando che essa “…altro non configura se non una richiesta di rimborso sostenuta per la conservazione della cosa comune, a norma dell'art. 1110 c.c.-…” e che essa in uno alla domanda di separazione personale con addebito, sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio. Il motivo di impugnazione va respinto.
La Corte prende atto della giurisprudenza di merito indicata da controparte (su affido, collocamento prevalente e mantenimento dell'animale domestico), ma deve comunque confermare che certamente la domanda svolta resta – in questa sede –
inammissibile, trattandosi comunque di “cosa” (seppure non inanimata) facente parte della comunione della quale vale stabilire, proprio in sede di scioglimento di essa o anche soltanto in separata sede, la proprietà ed il livello di affezione dei singoli
13 comproprietari ai fini degli oneri di custodia e mantenimento, tutte attività
istruttorie e decisorie incompatibili certamente con il rito proprio della separazione
(cfr., in motivazione, Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza n. 8459 del 2023, in causa avente ad oggetto proprio il separato accertamento della qualità di comproprietario di un cane acquistato nel corso di precedente relazione affettiva stabile intercorsa con la controparte e scioglimento della relativa comunione con relative statuizioni accessorie).
III. Le spese. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014
n. 55, secondo lo scaglione di valore corrispondente a causa di valore indeterminabile di complessità media con parametro prossimo, ma superiore, al minimo in considerazione della medesimezza delle articolazioni difensive e al netto dell'attività istruttoria non ulteriormente svolta in questa fase.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1246/23 del 17.11.23, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono Pt_1
liquidati, in favore dell'appellata in complessivi € 4.500,00=, oltre accessori CP_1
dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia.
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 06.06.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
AR CI IE CO
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa IE LOCOCO Presidente dott. AR SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 18.01.2024 al n. 112 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1246/23 del 17.11.2023
promossa da elettivamente domiciliato in Barga (LU), via C. Biondi n. 2, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Bianchini che lo rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellante - contro
, elettivamente domiciliata in Capannori (LU), via di Ghello Controparte_1
n. 1 presso e nello studio dell'Avv. Simona Selvanetti che la rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellato -
in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: separazione giudiziale. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante Pt_1
“…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda ed
[...]
eccezione disattesa in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti e in riforma della sentenza n. n. 1246/2023 pubbl. il 17/11/2023 rg n. 729/2020, emessa dal
Tribunale di Lucca dichiarare e stabilire tra i coniugi le seguenti condizioni di separazione personale: 1) i coniugi vivranno separati con mutuo e reciproco rispetto;
2) Il sig sarà tenuto a corrispondere alla moglie un assegno mensile Parte_1
di € 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente ex indici ISTAT;
3) Il sig Pt_1
sarà obbligato altresì a contribuire, previo accordo preventivo e
[...]
giustificazione documentale, alle spese straordinarie, scolastiche e mediche della figlia nella misura pari al 50 %; 4) La sig sarà tenuta a corrispondere al CP_1
sig un assegno di mantenimento della somma di € 800,00 mensili Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente ex indici ISTAT;
5) La sig.
sarà tenuta a corrispondere al sig a titolo di contributo CP_1 Parte_1
Perso per il mantenimento del can un assegno di € 150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente ex indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie e veterinarie;
6) I coniugi, sono tenuti, sin da ora, a concedere il proprio consenso per l'espatrio. Con ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge;
in ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa di entrambi giudizi…”; per l'appellata “…In via preliminare: stante la Controparte_1
manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c., Voglia disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c.- In via principale: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal
Sig. avverso la sentenza n. 1246/2023 del Tribunale di Lucca, e Parte_1
confermare ogni statuizione ivi contenuta. In subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello, e dichiarazione di non addebitabilità della separazione all'appellante, si chiede che venga comunque respinta la domanda
2 riconvenzionale di mantenimento a favore del coniuge e del cane MA in quanto entrambe infondate in fatto e diritto per i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto. In ogni caso: rigettare il terzo motivo di appello e per l'effetto rigettare Per_ la domanda di modifica del contributo di mantenimento a favore della figlia confermando la sentenza di primo grado sul punto. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, come per legge, per la cui liquidazione ci si rimette ai valori medi di cui al DM 115/2014 e successive modificazioni…”; per il Pubblico Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio. Con la sentenza definitiva in epigrafe indicata sulle condizioni accessorie, essendo già stata pronunciata sentenza parziale sullo status, il
Tribunale di Lucca, nella causa di separazione personale introdotta da CP_1
(nata a [...] il [...]) nei confronti di (nato a [...]
[...] Parte_1
il 06.06.53), così decideva: “…Il Tribunale di Lucca, nella composizione collegiale in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
1. Addebita la separazione al marito.
2. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'affidamento ed alla frequentazione Per_ della figli 3. Rigetta la domanda riconvenzionale di assegno di mantenimento in favore del marito.
4. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre Per_ un contributo per il mantenimento della figli nella misura complessiva di euro
200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
5 di ogni mese - con pagamento diretto da parte del Sede di Lucca, con sede in CP_2
Piazza Martiri della Libertà n. 65, Lucca, c. , p. iva , a P.IVA_1 P.IVA_2
norma dell'art. 156, 6° comma, c.c. – disponendo che le spese straordinarie previamente concordate e documentate, come identificate in motivazione, siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. Dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle spese di mantenimento del cane della coppia.
6. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge…”.
I.
1. Emerge dagli atti che le parti contraevano matrimonio in Lucca in data
Per_ 10.7.2002 e dalla loro unione nasceva la figlia in data 08.05.2003. Pt_1
volgeva attività di coordinatore infermieristico e AR M.M. IC l'attività
[...]
di medico ospedaliero, con specializzazione in anestesia e rianimazione. In particolare, il Tribunale pure rilevando nei confronti del condotte critiche Pt_1
in violazione del dovere di fedeltà, addebitava al marito la separazione non per esse –
protrattesi nel tempo e sempre nella persistente tolleranza della coniuge – quanto piuttosto per l'uso di violenza fisica, almeno in una circostanza, relativa ad un episodio accaduto in data 05.12.2019, violenza dolosamente diretta a ledere l'integrità della moglie, fatto che poi scatenava la fine della coabitazione, l'inizio – di lì a poco – del giudizio di separazione e parallelamente un giudizio penale conclusosi in primo grado con l'assoluzione del medesimo per lesioni aggravate e Pt_1
minacce. Così il Tribunale civile, nella sentenza qui impugnata, si esprimeva al riguardo: “…La domanda di addebito della separazione al marito è fondata e deve essere accolta. […] … emerge …nitidamente che la conclamata e costante infedeltà del che ha rappresentato un tratto caratterizzante del rapporto Pt_1
matrimoniale, non è stata causa dell'intollerabilità della convivenza, atteso che, pur nella reciproca consapevolezza delle ripetute condotte trasgressive di un fondamentale dovere coniugale imputabili al marito, i coniugi hanno consapevolmente accettato di preservare l'unione familiare: la moglie, accettando passivamente le violazioni, talora plateali, dell'obbligo di fedeltà; il marito, prodigandosi nell'accudimento della moglie nei prolungati e reiterati episodi di malattia. Sia pur con accenti innegabilmente singolari, la volontà di preservare il rapporto coniugale, oltre la vacua soglia della coabitazione meramente formale, non
è dunque venuta meno. É invece venuta meno per effetto del grave episodio di violenza del 5 dicembre 2019 – peraltro scaturito da un futile motivo, un banale litigio sull'andamento scolastico della figlia – durante il quale alla lesione
4 dell'integrità fisica ebbe a cumularsi un'odiosa intimidazione, con la prospettazione di un male ingiusto che si sarebbe tradotto in una violenza di ben più grave entità, allorquando nessuno avrebbe potuto assistere alle condotte delittuose che il marito si proponeva di reiterare. Ed invero, dopo tale episodio, sia il marito, che la moglie, abbandonarono la casa coniugale per non farvi più rientro… In conclusione, è nell'episodio occorso il 5 dicembre 2019, integrante grave condotta commessa in violazione degli obblighi di assistenza morale dovuti tra i coniugi, che va individuato l'antecedente causale che ha determinato l'intollerabilità della convivenza, con la conseguenza che la separazione va addebitata al marito…”. L'addebito comportava reiezione de jure della riconvenzionale proposta da di condanna della Pt_1
coniuge al versamento di un contributo al mantenimento in proprio favore.
Seguivano le ulteriori disposizioni accessorie in riferimento al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, nonché la reiezione della riconvenzionale del resistente sul mantenimento del cane della coppia, il tutto come da dispositivo riportato in apertura.
I.
2. Appellava lamentando erroneità della sentenza gravata Parte_1
con tre motivi diffusamente motivati: 1) Assenza di cause per l'addebito della separazione. Falsa ed errata interpretazione e ricostruzione dei fatti del 5 dicembre
2019, quali atti di violenza fisica costituenti motivo di addebito della separazione.
Diritto all'assegno di mantenimento in favore dell'appellante; 2) Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di riconoscimento di un contributo di mantenimento
Perso per il cane iritto al contributo per il mantenimento del cane in favore Per_1
dell'appellante; 3) Errata ed ingiusta determinazione dell'assegno di mantenimento
Per_ per la figlia violazione del principio di proporzionalità nella contribuzione dei genitori al mantenimento della figlia. Diritto alla riduzione dell'assegno. Concludeva
come in epigrafe. Si costituiva AR M.M. IC che resisteva al gravame senza appello incidentale, contestava ciascuno dei motivi di gravame con diffusa motivazione e concludeva, anch'ella, come in epigrafe. La causa, senza ulteriore istruttoria, era riservata in decisione secondo rito previgente.
5 II. L'impugnazione. L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
II.
1. L'addebito. L'appellante lamenta l'erroneo riconoscimento dell'addebito in primo grado contestandone i presupposti. La crisi coniugale – deduceva l'appellante
– era intervenuta per ragioni differenti, perché il rapporto tra i coniugi,
emotivamente assente già all'inizio della relazione, era sempre più difficile e l'episodio ritenuto violento era da ridimensionarsi in un semplice alterco verbale, tanto che, ancora in comparsa conclusionale in questa sede, riferiva che Pt_1
trattavasi di “…un mero fatto accidentale senza alcuna conseguenza lesiva, verificatosi durante una discussione verbale: la mentre sistemava, CP_1
inginocchiata, le stoviglie all'interno di un mobile, nella foga di rialzarsi, per il litigio in corso con l'appellante, ha battuto la testa sul piano pensile del mobile stesso…”.
II.
1.1. La ricostruzione dell'episodio effettuata in istruttoria (sia in sede civile
Per_ che penale, come si vedrà) assume, per la verità, connotati diversi. la figlia della coppia già maggiorenne all'epoca della testimonianza, all'udienza del 07.12.2022
dinanzi all'istruttore della separazione rendeva siffatte dichiarazioni: “…io ho sempre vissuto con i miei genitori, adesso sto studiando a Siena. Posso dire che dal
2013 - 2014, per un arco di tempo di quattro, cinque anni, mio padre ha avuto due relazioni extraconiugali, con due donne diverse. Posso dirlo perché, per la prima, ho trovato messaggi inequivocabili sul suo telefono cellulare, anche foto. La stessa donna mio padre l'ha portata anche a casa, presentandola come collega, quale effettivamente è. La figlia di questa signora ha festeggiato anche il compleanno in casa nostra. Il secondo episodio riguarda altra donna che io ho visto con mio padre davanti a un bar in atteggiamenti inequivocabili. Ero sul pulmino con i miei amici, che hanno anche fatto commenti su questo fatto. Poi mio padre l'ho visto successivamente, in atteggiamenti intimi, con una donna, che non ricordo se fosse la stessa del bar, in un ristorante. Mia madre non sapeva niente di questi fatti, però io glieli riferii quasi subito. Il primo episodio dopo due settimane. Il secondo episodio glielo dissi praticamente subito perché scoppiai a piangere davanti a lei. Tra i due episodi è trascorso un tempo pari a circa un anno scolastico. Rispetto al primo
6 episodio posso dire che i miei litigavano spesso. Lui è cambiato progressivamente, nei due anni prima, capitava che tornasse tardissimo, non so a che ora perché poi io andavo a dormire, però posso dire che non cenavo con lui. Dopo il primo tradimento i miei litigarono, ma mia madre decise di provare a stare con lui. Dopo il secondo tradimento è accaduta più o meno la stessa cosa. Lei dopo continuava a chiedergli se avesse altre donne, ma lui ha sempre negato. …posso dire che non ha mai cambiato atteggiamento. Posso confermare che in più occasioni mio padre ha offeso mia madre dicendole che era una cretina, un'incapace e addirittura che con suo fratello avesse un rapporto che andava oltre la semplice parentale. Molte volte ciò è accaduto del tutto gratuitamente. Questo è accaduto molte volte in passato e anche il 5 dicembre
2019. In queste occasioni mio padre era sempre lucido, a volte poteva aver bevuto un po', ma non era ubriaco. A fronte di queste offese io ho sempre visto mia madre non reagire. E' capitato che mio padre offendesse mia madre anche di fronte a terze persone, tra cu . …Io il 5 dicembre 2019 ero in casa. I miei discussero Persona_3
per un mio voto basso a scuola. Ad un certo punto mio padre, mentre mia madre era chinata davanti ad uno sportello aperto, mio padre colpì con il ginocchio o con la gamba lo sportello stesso per farlo sbattere sulla fronte di mia madre che, istintivamente, nel ritrarsi indietro, urtò la testa sul mobile. Mio padre disse a mia madre che per quella volta non le avrebbe lasciato segni, ma quando non ci fosse stato nessuno, cioè io, glieli avrebbe lasciati. A quel tempo la situazione era peggiorata, nel senso che mio padre a casa c'era sempre meno, non veniva più a cena, era sempre più ostile a mia madre, urlava in casa ed io e mia madre lo lasciavamo dormire la mattina per non sentire le sue urla. …mia madre non stava molto a casa, perché lavorava e poi si occupava di me, quindi, non aveva molto tempo per pulire in casa. Questa era una fonte di litigio, mio padre la offendeva e le diceva che non faceva nulla in casa. Oppure mio padre le rimproverava di occuparsi troppo di me…”. Alla medesima udienza, (n. 1974), figlio dell'appellante da Testimone_1
unione precedente al matrimonio con la a sua volta, rendeva tali dichiarazioni: CP_1
“…Posso dire che tra i due le cose sono sempre state nel senso che tutti e due
7 sapevano come mio padre si comportava con le altre donne. Questo sin dall'inizio del loro rapporto e per tutta la sua durata. La ha sempre saputo quindi che mio CP_1
padre aveva altre donne ed a me, in alcune occasioni, ha detto espressamente che lo accettava così com'era. Quest'ultimo aspetto me lo ha riferito dopo che si erano sposati è stata l'amante di mio padre negli anni 2019, 2020 0 2021, non Persona_4
ricordo con precisione. Mio padre mi riferì che aveva accompagnato la CP_1
all'ospedale, dove le scoprirono un tumore benigno. Confermo anche l'episodio della visita a Milano. Di tutti questi fatti la famiglia venne messa a conoscenza, da mio padre, che quando c'era un problema, si faceva sempre carico di risolverlo. A Milano anch'io ero presente e mio padre si divideva tra l'ospedale e la figlia. …Nel 2007 alla
IC venne scoperto un linfoma, che venne operata e successivamente sottoposta a chemioterapia, mio padre in queste occasioni si è occupato di tutto e l'ha assistita, curando tutta la fase post intervento con visite e terapie. Durante quel periodo mio Per_ padre si occupava personalmente di somministrare le terapie e di accudir l'ha sempre fatto questo. Inoltre, in quel periodo, ma direi sempre, mio padre ci portava in giro con gite e viaggi. Dico in quel periodo perché ciò avveniva con più intensità per distrarci dal momento difficile. Mio padre mi disse che in due occasioni tentò il suicidio nei primi anni 2000, una volta assumendo farmaci, un'altra tentando di gettarsi dal balcone. So che l soffriva di depressione, la vedevo depressa. Posso CP_1
dire che mio padre mi ha riferito che non avrebbe mai lasciato l per il timore CP_1
di gesti autolesionisti. A.d.r ha altre due figlie, una avuta con mia Controparte_3
madre, l'altra con un'altra donna, collega della nella stessa struttura CP_1
ospedaliera. Entrambe sono nate prima del matrimonio con l e quindi l CP_1 CP_1
ne era perfettamente a conoscenza. A.d.r. io non ho mai assistito a litigi tra mio padre e l e neppure l'ho sentito offenderla. A.d.r. posso dire sull'episodio del 5 CP_1
Per_ dicembre 2019 che, nell'immediatezza, venni chiamato d che mi disse che mio padre, durante un litigio, sbatté la testa della nel muro. Poi mi passò CP_1
direttamente l che mi disse che i le aveva sbattuto la testa su di un CP_1 Pt_1
Per_ pensile, senza precisare quale, se alto o basso. Il giorno dopo, andai a prender
8 presso un'amica di famiglia, dove si era recata la mattina perché non era andata a Per_ scuola. In quel frangente mi disse che il padre con un calcio allo sportello, lo
Per_ aveva fatto urtare sulla fronte della Non ricordo se mi disse anche se la CP_1
per ritirarsi, sbatté anche la testa nel pensile. A.d.r. io mi offrii con l di CP_1 CP_1
recarmi presso l'abitazione, ma lei mi disse che non era necessario. A.d.r. confermo che la coppia ha sempre viaggiato, hanno girato praticamente tutto il mondo. Però non sono sicuro che ciò sia avvenuto anche nei periodi in cui la tentò il CP_1
suicidio. In ogni caso, dopo questi episodi la loro vita è ripresa come prima. A.d.r. preciso che mio padre mi disse che, in concomitanza, dei tentativi di suicidio, durante litigi, aveva preannunciato l'intenzione di lasciarla. Per questo poi ho detto che sempre mio padre mi disse che non avrebbe mai potuto lasciarla per il timore di nuovi tentativi di suicidio. A.d.r. che mio padre assistesse l durante la malattia CP_1
e che lui si occupava di approntare tutte le cure lo so non solo perché mio padre me lo ha detto, ma anche perché io andavo a trovare la …”. Infine, una teste CP_1
indifferente, (n. 1963), amica della coppia e anch'essa dipendente Persona_3
ospedaliera, riferiva quanto segue: “…conosco i dal 1985, l del 2001. Pt_1 CP_1
Il mi ha sempre raccontato che aveva relazioni extraconiugali, anche nel Pt_1
precedente matrimonio e in costanza di matrimonio con la La mi ha CP_1 CP_1
parlato solo dell'ultima relazione prima della separazione, lei stessa ne ha parlato, quindi ne era a conoscenza. Per le altre non posso saperlo. Confermo che l'ultima relazione era co . …posso confermare che lui si occupava di tutto e che Persona_4
la seguì durante la degenza, così come accudiva la figlia. Questo me lo hanno riferito entrambi. …i ha sempre accudito la moglie, si occupava lui di preparare la Pt_1
terapia e, durante la chemio, la fece portare in un apposito reparto e fu l'unica a mia memoria che durante la chemio non perse i capelli. …Confermo che i mi Pt_1
raccontò di due tentativi di suicidio della nel 2007, una volta tentando di CP_1
gettarsi dal balcone, un'altra ingerendo delle compresse. In quel periodo si avvertiva che era depressa. Però non ne conoscevo i motivi. Però io l'ho sempre conosciuta con un tono depresso dell'umore. Di fronte ai tradimenti, lui ha sempre detto che
9 non l'avrebbe mai lasciata, anche perché temeva possibili gesti autolesionistici. Posso dire che il ha un carattere per cui dice le cose come stanno. Non ho mai Pt_1
sentito offendere la moglie con epiteti, però ribadiva spesso e con veemenza le cose che non andavano, tipo che non puliva casa, non stirava e non lavava…”. Senza dubbio, i testi risultano assolutamente attendibili e coincidenti nelle dichiarazioni rese, avendo peraltro offerto un complessivo e coerente quadro della vicenda.
II.
1.2. Ancora, pare dirimente chiarire che – come si diceva – in sede penale,
ove il era tratto a giudizio per reati di lesioni e minacce (A) artt. 61/1 n.11- Pt_1
quinquies, 582 e 577/1 n.1 c.p.; B) art. 612/1-2 c.p.c.), non era esclusa la sussistenza del reato né sotto l'aspetto oggettivo né sotto quello soggettivo. Se ne escludeva,
invece, la punibilità per la particolare tenuità del fatto: “… Venendo all'elemento psicologico del reato, deve escludersi, per la concreta dinamica del fatto così come emerso all'esito dell'istruttoria, l'accidentalità e involontarietà della condotta. La testimon ha descritto in modo chiaro il comportamento del padre Tes_2
evidenziando “che lui non stava semplicemente camminando”, precisando che aveva dapprima sbattuto la mano sul piano della cucina per spaventare la madre, si era fermato un attimo e poi aveva colpito lo stipetto con la gamba […]. Tali elementi offrono prova della sussistenza del dolo del reato, quantomeno nella sua forma eventuale. Invero, il ha consapevolmente dato un calcio allo sportello del Pt_1
mobile su cui la si trovava china rappresentandosi la concreta possibilità di CP_1
colpirla (agevolmente desumibile dalla posizione della donna virgola che aveva introdotto il capo dentro lo stipetto) e accettando il rischio di procurarle lesioni. Ciò posto ritiene il tribunale che ricorrano, nel caso in esame, i presupposti della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'articolo 131-bis c.p. chi introdotto dal DLgs 28/2015. … Invero, occorre considerare che sono contestate delle lesioni lievissime, consistite in un trauma contusivo e distrattivo del rachide cervicale, per il quale è stata formulata una prognosi di guarigione di 10 giorni. La condotta, inoltre, si è concretizzata in un gesto che pur certamente censurabile è stato compiuto in un momento di forte tensione, all'esito di una lite tra coniugi, ed è
10 consistito non già in una aggressione diretta, ma nel colpire uno sportello che, in considerazione della posizione della persona offesa, ha determinato un urto indiretto, così provocando le lesioni. Appare infine determinante l'intensità dell'elemento psicologico, che assume i connotati del dolo eventuale punito invero, pur essendo indubbia la sussistenza della componente volitiva, essa si presenta più tenue rispetto alle forme del dolo diretto o intenzionale, profilo che, valutato in uno con le modalità della condotta e la concreta gravità dell'offesa, induce all'applicazione della causa di non punibilità. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al delitto di cui all'articolo 612 CP in considerazione del tenore oggettivo delle espressioni proferite da che nel negare ogni responsabilità, Pt_1
ha minacciato la moglie di colpirla in assenza di testimoni. Trattasi, evidentemente, di uno sfogo estemporaneo che non può non tenere conto del contesto e del momento di forte tensione vissuto dalle parti…”.
II.
1.3. Conclusivamente, le emergenze istruttorie rendono certamente ragione,
in generale, di un vissuto coniugale caratterizzato da un rapporto altamente
“tossico”: da un lato i plateali tradimenti di ma anche – quasi a ristoro – la Pt_1
costante assistenza da lui prestata nei periodi di malattia della coniuge;
dall'altro lato la persistente, si potrebbe dire passiva e supina, tolleranza della ai tradimenti CP_1
costanti e reiterati nel tempo del marito, ma anche la sua reazione interna non di indifferenza (semmai anche ricambiando le condotte del coniuge), invece di profonda sofferenza caratterizzata da depressione fino a tentativi suicidari. In tale quadro si inserisce l'episodio di violenza fisica meticolosamente ricostruito in questa sede civile dalla comune figlia e portato, anche, all'attenzione del giudice penale.
Quanto ad esso, in particolare, le complessive evidenze in ambedue le sedi smentiscono fermamente la versione resa dal ell'episodio sia in riferimento Pt_1
alle cause (le presunte offese della moglie per la sua “condotta libertina”, non emerse mai nei racconti) sia in riferimento alla dinamica dei fatti (il preteso incidente domestico). Viceversa, ne risulta rafforzata sotto l'aspetto che qui preme, la sussistenza certa dell'episodio di attiva e diretta violenza fisica che certamente è
11 risultato scatenante specialmente alla luce di quanto sopra riferito sulla complessità
del rapporto, in riferimento alla decisione della Pare insomma doversi CP_1
concludere che la sopportazione dei tradimenti e anche delle ripetute offese, quali evidenziati dall'istruttoria in questa sede, non abbia condotto la a considerare CP_1
intollerabile la prosecuzione della convivenza, quanto invece l'episodio di aggressione fisica, l'unico che è stato contestualizzato, ma che evidentemente ha introdotto un livello critico del rapporto tutt'affatto nuovo qualitativamente –
appunto, quello della violenza fisica – ritenuto inaccettabilmente grave, non sopportabile e tale da scatenare in essa la ferma volontà – stavolta davvero – di considerare intollerabile la prosecuzione della convivenza, circostanza avvalorata dall'evento fattuale dell'allontanamento, già all'indomani dell'episodio, dalla casa
Per_ familiare insieme alla figlia (allora sedicenne) nonché dalla fermezza nel non farvi più rientro e nell'introdurre il giudizio di separazione. Di qui, la conferma dell'addebito della separazione da un lato e la conseguenza della non attribuibilità ex lege al del contributo al mantenimento richiesto dall'altro, ritenuta Pt_1
pertanto assorbita qualsiasi ulteriore attività istruttoria sul punto.
Per_ II.
2. Il contributo al mantenimento di Anche tale motivo è infondato.
Ancora da ultimo emerge un reddito da pensione di oltre € 2.000,00= netti mensili.
Lamenta il che “…per un subito pignoramento presso terzi azionato, nel Pt_1
mese di marzo del 2023, dalla stessa sig. (allegato III in atti), per un CP_1
credito di € 16.471,76, l'importo della pensione netta del si è ridotto a € Pt_1
1.617,79 (doc. C in atti), per effetto dell'assegnazione alla di un importo CP_1
mensile di € 212,00. Dalla pensione residua di € 1.617,79, poi, deve essere detratto il canone di locazione di € 450,00 oltre le utenze (per circa 200 € mensili) e le spese sanitarie (intorno a 150,00 €) e quelle per il mantenimento del cane MA (ulteriori
150-200 € mensili). A questo quadro economico disagiato è da ricordare anche che le condizioni di salute dell'appellante sono oltremodo peggiorate. Il già Pt_1
invalido con ridotta mobilità e deambulazione, avendo subito nel 2003 un infarto acuto del miocardio ed essendo stato operato con urgenza con posizionamento di 5
12 stent coronarici, da ultimo, in data 15 novembre 2021 (doc. D in atti), ha anche subito un intervento di endoarterectomia alla carotide dx ed ha necessità di cure continue per patologie cronico degenerative gravi (colite ulcerosa da 20 anni, cardiopatia ischemica, coxartrosi grave dell'anca con riconoscimento di invalidità per grave handicap deambulatorio)…”. Ebbene, se da un lato alcune ritenute costituiscono effetti di inadempimenti trascorsi nei confronti della coniuge, dall'altro
Per_ lato l'obbligo di contribuire al mantenimento di – unica dei figli del Pt_1
ancora non autosufficiente economicamente – in ogni caso deve ritenersi sussistente a carico di entrambi i genitori e non pare possa essere diminuito al di sotto della minima soglia statuita dal Tribunale, tenuto anche conto da un lato dell'età della ragazza (n. 2003) e dall'altro che il non risulta, comunque, essere al di sotto Pt_1
della soglia di indigenza.
II.
3. L'originaria riconvenzionale. Infine, deduceva che in costanza di Pt_1
matrimonio ed in regime di comunione legale era stato acquistato, soprattutto per
Per_ Perso desiderio della figlia un cane di razza (pastore tedesco) di nome che la all'epoca definiva, come un grande amore, ma che poi, tuttavia, ha lasciato al CP_1
e per il quale non ha voluto partecipare alle spese di mantenimento e di Pt_1
cura. Chiedeva pertanto contributo al mantenimento dell'animale, lamentando che il giudice di prime cure aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda sottolineando che essa “…altro non configura se non una richiesta di rimborso sostenuta per la conservazione della cosa comune, a norma dell'art. 1110 c.c.-…” e che essa in uno alla domanda di separazione personale con addebito, sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio. Il motivo di impugnazione va respinto.
La Corte prende atto della giurisprudenza di merito indicata da controparte (su affido, collocamento prevalente e mantenimento dell'animale domestico), ma deve comunque confermare che certamente la domanda svolta resta – in questa sede –
inammissibile, trattandosi comunque di “cosa” (seppure non inanimata) facente parte della comunione della quale vale stabilire, proprio in sede di scioglimento di essa o anche soltanto in separata sede, la proprietà ed il livello di affezione dei singoli
13 comproprietari ai fini degli oneri di custodia e mantenimento, tutte attività
istruttorie e decisorie incompatibili certamente con il rito proprio della separazione
(cfr., in motivazione, Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza n. 8459 del 2023, in causa avente ad oggetto proprio il separato accertamento della qualità di comproprietario di un cane acquistato nel corso di precedente relazione affettiva stabile intercorsa con la controparte e scioglimento della relativa comunione con relative statuizioni accessorie).
III. Le spese. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014
n. 55, secondo lo scaglione di valore corrispondente a causa di valore indeterminabile di complessità media con parametro prossimo, ma superiore, al minimo in considerazione della medesimezza delle articolazioni difensive e al netto dell'attività istruttoria non ulteriormente svolta in questa fase.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1246/23 del 17.11.23, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono Pt_1
liquidati, in favore dell'appellata in complessivi € 4.500,00=, oltre accessori CP_1
dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia.
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 06.06.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
AR CI IE CO
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